ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 26 settembre 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rosa Rinaldi.
La seduta comincia alle 14.45.
Schema di regolamento ministeriale concernente modifiche al regolamento relativo all’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 aprile 2000, n. 157.
Atto n. 152 – Rel. Delbono.
(Svolgimento e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Emilio DELBONO (Ulivo), relatore, rileva che lo schema di regolamento in esame, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, è volto ad apportare alcune limitate modifiche al decreto ministeriale n. 157 del 2000, recante il regolamento relativo all’istituzione del Fondo per il sostegno al reddito del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo. Ricorda che tale decreto, tramite la costituzione di un apposito Fondo presso l’INPS, si propone, tra l’altro, la finalità di corrispondere misure di sostegno al reddito, quali l’assegno straordinario, in favore di lavoratori che maturano il diritto alla pensione in momenti successivi alla cessazione del servizio.
In particolare lo schema in esame, recependo quanto previsto dall’accordo del 31 maggio 2005 raggiunto tra l’ABI e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore del credito, è volto a prorogare la scadenza del Fondo (e quindi il termine massimo di erogazione delle relative prestazioni) al 30 giugno 2020, rispetto al 30 giugno 2010 attualmente previsto. Pertanto la lettera a) dell’articolo unico, mediante una modifica al comma 2 dell’articolo 5 del citato decreto n. 157 del 2000, dispone che i dipendenti delle imprese di credito cooperativo sono ammessi a fruire degli interventi del Fondo nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto fino al 30 giugno 2020. In sostanza la disposizione proroga al 30 giugno 2020 (rispetto al termine del 30 giugno 2010 attualmente previsto) il termine entro il quale il Fondo potrà erogare gli interventi previsti in favore del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo. La lettera b) dell’articolo unico, conseguentemente, modificando l’articolo 14 del decreto relativo alla scadenza del Fondo, sostituisce il termine pari a dieci anni dalla data di entrata in vigore del decreto con l’indicazione del 30 giugno 2020 come nuovo termine di scadenza del Fondo.
La proroga della scadenza del Fondo si rende necessaria, secondo quanto emerge sia dall’accordo sindacale sia dalla relazione illustrativa, perché la data di cessazione del Fondo del 30 giugno 2010 (che corrisponde con quella del termine massimo di erogazione delle relative prestazioni) appare ormai inadeguata a perseguire adeguatamente la finalità di accompagnare i lavoratori cessati dal servizio fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento. Fa presente che, poiché il periodo massimo di fruizione dell’assegno straordinario è di 60 mesi, considerata la data di entrata in vigore del decreto n. 157 (1o luglio 2001) e la data di scadenza del Fondo del 30 giugno 2010, ne deriva che già a decorrere dal mese di luglio 2005, i lavoratori rimarrebbero privi del sostegno al reddito, pur non avendo ancora diritto alla pensione. Osserva che, in considerazione della esigenza che il Fondo possa continuare ad operare in condizioni che garantiscano pienamente la rispondenza delle prestazioni rispetto alle necessità delle imprese e dei lavoratori interessati, si rende necessario prorogare l’operatività degli strumenti di sostegno al reddito volti ad agevolare l’esodo dei medesimi lavoratori impiegati.
Conclude evidenziando che la V Commissione ha valutato favorevolmente il testo del provvedimento in esame.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 26 settembre 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rosa Rinaldi.
La seduta comincia alle 14.55.
Rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari.
C. 2455 D’Ulizia, C. 2933, approvata dalla 11a Commissione permanente del Senato.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 settembre scorso.
Angelo COMPAGNON (UDC), sottolineando la delicatezza del tema trattato dalle proposte di legge in esame anche in relazione all’attuale rapporto tra politica e società civile, fa presenta l’opportunità di un’attenta e approfondita istruttoria, anche nella prospettiva di un eventuale trasferimento alla sede legislativa.
Lucia CODURELLI (Ulivo) evidenzia come le due proposte di legge affrontino con modalità diverse il tema del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari. Richiama la delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera del 13 marzo scorso che presenta diversi elementi di particolare interesse, tra i quali la previsione di un rapporto di lavoro a titolo oneroso anche tra il collaboratore parlamentare e un soggetto terzo. Ritiene che, relativamente al rapporto di lavoro intercorrente tra il parlamentare e i collaboratori parlamentari, l’impianto delineato nella delibera sopra citata possa costituire una buona base di partenza. Ritiene che andrebbe poi preso in considerazione il tema della rendicontazione, e quindi della trasparenza dei fondi destinati ai parlamentari.
Gianni PAGLIARINI, presidente, richiamando l’attenzione sul percorso procedurale che la Commissione dovrà seguire nell’esame delle proposte di legge in titolo, ricorda che la Commissione medesima dovrà adottare un testo base. Fa presente che in sede di approvazione dell’attuale proposta C. 2933 presso la 11a Commissione permanente del Senato è stato registrato un ampio consenso tra le diverse forze politiche. Precisa poi che il provvedimento richiamato nasce dall’esigenza di garantire rapporti di lavoro trasparenti per i collaboratori parlamentari, e non per chiarire se il parlamentare possa essere o meno datore di lavoro.
Emilio DELBONO (Ulivo) ritiene opportuno formulare due considerazioni, la prima di ordine politico, la seconda relativa al merito. Con riferimento alla prima, ritiene debba essere attentamente valutato l’ampio consenso registrato al Senato in sede di approvazione della proposta di legge, ora A.C. 2933. Fa presente che la predisposizione alla Camera di un testo diverso, che magari tenga conto di quanto previsto nel provvedimento abbinato, rischierebbe di vanificare l’ipotesi di una celere approvazione definitiva del provvedimento, soprattutto in considerazione dell’imminente sessione di bilancio. Relativamente alla considerazione sul merito, ritiene opportuno operare una distinzione fra la rendicontazione delle spese dei parlamentari, su cui sarebbe opportuna un’attenta riflessione, e il rapporto di lavoro tra i parlamentari e i collaboratori parlamentari. Pur evidenziando che il parlamentare non è ad oggi riconosciuto come sostituto d’imposta, fa presente come abbia comunque responsabilità di datore di lavoro. Sottolinea poi come anche la proposta di legge C. 2933 preveda, oltre al rapporto di lavoro diretto tra il parlamentare e il collaboratore, altre forme di supporto allo svolgimento del mandato parlamentare. Conclude come attraverso la proposta di legge in questione s’intenda dare un chiaro segnale in ordine al rapporto di lavoro tra parlamentare e collaboratore parlamentare.
Francesco Maria AMORUSO (AN) concorda con il collega Delbono circa la necessità di un’approvazione in tempi rapidi di un testo che ha già trovato una condivisione generale. A tale proposito fa presente che tale condivisione nasce dalla volontà di dare una precisa veste giuridica ai rapporti di lavoro tra parlamentari e collaboratori, contribuendo così ad evitare forme di lavoro sommerso.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.10.




























