Schema di decreto legislativo recante disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Atto n. 550.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2005.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, ricorda in primo luogo il rilievo dell’audizione di ieri delle parti sociali. La effettiva unitarietà di posizioni delle associazioni è materia di libero convincimento di ogni deputato. Personalmente ritiene che qualche sfaccettatura di posizioni sia emersa.
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell’esame dell’atto, invita il sottosegretario Brambilla a chiarire se il Governo sia disponibile rispetto all’ipotesi di rinviare, seppure brevemente, l’espressione del parere da parte della Commissione.
Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA dichiara che il Governo è interessato a che l’espressione del parere della Commissione sullo schema di decreto legislativo in esame avvenga nei termini previsti.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente relatore, ribadisce la sua intenzione di esprimere il parere, pur nella ristrettezza dei tempi rimasti a disposizione della Commissione per il rispetto del termine previsto dalla legge di delega.
Roberto GUERZONI (DS-U) condivide l’opportunità di esprimere il parere della Commissione entro i termini previsti dalla legge di delega.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disciplina della totalizzazione.
Atto n. 548.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 25 ottobre 2005.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, invita il sottosegretario Brambilla a chiarire se, per lo schema di decreto legislativo in materia di totalizzazione, il Governo sia disponibile rispetto all’ipotesi di rinviare l’espressione del parere da parte della Commissione.
Il sottosegretario Alberto BRAMBILLA dichiara che il Governo è disponibile al rinvio dell’espressione del parere entro un breve termine, pari ad una settimana, in considerazione della maggiore urgenza che la Commissione esprima il parere sullo schema di decreto legislativo recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari.
Emilio DELBONO (MARGH-U) ricorda che uno dei pochi punti della delega previdenziale che l’opposizione aveva condiviso in occasione dell’esame della legge di riforma n. 243 del 2004 fosse proprio quello in materia di totalizzazione, che consente di affrontare una annosa questione del sistema previdenziale, garantendo ai lavoratori la possibilità di utilizzare a fini pensionistici i contributi versati in diverse gestioni. La questione assume una particolare rilevanza in particolare in presenza di un mercato del lavoro sempre più caratterizzato dalla mobilità, se non addirittura di precarietà.
Ciò nonostante, con riferimento allo schema di decreto presentato dal Governo, ritiene doveroso segnalare alcune questioni critiche.
Innanzitutto, l’articolo 1, comma 1, quanto alla facoltà di cumulare periodi assicurativi, prevede che ciò non sia possibile per coloro che siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo, introducendo una restrizione non condivisibile in quanto non prevista nella delega.
Inoltre, sempre all’articolo 1, comma 1, si prevede che i periodi assicurativi debbano essere di durata non inferiore a sei anni, mentre la legge di delega prevedeva periodi di cinque anni: rileva in proposito come lo stesso relatore abbia annunciato un orientamento favorevole a tale richiesta di modifica.
L’articolo 4 disciplina le modalità di calcolo per la liquidazione della pensione totalizzata, prevedendo l’applicazione del metodo contributivo: ciò è previsto all’articolo 4, comma 2, per la misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici e all’articolo 4, comma 3, anche per gli enti previdenziali privatizzati. Sottolinea in proposito come la legge di delega preveda invece regole di calcolo differenti, limitandosi a rinviare alla normativa delle singole gestioni che intervengono pro quota.
Non condivide infine la disposizione che dispone l’abrogazione dell’articolo 71 della legge finanziaria per il 2000, ricordando come lo stesso sottosegretario Brambilla avesse collaborato alla definizione di un regolamento di attuazione per la tutela dell’integrazione al trattamento minimo: ritiene che tale possibilità debba essere conservata, in quanto lo scopo dell’intervento odierno deve essere quello di ampliare e non di restringere le previsioni del medesimo articolo 71.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.
SEDE REFERENTE
Stato giuridico dei professionisti dipendenti degli enti locali e delle amministrazioni dello Stato.
C. 3682 Cola.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 19 ottobre 2005.
Danilo MORETTI (FI), relatore, ricorda come nella scorsa seduta l’onorevole Lo Presti avesse chiesto chiarimenti in ordine agli aspetti che possono avere una rilevanza sotto il profilo finanziario. In proposito, fa presente che l’articolo 2 disciplina il trattamento giuridico ed economico dei professionisti che siano dipendenti delle pubbliche amministrazioni: tale trattamento non può essere inferiore a quello dei dirigenti, complessivamente considerato anche sotto il profilo delle indennità. L’articolo 3 dispone l’istituzione di un’area contrattuale autonoma. L’articolo 4, inoltre, obbliga le singole amministrazioni a garantire idonei mezzi strumentali, nonché il supporto di personale amministrativo e tecnico. Lo stesso articolo attribuisce alle medesime amministrazioni il compito di favorire l’aggiornamento permanente dei professionisti e la loro partecipazione a convegni di studio, a corsi e ad attività scientifiche, nonché a visite di specializzazione. Un’ulteriore disposizione dello stesso articolo 3 impone alle amministrazioni di stipulare a favore dei propri dipendenti professionisti apposite polizze assicurative di responsabilità civile professionale per i rischi e i danni derivanti dallo svolgimento delle attività professionali di propria competenza. Anche la difesa, in caso di procedimenti giudiziari per fatti connessi all’esercizio delle attività professionali in questione, è a carico delle amministrazioni.
