ATTI DEL GOVERNO
Martedì 25 settembre 2007. – Presidenza del presidente della XII Commissione Mimmo LUCÀ. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Giampaolo Patta.
La seduta comincia alle 14.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2004/40/CE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
Atto n. 125.
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
Le Commissioni proseguono l’esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 18 settembre 2007.
Mimmo LUCÀ, presidente, ricorda che le Commissioni riunite XI e XII, in data 18 settembre 2007, hanno svolto le relazioni sullo schema di decreto legislativo in titolo.
Avverte, inoltre, che il prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni, espresso il 20 settembre scorso, non è ancora pervenuto; pertanto, le Commissioni non possono pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto prima che il Governo abbia provveduto a trasmettere tale parere.
Salvatore MAZZARACCHIO (FI) rileva preliminarmente che i rischi per la salute derivanti dai campi elettromagnetici riguardano non solo i lavoratori esposti a questi agenti fisici nell’ambito della loro attività, bensì, come è noto, l’intera popolazione. Giudica comunque opportuno il recepimento della direttiva 2004/40/CE, pur evidenziando gli oneri per le imprese che possono derivare da tale recepimento, e dunque l’opportunità di prevedere, in futuro, l’introduzione di appositi contributi per le aziende.
Domenico DI VIRGILIO (FI) si associa alle considerazioni svolte dal collega Mazzaracchio, sottolineando come la proliferazione,
Specie nei centri urbani, di sorgenti di campi elettromagnetici rappresenti un serio fattore di rischio per tutti i cittadini. Valuta comunque positivamente il recepimento della direttiva europea in discorso.
Donato Renato MOSELLA (Ulivo), relatore per la XII Commissione, formula, anche a nome del relatore per la XI Commissione, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Domenico DI VIRGILIO (FI) precisa che il suo gruppo si riserva di esprimere una valutazione sulla proposta di parere del relatore, anche alla luce del parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni e non ancora trasmesso.
Mimmo LUCÀ, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
COMITATO DEI NOVE
Martedì 25 settembre 2007.
DL 147/2007: Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.
C. 3025-A Governo.
Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.50 alle 11.10, dalle 15.10 alle 15.30 e dalle 17.40 alle 17.50.
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 227 del 19 settembre 2007:
a pagina 29, seconda colonna, dopo la quarantatreesima riga, aggiungere il seguente periodo: «Avverte che sono stati successivamente ritirati gli emendamenti 1.36, 1.40 e 2.21.»;
a pagina 36, seconda colonna, dopo l’ottava riga, inserire le seguenti parole:
«Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificata dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Sostengono altresì l’esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame;
b) all’articolo 4, comma 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
c) i professori universitari di prima e di seconda fascia, anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
d) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno dieci anni di servizio di ruolo.»
1. 36. Froner, De Simone, Ghizzoni, Buffo, Benzoni, Di Salvo, Rusconi, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giachetti, Colasio;
a pagina 38, seconda colonna, dopo la quinta riga, inserire le seguenti parole:
«Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Nel decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sono abrogati i commi 2 e 3 dell’articolo 25 e l’allegato D-bis.»
1. 40. Froner, Ghizzoni, Buffo, Cinzia Maria Fontana, Benzoni, Bellanova, Di Salvo, Codurelli, Schirru, Del Bono, Rusconi, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giachetti, Giulietti, Colasio;
a pagina 41, prima colonna, dopo la ventiseiesima riga, inserire le seguenti parole:
«Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite le condizioni per assicurare la massima stabilità dell’organico anche attraverso nuovi parametri che ne individuino la consistenza idonea a garantire. l’ottimale e stabile funzionamento delle istituzioni scolastiche. Il medesimo decreto determina i criteri per la permanenza pluriennale dei docenti nella sede assegnata, con priorità per i docenti di sostegno e per i docenti impegnati nelle scuole delle aree a rischio e nelle classi funzionanti negli ospedali. Le modalità di attuazione di quanto previsto nel precedente periodo sono definite in sede di contrattazione collettiva. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-ter. Dopo la nomina dei vincitori del corso-concorso di formazione ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e del corso-concorso di formazione riservato a dirigente scolastico indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, nonché dopo la nomina dei soggetti aventi titolo ai sensi dei comuni 605, lettera c), e 619 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli aspiranti utilmente inclusi nelle rispettive graduatorie che non conseguono la nomina per carenza di posti nel settore formativo cui si riferisce la nomina stessa possono chiedere di essere nominati, nell’ambito della medesima tipologia concorsuale cui hanno partecipato, a posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in un diverso settore formativo, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria. La possibilità di nomina, previo inserimento alla fine della relativa graduatoria, è ammessa anche per la copertura di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili in altra regione prima nello stesso settore e, ove non sia possibile, nell’altro settore formativo solo dopo aver esaurito le graduatorie degli utilmente graduati del 1o e 2o settore formativo in ambito regionale.
