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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

31 Luglio 2013
in Senato

18ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

PARENTE 

    

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con rilievi)

 

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

 

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la senatrice D’ADDA (PD) dà lettura di una bozza di parere, favorevole con rilievi (testo allegato al resoconto della seduta).

 

Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) esprime forte dissenso con riferimento agli stessi contenuti del decreto-legge n. 69, mettendo in guardia dal pericolo di scambiare la cancellazione di norme sulla sicurezza per una mera semplificazione di procedure burocratiche. In questo senso, auspica che sul tema si svolga un reale confronto in sede di Commissioni di merito, tanto più che il provvedimento d’urgenza è destinato a non produrre quella maggiore occupazione per la quale era stato finalizzato.

 

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) avverte che non sono in discussione le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, ma che vanno invece approfondite le modalità attraverso le quali si pensa di garantirla, che allo stato attuale giudica burocratiche, non efficienti e inutilmente costose.

 

La senatrice Rita GHEDINI (PD) esprime piena condivisione della proposta di parere della relatrice, anche con riferimento ai rilievi ivi contenuti, dei quali auspica tengano conto le Commissioni di merito. Pur comprendendo le perplessità riguardanti le disposizioni in materia di semplificazione e il timore che esse possano introdurre un’attenuazione della sicurezza sul lavoro, sottolinea che nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati sotto questo profilo il provvedimento è stato significativamente migliorato. Cita in particolare le disposizioni in materia di appalti, con specifico riferimento alla esclusione della procedura del massimo ribasso. Al di là di una presunta intangibilità delle disposizioni in materia di sicurezza e di un generico timore che possa risultare indebolito il sistema delle garanzie, auspica sul tema un confronto in termini concreti.

 

Il senatore ICHINO (SCpI), nell’annunciare che voterà a favore della bozza di parere predisposta, coglie tuttavia l’occasione per una riflessione più generale sulle modalità con cui da ultimo si legifera, attraverso una successione di decreti omnibus, contenenti le disposizioni più varie, e con decisioni riconducibili essenzialmente alle alte burocrazie ministeriali, che sono le uniche a comprenderle nelle loro tecnicità e nella loro interezza. Si tratta di una modalità che non ha nulla di democratico e che a suo giudizio il Parlamento dovrebbe segnalare criticamente.

 

La senatrice MUSSOLINI (PdL) avanza perplessità su una delle considerazioni a premessa del parere, laddove si valuta positivamente la soppressione di norme concernenti la presentazione della certificazione medica per gli apprendisti di imprese artigiane e non, nonché per bambini e adolescenti impegnati in attività lavorative.

 

Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL), pur dichiarandosi pienamente disponibile al confronto in tema di sicurezza sul lavoro, rileva che ben poco è rimasto in piedi del testo unico originario e dissente con forza dal ragionamento testé svolto dal senatore Ichino. In sintesi ribadisce che per un’impresa la garanzia della sicurezza dei lavoratori non può e non deve rappresentare un costo.

 

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riprende la parola per sottolineare che non è in alcun modo in discussione la riduzione dei rischi, bensì il metodo attraverso il quale la finalità viene perseguita, tanto più ove si consideri la non assimilabilità alle grandi imprese delle imprese di piccole dimensioni e di quelle familiari. In questo senso, egli auspica che si possa pervenire ad una modifica della disposizione di cui all’articolo 31 del decreto.

 

La senatrice BENCINI (M5S) segnala che il suo Gruppo ha proposto presso la Commissione di merito emendamenti al testo che giudica di apprezzabile portata correttiva. Preannuncia che la sua parte voterà contro qualsiasi parere di segno favorevole.

 

La relatrice D’ADDA (PD) dà conto di una nuova bozza di parere, che ritiene possa superare le perplessità della senatrice Mussolini (testo allegato al resoconto della seduta odierna).

 

Presente il prescritto numero di senatori, la presidente PARENTE mette ai voti tale nuova formulazione, che è approvata, col voto contrario dei senatori BAROZZINO (Misto-SEL) e PUGLIA (M5S) e delle senatrici CATALFO (M5S), BENCINI (M5S) e MUNERATO (LN-Aut), nonché l’astensione del senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l’impiego (SPI) (n. COM (2013) 430 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

 

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

 

Il relatore PAGANO (PdL) dà lettura di una bozza di risoluzione, favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta, da lui predisposta alla luce del dibattito finora svolto.

