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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

22 Ottobre 2009
in Camera

SEDE CONSULTIVA

Decreto-legge 61/07: Emergenza rifiuti in Campania.
C. 2826 approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 giugno 2007.

Gianni PAGLIARINI, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche tramite l’attivazione dell’impianto a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Stefano PEDICA (IdV), relatore, evidenziando l’assenza di interventi sul provvedimento in esame e ritenendo insussistenti profili problematici per le parti di competenza, formula una proposta di parere favorevole.

Antonino LO PRESTI (AN) preannuncia voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Paola PELINO (FI) dichiara voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Angelo COMPAGNON (UDC) preannuncia anch’egli voto di astensione del suo gruppo sulla proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni in materia di assistenza sanitaria e medico-legale del personale militare.
Nuovo testo C. 2689 e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 giugno 2007.

Angelo COMPAGNON (UDC) chiede chiarimenti al relatore circa le competenze riconosciute dal provvedimento in esame al Servizio Sanitario Nazionale e al Servizio Nazionale Militare. Esprime apprezzamento sulla relazione svolta dalla collega Schirru.

Amalia SCHIRRU (Ulivo), relatore, rispondendo alla richiesta di chiarimento del collega Compagnon, fa presente che il testo in esame prevede che il Servizio Sanitario Nazionale assicuri l’erogazione delle prestazioni sanitarie di propria competenza a favore del personale militare, mentre riconosce in via esclusiva al Servizio Sanitario Militare la competenza ad erogare prestazioni medico legali nei confronti di tale personale. Ritenendo che non sussistano profili problematici di competenza della XI Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Delega per il riordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale, sulla riscossione e accertamento, sul sistema estimativo del catasto e per la redazione di testi unici delle disposizioni sui tributi statali.
Nuovo testo C. 1762 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 giugno 2007.

Ivano MIGLIOLI (Ulivo), relatore, precisando che il testo in esame investe la competenza della Commissione solo con riferimento all’articolo 2, commi 2 e 3, e che non si rilevano elementi problematici in ordine a tali disposizioni, formula una proposta di parere favorevole.

Federica ROSSI GASPARRINI (Pop-Udeur) richiama l’attenzione su un problema su cui esponenti del gruppo popolari UDEUR hanno presentato vari atti di sindacato ispettivo, i cui esiti non hanno, almeno fino ad oggi, in alcun modo contribuito a risolvere il problema che resta ancora di pregnante attualità. Il problema è quello delle cosiddette «ganasce fiscali» che consistono in procedure dirette a recuperare imposte non pagate dal cittadino contribuente, che possono andare dal fermo amministrativo delle auto alle ipoteche sugli immobili, al pignoramento dello stipendio e del conto corrente bancario. Fa presente che, sebbene tali misure siano nate con lo scopo, più che legittimo, di combattere il fenomeno dell’evasione fiscale, che nel nostro Paese ha raggiunto negli anni livelli insopportabili, nella realtà tali provvedimenti si sono dimostrati nella maggior parte dei casi sproporzionati ed irragionevoli.
Il meccanismo delle ganasce fiscali ha, in realtà, colpito soprattutto situazioni in cui la irregolarità del contribuente ha riguardato cifre di scarsa entità, in molti casi poche centinaia di euro, e in diversi casi non si è trattato neppure di irregolarità del contribuente, ma di errori commessi dagli stessi concessionari della riscossione.
Evidenziando che non si tratta di un fenomeno marginale, rileva che tali misure, dirette, secondo il decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, a fornire alle aziende concessionarie della riscossione dei tributi strumenti per perseguire il nobile intento di combattere l’evasione fiscale, hanno destato sin dall’inizio seri dubbi di legittimità, data la natura quasi espropriativa degli stessi.
Sottolinea come i nostri cittadini hanno sì l’obbligo di rispettare la legge, e dunque non evadere il fisco, ma hanno anche il diritto a non vedersi violati diritti fondamentali, quali quello alla propria abitazione familiare o alle proprie proprietà private per irregolarità che potrebbero essere più efficientemente sanate.
Ritiene necessario accertare la correttezza delle procedure utilizzate per la riscossione dei tributi ed il rispetto, da parte del concessionario della riscossione, dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, desumibili dall’articolo 3 della Costituzione, nell’utilizzo degli strumenti per il recupero dei crediti nei confronti di contribuenti.
Conclude, proponendo di prevedere nel parere da esprimere l’opportunità di addivenire ad una soluzione del problema evidenziato.

