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Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

redazione
Aprile27/ 2022

316ª Seduta
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 9,45.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Ha la parola per rispondere all’interrogazione 3-03273 il sottosegretario Tiziana NISINI, che ricapitola in primo luogo gli aspetti salienti della disciplina riguardante l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro e il relativo personale, ricordando in particolare che il decreto istitutivo dell’INL ha disposto per il personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo l’applicazione, rispettivamente, della contrattazione collettiva dell’area I e della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e che al personale proveniente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali si è continuato ad applicare il contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, anziché quello delle agenzie fiscali.

Dopo aver ricordato che la legge di bilancio per il 2020 ha previsto l’istituzione di un fondo finalizzato alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e dirigenziale dei Ministeri, si sofferma sulla questione del mancato intervento perequativo a favore dei dipendenti dell’INL, particolarmente sentita dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricordando che il ministro Orlando ha promosso un’interlocuzione con gli altri ministri competenti, motivata dall’obiettiva sperequazione nei confronti dei dipendenti delle agenzie comprese nel comparto delle funzioni centrali, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal contratto collettivo dei dipendenti ministeriali. Fa inoltre presente che sono state avviate le interlocuzioni tecniche fra le amministrazioni competenti, volte a definire un quadro generale del personale delle agenzie del comparto funzione pubblica.

Specifica anche che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha aperto una sede di confronto con le rappresentanze dell’INL e che in tale ambito saranno confermati gli impegni assunti in ordine alla necessità di individuare la soluzione più opportuna, da attuare attraverso un intervento normativo volto a consentire che il personale dell’INL, così come quello dell’ANPAL, sia interessato dalla perequazione dell’indennità di amministrazione al pari del personale ministeriale.

Intervenendo in replica, il senatore ROMANO (M5S) osserva che tuttora non è stata definita la soluzione alla questione oggetto dell’interrogazione, pur rilevando la sussistenza di una volontà politica condivisa, che, per avere uno sbocco concreto, postula il reperimento delle risorse necessarie, peraltro già quantificate. Conclude auspicando una soluzione positiva in tempi rapidi e dichiarandosi parzialmente soddisfatto della risposta ottenuta dal Governo.

La PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento dell’odierna procedura di sindacato ispettivo.

La seduta termina alle ore 9,55.

315ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
SERAFINI

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(2331) Emanuele PELLEGRINI ed altri.  –  Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all’Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno

(Parere alle Commissioni 2a e 3a riunite. Esame e rinvio)

La relatrice FEDELI (PD) delinea in primo luogo le finalità della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti del 2000, volta a rafforzare la protezione degli «adulti incapaci», anche introducendo un sistema di cooperazione tra le autorità degli Stati contraenti.

Dopo aver richiamato i contenuti del disegno di legge n. 2331, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti l’individuazione dell’autorità centrale incaricata di adempiere agli obblighi convenzionali e alla previsione, per l’adozione delle misure di protezione, dell’applicazione della disciplina della Convenzione, illustra i profili di competenza di cui alla Convenzione stessa, a partire dalle norme concernenti la definizione di «adulto incapace».

Dà quindi conto delle misure di protezione previste dall’articolo 3, nonché dell’esclusione dal campo di applicazione della Convenzione delle materie elencate dall’articolo 4, tra le quali è menzionata la previdenza sociale.

Segnala poi le norme della Convenzione tese a determinare quali autorità siano competenti ad adottare le misure di protezione necessarie, attribuendo la competenza in via principale alle autorità dello Stato di residenza abituale.

Ha quindi luogo un breve dibattito sull’organizzazione dei lavori, con interventi del senatore DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU), delle senatrici ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) e CATALFO (M5S), nonché della relatrice FEDELI (PD), in esito al quale resta convenuto di proseguire l’esame nella prossima settimana, al fine di poter approvare il parere dopo i necessari approfondimenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SERAFINI ricorda che nella seduta di ieri si è convenuto di inviare entro oggi al relatore le proposte di osservazioni da inserire eventualmente nel parere sul disegno di legge n. 2561, recante ratifica dell’Accordo tra il Governo italiano e l’Istituto forestale europeo. Invita pertanto a trasmettere le proposte entro le ore 14, così da poter concludere l’esame in tempo utile.

La senatrice FEDELI (PD), richiamando gli interventi sul tema svolti nella seduta di ieri, richiede l’audizione dei rappresentanti della società ITA Airways e della società concessionaria del servizio di call center. Specifica quindi che l’attuale situazione di rischio per i posti di lavoro degli addetti al call center, in maggior parte donne, configura la violazione di un accordo sottoscritto in sede istituzionale.

