UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 4 aprile 2007.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.
Mercoledì 4 aprile 2007. – Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
La seduta comincia alle 15.
Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare.
C. 1558 Fabbri, C. 1766 Campa e C. 1770 Delbono.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 aprile 2007.
Emilio DELBONO (Ulivo) ricorda di avere evidenziato l’opportunità di individuare un testo condiviso dai gruppi di opposizione ai fini di un eventuale trasferimento alla sede legislativa.
Augusto ROCCHI (RC-SE) ribadisce la sua indisponibilità ad un trasferimento in sede legislativa del provvedimento in titolo in assenza di una valutazione della Commissione sul complesso dei provvedimenti in esame e di una individuazione tra essi di quelli suscettibili di trasferimento in sede legislativa.
Carmen MOTTA (Ulivo) precisando che il trasferimento in sede legislativa presuppone di fatto una condivisione delle diverse forze politiche sul contenuto del provvedimento oggetto del trasferimento medesimo, ritiene che tale condizione sia riscontrabile in ordine al provvedimento in titolo. Per altri provvedimenti sul cui contenuto si registrano differenziazioni a livello politico, il trasferimento alla sede legislativa appare più complesso.
Augusto ROCCHI (RC-SE), ritenendo che il dato procedurale prescinda dal merito, sottolinea come siano all’esame della Commissione proposte di legge, peraltro non particolarmente onerose, sul cui contenuto non si registrano particolari contrasti a livello politico. Reputa infine non opportuno che la Commissione concentri la propria attività sui provvedimenti del Governo.
Emilio DELBONO (Ulivo) precisa che solo sul provvedimento in titolo si registra una disponibilità delle forze di opposizione a rendere più rapido l’iter di approvazione. Relativamente agli altri provvedimenti all’esame della Commissione, si rende invece necessaria una ulteriore verifica. In attesa della conclusione di quest’ultima, ritiene che si possa comunque ipotizzare il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento oggetto di condivisione.
Gianni PAGLIARINI, presidente, con riferimento alla questione oggetto del dibattito, fa presente l’opportunità di tenere distinto un profilo di carattere generale da correlare alle iniziative assunte dalla presidenza della Commissione nei confronti del Governo in un’ottica di valorizzazione del ruolo della Commissione stessa, dal profilo relativo alla possibilità del trasferimento in sede legislativa. A tale proposito dichiara di essere consapevole della condivisione da parte delle diverse forze politiche del contenuto delle proposte di legge sull’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare. Ritiene comunque opportuno una verifica circa la possibilità di estendere tale condivisione anche ad altri provvedimenti. In tale ottica si riserva di avviare nelle prossime settimane una verifica con i relatori dei diversi provvedimenti all’esame della Commissione per poi riferire sull’esito della stessa nel prossimo Ufficio di presidenza.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
Computo indennità integrativa speciale agli effetti della pensione di reversibilità.
C. 2264 Lamorte.
(Rinvio dell’esame).
Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che, su richiesta del relatore, l’inizio dell’esame del provvedimento in titolo è rinviato ad altra seduta.
Collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti.
C. 58 Volonté, C. 1308 Mancuso, C. 1811 Cordoni.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cinzia Maria FONTANA (Ulivo), relatore, sottolinea che le abbinate proposte di legge C. 58 (Volonté), C. 1308 (Mancuso ed altri) e C. 1811 (Cordoni ed altri) sono volte a modificare ed aggiornare la legge 29 marzo 1985, n. 113, recante la disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.
