INTERROGAZIONI
Mercoledì 25 novembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.
La seduta comincia alle 13.10.
Debora SERRACCHIANI, presidente, fa presente che le interrogazioni odierne saranno svolte consentendo la partecipazione da remoto, in videoconferenza, dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.
Ricorda che, ai sensi dell’articolo 132 del Regolamento, lo svolgimento delle interrogazioni si articola nella risposta del rappresentante del Governo e nella replica dell’interrogante, per non più di cinque minuti, per dichiarare se sia stato o no soddisfatto.
5-04695 Polverini: Situazione lavorativa dei dipendenti dei contact center dell’ANAC e del Comune di Roma.
La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Paolo ZANGRILLO (FI), in qualità di cofirmatario dell’atto di sindacato ispettivo, ringrazia la sottosegretaria per la dettagliata ricostruzione della vicenda, ma sottolinea che essa non si è ancora risolta. Auspica, pertanto, che il Governo mantenga alta la vigilanza e confermi l’impegno a trovare adeguate soluzioni che consentano il mantenimento dei livelli occupazionali e il ripristino dei livelli salariali che i lavoratori avevano prima del cambio di appalto.
5-04870 Serracchiani: Funzionamento del «Fondo Nuove Competenze» istituito presso l’ANPAL.
La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Debora SERRACCHIANI, presidente, ringraziando la sottosegretaria, si dichiara soddisfatta della risposta, che ha fornito importanti aggiornamenti che permettono di superare alcuni timori sul funzionamento del «Fondo Nuove Competenze». Ciò nonostante, ritiene opportuna la proroga del termine di sottoscrizione delle intese tra le parti sociali e della definizione delle procedure in quanto il 31 dicembre, termine attualmente fissato, appare troppo ravvicinato e, di conseguenza, irrealistico.
5-04969 Murelli: Salvaguardia dei livelli occupazionali presso la sede di Piacenza della società «Servizi Italia S.p.a.».
La sottosegretaria Francesca PUGLISI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Elena MURELLI (LEGA) ringrazia la sottosegretaria per le informazioni sugli esiti dei tavoli di confronto dell’11 e del 24 novembre. Ribadisce l’importanza di mantenere nel territorio di Piacenza la sede della società «Servizi Italia S.p.a.», sia per le ricadute positive nella zona sia, soprattutto, per non costringere i lavoratori, per la maggior parte donne, a spostamenti continui verso le nuove sedi, con gravi conseguenze sulla vita familiare. Infine, sottolinea la necessità che il Governo e il Parlamento affrontino il tema dei prezzi e della rinegoziazione degli appalti, soprattutto alla luce delle linee guida pubblicate dall’ANAC.
Debora SERRACCHIANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 13.35.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 25 novembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Francesca Puglisi.
La seduta comincia alle 13.35.
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
C. 2790-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Relazione favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 novembre.
Debora SERRACCHIANI, presidente, comunica che la Commissione riprende l’esame, per le parti di propria competenza, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).
Avverte che sono state presentate sette proposte emendative.
Quanto all’ammissibilità delle proposte emendative, fa presente che le valutazioni espresse in questa sede non hanno carattere definitivo e si limiteranno ai profili generali di ammissibilità, senza che si effettui una disamina compiuta soprattutto dei profili della estraneità della materia rispetto al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio e della idoneità e della sufficienza della compensazione indicata rispetto agli oneri recati dall’emendamento.
Avverte, pertanto, che nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio sarà ulteriormente valutata l’ammissibilità sia degli emendamenti approvati o respinti dalla Commissione, sia degli emendamenti dichiarati inammissibili in questa fase ed eventualmente ripresentati presso la Commissione bilancio.
Alla luce di queste premesse, ritiene che debbano considerarsi inammissibili per carenza di compensazione finanziaria le seguenti proposte emendative: Frate 4.01, che introduce uno sgravio contributivo totale in relazione ai contratti di apprendistato, in quanto reca minori entrate contributive senza prevedere la corrispondente copertura finanziaria; Frate 5.01, che introduce uno sgravio contributivo totale per le nuove iscrizioni nella previdenza artigiana, in quanto reca minori entrate contributive senza prevedere la corrispondente copertura finanziaria; Frate 44.01, che introduce un contributo a fondo perduto a favore dei titolari di partita IVA, in quanto reca maggiori oneri senza prevedere la corrispondente copertura finanziaria; Frate 65.01, che abroga le disposizioni in materia di limiti di reddito per il diritto all’assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, in quanto reca maggiori oneri senza prevedere la corrispondente copertura finanziaria; Frate 166.1, che dispone l’immediata immissione in ruolo dei vincitori di concorso interno nel ruolo di ispettore della Polizia di Stato nonché di tutti i candidati idonei, in quanto reca maggiori oneri senza prevedere la corrispondente copertura finanziaria.
È altresì da ritenersi inammissibile per estraneità di materia l’emendamento Frate 197.1, che abroga disposizioni relative a modalità di versamento dell’IVA nei confronti di enti pubblici, dal momento che incide su ambiti di competenza non riconducibili alla XI Commissione.
Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendono intervenire.
