SEDE REFERENTE
Giovedì 28 marzo 2019. — Presidenza del presidente della XI Commissione Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione Mattia Fantinati.
La seduta comincia alle 9.10.
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo.
C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto.
(Seguito dell’esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 marzo 2019.
Andrea GIACCONE, presidente, informa che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante gli impianti audiovisivi di ripresa a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, dispone l’attivazione del circuito.
Avverte quindi che sono stati presentati gli emendamenti 4.100, 4.101 e 4.102 dei relatori e che il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti è stato fissato alle ore 12 della giornata odierna.
Le Commissioni respingono l’emendamento Rampelli 2.18.
Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sugli identici emendamenti Epifani 2.19 e Carla Cantone 2.20, ne chiede l’accantonamento, in quanto essi, essendo volti a prevedere il previo accordo con le associazioniPag. 4sindacali, rispondono alla stessa ratio dell’emendamento Gribaudo 1.7, precedentemente accantonato.
Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, si dichiara contrario alla richiesta di accantonamento formulata dal deputato Viscomi.
Carlo FATUZZO (FI) dichiara di sottoscrivere l’emendamento Carla Cantone 2.20.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Epifani 2.19 e Carla Cantone 2.20 e l’emendamento Carla Cantone 2.21.
Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, a modifica del parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull’emendamento Zan 2.22, a condizione che sia riformulato nel senso di sostituire le parole «e nel principio» con le seguenti «e del principio».
Il Sottosegretario Mattia FANTINATI esprime parere conforme a quello dei relatori.
Alessandro ZAN (PD) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 2.22 formulata dal relatore.
Le Commissioni approvano l’emendamento Zan 2.22, come riformulato (vedi allegato 1).
Alessandro ZAN (PD), intervenendo sull’emendamento a sua firma 2.23, rileva come esso risponda all’esigenza di rivedere l’intero impianto normativo dell’articolo 2 del provvedimento. Sottolinea, infatti, come tale articolo rechi in sé una contraddizione, in quanto, da un lato, prevede l’introduzione di sistemi di controllo indiscriminati e invasivi e, dall’altro, stabilisce che ciò deve avvenire nel rispetto dei princìpi, fra cui quello di proporzionalità, sanciti dall’ordinamento dell’Unione europea. Ricorda come il contrasto con tali princìpi della previsione di un controllo generalizzato sia stato rilevato, tra gli altri, dal Garante per la privacy in sede di audizione. Osserva, inoltre, come un tale controllo generalizzato denoti un ingiustificato atteggiamento di pregiudiziale sfiducia nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Invita conclusivamente il Governo e la maggioranza a riconsiderare la propria posizione.
Le Commissioni respingono l’emendamento Zan 2.23.
Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull’emendamento Zan 2.24, osserva come le disposizioni del provvedimento in esame debbano tenere conto non soltanto del quadro normativo dell’Unione europea, ma anche di quello nazionale, e, in particolare, dell’articolo 4 della legge 25 maggio 1970, n. 300, che prevede il previo accordo con le rappresentanze sindacali per l’installazione di strumenti di controllo a distanza della prestazione lavorativa. Rileva quindi come l’emendamento 2.24 risponda a tale esigenza, anche al fine di evitare un prevedibile contenzioso in sede giurisdizionale.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Zan 2.24 e 2.26.
Debora SERRACCHIANI (PD) chiede ai relatori di riconsiderare il parere contrario sull’emendamento Zan 2.27, in considerazione del fatto che il suo contenuto è analogo a quello dell’emendamento Zan 2.22, su cui il parere è stato modificato da contrario a favorevole.
Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, invita i presentatori al ritiro dell’emendamento Zan 2.27.
Andrea GIACCONE, presidente, prende atto che i presentatori accedono all’invito al ritiro dell’emendamento Zan 2.27.
Constata quindi l’assenza del presentatore dell’emendamento Cecconi 2.28; si intende vi abbia rinunciato.
Paolo ZANGRILLO (FI) illustra l’emendamento Sisto 2.29, rilevando come esso sia volto a sopprimere la previsione, a suo avviso inopportuna, per cui la verifica biometrica dell’identità e la videosorveglianza si applicano anche ai dirigenti. Ritiene, infatti, che le caratteristiche essenzialmente fiduciarie del rapporto di lavoro del dirigente e i compiti assegnati a tale figura, relativi alla direzione e all’organizzazione dell’ufficio e delle risorse umane e alla motivazione, alla valorizzazione e alla valutazione dei dipendenti, mal si concilino con un sistema di verifica della prestazione professionale basato sulla mera rilevazione della presenza fisica.
Carlo FATUZZO (FI) dichiara il suo voto favorevole sull’emendamento Sisto 2.29, associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Zangrillo. Rileva, peraltro, come il provvedimento in esame, all’articolo 2, comma 1, già preveda, con un rinvio all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una serie di esclusioni, relative ad esempio ai magistrati e ai professori universitari, dall’applicazione della verifica biometrica e della videosorveglianza.
Emanuele PRISCO (FdI), intervenendo sull’emendamento Sisto 2.29, dichiara di comprenderne lo spirito, ovvero il rafforzamento del rapporto fiduciario tra la pubblica amministrazione e i suoi dirigenti, ma ritiene che la loro esclusione dall’applicazione dei sistemi di videosorveglianza rischi di creare un privilegio ingiustificato. Nel caso dei dirigenti, infatti, l’applicazione dei sistemi di videosorveglianza e di rilevamento biometrico è finalizzata esclusivamente, non già al controllo dell’orario di lavoro effettuato, quanto piuttosto all’attestazione della presenza in servizio, proprio nel rispetto della peculiarità della funzione a loro affidata.
Antonio VISCOMI (PD) dichiara di condividere le finalità dell’emendamento Sisto 2.29, in quanto, sopprimendo il comma 2 dell’articolo 2, fa venire meno le contraddizioni da questo recate. In primo luogo, osserva che tale comma, da un lato, sottolinea la specificità della prestazione dirigenziale, mentre dall’altro pone sullo stesso piano tutte le figure professionali dei pubblici dipendenti. Inoltre, con l’esplicita esclusione dall’applicazione dei sistemi di rilevamento della presenza in servizio delle categorie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introduce un’ulteriore distinzione tra i dipendenti pubblici. A suo avviso, proprio l’estrema varietà di funzioni all’interno del pubblico impiego avrebbe dovuto suggerire al Governo un approccio diverso, senza l’adozione di una disciplina unica, soggetta a deroghe ed eccezioni.
Le Commissioni respingono l’emendamento Sisto 2.29.
Alessandro ZAN (PD), intervenendo sul suo emendamento 2.31 e riallacciandosi alle osservazioni del deputato Viscomi, ritiene irrazionale introdurre disparità di trattamento tra le figure apicali del settore pubblico. Pertanto, auspica che sia soppressa l’esclusione dall’applicazione dei sistemi di accertamento della presenza in servizio degli appartenenti alle categorie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, al fine di evitare che, per ragioni del tutto incomprensibili, si crei uno status privilegiato a favore di pochi.
Le Commissioni respingono l’emendamento Zan 2.31.
Emanuele PRISCO (FdI), intervenendo sull’emendamento Rizzetto 2.34, di cui è cofirmatario, ritiene necessario consentire anche ai comuni, obbligati dal disegno di legge in esame a dotarsi di sistemi di rilevamento della presenza in servizio, l’accesso al fondo di 35 milioni di euro istituito dal comma 5 dell’articolo 2 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
Le Commissioni respingono l’emendamento Rizzetto 2.34.
Alessandro ZAN (PD), intervenendo sul suo emendamento 2.35, dopo aver preso atto della reiezione da parte delle Commissioni riunite del suo emendamento 2.31, auspica almeno un’applicazione coerente delle disposizioni riguardanti le categorie di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, escludendole anche dall’applicazione dei nuovi sistemi di pagamento degli stipendi, previsti dal comma 3 dell’articolo 2.
Le Commissioni respingono l’emendamento Zan 2.35.
Carmela BUCALO (FdI) ritira il suo emendamento 2.38, identico all’emendamento Sisto 2.37.
Carlo FATUZZO (FI), intervenendo sull’emendamento Sisto 2.37, di cui è cofirmatario, ne raccomanda l’approvazione, ritenendo irrazionale assoggettare al sistema di rilevamento della presenza in servizio anche la categoria dei ricercatori, le cui modalità di lavoro non possono essere assimilate a quelle di altre categorie di pubblici dipendenti.
Le Commissioni respingono l’emendamento Sisto 2.37.
Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) illustra il suo emendamento 2.40, identico all’emendamento Gribaudo 2.39, facendo notare come esso miri a garantire coinvolgimento dell’intera comunità scolastica. Considera infatti incongruo escludere dall’ambito di applicazione del comma 4 dell’articolo 2 i lavoratori ATA.
Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Gribaudo 2.39 ed Epifani 2.40.
Antonio VISCOMI (PD), illustrando l’emendamento Carla Cantone 2.41, di cui è cofirmatario, rileva la necessità di demandare le modalità attuative dell’articolo 2 alla contrattazione collettiva o di prevederne quantomeno un coinvolgimento, al fine di garantire un’applicazione del dettato normativo differenziata tra le varie categorie di lavoratori, in armonia con l’articolo 3 della Costituzione. Fa notare, ad esempio, che appare iniquo escludere, così come previsto dal provvedimento, dall’ambito di applicazione il personale della Polizia di Stato e non anche quello della polizia locale.
Emanuele PRISCO (FdI) giudica fondate le osservazioni testé espresse dal deputato Viscomi, ritenendo necessario introdurre nel testo in esame un rinvio agli ordinamenti speciali di talune categorie di dipendenti, al fine di garantire un’applicazione delle norme che ne salvaguardi la specificità.
Le Commissioni respingono l’emendamento Carla Cantone 2.41.
Stefano LEPRI (PD) illustra il suo emendamento 2.42, volto a garantire un coinvolgimento delle regioni nella regolamentazione della materia oggetto del comma 4 dell’articolo 2.
Le Commissioni respingono l’emendamento Lepri 2.42.
Paolo ZANGRILLO (FI), illustrando l’emendamento Polverini 2.43, di cui è cofirmatario, rileva che esso mira ad una riduzione delle risorse stanziate per l’attuazione degli interventi previsti al comma 1 dell’articolo 2, presupponendosi che sia necessario configurare il sistema dei controlli in termini di alternatività tra videosorveglianza e verifica biometrica.
Le Commissioni respingono l’emendamento Polverini 2.43.
Stefano LEPRI (PD) illustra il suo emendamento 2.44, che risulta analogo al suo emendamento 2.42.
Le Commissioni respingono l’emendamento Lepri 2.44.
Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, illustrando anche a nome del relatore per la I Commissione l’emendamento 2.45 dei relatori, fa notare che tale proposta emendativa è volta ad aggiornare la decorrenza temporale dello stanziamento, modificando gli anni di riferimento ai fini del bilancio triennale.
Le Commissioni approvano l’emendamento 2.45 dei relatori (vedi allegato 1).
Carlo FATUZZO (FI), illustrando l’emendamento Polverini 2.46, di cui è cofirmatario, osserva che esso mira a garantire la piena operatività dei medici di medicina fiscale, al fine di migliorare l’azione di contrasto all’assenteismo.
Paolo ZANGRILLO (FI), pur precisando che alla base del fenomeno dell’assenteismo sussistono diverse ragioni, tra cui quelle connesse a difficoltà di motivazione del personale, osserva come l’emendamento Polverini 2.46 intenda incrementare gli accertamenti medico-legali sui lavoratori dipendenti. Rileva che tale intervento comporterà anche benefici sul piano del risparmio economico.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Polverini 2.46 e 2.47.
