AUDIZIONI
Giovedì 17 gennaio 2019. — Presidenza del presidente della XI Commissione Andrea GIACCONE. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità, politiche giovanili e servizio civile universale Vincenzo Spadafora.
La seduta comincia alle 14.
Audizione sulle linee programmatiche del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle pari opportunità, politiche giovanili e servizio civile universale, Vincenzo Spadafora.
(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).
Andrea GIACCONE, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Ricorda che l’ordine del giorno reca, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento, l’audizione sulle linee programmatiche del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle pari opportunità, politiche giovanili e servizio civile universale, Vincenzo Spadafora.
Fa presente che, considerato che la seduta dell’Assemblea riprenderà alle ore 16, l’audizione potrà proseguire orientativamente fino alle 15.45. Ricorda che, secondo quanto convenuto in sede di Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni, dopo la relazione del Sottosegretario avrà luogo una prima serie di interventi, limitata a un deputato per gruppo, della durata di non oltre cinque minuti ciascuno, cui replicherà il Sottosegretario. Potranno, quindi, seguire ulteriori interventi e la replica conclusiva del Sottosegretario.
Nel ringraziare quindi, anche a nome del presidente della I Commissione, Giuseppe Brescia, e della presidente della XII Commissione, Marialucia Lorefice, il Sottosegretario Spadafora per la sua disponibilità, gli cede la parola per lo svolgimento della relazione.
Il sottosegretario Vincenzo SPADAFORA svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Maria Teresa BELLUCCI (FdI), Maria Elena BOSCHI (PD), Gilda SPORTIELLO (M5S) e Elena MURELLI (Lega).
Intervengono sull’ordine dei lavori Debora SERRACCHIANI (PD) e Andrea GIACCONE, presidente.
Interviene, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Roberto NOVELLI (FI).
Il sottosegretario Vincenzo SPADAFORA risponde ai quesiti posti dai deputati intervenuti.
Andrea GIACCONE, presidente, in considerazione del tempo ancora disponibile, ritiene possibile consentire ulteriori, brevi interventi.
Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Carlo FATUZZO (FI), Alessandro ZAN (PD) e Debora SERRACCHIANI (PD).
Il sottosegretario Vincenzo SPADAFORA risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.
Interviene quindi, per fatto personale, Maria Elena BOSCHI (PD), cui replica il sottosegretario Vincenzo SPADAFORA.
Andrea GIACCONE, presidente, ringrazia il Sottosegretario e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 15.45.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 17 gennaio 2019. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.
La seduta comincia alle 8.50.
Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione.
C. 1354, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2019.
Andrea GIACCONE, presidente, avverte che, avendo nella seduta di ieri la relatrice Legnaioli svolto la sua relazione, nella seduta odierna la Commissione procederà all’espressione del parere sul provvedimento.
Invita la relatrice, onorevole Legnaioli, a illustrare la sua proposta di parere.
Donatella LEGNAIOLI (Lega), relatrice, formula una proposta di parere favorevole.
Debora SERRACCHIANI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice, in quanto il provvedimento riproduce sostanzialmente il contenuto di una proposta di legge presentata dal suo gruppo nella scorsa legislatura.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018.
C. 1432 Governo, approvato dal Senato.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Relazione favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 gennaio 2019.
Andrea GIACCONE, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti riferiti alle parti di competenza del disegno di legge europea 2018. Comunica altresì che il relatore Invidia ha predisposto una proposta di relazione sul provvedimento in esame.
Invita pertanto il relatore a illustrarla.
Niccolò INVIDIA (M5S), relatore, illustra la sua proposta di relazione favorevole.
Debora SERRACCHIANI (PD), ribadendo l’intenzione del gruppo Partito Democratico, manifestata nella seduta di ieri, di presentare proposte emendative direttamente presso la XIV Commissione, preannuncia l’astensione del suo gruppo sulla proposta di relazione testé illustrata dal relatore Invidia.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione del favorevole relatore (vedi allegato 2).
Delibera altresì di nominare, ai sensi dell’articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Invidia quale relatore presso la XIV Commissione.
La seduta termina alle 9.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.40.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 9 gennaio 2019. — Presidenza del Presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. – Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica amministrazione, Mattia FANTINATI.
La seduta comincia alle 15.35.
Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo.
