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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

4 Maggio 2011
in Senato

222ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIULIANO

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (n. 358)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 23, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Esame e rinvio)

Il presidente relatore GIULIANO (PdL) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, che disciplina alcuni profili in materia di congedi, aspettative e permessi fruibili da dipendenti pubblici e privati, predisposto in base alla disciplina di delega di cui all’articolo 23 della legge n. 183 del 2010.
Come specifica l’articolo 1, lo schema attua solo una parte della delega, in quanto non si è proceduto al coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti in materia, come pure era previsto dalla suddetta disciplina, considerati anche i tempi ridotti ed il complesso iter di approvazione.
La novella di cui all’articolo 2 prevede che, nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al centottantesimo giorno dall’inizio della gestazione, la dipendente abbia la facoltà di riprendere in ogni momento l’attività lavorativa, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e della tutela della salute nel luogo di lavoro attestino che la scelta non ne pregiudica la salute. Tale facoltà rappresenta una deroga al principio secondo cui l’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al centottantesimo giorno è considerata come parto a tutti gli effetti, con la conseguente applicazione anche del periodo di astensione dal lavoro.
L’articolo 3è inteso a superare alcuni dubbi sulle modalità applicative del prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, in caso di presenza di minore con handicap in situazione di gravità. A tal fine, si equipara la frazione di periodo costituita dal prolungamento alla frazione antecedente, in modo da risolvere ogni dubbio applicativo sull’individuazione del termine iniziale della possibilità di prolungamento. La novella fa tuttavia riferimento anche al caso dei genitori adottivi. A tale riguardo osserva che si tratta di un inserimento superfluo, in quanto sarebbe sufficiente la norma di rinvio già vigente ed il predetto riferimento potrebbe soltanto determinare dubbi interpretativi. Infatti, l’articolo 3 considera il limite dell’ottavo anno di vita del bambino, mentre, per i genitori adottivi e affidatari, la norma di rinvio vigente reca il limite specifico di otto anni dall’ingresso del minore in famiglia, in ogni caso non oltre il raggiungimento della maggiore età.
L’articolo 4concerne il congedo straordinario per l’assistenza ad un familiare convivente con handicap in situazione di gravità. I primi due capoversi sostanzialmente inseriscono in una formulazione normativa unica i dispositivi di alcune sentenze di illegittimità della Corte costituzionale, che hanno ampliato l’ambito soggettivo del diritto al congedo. Il terzo capoverso specifica che l’indennità prevista per il periodo di congedo è commisurata alle voci fisse e continuative dell’ultima retribuzione. Si tratta di una disposizione sostanzialmente confermativa della normativa vigente e che per errore materiale, accorpato al precedente; il richiamo “di cui al presente comma”, in esso contenuto, dovrebbe essere sostituito con il richiamo al “precedente comma 5”.
L’articolo 5concerne l’istituto del congedo straordinario per il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca. La prima modifica riguarda la norma che dispone la ripetizione degli importi corrisposti durante il periodo di congedo per un dottorato di ricerca privo di borsa di studio parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. La ripetizione è prevista qualora il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi al conseguimento del dottorato. La novella esplicita che la ripetizione opera anche nell’ipotesi in cui la cessazione del rapporto (per volontà del dipendente) riguardi un’amministrazione pubblica diversa rispetto a quella originaria. La seconda novella specifica che le norme di cui al suddetto articolo 2 della citata legge n. 476 si applicano anche ai dipendenti pubblici contrattualizzati, con riferimento all’aspettativa in materia prevista dai contratti collettivi e a prescindere dal contenuto delle medesime disposizioni contrattuali. L L’articolo 6riguarda l’istituto dei permessi giornalieri retribuiti per i dipendenti che assistano un coniuge, parente o affine con handicap in situazione di gravità. In primo luogo, si prevede che il numero di permessi – pari a tre giorni per ogni mese – sia moltiplicabile, in caso di assistenza a più persone solo qualora il dipendente sia il coniuge o un parente o affine entro il primo grado, oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano più di 65 anni o siano deceduti, “mancanti” o affetti da patologie invalidanti. In realtà, non appare chiaro se tali condizioni debbano essere rispettate con riferimento a ciascun soggetto assistito. In secondo luogo, si dispone che, qualora i permessi riguardino l’assistenza ad una persona residente in un comune avente una distanza stradale superiore a 150 chilometri dalla residenza del lavoratore, il dipendente attesti con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito. Occorre forse chiarire, per il caso di viaggi con mezzo di trasporto privato, la nozione di “altra documentazione idonea”.
L’articolo 7concerne il congedo per cure, previsto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento. In primo luogo, aggiornando il riferimento al “medico provinciale”, contenuto nella disciplina finora vigente, si prevede che la domanda di congedo sia accompagnata dalla richiesta del medico di base o di un medico appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, richiesta da cui risulti l’esigenza della cura in relazione all’infermità invalidante. In secondo luogo, si specifica che, durante il congedo in esame, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento secondo il regime economico delle assenze per malattia. Inoltre, si prevede che il lavoratore sia tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure.
L’articolo 8, infine, reca una clausola finanziaria di invarianza degli oneri.
Dichiara quindi aperta la discussione.