Andrea GIACCONE, presidente, intervenendo sull’ordine dei lavori, avverte che le Commissioni dovranno a breve concludere la seduta, in considerazione dell’avvio dei lavori dell’Assemblea.
Debora SERRACCHIANI (PD) ritiene che nella seduta in corso sia comunque possibile concludere l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.
Andrea GIACCONE, presidente, prende positivamente atto della disponibilità espressa dal gruppo del PD.
Debora SERRACCHIANI (PD), nel dichiarare di sottoscrivere l’emendamento Moretto 2.48, osserva che esso prevede stanziamenti per l’assunzione dei medici legali, al fine di consentire uno svolgimento adeguato delle attività mediche di controllo.
Le Commissioni respingono l’emendamento Moretto 2.48.
Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, chiede di accantonare l’articolo aggiuntivo Rampelli 2.02, in vista di un suo approfondimento.
Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l’articolo aggiuntivo Rampelli 2.02 si intende accantonato.
Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) esprime perplessità sull’eventualità di introdurre per legge, a carico dei dipendenti, divieti e prescrizioni, come quelli contemplati dall’articolo aggiuntivo Rampelli 2.02, che dovrebbero a suo avviso essere invece oggetto di contrattazione collettiva.
Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, Silvestri, chiede alle Presidenze di rivedere il giudizio di inammissibilità dichiarato sull’articolo aggiuntivo Mura 4.07, rilevando come, qualora la proposta emendativa fosse riammessa, i relatori intenderebbero formulare su di essa una proposta di riformulazione.
Andrea GIACCONE, presidente, in merito alla richiesta avanzata dai relatori, ricorda che l’articolo aggiuntivo Mura 4.07 era stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia; peraltro le Presidenze si dichiarano disponibili a rivalutare la questione, anche alla luce dell’eventuale accordo unanime dei gruppi circa l’opportunità di discutere in questa sede della tematica affrontata dalla proposta emendativa.
Debora SERRACCHIANI (PD) apprezza l’iniziativa dei relatori, che costituisce uno dei pochissimi segnali positivi finora espressi dalla maggioranza rispetto alle proposte avanzate dai gruppi di opposizione, dichiarando quindi il consenso del gruppo del PD a discutere in questa sede dell’articolo aggiuntivo 4.07.
Andrea GIACCONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.10.
SEDE REFERENTE
Giovedì 28 marzo 2019. — Presidenza del presidente della XI Commissione Andrea GIACCONE, indi del Presidente della I Commissione, Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione Mattia Fantinati.
La seduta comincia alle 14.40.
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo.
C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto.
(Seguito dell’esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell’odierna seduta antimeridiana.
Andrea GIACCONE, presidente, informa che sono stati presentati 21 subemendamenti agli emendamenti 4.100, 4.101 e 4.102 dei relatori (vedi allegato 2), i quali sono contenuti in un fascicolo a parte, in distribuzione.
A seguito del vaglio di ammissibilità effettuato dalla Presidenza, devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia i seguenti subemendamenti:
Cecconi 0.4.101.1, in quanto riproduce il contenuto dell’articolo aggiuntivo Cecconi 2.01, già dichiarato inammissibile;
Carnevali 0.4.101.7, in quanto riproduce il contenuto dell’emendamento Carnevali 3.26, già dichiarato inammissibile.
Avverte altresì che è inammissibile per carenza di compensazione il subemendamento Cannatelli 0.4.100.3, in quanto, nel prevedere la registrazione video a circuito chiuso delle prove pratiche per talune procedure concorsuali pubbliche, introduce un nuovo adempimento, non previsto a legislazione vigente, di carattere obbligatorio e di portata onerosa senza quantificare i relativi oneri né provvedere alla copertura.
Informa che i deputati Sisto, Milanato e Tartaglione hanno sottoscritto tutti i subemendamenti presentati dal Gruppo Forza Italia.
Avverte quindi che l’esame del provvedimento riprenderà dall’emendamento 3.1 dei relatori. Al riguardo fa presente che, trattandosi di un emendamento interamente soppressivo dell’articolo 3, la sua approvazione comporterebbe la preclusione dei restanti emendamenti ammissibili riferiti al medesimo articolo 3.
Andrea CECCONI (Misto-MAIE) non condivide il giudizio di inammissibilità dichiarato dalle Presidenze sul suo subemendamento 0.4.101.1, facendo notare come esso intervenga sulla medesima materia della mobilità del personale affrontata anche dall’emendamento 4.101 dei relatori. Chiede dunque alle Presidenze di rivalutare tale giudizio.
Andrea GIACCONE, presidente, si riserva di approfondire, d’intesa con il Presidente della I Commissione, la questione testé posta in relazione al subemendamento Cecconi 0.4.101.1.
Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del relatore per la I Commissione, Silvestri, osserva che l’emendamento 3.1 dei relatori mira a sopprimere l’articolo 3, dal momento che tale articolo reca disposizioni che sono confluite nel decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Le Commissioni approvano l’emendamento 3.1 dei relatori (vedi allegato 1).
Andrea GIACCONE, presidente, informa che, a seguito dell’approvazione dell’emendamento 3.1 dei relatori, soppressivo dell’articolo 3, si intendono preclusi tutti i restanti emendamenti ammissibili riferiti al medesimo articolo 3.
Avverte dunque che si passerà ora all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 4.
Paolo ZANGRILLO (FI) illustra l’emendamento Sisto 4.1, di cui è cofirmatario, rilevando come esso preveda che le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni contemplate dal provvedimento siano procedute da un’analisi seria dei processi aziendali organizzativi, al fine di individuare a priori, sul presupposto di un completamento della digitalizzazione, il reale fabbisogno di personale.
Francesco Paolo SISTO (FI) stigmatizza in via preliminare il comportamento della maggioranza, che, sopprimendo un intero articolo del proprio testo, per presunte esigenze di coordinamento con altri provvedimenti già approvati, dimostra la propria incapacità di realizzare in modo ordinato e razionale i propri interventi normativi.
Illustrando poi il suo emendamento 4.1, rileva come esso – a fronte della mancanza di programmazione che caratterizza, a suo avviso, il provvedimento in questione – miri a favorire una ricognizione dello stato esistente dei fabbisogni e delle competenze di personale all’interno della pubblica amministrazione, al fine di disporre dei parametri necessari all’organizzazione delle procedure di assunzione, anche tenuto conto del completamento dei processi di digitalizzazione. Rilevata la necessità di avviare una sana competizione tra pubblico e privato, raccomanda dunque l’approvazione del suo emendamento 4.1, augurandosi che anche il Governo possa prestare attenzione a tale tematica.
Carlo FATUZZO (FI), nel condividere le finalità dell’emendamento Sisto 4.1, auspica che i processi di digitalizzazione da esso evocati possano realmente condurre ad una riduzione del costo del personale e ad una semplificazione della vita dei cittadini.
Le Commissioni respingono l’emendamento Sisto 4.1 e approvano l’emendamento 4.2 dei relatori.
Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sugli identici emendamenti Lepri 4.3 e Polverini 4.4, rileva come essi siano volti ad estendere alle regioni e agli enti locali la facoltà di procedere ad assunzioni in misura corrispondente al 100 per cento del personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Chiede al Governo e alla maggioranza di riconsiderare il parere espresso su di essi, al fine di consentire anche alle amministrazioni regionali e locali, che peraltro sono quelle più vicine ai cittadini, di sostituire il personale cessato, anche in considerazione degli effetti dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia previdenziale sulla cosiddetta «quota 100» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.
Giuseppe BRESCIA, presidente, informa che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante gli impianti audiovisivi di ripresa a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, dispone l’attivazione del circuito.
Francesco Paolo SISTO (FI) ritiene che l’esclusione delle regioni e degli enti locali dall’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 4, cui gli emendamenti in esame intendono porre rimedio, sia incomprensibile ed illogica, e chiede al Governo e ai relatori di chiarirne le ragioni.
Marco DI MAIO (PD) dichiara di sottoscrivere l’emendamento Lepri 4.3 e chiede ai relatori e al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere espresso, ritenendo incomprensibile l’esclusione dalle facoltà assunzionali dellePag. 10regioni e degli enti locali. Rileva come la proposta emendativa in questione sia volta a consentire anche a tali enti di sostituire il personale cessato dal servizio, al fine di assicurare la continuità dei servizi ai cittadini.
Carlo FATUZZO (FI) esprime stupore per la disattenzione manifestata dalla maggioranza, e in particolare dalla Lega, nei confronti delle esigenze delle regioni e degli enti locali.
Virginio CAPARVI (Lega), relatore, per quel che concerne il precedente emendamento Sisto 4.1, chiarisce come l’attività di ricognizione da esso prevista si ponga in contrasto con le esigenze di semplificazione che ispirano il provvedimento in esame, anche in considerazione del fatto che lo stesso articolo 4 prevede comunque, al comma 2, la predisposizione da parte delle amministrazioni del piano dei fabbisogni.
Quanto agli identici emendamenti Lepri 4.3 e Polverini 4.4, il parere contrario espresso su di essi è motivato dal fatto che la facoltà di procedere ad assunzioni nella misura del 100 per cento del personale cessato nell’anno precedente è già prevista dal decreto-legge n. 90 del 2014. Ricorda, inoltre, come in sede di conversione del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, tale facoltà sia stata estesa anche in relazione al personale cessato nell’anno in corso.
Paolo ZANGRILLO (FI) esprime stupore per le affermazioni del relatore, che giudica gravi e superficiali, secondo le quali la ricognizione dei fabbisogni costituirebbe un elemento di farraginosità, ritenendo al contrario che si tratti di un presupposto indispensabile per procedere all’assunzione del personale effettivamente necessario. Ritiene debbano essere applicati anche alla pubblica amministrazione i princìpi che si dovrebbero osservare in qualsiasi organizzazione, pubblica e privata, per cui le assunzioni non sono fini a se stesse, ma vanno effettuate in relazione alle effettive esigenze di funzionalità dell’organizzazione.
Virginio CAPARVI (Lega), relatore, dissente dalle affermazioni del deputato Zangrillo, ritenendo, in particolare, che sia impropria la meccanica trasposizione alla pubblica amministrazione dei criteri seguiti dalle aziende private. Ribadisce peraltro come le esigenze prospettate siano comunque soddisfatte dalla previsione del piano dei fabbisogni di cui al comma 2 dell’articolo 4.
Antonio VISCOMI (PD) ritiene improprio e paradossale giustificare la posizione contraria all’effettuazione di una previa ricognizione dei fabbisogni adducendo esigenze di celerità. Rileva, infatti, come sarebbe opportuno disporre di elementi ulteriori rispetto a quelli che possono emergere dal piano triennale dei fabbisogni, il quale rischia di tradursi in un adempimento meramente formale.
Contesta, inoltre, l’affermazione del relatore secondo la quale agli enti locali sarebbe già consentito di effettuare assunzioni nella misura del 100 per cento del personale cessato, in quanto tale possibilità non è assicurata a tutti gli enti locali (sono, ad esempio, esclusi i comuni con meno di 5 mila abitanti), mentre le proposte emendative in esame ne prevedono l’estensione generalizzata. Rileva conclusivamente come non si sia profittato dell’occasione per affrontare la questione, dibattuta peraltro con la stessa Ministra Bongiorno, del superamento delle attuali modalità di reclutamento del personale della pubblica amministrazione.
