SEDE REFERENTE
Giovedì 16 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta comincia alle 15.40.
Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
C. 2660, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente e relatore, segnala preliminarmente che il provvedimento del quale si avvia oggi l’esame è stato indicato tra i provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica dalla risoluzione Speranza e altri 6-00083, relativa alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014, approvata dall’Assemblea della Camera martedì 14 ottobre 2014. Fa presente, altresì, che analoga indicazione è contenuta nella risoluzione Zanda e altri 6-00065, relativa al medesimo documento, approvata dall’Assemblea del Senato lo stesso 14 ottobre. Evidenzia, quindi, che nella seduta odierna svolgerà la relazione introduttiva sul provvedimento e che potranno quindi svolgersi interventi nell’ambito dell’esame preliminare. Precisa, peraltro, che la discussione potrà quindi proseguire al termine dello svolgimento del previsto ciclo di audizioni informali sulla base del calendario che verrà stabilito dall’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Passando alla relazione, osserva che il disegno di legge, approvato in prima lettura dal Senato, contiene cinque deleghe al Governo, da esercitare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, per intervenire su varie materie nel settore del lavoro. Rileva, in primo luogo, che i commi 1 e 2 recano una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. Fa notare che la delega è intesa ad assicurare, per la disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, a razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale ed a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro e beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi. Per quanto concerne gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, fa presente che la delega è volta a consentire la modifica della normativa che attualmente disciplina gli interventi in costanza di rapporto di lavoro, ossia gli interventi della Cassa integrazioni guadagni, ordinari (CIG) e straordinari (CIGS), nonché i contratti di solidarietà. Rileva che i principi e criteri direttivi più significativi prevedono l’esclusione di ogni forma di integrazione salariale in caso di cessazione dell’attività aziendale o di un ramo di essa; l’accesso alla cassa integrazione solo in caso di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro, con conseguente revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di solidarietà, ai fini della loro incentivazione; la revisione dell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIG) e straordinaria (CIGS), nonché dei fondi di solidarietà bilaterali, relativi ai settori non coperti dagli strumenti di integrazione salariale; la revisione dei limiti di durata e delle aliquote di contribuzione ordinarie, con una maggiore compartecipazione da parte delle imprese effettivamente beneficiarie. Per quanto concerne gli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, si prevede la rimodulazione dell’ASpI e l’eventuale introduzione di un ulteriore prestazione (dopo la fruizione dell’ASpI) destinata a lavoratori in stato di particolare disagio economico. Con riferimento, in particolare, all’ASpI, si prevede l’omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore, con incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti, nonché l’estensione dell’ASpI ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Osserva che la delega introduce, poi, principi relativi al cosiddetto obbligo di attivazione dei beneficiari di strumenti di sostegno al reddito. A tal fine si prevede l’individuazione di meccanismi che garantiscano un coinvolgimento attivo e lo svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, tenuto conto della finalità di incentivare la ricerca attiva di una nuova occupazione secondo percorsi personalizzati, senza determinare aspettative di accesso agevolato alle pubbliche amministrazioni, nonché l’adeguamento delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, nei confronti del lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si renda disponibile ad una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di comunità locali.
Rileva, poi, che i commi 3 e 4 recano una delega al Governo in materia di incentivi per l’occupazione e politiche attive per il lavoro. Per quanto concerne il riordino degli incentivi all’occupazione viene previsto il collegamento alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione, nonché a criteri di valutazione e di verifica dell’efficacia e dell’impatto, mentre per il riordino degli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità viene prevista la definizione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e province autonome. Fa presente che in materia di politiche attive l’elemento di maggiore novità è l’istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione partecipata da Stato, regioni e province autonome, con competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI, operante in raccordo con l’INPS. Alla definizione delle linee di indirizzo generali dell’azione dell’Agenzia partecipano le parti sociali. Altri criteri di delega attengono al rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi, alla valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego, all’introduzione di modelli sperimentali, tenendo conto anche delle buone pratiche realizzate a livello regionale.
Nel quadro della ridefinizione delle politiche attive viene prevista la promozione di un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati. Per quanto concerne le competenze istituzionali, si prevede la razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa, mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente; l’attribuzione al Ministero delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale; il mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro. Specifici criteri di delega, infine, sono volti alla semplificazione e alla razionalizzazione delle procedure amministrative, anche con riferimento al collocamento obbligatorio dei disabili, nonché alla valorizzazione della bilateralità, per la quale si prevede il riordino della disciplina vigente anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei servizi di welfare erogati.