Angelo COMPAGNON (UDC) fa presente che il provvedimento in esame rappresenta l’ennesima dimostrazione del ricorso esasperato allo strumento della delega legislativa che non garantisce una adeguato confronto parlamentare sui temi oggetto della stessa. Alla luce di tali considerazioni di carattere generale, pur riconoscendo l’assenza di profili problematici per le parti di competenza della XI Commissione, preannuncia voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Antonino LO PRESTI (AN), con riferimento alla questione del ricorso alla delega sollevata dal collega Compagnon, fa presente che il provvedimento in esame reca una delega al Governo la cui struttura finisce per consentire allo stesso di esercitare un ampio potere discrezionale in materia di riscossione e di accertamento delle imposte. A nome del suo gruppo, sottolinea che una simile impostazione del provvedimento finisce per consentire comportamenti vessatori nei confronti dei contribuenti.

Augusto ROCCHI (RC-SE) dichiara di concordare con quanto evidenziato dal relatore in ordine ai limitati profili di competenza della XI Commissione. Si dichiara tuttavia perplesso sull’assenza nel provvedimento di un punto saliente del programma dell’Unione, quale quello della tassazione al 20 per cento dei capitali da rendita finanziaria.

Alberto BURGIO (RC-SE) sottolinea come il tema dell’eccessivo ricorso alla delega legislativa non caratterizzi esclusivamente la legislatura in corso, ma abbia riguardato anche le legislature precedenti. Con riferimento al tema della repressione fiscale, oggetto di dissenso con le forze di opposizione, evidenzia come in Italia si registri un’evasione ed un’elusione fiscale di una portata media pari a circa tre volte l’entità dell’ultima manovra finanziaria. Dinanzi a tali dati, ritiene che sarebbe alquanto inopportuna una assenza di interventi per la lotta contro l’evasione fiscale, che ritiene costituisca il vero motivo delle critiche rivolte ad alcuni esponenti dell’Esecutivo. Ricollegandosi a quanto evidenziato dal collega Rocchi, sottolinea come in Europa la tassazione sulle plusvalenze finanziarie si attesti intorno al 20 per cento. Ritiene quindi opportuno un allineamento dell’Italia verso tale percentuale, al fine di evitare un’ulteriore discriminazione tra le varie fasce di reddito.

Simone BALDELLI (FI), dichiarando di non essere d’accordo sulla tassazione delle plusvalenze finanziarie, fa presente di non condividere il contenuto del provvedimento in esame. Ritiene che la revisione degli estimi catastali finisca per produrre un ulteriore aggravio fiscale per il contribuente, in linea con la politica fiscale adottata dal Governo in carica. Ritiene infatti che dinanzi alla necessità di riordino della tassazione, tale riordino non debba passare attraverso un inasprimento della tassazione medesima.

Ivano MIGLIOLI (Ulivo), con riferimento a quanto emerso dal dibattito, rileva come possa sicuramente essere discutibile il ricorso allo strumento della delega legislativa. Fa comunque presente tra i criteri della delega figura l’omogeneizzazione degli interventi fiscali sulla rendita finanziaria. Alla luce di tale criterio, reputa possibile anche un intervento di tassazione delle plusvalenze finanziarie. Con riferimento al denunciato aumento della pressione fiscale, osserva che il provvedimento in esame prevede anche interventi agevolativi, quali quelli relativi all’ICI. Circa poi le osservazioni della collega Rossi Gasparrini in ordine alle cosiddette «ganasce tributarie», evidenzia come il tema sollevato risponda sicuramente ad una preoccupazione legittima, che non attiene comunque ai profili di competenza della Commissione. Ribadisce, quindi, la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni urgenti in materia di pubblica istruzione.
Nuovo testo C. 2272-ter Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.