Francesco Paolo SISTO (FI), intervenendo sull’emendamento Polverini 4.4, di cui è cofirmatario, identico all’emendamento Lepri 4.3, considera la concezione dell’efficienza della pubblica amministrazione sottesa al provvedimento in esame come un passo indietro rispetto alla visione moderna del tema, insita nella stessa Costituzione, la quale impone che l’azione amministrativa sia improntata ai principi di imparzialità ed efficienza. Rileva inoltre come la preventiva conoscenza del meccanismo su cui si vuole intervenire, al fine aumentarne l’efficienza, sia fondamentale e rappresenti un ineludibile presupposto di qualsiasi riforma. Sarebbe, quindi, auspicabile che il Governo chiarisse se condivide l’impostazione dei relatori. Tornando al merito dell’emendamento, non ritiene inutile la precisazione che le disposizioni per l’accelerazione delle procedure di assunzione si applicano anche alle regioni e agli enti locali.
Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Lepri 4.3 e Polverini 4.4.
Andrea GIACCONE, presidente, avverte che gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite saranno convocati al termine delle votazioni pomeridiane dell’Assemblea, per decidere in merito alle modalità da adottare per il prosieguo dell’esame del provvedimento.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.30.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.55 alle 18.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 28 marzo 2019.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.25.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente della XI Commissione Andrea GIACCONE. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione Mattia Fantinati.
La seduta comincia alle 9.10.
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo.
C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto.
(Seguito dell’esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 marzo 2019.
Andrea GIACCONE, presidente, informa che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso la trasmissione mediante gli impianti audiovisivi di ripresa a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, dispone l’attivazione del circuito.
Ricorda che nella seduta di ieri, martedì 26 marzo, l’esame delle proposte emendative si è interrotto dopo l’approvazione dell’emendamento 1.31 Sisto. L’esame riprenderà quindi dall’emendamento 1.32 Cecconi, su cui i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.
Andrea CECCONI (Misto-MAIE) fa presente che il provvedimento, fatta eccezione per la parte relativa alle assunzioni di personale nell’ambito della pubblica amministrazione, che giudica importante, reca disposizioni lacunose, soprattutto laddove disciplinano il Nucleo della concretezza sulle quali esprime, pertanto, forti perplessità. Giudica altresì un errore strategico, da parte della maggioranza, non consentire correttivi che consentirebbero, a suo avviso, di porre rimedio alle tante problematiche, da cui ritiene sia afflitta la pubblica amministrazione.
Illustra, quindi, nel dettaglio, il suo emendamento 1.32, facendo notare che esso mira a rendere più trasparenti le relazioni svolte dal Nucleo della concretezza, favorendone la conoscenza da parte dei cittadini, che ritiene assurdo restino esclusi dai procedimenti che fanno capo al Nucleo.
Le Commissioni respingono l’emendamento Cecconi 1.32.
Antonio VISCOMI (PD) illustra il suo emendamento 1.33, rilevando l’opportunità di distinguere tra responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare, che ritiene abbiano presupposti e procedure differenti, coinvolgendo peraltro diversi attori. Dopo aver rilevato che su tale materia esiste una giurisprudenza consolidata, osserva che, in un caso, la responsabilità richiama la violazione di direttive connesse al raggiungimento di risultati da parte del dirigente, nell’altro, vengono in rilievo gli obblighi del dipendente connessi al rapporto di lavoro. Chiede, pertanto, ai relatori di valutare l’accantonamento di tale proposta emendativa.
Rileva, dunque, come il suo emendamento, al fine di fare chiarezza, intenda sopprimere il riferimento alla responsabilità disciplinare, che giudica incongruo rispetto a quanto previsto nel testo in esame.
Sebastiano CUBEDDU (M5S) fa notare come la disposizione del disegno di legge in esame, che l’emendamento Viscomi 1.33 sia volto a modificare, presenta un carattere volutamente generico, nella prospettiva di ampliare l’intervento e valutare il dirigente anche sotto il profilo disciplinare, assicurando un corretto svolgimento della funzione pubblica.
Antonio VISCOMI (PD), intervenendo per una precisazione, ribadisce la necessità di distinguere le due ipotesi di responsabilità, in armonia con gli indirizzi della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Debora SERRACCHIANI (PD) si associa alla richiesta di accantonare l’emendamento Viscomi 1.33, facendo notare che non può essere ignorata l’esistenza di una giurisprudenza consolidata su tale punto, che imporrebbe di distinguere i due tipi di responsabilità, considerati i compiti e i presupposti contemplati nel testo in esame. Fa notare che la maggioranza, proseguendo in una tendenza già emersa con riguardo a provvedimenti precedenti, insiste nell’introdurre norme irrazionali, che produrranno un incremento del contenzioso.
Le Commissioni respingono l’emendamento Viscomi 1.33.
Andrea CECCONI (Misto-MAIE) interviene per illustrare il suo emendamento 1.34. Al riguardo, pur comprendendo l’esigenza di tutelare l’autonomia organizzativa degli enti territoriali, ritiene assurdo che le segnalazioni del Nucleo della concretezza relative a tali amministrazioni non siano inserite nell’elenco pubblico previsto dal provvedimento, a discapito della trasparenza complessiva del sistema.
Le Commissioni respingono l’emendamento Cecconi 1.34.
Paolo ZANGRILLO (FI) illustra l’emendamento Polverini 1.35, di cui è cofirmatario, su cui i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole, raccomandandone l’approvazione.
Le Commissioni approvano l’emendamento Polverini 1.35.
Maria PALLINI (M5S) ritira l’emendamento Amitrano 1.36, di cui è cofirmataria.
Romina MURA (PD) illustra il suo emendamento 1.37, il quale è volto a fare chiarezza in ordine alle procedure relative al Nucleo della concretezza, a garanzia dell’autonomia gestionale degli enti locali e dell’efficienza della pubblica amministrazione, nel segno di una leale collaborazione tra Stato e regioni.
Le Commissioni respingono l’emendamento Mura 1.37.
Andrea CECCONI (Misto-MAIE), illustrando l’emendamento a sua firma 1.38, rileva come esso sia volto ad introdurre un controllo successivo sull’attuazione da parte delle amministrazioni delle misure correttive indicate dal Nucleo della concretezza, non ritenendo sufficiente la mera comunicazione al Nucleo dell’avvenuta attuazione delle misure stesse.
Pasquale CANNATELLI (FI) si associa alle considerazioni del deputato Cecconi, rilevando come la mancata previsione di un controllo successivo comprometta l’efficacia della norma.
Le Commissioni respingono l’emendamento Cecconi 1.38.
Antonio VISCOMI (PD), illustrando l’emendamento a sua firma 1.39, sottolinea come esso sia volto a porre rimedio all’incerta regolamentazione dei rapporti istituzionali prevista dal provvedimento in esame. Si sofferma, in particolare, sul ruolo dei prefetti, rilevando come essi fino a qualche anno fa fossero considerati dalla Lega un ostacolo all’autonomia degli enti locali, mentre ora a tale figura vengono attribuite, anche in materia di sicurezza, funzioni di notevole rilievo che incidono sulle competenze degli enti locali stessi. In particolare, ritiene debba essere chiarito che le segnalazioni dei prefetti al Nucleo della concretezza non debbono riguardare irregolarità dell’azione amministrativa, ma essere circoscritte all’attività organizzativa e gestionale di diritto privato.
Le Commissioni respingono l’emendamento Viscomi 1.39.
Emanuele PRISCO (FdI), intervenendo sull’emendamento a sua firma 1.40, svolge considerazioni riferibili anche alle successive proposte emendative a sua firma 1.41 e 1.42, tutte volte a incrementare il numero delle unità di personale assegnate al Nucleo della concretezza, ritenendo che l’organico di 53 unità previsto dal provvedimento in esame sia estremamente esiguo, in considerazione dei compiti di notevole rilievo ed ampiezza attribuiti al Nucleo. Rileva come, in mancanza di un significativo incremento di tale organico, l’istituzione del Nucleo della concretezza rischi di non avere effetti pratici e di tradursi in una mera norma-manifesto.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Prisco 1.40 e 1.41.
Carmela BUCALO (FdI), intervenendo sull’emendamento Prisco 1.42, di cui è cofirmataria, si associa alle considerazioni svolte dal deputato Prisco, sottolineando, in particolare, come la proposta emendativa in esame preveda l’incremento dell’organico del Nucleo della concretezza da 53 a 103 unità.
Le Commissioni respingono l’emendamento Prisco 1.42.
Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sull’emendamento Sisto 1.43, di cui è cofirmatario, ribadisce preliminarmente la propria contrarietà all’istituzione del Nucleo della concretezza, rinviando al riguardo alle considerazioni da lui svolte nella seduta del 26 marzo 2019. Preso tuttavia atto della reiezione degli emendamenti soppressivi dell’articolo 1, che prevede l’istituzione del Nucleo, sottolinea come la proposta emendativa in questione intervenga sulle modalità di reclutamento del personale assegnato al Nucleo stesso, prevedendo che il reclutamento avvenga esclusivamente mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Ritiene, infatti, che il meccanismo di reclutamento previsto dal provvedimento in esame, che prevede il concorso pubblico soltanto per 30 unità, mentre le restanti 23 vengono individuate tra il personale delle pubbliche amministrazioni, sia inidoneo a garantire l’assegnazione alla struttura di personale dotato delle competenze necessarie in relazione ai compiti ai quali il Nucleo della concretezza è chiamato a fare fronte.
Antonio VISCOMI (PD) chiede ai relatori un chiarimento circa la previsione, contenuta all’articolo 1, comma 1, capoverso articolo 60-quater, del provvedimento in esame, in cui si fa riferimento all’inquadramento del personale assunto per concorso nelle categorie A e B. Ritiene, infatti, che sarebbe stato più opportuno fare riferimento alle aree funzionali, e chiede, in particolare, se il riferimento alla categoria A, in cui si prevede vengano inquadrate 20 unità, debba intendersi all’area funzionale relativa al personale ausiliario, ritenendo in tal caso singolare che ben 20 unità su 53 siano destinate allo svolgimento di compiti ausiliari.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Sisto 1.43, Polverini 1.44 e Fatuzzo 1.45.
Debora SERRACCHIANI (PD) chiede chiarimenti sulla ratio dell’emendamento 1.46 dei relatori.
Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, chiarisce come l’emendamento 1.46 rivesta carattere strettamente tecnico, essendo volto ad aggiornare le previsioni relative alla copertura finanziaria.
Le Commissioni approvano l’emendamento 1.46 dei relatori e, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Viscomi 1.47 e Frassinetti 1.48.
Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull’emendamento Lacarra 1.49, di cui è cofirmatario, invita il Governo e la maggioranza a una riflessione sulla necessità di semplificare il sistema dei controlli sulle amministrazioni territoriali. Osserva, in particolare, come spesso i controlli non avvengano in tempo reale, ma a distanza di anni, e abbiano ad oggetto interpretazioni di norme di legge e di contratti collettivi che erano considerate corrette all’epoca dell’adozione degli atti soggetti a controllo ma che sono considerate non più corrette al momento del controllo, con conseguenze rilevanti sia sotto il profilo della necessità di restituire risorse economiche, sia, soprattutto, laddove si tratti di decisioni che incidono sullo stato giuridico del personale.
Sottolinea quindi come l’emendamento 1.49 sia volto a razionalizzare, attraverso il conferimento di una delega al Governo, il sistema dei controlli sugli enti locali, caratterizzato attualmente da modalità non ordinate e spesso vessatorie, ponendo, in particolare, rimedio alla proliferazione delle autorità di controllo.
Le Commissioni respingono l’emendamento Lacarra 1.49.