La necessità di intervenire sulla disciplina in questione è motivata da molteplici fattori, di ordine legislativo e sociale: in primo luogo, dalla nuova classificazione e qualificazione delle minorazioni visive, delineata dalla legge n. 138 del 2001; in secondo luogo, dal continuo progresso tecnologico, specialemente nel settore delle comunicazioni, che ha determinato una sempre maggiore automazione dei centralini telefonici, comportando così, sul piano normativo, la difficoltà di applicazione di alcune norme della legge n. 113 del 1985 e, sul piano pratico, una riduzione dei posti di centralinista a disposizione dei lavoratori minorati della vista. Inoltre, l’estendersi del sistema concorrenziale fra i vari gestori di telefonia ha reso praticamente nulla quella importante disposizione che prevedeva precisi obblighi di segnalazione e di intervento da parte dell’ex Azienda di Stato per i servizi telefonici in favore del collocamento dei centralinisti non vedenti. Per questi motivi, laddove si parlava di «centralinista non vedente», il nuovo testo delle proposte di legge in esame prevede l’espressione «centralinisti telefonici nonché operatori della comunicazione minorati della vista».
Le proposte di legge recano inoltre modifiche alle disposizioni della legge n. 113 del 1985 al fine di coordinarle con la disciplina generale sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999.
Le proposte di legge in esame adottano una modalità non univoca per modificare la disciplina in materia di collocamento al lavoro e di rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti. Difatti, mentre le proposte di legge C. 58 e C. 1811 intervengono tramite novella sull’impianto della legge n. 113 del 1985, la proposta di legge C. 1308 detta ex novo una diversa disciplina che di fatto abroga implicitamente le corrispondenti disposizioni della legge n. 113 del 1985.
Passando all’articolato delle proposte di legge, fa presente, in primo luogo, che l’articolo 1 di tutte le proposte di legge in esame apporta modifiche alla disciplina dell’albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, di cui all’articolo 1 della richiamata legge n. 113 del 1985. In relazione a ciò, le proposte di legge C. 58 e C. 1811 provvedono a sostituire l’articolo 1 della richiamata legge n. 113 del 1985, disponendo le seguenti modifiche. L’albo assume la denominazione di albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione minorati della vista e l’iscrizione al medesimo albo, da parte delle direzioni regionali del lavoro, è subordinata al superamento di un apposito esame. Si dispone poi l’obbligo di istituzione, da parte delle regioni, di sezioni speciali all’interno dell’albo, nelle quali iscrivere i richiamati operatori della comunicazione e si prevede che, ai fini dell’applicazione della disciplina in esame, per soggetti minorati della vista si intendono i soggetti di cui agli articoli 2, 3 e 4, della legge 3 aprile 2001, n. 138, cioè i ciechi totali e parziali e gli ipovedenti gravi.
Gli analoghi articoli 2 delle proposte di legge C. 58 e C. 1811 riformulano il testo dell’articolo 2 della legge n. 113 del 1985 in relazione ai requisiti richiesti per l’abilitazione alle funzioni di centralinista e operatore telefonico. Rispetto al vigente testo dell’articolo 2 della legge n. 113 del 1985, si introducono le seguenti modifiche. Fermi restando i principi fondamentali stabiliti dalle proposte di legge, viene demandata alle regioni la competenza relativa alla disciplina delle attività di formazione professionale volte al conseguimento del diploma di centralinista telefonico minorato della vista o di qualifiche professionali equipollenti. Conseguentemente vengono espressamente elencate le materie obbligatorie oggetto dei programmi dei corsi di abilitazione professionale. La durata dei corsi professionali non varia più in ragione dell’età o del titolo di studio posseduto, ma viene stabilita comunque con durata non inferiore ad un anno scolastico. L’accesso a tali corsi, inoltre, deve essere regolato in base alle norme che disciplinano il collegamento fra la scuola dell’obbligo e l’istruzione professionale. Si prevede che gli esami di abilitazione effettuati alla fine di ciascun corso siano disciplinati dalle regioni con proprie norme, mentre la disciplina vigente prevede che tali esami si svolgano secondo i programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Rispetto alle altre due proposte di legge, l’articolo 2 della proposta C.1308 dispone che i corsi regionali autorizzati ai fini del conseguimento del diploma di centralinista telefonico e operatore della comunicazione devono osservare la legislazione statale e regionale in materia di formazione professionale e prevede, tra i requisiti per l’ammissione ai corsi professionali, il compimento del sedicesimo anno di età. La proposta di legge dispone inoltre che gli esami di abilitazione sono svolti secondo programmi stabiliti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d’intesa con le regioni.