C. 1433 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l’esame del provvedimento.
Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come le Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro) siano chiamate a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 1433, approvato dal Senato, recante interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo, il quale risulta collegato alla manovra di finanza pubblica. Francesco SILVESTRI (M5S), relatore per la I Commissione, evidenzia in primo luogo, come il provvedimento, si componga di 6 articoli e abbia subìto alcune modifiche nel corso dell’esame al Senato.
Concentrandosi in particolare sugli ambiti di competenza della I Commissione, rileva come l’articolo 1, inserendo tre nuovi articoli (60-bis, 60-ter e 60-quater) nel decreto legislativo n. 165 del 2001, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», istituisca, presso il Dipartimento della funzione pubblica, un «Nucleo della concretezza», preposto alla verifica della realizzazione delle azioni concrete – da determinarsi in un apposito Piano triennale – per il miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione.
In tale ambito per «amministrazioni pubbliche» si intendono le amministrazioni definite tali dall’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto n. 165 del 2001, vale a dire tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni; le Province; i Comuni; le Comunità montane e loro consorzi e associazioni; le istituzioni universitarie; gli Istituti autonomi case popolari; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale; l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n. 300 del 1999. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 165 continuano ad applicarsi anche al CONI.
In dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 60-bis – nel disporre l’istituzione del Nucleo della concretezza – fa salve le competenze dell’Ispettorato per la funzione pubblica nonché dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, organi entrambi già incardinati presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ricorda al riguardo che al Dipartimento della funzione pubblica spettano le seguenti funzioni: l’attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego; il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi; il controllo sulla efficienza e la economicità dell’azione amministrativa; il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti; la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento; le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
Nell’ambito del Dipartimento della funzione pubblica l’Ispettorato per la funzione pubblica, vigila e svolge verifiche su: la conformità dell’azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento; l’efficacia dell’attività amministrativa, con attenzione alla semplificazione delle procedure; il corretto conferimento degli incarichi; l’esercizio dei poteri disciplinari; l’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di controllo dei costi.
L’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione ha invece il compito di promuovere e il coordinare le attività di semplificazione e di riassetto della normativa vigente.
Il comma 2 del nuovo articolo 60-bis prevede l’elaborazione di un Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, predisposto con cadenza annuale dal Dipartimento della funzione pubblica ed emanato con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (di concerto con quello dell’interno). Per le azioni da effettuarsi negli enti territoriali, è prevista l’intesa in sede di Conferenza unificata.
Tale Piano contiene:
a) le azioni volte a garantire la «corretta applicazione» delle disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni e la conformità dell’attività amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento;
b) le «azioni concrete» per rendere più efficienti le pubbliche amministrazioni, con indicazione altresì dei tempi per la realizzazione di «azioni correttive»;
c) le modalità di svolgimento delle attività del Nucleo della concretezza nei confronti delle regioni, degli enti strumentali regionali, degli enti del Servizio sanitario regionale, degli enti locali.
Il Nucleo della concretezza assicura la concreta realizzazione delle misure previste dal Piano triennale.
Il comma 3 del nuovo articolo 60-bis disciplina tale attività del Nucleo, la quale si esplica in sopralluoghi e visite, svolti in collaborazione con l’Ispettorato per la funzione pubblica. L’intento ricognitivo è volto a rilevare: lo stato di attuazione «delle disposizioni» da parte delle pubbliche amministrazioni; le modalità organizzative e gestionali sotto il riguardo della «efficienza, efficacia ed economicità».
Si prevede inoltre che il Nucleo possa proporre misure correttive. Per le amministrazioni statali e le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali, il Nucleo indica altresì i termini temporali entro cui devono essere attuate tali misure; nel corso dell’esame al Senato si è specificato (modificando i commi 3, 4 e 6 del nuovo articolo 60-bis) che l’indicazione dei termini temporali concerne solo le suddette amministrazioni, fermo restando che l’indicazione delle misure correttive concerne anche le altre amministrazioni.
Il comma 4 del nuovo articolo 60-bis procedimentalizza l’attività del Nucleo della concretezza presso le amministrazioni, prevedendo, in particolare, la redazione di un verbale per ogni sopralluogo e visita del Nucleo presso una pubblica amministrazione, il quale dà conto di un novero di elementi: rilevazioni effettuate; richieste avanzate; documentazione visionata o acquisita; risposte e chiarimenti ricevuti.