 

La senatrice Rita GHEDINI (PD), pur condividendo l’impianto complessivo della proposta di risoluzione, rileva che l’atto comunitario è preliminare alla promozione di una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l’impiego. L’esistenza di una rete di servizi è infatti condizione per l’utilizzo delle risorse per il 2014-2020. Pur condividendo l’orientamento relativo ad una integrazione in via sussidiaria tra sistema pubblico e privato, ritiene importante chiarire che in questo caso ci si riferisce agli operatori privati accreditati che agiscono sotto il coordinamento pubblico, suggerendo pertanto modifiche in tal senso del testo della proposta.

 

La senatrice CATALFO (M5S) riterrebbe importante un coordinamento tra il testo della risoluzione e i contenuti del decreto-legge n. 76, del quale l’Assemblea del Senato ha testé concluso l’esame, e nel quale ci si riferisce non già ad una Agenzia nazionale per il lavoro, bensì ad una struttura di missione. Ritiene inoltre che il riferimento al riordino dei servizi dell’impiego debba tener conto anche dei soggetti accreditati, ricondotti comunque al coordinamento di un servizio pubblico.

 

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottolinea la necessità di una cooperazione tra i servizi pubblici per l’impiego e si dichiara favorevole alla proposta del relatore.

 

Il senatore PUGLIA (M5S) evidenzia la necessità di una riforma dei servizi pubblici per l’impiego che tenga conto delle diversità esistenti tra le diverse aree del Paese e condivide la necessità di modifiche alla bozza di risoluzione proposta dal relatore.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(Doc. XXII, n. 3) CASSON ed altri  –  Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

(Seguito dell’esame e rinvio)

 

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 3 luglio scorso.

 

La presidente PARENTE annuncia che allo scadere del termine sono stati presentati 19 emendamenti (testi pubblicati in allegato al resoconto della seduta), che i proponenti rinunciano ad illustrare.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,55.


SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974

 

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

premesso che esso rappresenta lo strumento attraverso cui il Governo intende intervenire con urgenza al fine di stimolare e rilanciare l’economia italiana, introducendo misure per la crescita, nonché disposizioni in materia di semplificazione, per garantire  l’efficienza del sistema giudiziario e per favorire la definizione del contenzioso civile;

preso atto delle numerose modifiche apportate dalla Camera dei deputati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di disciplina del DURC e di semplificazione amministrativa per le imprese;

valutata positivamente la soppressione di alcune norme ormai superate, come correttamente individuate all’articolo 42, comma 1, lettera b), concernenti la presentazione della certificazione medica per gli apprendisti in imprese artigiane e non e per i bambini e gli adolescenti impegnati in attività lavorative,

rileva quanto segue.

Con riferimento ai commi 6 e 7 dell’articolo 32, concernente le modalità di comunicazione tra le pubbliche amministrazioni dei dati relativi agli infortuni mortali o superiori a 30 giorni di prognosi, fa notare che non appaiono uniformemente individuati i termini di decorrenza delle nuove modalità, in quanto il comma 6 pone la data del 1° gennaio 2014, mentre il successivo comma 7 fa riferimento al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce il funzionamento del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro). A tal proposito si osserva che il richiamato decreto di istituzione del SINP, che avrebbe dovuto essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008, non risulta essere stato ancora emanato alla data di pubblicazione del provvedimento in esame. Inoltre, l’inserimento della data del 1° gennaio 2014, essendo la norma in forma di novella, ed avendo pertanto valore retroattivo, potrebbe determinare un vuoto normativo per il periodo precedente alla medesima data.

Si evidenzia altresì l’inopportunità che l’attivazione dell’inchiesta da parte dei servizi ispettivi della direzione territoriale del lavoro, competente ai fini dell’accertamento relativo ad un lavoratore infortunato, non avvenga più d’ufficio.

 

Con tali osservazioni, la Commissione esprime conclusivamente parere favorevole.