Il senatore DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU) fornisce aggiornamenti in merito alle iniziative di sensibilizzazione organizzate dai lavoratori e alle conseguenze sociali della paventata perdita di posti di lavoro.

La senatrice CATALFO (M5S) sottolinea l’urgenza dello svolgimento delle audizioni sollecitate, ribadendo la necessità di ascoltare i rappresentanti delle società coinvolte e delle organizzazioni sindacali.

La senatrice ALESSANDRINI (L-SP-PSd’Az) e il senatore ROMANO (M5S) si associano a nome dei rispettivi Gruppi.

La seduta termina alle ore 9,10.

16ª Seduta
Presidenza del Presidente della 7ª Commissione
NENCINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’istruzione Barbara Floridia.

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE REFERENTE

(2318) Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati gli emendamenti 1.2 (testo 2), 1.4 (testo 2),  1.6 (testo 2), 1.0.8 (testo 2), 3.1 (testo 3), 4.1 (testo 2), 4.0.2 (testo 3) e 4.0.13 (testo 2), pubblicati in allegato.

Comunica che i seguenti emendamenti, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sono inammissibili, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-ter del Regolamento: 01.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.7, 2.1, 2.0.2, 2.0.3, 4.1, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.8, 4.0.9, 4.0.10 e 4.0.12.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Poiché non sono ancora stati trasmessi i prescritti pareri sugli emendamenti 1.2 (testo 2), 1.0.8 (testo 2) e 4.0.13 (testo 2), avverte sin d’ora che tali emendamenti saranno accantonati.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Informa infine che il senatore Rufa aggiunge la propria firma a tutti gli emendamenti e ordini del giorno presentati dal suo Gruppo.

Il PRESIDENTE propone quindi di accantonare l’esame degli ordini del giorno al disegno di legge in titolo e di procedere con l’esame degli emendamenti.

Convengono le Commissioni riunite.

Nell’avviare l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1, il PRESIDENTE avverte che, come preannunciato e in attesa dei prescritti pareri, sono accantonati gli emendamenti 1.2 (testo 2) e 1.0.8 (testo 2); propone inoltre di accantonare l’emendamento 1.6 (testo 2).

Concordano le Commissioni riunite.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), ritira l’emendamento 1.0.9 trasformandolo nell’ordine del giorno G/2318/4/7 e 11, pubblicato in allegato.

La relatrice CATALFO (M5S), anche a nome dell’altro relatore senatore Rampi, esprimere parere favorevole sull’emendamento 1.1, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 1.4 (testo 2) e 1.7.

Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco) ritira l’emendamento 1.7.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) chiede di accantonare l’emendamento 1.4 (testo 2) in vista di un possibile chiarimento che consenta, auspicabilmente, di superare le criticità rilevate nel parere della Commissione bilancio.

A una richiesta di chiarimento del PRESIDENTE, risponde la senatrice MONTEVECCHI (M5S).

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprimere parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 01.1 e 1.3, nonché sull’emendamento 1.1. Propone poi di accantonare l’emendamento 1.4 (testo 2).

Non facendosi obiezioni, l’emendamento 1.4 (testo 2) viene quindi accantonato.

Nessuno chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l’emendamento 01.1 è posto ai voti e approvato. Con successive distinte votazioni sono quindi approvati anche gli emendamenti 1.1 e 1.3.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2 e che il senatore Rufa ha presentato l’ordine del giorno G/2318/5/7 e 11, pubblicato in allegato, che riprende i contenuti dell’emendamento 2.0.3.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La relatrice CATALFO (M5S), anche a nome dell’altro relatore, esprime parere favorevole sull’emendamento 2.2.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprimere parere favorevole sull’emendamento 2.2 e sull’emendamento dei relatori 2.0.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 2.2 e 2.0.1.

Il PRESIDENTE comunica che si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

La relatrice CATALFO (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.0.1.

Il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sull’emendamento dei relatori 3.1 (testo 3) e segnala che dalla sua approvazione risulterebbe precluso l’emendamento 3.2 che invita a ritirare. Esprime infine parere favorevole sull’emendamento 3.0.1.

Il senatore LAFORGIA (Misto-LeU-Eco) ritira l’emendamento 3.2.

Nessuno chiedendo di intervenire, con successive distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 3.1 (testo 3) e 3.0.1.

Il PRESIDENTE avverte che si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4 e che, come preannunciato, è accantonato l’emendamento 4.0.13 (testo 2), in attesa del parere della Commissione bilancio.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La relatrice CATALFO (M5S) esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1 (testo 2) e 4.0.11 (testo 2).

