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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Direttore responsabile: Massimo Mascini
Vicedirettrice: Nunzia Penelope
Comitato dei Garanti: Mimmo Carrieri, Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

19 Febbraio 2026
in Senato, Notizie del giorno

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2026
379ª Seduta
Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REDIGENTE

(1730) Deputato DI GIUSEPPE e altri. – Modifica all’articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e altre disposizioni in materia di assistenza sanitaria in favore dei cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, residenti in Paesi che non appartengono all’Unione europea e non aderiscono all’Associazione europea di libero scambio, approvato dalla Camera dei deputati

(1187) BORGHESE. – Modifica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, volta a garantire l’assistenza sanitaria ai pensionati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 febbraio.

Il presidente ZAFFINI comunica che gli emendamenti 1.1, 2.0.1 e 2.0.2 sono stati ritirati. Ricorda quindi che la 5a Commissione non ha ancora espresso il parere sul disegno di legge n. 1730, adottato come testo base.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(898) Licia RONZULLI. – Disposizioni per la tutela delle persone affette da epilessia

(122) Elisa PIRRO e Ilaria CUCCHI – Disposizioni concernenti il riconoscimento della guarigione e dei diritti delle persone affette da epilessia

(269) DE POLI. – Disposizioni per il riconoscimento dei diritti delle persone affette da epilessia

(410) Sandra ZAMPA e Ilaria CUCCHI. – Disposizioni concernenti la piena cittadinanza delle persone con epilessia

(1794) Maria Cristina CANTU’. – Misure per il sostegno e per il supporto nella tutela delle fragilità delle persone con epilessia

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 898, 122, 269 e 410, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1794, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 novembre 2024.

Il presidente ZAFFINI (FdI), in qualità di relatore facente funzione, illustra il disegno di legge n. 1794, il quale è volto ad istituire l’Osservatorio nazionale permanente per l’epilessia (ONPE), al fine espresso di favorire la tutela del diritto delle persone con epilessia a non essere discriminate in ragione della loro condizione patologica e ad avere, su tutto il territorio nazionale, adeguati e omogenei livelli di inclusione sociale, cura e assistenza socio-sanitaria.

Il provvedimento prevede che l’ONPE sia istituito presso il Ministero della salute, con l’eventuale supporto tecnico-scientifico dell’Istituto superiore di sanità, e operi in sinergia “concertata e non obbligatoria” con il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione e del merito e il Ministero dell’università e della ricerca.

Si stabilisce inoltre che l’ONPE, di cui sono indicati i compiti e i componenti, sia presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato, istituito con decreto del Ministero della salute e possa dotarsi di un regolamento per il proprio funzionamento; viene specificato che ai membri dello stesso ONPE, che durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti o indennità comunque denominati.

Il disegno di legge in esame reca infine una clausola di invarianza finanziaria.

In considerazione dell’analogia della materia, propone conclusivamente la congiunzione del disegno di legge n. 1794 con i disegni di legge n. 898 e connessi, ferma restando l’adozione quale testo base del disegno di legge n. 898.

La Commissione conviene.

Intervenendo sull’ordine dei lavori, la senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) specifica che il disegno di legge appena illustrato reca disposizioni in linea con un ordine del giorno presentato nell’ambito dell’esame del disegno di legge di bilancio e accolto dal Governo. Il provvedimento è in particolare volto all’istituzione di un Osservatorio nazionale, con una peculiare configurazione, utile all’individuazione delle migliori forme di supporto alle regioni allo scopo di assicurare assistenza e tutela integrali alle persone affette da epilessia, in risposta ad aspettative fortemente sentite nella società civile.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1204) DAMIANI. – Istituzione dell’onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MINASI (LSP-PSd’Az) rileva che il disegno di legge in titolo prevede, all’articolo 1, l’istituzione dell’onorificenza della medaglia al merito dei donatori di sangue, con la finalità di dare un particolare riconoscimento a coloro che, militari o civili, hanno comprovate benemerenze nella donazione del sangue.

