(Dai Resoconti sommari)
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 14 settembre 2005. – Presidenza del presidente Domenico BENEDETTI VALENTINI.
La seduta comincia alle 15.45.
Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005.
C. 5864 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Cesare CAMPA (FI), relatore, rileva come, nel testo approvato dal Senato, il disegno di legge si componga di 21 articoli, suddivisi in tre capi: il primo (articoli 1-7) è dedicato al Riassetto della normativa primaria, il secondo (articoli 8-17) reca Altri interventi normativi, il terzo (articoli 18-21) raccoglie le Disposizioni transitorie e finali.
Nell’ambito del capo I, segnala l’articolo 3, che conferisce una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni che disciplinano le provvidenze per le vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace. Manifesta la propria soddisfazione in proposito auspicando che tale riassetto vada nella direzione indicata nella sua proposta di legge C. 4803, recante «Modifica all’articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di estensione delle agevolazioni previste in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo a tutte le vittime del dovere».
L’articolo 5, al comma 1, conferisce al Governo delega per il riassetto delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva statale in materia di adempimenti amministrativi delle imprese, con esclusione degli adempimenti amministrativi fiscali, previdenziali e di quelli gravanti sulle imprese in qualità di datori di lavoro.
L’articolo 6 conferisce al Governo una delega per il riassetto normativo delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità. Come si ricava dai princìpi e criteri direttivi, l’ambito di applicazione dell’intervento di riassetto non è limitato alla materia delle «pari opportunità» tra donne e uomini, ma coinvolge la normativa relativa al contrasto di ogni forma di discriminazione, basata oltre che sul sesso, sulla razza, l’origine etnica eccetera.
Per quanto riguarda il capo II, segnala che l’articolo 11 autorizza la semplificazione del procedimento, di competenza del Ministero dell’interno, relativo alla compilazione del rapporto informativo e attribuzione del giudizio complessivo relativi al personale della pubblica sicurezza, nonché di quello relativo all’accertamento della capacità tecnica per l’esercizio del mestiere di fochino, ossia dell’operatore addetto al brillamento delle mine.
Segnala poi, per la sua valenza generale, l’articolo 15 che – con i commi da 12 a 24 – introduce una particolare procedura volta alla riduzione e alla semplificazione del corpus legislativo (cosiddetta norma ghigliottina), che prevede, al termine della già avviata ricognizione delle leggi statali vigenti, l’abrogazione di tutte le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1o gennaio 1970, con l’eccezione di quelle contenute in apposito elenco e di quelle che siano ritenute indispensabili dal Governo con propri decreti legislativi.
A sua volta, l’articolo 16 affida al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di predisporre annualmente un rapporto che dia conto della qualità dei servizi offerti dalla pubblica amministrazione e della produttività degli uffici e del personale.
L’articolo 17 apporta modifiche alle procedure di mobilità, con la finalità di rendere più efficienti i rapporti tra pubbliche amministrazioni ed imprese, nel rispetto del contenimento dei costi. Il comma 1 interviene sull’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001, relativo al passaggio diretto tra amministrazioni. La lettera a) precisa l’effetto, sul piano civilistico, della mobilità volontaria, prevedendo, in sostituzione del passaggio diretto, l’istituto civilistico della cessione del contratto di lavoro. La lettera b) stabilisce la nullità degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi che intendano eludere l’obbligo di ricorrere alla mobilità prima di procedere al reclutamento di nuovo personale. La lettera c) in merito al trattamento del dipendente trasferito per mobilità, dispone che, salvo diversa previsione, al dipendente si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto dal contratto collettivo vigente nel comparto dell’amministrazione cui è stato destinato. Il comma 2 affida la definizione delle modalità attuative delle norme in materia di disponibilità e mobilità del personale della Pubblica Amministrazione, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, a un decreto del ministro della funzione pubblica, emanato di concerto con il ministro dell’economia previo parere delle «confederazioni rappresentative». Il comma 3 prevede la possibilità di applicazione delle procedure di trasferimento volontario presso pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 165/2001 (come modificato dal comma 1) al personale dipendente del CONI alla data del 7 luglio 2002 (ricorda che tale personale è stato trasferito alle dipendenze della CONI Servizi Spa a decorrere dall’8 luglio 2002). Le procedure relative al trasferimento volontario, ovvero alla cessione del contratto di lavoro, potranno essere applicate fino alla data del 31 dicembre 2006. Il comma 4 reca una disposizione di interpretazione autentica del comma 48 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2005, concernente il collocamento in disponibilità e il regime di mobilità dei segretari comunali e provinciali.
Formula infine una proposta di parere favorevole.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.




























