Sono stati approvati dalla Commissione Lavoro della Camera i nove emendamenti al ddl Lavoro messi a punto dal relatore, Giuliano Cazzola (Pdl), cui s’è aggiunta una correzione del leghista Massimiliano Fedriga. Sono state così apportate tutte le modifiche al provvedimento richieste dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che non aveva firmato il ddl in quanto, pur definendo le norme utili, aveva ritenuto essenziale per promulgare la legge “il rispetto del principio di volontarietà dell’arbitrato e la necessità di una adeguata tutela del lavoratori, in quanto contraente più debole”.
Con i nuovi emendamenti non si potrà impugnare un licenziamento davanti a un arbitro e il lavoratore potrà accettare volontariamente di firmare la clausola compromissoria che lo vincola all’arbitrato per la composizione delle controversie solo dopo aver superato il periodo di prova o, nel caso non fosse previsto, dopo un mese dall’assunzione. Inoltre, all’arbitrato secondo equità si potrà ricorrere non solo nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, ma anche dai principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari. Si semplificano anche le controversie sulla validità del lodo arbitrale irrituale: il giudice del lavoro decide in grado unico entro 30 giorni e in caso di bocciatura è possibile andare in Cassazione. Gli emendamenti approvati ieri introducono anche la possibilità per lavoratori e aziende di farsi assistere da un legale di fiducia o da un’organizzazione sindacale o professionale davanti alle commissioni di certificazione. Ancora: in caso di stabilizzazione di un contratto a termine di cui è stata accertata la natura di subordinazione, il pagamento del danno forfettario (da 2,5 a 6 mesi) dovrà essere fatto anche per i contratti successivi e non solo per quelli effettuati fino a settembre del 2008. La modifica all’articolo 30 cancella la norma che riconosceva al giudice il potere di verificare la legittimata di un licenziamento anche in base al rispetto “delle regole del vivere civile e delle reali esigenze organizzative dell’impresa”. Viene infine temperato il “potere di surroga” del ministero del Lavoro nella definizione delle modalità di attuazione dell’arbitrato. Se i sindacati e le organizzazioni imprenditoriali non dovessero arrivare a un accordo interconfederale che definisce tutti gli ambiti di applicazioni dell’arbitrato, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge il ministero “procede con proprio decreto in via sperimentale e tenuto conto delle risultanze istruttorie emerse dal confronto tra le parti”.
Giuliano Cazzola, con le modifiche siamo venuti incontro alle richieste di Napolitano
Il vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera spiega le modifiche al Ddl Lavoro introdotte dagli emendamenti
