L’articolo 2 dispone che l’onorificenza sia conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri formulata a seguito di segnalazione del Ministro competente, per quanto concerne i militari, o del presidente della Regione competente, nel caso di civili. Il requisito per ottenere l’onorificenza è accertato e certificato ogni sei mesi dal comando militare o dalle organizzazioni di volontariato di appartenenza, a seguito di specifica istanza del donatore che abbia raggiunto il numero previsto di donazioni: 25 per la medaglia di bronzo, 50 per la medaglia d’argento e 75 per la medaglia d’oro.

L’articolo 3 disciplina l’utilizzo e gli effetti dell’onorificenza, prevedendo che questa, se concessa a militari, dia titolo all’avanzamento nei gradi superiori, senza determinare effetti economici su pensioni, assegni o indennità, di qualsiasi natura, percepiti dagli aventi diritto. Per un numero di donazioni superiore a 75 è prevista la concessione di una decorazione aggiuntiva costituita da stellette suddivise in classi di ordine crescente.

L’articolo 5 pone gli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento a carico dei Ministeri competenti, per quanto riguarda i militari, e a carico delle regioni e delle organizzazioni di volontariato competenti, per quanto riguarda i civili.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MAZZELLA (M5S) esprime perplessità in ordine all’istituzionalizzazione, tramite un’apposita onorificenza, del riconoscimento nei confronti di una condotta connotata da spontaneità e da finalità esclusivamente solidaristica.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) condivide tali rilievi, pur riconoscendo il carattere positivo delle finalità del disegno di legge, posto che risulta dubbia l’opportunità di definire graduatorie di merito riguardanti i gesti di solidarietà.

La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) fa presente che le principali organizzazioni impegnate nella raccolta del sangue già prevedono forme di riconoscimento gestite dalle loro articolazioni locali. Troverebbe peraltro utile una riflessione sulle modalità migliori per incoraggiare in particolare la donazione del plasma, attualmente carente.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) invita a svolgere un’attenta riflessione sull’opportunità di istituire l’onorificenza oggetto del provvedimento, considerate le peculiarità dell’atto volontario di donazione del sangue.

Il senatore BERRINO (FdI) paventa che la previsione di una specifica onorificenza, nonché – nel caso dei militari – di vantaggi circa lo svolgimento della carriera possa alterare gli aspetti motivazionali tradizionalmente alla base della donazione del sangue.

Dopo aver sostenuto l’opportunità di tenere conto dell’orientamento delle associazioni impegnate nel settore, la senatrice FURLAN (IV-C-RE) coglie nel disegno di legge in esame il limite di tenere conto esclusivamente di aspetti quantitativi.

Il presidente ZAFFINI, dichiarata chiusa la discussione generale, invita la relatrice Minasi, al fine della predisposizione dello schema di parere, a svolgere approfondimenti sulla base dei rilievi formulati nel corso del dibattito, anche con riguardo alle criticità della raccolta del plasma.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (n. 364)

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 febbraio.

Il presidente ZAFFINI, riepilogato l’esame finora svolto, avverte che non risulta ancora sciolta la riserva posta in sede di assegnazione.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione (n. 379)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Esame e rinvio)

La relatrice LEONARDI (FdI) premette che lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della disciplina di delega al Governo relativa al recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. La direttiva è intesa a stabilire prescrizioni minime per rafforzare l’applicazione del principio della parità retributiva per uno stesso lavoro tra uomini e donne e del divieto di discriminazione in materia di occupazione e impiego per motivi di genere.

Fa presente che il termine posto dalla direttiva per il recepimento della medesima è fissato al 7 giugno 2026, mentre il termine per l’esercizio della delega scade il 7 maggio 2026. Ricorda altresì che il preambolo dello schema di decreto in esame indica che le parti sociali sono state sentite in data 2 febbraio 2026.

Si sofferma quindi sulla disciplina di delega, posta dagli articoli 1 e 9 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, ricordando in particolare che tali norme specifiche di delega hanno previsto: l’introduzione di disposizioni volte a individuare strumenti o metodologie per la valutazione e il raffronto del valore dei lavori, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di tale valore; l’estensione a una più ampia platea di destinatari degli obblighi concernenti l’accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo.

Passa quindi a illustrare l’articolato.

L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo reca l’oggetto del provvedimento.