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 974

 

 

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, premesso che esso rappresenta lo strumento attraverso cui il Governo intende intervenire con urgenza al fine di stimolare e rilanciare l’economia italiana, introducendo misure per la crescita, nonché disposizioni in materia di semplificazione, per garantire  l’efficienza del sistema giudiziario e per favorire la definizione del contenzioso civile;

preso atto delle numerose modifiche apportate dalla Camera dei deputati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di disciplina del DURC e di semplificazione amministrativa per le imprese;

valutata positivamente la soppressione di alcune norme ormai superate, come correttamente individuate all’articolo 42, comma 1, lettera b), concernenti la presentazione della certificazione medica per gli apprendisti in imprese artigiane e non, mentre deve rimanere in vigore l’obbligo per i bambini e gli adolescenti impegnati in attività lavorative, rileva quanto segue.

Con riferimento ai commi 6 e 7 dell’articolo 32, concernente le modalità di comunicazione tra le pubbliche amministrazioni dei dati relativi agli infortuni mortali o superiori a 30 giorni di prognosi, fa notare che non appaiono uniformemente individuati i termini di decorrenza delle nuove modalità, in quanto il comma 6 pone la data del 1° gennaio 2014, mentre il successivo comma 7 fa riferimento al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che definisce il funzionamento del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro). A tal proposito si osserva che il richiamato decreto di istituzione del SINP, che avrebbe dovuto essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008, non risulta essere stato ancora emanato alla data di pubblicazione del provvedimento in esame. Inoltre, l’inserimento della data del 1° gennaio 2014, essendo la norma in forma di novella, ed avendo pertanto valore retroattivo, potrebbe determinare un vuoto normativo per il periodo precedente alla medesima data.

Si evidenzia altresì l’inopportunità che l’attivazione dell’inchiesta da parte dei servizi ispettivi della direzione territoriale del lavoro, competente ai fini dell’accertamento relativo ad un lavoratore infortunato, non avvenga più d’ufficio.

 

Con tali osservazioni, la Commissione esprime conclusivamente parere favorevole.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 430 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA’

 

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminata ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su una cooperazione rafforzata tra i servizi pubblici per l’impiego (SPI);

premesso che la proposta di decisione si inserisce nel quadro delle priorità della strategia di Europa 2020 di contrasto alla disoccupazione, migliorando il funzionamento dei mercati del lavoro nell’UE e incrementando la mobilità geografica e professionale;

osservato che tale struttura faciliterà l’attuazione di progetti concernenti il mercato del lavoro finanziati dal Fondo sociale europeo (FSE) e il consolidamento di iniziative già promosse in ambito EURES (Rete europea per l’impiego);

considerato che la cooperazione rafforzata prevista dalla proposta in esame potrebbe consentire anche una revisione delle modalità di funzionamento dei servizi pubblici per l’impiego italiani, orientando la valutazione della loro operatività, in linea con le buone pratiche europee, sulla reale efficacia dei servizi offerti ai disoccupati, che si consegue solo con una disponibilità di una base dati adeguata sul lato dell’offerta;

valutato che nel mercato del lavoro italiano la moltiplicazione dei livelli istituzionali di intervento non permette un operare efficiente e che la costituzione di una Agenzia nazionale per il lavoro su base federale potrebbe essere un passo significativo in questa direzione, in coerenza con quanto avviene negli altri Paesi europei;

preso atto che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

si esprime in senso favorevole, segnalando l’assoluta necessità di cooperazione tra pubblico e privato per affrontare il crescente peso della disoccupazione giovanile e l’aumento del bacino dei disoccupati percettori di reddito. Anche nell’ambito degli operatori del mercato del lavoro auspica un modello di sussidiarietà estesa che permetta a più attori (agenzie private, enti bilaterali, enti no profit, camere di commercio) di operare per un efficace incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

 

 

EMENDAMENTI AL DOCUMENTO 

Doc. XXII, N. 3

Art.  2

2.1

MUNERATO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare».

2.2

CATALFO, PAGLINI, BENCINI, PUGLIA

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il Presidente del Senato convoca la Commissione affinché proceda all’elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari».

2.3

CATALFO, PAGLINI, BENCINI, PUGLIA

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presidente, i vice-presidenti e i segretari non percepiscono alcuna indennità d’ufficio».