Inoltre il verbale riporta le eventuali misure correttive prospettate (con il termine di attuazione per le amministrazioni statali e le agenzie e gli enti pubblici non economici nazionali). Il verbale è sottoscritto dal «rappresentante» (o suo delegato) dell’amministrazione coinvolta, che può formulare o fornire ulteriori osservazioni e documentazioni, nei tre giorni successivi.
Ai sensi del comma 5 del nuovo articolo 60-bis, qualora i sopralluoghi siano effettuati presso enti locali, i relativi verbali devono essere trasmessi «anche» al prefetto competente territorialmente. L’obbligo di trasmissione parrebbe pertanto stabilito in capo al Nucleo.
Il comma 6 del nuovo articolo 60-bis prevede inoltre una tempestiva comunicazione al Nucleo, da parte delle pubbliche amministrazioni, in ordine all’avvenuta attuazione delle misure correttive loro prospettate dal medesimo Nucleo.
Ai sensi del comma 7 del nuovo articolo 60-bis, l’inosservanza del termine per l’attuazione delle misure correttive – da parte delle amministrazioni statali e delle agenzie e degli enti pubblici non economici nazionali – rileva ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale.
Rammenta in proposito che la responsabilità dirigenziale si fonda, in particolare, sulle previsioni dell’articolo 21 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale richiama il mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione, o l’inosservanza delle direttive, imputabili al dirigente, quali elementi che comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dell’incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare prima della scadenza l’incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli delle amministrazioni dello Stato ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
La responsabilità disciplinare si concretizza in una violazione del codice disciplinare rinvenibile nel contratto collettivo richiamato dal contratto individuale o nella violazione dei precetti fissati dagli articoli 55 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001 o dal codice di comportamento. La titolarità ad accertare la responsabilità disciplinare risiede in capo al dirigente di struttura o all’Ufficio per i procedimenti disciplinari.
Sempre ai sensi del comma 7 all’inosservanza consegue inoltre l’inserimento della pubblica amministrazione in un elenco delle pubbliche amministrazioni inadempienti, che viene pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.
Il medesimo Dipartimento trasmette al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell’interno, alla Corte dei conti, una relazione annuale sugli esiti dei sopralluoghi e delle visite effettuate (da trasmettere entro il 30 giugno), nella quale i casi di mancato adeguamento ricevono apposita evidenziazione.
Il nuovo articolo 60-ter ha per oggetto la collaborazione tra il prefetto ed il Nucleo, prevedendo che il prefetto può segnalare al Nucleo eventuali irregolarità dell’azione amministrativa degli enti locali e chiederne l’intervento.
In tal caso, personale della Prefettura può partecipare a sopralluoghi e visite condotte dal Nucleo.
Per quanto concerne il sistema di controlli interni degli enti locali, ricorda che esiste un controllo preventivo ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in base al quale «il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria».
Per quanto riguarda invece i controlli successivi di regolarità amministrativa, il comma 2 del richiamato articolo 147-bis prevede espressamente che «Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità definite nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’ente, sotto la direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate tecniche di campionamento». Le risultanze del controllo sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale.
Il nuovo articolo 60-quater ha per oggetto la dotazione di personale del Nucleo della concretezza, prevedendo che il Nucleo si avvalga di 53 unità di personale. Tra queste figurano un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale.
A tal fine è previsto un duplice «canale» di reclutamento, a seconda si attinga a personale già di altre amministrazioni o si proceda a pubblico concorso.
In particolare: 30 unità sono da reclutarsi mediante concorso per titoli ed esami, secondo la ordinaria procedura delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni (regolata dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Di queste unità, 20 sono inquadrate nel livello iniziale della categoria A; 10 sono inquadrate nel livello iniziale della categoria B.
Le restanti 23 unità – incluse dunque le tre unità con qualifica dirigenziale – sono individuate nell’ambito del personale delle amministrazioni pubbliche. Una volta prescelte, le unità di personale di altri apparati amministrativi le quali siano chiamate presso il Nucleo sono collocate in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto (secondo quanto prevedano i rispettivi ordinamenti).
Per i tre dirigenti, non si applicano i limiti previsti per il conferimento di incarichi di funzione dirigenziale (limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti, per la prima fascia; del 10 per cento, per la seconda fascia, secondo la previsione dell’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001).