Il successivo articolo 2 specifica che (fatto salvo l’ambito dell’articolo 5) il decreto in esame si applica sia ai datori di lavoro del settore pubblico sia a quelli del settore privato, con riferimento a tutti i contratti di lavoro subordinato, ad esclusione dei contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente.

Il comma 1 dell’articolo 3 reca un complesso di definizioni, al fine dell’applicazione della disciplina di cui al provvedimento in esame.

Il successivo comma 2 esclude che, in relazione all’applicazione delle norme in oggetto, i datori di lavoro abbiano l’obbligo di raccogliere dati personali diversi da quelli connessi al sesso.

L’articolo 4 reca le nozioni, al fine della disciplina in esame, di stesso lavoro e di lavoro di pari valore, definendo anche i criteri e le modalità di determinazione dei sistemi di inquadramento e classificazione retributiva del personale; tali sistemi – che devono basarsi su criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere – costituiscono lo strumento per l’attuazione del principio di parità retributiva e per la valutazione del rispetto del medesimo principio. I sistemi sono definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, o direttamente da disposizioni di legge; il datore di lavoro può adottare, a integrazione dei sistemi così determinati, sistemi di classificazione retributiva ulteriori, sempre sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere.

L’applicazione di un contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e comprensivo dei suddetti sistemi costituisce una presunzione di conformità al principio di parità retributiva, ferma restando la possibilità di dimostrazione della sussistenza di trattamenti retributivi individuali discriminatori (comma 1 dell’articolo 4 in esame).

La comparazione di uno stesso lavoro o di un lavoro di pari valore viene ammessa con riferimento a lavoratori dipendenti da diversi datori solo qualora le condizioni retributive derivino dalla medesima disposizione di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro ovvero derivino da contratti aziendali, o regolamenti, stabiliti per più organizzazioni o imprese facenti parte di un gruppo societario (comma 5).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può adottare entro il 31 dicembre 2026 atti di indirizzo per l’attuazione del presente articolo (comma 6).

Il comma 1 dell’articolo 5 prevede che ai candidati ad un impiego siano fornite indicazioni in ordine alla retribuzione iniziale o alla relativa fascia retributiva inerente alla posizione, sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, nonché in ordine alle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato dal datore di lavoro in relazione alla posizione. Nel caso in cui si ricorra ad avvisi o bandi per assunzioni, essi debbono recare le suddette informazioni.

Il successivo comma 2 esclude che ai candidati ad un impiego possano essere chieste informazioni sulle retribuzioni percepite negli attuali o nei precedenti rapporti di lavoro.

Il comma 3 prevede che le procedure di selezione e assunzione siano condotte in modo non discriminatorio e che i relativi avvisi e bandi siano redatti secondo criteri neutri sotto il profilo del genere, anche in relazione ai titoli professionali richiesti.

Il comma 1 dell’articolo 6 prevede che i datori di lavoro rendano accessibili ai lavoratori i criteri utilizzati per determinare la retribuzione e i livelli retributivi e i criteri stabiliti per la progressione economica; il successivo comma 3 esclude dall’obbligo di informazione relativa ai criteri per la progressione economica i datori con meno di cinquanta dipendenti. Il comma 2 concerne le modalità per l’adempimento degli obblighi in oggetto, anche in relazione alle norme sugli obblighi di informazione ai lavoratori già vigenti.

Il comma 1 dell’articolo 7 riconosce ai lavoratori il diritto di richiedere e ricevere per iscritto, anche per il tramite dei loro rappresentanti o degli organismi per la parità, le informazioni sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. I commi 2 e 3 prevedono possibili modalità alternative per l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1; il comma 8 demanda a un regolamento ministeriale la definizione di altre modalità per i datori che occupano fino a quarantanove dipendenti (ferme restando, in ogni caso, per l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1, le modalità poste da quest’ultimo comma). Il comma 4 prevede che i datori di lavoro informino annualmente tutti i lavoratori del loro diritto di ricevere le informazioni di cui al comma 1 e delle modalità per l’esercizio di tale diritto. I commi da 4 a 6 recano varie norme di natura finale.

L’articolo 8 prevede che tutte le informazioni da condividere con i lavoratori o i candidati a un impiego a norma degli articoli 5, 6 e 7 siano fornite dai datori di lavoro con modalità che siano accessibili alle persone con disabilità e che tengano conto delle particolari esigenze derivanti dalla specifica tipologia di disabilità.