Osserva che i commi 5 e 6 recano, innanzitutto, una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro. Per quanto concerne la materia dell’igiene e sicurezza del lavoro si prevede la revisione del regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione ed in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché la valorizzazione degli istituti di tipo premiale. Uno specifico criterio di delega pare affrontare, poi, il tema delle dimissioni in bianco, prevedendo l’adozione di modalità semplificate per garantire la data certa e l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore. Ulteriori criteri di delega, infine, riguardano la revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un’ottica di integrazione con la banca dati delle politiche attive e passive del lavoro, nonché la lotta al lavoro sommerso.
Fa presente che il comma 7 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti, nonché per la razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva. Per quanto concerne il riordino delle forme contrattuali, i principi e criteri direttivi prevedono, innanzitutto, l’individuazione e l’analisi di tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo, nazionale ed internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali, con confluenza di tutta la normativa di settore all’interno di un testo organico semplificato. Specifici criteri di delega riguardano la promozione, in coerenza con le indicazioni europee, del contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro, rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti, nonché, con riferimento alle nuove assunzioni, l’introduzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio. Fa notare che un criterio di delega è dedicato alla revisione della disciplina delle mansioni in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, individuati sulla base di parametri oggettivi; a tal fine si prevede che l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale deve essere contemperato con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento; si consente, inoltre, che la contrattazione collettiva, anche aziendale o di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria, possa individuare ulteriori ipotesi di revisione delle mansioni. Si prevede, poi, la revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore; l’introduzione, anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; l’estensione del ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi. Infine, un criterio direttivo è volto alla razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, anche attraverso l’istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL, prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
Osserva che i commi 8 e 9 recano una delega al Governo per la revisione e l’aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. I principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega prevedono la ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici; l’estensione alle lavoratrici madri «parasubordinate» del diritto alla prestazione di maternità anche in assenza del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (cosiddetto principio di automaticità della prestazione); l’introduzione di un credito d’imposta, inteso ad incentivare il lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, che abbiano figli minori o figli disabili non autosufficienti e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale complessivo, nonché l’armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico; l’incentivazione di accordi collettivi intesi a facilitare la flessibilità dell’orario di lavoro e dell’impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità di genitore, l’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attività lavorativa, anche attraverso il ricorso al telelavoro; l’eventuale riconoscimento della possibilità di cessione fra lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo in favore del lavoratore genitore di figlio minore che necessiti di presenza fisica e cure costanti per le particolari condizioni di salute; la promozione dell’integrazione dell’offerta di servizi per l’infanzia, forniti dalle aziende o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona; la ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione, per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali. Relativamente al tema della tutela della maternità e delle forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro – considerata la particolare complessità della materia, nella quale sono confluiti nel tempo diversi interventi normativi – segnala l’esigenza di svolgere un approfondimento adeguato sull’impatto determinato da talune delle disposizioni previste nel testo sulla legislazione già vigente, al fine di evitare di introdurre nell’ordinamento norme ridondanti.
196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Infine, si prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse. Fa presente, infine, che i commi da 10 a 14 dettano disposizioni comuni per l’esercizio delle deleghe. A tal fine si prevede, innanzitutto, che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri siano trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi i pareri delle Commissioni parlamentari competenti. Dall’attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per cui le amministrazioni competenti provvedono a far fronte agli eventuali nuovi adempimenti attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
Giorgio AIRAUDO (SEL), intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede conferma che la Commissione potrà proseguire la discussione generale al termine del ciclo di audizioni informali, auspicando che possa svolgersi tra i gruppi un approfondito dibattito, che consenta di sviluppare tutte le questioni affrontate dal provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, ribadisce che la discussione potrà proseguire al termine dello svolgimento del previsto ciclo di audizioni informali sulla base del calendario che verrà stabilito dall’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Claudio COMINARDI (M5S), intervenendo per svolgere una prima considerazione, sollecitata da una prima lettura del testo, evidenzia una certa genericità delle deleghe, sulla quale ritiene necessario svolgere opportuni approfondimenti nel prosieguo dell’iter. Si riserva, in ogni caso, di svolgere un intervento più puntuale in sede di prosecuzione della discussione di carattere generale, al termine del previsto ciclo di audizioni informali.
Irene TINAGLI (SCpI) chiede se sia possibile da subito acquisire l’orientamento del Governo sul provvedimento in esame.