Donata LENZI (Ulivo), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame trae origine dallo stralcio, deliberato dall’Assemblea il 17 aprile 2007, degli articoli 28, 29, 30 e 31 del disegno di legge C.2272, recante misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale. Il testo su cui la Commissione è chiamata ad esprimere un parere presenta un contenuto notevolmente diverso da quello del provvedimento iniziale, poiché quest’ultimo è stato profondamente modificato nel corso dell’esame in sede referente presso la Commissione Cultura.
Con riferimento ai profili di competenza della XI Commissione, segnala che l’articolo 1, che reca varie modifiche alla vigente normativa in materia di istruzione e di personale scolastico, prevede, ai commi 2 e 3, l’attribuzione della denominazione di «diploma di tecnico superiore» al titolo che conclude il percorso formativo degli istituti tecnici superiori, di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 7/2007. ed il riconoscimento di titolo per l’ammissione ai pubblici concorsi per tali diplomi e per quelli conseguiti in esito a corsi di istruzione e formazione tecnico superiore (I.F.T.S.). Il comma 4 prevede che il personale docente in servizio nelle scuole materne riconosciute paritarie (e non solo quello in servizio nell’anno 2000) deve essere in possesso del titolo di studio legale di abilitazione all’insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o il titolo di studio di maturità magistrale. Il comma 5 novella gli articoli 2 e 4 della legge n. 425 del 1997, recante disciplina degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Tra l’altro si dispone che sia esteso a tutti i commissari d’esame – e non solo a quelli esterni- il diritto al pagamento di un compenso per la funzione esercitata nelle scuole paritarie ed in quelle pareggiate e legalmente riconosciute ancora funzionanti ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 6, del DL 250/2005. Il comma 13 dispone che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, siano definite le condizioni per la stabilità dell’organico delle istituzioni scolastiche assicurando la permanenza pluriennale nelle sedi assegnate, in particolar modo a docenti di sostegno, docenti impegnati nelle scuole delle aree a rischio e nelle classi funzionanti negli ospedali. Con il medesimo decreto sono definite forme opportune per favorire l’incontro tra competenze ed aspirazioni dei docenti e le esigenze formative delle singole istituzioni scolastiche. Il comma 14 apporta alcune modifiche agli articoli 503 e 506 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativi rispettivamente alla irrogazione delle sanzioni e alla sospensione cautelare. In particolare, riguardo all’articolo 503, viene modificato l’organo competente all’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 492 dello stesso decreto legislativo 294, che viene individuato nella figura del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale. Inoltre, viene modificato il comma 5 del citato articolo 503: rispetto al testo vigente, si precisa che il parere dei consigli di disciplina non è vincolante ai fini della decisione dell’organo competente all’irrogazione della sanzione o al proscioglimento e viene inoltre fissato un termine per rendere il parere (60 giorni), decorso il quale il provvedimento può comunque essere adottato. Con un nuovo comma 6 introdotto all’articolo 503 si dispone che, di regola, il procedimento disciplinare deve concludersi entro 90 giorni.
Per quanto riguarda invece le modifiche all’articolo 506, si dispone che i provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono adottati dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale e che, in caso di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal dirigente scolastico e immediatamente comunicata al dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale per la convalida o la revoca.