Art.  3

3.1

BAROZZINO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. La Commissione dovrà:

a) acquisire ogni elemento utile al fine di accertare la realtà delle condizioni di vita nei luoghi di lavoro e, in particolare, verificare l’esistenza o meno di garanzie effettive per la tutela della salute e dell’incolumità dei lavoratori;

b) accertare la reale dimensione e le cause del fenomeno infortunistico e delle patologie professionali, in particolare quelle muscolo-scheletriche e con particolare riferimento alla tipologia delle imprese e delle attività produttive, alle sostanze presenti nel ciclo produttivo, ai processi di ristrutturazione aziendale e all’introduzione di nuove tecnologie, all’età ed alle funzioni svolte dai lavoratori, al tipo di rapporto di lavoro, agli orari e ai ritmi dell’attività produttiva e complessivamente alle modalità di organizzazione e programmazione del processo produttivo con particolare attenzione al ruolo che nel processo produttivo assumono le attività affidate dall’impresa principale ad imprese «esterne» anche al fine di appurare l’esistenza di forme di appalti di manodopera;

c) riservare particolare approfondimento alle condizioni proprie delle attività produttive che espongono i lavoratori ad un alto rischio per l’integrità fisica;

d) verificare il rispetto da parte delle aziende delle norme contenute nel complesso della legislazione vigente nel campo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici, accertando le eventuali inadempienze delle norme stesse. Verificare la rispondenza della normativa esistente rispetto alle esigenze di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, di igiene degli ambienti e di sicurezza delle condizioni di lavoro; la validità delle normative tecniche in rapporto all’evoluzione delle tecnologie dei processi industriali; l’idoneità dell’attuale sistema sanzionatorio; la corrispondenza del sistema della ripartizione delle competenze nelle materie oggetto dell’indagine rispetto all’obiettivo di garantire prevenzione e sicurezza nell’attività lavorativa e quale attività sia stata svolta in sede di prevenzione e vigilanza dai titolari di competenze in materia;

e) accertare se non sia opportuno superare la figura del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico interno da figura aziendale a figura pubblica esterna;

f) accertare se i poteri di vigilanza sull’applicazione delle normative contrattuali collettive e sull’applicazione delle norme vigenti in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro siano stati esercitati con la necessaria diligenza o in quale misura sia stato disatteso il potere-dovere di esercitarli;

g) accertare se l’INAIL stia svolgendo con il necessario impegno e con adeguata competenza i compiti affidatigli;

h) formulare proposte per assicurare la tutela della integrità fisica e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi nei quali si svolge l’attività lavorativa».

3.2

BAROZZINO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «infortuni sul lavoro», aggiungere le seguenti: «e delle patologie professionali».

3.3

BAROZZINO

Al comma 1, lettera a), aggiungere infine le seguenti parole: «e acquisisce ogni elemento utile al fine di accertare la realtà delle condizioni di vita nei luoghi di lavoro e, in particolare, verificare l’esistenza o meno di garanzie effettive per la tutela della salute e dell’incolumità dei lavoratori;».

3.4

BAROZZINO

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) la reale entità e le cause del fenomeno infortunistico e delle patologie professionali, in particolare quelle muscolo scheletriche con riferimento alla tipologia delle imprese e delle attività produttive, alle sostanze presenti nel ciclo produttivo, ai processi di ristrutturazione aziendale e all’introduzione di nuove tecnologie, all’età ed alle funzioni svolte dai lavoratori, al tipo di rapporto di lavoro, agli orari e ai ritmi dell’attività produttiva e complessivamente alle modalità di organizzazione e programmazione del processo produttivo con particolare attenzione al ruolo che nel processo produttivo assumono le attività affidate dall’impresa principale ad imprese ”esterne” anche al fine di appurare l’esistenza di forme di appalti di manodopera;».

3.5

BAROZZINO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) con particolare approfondimento le attività produttive che espongono i lavoratori ad un alto rischio per l’integrità fisica;».

3.6

BAROZZINO

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il rispetto da parte delle aziende delle norme contenute nel complesso della legislazione vigente nel campo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici, constatando le eventuali inadempienze delle norme stesse. Verifica la rispondenza della normativa esistente rispetto alle esigenze di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, di igiene degli ambienti e di sicurezza delle condizioni di lavoro; la validità delle normative tecniche in rapporto all’evoluzione delle tecnologie dei processi industriali; l’idoneità dell’attuale sistema sanzionatorio; la corrispondenza del sistema della ripartizione delle competenze nelle materie oggetto dell’indagine rispetto all’obiettivo di garantire prevenzione e sicurezza nell’attività lavorativa e quale attività sia stata svolta in sede di prevenzione e vigilanza dai titolari di competenze in materia;».