Andrea GIACCONE, presidente, intervenendo sull’ordine dei lavori, avverte, prima che le Commissioni passino all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 2, che i lavori delle Commissioni potrebbero proseguire, indicativamente, fino alle 12,30 – con una breve sospensione intorno alle 10,45, in coincidenza con la seduta delle Commissioni riunite I e IV – in considerazione del fatto che, in Assemblea, non sono previste votazioni nel corso della seduta antimeridiana.
Debora SERRACCHIANI (PD) ritiene che, considerata la delicatezza e la rilevanza del tema trattato in Assemblea nel corso della mattinata odierna, in cui è prevista la discussione generale sul disegno di legge C. 1455, recante disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, sarebbe opportuno sospendere i lavori delle Commissioni, al fine di consentire a tutti i deputati interessati di prendere parte ai lavori dell’Aula.
Andrea GIACCONE, presidente, pur concordando con la collega Serracchiani sull’importanza del disegno di legge all’esame dell’Assemblea, osserva, tuttavia, come, non essendo previste votazioni, sia rimessa alle Commissioni riunite la valutazione sull’opportunità di proseguire o meno i loro lavori nel corso della mattina.
Debora SERRACCHIANI (PD) ribadisce formalmente, perché rimanga agli atti, la richiesta del suo gruppo di sospendere i lavori delle Commissioni riunite, per permettere ai deputati di partecipare alla seduta dell’Assemblea dedicata alla discussione sulle linee generali del disegno di legge C. 1455, anche per evitare eventuali speculazioni mediatiche sull’assenza in Aula dei deputati del gruppo Partito Democratico.
Paolo ZANGRILLO (FI), condividendo le osservazioni della deputata Serracchiani sulla delicatezza del tema in discussione in Assemblea, ritiene opportuno che le Presidenze delle Commissioni riunite prendano in considerazione la sua proposta di sospensione dei lavori.
Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, anche a nome del collega Silvestri, relatore per la I Commissione, propone di rinviare la decisione alle 10,45, quando la seduta delle Commissioni riunite dovrà essere sospesa per gli impegni della I Commissione.
Emanuele PRISCO (FdI) dichiara di condividere la proposta del relatore Caparvi.
Andrea GIACCONE, presidente, accogliendo la proposta del relatore Caparvi, avverte che le Commissioni adesso passeranno all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 2.
Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo sul suo emendamento 2.1, volto alla soppressione dell’articolo 2, osserva che le misure da questo recate non appaiono in grado di raggiungere l’obiettivo di un efficace contrasto dell’assenteismo nella pubblica amministrazione. Infatti, tale articolo interviene solo sulla patologia di un fenomeno, certo innegabile, ma sicuramente circoscritto, e lo fa con misure generiche, criticate da quasi tutti i soggetti ascoltati in audizione dalle Commissioni riunite.
Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sull’emendamento Serracchiani 2.1 e ricordando che il gruppo Forza Italia ha presentato proposte emendative volte al miglioramento dell’articolo 2, ritiene che il problema dell’assenteismo nella pubblica amministrazione debba essere affrontato con un approccio globale e, soprattutto, concentrandosi non tanto sull’assenza dal posto di lavoro di pochi cosiddetti «furbetti», quanto, piuttosto, sulla insufficiente motivazione dei pubblici dipendenti, che si riflette negativamente sulla produttività. Pertanto, pur giudicando positivamente l’introduzione di nuovi sistemi di rilevamento delle presenze, tema sul quale il suo gruppo ha presentato una proposta di legge specifica, ritiene necessario affrontare il problema della scarsa produttività, dotando la pubblica amministrazione di nuovi strumenti di gestione dell’azione amministrativa e del personale.
Le Commissioni respingono l’emendamento Serracchiani 2.1.
Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull’emendamento Serracchiani 2.2, di cui è cofirmatario, interamente sostitutivo dell’articolo 2, si unisce alle osservazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, ritenendo demagogica la lettura generalmente fatta del fenomeno dell’assenteismo. Rileva, inoltre, che i reiterati interventi in materia da parte dei Ministri che si sono succeduti dovrebbero fare riflettere sull’inopportunità di insistere nell’adozione di simili misure, privilegiando, piuttosto, un approccio incentrato sulla motivazione dei dipendenti pubblici e sulla valorizzazione delle loro competenze.
Le Commissioni respingono l’emendamento Serracchiani 2.2.
Romina MURA (PD), intervenendo sull’emendamento Gribaudo 2.3, di cui è cofirmataria, stigmatizza l’eco mediatica attribuita al fenomeno dell’assenteismo, che amplifica l’entità di un problema che interessa solo una piccola percentuale dei dipendenti pubblici. Concorda, quindi, con la necessità di lavorare sulla formazione e sulla motivazione di tali lavoratori e sottolinea l’importanza di intervenire con misure adeguate, anche finanziarie, nel settore della scuola, considerato il delicato ruolo svolto dagli insegnanti.
Le Commissioni respingono l’emendamento Gribaudo 2.3.
Carmela BUCALO (FdI), intervenendo sul suo emendamento 2.4, ritiene necessario escludere dall’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 2 il personale docente e quello del comparto della ricerca. Con riferimento, in particolare, agli insegnanti, osserva che già a legislazione vigente sono previsti strumenti, come, ad esempio, il registro elettronico, che certificano con immediatezza la loro presenza sul posto di lavoro.
Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, fa presente che il disegno di legge tiene conto della peculiarità del settore della scuola, rinviando la relativa disciplina attuativa a un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e di quello della ricerca, richiamando, in proposito, la riserva fatta dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Carmela BUCALO (FdI), intervenendo per una precisazione, osserva che il suo emendamento 2.4 ha proprio la finalità di individuare le linee di indirizzo che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dovrà seguire.
Le Commissioni respingono l’emendamento Bucalo 2.4.
Marco LACARRA (PD), intervenendo sul suo emendamento 2.6, volto a escludere dall’applicazione dei controlli biometrici introdotti dall’articolo 2 il personale della polizia locale, ribadisce la contrarietà di principio del gruppo del PD verso una visione culturale che dipinge il personale pubblico come assenteista e fannullone. Considera invece necessario mettere i dipendenti pubblici in condizione di lavorare al meglio, piuttosto che ricorrere esclusivamente a misure repressive, che, oltretutto, non risultano efficaci.
Le Commissioni respingono l’emendamento Lacarra 2.6.
Carmela BUCALO (FdI), intervenendo sul suo emendamento 2.7, dichiara di ritenere preferibile che l’introduzione di strumenti di controllo biometrici rientri nella facoltà delle singole pubbliche amministrazioni, e sempre in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, in considerazione del fatto che l’assenteismo è un fenomeno marginale e circoscritto ad alcuni settori della pubblica amministrazione.
Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bucalo 2.7 e Rampelli 2.8 e 2.9.
Carla CANTONE (PD), intervenendo sul suo emendamento 2.10, dichiara di ritenere necessario coinvolgere, nella procedura di introduzione dei sistemi di controllo delle presenze, anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tali soggetti, infatti, potrebbero dare un contributo positivo nell’organizzazione del lavoro, limitando il fenomeno dell’assenteismo.
Le Commissioni respingono l’emendamento Carla Cantone 2.10.
Antonio VISCOMI (PD), nel dichiarare di sottoscrivere l’emendamento Epifani 2.12, osserva come esso miri a garantire il rispetto della normativa europea in materia tutela della privacy, in conformità, dunque, ai principi di proporzionalità, non eccedenza e gradualità dei relativi trattamenti dei dati. Nel rilevare come l’esigenza di rispettare tali principi sia stata ribadita anche dal Garante per la protezione dei dati personali, ascoltato in audizione dalle Commissioni riunite, fa notare che il testo in esame, prevedendo peraltro contestualmente sia la videosorveglianza sia la verifica dei dati biometrici, appare in violazione, di tale normativa europea. Raccomanda dunque l’approvazione dell’emendamento Epifani 2.12.
Le Commissioni respingono l’emendamento Epifani 2.12.
Andrea GIACCONE, presidente, constata l’assenza dei presentatori dell’emendamento Epifani 2.13: s’intende che vi abbiano rinunciato.
Sospende quindi brevemente la seduta, al fine di consentire una interlocuzione informale tra i gruppi in vista della definizione delle più opportune modalità di prosecuzione dell’esame.
La seduta, sospesa alle 10.35, è ripresa alle 10.40.
Andrea GIACCONE, presidente, a seguito di un confronto informale tra i gruppi, avverte che si è convenuto di interrompere ora i lavori per consentire alla I Commissione di svolgere il successivo punto previsto al suo ordine del giorno, convenendosi altresì di riprendere l’esame del provvedimento alle ore 15.30.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame alla seduta già prevista per le ore 15.30 della giornata odierna.
La seduta termina alle 10.45.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione Mattia Fantinati.
La seduta comincia alle 15.40.
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo.
C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto.
(Seguito dell’esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell’odierna seduta antimeridiana.
Giuseppe BRESCIA, presidente, segnala innanzitutto che la Conferenza dei Presidenti di gruppo, nella riunione odierna, ha inserito la discussione del provvedimento in Assemblea a partire dalla seduta di lunedì 1o aprile prossimo.
Informa quindi che l’esame riprenderà dall’emendamento Cecconi 2.15, su cui i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.
Andrea CECCONI (Misto-MAIE), intervenendo sul suo emendamento 2.15, volto a prevedere l’alternatività tra i due sistemi di accertamento della presenza in servizio, ovvero la videosorveglianza e le verifiche biometriche, osserva che la sua approvazione consentirebbe di prevenire l’insorgere di un contenzioso che vedrebbe sicuramente soccombente il legislatore statale. L’adozione di ambedue i sistemi di accertamento, infatti, è contraria ai principi dell’ordinamento europeo e l’evidente sproporzione rispetto agli obiettivi è stata messa in luce da numerosi soggetti ascoltati in audizione e, in particolare, dal Garante per la protezione dei dati personali.
Le Commissioni respingono l’emendamento Cecconi 2.15.
Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull’emendamento Lacarra 2.16, identico all’emendamento Zangrillo 2.17, di cui è cofirmatario, dichiara di concordare con il deputato Cecconi sulla necessità di evitare il ricorso contestuale ad ambedue i sistemi di accertamento della presenza in servizio, al fine di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità previsto nell’ordinamento europeo.
Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sul suo emendamento 2.17, ritiene il ricorso contestuale ai due sistemi di accertamento della presenza in servizio eccessivo e, ribadendo quanto detto nella precedente seduta, sproporzionato rispetto all’obiettivo di contrastare un fenomeno tutto sommato marginale. Pertanto, a suo giudizio, i 60 milioni di euro destinati all’adeguamento delle pubbliche amministrazioni ai nuovi sistemi di rilevazione potrebbero essere meglio impiegati per la formazione e la motivazione del personale, senza trasformare i posti di lavoro in una sorta di prigioni, nelle quali i dipendenti si sentono reclusi e non, come dovrebbe essere, investiti dell’importante compito di erogare servizi ai cittadini.
Carlo FATUZZO (FI), intervenendo sull’emendamento Zangrillo 2.17, di cui è cofirmatario, rileva che il Governo applica due pesi e due misure quando, in relazione ad asili nido e case di riposo, ritiene eccessivo l’obbligo generalizzato di introdurre sistemi di videosorveglianza mentre, invece, in relazione all’accertamento della presenza in servizio dei dipendenti pubblici, ha previsto addirittura il ricorso obbligatorio sia a sistemi di verifica biometrica, sia a sistemi di videosorveglianza. Inoltre, l’importanza annessa all’introduzione di tali sistemi dimostra che il Governo ha perso di vista l’importanza e la difficoltà del lavoro dei dipendenti pubblici, che certo non saranno aiutati dalle previsioni del disegno di legge in esame.