Il comma 15, dispone che, a decorrere dall’anno scolastico 2007-2008, i dirigenti scolastici provvedono al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all’articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal centro per l’impiego territorialmente competenti. Il comma 15 dispone inoltre che, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato i concerto con il Ministro per le riforme e innovazioni nella pubblica amministrazione, d’intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalità per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime, ai competenti Centri per l’impiego. Con riferimento a tale decreto ministeriale, sottolinea l’assenza della previsione del concerto con il Ministro del lavoro.
Il comma 16 reca modifiche relative ai termini entro cui le pubbliche amministrazioni devono effettuare le comunicazioni ai servizi per l’impiego con riferimento alle vicende del rapporto di lavoro. Si prevede che le pubbliche amministrazioni devono comunicare l’instaurazione del rapporto di lavoro, alcune variazioni intervenute nel rapporto di lavoro e la cessazione del rapporto di lavoro, entro il termine di 30 giorni dall’assunzione. A tale proposito, osserva che non appare congruo far decorrere il termine di 30 giorni dalla data dell’assunzione anche per le comunicazioni relative a vicende successive del rapporto di lavoro.
Il comma 16 dispone inoltre che si applicano anche alle pubbliche amministrazioni le sanzioni amministrative pecuniarie, da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, previste dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 276/2003 nel caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione al servizio per l’impiego relative al rapporto di lavoro sopra menzionate.
Il comma 17, in conseguenza di quanto stabilito dal precedente comma 16, elimina il riferimento alle pubbliche amministrazioni dal testo delle disposizioni relative alla vigente disciplina degli obblighi di comunicazione. Conseguentemente si dispone che le sanzioni irrogate a pubbliche amministrazioni in applicazione delle norme così modificate si intendono annullate. A tale proposito, fa presente che la formulazione del comma 17 appare suscettibile di creare equivoci: evidenzia, pertanto, l’opportunità di una formulazione più chiara.
Il comma 22 dispone che, con riferimento alle ipotesi di reato nei confronti di minori, le iscrizioni nel registro delle notizie di reato previste dall’articolo 335 c.p.p. riguardanti personale della scuola sono comunicate dal pubblico ministero all’amministrazione presso cui il dipendente presta servizio, previa richiesta motivata del dirigente scolastico o del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, al fine dell’adozione degli opportuni provvedimenti (tra cui, la sospensione cautelare obbligatoria).
Il comma in esame dispone inoltre che resta ferma l’applicazione dell’articolo 335, comma 3-bis del c.p.p., secondo cui, se sussistono specifiche esigenze attinenti all’attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta di comunicazione della notizia di reato, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.
Il comma 24, allo scopo di accelerare le procedure per la definizione delle domande di riscatto, ricongiunzione e computo di servizi ai fini pensionistici presentate dal personale dipendente del Ministero della pubblica istruzione prima del 31 agosto 2000 e non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge, consente agli interessati di sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva delle certificazioni dei servizi prestati e dichiarati in tali istanze, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si prevede, inoltre, che gli oneri di riscatto o di ricongiunzione vengano calcolati sulla base delle retribuzioni tabellari e delle norme vigenti alla data di presentazione della domanda originaria. Le dichiarazioni devono essere inoltrate al Ministero della pubblica istruzione per via telematica. Si dispone, infine, che il Ministero della pubblica istruzione, sentito l’INPDAP, fissi, con apposito decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i termini e le modalità operative per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive da parte del personale avente diritto.
Conclude, evidenziando che l’articolo 2 estende a tutti i dirigenti per i servizi tecnici (ex ispettori tecnici) del Ministero della pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, la rideterminazione della retribuzione individuale di anzianità, con il procedimento e la decorrenza di cui all’articolo 11, comma 12, della stessa legge n. 124 del 1999.