5-quater. I diplomi di educazione fisica rilasciati dall’Istituto superiore di educazione fisica statale di Rorna e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell’articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, costituiscono titoli validi per l’accesso alle procedure di reclutamento dei dirigenti scolastici, limitatamente a quelle relative al corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002, al corso-concorso di formazione ordinario indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al corso-concorso di formazione riservato indetto con decreto del Ministro della pubblica istruzione del 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006.
5-quinquies. In deroga alla previsione di cui all’articolo 1, comma, 605, lettera c), quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coloro che conseguono l’abilitazione all’insegnamento per la classe 77/A – strumento musicale nella scuola media, presso le scuole di didattica della musica nel primo corso accademico biennale di secondo livello, istituito per il biennio accademico 2007-2009, possono iscriversi nel secondo scaglione delle graduatorie provinciali ad esaurimento di strumento musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.»
2. 21. Benzoni, Ghizzoni, Bellanova, Cinzia Maria Fontana, Di Salvo, Codurelli, Buffo, Schirru, Delbono, Rusconi, Froner, De Biasi, Tessitore, Tocci, Villari, Volpini, Giachetti, Giulietti, Colasio.
SEDE REFERENTE
Martedì 25 settembre 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
La seduta comincia alle 14.25.
Rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari.
C. 2455 D’Ulizia e C. 2933, approvata dall’11a Commissione permanente del Senato.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 settembre.
Luciano D’ULIZIA (IdV), sottolineando l’importanza del lavoro svolto dai collaboratori parlamentari, evidenzia la necessità di regolamentare il rapporto di lavoro di tali soggetti: a tale necessità intende rispondere la proposta di legge C. 2455 di cui è primo firmatario.
In relazione alla proposta C. 2933, approvata dalla 11a Commissione permanente del Senato, osserva che essa, pur offrendo spunti positivi, presenta diverse carenze. Ritiene che una legge recante la regolamentazione del rapporto di lavoro dei collaboratori parlamentari debba perseguire – e in tale senso si muove la proposta C. 2455 da lui sottoscritta – tre obiettivi: 1) maggiori garanzie per il collaboratore e per il parlamentare; 2) qualità delle prestazioni e delle funzioni; 3) sinergia tra l’attività dei collaboratori e quella dei parlamentari.
Con riferimento al primo obiettivo, rileva che, attraverso la costituzione, prevista nella proposta di legge C. 2455, di un ente o associazione senza finalità di lucro ovvero di società cooperative a mutualità prevalente, il parlamentare cesserebbe di essere il datore di lavoro del collaboratore. Inoltre all’interno dell’ente o dell’associazione il collaboratore parlamentare potrebbe svolgere la propria attività di collaborazione con uno o più parlamentari e conseguire così maggiore stabilità del rapporto di lavoro. Quanto poi al secondo obiettivo ritiene che, all’interno dell’ente o dell’associazione da costituire, si potrebbe procedere ad una articolazione dell’attività di collaborazione in relazione alla materia da trattare, in modo da conseguire una maggiore specializzazione delle funzioni. Infine, riguardo al terzo obiettivo, sottolinea che la sinergia tra uno o più collaboratori parlamentari e uno o più parlamentari, grazie anche alla disciplina dalle associazioni senza scopo di lucro, porterebbe ad una riduzione dei costi a fronte di una maggiore efficienza. Conclude, sottolineando che la proposta di legge C. 2455 è comunque migliorabile in sede emendativi, magari attraverso il recepimento in essa degli elementi positivi presenti nella proposta C. 2933 approvata dal Senato.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
Martedì 25 settembre 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
La seduta comincia alle 14.35.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002.