Laura RAVETTO (FI), intervenendo anche in qualità di firmataria della proposta di legge C. 781, recante «Disposizioni per la rilevazione della presenza in servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche mediante sistemi di identificazione biometrica», ed essendo quindi convinta della necessità di un intervento normativo in materia, condivide lo spirito dell’emendamento Zangrillo 2.17, in quanto condivide l’esigenza di non criminalizzare la categoria dei pubblici dipendenti. Tiene a precisare, infatti, che la sua proposta di legge propone una soluzione più equilibrata, di maggior tutela per coloro che fanno regolarmente il proprio lavoro, e meno invasiva rispetto alle previsioni proposte per asili e luoghi di cura.
Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Lacarra 2.16 e Zangrillo 2.17.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 19.35 alle 19.45.
RISOLUZIONI
Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione, Mattia Fantinati.
La seduta comincia alle 15.
7-00012 Rizzetto: Istituzione della retribuzione minima oraria.
(Discussione e rinvio).
Davide TRIPIEDI, presidente, avverte che la Commissione avvia la discussione della risoluzione 7-00012 Rizzetto. Avverte, altresì, che in data odierna sono state presentate le risoluzioni 7-00215 Serracchiani e 7-00216 Segneri, che, vertendo sul medesimo argomento, verranno discusse congiuntamente alla risoluzione 7-00012 Rizzetto.
Chiede, quindi, se l’onorevole Rizzetto intenda intervenire per illustrare il proprio atto di indirizzo.
Walter RIZZETTO (FdI), rinviando al testo della risoluzione, non ritiene necessario soffermarsi lungamente su un tema già ampiamente discusso dalla Commissione nel corso della XVII legislatura. Per lo stesso motivo, non reputa necessario svolgere un ciclo di audizioni particolarmente ampio, potendosi fare riferimento ai dati raccolti nella scorsa legislatura, e limitando semmai l’attività conoscitiva ai pochi soggetti non ancora ascoltati. Auspicando, pertanto, la più ampia convergenza dei gruppi, si augura che si possa giungere il più rapidamente possibile all’approvazione delle risoluzioni in discussione, tenendo conto che sul medesimo tema sono state presentate sia alla Camera, sia al Senato diverse proposte di legge.
Davide TRIPIEDI, presidente, dopo aver rilevato che nel prossimo Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si potrà decidere in ordine alle modalità del prosieguo della discussione delle risoluzioni, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.05.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 27 marzo 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione, Mattia Fantinati.
La seduta comincia alle 15.15.
5-01400 Businarolo: Situazione della sede I.N.P.S. di Verona.
Il sottosegretario Mattia FANTINATI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Davide TRIPIEDI, presidente, in qualità di cofirmatario dell’interrogazione in titolo, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, soprattutto per la previsione dell’immissione di nuovo personale. Auspica, comunque, che l’Esecutivo continui a tenere sotto controllo la situazione, per garantire la continuità dell’erogazione di un servizio così importante per i cittadini.
Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento dell’interrogazione all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.20.
SEDE REFERENTE
Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione Mattia Fantinati.
La seduta comincia alle 13.55.
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo.
C. 1433 Governo, approvato dal Senato, e C. 781 Ravetto.
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 marzo 2019.
Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 21 marzo scorso i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso i pareri sulle proposte emendative presentate.
Informa che il gruppo MoVimento 5 Stelle ha ritirato tutti i propri emendamenti ad esclusione dei seguenti: Liuzzi 1.22, Amitrano 1.36, Alaimo 4.28 e 4.74.
Avverte inoltre che nell’emendamento Epifani 4.48, pubblicato a pagina 44 del fascicolo degli emendamenti del 6 marzo scorso, al capoverso «comma 7-quater» le parole: «lettera e)» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «lettera c)».
Segnala quindi che le Commissioni passeranno ora alla votazione delle proposte emendative riferite all’articolo 1.
Paolo ZANGRILLO (FI), illustrando il suo emendamento 1.1, identico agli emendamenti Schullian 1.2, Rampelli 1.3 e Frassinetti 1.4, osserva che la soppressione dell’articolo 1, con il conseguente superamento della previsione dell’istituzione del Nucleo della concretezza, contribuirebbe a fare chiarezza sulle molteplici contraddizioni che riguardano le finalità, i compiti e la struttura di tale organismo, a cominciare dalla sua denominazione, in cui si fa riferimento ad «azioni concrete», come se le azioni amministrative non fossero concrete per loro stessa natura. In relazione ai compiti e alle finalità del Nucleo, sottolinea che esso appare quasi totalmente sovrapponibile all’Ispettorato per la funzione pubblica e all’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, le cui competenze sono comunque fatte salve. Infine, rileva che, a fronte del compito di assicurare la concreta realizzazione delle misure del Piano triennale in tutte le pubbliche amministrazioni, la previsione di sole cinquantatré unità di personale rivela la natura velleitaria dell’intera iniziativa.
Antonio VISCOMI (PD), preannunciando, anche a nome del gruppo Partito Democratico, il voto favorevole sugli identici emendamenti Zangrillo 1.1, Schullian 1.2, Rampelli 1.3 e Frassinetti 1.4, dichiara di ritenere auspicabile la soppressione dell’articolo 1 del provvedimento, in quanto suscettibile di avere un impatto negativo sulla pubblica amministrazione. Le proposte emendative volte a sopprimerlo o a modificarlo sono tutte dirette, a suo avviso, a svelare l’inganno sotteso all’intero provvedimento, che gli appare come l’ennesimo tentativo di un Ministro della pubblica amministrazione, dalla riforma del 1992 in poi, di lasciare la propria impronta, con un intervento legislativo, in un ambito estremamente complesso, che avrebbe piuttosto bisogno di interventi di natura organizzativa. Quello oggi all’esame è un tentativo, che definirebbe retorico, di intervenire con un approccio unitario e privo di articolazioni in una realtà estremamente variegata, a volte senza specificare in che modo si intendano rispettare le competenze costituzionalmente garantite, ad esempio delle regioni. In definitiva, non considera quello proposto dal Governo uno strumento adeguato al raggiungimento dell’obiettivo di migliorare l’efficienza della pubblica amministrazione.
Carmela BUCALO (FdI), in qualità di cofirmataria degli emendamenti Rampelli 1.3 e Frassinetti 1.4, ritiene impossibile che una struttura con cinquantatré unità di personale possa fare fronte a compiti che riguardano un ambito vastissimo, articolato in più di cinquantacinquemila enti su tutto il territorio nazionale.
Carlo FATUZZO (FI), in qualità di cofirmatario dell’emendamento Zangrillo 1.1, ritiene che il provvedimento avrà un impatto negativo sulla pubblica amministrazione, aumentando i vincoli burocratici, contrariamente ai più elementari principi di snellimento dell’azione amministrativa, e imprimendo una deriva centralistica, anche attraverso l’attribuzione di ulteriori compiti ai prefetti, che si sorprende sia stata avallata dai deputati della Lega. Tra le molte criticità ravvisabili, inoltre, segnala la mancanza di chiarezza sul soggetto cui compete verificare la correttezza dell’operato del Nucleo della concretezza.
Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Zangrillo 1.1, Schullian 1.2, Rampelli 1.3 e Frassinetti 1.4.
Paolo ZANGRILLO (FI), intervenendo sull’emendamento Sisto 1.6, di cui è cofirmatario, ritiene più funzionale al raggiungimento dell’obiettivo di migliorare la qualità dell’azione amministrativa la predisposizione di un piano triennale dei fabbisogni di personale, che tenga conto non solo delle competenze dei dipendenti, ma anche dei carichi di lavoro che sono loro attribuiti.
Le Commissioni respingono l’emendamento Sisto 1.6.
Antonio VISCOMI (PD), illustrando il suo emendamento 1.7, fa notare che esso prevede una modifica testuale relativa alla denominazione del Nucleo della concretezza, evidenziando come la formulazione attuale del testo appaia caratterizzata da un lessico normativo retorico, adatto più ai mass media che alle aule legislative.
Le Commissioni respingono l’emendamento Viscomi 1.7.
Paolo ZANGRILLO (FI) illustra l’emendamento Polverini 1.11, di cui è cofirmatario, rilevando come esso miri a salvaguardare l’autonomia gestionale degli enti locali.
Carlo FATUZZO (FI) condivide la finalità dell’emendamento 1.11, non comprendendo la ragione per cui, da un lato, si intenda sottoporre gli enti locali al controllo, e, dall’altro, se ne prevede un simile coinvolgimento.
Antonio VISCOMI (PD), dopo aver rilevato che non è in discussione il coinvolgimento delle regioni, che peraltro riterrebbe costituzionalmente legittimo trattandosi di regolamentare la materia relativa all’organizzazione di tali enti, quanto l’opportunità di intervenire, attraverso un organismo con risorse di personale limitate, su assetti istituzionali così vasti degli enti territoriali, che richiederebbero, peraltro, la disponibilità di competenze ben più ampie.
Debora SERRACCHIANI (PD) evidenzia come il tema in esame sia delicato, riguardando sia il rispetto della specifica autonomia organizzativa di ciascuna regione, che è costituzionalmente garantita, sia l’esigenza un coordinamento del testo in esame con la normativa vigente in materia, senza il quale si produrrebbe l’effetto, opposto a quello perseguito dal disegno d legge, di determinare un rallentamento dell’azione della pubblica amministrazione e un minore controllo su di essa. Osserva, dunque, che il provvedimento reca un intervento normativo scomposto, che rischia, inoltre, di alterare il sistema di pesi e contrappesi attualmente previsto nell’ordinamento, incidendo sulle competenze delle regioni.
Le Commissioni respingono l’emendamento Polverini 1.11.
Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo sugli identici emendamenti Epifani 1.12, Pella, 1.13, Rizzetto 1.14 e Prisco 1.26, fa notare che essi mirano, tra l’altro, a sopprimere quella parte del testo che attribuisce al prefetto determinate funzioni. Fa presente che tali attribuzioni, senza un opportuno coordinamento, rischiano di sovrapporsi a quelle già previste dalla normativa vigente, con il rischio di creare problemi alla pubblica amministrazione.
Giuseppe BRESCIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi di ripresa a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.
Antonio VISCOMI (PD) fa notare che quella stessa parte politica – ovvero la Lega – che oggi propone, con il testo in esame, di ampliare il ruolo di controllo dei prefetti sugli enti locali, in passato sostenne battaglie per sopprimere le prefetture, che egli, al contrario, giudica una colonna portante del sistema istituzionale. Evidenzia come quello schieramento politico, soprattutto negli anni ’90, considerava i prefetti, intesi come organi del Ministero dell’interno operativi sul territorio, un ostacolo all’autonomia degli enti territoriali.
Carlo FATUZZO (FI) ritiene che il testo in esame preveda una eccessiva duplicazione di organismi deputati al controllo sugli enti locali, giudicando altresì paradossale che sia proprio la Lega ad ampliare le funzioni di quei prefetti per la cui soppressione in passato ha svolto, anche a livello locale, lunghe battaglie politiche. Auspica quindi l’approvazione degli identici emendamenti Epifani 1.12, Pella, 1.13, Rizzetto 1.14 e Prisco 1.26.
Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Epifani 1.12, Pella, 1.13, Rizzetto 1.14 e Prisco 1.26.
Antonio VISCOMI (PD) illustra il suo emendamento 1.16, facendo notare come esso, prevedendo l’approvazione di linee guida in luogo di un piano triennale, miri a tutelare l’autonomia organizzative degli enti locali.