Nel caso di utilizzazione di unità per comando o fuori ruolo, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento che le collochi in quella posizione, entro quindici giorni dalla richiesta (ai sensi dell’articolo 17, comma 14 della legge n. 127 del 1997).
In attesa dell’adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall’amministrazione di appartenenza, l’immediata utilizzazione dell’impiegato presso l’amministrazione che ha richiesto il comando (ai sensi dell’articolo 56, settimo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957).
Il personale dipendente del comparto Ministeri chiamato presso il Nucleo mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l’indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle medesime amministrazioni. Il personale dipendente di altre amministrazioni pubbliche che non siano i Ministeri, mantiene il trattamento economico fondamentale spettante, tuttavia gli oneri sono ripartiti tra Presidenza del Consiglio ed amministrazione di appartenenza, previa loro intesa.
Gli oneri quantificati per il reclutamento del personale e per il funzionamento del Nucleo sono quantificati in euro 4.153.160 annui a decorrere dal 2019.
Di questa somma, nella relazione tecnica sono quantificate in euro 3.775.600 le spese per il personale (con stima commisurata al trattamento retributivo medio della categoria A del comparto Presidenza del Consiglio), mentre le restanti sono imputate a spese di funzionamento.
A tali oneri si prevede di far fronte mediante corrispondenti riduzioni dell’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).
Il comma 2 dell’articolo 1 – inserito nel corso dell’esame al Senato – specifica che le norme introdotte si applicano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l’utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, agli istituti e scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, tenendo conto delle loro specificità organizzative e funzionali e nel rispetto dell’autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo ad essi riconosciuta dalle vigenti disposizioni.
L’articolo 2 prevede, al comma 1, l’introduzione di sistemi di verifica biometrica dell’identità e di videosorveglianza degli accessi per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai fini della verifica dell’osservanza dell’orario di lavoro.
Per quanto riguarda i profili di diretto interesse della I Commissione, il comma 2 stabilisce che i dirigenti delle amministrazioni pubbliche adeguano la propria prestazione nella sede di lavoro alle esigenze dell’organizzazione e dell’incarico dirigenziale svolto, nonché a quelle connesse con la corretta gestione e il necessario coordinamento delle risorse umane.
Nel corso dell’esame presso il Senato si è inoltre specificato che i dirigenti, per le finalità di cui al comma 2, sono inclusi nell’ambito di applicazione dei nuovi sistemi di cui al comma 1 (fatta salva l’esclusione per le categorie in regime di diritto pubblico).
L’articolo 3 restringe l’ambito di applicazione del limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche contrattualizzate.
Infatti, laddove il quadro normativo vigente prevede (all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017) che le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, dal 1ogennaio 2017 non possano superare il corrispondente importo determinato per il 2016, il comma 1 dell’articolo 3 dispone che tale limite non operi con riferimento agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al 22 giugno 2017 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 75 del 2017), a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico. Oltre a ciò, il limite non si applica agli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente al 22 giugno 2017, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio medesimo) per quest’ultima deroga.
L’articolo 4 conferma il limite vigente per le assunzioni da parte delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e delle agenzie e degli enti pubblici nazionali non economici e reca modifiche ed integrazioni alle norme sulle procedure per le assunzioni in oggetto, stabilendo anche disposizioni transitorie.
In particolare, il comma 1 conferma che le amministrazioni suddette possono procedere ad assunzioni (a tempo indeterminato) nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente. Resta ferma per i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il comparto della scuola e delle università l’applicazione delle norme di settore.
Il secondo periodo del comma 3 consente, a decorrere dal 2019, il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da cessazione del personale già maturate, con riferimento ad un arco temporale non superiore a cinque anni, anziché non superiore a tre anni, come prevede la norma vigente.
Ai sensi del comma 2, le amministrazioni interessate dal limite di cui al comma 1 predispongono i piani triennali dei fabbisogni di personale tenendo conto dell’esigenza di assicurare l’effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:
a) digitalizzazione;
b) razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
c) qualità dei servizi pubblici;
d) gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
e) contrattualistica pubblica;
f) controllo di gestione e attività ispettiva.