Gianni PAGLIARINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.
Inquadramento dei ruoli dello Stato di insegnanti dipendenti da amministrazioni comunali.
C. 1513 De Simone.
(Seguito dell’esame e rinvio).


La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 maggio 2007.
Il sottosegretario Gaetano PASCARELLA, sottolinea che la proposta di legge in oggetto prevede il trasferimento, a domanda, alle dipendenze dello Stato, e l’inquadramento nei ruoli provinciali del personale insegnante delle scuole primarie statali, del personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o della maturità magistrale, che presta servizio nelle scuole primarie statali.

L’iniziativa prevede in particolare: a) il passaggio, alle dipendenze dello Stato, del personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni comunali, in possesso del diploma di abilitazione o maturità magistrale, che presta servizio presso le scuole primarie statali; b) l’inquadramento del predetto personale, a decorrere dal 1o settembre 2006, nei ruoli provinciali del personale delle scuole primarie statali; c) il riconoscimento per il predetto personale, a tutti gli effetti giuridici ed economici, dell’anzianità integrale di servizio maturata nell’amministrazione di provenienza; d) l’assegnazione della sede di servizio del personale in questione, tenendo conto delle preferenze espresse dal medesimo personale; e) l’inquadramento a prescindere dalla condizione che avvenga su posti vacanti e disponibili o meno, e la possibilità, quindi, di inquadramento anche in soprannumero; f) la copertura finanziaria a carico degli accantonamenti del Ministero dell’Economia.
In relazione alla proposta di legge, fa presente quanto segue. Iniziative, analoghe nei contenuti alla proposta di legge in esame, sono state presentate anche nelle precedenti legislature. Tali iniziative non hanno mai avuto seguito, sia per ragioni di merito, sia per le notevoli difficoltà riscontrate nella quantificazione del personale interessato al trasferimento, nonché nella conseguente quantificazione dell’onere e della relativa copertura. Più precisamente, per quanto concerne i profili finanziari e di spesa, la proposta richiederebbe una quantificazione debitamente verificata dei relativi oneri, nonché la previsione di una idonea forma di copertura finanziaria. Rileva poi che il personale in questione è inquadrato, presso gli enti locali, in un livello economico che si presume debba essere inferiore a quello degli insegnanti della scuola; e ciò in quanto, per lo svolgimento delle mansioni di supporto da parte del personale in questione non era richiesto un titolo specifico, quale l’abilitazione all’insegnamento. Il trasferimento nei ruoli dello Stato comporterebbe, pertanto, l’inquadramento a un livello superiore e una retribuzione più elevata.
Osserva come non possa essere assunto, come precedente richiamato nella relazione illustrativa della proposta, il passaggio del personale non docente dipendente dagli enti locali nei ruoli del personale A.T.A., avvenuto a seguito della legge n.124 del 1999, in quanto riguardante altra fattispecie, per la quale si prevedeva comunque la clausola di invarianza della spesa. Tale precedente ha tuttavia comportato un onere aggiuntivo per lo Stato, valutabile in circa 900 milioni annui, e ha dato inoltre luogo a un contenzioso di massa per cui è stato necessario inserire nella legge finanziaria per il 2006 un’apposita norma interpretativa, in senso limitativo dell’onere, sulla quale è ora pendente un giudizio di costituzionalità.
Il personale oggetto della proposta non svolge, e non ha mai svolto, nella scuola l’ordinaria attività di insegnamento che è stata sempre richiesta al personale non di ruolo in servizio nelle scuole statali, ai fini della nomina in ruolo. Esso svolge o ha svolto soltanto attività di supporto (come ad esempio attività di assistenza integrativa scolastica e post-scolastica, assistenza alla mensa, doposcuola, trasporto ecc.) all’insegnamento vero e proprio svolto dai docenti (di ruolo o non di ruolo). Tali attività si sono via via esaurite nel tempo ovvero trasformate in altre attività e compiti assunti dallo Stato attraverso il proprio personale docente, alla luce delle nuove concezioni pedagogico-educative, come ad esempio le attività di tempo pieno.
Per quanto concerne il requisito del possesso «del diploma di abilitazione o maturità magistrale», sottolinea che le norme vigenti richiedono, per l’accesso all’insegnamento, una specifica laurea abilitante, per cui la proposta in esame comporterebbe l’inquadramento di personale sprovvisto del prescritto titolo.
L’approvazione della proposta comporterebbe, non solo un inquadramento in soprannumero, ma anche lì dove avvenisse su posti vacanti e disponibili, anche una riduzione delle possibilità di nomina per i docenti iscritti nelle attuali graduatorie ad esaurimento, per cui si aprirebbe un grave conflitto con l’attuale personale precario, iscritto da vari anni nelle stesse graduatorie e che da anni aspira ad essere immesso nei ruoli statali.
Conclude chiarendo che il tema affrontato dalla proposta di legge è comunque all’attenzione del Governo, anche se non si ritiene possibile una risposta immediata, anche a causa della necessità di una quantificazione del personale coinvolto.

Augusto ROCCHI (RC-SE) chiede chiarimenti in ordine al mancato coinvolgimento della Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) sulla questione della quantificazione dei soggetti coinvolti dalla proposta di legge.