Le Commissioni respingono l’emendamento Viscomi 1.16.
Debora SERRACCHIANI (PD), illustra l’emendamento Gribaudo 1.17, rilevando come, in presenza di un incremento dei controlli sulla pubblica amministrazione, sia quantomeno opportuno – per limitare gli scompensi che, a suo avviso, si determineranno nel sistema – prevedere un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dopo aver altresì rilevato che l’emendamento prevede di aggiungere ai contenuti del Piano triennale le azioni dirette a predisporre piani industriali per ciascuna delle pubbliche amministrazioni, auspica una seria riflessione su tali questioni, chiedendo un accantonamento dell’emendamento Gribaudo 1.17.
Antonio VISCOMI (PD) fa notare come la formulazione dell’emendamento Gribaudo 1.17, nel far riferimento alla semplice consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, appaia rispettosa della normativa legislativa vigente e delle norme generali in tema di contrattazione collettiva.
Dopo aver rilevato che sulla materia oggetto del provvedimento, in relazione all’organizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, già vigono le disposizioni previste nei contratti collettivi, ritiene necessario conferire dignità legislativa a taluni principi, al fine di prevenire un conflitto tra fonte e scongiurare i rischi un contenzioso.
Carla CANTONE (PD) dopo aver evidenziato che la consultazione delle organizzazioni sindacali, nelle materie relative all’organizzazione del lavoro, è già prevista dalla contrattazione collettiva, giudica anomalo che essa non sia stato prevista nel provvedimento in esame.
Carlo FATUZZO (FI) condivide le finalità dell’emendamento Gribaudo 1.17, ritenendo opportuno un coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, a fronte di talune disposizioni riguardanti i lavoratori, come quelle che prevedono il trattamento dei dati biometrici.
Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la XI Commissione, concorda con la richiesta di accantonare l’emendamento Gribaudo 1.17.
Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che l’emendamento Gribaudo 1.17 si intende accantonato.
Antonio VISCOMI (PD), illustrando l’emendamento Gribaudo 1.18, di cui è cofirmatario, rileva come esso sia volto a introdurre chiarezza nella definizione del rapporto tra le competenze del Nucleo della concretezza e quelle dell’Ispettorato per la funzione pubblica. Ricorda come la stessa Ministra Bongiorno abbia sottolineato la diversità di ruolo fra il Nucleo e l’Ispettorato e rileva come il testo del provvedimento possa viceversa comportare il rischio di una sovrapposizione di ruoli, in particolare laddove si volessero affidare al Nucleo della concretezza, anziché compiti di supporto e di promozione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, funzioni di controllo e di verifica della conformità dell’azione amministrativa ai princìpi di buon andamento e imparzialità, che dovrebbero essere invece proprie dell’Ispettorato.
Debora SERRACCHIANI (PD), associandosi alle considerazioni del deputato Viscomi, ricorda come, secondo quanto precisato dalla Ministra Bongiorno, al Nucleo della concretezza siano affidati esclusivamente compiti di coordinamento di funzioni già previste e rileva come l’emendamento 1.18 vada in questa direzione, specificando, al fine di evitare sovrapposizioni, che le funzioni in materia di verifica della corretta applicazione delle disposizioni e della conformità dell’azione amministrativa ai princìpi di imparzialità e buon andamento restano di competenza dell’Ispettorato per la funzione pubblica.
Le Commissioni respingono l’emendamento Gribaudo 1.18.
Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull’emendamento Gribaudo 1.19, di cui è cofirmatario, rileva come esso risponda alla stessa ratio dell’emendamento Gribaudo 1.18.
Le Commissioni respingono l’emendamento Gribaudo 1.19.
Debora SERRACCHIANI (PD), illustrando l’emendamento Gribaudo 1.20, di cui è cofirmataria, rileva come esso sia volto a chiarire, nel senso precisato nel corso del suo precedente intervento, le funzioni del Nucleo della concretezza, prevedendo che il Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni contenga le azioni dirette a «sostenere» – anziché «garantire» – la corretta applicazione delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Rileva come l’accoglimento di questa proposta emendativa minimale costituirebbe almeno un piccolo segnale da parte della maggioranza, dopo che numerose proposte emendative presentate dal suo gruppo sono state dichiarate inammissibili o sono state oggetto di parere contrario.
Le Commissioni respingono l’emendamento Gribaudo 1.20.
Stefano LEPRI (PD), intervenendo sull’emendamento a sua firma 1.21, rileva come esso risponda alla stessa ratio dell’emendamento Gribaudo 1.20.
Le Commissioni respingono l’emendamento Lepri 1.21 e approvano l’emendamento Liuzzi 1.22.
Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull’emendamento a sua firma 1.23, rileva come esso sia volto a prevedere che gli interventi contenuti nel Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni vertano sulla conformità ai princìpi di imparzialità e buon andamento non già dell’attività amministrativa, bensì dell’attività gestionale della pubblica amministrazione. Richiama l’attenzione sul fatto che non si tratta di una modifica meramente lessicale, ma di una precisazione volta ad evitare, anche al fine di prevenire un prevedibile contenzioso in sede giurisdizionale, che l’oggetto delle funzioni del Nucleo della concretezza sia costituito dall’attività amministrativa, come definita dalla legge n. 241 del 1990. Rileva come la formulazione del testo del provvedimento si presti a equivoci, rischiando di confondere aspetti amministrativi e aspetti gestionali e di introdurre un’ulteriore e inopportuna forma di controllo dell’attività amministrativa.
Le Commissioni respingono l’emendamento Viscomi 1.23.
Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull’emendamento a sua firma 1.24, rileva come esso risponda alla stessa ratio dell’emendamento a sua firma 1.23.
Le Commissioni respingono l’emendamento Viscomi 1.24.
Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull’emendamento a sua firma 1.27, rileva come esso sia volto a sopprimere la previsione per cui i verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite presso comuni e altri enti locali sono trasmessi al prefetto. Ritiene infatti apprezzabile l’intento di valorizzare il ruolo dei prefetti, ma osserva come la norma rischi di creare sovrapposizioni, introducendo inopportunamente un’ulteriore ipotesi di controllo dell’attività degli enti locali in aggiunta a quelle già previste.
Debora SERRACCHIANI (PD) chiede un chiarimento ai relatori circa le conseguenze dell’eventuale mancata trasmissione dei verbali al prefetto, ritenendo singolare che la norma introduca un obbligo senza stabilire alcuna conseguenza nel caso di violazione dello stesso.
Carlo FATUZZO (FI) dichiara di sottoscrivere l’emendamento Gribaudo 1.27.
Le Commissioni respingono l’emendamento Gribaudo 1.27.
Carlo FATUZZO (FI), illustrando l’emendamento a sua firma 1.29, sottolinea come esso sia volto a prevedere che i verbali redatti in occasione di sopralluoghi e visite presso comuni e altri enti locali, oltre ad essere trasmessi al prefetto (atteso che gli emendamenti diretti a sopprimere tale obbligo di trasmissione sono stati respinti), siano pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al fine di consentire agli altri comuni ed enti locali di prenderne conoscenza.
Le Commissioni respingono l’emendamento Fatuzzo 1.29.
Paolo ZANGRILLO (FI) illustra l’emendamento Sisto 1.31, di cui è cofirmatario, il quale intende chiarire entro quale termine le pubbliche amministrazioni debbano comunicare al Nucleo della concretezza in merito all’attuazione delle misure correttive indicate.
Le Commissioni approvano l’emendamento Sisto 1.31.
Giuseppe BRESCIA, presidente, in considerazione dell’imminente ripresa della seduta dell’Assemblea, rinvia il seguito dell’esame alla seduta già convocata per domani.
La seduta termina alle 15.
SEDE REFERENTE
Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.
La seduta comincia alle 12.15.
Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l’introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione.
C. 707 Polverini.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Andrea GIACCONE, presidente, avverte che la Commissione inizia l’esame in sede referente della proposta di legge n. 707 Polverini, recante «Norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro, nonché delega al Governo per l’introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione».
Invita quindi le relatrici, l’onorevole Ciprini e l’onorevole Polverini, a illustrare il contenuto della proposta di legge.
Renata POLVERINI (FI), relatrice, rileva che la proposta di legge è composta di sei articoli, suddivisi in tre Capi. Al Capo I, che reca norme in materia di rappresentanza e rappresentatività delle organizzazioni sindacali nei luoghi di lavoro, l’articolo 1, richiamandosi all’articolo 19Pag. 75della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), disciplina la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali e unitarie, prevedendo, in particolare, la possibilità per le organizzazioni sindacali di costituire proprie rappresentanze sindacali aziendali in ogni impresa e unità produttiva, nonché, ove previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) e dagli accordi interconfederali, una rappresentanza sindacale unitaria eletta con metodo proporzionale puro con liste concorrenti nel rispetto degli equilibri di genere. La norma, quindi, rinvia ai CCNL e agli accordi interconfederali la disciplina delle procedure di elezione, stabilendo comunque la simultaneità in tutto il territorio nazionale e per ambito di applicazione del CCNL e le modalità di comunicazione finalizzate alla massima pubblicità possibile (commi da 1 a 5).
Sulla base dei commi 6 e 7 del medesimo articolo 1, la rappresentanza sindacale unitaria o, ove non prevista o non costituita, la rappresentanza sindacale aziendale, contratta per nome e per conto dei lavoratori nell’impresa o nell’unità produttiva nelle materie indicate dalle disposizioni vigenti o dai CCNL ed è assistita dalla segreteria territoriale delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale. Il successivo comma 8 garantisce ai componenti della rappresentanza sindacale unitaria i diritti e le tutele riconosciuti dalle disposizioni vigenti, dai CCNL e dagli accordi interconfederali per le rappresentanze sindacali aziendali. I successivi commi 9 e 10 rinviano ai CCNL e agli accordi interconfederali l’individuazione del numero dei componenti da eleggere e le ore di permesso retribuito per l’espletamento dell’incarico, nonché la previsione delle modalità di elezione degli organismi di coordinamento. Dopo avere segnalato che il comma 11 prevede una disciplina transitoria in caso di costituzione di nuova impresa o unità produttiva, rileva che il comma 12 rinvia alle disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 per quanto riguarda il settore pubblico.
Segnala, quindi, che l’articolo 2 introduce disposizioni per la misurazione della rappresentatività a livello nazionale, prevedendo, al comma 1, che essa si fondi sui dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali, acquisiti e certificati dall’INPS e comunicati al CNEL, e sui voti ottenuti dalle organizzazioni sindacali stesse nelle elezioni degli organismi di coordinamento e delle rappresentanze sindacali unitarie. La norma prevede anche la possibilità per le organizzazioni sindacali di comunicare al CNEL i dati relativi agli iscritti non certificati dall’INPS che siano comunque certificabili da altro soggetto terzo (commi da 1 a 4).
Infine, i commi 5 e 6 del medesimo articolo 2 disciplinano le modalità di misurazione dei dati elettorali, mentre i successivi commi 7 e 8 stabiliscono quelle con cui il CNEL provvede a certificare la rappresentatività di ogni organizzazione sindacale, calcolando la media semplice fra la percentuale degli iscritti sul totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie.
Osserva, quindi, che, come disposto dall’articolo 3, sono rappresentative a livello territoriale le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale nonché le organizzazioni sindacali presenti negli organismi di coordinamento, se operano su base territoriale regionale o provinciale.