Ai fini dell’autorizzazione all’avvio delle procedure concorsuali e alle relative assunzioni, il primo periodo del comma 3 conferma le norme vigenti; tuttavia, con riferimento al triennio 2019-2021, il comma 4 reca alcune previsioni transitorie, intese a ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego. In particolare, si consente di procedere, in deroga alla procedura di autorizzazione summenzionata ed alle norme sulla mobilità (volontaria o «per ricollocazione» del personale collocato in disponibilità):
alla lettera a), all’assunzione a tempo indeterminato di vincitori o lo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste dai commi 1 e 3, per ciascun anno;
alla lettera b), all’avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il corrispondente triennio, al netto delle risorse di cui alla lettera a) – per le procedure concorsuali suddette, i successivi commi 6 e 7 recano alcune norme specifiche.
Le assunzioni di cui alla lettera b) possono essere effettuate solo successivamente alla maturazione della corrispondente facoltà di assunzione.
Resta fermo – con riferimento alle facoltà di cui alle suddette lettere a) e b) – il rispetto delle norme richiamate dal medesimo comma 4, tra cui il principio della previa verifica della sussistenza di situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale nella medesima amministrazione.
Ai sensi del comma 5, le amministrazioni che si avvalgano delle facoltà di cui al comma 4 devono comunicare entro trenta giorni i dati relativi alle assunzioni o all’avvio delle procedure di reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Ragioneria generale dello Stato, al fine di consentire agli stessi di operare i controlli successivi e di procedere alle eventuali restanti autorizzazioni ai sensi del comma 3.
Il comma 6 prevede che le procedure concorsuali di cui alla suddetta lettera b) del comma 4 possono essere espletate con modalità semplificate, definite con regolamento del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; le modalità semplificate devono concernere, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni di concorso.
Il comma 7 mantiene fermo il rispetto degli eventuali specifici titoli di preferenza previsti dalle disposizioni vigenti. Le graduatorie dei candidati che abbiano superato le prove concorsuali espletate secondo le procedure semplificate (di cui alla disciplina regolamentare prevista dal comma 6) sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti così banditi.
Con riferimento alle misure in materia di assunzioni previste dall’articolo 4, segnala come l’articolo 1, comma 399, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) abbia previsto che per l’anno 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli enti pubblici non economici e le agenzie fiscali, in relazione alle ordinarie facoltà assunzionali, non possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019. Pertanto dal combinato disposto delle due disposizioni sembra emergere che anche le assunzioni previste dall’articolo 4 del disegno di legge non potranno avere decorrenza anteriore al 15 novembre 2019, anche in caso di rapido espletamento dei concorsi. Sul punto appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.
Evidenzia inoltre come le priorità individuate dal comma 2 dell’articolo 4 in relazione alle competenze delle figure professionali da assumere «a regime» ai sensi del medesimo articolo 4 riproducano quelle previste dall’articolo 1, comma 299, lettere da a) ad f), della legge di bilancio per il 2019 per le assunzioni straordinarie da realizzare a valere del fondo per il pubblico impiego istituito dalla legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016), destinato alle assunzioni aggiuntive da effettuare da parte delle pubbliche amministrazioni e rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2019 all’articolo 1, comma 298. Non sono invece riprodotte le lettere g)ed h), del citato comma 299, che fanno riferimento alle competenze in materia di tecnica di redazione degli atti normativi e alla verifica di impatto della regolamentazione e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e di bilancio.
L’articolo 5 reca una disciplina normativa volta a porre rimedio ai problemi sorti in seguito alla risoluzione, da parte di Consip S.p.A., di alcune convenzioni di fornitura di buoni pasto per pubblici dipendenti.
L’articolo 6, al comma 1 qualifica le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del provvedimento come norme di diretta attuazione dell’articolo 97 della Costituzione (in materia di pubbliche amministrazioni e pubblico impiego) e come princìpi generali dell’ordinamento.
Il comma 2 specifica che le disposizioni degli articoli 2 e 3, concernendo la materia dell’ordinamento civile, rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
In base al comma 3, le norme di cui all’articolo 5 costituiscono princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica (materia sottoposta a competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione).
Il comma 4 specifica che le regioni – anche con riferimento ai propri enti ed alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale – e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni della legge. Ricorda, in ogni caso, che le norme di cui all’articolo 4 non concernono gli enti territoriali, in quanto le possibilità di assunzione da parte dei medesimi sono disciplinate da norme legislative statali non oggetto di modifica da parte del medesimo articolo 4.
Il comma 5 reca la clausola di salvaguardia con riferimento alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.
