La Corte di Cassazione è tornata a chiarire, con un provvedimento molto netto, quali siano i limiti del diritto di critica sindacale. Il tema è centrale per chi rappresenta i lavoratori e per chi gestisce organizzazioni pubbliche o private: la critica è uno strumento fisiologico del conflitto, ma non è senza confini.
Il caso nasce da dichiarazioni rese da una dirigente sindacale nel corso di una trasmissione televisiva dedicata a irregolarità emerse in una procedura concorsuale interna a un’amministrazione pubblica. Le irregolarità concorsuali erano state oggetto di contenzioso amministrativo e di indagini penali. Nell’intervista, tuttavia, la sindacalista non si era limitata a criticare le modalità di svolgimento del concorso o eventuali favoritismi, ma aveva collegato quelle vicende alla presunta creazione di una “classe dirigente fedele”, funzionale – secondo quanto affermato – a una politica di vessazione dei piccoli contribuenti e di sostanziale impunità per i grandi evasori fiscali.
A seguito dell’intervista era stato avviato un procedimento disciplinare, conclusosi con un rimprovero verbale. La questione è giunta in Cassazione, la quale ha affrontato direttamente il tema dei limiti del diritto di critica, anche quando esercitato nell’ambito dell’attività sindacale.
La Corte muove da un presupposto chiaro: la libertà sindacale è ampia e comprende il diritto di critica. Essa può estendersi anche oltre lo stretto ambito tecnico-lavoristico, arrivando a toccare temi di organizzazione, gestione, indirizzo e, in senso lato, anche profili “politici” dell’azione dell’ente o dell’impresa. Tuttavia, tale libertà non è illimitata. Come ogni manifestazione del pensiero nel rapporto di lavoro, anche la critica sindacale deve rispettare tre criteri: continenza formale, continenza sostanziale e pertinenza.
La continenza formale riguarda il modo dell’espressione. Non sono ammessi toni insultanti, espressioni gratuitamente offensive o modalità comunicative che travalichino la civile dialettica. Nel caso esaminato, la Corte non ha ravvisato un problema sul piano del linguaggio utilizzato: il “come” non era di per sé sconveniente.
Il nodo centrale era invece la continenza sostanziale, cioè il contenuto delle affermazioni. La Cassazione ribadisce un principio consolidato: non è richiesta una verità assoluta e incontrovertibile dei fatti, ma almeno una verità putativa. Ciò significa che le affermazioni devono poggiare su una base fattuale che renda ragionevole, dal punto di vista soggettivo, ritenerle fondate. È legittimo esprimere giudizi di valore, anche severi, e formulare valutazioni critiche. Non è invece legittimo attribuire fatti gravi, strategie occulte o intenzioni disonorevoli in assenza di qualsiasi riscontro, anche solo indiziario.
Nel caso concreto, la Corte distingue tra la critica alle irregolarità concorsuali – che può rientrare nell’ambito della dialettica sindacale – e l’ulteriore affermazione secondo cui tali irregolarità sarebbero state funzionali a una precisa strategia istituzionale di vessazione dei piccoli contribuenti e di protezione dei grandi evasori. Quest’ultimo passaggio viene qualificato come una pura illazione, priva di base fattuale idonea a sorreggerla. Non si trattava di un semplice giudizio politico sul sistema fiscale, ma dell’attribuzione a un’amministrazione di un disegno intenzionale gravemente lesivo dell’interesse pubblico, in un contesto mediatico ad ampia diffusione. In mancanza di elementi concreti che rendessero tale ricostruzione almeno ragionevolmente desumibile, la critica è stata ritenuta eccedente i limiti della continenza sostanziale.
La Corte sottolinea che la legittimità della critica non dipende dalla sua “moderazione”, ma dalla sua razionalità. È ammessa la critica aspra, anche radicale; non è ammessa la costruzione di accuse sistemiche gravi senza un minimo di fondamento oggettivo. In altri termini, il diritto di critica protegge il dissenso ragionato, non l’illazione priva di riscontri.
Resta infine il criterio della pertinenza. La critica deve essere collegata a un interesse meritevole di tutela, quale l’organizzazione del lavoro, la correttezza delle procedure, la trasparenza dell’azione amministrativa o imprenditoriale. Quando però l’affermazione si traduce nell’attribuzione di condotte disonorevoli del tutto sganciate da un quadro fattuale verificabile, si supera il perimetro della tutela.
La decisione della Cassazione non ridimensiona la libertà sindacale, ma ne ribadisce la responsabilità. La critica è uno strumento essenziale del confronto e del conflitto sociale; proprio per questo, deve essere esercitata con rigore argomentativo. Chi rappresenta i lavoratori può e deve denunciare irregolarità e scelte ritenute ingiuste, ma quando imputa all’ente o all’impresa un disegno intenzionale grave, deve essere in grado di indicare almeno gli elementi che rendono quella ricostruzione plausibile.
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, ordinanza 9 febbraio 2026, n. 2844.
Biagio Cartillone

