L’articolo 9 disciplina gli obblighi, a carico del datore di lavoro, di comunicazioni in materia di divario retributivo di genere. Tali obblighi sono posti con riferimento ai datori con almeno cento dipendenti (comma 7) e si applicano a decorrere dalle date di cui al comma 8. I dati in oggetto sono individuati dal comma 1; i destinatari delle comunicazioni sono l’organismo di monitoraggio di cui al successivo articolo 14 (che provvede alla pubblicazione nei termini stabiliti dal comma 4 del presente articolo 9) e i lavoratori del datore e i loro rappresentanti; i dati possono essere chiesti anche dall’Ispettorato nazionale del lavoro e dagli organismi per la parità territorialmente competenti; il comma 3 demanda a un regolamento ministeriale la definizione di alcune modalità per l’attuazione del presente articolo.

Sempre con riferimento ai datori con almeno cento dipendenti, l’articolo 10 prevede una valutazione congiunta – da parte del datore e dei rappresentanti dei lavoratori – delle retribuzioni nei casi in cui sussista una differenza di livello retributivo medio tra lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile pari o superiore al 5 per cento in una qualsiasi categoria di lavoratori e tale differenza non sia stata giustificata sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere né sia stata corretta entro sei mesi dalla comunicazione delle informazioni. Il datore di lavoro adotta, entro un termine ragionevole e in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, le misure emerse, in sede di valutazione congiunta, come necessarie per la rimozione delle differenze retributive non giustificate. L’Ispettorato nazionale del lavoro e l’organismo per la parità possono essere invitati a prendere parte alla procedura di attuazione delle suddette misure.

L’articolo 11 reca norme di garanzia in materia di protezione dei dati personali; si fa particolare riferimento ai casi in cui i lavoratori oggetto delle informazioni di cui alla presente disciplina siano di fatto identificabili.

Gli articoli 12 e 13 prevedono che per le violazioni dei diritti stabiliti dal presente decreto e per le discriminazioni operate dal datore di lavoro – nei confronti dei lavoratori o dei loro rappresentanti – a seguito dell’esercizio dei diritti medesimi si applichi la disciplina di tutela giudiziaria di cui al codice delle pari opportunità tra uomo e donna. Si ricorda che tale regime di tutela contempla la possibilità di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, l’ordine giudiziale di cessazione del comportamento illegittimo e di rimozione degli effetti, l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in alcune fattispecie (tra cui quella di discriminazione retributiva), nonché eventuali conseguenze relative a esclusione da benefici pubblici e da appalti pubblici.

L’articolo 14 prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un organismo di monitoraggio in ordine all’attuazione delle misure stabilite dalla presente disciplina. I commi da 1 a 3 disciplinano i compiti dell’organismo, tra cui anche l’elaborazione di una relazione biennale. La composizione dell’organismo è oggetto del comma 4, mentre il comma 5 demanda a uno o più decreti ministeriali la definizione delle disposizioni di dettaglio sulla medesima composizione e delle disposizioni sulle modalità di funzionamento dell’organismo nonché la nomina del medesimo.

L’articolo 15 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmetta su base annuale all’Eurostat i dati nazionali aggiornati per il calcolo del divario retributivo di genere in forma grezza, suddivisi per sesso, settore economico, orario di lavoro, settore pubblico o privato ed età; tale disposizione si applica a partire dal 31 gennaio.

L’articolo 16 reca infine le clausole di invarianza finanziaria.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) propone lo svolgimento di audizioni, segnalando l’opportunità che queste comprendano l’apporto di esperti in materia giuslavoristica, nonché del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La senatrice FURLAN (IV-C-RE) si associa alla richiesta di procedere allo svolgimento delle audizioni, richiamando la grande rilevanza dell’Atto del Governo in esame.

I senatori MAZZELLA (M5S) e MAGNI (Misto-AVS) fanno a loro volta propria la proposta di procedere ad audizioni.