3.7

BAROZZINO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) l’opportunità di rendere la figura del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico figure pubbliche esterne;».

3.8

BAROZZINO

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: «in particolare se l’INAIL stia svolgendo con il necessario impegno e con adeguata competenza i compiti affidatigli;».

3.9

BAROZZINO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) se i poteri di vigilanza sull’applicazione delle normative contrattuali collettive e sull’applicazione delle norme vigenti in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro siano stati esercitati con la necessaria diligenza o in quale misura sia stato disatteso il potere-dovere di esercitarli;».

3.10

CATALFO, PAGLINI, BENCINI, PUGLIA

AI comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) l’incidenza complessiva sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale, del costo dei danni causati a cittadini e lavoratori dalla mancata messa in sicurezza delle unità produttive, con conseguente contaminazione del territorio e dell’ambiente, e degli infortuni;».

3.11

BAROZZINO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al fine di assicurare la tutela della integrità fisica e della salute delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi nei quali si svolge l’attività lavorativa».

3.12

BAROZZINO

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle patologie professionali».

3.13

CATALFO, PAGLINI, BENCINI, PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«i-bis) danni causati a cittadini e lavoratori dalla mancata messa in sicurezza delle unità produttive con conseguente contaminazione del territorio e dell’ambiente».

Art.  4

4.1

CATALFO, PAGLINI, BENCINI, PUGLIA

AI comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nel limite massimo di 50.000 euro per l’anno 2013 e di 100.000 euro», con le seguenti: «nel limite massimo di 12.500 euro per l’anno 2013 e di 50.000 euro».

4.2

CATALFO, PAGLINI, BENCINI, PUGLIA

AI comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «motivate», inserire le seguenti: «e documentate».

Tit.1

BAROZZINO

Nel Titolo, dopo le parole: «infortuni sul lavoro» aggiungere le seguenti: «e delle patologie professionali».

 

17ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

PARENTE 

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE CONSULTIVA 

(974) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 1a e 5a riunite. Esame e rinvio.)

La relatrice, senatrice D’ADDA (PD) si sofferma sulle norme di competenza della Commissione, riguardanti i temi  della sicurezza sul lavoro e della semplificazione. A proposito dell’articolo 32, evidenzia che la lettera 0a) – introdotta dalla Camera – del comma 1 estende ad altri soggetti la disciplina in materia di sicurezza sul lavoro già vigente per i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti. Le successive lettere 0b) e a-bis) – anch’esse introdotte dalla Camera – incidono sulle competenze in ordine alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, sistema previsto dalla disciplina generale in materia di sicurezza sul lavoro.

La lettera a) modifica la disciplina del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), richiesto in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, ovvero nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima. La novella consente, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, la sostituzione della redazione del documento con la designazione di un incaricato, in possesso di determinati requisiti; esclude dall’ambito di applicazione degli obblighi in oggetto i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del decreto. In base alle novelle di cui alle lettere c) e d), in tutti i casi di formazione ed aggiornamento in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio di prevenzione e protezione o in cui la sovrapposizione riguardi dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, è riconosciuto un credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti.

La lettera e) modifica per taluni lavori la disciplina delle comunicazioni all’organo di vigilanza, mentre la lettera f) semplifica le procedure per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro da parte dei soggetti pubblici e privati competenti. La lettera g) – modificata dalla Camera – esclude dall’ambito di applicazione di norme specifiche in materia di sicurezza sul lavoro riguardante i cantieri temporanei o mobili i piccoli lavori di durata presunta non superiore ai dieci uomini-giorno, intesi alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi. Inoltre, l’esclusione per i lavori relativi ad impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento – già prevista nella disciplina finora vigente – viene subordinata all’assenza di rischi, anziché alla condizione che essi non comportino determinati lavori edili o di ingegneria civile. Al riguardo, la relatrice riterrebbe opportuno chiarire se tale condizione si intenda soppressa. La successiva lettera g-bis) – pure inserita dalla Camera – prevede che le disposizioni specifiche in materia di sicurezza sul lavoro relative ai cantieri temporanei o mobili si applichino agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.

