(Dal Resoconto Sommario)
Delega al Governo per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari.
Nuovo testo C. 4735 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, rileva come il provvedimento rechi disposizioni volte a modificare l’attuale stato giuridico dei professori universitari attraverso un articolato sistema dispositivo che va dal reclutamento dei docenti alla struttura dei diritti e dei doveri fino alla tipologia dei rapporti di lavoro.
Il provvedimento si compone di quattro articoli.
L’articolo 1 definisce i principi generali del sistema universitario, anche ai fini dell’esercizio dell’autonomia universitaria. Viene ribadito il collegamento tra attività didattica e attività di ricerca, che sono assoggettate ad un sistema di valutazione nazionale secondo criteri che tengono conto della qualità e diffusione della produzione scientifica nonché della qualità ed intensità delle attività di insegnamento. Per lo sviluppo ed il miglioramento della qualità del sistema universitario, al comma 3 è previsto un piano programmatico di investimenti.
L’articolo 2 reca, al comma 1, nuove norme in materia di reclutamento dei docenti universitari, da attuare entro 12 mesi mediante delega al governo, secondo i principi e criteri direttivi da esso indicati.
È prevista innanzitutto l’introduzione di procedure finalizzate al conseguimento dell’idoneità scientifica nazionale – di durata non superiore a cinque anni – bandite annualmente dal MIUR, per ciascuna fascia (ordinari e associati) e per settori scientifico-disciplinari.
Le università disciplinano con proprio regolamento le procedure di copertura dei posti ed attribuiscono incarichi rinnovabili per un periodo complessivo non superiore a sei anni. Entro tale periodo le medesime possono nominare in ruolo i docenti titolari di incarico.
Il comma 1 prevede, altresì, modalità alternative di reclutamento: nomina in ruolo di studiosi di chiara fama (fino al 6 per cento dei posti); contratti di diritto privato a tempo determinato, rinnovabili per non più di tre anni – entro il limite del 50 per cento dei docenti in ruolo – a soggetti in possesso di elevata qualificazione scientifica; ovvero contratti di durata non superiore a tre anni a studiosi di fama internazionale impegnati all’estero da almeno un triennio; istituzione temporanea – per un periodo di tre anni, rinnovabili – di posti di professori di prima fascia nell’ambito di specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con soggetti pubblici o privati.
Il provvedimento introduce inoltre forme di convenzionamento per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari.
Con riferimento allo stato giuridico dei docenti, le modifiche proposte riguardano innanzitutto il ruolo dei ricercatori, che viene trasformato in ruolo ad esaurimento; si introduce un nuovo sistema di reclutamento dei ricercatori attraverso contratti di diritto privato a tempo determinato di durata quadriennale, rinnovabili fino ad un massimo di otto anni, ivi compreso il dottorato di ricerca.
Ai ricercatori, agli assistenti di ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati, che hanno svolto attività di docenza, ed ai professori incaricati stabilizzati è attribuito il titolo di professore aggiunto, previa valutazione dell’attività didattica e scientifica svolta. Ad essi sono attributi incarichi di insegnamento nei corsi di laurea triennale nonché compiti di tutoraggio e didattica integrativa.
Viene inoltre eliminata la distinzione tra tempo pieno e tempo definito (quest’ultimo attualmente riguarda – secondo le stime del governo – il 7,3 per cento dei docenti) ed il rapporto di lavoro viene reso compatibile con lo svolgimento di attività professionali, di consulenza e con l’esercizio di incarichi retribuiti.
Il collocamento a riposo è stabilito al termine dell’anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età e viene abolito il collocamento fuori ruolo per limiti di età.
Con riferimento al trattamento economico, la parte fissa della retribuzione (correlata ad un impegno orario annuo di 350 ore di cui 120 di didattica frontale) è equiparata al trattamento attuale dei docenti a tempo pieno, mentre viene introdotta una parte variabile legata agli ulteriori impegni di ricerca, didattica ed attività gestionale nonché ai risultati conseguiti. La valutazione delle attività di ricerca e didattica è effettuata sulla base di linee guida definite con decreto del MIUR.
L’articolo 3 individua le norme procedurali per l’adozione dei decreti legislativi, prevedendo la possibilità per il governo di emanare disposizioni correttive entro 18 mesi dell’entrata in vigore dei medesimi.
L’articolo 4 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria, cui si provvede con le economie derivanti dalla riduzione delle supplenze e degli affidamenti rispetto ai conferimenti degli anni precedenti.
Sottolinea pertanto come il provvedimento in esame abbia l’apprezzabile finalità di razionalizzare e rendere organico un sistema caratterizzato da una stratificazione di norme che ha determinato una serie di anomalie e disparità di trattamento in un settore da ritenersi di particolare delicatezza per il progresso della società.
Osserva quindi che sarebbe necessario chiarire le ragioni per le quali sono state introdotte le parole «prevalentemente elettive» all’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 2); al medesimo punto, quanto alla formazione delle commissioni giudicatrici, si fa riferimento alla partecipazione di docenti designati da atenei dell’Unione europea: ritiene che al riguardo andrebbe chiarito se sussistano condizioni di reciprocità.
Quanto all’articolo 2, comma 1, lettera a), punto 3), esprime perplessità in ordine alle possibilità di ridefinizione per riduzione e accorpamento nei settori scientifico disciplinari. Ritiene altresì opportuno un chiarimento in ordine all’articolo 2, comma 1, lettera f), in particolare per quanto attiene alla previsione in base alla quale nelle università statali i contratti di diritto privato a tempo determinato possono essere stipulati entro il limite del 50 per cento del numero dei docenti di ruolo della stessa università. Sottolinea come debba essere chiarito in tale ambito se si tratti di professori ordinari o associati temporanei. Evidenzia quindi come debba essere approfondita la questione dei requisiti per l’elettorato passivo relativo alle cariche di preside di facoltà e di rettore. All’articolo 2, comma 1, lettera g), non condivide l’equiparazione del titolo di dottore di ricerca o del diploma di specializzazione al master universitario di secondo livello. All’articolo 2, comma 1, lettera p), si fa riferimento ai professori di prima e seconda fascia «nominati secondo le disposizioni del presente articolo»: rileva, in proposito, come debba essere chiarito se la relativa disciplina si applichi anche ai professori nominati in precedenza. All’articolo 2, comma 1, lettera q), ritiene preferibile fare riferimento al titolo di «professore aggregato» anziché a quello, attualmente previsto, di «professore aggiunto», ritenendo che sia così più chiaro il relativo profilo giuridico, anche in analogia alle figure previste negli altri paesi europei.
Evidenzia infine come il Ministero dell’università e della ricerca scientifica abbia dichiarato di essere disponibile a fornire chiarimenti sul testo in esame.
Emerenzio BARBIERI (UDC) condivide l’opportunità che il competente rappresentante del Governo illustri le norme in esame; propone che anche il relatore nella Commissione competente per il merito intervenga alla prossima seduta in sede consultiva.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, sottolinea come il provvedimento in esame sia d’iniziativa del Governo, il quale pertanto è da ritenersi l’interlocutore più indicato per approfondire il contenuto delle norme.
Roberto GUERZONI (DS-U), evidenziato come non sempre il Governo si dimostri disponibile a partecipare ai lavori della Commissione, condivide l’opportunità che le norme del provvedimento in esame vengano illustrate da un rappresentate del Governo.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.




