L’articolo 5 prevede il conferimento di incarichi di docenza a professionisti sia dipendenti pubblici sia esterni alla PA. I relativi compensi saranno determinati e ripartiti tra le amministrazioni in relazione al numero dei dipendenti appartenenti al ruolo unico iscritti al corso. L’articolo 6, infine, prevede che l’accesso alle qualifiche professionali avviene per concorso pubblico o per corso-concorso. Si tratta di norme che evidentemente sono suscettibili di determinare oneri a carico della finanza pubblica.
Il sottosegretario Learco SAPORITO rileva come il provvedimento in esame prevede la costituzione di un ruolo unico professionale, articolato in due qualifiche professionali che costituiscono un’area contrattuale autonoma, in cui sono inquadrati, rispettivamente, gli iscritti agli albi per i quali è richiesto il diploma di laurea e gli iscritti agli albi per i quali è richiesto il diploma tecnico di scuola secondaria superiore. Per i professionisti è previsto un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello dei dirigenti, complessivamente considerato, con la possibilità peraltro di conferire agli stessi funzioni dirigenziali. La norma prevede poi per il trattamento economico del personale diplomato una separata area di contrattazione.
Rispetto ai contenuti della proposta di legge in esame, evidenzia le seguenti perplessità: il provvedimento pone, in primo luogo, problemi di compatibilità con la disciplina generale dettata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di contrattazione collettiva; in particolare, l’articolo 40 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, comma 2, prevede che per le figure professionali che svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi sono stabilite discipline distinte nell’àmbito dei contratti collettivi di comparto. Già sussiste, pertanto, una disciplina volta a tutelare e valorizzare talune specifiche tipologie professionali nel contesto della norma generale regolativa di tutti i pubblici impiegati, che rinvia alla specifica competenza della contrattazione collettiva. Inoltre, fa presente che l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevede espressamente che la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni sia regolata contrattualmente e l’articolo 40 del medesimo decreto, al comma 1, riserva alla contrattazione collettiva «tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali».
La proposta di legge in esame, pertanto, in violazione delle citate disposizioni legislative, disciplina materie attinenti al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali. In particolare, l’articolo 2 della proposta di legge detta norme in materia di trattamento giuridico ed economico. A tale proposito segnala che, anche se la contrattazione collettiva non costituisce lo strumento esclusivo di disciplina del rapporto di lavoro, essa svolge comunque un ruolo fondamentale di garanzia del libero manifestarsi dell’autonomia collettiva, costituzionalmente tutelata, nella regolazione del rapporto di lavoro. Rileva, però, che ai sensi dell’articolo 2, comma 3, e dell’articolo 45, del decreto legislativo n. 165/2001, la materia del trattamento economico è riservata, in via esclusiva, alla contrattazione collettiva. Perplessità si nutrono, peraltro, in merito alla previsione, per i professionisti in questione, di un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello dei dirigenti, considerato che per l’accesso alla dirigenza è richiesto il possesso di idoneo titolo di studio, quale la laurea quadriennale del vecchio ordinamento universitario o la laurea specialistica, oltre al requisito del servizio prestato nelle ex carriere direttive o il possesso di ulteriori titoli specialistici.
Elementi di criticità emergono anche per l’articolo 3 della proposta di legge in esame, che prevede l’istituzione di «un’area contrattuale autonoma, in deroga ai limiti di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 «. Al riguardo, al di là del fatto che il riferimento al citato articolo 7, comma 3, del decreto legislativo appare errato, osserva che l’individuazione dei comparti e delle aree di contrattazione è demandata alla contrattazione collettiva, che vi provvede attraverso la stipulazione di appositi accordi quadro. Inoltre, all’ultimo periodo dell’articolo 3 viene conferita la legittimazione sindacale, anche ai fini negoziali, «all’associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale». Tale disposizione viola le disposizioni vigenti in materia di rappresentatività dettate dal decreto legislativo n. 165/2001. Al riguardo, segnala l’articolo 43 del decreto legislativo n. 165/2001, che disciplina i parametri di rappresentatività delle organizzazioni e delle confederazioni; il comma 4 di tale articolo stabilisce che, per gli accordi che riguardano più comparti di contrattazione, sono considerate rappresentative le confederazioni cui siano affiliate le organizzazioni sindacali rappresentative in almeno due comparti o aree di contrattazione collettiva. A sua volta, la rappresentatività delle organizzazioni sindacali deve essere misurata in base ai criteri stabiliti al comma 1 del medesimo articolo, che definisce la soglia percentuale per l’ammissione alla contrattazione con riferimento ad un indice «misto», derivante dalla media ponderata tra dato associativo (espresso dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale) e dato elettorale (espresso dai voti ottenuti nelle elezioni delle RSU). Con riferimento all’articolo 4, fa presente che la stipula di apposite polizze assicurative e la rappresentanza legale sono demandate alla sede contrattuale.
Domenico BENEDETTI VALENTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.40.




