Il PRESIDENTE, preso atto che la proposta non incontra obiezioni, fa presente che i soggetti da audire potranno essere indicati, nel limite di due per Gruppo, entro le ore 12 di domani, specificando che la Presidenza della Commissione si attiverà comunque per programmare l’audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle rappresentanze delle parti sociali.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2026
6ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremnago.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare (n. 366)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e dell’articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 gennaio.

Il presidente ZAFFINI informa circa lo scioglimento della riserva posta in sede di assegnazione dell’atto in esame. Rammenta quindi che si è concluso il previsto ciclo di audizioni e dichiara aperta la discussione generale.

Intervenendo sull’ordine dei lavori, la senatrice CAMUSSO (PD-IDP) segnala l’opportunità di procedere all’audizione anche dei Ministri della difesa e della salute, stante la portata della riforma in esame fatta presente dai soggetti auditi.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) si associa.

Il senatore MARTON (M5S) aderisce alla richiesta di audizioni formulata dai senatori Camusso e Magni.

La senatrice FURLAN (IV-C-RE) conviene circa l’importanza di procedere all’audizione dei Ministri summenzionati.

Il relatore per la 10a Commissione SATTA (FdI) non ritiene di obiettare riguardo alla proposta. Suggerisce tuttavia di tenere nella massima considerazione i tempi ormai brevi a disposizione delle Commissioni riunite.

Il senatore MARTON (M5S) tiene a precisare che tale richiesta di ulteriori e più approfondite informazioni da parte dei ministri Crosetto e Schillaci non vuole minimamente compromettere l’emissione del parere da parte delle Commissioni riunite entro il previsto termine del 6 marzo, né contrapporsi necessariamente al merito del procedimento in esame.

Il presidente ZAFFINI, tenuto conto del tempo ancora a disposizione delle Commissioni riunite per l’espressione del parere, osserva che i Ministri potranno semmai intervenire in sede di replica alla discussione generale, ricordando che la fase delle audizioni si è ormai conclusa.

Ha la parola in discussione generale il senatore MARTON (M5S) secondo il quale, dalle audizioni e dalle conseguenti discussioni intercorse nel corso delle precedenti sedute, è emersa l’esigenza che la nuova disciplina della sanità militare riesca a contemperare le criticità e i bisogni delle diverse istituzioni che confluiranno nel nuovo corpo, come, ad esempio, la perdita di identità per i carabinieri, i profili concernenti gli avanzamenti di grado, il problema della perequazione e delle prospettive di carriere.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) esprime perplessità in merito all’impostazione della riforma proposta, la quale prevede l’istituzione del Corpo sanitario militare, anziché di un apparato interforze, pur non riguardando la totalità delle forze a ordinamento militare. Esprime inoltre timori relativamente al rischio di depauperamento dei livelli di specializzazione acquisiti nell’ambito delle diverse forze armate, nonché in ordine ai percorsi di carriera e alle retribuzioni, nel contesto di una riforma che non prevede l’impiego di risorse aggiuntive. Sottolinea l’esigenza di fornire adeguate garanzie al personale civile, nonché di provvedere a un’analisi accurata dei tempi di attuazione, necessariamente attraverso il confronto con le rappresentanze del personale.

Ulteriori approfondimenti sono resi necessari, a suo avviso, dall’obiettivo dichiarato di abbattere le liste di attesa nella sanità pubblica civile attraverso l’integrazione fra sanità militare e Servizio sanitario nazionale. Tale ambito è infatti connotato da particolare complessità ed è influenzato dalla presenza delle specificità che contraddistinguono la sanità militare. Ravvisa pertanto elevati livelli di incertezza concernenti le reali possibilità di ottenere un’utile sinergia tra i due sistemi sanitari.

La senatrice FURLAN (IV-C-RE) richiama le audizioni svolte, le quali hanno messo in evidenza la necessità di un adeguato processo di armonizzazione sul piano dell’integrazione delle strutture, nonché delle garanzie da riconoscere al personale, particolarmente in merito ai percorsi di carriera conseguenti all’attuazione della riforma. Pur non manifestando una contrarietà pregiudiziale, reputa prioritario proseguire l’esame sulla base di una maggiore chiarezza sulle implicazioni concrete dell’attuazione del provvedimento.