Anche il sottosegretario Barbara FLORIDIA esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1 (testo 2) e 4.0.11 (testo 2); esprime inoltre parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 4.0.1 e 4.0.2 (testo 3).

Nessuno chiedendo di intervenire, con successive distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 4.1 (testo 2), 4.0.1, 4.0.2 (testo 3) e 4.0.11 (testo 2).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

  1. 2318

G/2318/4/7 e 11

Russo

Le Commissioni riunite 7a e 11a,

in sede di esame del disegno di legge, n. 2318, recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”, collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento,

premesso che

l’articolo 1 del disegno di legge, avente ad oggetto “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore” prevede che il Governo eserciti la delega nel rispetto dei princìpi e i criteri direttivi di cui all’articolo 2, commi 2, esclusa la lettera b), numero 5), 3 e 4, della legge n. 175 del 2017;

che l’articolo 2, comma 3, lett. h) prevede “la revisione delle disposizioni nei settori delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti, specificamente finalizzata al graduale superamento dell’utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse“;

considerato che

il termine “graduale” non assicura un orizzonte temporale ben preciso entro il quale dovrebbe avvenire il superamento degli animali nei circhi;

impegna il Governo

a prevedere che il completo superamento dell’utilizzo degli animali nelle attività circensi e negli spettacoli viaggianti avvenga entro dicembre 2024.

G/2318/5/7 e 11

Rufa

Le Commissioni riunite 7a e 11a,

in sede di esame del disegno di legge, n. 2318, recante “Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo”, collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento,

premesso che:

il disegno di legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di coordinamento e riordino delle disposizioni vigenti in materia di spettacolo e di revisione degli strumenti di sostegno in favore dei lavoratori del settore;

l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, elenca i professionisti iscritti obbligatoriamente all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e, come tali, vincolati al versamento dei contributi previdenziali al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS);

ai sensi del successivo comma 2, l’elenco può essere adeguato, integrato e ridefinito con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali;

in attuazione della disposizione richiamata, il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 15 marzo 2005 ha incluso nell’elenco anche gli indossatori e i fotomodelli, i quali sono pertanto soggetti al versamento contributivo in tutti i casi in cui prestino servizio nell’ambito del settore dello spettacolo, anche qualora essi non svolgano attività strettamente legate a tale attività;

la disposizione ha determinato una serie di controversie interpretative tra l’INPS, che tende ad avviare degli accertamenti per verificare il versamento dei contributi, e il giudice del lavoro, che si è pronunciato in senso contrario rispetto all’obbligo contributivo nei confronti di indossatori e fotomodelli che non svolgano attività strettamente legate al settore dello spettacolo;

impegna il governo ad aggiornare l’elenco dei professionisti aventi obbligo di iscrizione all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), in particolare con la finalità di precisare che l’obbligo contributivo per indossatori e fotomodelli sussiste solo ed esclusivamente nel caso in cui tali professionisti partecipino ad eventi con un effettivo carattere di spettacolarità e prestino attività artistica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione dello spettacolo.

Art. 1

1.2 (testo 2)

MontevecchiDe LuciaVaninRussoRomanoCastelloneGuidolinMatriscianoRomagnoliPiarulli

Al comma 1, dopo le parole: “qualità artistico-culturale delle attività”, inserire le seguenti: “e a promuovere il riequilibrio di genere”.

Conseguentemente, dopo l’articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente: 

«Art. 4-bis.

(Disposizioni concernenti il Fondo unico per lo Spettacolo)

  1. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante la promozione dell’equilibrio di genere.»

1.4 (testo 2)

MontevecchiDe LuciaVaninRussoRomanoCastelloneGuidolinMatriscianoRomagnoliPiarulli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Con riguardo alle Fondazioni lirico-sinfoniche, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti di cui al comma 1 sono adottati altresì secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

  1. a) revisione dei requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente e del direttore artistico attraverso nuove procedure che prevedano in particolare:
  2. l’assenza di conflitto di interessi con le funzioni svolte all’interno della Fondazione dal sovrintendente e dal direttore artistico, nonché da tutti i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;
  3. la previsione di bandi pubblici, anche internazionali, che consentano la consultazione pubblica del curriculum dei partecipanti;
  4. b) stabilizzazione e valorizzazione dei corpi di ballo.»