La stessa proposta C. 1308, inoltre, all’articolo 3 disciplina i corsi di aggiornamento per i centralinisti telefonici privi della vista che intendano conseguire l’abilitazione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione, mentre all’articolo 4 reca una disciplina attinente ai casi di promozione e progressione di carriera dei soggetti minorati della vista.
Gli analoghi articoli 3 delle proposte di legge C. 58 e C. 1811 disciplinano gli obblighi dei datori di lavoro, sostituendo integralmente l’articolo 3 della legge n. 113 del 1985. Rispetto alla normativa vigente, le proposte C. 58 e C. 1811, alla luce dei progressi tecnologici nel frattempo intervenuti, modificano i criteri e le misure relative agli obblighi di assunzione, peraltro dettando i medesimi criteri e misure per i datori di lavoro sia pubblici sia privati. Analogamente, la proposta C. 1308, all’articolo 5, prevede una disciplina che modifica i criteri e le misure relative agli obblighi di assunzione dei datori di lavoro.
Gli articoli 4 delle proposte C.58 e C.1811, novellando l’articolo 4 della legge n. 113 del 1985, intervengono sulle disposizioni relative al coordinamento con la disciplina generale sul collocamento obbligatorio, in maniera da aggiornare tali disposizioni facendo riferimento alla legge n. 68 del 1999; sulle norme relative al coordinamento con la disciplina generale sul collocamento obbligatorio interviene anche l’articolo 6 della proposta C. 1308.
Le analoghe proposte C. 58 e C.1811, all’articolo 5, recano disposizioni in materia di comunicazioni obbligatorie, al fine di coordinare le disposizioni dell’articolo 5 della legge n. 113 del 1985 con quelle della legge n. 68 del 1999, nonché di estendere gli obblighi di comunicazione a carico della ex SIP a tutti i gestori di telefonia. L’articolo 7 della proposta C. 1308 invece reca una disciplina che riprende sostanzialmente quanto già previsto dai primi due commi del vigente articolo 5 della legge n.113 del 1985, introducendo alcune modifiche. Vengono implicitamente soppresse le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 5, relative agli obblighi di comunicazione della ex SIP. Pertanto, a differenza delle proposte C. 58 e C. 1811, che estendono tali obblighi di comunicazione a tutti i gestori di telefonia, la proposta C.1308 non contempla più tali obblighi di comunicazione.
Le proposte C. 58 e C. 1811, all’articolo 6, recano disposizioni in materia di modalità per il collocamento, al fine di coordinare l’articolo 6 della legge n.113 del 1985 alla disciplina generale in materia di collocamento obbligatorio di cui alla legge n. 68 del 1999. L’articolo 8 della proposta C. 1308, pur riprendendo in parte la disciplina di cui all’articolo 6 della legge n. 113 del 1985, modifica la stessa disciplina nel senso di procedere ad «uniformare» (almeno parzialmente) le modalità procedurali per il collocamento relative ai datori di lavoro pubblici e privati.
All’articolo 7, le proposte C. 58 e C. 1811 recano disposizioni che intervengono a novellare l’articolo 7 della legge n. 113 del 1985, in materia di rapporto di lavoro e norme di tutela. Alcune di tali modifiche, in particolare quelle di cui al comma 1 e al primo periodo del comma 2, hanno un carattere prevalentemente di coordinamento formale con le altre modifiche introdotte nella L. 113 del 1985. Si dispone, inoltre, che, nel periodo di due anni durante il quale i datori di lavoro sono tenuti a mantenere in servizio i centralinisti e gli operatori minorati della vista assunti in maniera obbligatoria, i medesimi lavoratori possano iscriversi nella graduatoria unica provinciale dei disabili che risultano disoccupati di cui all’articolo 8, comma 2, della legge n. 68 del 1999. Il comma 3 (presente nella sola proposta C. 1811), aggiungendo il comma 2-bis all’articolo 7 della legge n. 113 del 1985, dispone che i datori di lavoro sia pubblici sia privati sono tenuti a concedere dei permessi retribuiti al fine di rendere possibile agli operatori della comunicazione minorati della vista di partecipare a specifici corsi di aggiornamento professionale.