Il senatore MAGNI (Misto-AVS) rileva la mancanza di risposte in ordine ai dubbi espressi nel corso delle audizioni. Tra gli aspetti da chiarire annovera quello dell’omogeneità del trattamento economico del personale, il quale non può in alcun modo determinare penalizzazioni nei confronti di sue componenti.

Osserva che resta inoltre da approfondire il tema dalla salvaguardia delle competenze specialistiche consolidate in ragione delle specificità operative, nonché l’aspetto della componente identitaria del personale attualmente appartenente alle diverse forze armate.

Il senatore BERRINO (FdI) ricorda l’obiettivo della razionalizzazione posto dalla delega legislativa a base del provvedimento in esame: tale obiettivo per definizione non contempla l’incremento delle risorse impiegate, consistendo piuttosto nella massimizzazione dei risultati ottenibili.

Dopo aver rammentato il parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato-regioni sullo schema di decreto legislativo, manifesta la volontà di non trascurare lo spirito di appartenenza ai rispettivi corpi caratterizzante il personale. Reputa inoltre strategico l’aspetto dell’integrazione con il Servizio sanitario nazionale, nella prospettiva del conseguimento di benefici reciproci, particolarmente in relazione alle aumentate possibilità di cura che potranno essere garantite ai civili. A suo avviso, a tale risultato contribuirà la possibilità di ricorrere all’attività libero professionale intramuraria del personale medico militare.

Il senatore MAZZELLA (M5S) richiama l’attenzione sul recente intervento del Ministro della salute riguardo alla necessità di un maggiore controllo sullo svolgimento dell’attività intramoenia, sottolineando l’esigenza di porre attenzione alle implicazioni del coinvolgimento dei medici militari in tale sistema. Trova in tal senso prioritario evitare che si verifichino distorsioni, rispetto alle esigenze dei diversi sistemi sanitari regionali, sul piano dell’effettiva disponibilità dei professionisti.

A parere del senatore RUSSO (FdI) lo schema di decreto legislativo in esame è coerente con il processo di revisione dello strumento militare, basato sul principio della sinergia tra le diverse forze. Il disegno riformatore si contraddistingue in particolare per l’intento di armonizzare le diverse competenze esistenti e, a tale riguardo, avranno particolare importanza i successivi decreti attuativi.

Il senatore MARTON (M5S) rimarca, al riguardo, quella che gli appare essere la questione dirimente, ossia l’impossibilità di pervenire ad una maggiore efficienza della sanità militare quando le risorse finanziarie ad essa assegnate rimangono invariate.

Il presidente ZAFFINI specifica che il richiamato intervento del Ministro della salute è riferito particolarmente alla necessità di controllo, da parte delle strutture pubbliche di appartenenza, del rispetto della disciplina della ripartizione dei tempi tra attività istituzionale e attività intramoenia. Evidenzia che quest’ultima, inoltre, non comporta per gli utenti alcun costo aggiuntivo, qualora rientrante nelle attività volte all’abbattimento delle liste di attesa. Quanto all’apporto in tale ambito dei medici militari, ritiene che sarà fondamentale la disciplina recata dai successivi decreti attuativi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

Riunione n. 100
MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2026

Presidenza della Vice Presidente

CANTU’

Orario: dalle ore 16,50 alle ore 17,40

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE (FNO TSRM E PSTRP), DI CONFCOMMERCIO PROFESSIONI, DEL COMITATO ITALIANO SCIENZE MOTORIE (CISM) E DELLA FEDERAZIONE MEDICO SPORTIVA ITALIANA (FMSI) SUI DDL NN. 287-1231 (ESERCIZIO FISICO COME STRUMENTO DI PREVENZIONE E TERAPIA)

Riunione n. 99
MERCOLEDÌ 18 FEBBRAIO 2026

Presidenza del Vice Presidente

MAZZELLA

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,45

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DELLE SOCIETÀ DI AGOPUNTURA (FISA), DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO PER LE DISCIPLINE BIONATURALI, DELL’ASSOCIAZIONE RICERCA TERAPIE ONCOLOGICHE INTEGRATE (ARTOI) E DELLA SOCIETÀ SCIENTIFICA ITALIANA DI MEDICINA AYURVEDICA (SSIMA) SUL DDL N. 1251 (TERAPIE COMPLEMENTARI)

 

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