Emanuele PRATAVIERA (LNA) si associa alla richiesta testé formulata dal deputato Tinagli.
Cesare DAMIANO, presidente, assicura che nell’ambito dell’Ufficio di presidenza saranno definiti tempi di esame che potranno consentire di svolgere un adeguato dibattito. Ricorda, inoltre, che il Governo potrà intervenire in sede di replica, in conclusione della discussione di carattere generale. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.05.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 16 ottobre 2014.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.35.
COMITATO RISTRETTO
Mercoledì 15 ottobre 2014
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.
C. 1105 Gnecchi, C. 2555 Baldassarre e C. 2612 Airaudo.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.05 alle 13.45.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 13.45.
5-02978 Rostellato: Iniziative in materia di formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato.
Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Gessica ROSTELLATO (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per del 2014 e il suo esame parlamentare. Ricorda, in proposito, come l’intervento originariamente pensato dall’Esecutivo sia stato sostanzialmente riscritto nell’ambito dell’esame parlamentare, reintroducendo l’obbligatorietà del piano formativo individuale, ancorché redatto in una non meglio precisata forma semplificata, nonché l’obbligo dell’offerta formativa da parte delle Regioni, che entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, devono comunicare le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica. Nel sottolineare l’assenza di sanzioni per il mancato rispetto di tale obbligo, si chiede quali siano le conseguenze di una eventuale inerzia della Regione, specialmente in presenza di contratti che prevedano uno specifico obbligo formativo a carico dei datori di lavoro. Auspica, pertanto, che sia possibile adottare i necessari correttivi già nell’ambito dell’esame alla Camera del disegno di legge delega in materia di lavoro. la risposta fornita, si dichiara parzialmente soddisfatta. Osserva, infatti, come le difficoltà evidenziate nell’atto di sindacato ispettivo da lei presentato siano il frutto delle incertezze e delle contraddizioni che hanno caratterizzato il decreto-legge n.
5-03025 Baldassarre: Somme pagate a dipendenti dell’INPDAP per perizie effettuate durante le pratiche per la concessione di mutui.
Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Marco BALDASSARRE (M5S) esprime apprezzamento per l’attività istruttoria svolta, che sta portando al recupero delle somme erogate indebitamente, verificando la sussistenza di casi di responsabilità erariale. Ritiene, tuttavia, che non si possa sottacere la circostanza che i casi denunciati hanno avuto origine nella fase di gestione commissariale dell’Istituto, osservando che, come più volte segnalato, si pone l’esigenza di realizzare finalmente il processo di revisione della governance degli enti previdenziali, in linea con quanto dichiarato tanto dall’ex Ministro Giovannini, quanto dall’attuale Ministro Poletti. Rileva, tuttavia, come a tali dichiarazioni non abbiano fatto seguito proposte concrete e si perpetui quindi una situazione che vede al vertice organi monocratici, come l’attuale Commissario straordinario dell’INPS, che rischiano di trovarsi in posizioni di conflitto di interessi. Auspica, pertanto, che possano essere presto iscritte nel calendario dei lavori della Commissione le proposte presentate su questa materia dal suo gruppo e da quello del Partito Democratico.
214 del 2011. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5-03439 Gnecchi: Estensione delle salvaguardie riferite all’applicazione della riforma delle pensioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge n.