Claudio DURIGON (LEGA) illustra l’emendamento Giaccone 57.1, di cui è cofirmatario, volto a sopprimere la previsione del Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive del lavoro, che sottende l’intenzione del Governo di svuotare l’ANPAL delle sue competenze a vantaggio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale, tuttavia, ha dimostrato un impegno costante sul versante delle politiche passive, a scapito delle politiche attive. A suo giudizio, prima di procedere all’esautoramento di fatto dell’ANPAL sarebbe necessario sapere dal Governo quali indirizzi intenda adottare sul piano delle politiche attive e, di conseguenza, nei confronti dell’ANPAL stessa.
Antonio VISCOMI (PD), relatore, riconoscendo in parte la fondatezza delle sue osservazioni, invita il collega Durigon a ritirare il suo emendamento, per permettere che le questioni da lui poste siano approfondite nella sede, più propria, della Commissione Bilancio. In particolare, esprime perplessità sia sull’entità dello stanziamento, insufficiente a fare fronte alle necessità, sia sulla struttura ministeriale che sarà chiamata a gestirlo.
La sottosegretaria Francesca PUGLISI, conformemente al relatore, invita al ritiro dell’emendamento Giaccone 57.1, esprimendo altrimenti parere contrario, e, condividendo la preoccupazione dell’onorevole Durigon e del relatore sulla necessità che le politiche attive rimangano in capo all’ANPAL, fa tuttavia notare che l’articolo 57 non sottrae risorse all’Agenzia, ma dispone un nuovo finanziamento destinato alle politiche attive del lavoro.
Claudio DURIGON (LEGA), ringraziando il relatore e la rappresentante del Governo per l’attenzione alla questione da lui posta, ritira l’emendamento Giaccone 57.1, per ripresentarlo presso la Commissione Bilancio, sede nella quale si potrà approfondire il tema delle politiche attive del lavoro e verificare se l’ANPAL sia effettivamente in grado di gestirle.
Debora SERRACCHIANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il relatore ha presentato una proposta di relazione riferita alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio, che è in distribuzione. Chiede, quindi, al relatore di illustrare la sua proposta di relazione (vedi allegato 5).
Antonio VISCOMI (PD), relatore, illustra la sua proposta di relazione favorevole.
Claudio DURIGON (LEGA) esprime forti perplessità sul disegno di legge in esame, che manca completamente di una visione di insieme delle necessità che si dovranno affrontare nel corso del 2021 e, di conseguenza, degli interventi più opportuni da adottare. Preannuncia che la sua parte politica intende presentare presso la Commissione Bilancio proposte emendative vertenti su diversi temi, dalle politiche attive all’APE sociale, che auspica siano condivise dalla maggioranza e dal Governo, e annuncia anche a nome del suo gruppo, voto contrario sulla proposta di relazione del collega Viscomi.
Paolo ZANGRILLO(FI), preannunciando il voto contrario del gruppo Forza Italia sulla proposta di relazione favorevole del relatore, ritiene che il disegno di legge di bilancio avrebbe dovuto recare interventi maggiormente ispirati alla necessità di porre le basi per la ripresa dalla drammatica situazione in cui versa attualmente il Paese. Mancano, in particolare, misure per aumentare la fiducia delle imprese, ad esempio riducendo significativamente il costo del lavoro, prevedendo importanti investimenti per la formazione dei lavoratori, per metterli in grado di affrontare le sfide della quarta rivoluzione industriale attualmente in corso, nonché introducendo misure che permettano finalmente l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro, anche riorganizzando l’ANPAL, mediante, tra l’altro, massicce assunzioni di personale qualificato e l’acquisizione di moderne infrastrutture informatiche.
Niccolò INVIDIA (M5S), preannunciando il voto favorevole del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di relazione del relatore, ritiene che il disegno di legge di bilancio realizzi un giusto compromesso tra la necessità di prorogare alcuni istituti che svolgono un ruolo importante per alcune categorie di lavoratori e quella di introdurre nuovi strumenti per sostenere la ripresa del sistema. Condividendo le preoccupazioni espresse dal collega Zangrillo, osserva che il disegno di legge di bilancio reca misure volte proprio ad aumentare la fiducia delle imprese, come, ad esempio, il Piano per la transizione 4.0, il cui ambito di applicazione, tuttavia, non rientra nelle competenze della XI Commissione. Pur nella consapevolezza della perfettibilità del disegno di legge, ritiene tuttavia necessario non perdere di vista che gli interventi devono inquadrarsi in una cornice di risorse limitate, che condiziona le decisioni del legislatore.
Flora FRATE (MISTO), preannunciando l’astensione nella votazione sulla proposta di relazione del relatore, condivide le osservazioni dei colleghi sulla mancanza nel disegno di legge di bilancio di un piano organico di interventi che faccia fronte alla straordinarietà della situazione attuale. Stigmatizza, in particolare, la mancanza di misure per modificare il Reddito di cittadinanza, eliminando le ambiguità attuali e rendendolo uno strumento puramente assistenziale, per contrastare il precariato, specialmente nella pubblica amministrazione, per sostenere la scuola, per aumentare gli importi delle pensioni di invalidità, per sostenere le aziende che hanno registrato un calo del fatturato, per riformare le professioni e, infine, per garantire la formazione dei lavoratori alla luce delle trasformazioni tecnologiche in atto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore (vedi allegato 5). Delibera altresì di nominare, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Viscomi quale relatore presso la V Commissione.
Debora SERRACCHIANI, presidente, avverte che la relazione approvata dalla Commissione, sarà trasmessa, ai sensi dell’articolo 120 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio).
DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
C. 2772 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 novembre.
Debora SERRACCHIANI, presidente, comunica che l’ordine del giorno reca il seguito dell’esame in sede consultiva, ai fini dell’espressione del parere alla XII Commissione (Affari sociali), del disegno di legge n. 2772 Governo, di conversione del decreto-legge n. 150 del 2020, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, rinviato nella seduta di ieri, martedì 24 novembre.
Ricorda che in tale seduta, il relatore, onorevole Tucci, ha svolto la sua relazione e che nella seduta odierna la Commissione procederà all’espressione del parere di competenza.
Invita, quindi, il relatore a formulare la sua proposta di parere.
Riccardo TUCCI (M5S), relatore, illustra la sua proposta di parere favorevole.
Paolo ZANGRILLO (FI) preannuncia il voto contrario del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere favorevole del relatore, in quanto ritiene insultante per i calabresi il provvedimento in esame, basato sul presupposto del perdurare delle ragioni di straordinaria necessità e urgenza che hanno portato al Commissariamento del sistema sanitario della regione. Si tratta, a suo avviso, di una presa in giro in quanto la Calabria si trova in tale disastrosa situazione da ben undici anni e il Governo non è stato in grado nemmeno di risolvere il problema aperto dalle dimissioni di ben due Commissari straordinari nel giro di pochi giorni e dalla successiva rinuncia del successore designato. Rifacendosi alla sua esperienza professionale, esprime forti dubbi sulla capacità del Governo di scegliere le personalità più idonee ad affrontare la sfida del risanamento del sistema sanitario calabrese e si dice scettico sul fatto che, date queste premesse, il decreto-legge in esame sia in grado di invertire la tendenza. Mette, infine, in evidenza la contraddizione tra la volontà di liberare dalle infiltrazioni della criminalità organizzata gli enti del servizio sanitario regionale, mediante lo scioglimento previsto dall’articolo 4, e il mantenimento ai vertici della Commissione bicamerale antimafia di una persona che, con le sue recenti dichiarazioni, ha dimostrato di essere indegna della responsabilità che si è assunto.
Riccardo TUCCI (M5S), relatore, ritiene necessario intervenire per fornire ulteriori chiarimenti rispetto alla proposta di parere, alla luce delle osservazioni del collega Zangrillo. Intende aggiungere elementi a sostegno della sua proposta di parere, ricordando che il primo atto di commissariamento è da ricondurre alla responsabilità del gruppo di appartenenza dell’onorevole Zangrillo, che undici anni fa faceva parte della maggioranza a sostegno del presidente della Regione Calabria. Quanto alle accuse di incapacità rivolte dal collega al Governo attuale, ricorda che la sanità è materia di competenza regionale e, pertanto, i fallimenti in tale ambito non possono certo imputarsi all’Esecutivo. Auspica l’approvazione della sua proposta di parere, in quanto il decreto-legge introduce ulteriori e più efficaci strumenti di cui il Commissario straordinario potrà servirsi nello sforzo di risanare la sanità calabrese. Proprio per questo, ritiene che il voto contrario sulla sua proposta di parere sia, quello sì, indegno e offensivo per i calabresi.
Debora SERRACCHIANI, presidente, richiama l’onorevole Tucci a mantenere un profilo più consono al suo ruolo di relatore.
Paolo ZANGRILLO (FI) ritiene inaccettabili i giudizi del relatore su chi esprime il suo dissenso nei confronti della sua proposta di parere.
Debora SERRACCHIANI, presidente, ribadisce il suo richiamo nei confronti del relatore, che invita ad evitare di esprimere giudizi sulle intenzioni di voto dei deputati.
Riccardo TUCCI (M5S), relatore, scusandosi per alcune delle espressioni da lui usate, ritiene di avere fornito elementi aggiuntivi utili alla riflessione.
Antonio VISCOMI (PD), preannunciando il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole del relatore, esprime il suo disagio nel doversi esprimere su una questione che, a suo giudizio, non interessa solo i calabresi, coinvolgendo invece l’intero Paese. Il fallimento del sistema sanitario calabrese, infatti, è il fallimento di un’intera comunità politica a livello nazionale, dal momento che per undici anni si è voluto affrontare la questione unicamente nel quadro del piano di rientro dal disavanzo, con l’adozione di provvedimenti draconiani che hanno portato alla chiusura di ospedali, alla rinuncia all’erogazione dei servizi e delle prestazioni comprese nei LEA, all’aumento dei costi a carico dei cittadini, che hanno dovuto fare ricorso alla sanità privata, e all’aumento delle liste di attesa. Anche la criminalità organizzata ha fatto un salto di qualità, infiltrandosi con astuzia, dimostrando di essere al passo con l’evoluzione del sistema economico. L’inversione di tendenza non è realizzabile unicamente affidandosi alle strutture prefettizie, essendo necessarie, come ha fatto notare anche il procuratore di Catanzaro, Nicola Gratteri, competenza manageriale e conoscenza del sistema sanitario. Infine, intende sottolineare la necessità di prevedere ingenti risorse per il risanamento finanziario della sanità calabrese, la cui drammatica situazione è stata messa in luce recentemente dalla Corte dei conti. Non essendo in grado di prevedere se il decreto-legge all’esame potrà risolvere tutti i problemi sul tappeto, esprime tuttavia soddisfazione per il fatto che, se non altro, ha riportato l’attenzione nazionale sulla Calabria e sulla necessità che l’intero Paese si faccia carico della sua crisi.
