Riforma dell’organizzazione del Governo.
C. 1534/B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta di mercoledì 15 maggio 2002.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una proposta di parere favorevole da parte del relatore; avverte che è stata presentata anche una proposta alternativa di parere (vedi allegato 3).
Osserva che la norma prevista dall’articolo 5, comma 1, del provvedimento in esame deve essere raccordata con le disposizioni dell’articolo 28 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria) che escludono dai processi di trasformazione e di soppressione gli enti, gli istituti, le agenzie ed gli altri organismi che gestiscono a livello di primario interesse nazionale la previdenza sociale, che sono essenziali per esigenze della difesa o che svolgono funzioni di prevenzione e di vigilanza per la salute pubblica,
Il sottosegretario Learco SAPORITO, ricordato che il provvedimento è giunto alla terza lettura, precisa che molte disposizioni contenute nella delega sono state sollecitate dalle Commissioni di merito. Rilevato che nel corso della seconda lettura al Senato le competenti Commissioni hanno riesaminato le disposizioni introdotte dalle Commissioni di merito della Camera, sottolinea che nell’articolo 28 della legge finanziaria per il 2001 non erano previste le strutture utili all’innovazione tecnologica e che l’articolo 5, comma 2, configurandosi come norma superveniens, precisa più dettagliatamente il contenuto di quelle disposizioni. Assicura infine che nelle Commissioni di merito si terrà conto dei pareri espressi dall’XI Commissione.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rilevato che il comma 2 dell’articolo 5 è senza dubbio norma superveniens rispetto all’articolo 28 della legge finanziaria per il 2001, osserva tuttavia che quest’ultimo è molto più specifico e dettagliato rispetto alla norma successiva.
Il sottosegretario Learco SAPORITO precisa che l’articolo 28 della legge n. 448 del 2001 si riferisce all’ordinamento degli enti pubblici in generale, mentre la delega prevista dal comma 2 dell’articolo 5 del disegno di legge C. 1534/B è rivolta soltanto alle strutture che operano nel settore della difesa.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, osserva che le strutture militari possono configurarsi come enti e che pertanto le disposizioni dell’articolo 28 della legge finanziaria per il 2001 possono ad esse applicarsi. Ribadisce che l’articolo 28 della legge n. 448 del 2001 è senza dubbio più dettagliato rispetto all’articolo 5, comma 2, del provvedimento in esame.
Ricordato che la Commissione nella giornata non procederà a votazioni, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.