Il sottosegretario Luigi BOBBA risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Marialuisa GNECCHI (PD) 201 del 2011. Sul tema specifico dell’estensione delle stesse salvaguardie, ricorda come nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento della proposta di legge già approvata dalla Camera relativa alla cosiddetta «sesta salvaguardia» sia stato approvato un ordine del giorno teso ad avviare un’indagine al fine di acquisire dati circa le platee dei soggetti ancora da salvaguardare. Nel ritenere, in proposito, che sarebbe sufficiente una efficace interlocuzione con l’INPS, che detiene tutte le informazioni necessarie in materia, fa presente che la disponibilità di dati precisi ed affidabili è essenziale anche ai fini dell’attivazione delle procedure di cui all’articolo 1, comma 193, della legge di stabilità 2014, per il trasferimento delle risorse nell’ambito delle platee previste dalla legislazione vigente, in relazione all’effettivo ringrazia il sottosegretario per l’attenzione con cui segue il tema delle salvaguardie rispetto all’applicazione della riforma previdenziale di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. utilizzo delle somme stanziate. Come testimoniato dalla copertura finanziaria della cosiddetta «sesta salvaguardia», infatti, esistono sovrastime, anche consistenti, nella determinazione di alcune platee, mentre sussistono ancora diverse categorie di soggetti esclusi dalle salvaguardie per questioni prevalentemente nominalistiche. Ricorda, in particolare, i lavoratori posti in mobilità per il fallimento delle loro imprese, per i quali non esiste alcun accordo per la messa in mobilità, nonché i lavoratori del settore dell’edilizia, per i quali gli ammortizzatori assumono il nome di trattamento speciale edile. Segnala, altresì, le difficoltà che si sono poste nell’attuazione della cosiddetta «quarta salvaguardia», relativa ai lavoratori che assistono familiari disabili. Per tale platea l’INPS aveva stimato l’esistenza di 2.500 beneficiari, ma in un recente messaggio il medesimo Istituto ha comunicato che detta platea si è esaurita consentendo di salvaguardare solo i lavoratori che maturino i requisiti entro il 31 ottobre 2012. Si rende pertanto necessario attivare il richiamato meccanismo dei «vasi comunicanti», introdotto nella legge di stabilità per il 2014 grazie alla costanza del collega Dell’Aringa, allora Sottosegretario, per porre rimedio a tale situazione, che sicuramente sarà seguita con attenzione dal Sottosegretario Bobba. In conclusione, osserva che le amministrazioni competenti potranno fornire un importante contributo al lavoro del Parlamento e del Governo per individuare gli elementi di criticità ancora presenti nella normativa, in vista di futuri interventi correttivi.
Walter RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell’interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.15.
RISOLUZIONI
Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 14.15.
7-00439 Tripiedi: Benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.
7-00464 Prataviera: Benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.
7-00469 Damiano: Benefici previdenziali a favore di soggetti impegnati in attività lavorative usuranti.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio).
7-00469, rinviata nella seduta del 25 settembre 2014. 7-00464 e Damiano n. 7-00439, Prataviera n. La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni Tripiedi n.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella seduta del 7 ottobre 2014 si è svolta un’audizione informale di dirigenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di rappresentanti dell’INPS, che ha consentito di acquisire dati ed elementi di valutazione ai fini dell’approfondimento delle tematiche oggetto delle risoluzioni. Fa, altresì, presente che i presentatori hanno elaborato un testo unificato delle risoluzioni Tripiedi 7-00439 e Damiano 7-00469 (vedi allegato 4).
Antonio BOCCUZZI (PD) illustra il contenuto del testo unificato delle risoluzioni Tripiedi 7-00439 e Damiano 7-00469, segnalando che sussistono margini di rivisitazione del suo contenuto al fine di acquisire una più ampia convergenza su tale testo.
Emanuele PRATAVIERA (LNA), nel dichiarare la propria disponibilità a contribuire all’elaborazione di un testo condiviso, segnala la necessità di prevedere tra gli impegni anche uno specifico riferimento all’estensione delle tutele previdenziali ai lavoratori marittimi.
Davide TRIPIEDI (M5S), nell’esprimere il proprio sostegno al testo unificato presentato, manifesta la preoccupazione che il riferimento a una pluralità di categorie quali possibili beneficiari dell’estensione della normativa previdenziale a tutela dei lavoratori addetti ad attività usuranti renda di fatto impossibile tale estensione. Nell’auspicare che il Governo dimostri una specifica sensibilità su questi temi, ricorda come i lavoratori dell’edilizia siano esposti a condizioni di lavoro particolarmente gravose, come testimoniano i dati sulla mortalità, sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie.
Luisella ALBANELLA (PD), al fine di individuare soluzioni condivise da tutti i gruppi, osserva come si debba considerare la particolare situazione dei lavoratori che operano in altezza su scale aeree, svolgendo un’attività indubbiamente logorante e pericolosa, sospesi a molti metri di altezza, per realizzare interventi sulle linee dell’alta tensione. Ricorda come tali lavoratori, che costituiscono una platea relativamente limitata, già possiedano in sostanza i requisiti necessari ad accedere alle tutele pensionistiche connesse allo svolgimento di attività usuranti e come solo la recente evoluzione del quadro normativo abbia impedito di riconoscere loro il previsto anticipo nell’età del pensionamento.
Davide TRIPIEDI (M5S), pur dichiarando di comprendere le ragioni espresse dai colleghi che sono intervenuti nel dibattito, osserva che si rischia di allargare troppo il campo delle tutele previste, anche in relazione alla limitatezza delle risorse finanziarie disponibili.
Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni.