Camillo D’ALESSANDRO (IV), preannunciando il voto favorevole del gruppo Italia Viva sulla proposta di parere del relatore, dichiara di condividere alcune delle osservazioni del collega Zangrillo, che ha evidenziato talune realtà innegabili. Ritiene, tuttavia, che il decreto-legge in esame rappresenti lo sforzo positivo del Governo nel cercare una soluzione ai problemi del sistema sanitario calabrese, ma è convinto della necessità di ulteriori futuri interventi, data la complessità dei nodi da sciogliere, per una regione che deve portare a compimento il piano di rientro dal disavanzo sanitario. La situazione della Calabria è ancora più complicata dal peso enorme del debito, che impedisce di fare gli investimenti necessari per assicurare la corretta erogazione dei LEA. Auspica, pertanto, il superamento del rifiuto ideologico di ricorso al MES, il quale permetterebbe alla Calabria l’accesso a ingenti risorse che, se calcolate secondo i criteri del riparto del Fondo sanitario nazionale, ammonterebbero a circa 2 miliardi di euro, ma che potrebbero essere addirittura superiori se si facesse ricorso a parametri che tengano conto, ad esempio, della necessità di garantire il rispetto dei LEA, attualmente sotto la media.
Flora FRATE (MISTO) preannuncia l’astensione nella votazione sulla proposta di parere del relatore.
Andrea GIACCONE (LEGA) e Carmela BUCALO (FDI), a nome dei rispettivi gruppi, preannunciano il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore .
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020.
C. 2757 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, riferita all’anno 2019.
Doc. LXXXVII, n. 3.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 2757 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 3).
La Commissione prosegue l’esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 18 novembre.
Debora SERRACCHIANI, presidente, avverte che la Commissione riprende l’esame congiunto in sede consultiva, ai sensi dell’articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge n. 2757, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, approvato dal Senato, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2019 (Doc. LXXXVII, n. 3), rinviato nella seduta dello scorso 18 novembre.
Comunica che non sono state presentate proposte emendative al disegno di legge C. 2757.
Dà quindi la parola al relatore, onorevole D’Alessandro, per l’illustrazione di una proposta di relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 e di una proposta di parere sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2019, che saranno poste in votazione separatamente.
Camillo D’ALESSANDRO (IV), relatore, illustra la sua proposta di relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (vedi allegato 7) e la sua proposta di parere favorevole sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2019 .
Elena MURELLI (LEGA), preannunciando il voto contrario del gruppo Lega sulla proposta di relazione e sulla proposta di parere del relatore, ribadisce l’anacronismo di tali atti, sia per il tempo trascorso tra la loro presentazione da parte del Governo e il loro esame da parte del Parlamento, sia perché essi non tengono conto della pandemia di COVID-19 e delle sue drammatiche conseguenze sul sistema economico taliano e europeo. In particolare, il disegno di legge di delegazione europea non reca alcuna previsione di misure utili a superare le differenze in materia fiscale e salariale che danneggiano le imprese italiane e la Relazione dà conto di impegni assunti dal Governo, che, tuttavia, non trovano riscontro nel disegno di legge di bilancio all’esame del Parlamento. A tale proposito, lamenta l’esclusione dell’Italia dal confronto in atto tra gli altri Paesi europei su temi importanti, quali, ad esempio, la libera circolazione, il terrorismo e l’immigrazione e sottolinea che il Governo esautora il Parlamento, anche in occasione dei dibattiti sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rese in vista delle riunioni del Consiglio europeo. Anche le risorse che l’Unione europea mette a disposizione degli Stati membri, come ad esempio quelle nell’ambito del programma SURE, nascondo insidie e, non a caso, diversi Paesi hanno preferito rinunciarvi.
Paolo ZANGRILLO (FI) preannuncia l’astensione del suo gruppo nella votazione sulla proposta di relazione e sulla proposta di parere del relatore.
Romina MURA (PD) e Niccolò INVIDIA (M5S), a nome dei rispettivi gruppi, preannunciano il voto favorevole sulla proposta di relazione e sulla proposta di parere del relatore.
Flora FRATE (MISTO) preannuncia l’astensione nella votazione sulla proposta di relazione e sulla proposta di parere del relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di relazione del relatore sul disegno di legge di delegazione europea 2019-2020 (vedi allegato 7) e la proposta di parere del relatore sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2019 .
La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell’articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato D’Alessandro quale relatore presso la XIV Commissione.
La seduta termina alle 14.40.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 25 novembre 2020.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.55.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 24 novembre 2020. — Presidenza della presidente Debora SERRACCHIANI.
La seduta comincia alle 13.05.
DL 150/2020: Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
C. 2772 Governo.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Debora SERRACCHIANI, presidente, comunica che l’ordine del giorno reca l’esame in sede consultiva, ai fini dell’espressione del parere alla XII Commissione (Affari sociali), del disegno di legge n. 2772 Governo, di conversione del decreto-legge n. 150 del 2020, recante misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.
Ricorda che i deputati possono partecipare in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.
Avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta di domani, mercoledì 25 novembre.
Invita, quindi, il relatore, onorevole Tucci, a svolgere la sua relazione.