L’articolo 9 della proposta C. 1308, con riferimento al rapporto di lavoro, nei primi tre commi conferma sostanzialmente le disposizioni contenute nell’articolo 7 della legge n. 113 del 1985. Invece, il comma 4 aggiunge una ulteriore disposizione rispetto alla vigente disciplina, prevedendo che, nel caso risultino vincitori di concorsi per qualifiche professionali diverse ai sensi del comma precedente, i lavoratori privi della vista in servizio conservano tutti i diritti di cui al provvedimento in esame.
Le proposte di legge C. 58 e C. 1811, all’articolo 8, recano disposizioni che intervengono a novellare l’articolo 8 della legge n. 113 del 1985, in materia di trasformazione dei centralini. Oltre a modifiche di coordinamento formale con le altre modifiche introdotte nella legge n. 113 del 1985, viene precisato che resta fermo quanto previsto dall’articolo 13 della legge n. 68 del 1999. L’articolo 10 della proposta C.1308, invece, conferma sostanzialmente il contenuto del vigente articolo 8 della legge n.113 del 1985.
All’articolo 9, le proposte di legge C.58 e C. 1811 recano modifiche all’articolo 9 della legge n. 113 del 1985. I particolare, viene prevista una nuova disciplina dell’indennità di mansione, prevedendo che tale indennità è pari a 6 euro lordi giornalieri rivalutabili annualmente sulla base del tasso di inflazione reale; vengono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di settore. Inoltre vengono introdotte modifiche con riferimento al riconoscimento dei benefici previdenziali in modo da tener conto anche del metodo contributivo di calcolo delle pensioni.
L’articolo 11 della proposta C. 1308, in primo luogo, per quanto riguarda l’indennità di mansione, richiama ai fini della relativa disciplina l’articolo 9 della legge n. 113 del 1985. Inoltre viene riconosciuto l’ulteriore beneficio del diritto a una detrazione d’imposta pari a 3.000 euro annui e viene sostanzialmente confermato il contenuto dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 1985, che riconosce, per ogni anno di servizio, il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.
Per quanto attiene l’apparato sanzionatorio, si rileva che le tre proposte di legge intervengono in maniera diversa sulla disciplina vigente. Più specificamente l’articolo 10 della proposta C. 58, sostituendo l’intero articolo 10 della legge n. 113 del 1985, prevede l’applicazione, ai datori di lavoro pubblici e privati che non adempiono agli obblighi previsti, delle sanzioni amministrative stabilite dall’articolo 15 della legge n. 68 del 1999. L’articolo 10 della proposta C. 1811, oltre a richiamare lo stesso sistema sanzionatorio di cui all’articolo 15 della legge n. 68 del 1999 per i datori di lavoro pubblici e privati che non adempiono agli obblighi previsti, prevede altresì che la sanzione di cui al comma 1 del citato articolo 15 si applichi ai gestori di telefonia operanti sul territorio italiano in caso di inottemperanza all’obbligo di comunicazione dell’operazione di trasformazione e all’obbligo di comunicazione dell’elenco dei datori di lavoro presso i quali sono installati i centralini telefonici o impianti equivalenti che prevedano l’obbligo di assunzione. Lo stesso articolo, inoltre, prevede l’obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, della presentazione della dichiarazione e della certificazione previste dall’articolo 17 della citata legge n. 68, anche con riferimento al rispetto degli obblighi previsti. L’articolo 13 della proposta C. 1308, invece, detta una disciplina sanzionatoria volta a sostituire quella di cui all’articolo 10 della legge n. 113 del 1985, di cui peraltro viene ripresa sostanzialmente l’impostazione provvedendo a modificare l’entità delle sanzioni.
Gianni PAGLIARINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.20.




