Segnala che il Capo II riguarda la titolarità e l’efficacia della contrattazione collettiva. Con riguardo al primo aspetto, infatti, l’articolo 4 riconosce la titolarità della contrattazione collettiva alle organizzazioni sindacali costituite ai sensi della legge n. 300 del 1970. A livello aziendale, sono titolate a contrattare sulle materie indicate nei CCNL la rappresentanza sindacale unitaria, ove costituita, o le rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale o che, comunque, sono titolari di deleghe certificate pari ad almeno il 5 per cento degli iscritti nell’impresa o nell’unità produttiva (commi 1 e). Segnala che il comma 3, con riferimento alla contrattazione aziendale o territoriale, richiama l’articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, per disciplinare i casi e le materie nelle quali è possibile stipulare specifiche intese in deroga alla contrattazione collettiva nazionale e alle disposizioni vigenti, fermo restando il rispetto dei limiti costituzionali e dei vincoli derivanti dalle normative dell’Unione europea e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. Tali intese sono efficaci nei confronti di tutti i lavoratori se sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario, ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 5. Come disposto da tale articolo, infatti, sono efficaci ed esigibili i contratti e gli accordi collettivi formalmente sottoscritti dalle organizzazioni sindacali rappresentative di almeno il 50 per cento più uno nell’ambito contrattuale e territoriale di riferimento, sulla base di clausole o procedure finalizzate a garantire nei confronti di tutte le parti l’esigibilità degli impegni assunti e le conseguenze degli eventuali inadempimenti. Infine, la norma dispone che la sottoscrizione formale del contratto o dell’accordo collettivo è vincolante per le parti.
Rileva, quindi, che, al Capo III, l’articolo 6 reca una delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 46 della Costituzione, da attuare nel rispetto della normativa vigente in materia di comitati aziendali europei. In particolare, il Governo è tenuto a esercitare la delega nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) facoltà per le aziende di stipulare, con le organizzazioni sindacali operanti in azienda, un accordo collettivo per individuare forme di collaborazione alla gestione dell’azienda; b) facoltà per le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti di stipulare un accordo collettivo interconfederale, anche territoriale, al fine di individuare forme di collaborazione alla gestione delle aziende; c) autonomia delle parti contraenti l’accordo collettivo nella scelta di una delle seguenti forme di collaborazione: 1) istituzione di un organismo di sorveglianza e di indirizzo sull’andamento e sulle scelte di gestione aziendale; 2) istituzione di organismi congiunti paritetici con competenze specifiche su materie individuate in sede di contrattazione collettiva; 3) istituzione di forme di partecipazione dei lavoratori dipendenti agli utili dell’impresa; 4) istituzione di soggetti collettivi, fondazioni, enti o società per l’accesso dei lavoratori dipendenti al capitale dell’impresa; 5) previsione di un rafforzamento degli obblighi di informazione e di consultazione periodici delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; 6) previsione di un rafforzamento delle procedure di verifica dei risultati e delle decisioni adottate nell’ambito di piani industriali o di altri progetti condivisi; 7) ogni altra forma di collaborazione riconosciuta dalla normativa nazionale e dell’Unione europea e dai CCNL; d) individuazione di agevolazioni fiscali e contributive da riconoscere in caso di sottoscrizione di un accordo collettivo che rafforzi la partecipazione economica o gli incrementi di produttività.
In conclusione, ricorda che la proposta di legge in esame reca un contenuto analogo a una proposta di legge presentata nella scorsa legislatura, volta a fornire una cornice normativa all’accordo confederale sottoscritto nel 2011 in tale materia dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e che, da più parti politiche, era stato giudicato un buon primo passo verso la regolamentazione di una materia estremamente complessa. Con riferimento, quindi, alla proposta di legge di cui oggi la Commissione inizia l’esame, auspica che i gruppi possano trovare il necessario accordo e scelgano di avvalersi dei contributi provenienti dalle organizzazioni sindacali. In ogni caso, coglie l’occasione per ringraziare la collega Ciprini, che, accettando l’incarico di relatrice insieme a lei, si è resa disponibile a tale confronto.
Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, osserva che l’articolo 39 della Costituzione, sancisce, al primo comma, la libertà di organizzazione sindacale, mentre i successivi commi prevedono garanzie per l’attività svolta dai sindacati, nonché criteri per la stipula di contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Nei luoghi di lavoro, il principio della libertà di organizzazione sindacale, di cui al primo comma, è consentito dallo Statuto dei lavoratori, di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300. In particolare, il Titolo III dello Statuto (articoli da 19 a 27) contiene una serie di misure di sostegno dell’attività sindacale, tra le quali, all’articolo 19, il diritto di costituire, ad iniziativa dei lavoratori, rappresentanze sindacale aziendali (RSA) in ogni unità produttiva, nonché organismi di coordinamento nell’ambito di aziende con più unità produttive, che occupa oltre quindici dipendenti.
La proposta di legge in esame interviene a integrare questa fondamentale materia, essendo finalizzata a introdurre nell’ordinamento interno una disciplina legislativa della rappresentanza e della rappresentatività sindacale, nonché dell’efficacia dei contratti collettivi di lavoro.
La proposta di legge intende riproporre l’apertura del percorso legislativo, iniziato la scorsa legislatura, al fine di indicare presumibilmente una soluzione stabile di carattere normativo, che vada anche oltre l’impostazione dell’articolo 19 dello Statuto dei lavoratori. Detto provvedimento, infatti, definisce: i criteri minimi per rappresentanza e rappresentatività sindacale e l’obiettivo dell’introduzione di una disciplina delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) – definendo in termini sostanzialmente analoghi le modalità di costituzione delle RSU e degli organismi di coordinamento, i soggetti titolati a presentare liste, il sistema elettorale proporzionale – nonché dell’efficacia erga omnes dei contratti collettivi, in caso di rappresentatività superiore al 50 per cento, intesa come media tra dato associativo e dato elettorale (articolo 5).
Al riguardo, cita alcune considerazioni, espresse in materia da alcuni studiosi, sottolineando che, per taluni, la rappresentatività è la capacità del sindacato di esprimere l’interesse del gruppo cui esso si riferisce. Per altri, si tratta pur sempre di rappresentanza degli interessi, ma, a differenza della rappresentanza, con la quale si costituisce un rapporto tra gruppo organizzato e singolo, la rappresentatività esprime un rapporto tra struttura organizzativa e tutto il gruppo di riferimento, comprendente sia gli iscritti che i non iscritti. Da sottolineare che l’interesse di cui è portatore il sindacato è sempre un interesse autonomo e distinto da quello della collettività, e viene definito «interesse finale». Per altri ancora, la rappresentatività appartiene al mondo della sociologia politica, ed è «un segno riassuntivo di elementi di fatto ed insieme di giudizi di valore». Viene definita come la capacità di essere portavoce di interessi diversi da quelli dei rappresentati, ovvero di interessi «ego- altruistici», diversamente da quanto avviene nella rappresentanza, in forza della quale il rappresentante è portatore di interessi specifici dei rappresentati, cioè di «interessi egoistici».
Il provvedimento in esame prevede anche la possibilità di stipulare intese a livello aziendale o territoriale in deroga al contratto collettivo nazionale e a norme di legge, secondo quanto previsto dall’articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, nel rispetto dei limiti costituzionali e dei vincoli derivanti dalle normative europee e internazionali.
A questo riguardo, sottolinea che, nel sistema delle fonti vigente, la contrattazione collettiva si presenta gerarchicamente subordinata alla legge. Il rapporto tra fonti normative statuali e fonti normative pattizie è stato oggetto di dibattito soprattutto per quanto attiene ai profili economici. In linea generale, si ritiene che alla norma di legge spetti il compito di fissare il trattamento minimo inderogabile a favore del prestatore di lavoro, mentre la contrattazione collettiva può intervenire per ampliare in senso migliorativo le soglie di tutela, nonché disciplinare le materie riservate dalla stessa legge alla contrattazione collettiva o quelle sulle quali ilPag. 78legislatore ha deciso di non intervenire. In taluni casi, tuttavia, il legislatore ha attribuito alla contrattazione collettiva il potere di derogare in senso peggiorativo alla disciplina legale (come, ad esempio, all’articolo 2120, comma secondo, del codice civile, all’articolo 4, comma 11, della legge n. 223 del 1991, e all’articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996). In tali casi, peraltro, ci si trova di fronte a eccezioni che, in quanto tali, confermano la regola generale dell’inderogabilità in peius della legge da parte della contrattazione collettiva.
La prevalenza gerarchica della legge rispetto alla fonte contrattuale vale anche nel caso in cui la legge intervenga successivamente su aspetti già disciplinati da un contratto collettivo, ossia attraverso una «ri-legificazione» della materia.
Ricorda, quindi, che la proposta di legge in esame, come ha appena ricordato la collega Polverini, all’articolo 2, ripercorre di fatto le regole del Protocollo d’intesa tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL, del 31 maggio 2013, al quale ha aderito anche l’UGL il 6 giugno 2013, che definisce, in attuazione dell’Accordo interconfederale del 28 giugno 2011, le modalità con cui misurare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e le regole con cui validare e rendere esigibili i contratti collettivi nazionali di lavoro, e stabilisce, in particolare, ai fini della partecipazione alla contrattazione collettiva di categoria, l’effettiva rappresentatività di ciascuna organizzazione sindacale misurata conteggiando il numero degli iscritti; a tal fine, rilevano le deleghe sindacali (trattenuta operata dal datore di lavoro su esplicito mandato del lavoratore), comunicate dal datore di lavoro all’INPS, certificate dall’Istituto medesimo e trasmesse al CNEL, e i voti ottenuti nell’elezione delle RSU da ogni singola organizzazione sindacale. Ricorda che l’accordo interconfederale disciplina poi altri aspetti dell’attività sindacale e, soprattutto, della validità degli accordi contrattuali stipulati tra le parti, nonché meccanismi per la validazione degli accordi medesimi.
La Corte costituzionale è intervenuta sulla materia con la sentenza n. 231 del 2013, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 1, lettera b), dello Statuto dei lavoratori, per violazione degli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell’ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell’azienda». Detta sentenza, partendo dalla constatazione che in varie circostanze «dalla mancata sottoscrizione del contratto collettivo è derivata la negazione di una rappresentatività che esiste, invece, nei fatti e nel consenso dei lavoratori addetti all’unità produttiva», osserva che, «nel momento in cui viene meno alla sua funzione di selezione dei soggetti in ragione della loro rappresentatività e, per una sorta di eterogenesi dei fini, si trasforma invece in meccanismo di esclusione di un soggetto maggiormente rappresentativo a livello aziendale o comunque significativamente rappresentativo, sì da non potersene giustificare la stessa esclusione dalle trattative, il criterio della sottoscrizione dell’accordo applicato in azienda viene inevitabilmente in collisione con i precetti di cui agli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione».
La Corte, segnalando che il principio di uguaglianza tra sindacati viene violato nel momento in cui questi, «nell’esercizio della loro funzione di autotutela dell’interesse collettivo – che, in quanto tale, reclama la garanzia di cui all’articolo 2 della Costituzione – sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l’azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa».
In sostanza, per queste ragioni, legate, per un verso, alla necessità di dare un seguito legislativo all’accordo tra le parti sociali e, per altro verso, all’opportunità di affrontare i principi emersi dalla pronuncia della Corte costituzionale, reputa necessario verificare i margini per giungere alla definizione di un intervento legislativo che sia in grado di fissare regole certe e stabili sulla materia.
Il tema della democrazia e dei sindacati nei luoghi di lavoro implica il diritto dei lavoratori di eleggere le proprie rappresentanze sindacali e di essere eleggibili con libera competizione tra tutte le organizzazioni indipendentemente dall’aver firmato l’accordo sindacale con la controparte.