Riccardo TUCCI (M5S), relatore, rileva preliminarmente che il provvedimento consta di dieci articoli, suddivisi in due Capi. In particolare, come si legge nella relazione illustrativa, con riferimento al Capo I, non risultano ancora superate le ragioni di straordinaria necessità e urgenza correlate all’adozione del decreto-legge n. 35 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 60 del 2019, che ha introdotto misure transitorie, di carattere eccezionale, volte al rilancio del servizio sanitario della regione Calabria. Infatti, non essendo stati interamente attuati tutti gli interventi previsti da tale decreto-legge, il Governo ha ritenuto di dover intervenire nuovamente, nell’ambito della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono esserePag. 198garantiti in tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché nell’ambito della funzione di orientare la spesa sanitaria verso una maggior efficienza.
Sulla base di tali premesse, pertanto, l’articolo 1 interviene per delineare i compiti e le funzioni del Commissario per l’attuazione del piano di rientro (Commissario ad acta), in relazione all’attuazione degli interventi di potenziamento della rete ospedaliera previsti dall’articolo 2 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, nonché delle misure introdotte dal provvedimento in esame (comma 1); per confermare l’obbligo della Regione di mettere a disposizione del Commissario ad acta il personale, il cui contingente minimo è di venticinque unità, gli uffici e i mezzi necessari allo svolgimento dell’incarico (comma 2) e l’affiancamento al di uno o più sub commissari (comma 3). Segnala che il comma 4 dispone che il Commissario ad acta si avvalga del supporto tecnico e operativo dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), che, a tal fine, è autorizzata ad avvalersi di massimo dodici unità di personale comandato e può stipulare fino a un massimo di venticinque contratti di lavoro flessibile per profili professionali attinenti ai settori dell’analisi, valutazione, controllo e monitoraggio delle performance sanitarie.
L’articolo 2 dispone la nomina da parte del Commissario ad acta di un Commissario straordinario per ogni ente, o anche per più enti, del servizio sanitario regionale, che, se dipendente pubblico, ha diritto all’aspettativa non retribuita con conservazione dell’anzianità per tutta la durata dell’incarico. La norma, quindi, reca disposizioni volte alla determinazione delle incompatibilità professionali e del compenso dei Commissari straordinari. Le ulteriori disposizioni disciplinano i compiti dei Commissari straordinari in ordine all’adozione degli atti aziendali e alla verifica dell’attività svolta dai direttori amministrativi e sanitari, in esito alla quale può essere disposta la decadenza di tali figure, sostituite sulla base delle procedure delineate dalla norma medesima.
L’articolo 3 introduce disposizioni in materia di appalti, servizi e forniture degli enti del servizio sanitario della regione Calabria e dispone la definizione da parte del Commissario ad acta, nel termine di trenta giorni, del programma operativo per fronteggiare l’emergenza pandemica da COVID-19 e del Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della Regione, la cui adozione è già prevista dalla normativa vigente. La norma, infine, attribuisce al Commissario straordinario Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, il compito di realizzare i progetti già approvati.
L’articolo 4 reca la disciplina per i casi di scioglimento delle aziende sanitarie e ospedaliere per infiltrazioni mafiose. Tra le disposizioni introdotte, segnala, in particolare, la conferma della disposizione di cui al decreto-legge n. 35 del 2019, in base alla quale la Commissione straordinaria che subentra nella gestione di tali enti può avvalersi, oltre al personale in posizione di sovraordinazione, anche di esperti nel settore pubblico sanitario in via temporanea e in deroga alle disposizioni vigenti, in posizione di comando o di distacco (comma 3).
L’articolo 5 dispone la collaborazione con il Commissario ad acta del Corpo della Guardia di finanza, mentre l’articolo 6 prevede l’erogazione alla Regione Calabria di contributi finanziari pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, finalizzati al sostegno degli interventi di potenziamento del servizio sanitario regionale.
L’articolo 7 reca le disposizioni transitorie e finali, riguardanti, in particolare, la durata del regime commissariale, gli obblighi informativi del Commissario ad acta, l’aggiornamento dei suoi compiti e la cessazione dalle funzioni di direttori generali degli enti del servizio sanitario della regione Calabria, nonché di ogni ulteriore organo ordinario o straordinario, comunque denominato, preposto ad aziende o enti del servizio sanitario regionale.
Passa, quindi, al Capo II, che, in considerazione della gravità del quadro epidemiologico in tutto il territorio nazionale, interviene eccezionalmente sulla disciplina in materia di rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario. Infatti, l’articolo 8 dispone il rinvio di almeno novanta giorni, fino a un massimo di centocinquanta, del rinnovo di tali organi, anche se già scaduti o per i quali entro il 31 dicembre 2020 si verifichino le condizioni che ne rendano necessario il rinnovo. Fino alla data dell’insediamento dei nuovi organi elettivi, quelli in carica continuano a svolgere compiti e funzioni nei limiti previsti e, in ogni caso, a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze connesse all’emergenza sanitaria.
Gli articoli 9 e 10, infine, recano, rispettivamente, la clausola di invarianza finanziaria e l’entrata in vigore del decreto-legge.
Debora SERRACCHIANI, presidente, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all’espressione del parere.
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
C. 2790-bis Governo.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Debora SERRACCHIANI, presidente, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare per le parti di propria competenza, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (C. 2790-bis Governo).
Avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il regolamento del 4 novembre 2020.
Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
Saranno quindi esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche le Tabelle relative agli stati di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4) e del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2), per la parte di competenza, contenute nella seconda sezione.
L’esame si concluderà con l’approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti, ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in quest’ultima, sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti compensativi all’interno di parti di competenza di questa Commissione.
Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest’ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
La valutazione circa l’ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, a una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell’esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.
In particolare, sono previste specifiche regole per l’emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvia integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.