Virginio CAPARVI (Lega), relatore per la IX Commissione, dopo avere sua volta rilevato che il disegno di legge è collegato alla manovra di bilancio 2019, avverte che nella sua relazione si soffermerà in particolare sugli articoli 3, 4 e 5, in quanto più direttamente riconducibili alle competenze della Commissione lavoro pubblico e privato.
Con riferimento, pertanto, all’articolo 3, osserva che esso esclude dall’applicazione del limite dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche, previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, gli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, nonché gli oneri relativi al trattamento accessorio delle assunzioni effettuate, successivamente alla suddetta data di entrata in vigore del limite, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti e ai sensi di disposizioni che contemplino gli oneri (ivi compresi quelli relativi al trattamento accessorio medesimo) per quest’ultima deroga. Ai sensi del comma 2, il medesimo limite non si applica neanche alle assunzioni effettuate in deroga ai relativi limiti finanziari utilizzando risorse destinate ai contratti di lavoro flessibile, secondo la specifica disciplina posta, per il triennio 2018-2020, dall’articolo 20, comma 3, del citato decreto legislativo n. 75 del 2017.
Passa, quindi, all’articolo 4, che, allo scopo di accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale, al comma 1 autorizza le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, a decorrere dal 2019, ad assumere personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa massima pari a quella relativa al personale cessato nell’anno precedente. Il comma 2 dispone la predisposizione da parte delle medesime amministrazioni del piano dei fabbisogni, previsto agli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto dell’esigenza di assicurare il ricambio generazionale, la migliore organizzazione del lavoro, nonché il reclutamento di figure professionali con elevate competenze in materia di digitalizzazione, di razionalizzazione dei provvedimenti amministrativi, di qualità dei servizi pubblici, di gestione dei fondi strutturali e di capacità di investimento, di contrattualistica pubblica, nonché di controllo di gestione e attività ispettiva. Come disposto dal comma 3, che disciplina la procedura per l’autorizzazione delle assunzioni, a decorrere dal 2019 si aumenta da tre a cinque anni l’arco temporale con riferimento al quale è consentito il cumulo delle risorse destinate al finanziamento delle assunzioni, corrispondenti alle economie già maturate per la cessazione del personale. Con la finalità di consentire fin dal triennio 2019-2021 l’accesso al pubblico impiego, il comma 4 consente alle amministrazioni pubbliche, in deroga alla procedura ordinaria di autorizzazione e alle norme sulla mobilità, all’assunzione a tempo indeterminato di vincitori o allo scorrimento delle graduatorie vigenti, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà assunzionali previste per ciascun anno dai precedenti commi 1 e 3, nonché all’avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell’80 per cento delle facoltà di assunzione previste per il precedente triennio. Infine, i successivi commi 5, 6 e 7 introducono disposizioni per la disciplina delle assunzioni, sia dalle graduatorie vigenti, sia a seguito dei concorsi, previste dal comma 4.
In proposito, ritiene opportuno richiamare quanto disposto dall’articolo 1, comma 399, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), che prevede il divieto per le pubbliche amministrazioni di effettuare assunzioni con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 15 novembre 2019, osservando come tale termine, peraltro, sia funzionale alla definizione delle risorse da utilizzare e alla predisposizione dei bandi.
Con riferimento, infine, all’articolo 5, volto al superamento delle problematiche insorte dalla risoluzione delle convenzioni per la fornitura dei buoni pasto, rileva che, al comma 1, si prevede che le pubbliche amministrazioni interessate richiedono ai propri dipendenti la restituzione dei buoni pasto, maturati e non spesi, e li sostituiscono con altri buoni pasto, di valore nominale corrispondente, acquistati sulla base della normativa vigente. Il comma 2 autorizza Consip S.p.A a gestire centralmente, anche in via giudiziale, il recupero dei crediti vantati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti della società aggiudicataria dei lotti oggetto delle risoluzioni. Inoltre, la norma prevede la riassegnazione alle amministrazioni interessate delle somme recuperate, nonché la possibilità per le medesime amministrazioni di attivare ulteriori procedimenti per il recupero del credito non soddisfatto. I successivi commi 3 e 4 dispongono l’istituzione di un fondo, con dotazione pari a 3 milioni di euro per il 2019, per l’attuazione delle misure di sostituzione dei buoni pasto previste dal comma 1.