Andrebbe promosso il progressivo superamento della nozione di sindacato maggiormente rappresentativo, attestato anche dal fatto che il legislatore abbia indicato sempre più frequentemente, quale interlocutore del datore di lavoro, il sindacato comparativamente più rappresentativo, con il risultato che siamo sempre le solite sigle a sedersi al tavolo delle trattative.
Segnala, inoltre, che anche la disattesa sentenza della Corte costituzionale del 4 dicembre 1995, n. 492, aveva stabilito che «la rappresentatività non deve essere determinata a priori e consistere in un’attribuzione stabile ed irreversibile del sindacato, ma deve poter essere verificata nel tempo, attraverso la comparazione con le altre associazioni, e ciò in contrasto con la nozione della maggiore rappresentatività, che si fonda invece su indici assoluti, insuscettibili di confronto con altre organizzazioni sindacali».
In merito alla delega al Governo per l’introduzione di disposizioni sulla collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in attuazione dell’articolo 46 della Costituzione, fa presente che già nella scorsa legislatura il Movimento 5 Stelle ha avviato un approfondimento degli aspetti connessi alla partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale. Al riguardo, possono essere richiamate talune esperienze registrate in altri Paesi europei, tra cui la Germania, che vedono protagonisti i dipendenti, non soltanto nell’ambito della gestione ordinaria dell’impresa, ma anche in quello della compartecipazione alla vita aziendale, mediante l’intervento, tra l’altro, all’interno degli stessi consigli di amministrazione.
Essenziale in tale ottica è la promozione di un ruolo sempre più attivo del lavoratore nelle scelte del contesto aziendale. Tutte le persone che vivono il contesto lavorativo debbono avere la possibilità di incidere sull’organizzazione del lavoro, sulla qualità, sull’innovazione e sulle strategie aziendali.
Conclude riservandosi ulteriori approfondimenti all’esito dell’istruttoria e, in particolare, delle audizioni informali, nonché la presentazione di proposte emendative nel corso dell’iter della proposta di legge in esame.
Debora SERRACCHIANI (PD), intervenendo sull’ordine dei lavori, ritiene opportuna l’effettuazione di un ciclo di audizioni per approfondire un tema così delicato.
Stefano LEPRI (PD) preannuncia la presentazione di una sua proposta di legge sul medesimo argomento, che, si augura, possa contribuire ad un confronto costruttivo in Commissione.
Andrea GIACCONE, presidente, fa presente che le modalità di prosecuzione dell’esame della proposta di legge potranno essere valutate in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
Norme sull’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati.
C. 788 Gribaudo.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Andrea GIACCONE, presidente, avverte che la Commissione avvia l’esame in sede referente della proposta di legge n. 788, a prima firma Gribaudo, recante «Norme sull’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro privati».
Invita quindi le relatrici, l’onorevole Gribaudo e l’onorevole Lorenzoni, a illustrare il contenuto della proposta di legge.
Eva LORENZONI (Lega), relatrice, segnala che l’articolo 1 della proposta di legge in esame dispone che la rappresentatività nel settore privato è accertata sulla base della media tra il dato associativo e il dato elettorale delle organizzazioni sindacali. La procedura di misurazione del dato associativo è disciplinata dall’articolo 2, il quale prevede che il numero delle deleghe, le cui comunicazioni sono ricevute dal datore di lavoro, è rilevato dall’INPS, attraverso un’apposita sezione della denuncia aziendale nel sistema UNIEMENS, e comunicato al CNEL.
La misurazione del dato elettorale è disciplinata dal successivo articolo 3, che prevede la rilevazione dei risultati conseguiti dalle organizzazioni sindacali nelle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie; tali risultati sono comunicati al CNEL.
L’accertamento della rappresentatività, in base all’articolo 4, compete al CNEL, che, a livello nazionale, considera rappresentative le organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno nella categoria o nell’area contrattuale una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, e che è tenuto a pubblicare annualmente sul proprio sito internet i dati relativi alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali suddivisi per categoria e area contrattuale, nonché i dati relativi alla rappresentatività delle confederazioni sindacali ottenuti sommando i dati relativi alle organizzazioni ad esse aderenti.
Segnala, quindi, che l’articolo 5 prevede la possibilità di individuare ulteriori parametri per la determinazione della rappresentatività sindacale attraverso gli accordi interconfederali sottoscritti dalle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La medesima proposta di legge introduce, all’articolo 6, disposizioni per l’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro privati a livello nazionale, regionale e provinciale.
Infine, sulla base dell’articolo 7, le controversie relative all’applicazione delle disposizioni in esame sono di competenza del giudice del lavoro.
Chiara GRIBAUDO (PD), dopo avere ringraziato la presidenza per avere deciso di avviare l’esame la sua proposta di legge, rileva che essa riprende il lavoro svolto dalla Commissione nella scorsa legislatura, al quale avevano portato importanti contributi le parti sociali, i cui rappresentanti erano stati ascoltati in audizione. Si tratta di un tema importante, all’esame anche dell’altro ramo del Parlamento, e che la Commissione affronterà anche domani, con l’inizio della discussione della risoluzione Rizzetto 7-00012. La necessità di un intervento legislativo in questa materia è confermata anche dagli ultimi dati diffusi dal CNEL, secondo cui sono numerosissimi i contratti di lavoro depositati, di cui solo una piccola percentuale è firmata dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. È necessario, quindi, riportare ordine in questa «giungla», introducendo una cornice legislativa che, attraverso il riconoscimento delle organizzazioni sindacali che rispettino i criteri di rappresentanza, garantisca la tutela dei diritti salariali minimi dei lavoratori e contrasti il ricorso sempre più diffuso ai contratti cosiddetti «pirata», stipulati tra datori di lavoro e sindacati di comodo, allo scopo di aggirare i più cogenti contenuti dei contratti collettivi nazionali. Si augura che su tale tema il Parlamento possa proficuamente impegnarsi,Pag. 81senza che si pensi di ricorrere a scorciatoie legislative che soffocano il confronto e impongono soluzioni dall’alto.
Ettore Guglielmo EPIFANI (LeU) sottolinea che alla progressiva apertura dei mercati, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, non si è purtroppo accompagnata la definizione di regole comuni per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori. Il gioco al ribasso innescato dal processo di globalizzazione ha avuto conseguenze anche sul sistema di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro e ha consentito il proliferare dei cosiddetti contratti «pirata», ricordati dalla collega Gribaudo. Ritiene importante non sprecare l’occasione di sostenere, dal punto di vista legislativo, l’Accordo interconfederale in materia di rappresentanza sottoscritto nel 2011 e, a questo riguardo, ritiene che sussistano le condizioni per tentare di approvare la proposta di legge in esame in sede legislativa.
Andrea GIACCONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.45.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 26 marzo 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.
La seduta comincia alle 13.
Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.
Nuovo testo C. 1455 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l’ordine del giorno reca l’esame in sede consultiva, ai fini dell’espressione del parere alla II Commissione (Giustizia), del nuovo testo del disegno di legge n. 1455 Governo, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», quale risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente.
Avverte che la Commissione dovrà procedere all’espressione del parere di competenza nella seduta odierna, poiché la Commissione giustizia è convocata per concluderne l’esame, in sede referente, a partire dalle ore 14 di oggi, essendo il provvedimento iscritto nel calendario dei lavori dell’Assemblea a partire dalla seduta antimeridiana di domani, mercoledì 27 marzo.
Invita quindi la relatrice, onorevole Giannone, a svolgere la relazione introduttiva.
Veronica GIANNONE (M5S), relatrice, rileva che i profili di competenza della Commissione risultano estremamente limitati. Si tratta, in particolare, di alcuni aspetti dell’articolo 4, il quale prevede l’attivazione, da parte della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo di Polizia penitenziaria, di specifici corsi di formazione destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati di cui agli articoli 1, 2 e 3 o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato. Al fine di assicurare l’omogeneità dei corsi, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell’interno, della giustizia e della difesa.
Per esclusive esigenze di completezza espositiva e al fine di confermare che le restanti previsioni recate dal provvedimento in esame – sia quelle del disegno di legge originario del Governo (articoli da 1 a 4 e attuale articolo 14, recante la clausola di invarianza finanziaria), sia i numerosi articoli aggiuntivi approvati in sede referente (articoli da 5 a 13) – non investono le competenze della Commissione, ne ricorda sommariamente il contenuto, fermo restando che l’esame della Commissione dovrà concentrarsi sui profili di sua competenza.
Il provvedimento, a parte il citato articolo 4, interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale, individuando nuove fattispecie di reato e rendendo più celere l’adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.
Infatti, gli articoli 1, 2 e 3 introducono modifiche al codice di procedura penale, in materia di obbligo di riferire le notizie di reato, di assunzione di informazioni e di atti diretti e atti delegati.
L’articolo 5 introduce modifiche al codice penale e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con la finalità di inasprire le pene per i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori.
Gli articoli 6 e 7 modificano il codice penale, il primo estendendo il campo d’applicazione delle aggravanti in caso di omicidio aggravato dalle relazioni personali, e, il secondo, introducendo nel codice penale il delitto di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.
Anche l’articolo 8 modifica il codice penale, inasprendo le pene già previste per i delitti di violenza sessuale, mentre l’articolo 9, modificando il codice di procedura penale, introduce disposizioni volte ad ampliare la tutela delle vittime dei reati di violenza di genere.
Con la stessa finalità di tutela delle vittime, l’articolo 10 introduce modifiche al codice di procedura penale, mentre l’articolo 11 dispone modifiche all’articolo 13-bis della legge n. 354 del 1975, in materia di trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori.
Anche gli articoli 12 e 13 introducono modifiche, rispettivamente, in tema di riparto di somme tra le regioni per il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e di disciplina per l’accesso al fondo per l’indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti. L’articolo 14, infine, reca, come già accennato, la clausola di invarianza finanziaria.
In conclusione, condividendo le finalità complessive del provvedimento, anticipa sin d’ora l’intenzione di proporre un parere favorevole, che si riserva comunque di formulare dopo gli eventuali interventi dei colleghi.
Debora SERRACCHIANI (PD) osserva che, ancora una volta, la Commissione è chiamata a esprimersi in un tempo eccessivamente breve su un tema tanto delicato come quello toccato dal disegno di legge in esame, su cui, al contrario, sarebbe stato necessario un dibattito approfondito. Per tali ragioni e altre che verranno esposte in maniera più articolata nella Commissione di merito, preannuncia l’astensione del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere favorevole che la relatrice si appresta a formulare.
Elena MURELLI (Lega) preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega sulla proposta di parere favorevole della relatrice, sottolineando l’importanza del provvedimento, che interviene per contrastare i casi sempre più numerosi di violenza nei confronti di vittime che devono essere tutelate indipendentemente dal genere e dal colore della pelle.
Carlo FATUZZO (FI), condividendo le finalità del provvedimento e preannunciando il suo voto a favore del parere favorevole che la relatrice si appresta a proporre, lamenta tuttavia la mancata previsione di congrue risorse finanziarie, necessarie, a suo giudizio, a rendere più efficaci le misure introdotte.
Paolo ZANGRILLO (FI), premesso di condividere quanto esposto dal collega Fatuzzo, preannuncia il voto favorevole del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere favorevole che la relatrice si accinge a formulare.
Veronica GIANNONE (M5S), relatrice, nel ringraziare tutti i colleghi intervenuti, formula una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
La seduta termina alle 13.10.