C. 2932 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
Alberto BURGIO (RC-SE), relatore, rileva che il disegno di legge C. 2932 consta di tre articoli, recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione tra Italia e Armenia sulle doppie imposizioni, il secondo l’ordine di esecuzione, ed il terzo la data di entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Precisa che la Convenzione e l’annesso Protocollo, firmati a Roma il 14 giugno 2002, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Armenia, rendendo possibile un’equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso. La Convenzione, costituita da 31 articoli e da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall’OCSE; essa si applica tanto all’imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio. Agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d’applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per l’Armenia sono l’imposta sugli utili, l’imposta sul reddito, l’imposta patrimoniale e quella sui terreni. Per l’Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche e l’imposta regionale sulle attività produttive. Si prevede poi che la Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma del presente Accordo. Agli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni: in particolare, è considerato “residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l’espressione «stabile organizzazione» designa una sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente. Gli articoli da 6 a 22 trattano dell’imposizione sui redditi. Con riferimento a tale materia, per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (articolo 14) o da lavoro subordinato (articolo 15), il criterio per l’imputazione della tassazione è individuato nella prevalente esplicazione dell’attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell’altro Stato. Più in dettaglio, i redditi da professione indipendente, ai sensi dell’articolo 14, sono imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una «base fissa», e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi da lavoro subordinato (salari, stipendi e altre analoghe remunerazioni), invece, ai sensi dell’articolo 15, sono imponibili nello Stato in cui effettivamente viene svolta l’attività lavorativa, anche se diverso dallo Stato di residenza. Tuttavia, si applica esclusivamente la tassazione dello Stato di residenza, anche per redditi prodotti in un altro Stato contraente, nel caso in cui ricorrano tutte le seguenti condizioni: il lavoratore soggiorni nell’altro Stato per un periodo non eccedente 183 giorni in un anno fiscale; le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro non residente nell’altro Stato; l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell’altro Stato. Secondo quanto previsto dall’articolo 16, i compensi e i gettoni di presenza che il residente in uno Stato contraente riceve in qualità di consigliere di amministrazione di una società residente in un altro Stato contraente sono imponibili in tale altro Stato. A norma dell’articolo 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell’attività. L’articolo 18 dispone invece che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, fatta salva la disciplina relativa alle funzioni pubbliche di cui al paragrafo 2 del successivo articolo 19, sono imponibili solamente nello Stato di residenza del beneficiario. Viene tuttavia precisato che se il residente di uno Stato contraente diventa in seguito residente dell’altro Stato contraente, le somme ricevute da tale soggetto al momento della cessazione di un impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni una tantum di analoga natura sono sottoposte ad imposizione solamente nel primo Stato contraente. Le remunerazioni e le pensioni corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell’altro Stato e ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza. Un’apposita disciplina viene destinata, dall’articolo 20, ai professori e agli insegnanti, prevedendosi che, qualora uno di tali soggetti soggiorni temporaneamente, per un lasso di tempo non superiore a due anni, in uno Stato contraente allo scopo di insegnare o effettuare ricerche, e nel contempo è residente nell’altro Stato contraente, vi sia una esenzione da imposta nello Stato contraente in cui avviene il soggiorno temporaneo limitatamente ai compensi relativi all’attività di insegnamento o di ricerca. Altra specifica norma, all’articolo 21, riguarda le somme che uno studente o un apprendista che soggiorna in uno Stato contraente al fine di compiervi gli studi o di perseguire la propria formazione professionale, ma che è residente nell’altro Stato contraente, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di studio o di formazione. Si prevede che tali somme non sono imponibili nello Stato in cui ha luogo il soggiorno per studio o formazione, purché provengano da fonti esterne allo stesso Stato. L’articolo 23 concerne la tassazione del patrimonio, mentre all’articolo 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d’imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall’Italia nella stessa materia. Agli articoli da 25 a 29 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell’altro Stato un’imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Vengono poi fatti salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale e viene prevista la soluzione per via amichevole delle future controversie in merito alla corretta applicazione della Convenzione. Si prevede, infine, lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l’applicazione dell’Accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell’ordine pubblico nei due paesi. Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative alla data di entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell’Accordo da parte di uno Stato contraente – non prima di cinque anni dalla data di entrata in vigore – mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell’anno solare.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.




