La seduta termina alle 14.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Martedì 14 ottobre 2014.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.30.
SEDE REFERENTE
Martedì 14 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 15.30.
Variazione nella composizione della Commissione.
Walter RIZZETTO, presidente, comunica che il deputato Carmelo Lo Monte ha cessato di far parte della Commissione.
Disposizioni in materia di fruizione delle ferie da parte del personale della scuola.
C. 1974 Chimienti
196 del 2009). (Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge n.
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Antonella INCERTI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di ferie per il personale della scuola ed è essenzialmente volta a ripristinare le disposizioni di fonte contrattuale vigenti prima dei recenti interventi di rilegificazione della materia e, in particolare, l’articolo 19 del contratto collettivo di lavoro nazionale relativo al personale del Comparto Scuola del 29 novembre 2007. Tale ultima disposizione, oltre a prevedere che le ferie del personale a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato, stabiliva che, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato fosse stata tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, queste fossero liquidate al termine dell’anno scolastico e, comunque, dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico. Allo stesso tempo, la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non era obbligatoria, con la conseguenza che per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non avesse chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dava luogo al pagamento sostitutivo, ossia alla monetizzazione, al momento della cessazione del rapporto. A tal fine, l’articolo 1 della proposta di legge abroga, innanzitutto, l’articolo 1, commi 54 e 56, della legge n. 228 del 2012. Il comma 54 fissa l’obbligo, per tutto il personale della scuola e, quindi, anche per il personale di ruolo con contratto a tempo indeterminato, di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, definiti dai calendari scolastici regionali, esclusi quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutativa. A tale proposito ricorda che il periodo di sospensione delle lezioni, definito con delibera regionale, comprende le feste, gli eventuali «ponti», le sospensioni natalizia e pasquale, nonché i giorni dal 1o 95 del 2012, sopprime la limitazione alla possibilità di monetizzare le ferie per il personale della scuola, docente e A.T.A., supplente breve e saltuario o docente con contratto, in relazione alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui al medesimo personale è consentito fruire delle ferie. In virtù di tale soppressione, la non applicazione delle disposizioni concernenti il divieto di monetizzazione delle ferie per il richiamato personale settembre all’inizio delle lezioni e dal termine delle lezioni al 30 giugno. La disposizione di cui si propone l’abrogazione stabilisce, poi, che durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giorni lavorativi, subordinatamente alla possibilità di sostituzioni che non determinino oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il comma 56 del medesimo articolo 1 attribuisce alle disposizioni contenute al comma 54 una particolare forza normativa, prevedendo espressamente che esse non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva e che eventuali clausole contrattuali contrastanti devono essere disapplicate. L’articolo 2 della proposta di legge, intervenendo sull’ultimo periodo dell’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. resterebbe quindi valida fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, senza alcuna limitazione. Fa presente, poi, che l’articolo 3 prevede che alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla proposta di legge, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’allegato C-bis 228 del 2012 avrebbe effetti anche sul regime delle ferie del personale della scuola a tempo indeterminato. Infine, per quanto attiene all’articolo 3, occorrerebbe fare riferimento non già all’allegato C 95 del 2012, come prevista dall’articolo 2 della proposta di legge, non appare chiaro se la deroga al divieto di monetizzazione delle ferie non godute operi per il solo personale «precario» o, anche, per il personale della scuola a tempo indeterminato. Inoltre, l’abrogazione dei commi 54 e 56 dell’articolo 1 della legge n. 98 del 2011, con l’esclusione di quelli concernenti la tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’ambiente. Anticipando taluni aspetti che potranno essere oggetto di successivi approfondimenti nel corso dell’esame della proposta, segnala alcuni profili problematici, evidenziati nella documentazione predisposta dagli uffici della Camera. In primo luogo, dalla nuova formulazione dell’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. del decreto-legge n.-bis 98 del 2011, bensì all’allegato di cui al decreto-legge n. A alla nota integrativa della Tabella 1, relativa allo stato di previsione delle entrate, della legge di bilancio.
Gessica ROSTELLATO (M5S), ringraziando la relatrice per il suo intervento introduttivo, chiede se vi sia l’intenzione da parte di altri gruppi di presentare proposte di legge che possano essere abbinate alla proposta in esame. Qualora non vi fossero altre proposte di legge da abbinare, a suo avviso, sarebbe stato opportuno individuare come relatore un deputato del MoVimento 5 Stelle, in considerazione del fatto che l’esame della proposta è stato sollecitato dal suo gruppo.