1.6 (testo 2)

I Relatori

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni: 

1) all’alinea, sostituire le parole: “entro dodici mesi” con le seguenti: “entro nove mesi” e sostituire le parole: “, delle indennità e degli strumenti di sostegno economico temporaneo (SET)”, con le seguenti: “e delle indennità e per l’introduzione di una indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente,”;

2)  alla lettera a), dopo le parole “strumenti di sostegno”, inserire le seguenti: “, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative,”;

3) dopo il numero 3, aggiungere il seguente:

“3-bis) determinazione dei criteri di calcolo dell’indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili e oggetto di tutela economica e previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 3″;

4) alla lettera b), dopo le parole: “incompatibilità con”, inserire la seguente: “eventuali”;

5) sostituire la lettera d) con la seguente:

“d) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori e lavoratrici che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo stabilito annualmente ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale.”.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

“3. Agli oneri di cui al comma 2, si provvede, a decorrere dall’anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lett. d) del comma 2 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, dall’attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196″.

1.0.8 (testo 2)

MontevecchiDe LuciaVaninRussoRomanoCastelloneGuidolinMatriscianoRomagnoliPiarulli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

“Art. 1-bis

(Riconoscimento dei Live club)

  1. Al fine di valorizzare la funzione sociale della musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui questa forma d’arte performativa si realizza, i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, recano disposizioni per il riconoscimento dei Live Clubquali soggetti che operano in modo prevalente per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali, dal vivo, e per il sostegno delle medesime attività.”.

Art. 3

3.1 (testo 3)

I Relatori

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3

(Osservatorio dello spettacolo)

  1. Al fine di promuovere le iniziative nel settore dello spettacolo, anche mediante la disponibilità di informazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, completezza e affidabilità, presso il Ministero della cultura, è istituito l’Osservatorio dello spettacolo.
  2. L’Osservatorio raccoglie e pubblica nel proprio sito istituzionale:
  3. a) i dati aggiornati e le notizie relativi all’andamento delle attività di spettacolo, nelle sue diverse forme, in Italia e all’estero, anche con riferimento ai finanziamenti per le fondazioni lirico-sinfoniche;
  4. b) gli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva in Italia, compresa quella delle regioni e degli enti locali, e all’estero, destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo;
  5. c) informazioni relative alla normativa in materia di condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, previdenza e assistenza, anche sanitaria, per i lavoratori e i professionisti dello spettacolo, nonché informazioni sui datori di lavoro o i prestatori di servizi che assumono i lavoratori e i professionisti del settore;
  6. d) informazioni concernenti le procedure per l’organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e all’estero, anche con riferimento alle aree pubbliche attrezzate e disponibili per le installazioni delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.
  7. e) informazioni riguardanti l’andamento del mercato del lavoro e le relative evoluzioni, con particolare riferimento all’utilizzo delle diverse tipologie contrattuali.
  8. L’Osservatorio elabora documenti di raccolta e analisi dei dati e delle informazioni di cui al comma 2, che consentono di individuare le linee di tendenza dello spettacolo nel suo complesso e dei singoli settori nei mercati nazionali e internazionali. Promuove il coordinamento con le attività degli osservatori istituiti dalle Regioni con finalità analoghe, anche al fine di favorire l’integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione nel settore dello spettacolo.
  9. L’Osservatorio provvede alla realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti, aventi carattere di affidabilità, tracciabilità e continuità delle fonti di dati.
  10. Presso l’Osservatorio è istituita una Commissione tecnica che provvede alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  11. La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono definite con uno o più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro quaranta giorni dalla trasmissione degli schemi di decreto, trascorsi i quali i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Con i medesimi decreti sono stabilite le modalità di raccolta e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 2, di tenuta del registro di cui all’articolo 2, le modalità operative di realizzazione, gestione e funzionamento del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, nonché la composizione e le modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza pubblica, della Commissione tecnica di cui al comma 5.
  12. L’Osservatorio può avvalersi di esperti nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 pro capite, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione, e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati. Può stipulare convenzioni con le Università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, al fine di ospitare tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea e ai percorsi di studio di cui al DPR n. 212 del 2005. Gli studenti non devono in alcun modo sostituire posizioni professionali.
  13. Le spese per lo svolgimento dei compiti dell’Osservatorio, nonché per gli incarichi agli esperti e le collaborazioni di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
  14. È abrogato l’articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163.»

Art. 4

4.1 (testo 2)

MontevecchiDe LuciaVaninRussoRomanoCastelloneGuidolinMatriscianoRomagnoliPiarulli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis. Tra i servizi di informazione e comunicazione di cui al comma 1, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tramite il proprio portale, attiva, in forma telematica, un canale di accesso dedicato denominato “Sportello unico per lo spettacolo” anche al fine di semplificare l’accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese, o associazioni, che non hanno come scopo istituzionale, sociale o quale attività principale la produzione, l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

Conseguentemente:

  • al comma 2, sostituire le parole:“al comma 1” con le seguenti: “ai commi 1 e 1-bis“.