La senatrice GHEDINI (PD) interviene per chiedere un chiarimento sulle modifiche apportate dalle lettere a) e b) dell’articolo 3 dello schema in esame all’articolo 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001. Ritiene inoltre opportuno procedere all’audizione delle organizzazioni rappresentative degli interessi dei datori di lavoro e dei lavoratori nonché delle associazioni che tutelano gli interessi dei disabili.

Il senatore CASTRO (PdL), in considerazione della ristrettezza dei termini entro cui procedere all’espressione del parere, suggerisce di procedere ad audizioni mirate allo scopo di raccogliere le istanze delle associazioni rappresentative che non siano state accolte dal Governo in sede di redazione dell’Atto del Governo n. 358.

Il presidente relatore GIULIANO (PdL) condivide la richiesta di procedere ad un ciclo veloce di audizioni allo scopo di comprendere eventuali istanze che non siano ancora state accolte dal provvedimento in esame, nel rispetto dei tempi previsti per l’espressione del parere richiesto alla Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(173) CASSON ed altri. – Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti ed ex esposti all’amianto e dei loro familiari, nonché delega al Governo per l’adozione del testo unico in materia di esposizione all’amianto
(2141) CASSON ed altri. – Disposizioni per la tutela e il riconoscimento di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all’amianto
(2210) CASSON ed altri. – Misure in favore dei lavoratori esposti all’amianto
(2573) BUGNANO ed altri. – Disposizioni a favore dei lavoratori e dei cittadini esposti all’amianto e dei loro familiari
(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 173, 2141 e 2210, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 2573 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2573, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 173, 2141 e 2210 e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 173, 2141 e 2210, sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso.

Il relatore CASTRO (PdL) illustra il disegno di legge n. 2573, che modifica la disciplina del Fondo per le vittime dell’amianto e quella sui benefici pensionistici per i lavoratori, prevede prestazioni sanitarie ed assistenza legale gratuite, istituisce nuovi organismi collegiali ed assegna nuovi compiti a quelli già esistenti, reca norme in materia di demolizioni e rimozioni dell’amianto, vieta l’estrazione di taluni materiali, delega il Governo ad adottare un testo unico in materia di esposizione all’amianto. In base all’articolo 1,si consideranosoggetti esposti o ex esposti all’amianto tutti coloro i quali si siano trovati a contatto con esso, sia stata causata l’esposizione da motivi di lavoro ovvero abitativi, familiari o ambientali.
L’articolo 2prevede che il Fondo per le vittime dell’amianto esistente presso l’INAIL eroghi prestazioni economiche con periodicità annuale a beneficio di quanti abbiano contratto malattie professionali o di altro genere a causa dell’esposizione all’amianto, ovvero una prestazione una tantum per i loro superstiti, in caso di decesso. Qualora si tratti di soggetti già titolari della rendita assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la somma da erogare consiste nella differenza tra la prestazione a carico del Fondo e la rendita stessa. Hanno diritto ad un assegno mensile a carico dell’INAIL i lavoratori e i cittadini affetti da neoplasie professionali e ambientali provocate dall’amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dall’entrata in vigore della nuova norma. Il finanziamento del Fondo è per un terzo a carico delle imprese e per due terzi a carico del bilancio dello Stato. Le dotazioni aggiuntive eventualmente necessarie sono a carico dell’INAIL.
L’articolo 3interviene sulla disciplina dei benefici previdenziali in favore dei soggetti esposti o già esposti all’amianto per motivi di lavoro, incrementando la misura del coefficiente moltiplicatore e ripristinandone l’efficacia anche ai fini dell’anticipazione del pensionamento. Inoltre, mentre attualmente il coefficiente moltiplicatore è riconosciuto con riferimento ad un periodo di esposizione all’amianto pari o superiore a dieci anni, fissa ulteriori coefficienti moltiplicatori per le esposizioni di più breve durata. Sopprimeinoltrealcune condizioni concernenti le caratteristiche dell’esposizione,riapre i termini per i lavoratori ex esposti e non pone alcuna limitazione temporale per quelli esposti.
Con l’articolo 4si prevedono prestazioni sanitarie gratuite in favore dei lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto. Si tratta di monitoraggi, diagnosi precoci e, in caso di manifestazioni di patologie correlabili all’amianto, di forme di assistenza specifica.
L’articolo 5estende il sistema delle tutele per i lavoratori e i cittadini esposti o ex esposti all’amianto affetti da malattie causate da tale esposizione, diretta o indiretta, disponendo l’assistenza legale gratuita in loro favore.
L’articolo 6 modifica la composizione della Commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all’impiego dell’amianto e prevede che la stessa predisponga piani triennali, mentre l’articolo 7istituisce una Conferenza nazionale triennale sulla sicurezza ambientale e sanitaria nei confronti dell’esposizione dell’amianto, nonché una Conferenza annuale sull’amianto in ciascuna Regione e l’articolo 8prevede l’istituzione di una Commissione permanente sull’amianto in ogni Regione.
L’articolo 9concerne i progetti di demolizione o rimozione dell’amianto, che devono essere predisposti dal datore di lavoro e inviati preventivamente all’organo di vigilanza. L’articolo 9introduce inoltre l’obbligo di eliminare in modo totale l’amianto dagli ambienti di lavoro, anche per i casi di non superamento del valore limite, mentre il successivo proibisce l’estrazione e l’impiego delle pietre verdi, come definite dal decreto ministeriale del 14 maggio 1996. Infine, il disegno di legge prevede la delega al Governo ad adottare un testo unico in materia di esposizione all’amianto.
Conclusivamente, osserva che il disegno di legge in esame presenta risvolti considerevoli sotto il profilo della finanza pubblica che potrebbero pregiudicarne la realistica praticabilità nel prosieguo dell’esame. Auspica pertanto che gli aspetti di carattere finanziario e le difficoltà di carattere tecnico possano essere affrontate ed appianate in occasione di una prossima audizione del ministro Sacconi sul tema trattato dai disegni di legge in esame.
In considerazione della materia oggetto del provvedimento, propone infine di congiungerne l’esame con quello dei disegni di legge nn. 173, 2141 e 2210, già all’ordine del giorno della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(406) MONGIELLO. – Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, concernente l’albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista
(1184) NESSA ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di centralinisti telefonici non vedenti
(2560) COSTA. – Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in materia di assunzioni dei centralinisti telefonici e operatori delle comunicazioni minorati della vista
(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 406 e 1184, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 2560 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2560, congiunzione con il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 406 e 1184 e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 406 e 1184, sospeso nella seduta del 13 gennaio 2010.