Walter RIZZETTO, presidente, con riferimento a quanto osservato dalla collega Rostellato, fa presente che, come testimonia la prassi anche recente, nell’esame in sede referente non esiste un automatismo nell’assegnazione dell’incarico di relatore a componenti del gruppo che ha presentato la proposta di legge e ne ha sollecitato l’esame. Ritiene, comunque, che qualora la questione si ponesse con riferimento all’esame di futuri provvedimenti, essa potrà essere affrontata nell’ambito dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.
Silvia CHIMIENTI (M5S) osserva preliminarmente come sia importante che la Commissione avvii l’esame della proposta di legge di cui è prima firmataria, esprimendo apprezzamento per la sua iscrizione all’ordine del giorno in un momento nel quale nelle materie di competenza della Commissione si devono affrontare numerose problematiche particolarmente urgenti. Ritiene, tuttavia, che sia essenziale prestare una particolare attenzione ai lavoratori della scuola, considerando come gli interventi adottati negli ultimi anni nell’ambito delle manovre correttive di finanza pubblica abbiano portato ad un sostanziale congelamento di trattamenti stipendiali già particolarmente contenuti, anche in rapporto ai trattamenti riconosciuti a livello internazionale. In questo contesto già difficile, la posizione dei lavoratori precari è, a suo avviso particolarmente, debole e – come evidenziato anche nella mozione 1-00341, da lei presentata e discussa in Assemblea nello scorso mese di marzo – potrebbe porsi in contrasto con la disciplina in materia di lavoro a tempo determinato contenuta nella direttiva 1999/70/CE. Nell’attesa che sulla questione si pronunci, nei prossimi mesi, la Corte di giustizia dell’Unione europea, che, a suo avviso, non potrà che sanzionare il reiterato ricorso ai contratti a tempo determinato e la perenne instabilità dei rapporti di lavoro in essere, sottolinea come vi sia una evidente disparità di trattamento a danno dei lavoratori precari, che sono, tra l’altro, sfavoriti rispetto ai colleghi con contratti a tempo indeterminato anche per quanto attiene alle progressioni di carriera. Con specifico riferimento alla materia oggetto del provvedimento in esame, ricorda come i due interventi che si propone di rettificare furono adottati nel 2012, a breve distanza di tempo tra loro, dal Governo Monti e abbiano prodotto uno scenario a suo avviso disastroso, che presenta evidenti profili di illegittimità. Il divieto di monetizzazione delle ferie introdotto da tali norme determina in sostanza una riduzione di circa 1.000 euro degli stipendi dei lavoratori precari, che potranno al massimo richiedere il pagamento di pochi giorni di ferie. Osserva, peraltro, che tali somme costituivano di fatto una sorta di indennizzo per i periodi di disoccupazione. Nel ribadire pertanto l’opportunità di un intervento su questa materia, al fine di superare una condizione di assoluta iniquità, ritiene che possa essere utile acquisire quanto prima una quantificazione precisa degli oneri derivanti dalla sua proposta, anche attraverso la predisposizione di una specifica relazione tecnica.
Antonella INCERTI (PD), relatore, ritiene che l’acquisizione di una esatta quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento sarebbe senz’altro utile, anche ai fini di una migliore valutazione dei contenuti della proposta in discussione. Ritiene, in ogni caso, che debbano essere approfonditi i temi connessi ai rapporti tra la disciplina legislativa e la regolazione prevista dalla contrattazione collettiva nella materia oggetto dell’intervento normativo.
Silvia CHIMIENTI (M5S), nel ribadire che si pone con forza il tema del rispetto della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, osserva che gli oneri della sua proposta sono stati quantificati considerando una platea di circa 130.000 lavoratori, ai quali sono assegnati incarichi di supplenza dal 1o settembre al 30 giugno su posizioni vacanti. Potrebbe, tuttavia, porsi la necessità di prevedere una copertura finanziaria anche con riferimento alla posizione dei docenti incaricati di supplenze di minore durata.
Walter RIZZETTO, presidente, 196 del 2009, la predisposizione, entro il termine ordinario di trenta giorni, di una relazione tecnica sulla proposta di legge in esame. preso atto degli esiti del dibattito, propone di richiedere al Governo, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge n.
La Commissione approva la proposta del presidente.
Walter RIZZETTO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.55.
COMITATO RISTRETTO
Martedì 14 ottobre 2014.
Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità.
C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato e C. 2330 Tinagli.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.55 alle 16.15.


