Emanuele PRISCO (FdI) chiede al Governo di chiarire fin d’ora se sussista una disponibilità reale a modificare e migliorare il provvedimento, oppure se esso sia considerato immodificabile dalla maggioranza, rilevando come tale chiarimento risulti fondamentale ai fini della chiarezza e correttezza nei rapporti tra i gruppi.
Il Sottosegretario Mattia FANTINATI, in relazione alla questione posta dal deputato Prisco, ritiene che non vi sia alcuna preclusione da parte del Governo a modifiche del testo che portino ad una ulteriore lettura presso l’altro ramo del Parlamento, purché si tratti di modifiche condivise ed effettivamente migliorative.
Graziano MUSELLA (FI) ritiene necessari chiarimenti in ordine alle funzioni del Nucleo della concretezza, per verificare se esso sia pensato quale strumento di assistenza e supporto nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, compresi i piccoli comuni in difficoltà e gli enti locali in genere, o sia, al contrario, destinato a esercitare unicamente funzioni ispettive.
Renata POLVERINI (FI), dopo aver chiesto chiarimenti sull’organizzazione del seguito dell’esame del disegno di legge da parte delle Commissioni riunite, ritiene che, se il Governo intende fare del Nucleo della concretezza uno strumento di supporto delle amministrazioni pubbliche, comprese quelle locali, sia necessario prevedere un maggior numero di unità di personale. Inoltre, considera necessario verificare se, sulla base delle risorse finanziarie previste, sia possibile estendere a tutte le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, i sistemi di controllo sulle presenze del personale previsti nel provvedimento. Infine, ritiene necessario sapere dal Governo se abbia stanziato risorse adeguate per l’acquisto delle strumentazioni digitali sulle quali saranno chiamate a operare le unità di personale che si prevede di assumere in base alle autorizzazioni recate dal disegno di legge.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nel rilevare come sia imminente l’avvio delle votazioni in Assemblea, ritiene che l’organizzazione dei lavori sul provvedimento sarà precisata in una riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, il quale potrà aver luogo nel corso della prossima settimana; evidenzia quindi come la seduta odierna possa risultare utile per raccogliere una prima serie di rilievi cui i relatori e il Governo potranno dare risposta nel corso del successivo iter di esame.
Paolo ZANGRILLO (FI), considerando la molteplicità dei sistemi digitali per la rilevazione delle presenze e il controllo dei dipendenti, osserva che, prima di procedere alla selezione del personale da assumere in riferimento a tale materia e alla sua formazione, sarebbe opportuno individuare preventivamente su quali sistemi operativi esso sarà chiamato a operare. Invece, il disegno di legge sembra aver scelto la logica opposta, che non fornisce alcuna garanzia di successo.
Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 9 gennaio 2019.
Audizione di rappresentanti dell’Associazione Quadri e Capi Fiat – Rappresentanza (AQCF-R) nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00075 Gribaudo e 7-00108 Segneri, sulla salvaguardia dell’occupazione nel settore dell’industria automobilistica, con particolare riguardo alla situazione del gruppo FCA.
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.50.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 9 gennaio 2019 — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.
La seduta comincia alle 14.50.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».
C. 1160, approvata dal Senato, e abb.
(Parere alle Commissioni II e XII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in oggetto.
Davide TRIPIEDI, presidente, avverte che l’ordine del giorno reca l’esame in sede consultiva, ai fini dell’espressione del parere alle Commissioni riunite II e XII, delle proposte di legge n. 1160, approvata dal Senato, e abbinate, recanti l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto».
Avverte, altresì, che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna. Invita, quindi, la relatrice, onorevole De Lorenzo, a svolgere la relazione introduttiva e a formulare la sua proposta di parere.
Rina DE LORENZO (M5S), relatrice, segnala che la proposta di legge n. 1160, adottata come testo base nel corso dell’esame in sede referente, riprende sostanzialmente il contenuto di un testo approvato dal Senato della Repubblica nella scorsa legislatura.
Il provvedimento, che consta di nove articoli, non è stato modificato dalle Commissioni di merito e non presenta significativi profili direttamente riconducibili alle competenze della Commissione.
Infatti, l’articolo 1 dispone l’istituzione della Commissione di inchiesta sulla comunità di recupero per minori disagiati «Il Forteto», con il compito di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti di minori, anche al fine di prospettare l’adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.