I successivi commi 4 e 5 dell’articolo 32 demandano ad un decreto del Ministro del lavoro, emanato secondo la procedura ivi definita, come modificata dalla Camera, l’individuazione di modelli semplificati per la redazione – nell’ambito dell’aggiudicazione di appalti pubblici – del piano di sicurezza del cantiere temporaneo o mobile, sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento.

I commi 6 e 7 prevedono, in primo luogo, la soppressione dell’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro a carico del datore di lavoro, che attualmente riguarda gli infortuni che abbiano per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di tre giorni; la soppressione opera a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale con cui devono essere definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione), nonché le regole per il trattamento dei dati. In secondo luogo, si modificano le modalità di comunicazione tra alcune pubbliche amministrazioni dei dati relativi agli infortuni mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta giorni. Al riguardo, la relatrice reputa non chiari i termini di decorrenza delle nuove modalità.

In terzo luogo si limita l’obbligo, per la direzione provinciale del lavoro-settore ispezione del lavoro, di procedere ad un’inchiesta ai casi in cui vi sia una relativa istanza da parte del lavoratore infortunato, di un superstite o dell’INAIL. A tale proposito, la relatrice suggerisce di chiarire  se resti fermo che la direzione possa procedere anche d’ufficio.

Il comma 7-bis – inserito dalla Camera – dell’articolo 32 prevede che il prezzo più basso contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture venga determinato al netto delle spese relative al costo del personale e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il successivo comma 7-ter – anch’esso inserito dalla Camera – riguarda i contributi previdenziali e i premi per le imprese cooperative e relativi consorzi, inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell’agricoltura. La norma, essendo di interpretazione autentica, ha carattere retroattivo; viene tuttavia escluso il diritto alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati prima della data di entrata in vigore della disposizione.

L’articolo 34 prevede che i certificati medici relativi alla maternità siano presentati all’INPS in via telematica da parte del medico o della struttura sanitaria, in luogo della consegna da parte della lavoratrice. Dall’ambito di applicazione della novella sono esclusi i casi in cui la lavoratrice si sia rivolta ad un medico o ad una struttura sanitaria non convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

L’articolo 36 proroga gli incarichi dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza dell’INPS e dell’INAIL operanti alla data del 30 aprile 2013, fino alla costituzione dei nuovi consigli e comunque non oltre il 30 settembre 2013.

L’articolo 42 sopprime l’obbligo di alcune certificazioni sanitarie  attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro, fatti salvi gli obblighi di certificazione stabiliti, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, dal decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La relatrice dà quindi conto dell’articolo 42-bis, introdotto dalla Camera, che concerne la disciplina che per alcune patologie, incluse la sindrome di Talinomide e la sindrome di Down, dopo il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, esclude ogni visita medica intesa all’accertamento della permanenza dello stato invalidante.

L’articolo 42-ter – introdotto dalla Camera – interviene in materia di benefici pensionistici per i lavoratori esposti all’amianto. La novella prevede che, ai fini della determinazione del diritto e della misura del trattamento pensionistico, per i lavoratori che al 22 giugno 2013 risultino cessati dal lavoro per mobilità, o titolari di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà, o autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, restino validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all’amianto rilasciati dall’INAIL ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici. Tali benefici sono utili solo per la determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche, e non per la maturazione del diritto di accesso alle medesime. Si dispone, di conseguenza, che i provvedimenti di revoca delle certificazioni siano privi di effetto, salvo il caso di dolo dell’interessato, accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.

Infine, la relatrice si sofferma sull’articolo 18, in materia di sicurezza degli edifici scolastici, e sull’articolo 31, modificato ed integrato dalla Camera, in materia di DURC, riservandosi conclusivamente la formulazione di una bozza di parere all’esito del dibattito.

Il senatore PUGLIA (M5S) auspica che non siano preclusi spazi di modifica del provvedimento, al fine di migliorarlo e renderlo più conforme alle esigenze del Paese.

A giudizio della senatrice MUSSOLINI (PdL) il provvedimento, che tocca argomenti anche socialmente molto delicati, andrebbe radicalmente rivisto.

Concorda con tale giudizio il senatore ANGIONI (PD), il quale fa tuttavia osservare che i termini di scadenza per la presentazione di emendamenti presso le Commissioni di merito rischiano di rendere velleitario ogni obiettivo di miglioramento. 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

 

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