Avverte, infine, che il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite al disegno di legge di bilancio, limitatamente alle parti di competenza, è fissato alle ore 10 della giornata di domani, mercoledì 25 novembre.
Invita, quindi, il relatore, onorevole Viscomi, a svolgere la relazione introduttiva.
Antonio VISCOMI (PD), relatore, segnala preliminarmente che il disegno di legge si articola nella sezione I, recante l’articolato, e nella sezione II, recante le disposizioni di approvazione degli stati di previsione dei Ministeri.
Preannuncia, quindi, che nella relazione si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni più direttamente riconducibili alle competenze dalla XI Commissione, comprese nella sezione I.
Dopo avere rilevato che, nella Parte I, al Titolo I, l’articolo 1 riguarda i risultati differenziali del bilancio dello Stato, e che il Titolo II reca disposizioni in materia di riduzione della pressione fiscale e contributiva, segnala che l’articolo 2, al comma 1, dispone l’istituzione di un fondo per interventi di riforma del sistema fiscale, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 è destinata al finanziamento dell’assegno universale e servizi alla famiglia, mentre, al comma 6, incrementa le risorse destinate al finanziamento per il 2021 del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell’articolo 1 della n. 160 del 2019.
L’articolo 3 rende strutturale la detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati, introdotta dall’articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2020, limitatamente alle prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
L’articolo 4, modificando la disciplina recata dalla legge n. 205 del 2017, dispone il riconoscimento di un esonero contributivo della misura del 100 per cento (in luogo del 50 per cento previsto dalla normativa vigente), ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, con riferimento a nuove assunzioni a tempo indeterminato e a trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (in luogo del trentesimo anno di età previsto dalla normativa vigente), alla data della prima assunzione incentivata. L’esonero, nel limite massimo di 6.000 euro annui (in luogo del limite di 3.000 euro annui previsto dalla normativa vigente), spetta per un massimo di trentasei mesi e, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, fino a un massimo di quarantotto mesi. L’esonero non si applica ai contratti di assunzione di apprendisti e di soggetti al termine del percorso di formazione.
L’articolo 5 estende alle assunzioni a tempo determinato di tutte le donne, effettuate nel biennio 2021-2022, lo sgravio contributivo attualmente previsto dall’articolo 4, commi 9-11, della legge n. 92 del 2012 solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando dal 50 al 100 per cento la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro.
L’articolo 6 estende al 2021 l’esonero dal versamento del 100 per cento dell’accredito contributivo per un periodo di ventiquattro mesi per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli, in caso di prima iscrizione nella previdenza agricola, introdotto, limitatamente al 2020, dall’articolo 1, comma 503, della legge n. 160 del 2019.
L’articolo 7 dispone l’istituzione di un fondo per il finanziamento dell’esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Al Titolo III, riguardante la crescita e gli investimenti, segnala l’incremento delle dotazioni del Fondo per la crescita sostenibile, disposto dall’articolo 14 per la riconversione e la riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complesse. L’articolo 17 prevede l’istituzione del Fondo a sostegno dell’impresa femminile, per promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e per massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. La norma, inoltre, istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Comitato Impresa Donna, con il compito, tra gli altri, di formulare raccomandazioni sui temi della presenza femminile nell’impresa e nell’economia.
Al Titolo IV, che riguarda il Sud e la coesione strutturale, segnala l’articolo 27, che dispone la rimodulazione fino al 2029 delle percentuali di esonero contributivo previste dall’articolo 27 del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia situata in regioni in condizioni di svantaggio socio-economico e ad alto tasso di disoccupazione sulla base di specifici parametri. Una quota degli oneri derivanti dalla norma è posta a carico del fondo relativo all’attuazione del Programma Next Generation EU, di cui al successivo articolo 184. L’articolo 31, ai commi da 1 a 4, autorizza le amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno, in quanto, nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, rivestono ruoli di coordinamento nazionale, nonché le Autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ad assumere con contratti a tempo determinato fino a un massimo di 2.800 unità di personale non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità. Sempre con la finalità di garantire la definizione e l’attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, la norma, inoltre, autorizza, al comma 5, le amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale avente la necessaria competenza.
Il Titolo V reca disposizioni in materia di liquidità e ricapitalizzazione delle imprese.
Passa al Titolo VI, che riguarda il lavoro, la famiglia e le politiche sociali. In particolare, l’articolo 45 dispone l’incremento delle dotazioni del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione per il 2021 e il 2022. L’articolo 46 proroga per il 2021 e il 2022 la possibilità per le imprese che cessano l’attività produttiva di accedere, anche in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni di riassorbimento occupazionale, di reindustrializzazione o di attivazione di percorsi di politica attiva del lavoro, a un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di dodici mesi. L’articolo 47 proroga al 31 marzo 2021 la disciplina transitoria in materia di rinnovo dei contratti a tempo determinato, introdotta dall’articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall’articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2020, consentendo la proroga o il rinnovo dei contratti a termine anche in assenza delle condizioni poste dalla normativa vigente.
Con riferimento al settore dei call center, l’articolo 48 proroga al 2021 le misure di sostegno del reddito introdotte dall’articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, mentre, per il settore della pesca, l’articolo 49 dispone lo stanziamento delle risorse per il finanziamento nel 2021 delle indennità per fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio in favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima.