La relatrice MARAVENTANO (LNP) illustra il disegno di legge n. 2560, concernente gli operatori telefonici minorati della vista. Specifica che l’ambito originario degli interessati, in base alla legge n. 113 del 1985, era costituito dai centralinisti telefonici ed è stato successivamente esteso agli operatori telefonici addetti alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni con il pubblico, alla gestione e all’impiego di banche dati, nonché ai servizi di telemarketing e telesoccorso. L’articolo 1 del disegno di legge – analogamente all’articolo 1, comma 1, capoverso 2, dell’atto Senato n. 406, già all’esame della Commissione – novella la legge n. 113, affinché la formulazione letterale di essa tenga conto di tale estensione. L’articolo 2 – in buona parte analogo all’articolo 3 dell’atto Senato n. 406 – ridefinisce gli obblighi di assunzione dei lavoratori in oggetto da parte dei datori pubblici e privati, che sussistono in relazione alla presenza, nell’organizzazione del datore, di centralini telefonici o di altre strutture. La novella è intesa, tra l’altro, a rendere più omogenea la disciplina tra i datori pubblici e quelli privati, nonché ad adeguare la normativa alle evoluzioni tecnologiche.
L’articolo 3 dell’atto Senato n. 2560 – sostanzialmente identico all’articolo 9, comma 1, lettera b), dell’atto Senato n. 406 – modifica la disciplina dei benefici di contribuzione figurativa pensionistica in favore dei centralinisti ed operatori, estendendone gli effetti anche ai fini della misura dei trattamenti (o delle quote di trattamento) liquidati secondo il cosiddetto sistema contributivo. Occorrerebbe forse chiarire se l’estensione dei benefici trovi applicazione anche per gli altri lavoratori minorati della vista, in base alla norma di rinvio all’articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985, posta dall’articolo 2 della legge n. 120 del 1991.
Conclusivamente, propone che l’esame del disegno di legge n. 2560 prosegua congiuntamente a quello dei disegni di legge nn. 406 e 1184, già all’ordine del giorno della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito della variazione nella composizione della Commissione, il senatore Pichetto Fratin ha comunicato di voler rinunciare all’incarico di relatore sui disegni di legge nn. 2206 e connessi, in materia di lavoratori che assistono familiari gravemente disabili, e che pertanto ha designato quale relatore il senatore Zanoletti.

Il senatore ZANOLETTI (PdL) ritiene necessario disporre di un breve lasso di tempo allo scopo di acquisire adeguata conoscenza delle problematiche sottese ai disegni di legge nn. 2206 e connessi.

Il senatore PASSONI (PD) fa presente l’urgenza con cui è opportuno concludere l’esame dei predetti disegni di legge, anche in considerazione della pressione sui temi specifici proveniente dall’opinione pubblica.

La senatrice GHEDINI (PD) rileva la necessità di raggiungere un accordo con la 5a Commissione permanente sulla natura della copertura finanziaria per gli oneri previsti dalle disposizioni di cui ai disegni di legge nn. 2206 e connessi.

Il presidente GIULIANO condivide l’esigenza di cercare una soluzione unitaria per far fronte alle questioni relative alla copertura finanziaria dei disegni di legge in esame.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNO UFFICIO DI PRESIDENZA E DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica l’Ufficio di presidenza, già previsto per le ore 21 di oggi, e la seduta della Commissione, già prevista per le ore 15,30 di domani 4 maggio 2011, non avranno luogo.

La seduta termina alle ore 17.

 

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