4.0.2 (testo 3)

I Relatori

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-ter

(Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali)

  1. A decorrere dal 1° luglio 2022, l’importo di cui all’articolo 6, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, è elevato a 120 euro.
  2. Agli oneri cui al comma 1, pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2022 e 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024 nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della cultura.».

4.0.13 (testo 2)

CanginiNenciniPittoniVerducciMontevecchiAlderisiAlessandriniCastelloneDe LuciaGiroLanieceMarilottiEmanuele PellegriniRussoSaponaraSbrolliniVaninMatriscianoCarboneSerafiniPizzolRomagnoliBressaDe PoliDe VecchisFedeliFlorisGuidolinLausRomanoRomeo

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art.4-bis

(Disposizioni concernenti il Fondo unico per lo spettacolo)

  1. I decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui all’articolo 1 della legge   30 aprile 1985, n. 163, tengono conto del criterio integrativo riguardante il riconoscimento di una premialità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75% degli artisti scritturati.»

314ª Seduta
Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2561) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l’Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Quanto agli aspetti di competenza dell’Accordo tra il Governo italiano e l’Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, il relatore DE ANGELIS (L-SP-PSd’Az) segnala l’articolo X, che, al comma 1, dispone in merito all’obbligo dell’Istituto di garantire al proprio personale un’adeguata assicurazione sanitaria e previdenziale.

Fa quindi presente che il successivo comma 2 dispone l’esonero dell’Istituto e dei suoi dipendenti da ogni contribuzione obbligatoria agli enti previdenziali italiani, riconoscendo al personale la facoltà di contribuire al sistema previdenziale italiano su base volontaria, e che tale facoltà è estesa dal comma 4, a determinate condizioni, ai familiari dei dipendenti.

Osserva inoltre che l’articolo XIV è volto a garantire ai componenti del nucleo familiare di ciascun dipendente dell’Istituto stabilito in Italia la possibilità di svolgere un lavoro autonomo o dipendente.

Il senatore DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU) esprime contrarietà in merito alla possibilità che l’Istituto forestale europeo faccia ricorso ad enti non italiani per garantire l’assicurazione sanitaria e previdenziale al personale.

Il relatore DE ANGELIS (L-SP-PSd’Az) manifesta perplessità in merito alla possibilità di intervenire sul contenuto dell’Accordo, tenuto conto anche che il disegno di legge in esame è già stato approvato dall’altro ramo del Parlamento.

La presidente MATRISCIANO propone quindi di trasmettere eventuali proposte concernenti la redazione del parere in tempo utile per l’approvazione nella seduta di giovedì prossimo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE (n. 378)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 aprile.

Dopo aver espresso un giudizio positivo in ordine all’impianto generale del provvedimento, la senatrice DRAGO (FdI) richiede una riflessione in merito alle previsioni relative al congedo di paternità obbligatorio, di cui all’articolo 2, definito come autonomo, aggiuntivo e indipendente dal congedo fruito dalla madre, con particolare riferimento al rischio di compressione delle possibilità di scelta delle famiglie. A tale proposito, sottolinea la relazione con le misure di analogo tenore recate dalla legge delega in materia di famiglia, recentemente approvata. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione disponga del tempo necessario per ulteriori approfondimenti in merito.

La relatrice CATALFO (M5S) osserva che il congedo di paternità obbligatorio è stato introdotto in via sperimentale nell’ordinamento italiano nel 2021 e successivamente reso strutturale dalla legge di bilancio e che, inoltre, lo schema di decreto legislativo in esame opera il recepimento di una specifica previsione della direttiva (UE) 2019/1158 rispetto alla quale risultano coerenti i contenuti in materia della menzionata legge delega.

La presidente MATRISCIANO, constatato che non vi sono altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale. Propone quindi di trasmettere eventuali proposte relative al parere entro il termine di giovedì 5 maggio, ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA VERTENZA DEI LAVORATORI DEL CALL CENTER DI ITA AIRWAYS

La senatrice CATALFO (M5S) richiama l’attenzione sulla questione del call center della società ITA, stante il grave rischio che oltre 500 dipendenti, in assenza di un accordo, perdano il posto di lavoro. Suggerisce pertanto di audire i responsabili della società, i sindacati e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il senatore DE VECCHIS (Misto-IpI-PVU) considera urgente l’intervento in Commissione del Ministro dell’economia e delle finanze e dei vertici della società, al fine di ottenere chiarimenti in merito al piano industriale e alle voci relative alla vendita di quote societarie.

La seduta termina alle ore 16.

redazione