Carmelo PORCU (AN) sottolinea come la presenza del Governo non abbia comunque fornito elementi di grande utilità, vista la difficoltà dichiarata in ordine alla quantificazione del personale coinvolto. Reputa infatti opportuno che il Governo sottoponga all’attenzione della Commissione i dati sulla quantificazione. Fa presente come, anche in tale occasione, il Governo dimostri scarsa sensibilità nei confronti dei temi all’esame della Commissione. Richiama a tale proposito il provvedimento relativo all’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare a cui la Commissione nella seduta odierna ha dovuto apportare modifiche al fine di recepire i rilievi della Commissione bilancio che evidenziavano la mancata copertura finanziaria del provvedimento per gli anni successivi al 2008.

Federica ROSSI GASPARRINI (Pop-Udeur) richiama l’attenzione sulla circostanza che per l’accesso ai ruoli dello Stato è previsto il superamento di concorsi. Alla luce di tale impostazione, si domanda come sia possibile l’intervento previsto dal provvedimento in esame.

Augusto ROCCHI (RC-SE) chiarisce che il provvedimento intende fornire una risposta alla condizione di insegnanti dipendenti delle amministrazioni comunali che da anni prestano servizio nelle scuole primarie statali. Ritiene infatti necessario individuare una risposta alla condizione di tale personale, che non può peraltro accedere alle forme di stabilizzazione previste per i docenti precari.

Angelo COMPAGNON (UDC) rileva come il provvedimento disciplini una situazione di particolare delicatezza per gli enti locali. Ritiene opportuno risolvere secondo equità tale problema. Stigmatizza poi, in primo luogo, la scarsa coesione delle forze di maggioranza e, in secondo luogo, l’atteggiamento del Governo che non ha fornito un contributo incisivo ai fini dell’esame del provvedimento. Ritiene che sarebbe opportuna una maggiore chiarezza sui provvedimenti all’esame della Commissione, al fine di individuare quelli che presentano le condizioni per giungere all’effettiva approvazione.

Il sottosegretario Gaetano PASCARELLA fa presente che il provvedimento in esame presenta diversi profili problematici, in primo luogo, in relazione all’ambito finanziario, in secondo luogo, in relazione ai requisiti dei soggetti interessati, e in terzo luogo in relazione alla natura straordinaria del percorso di accesso ai ruoli dello Stato. Con riferimento poi al coinvolgimento, prospettato dal deputato Rocchi, dell’ANCI in ordine alla quantificazione del personale interessato dal provvedimento, dichiara di ritenere pertinente tale coinvolgimento. Si fa quindi carico di rivolgere all’ANCI la richiesta di quantificazione del personale su cui incide la proposta di legge in esame.

Carmen MOTTA, presidente, rileva che la presenza del Governo ha comunque aiutato a comprendere la problematicità del provvedimento in esame. Evidenziando come la quantificazione del personale coinvolto dal provvedimento sia un elemento di particolare importanza, sottolinea come gli elementi forniti dal rappresentante del Governo possano sicuramente rivelarsi utili per il prosieguo dell’esame.
Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta. 

Computo indennità integrativa speciale agli effetti delle pensioni di reversibilità.
C. 2264 Lamorte, C. 2350 Formisano.
(Seguito dell’esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 giugno 2007.

Carmen MOTTA, presidente, ricorda che sono state svolte audizioni al fine di acquisire elementi istruttori per l’esame delle proposte di legge. Ritiene opportuno acquisire l’orientamento del Governo sul tema oggetto delle proposte medesime.

Augusto ROCCHI (RC-SE), dichiarando di condividere il principio della omogeneizzazione del trattamento pensionistico di reversibilità tra lavoro pubblico e privato, sottolinea come occorra considerare la particolare situazione di coloro che, titolari di pensioni basse, hanno subito, per effetto delle disposizioni della legge finanziaria per il 2007, una decurtazione dell’importo della pensione stessa. Ritiene infatti che vadano salvaguardate tali situazioni, pur mantenendo inalterato il principio della omogeneizzazione sopra richiamato.

Carmen MOTTA, presidente, constatando l’assenza del relatore, fa presente che la presenza ai lavori della Commissione andrebbe garantita sia da parte del rappresentante del Governo sia da parte del relatore. Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

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