L’articolo 50 dispone la proroga al 2023 del trattamento di sostegno del reddito previsto dal decreto legislativo n. 72 del 2018 per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività. L’articolo 51 proroga al 2021 le disposizioni in materia di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per riorganizzazione o crisi aziendale per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, introdotte dall’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015.
L’articolo 52 prevede la possibilità di destinare ulteriori risorse al completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, mediante la concessione di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga. L’articolo 53 incrementa le risorse destinate al finanziamento nel 2021 e nel 2022 dei percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.
L’articolo 54 dispone l’istituzione di un fondo per la concessione nel 2021 di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. I trattamenti sono concessi per la durata massima di dodici settimane, collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione in deroga. La norma prevede, inoltre, la concessione della cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Per i datori di lavoro, esclusi quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di sostegno del reddito, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Segnala, infine, la preclusione fino al 31 marzo 2020 dell’avvio delle procedure di licenziamento collettivo nonché della facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo per i datori di lavoro e la proroga alla stessa data della sospensione delle procedure pendenti, ad esclusione dei casi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nonché dei casi di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa.
L’articolo 55 autorizza, a decorrere dal 2021, la spesa di 10 milioni di euro annui in favore dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), quale contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.a.. L’articolo 56 dispone l’incremento degli stanziamenti per il 2021 del fondo per il finanziamento degli istituti di patronato. L’articolo 57 istituisce il Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell’ambito del programma «React EU», al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali.
Segnala altresì che l’articolo 60 estende al 31 dicembre 2020 il termine di maturazione dei requisiti necessari per potere accedere all’istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cosiddetta «Opzione donna»), mentre l’articolo 61 proroga al 2021 la sperimentazione della cosiddetta APE sociale, consistente in un’indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. L’articolo 62 proroga al 2021 la disciplina del contratto di espansione, ampliandone, limitatamente a tale anno, anche l’ambito applicativo, nel senso di ricomprendervi anche le imprese con un organico compreso tra i 500 e i 1.000 dipendenti.
L’articolo 63, recependo un costante orientamento giurisprudenziale, dispone il riconoscimento dell’intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati (il cosiddetto part time verticale ciclico), ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto a pensione per i dipendenti del settore privato. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della disposizione, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato, corredata da idonea documentazione. La norma, inoltre, dispone che i trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della disciplina in esame non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della disposizione.
L’articolo 64 introduce disposizioni per accelerare le procedure dell’INPS e dell’INAIL di lavorazione delle domande di accesso al pensionamento con requisiti ridotti, come disposto dall’articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015, dei lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto, durante le operazioni di bonifica dall’amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto.
L’articolo 66 proroga per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità, confermandone la durata di sette giorni, come già disposto per il 2020 dalla normativa vigente. L’articolo 67 proroga fino al 31 dicembre 2023 la Segreteria tecnica dell’Osservatorio nazionale sulle condizioni delle persone con disabilità.
L’articolo 68 incrementa le risorse destinate al finanziamento del Reddito di cittadinanza.
L’articolo 69, al comma 1, autorizza la spesa necessaria a dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, in base alla quale si è ridotto da cinque a tre anni il periodo di assoggettamento alla riduzione dell’importo dei trattamenti pensionistici disposto dall’articolo 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018. Inoltre, la norma, ai commi 2 e 3, reca modifiche alla legge n. 96 del 1955, che prevede l’erogazione di un assegno vitalizio di benemerenza a favore dei perseguitatiPag. 204politici o razziali e dei loro familiari superstiti.
L’articolo 71 dispone l’aumento, a decorrere dal 2022, dell’aliquota del contributo a carico dei commercianti destinata al finanziamento del Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, che eroga l’indennizzo per cessata attività. Con riferimento al 2021, i relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato.
Il Titolo VII riguarda il settore della sanità. In particolare, l’articolo 73 dispone l’aumento dell’indennità di esclusività della dirigenza medica a decorrere dal 1° gennaio 2021, mentre l’articolo 74 prevede, a decorrere dalla medesima data, la definizione di una indennità di specificità infermieristica rientrante nel trattamento economico fondamentale, rinviando alla contrattazione collettiva nazionale la definizione della misura e della relativa disciplina.
L’articolo 77 proroga al 2021 le disposizioni in materia di impiego del personale del Servizio sanitario nazionale introdotte per fare fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 dai decreti-legge che si sono susseguiti nel corso del 2020, nell’impossibilità di ricorrere al personale in servizio e di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore.
Segnala, all’articolo 82, che dispone finanziamenti in favore della Croce rossa italiana, che il comma 5 reca disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell’ente, mentre l’articolo 83 dispone il trasferimento agli enti previdenziali competenti delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale posto in mobilità, a seguito della messa in liquidazione, come previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 178 del 2012.
Il Titolo VIII riguarda la scuola, l’università e la ricerca. L’articolo 93, in particolare, dispone l’equiparazione dell’aliquota pensionistica dei professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute a quella in vigore per le stesse categorie di personale in servizio presso le Università statali, con i medesimi criteri di ripartizione.
Il Titolo IX riguarda la cultura, il turismo, l’informazione e l’innovazione. Segnala, all’articolo 99, che introduce disposizioni riguardanti le fondazioni lirico-sinfoniche che hanno presentato un piano di risanamento, che il comma 4 autorizza la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a conferire incarichi di collaborazione a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti ovvero nella pianificazione strategica della loro attività, con funzioni di supporto al commissario straordinario che sovrintende al risanamento delle fondazioni, le cui funzioni sono contestualmente prorogate fino al 2022.
