SEDE REFERENTE
Martedì 2 luglio 2002. – Presidenza del vicepresidente Angelo SANTORI, indi del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Pasquale Viespoli.
Modifica della normativa relativa al cumulo tra le prestazioni erogate dall’INAIL e dall’INPS.
C. 1450 Cordoni.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Angelo SANTORI, presidente relatore, osserva che la proposta di legge in esame sostituisce integralmente il comma 43 dell’articolo 1 della legge n. 335 del 1995, al fine di eliminare il divieto di cumulo ivi previsto tra le pensioni di inabilità, reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale e la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante da parte dell’INAIL, fino a concorrenza della rendita vitalizia stessa. Ai sensi del comma 43, infatti, in presenza della corresponsione di una rendita vitalizia da parte dell’INAIL, le pensioni di inabilità, reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità sono attribuiti soltanto nella
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misura eccedente, ad eccezione dei trattamenti previdenziali in godimento al 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della citata legge n. 335 del 1995), con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
La circolare INPS n. 91 del 20 aprile 1996 ha poi specificato che sono esclusi dal divieto di cumulo i capitali liquidati in luogo della rendita vitalizia, le rendite di passaggio e l’assegno continuativo mensile.
Con successiva circolare INPS n. 115 del 30 maggio 1996 è stato poi chiarito che restano esclusi dal divieto di cumulo l’indennità giornaliera per inabilità temporanea e le quote integrative della rendita vitalizia (spettanti – ai sensi dell’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 -, qualora l’infortunato abbia moglie e figli, nella misura di un ventesimo per la moglie e per ciascun figlio, a prescindere dalle date di matrimonio e di nascita).
Il divieto di cumulo è stato solo parzialmente rimossocon l’articolo 78, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001 che ha escluso, a decorrere dal 1o luglio 2001, il trattamento pensionistico di reversibilità dal divieto di cumulo con la rendita ai superstiti erogata dall’INAIL in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale.
Il divieto di cumulo è stato eliminato non soltanto per i trattamenti pensionistici di reversibilità dell’assicurazione generale obbligatoria, ma anche per quelli erogati dalle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
Le disposizioni riguardano tutte le rate di pensione di reversibilità successive al 30 giugno 2001, indipendentemente dalla data di liquidazione della medesima pensione.
La proposta di legge in esame prevede che in presenza di redditi da lavoro sia mantenuto il divieto di cumulo; in caso di cessazione del rapporto di lavoro sia possibile cumulare la pensione di inabilità e l’assegno ordinario di invalidità, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale con la rendita vitalizia erogata ai sensi del già citato decreto n. 1124 del 1965.
In questa ipotesi gli importi della pensione di inabilità o dell’assegno di invalidità saranno calcolati in base alla contribuzione effettivamente versata dal lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Dalla formulazione del testo si deve quindi ritenere che restino esclusi i periodi di contribuzione riconosciuti figurativamente.
Restano salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli goduti dai lavoratori al momento di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Infine, osserva che non viene fatto alcun riferimento al meccanismo di riassorbimento sui futuri miglioramenti, come sarebbe invece opportuno per evitare il perpetuarsi di disparità di trattamento.
Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
Provvidenze in favore dei grandi invalidi.
C. 257 Spini, C. 1049 Guerzoni, C. 1382 Lo Presti, C. 1391 Raisi, C. 1412 Volontè, C. 1441 Giovanni Bianchi, C. 1604 Burani Procaccini, C. 1609 Giacco, C. 1795 Verdini, C. 2445 Bocchino.
(Seguito dell’esame e rinvio – Adozione del testo base).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 14 novembre 2001.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, illustra il contenuto del testo unificato delle proposte di legge n. 257 ed abbinate elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato).
Dà quindi conto dei dati informativi trasmessi alla Commissione dall’ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze, dalla direzione centrale dell’INPDAP e dal Ministero della difesa sull’impatto economico che potrebbe seguire all’approvazione del provvedimento in esame.
Pur riconoscendo doverosi gli approfondimenti richiesti, ritiene inopportuno ritardare ulteriormente l’esame delle proposte
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di legge in questione. Intende peraltro acquisire su tale decisione l’orientamento della Commissione.
Cesare CAMPA (FI) ricorda che in sede di Comitato ristretto si era convenuti sul principio di non diversificare l’ammontare dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare o del servizio civile in riferimento alla gravità dell’invalidità. Rispetto a questa impostazione, appare contraddittorio il comma 4 dell’articolo 1, il quale prevede che per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1, della tabella E, l’assegno verrà corrisposto in misura ridotta del 50 per cento. Ritiene, in proposito, che si determini una grave ingiustizia tra coloro che avevano l’accompagnatore e coloro che avevano fatto domanda ma non lo avevano ancora ottenuto, indipendentemente dalla gravità dell’invalidità.
In merito al fondo per la concessione dell’assegno sostitutivo, di cui all’articolo 2, osserva poi che al finanziamento dello stesso potrebbe provvedersi non solo mediante eventuali minori spese rispetto alle somme erogate nell’anno precedente, conseguenti alla mancata erogazione dell’assegno di cui all’articolo 1, ma anche recuperando le somme derivanti dalle minori spese che via via si verificheranno per il secondo o il terzo accompagnatore.
Roberto GUERZONI (DS-U), rilevato che il nodo di fondo è costituito dalle risorse finanziarie disponibili, osserva che il comma 2 dell’articolo 1 definisce i beneficiari dell’assegno mensile in sostituzione dell’accompagnatore militare o civile di cui già usufruiscono, mentre il comma 4 dello stesso articolo individua, ad esaurimento delle risorse disponibili, i soggetti con diverse e minori infermità, per i quali l’assegno verrà corrisposto in misura ridotta del 50 per cento. La differenziazione è legata ad un problema di copertura finanziaria, così come peraltro evidenziato in sede di Comitato ristretto dal rappresentante del Governo.
Infine conviene sull’opportunità di inviare alla Commissione bilancio il testo unificato delle proposte di legge così come elaborato dal Comitato ristretto e di attendere in proposito le determinazioni della stessa.
Renzo INNOCENTI (DS-U), in considerazione delle risorse finanziarie disponibili che non riescono a coprire tutte le esigenze di indennità monetaria sostitutiva dell’accompagnatore militare del servizio civile, osserva che le somme stanziate impongono di differenziare tale indennità economica secondo il tipo di menomazione: ai grandi invalidi affetti da infermità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E, verrà corrisposto un assegno sostitutivo mensile pari a lire 1.700.000 per 12 mensilità, mentre per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno verrà corrisposto in misura ridotta al 50 per cento. La contraddizione si manifesta allorché si tratta non più di prevedere un accompagnatore che assiste l’invalido che rientri nelle categorie contemplate nella lettera A) e nella lettera B), ma di erogare un’indennità economica, che non può essere uguale per tutti a causa delle scarse disponibilità finanziarie.
Ritiene pertanto necessario riflettere sull’opportunità di trasmettere alla Commissione bilancio il testo elaborato dal Comitato ristretto se vi è comunque l’intenzione in un secondo tempo di modificare la previsione relativa all’assegno da corrispondere ai soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1), C), D) ed E), numero 1), della tabella E.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, alla luce delle considerazioni emerse, propone di adottare il testo del Comitato ristretto quale testo base e di procedere alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, consentendo così a ciascun deputato, che voglia eliminare qualsiasi passaggio incongruo, ingiusto o non rispondente alle esigenze manifestate, di introdurre le modifiche ritenute più eque ed idonee, e lasciando anche al Governo la possibilità di