Il Titolo X reca misure per la partecipazione dell’Italia all’Unione europea e a organismi internazionali.
Il Titolo XI riguarda i settori dei trasporti e dell’ambiente. Segnala, all’articolo 120, che reca disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi, in difficoltà per le conseguenze della pandemia da COVID-19: il comma 3, che proroga l’estensione dell’esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali, prevista per le imprese iscritte al registro internazionale, per alcune imprese non iscritte al citato registro che svolgono attività di cabotaggio e attività di servizio per le piattaforme petrolifere; il comma 5, che istituisce un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, anche allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei terminal portuali.
Il Titolo XII riguarda le regioni e gli enti locali.
Il Titolo XIII reca interventi per la revisione e la rimodulazione della spesa pubblica. Nello specifico, l’articolo 157 dispone, al comma 1, la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degliPag. 205stati di previsione dei Ministeri, secondo gli importi indicati nell’allegato D del disegno di legge, a decorrere dal 2023. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è, in particolare, tenuto a ridurre le sue dotazioni di 2 milioni di euro annui, di cui 400 mila euro con riferimento alle politiche per il lavoro (Missione 1, programma 26), 500 mila euro con riferimento alle politiche previdenziali (Missione 2, programma 25), 1 milione di euro con riferimento ai Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Missione 3, programma 26, interamente riguardante il Terzo settore), 100 mila euro con riferimento ai Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (Missione 5, programma 32).
Il Titolo IV riguarda la pubblica amministrazione e il lavoro pubblico. In particolare, l’articolo 158 dispone l’istituzione di un fondo destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. A valere sulle risorse di tale fondo, l’articolo 159 autorizza ad assumere personale, ai commi da 1 a 25, nonché ai commi 27 e 37, il Ministero della giustizia (magistrati ordinari, personale amministrativo non dirigenziale, personale del comparto funzioni centrali), il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (personale non dirigenziale e personale dirigenziale), il Corpo nazionale dei vigili del fuoco (personale nel ruolo iniziale di vigile del fuoco), il Ministero dell’interno (personale di livello non dirigenziale dell’Amministrazione civile dell’interno), il Ministero della salute (dirigenti di livello non generale e dirigenti tecnici di vari profili), il Ministero dell’economia e delle finanze (personale non dirigenziale), le istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (una unità di livello dirigenziale non generale nonché personale non dirigenziale). Il medesimo articolo, inoltre, introduce disposizioni in ordine al personale delle istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica (commi da 25 a 32) e autorizza l’Agenzia spaziale italiana a procedere ad assunzioni nel rispetto dei criteri specificati dalla norma medesima (commi da 34 a 36).
Anche l’articolo 160 reca autorizzazioni ad assumere a tempo indeterminato per diverse amministrazioni pubbliche. Si tratta, in particolare, dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (personale di livello dirigenziale non generale), dell’Agenzia nazionale per i giovani (personale di livello dirigenziale non generale e personale di livello non dirigenziale), nonché dell’Arma dei carabinieri (personale operaio).
L’articolo 161 introduce ulteriori disposizioni in materia di personale. Esse riguardano, in particolare, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero della giustizia, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministero dell’agricoltura, nonché il Ministero dell’università e della ricerca.
L’articolo 162 dispone la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia).
Segnala che l’articolo 163 dispone l’istituzione, presso ogni regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano, dei Poli territoriali avanzati, al fine di garantire lo svolgimento in modalità decentrata e digitale dei concorsi unici.
L’articolo 164 incrementa di 400 milioni di euro, a decorrere dal 2021, le risorse finanziarie destinate alla contrattazione collettiva nazionale e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.
L’articolo 165 introduce disposizioni in materia di personale scolastico, tra le quali segnala, al comma 5, la stabilizzazione a tempo pieno di 4.485 collaboratori scolastici assunti in ruolo a tempo parziale a decorrere dal 1° marzo 2020 e l’assunzione a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, di coloro che, nella medesima procedura selettiva, siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria; al comma 7, si dispone l’incremento dei posti di personale di personale assistente tecnico.
L’articolo 166 autorizza l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, mentre l’articolo 173 autorizza assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l’ENAC con riguardo a diverse professionalità.
L’articolo 183 autorizza l’INPS, per il biennio 2021-2022, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l’assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza.
Il Titolo XV reca norme per l’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza.
Nella Parte II, che reca disposizioni in materia di entrate, il Titolo I introduce misure di contrasto all’evasione fiscale, il Titolo II reca disposizioni per la rimodulazione di misure fiscali a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, il Titolo III introduce disposizioni in materia di riscossione e il Titolo IV reca ulteriori disposizioni in materia di entrate. Tra queste, segnala, all’articolo 195, la riduzione dell’ambito temporale di utilizzazione del credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, introdotto dall’articolo 120 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Il Titolo V reca disposizioni riguardanti l’Agenzia delle dogane.
La Parte III riguarda i fondi, mentre la Sezione II reca gli stati di previsione dei singoli Ministeri. In particolare, l’articolo 214 riguarda lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella n. 4). In ogni caso, per questa parte, faccio rinvio alla documentazione predisposta dal Servizio Studi, che è a disposizione di tutti i colleghi.
Debora SERRACCHIANI, presidente, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta già prevista per domani.
La seduta termina alle 13.20.