L’articolo 2 definisce i compiti della Commissione; l’articolo 3 ne disciplina la composizione; l’articolo 4 rinvia a un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa la disciplina dell’attività e del funzionamento.
Sulla base dell’articolo 5, la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e limitazioni dell’autorità giudiziaria; l’articolo 6 reca disposizioni in merito all’obbligo del segreto da parte dei membri della Commissione e del personale ad essa addetto.
Quanto all’organizzazione interna e alle dotazioni finanziarie della Commissione, l’articolo 7 dispone la pubblicità delle sedute e fissa un limite di spesa pari a 50.000 euro annui, a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali.
Come previsto dall’articolo 8, la Commissione completa i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.
L’articolo 9, infine, reca la previsione dell’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La proposta di legge n. 1160 ha dunque lo scopo di promuovere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti dei minori, anche al fine di prospettare l’adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura.
Ricorda, quindi, che il fondamento costituzionale posto alla base della istituzione di Commissioni parlamentari d’inchiesta viene rinvenuto nell’articolo 82 della Carta costituzionale. Tale norma stabilisce infatti: «Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria». Questa norma costituisce espressione della funzione di controllo delle Camere sull’attività del Governo e delle pubbliche amministrazioni. L’istituzione di tale Commissione, in ossequio a quanto stabilito dall’articolo 82 della Carta costituzionale, si rende necessaria ai fini di un controllo, indispensabile per fare finalmente luce sulla tragica vicenda del «Forteto». Invero alla Commissione d’inchiesta sono riconosciuti gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria nel procedere alle indagini e agli esami, così come, peraltro, precisato anche dall’articolo 141, comma 2, del Regolamento della Camera nella parte in cui stabilisce che: «la Commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria». I poteri coercitivi della Commissione costituiscono uno strumento indispensabile per un pieno ed effettivo esercizio del potere parlamentare d’inchiesta. Tale potere, munito di caratteristiche particolarmente importanti, rappresenta il più penetrante tra gli strumenti ispettivi e conoscitivi, grazie al quale il Parlamento può contribuire al raggiungimento della verità. Un parallelismo, quello tra i poteri delle Commissioni parlamentari d’inchiesta e quelli della magistratura, enunciato dall’articolo 82, comma 2, della Costituzione nel rispetto del fondamentale principio di leale collaborazione tra i poteri dello Stato.
La proposta di legge istitutiva della Commissione d’inchiesta sul «Forteto» è diretta a fare luce su una vicenda dai risvolti particolarmente gravi in quanto violativi dei fondamentali diritti umani: una pagina drammatica e dolorosa della storia del nostro Paese su cui va fatta chiarezza per contribuire a rendere giustizia alle vittime segnate duramente dall’esperienza della permanenza presso la comunità «Il Forteto», luogo in cui sono stati posti in essere reati particolarmente efferati ed aberranti. Si tratta di un’iniziativa importante diretta ad assicurare il rispetto della persona in quanto tale (in quel luogo in cui qualunque forma di rispetto è risultata completamente azzerata) e rivolta a salvaguardare i diritti dei minori che verranno affidati in futuro alla stessa struttura. Occorre far chiarezza, nei suoi contorni più dettagliati e specifici, su una vicenda caratterizzata dalla lesione dell’incolumità fisico-psichica dei minorenni e non, fortemente calpestata per decenni all’interno del «Forteto». Le cronache hanno, infatti, parlato di «comunità-setta» e «comunità-lager» ancora diretta, fino al commissariamento a seguito della decisione del Ministero dello sviluppo economico, dai fedelissimi del titolare della stessa condannato in via definitiva con la sentenza della Cassazione.
Ricorda, quindi, che la vicenda ha inizio nel 1977 nel comune di Barberino, in cui nasce la comunità «Il Forteto», ad opera di una trentina di giovani occupanti di un casolare, insieme all’azienda agricola destinata a radicarsi nel territorio come baluardo del «made in Tuscany» alimentare. L’iniziativa è di due uomini: Roberto Fiesoli detto il profeta, capo indiscusso della comunità, e Luigi Goffredi, l’ideologo. Entrambi millantano titoli di studio in psicologia ed elaborano la teoria della cosiddetta «famiglia funzionale» che consiste nel cancellare i legami con i genitori naturali affidando i minori provenienti da situazioni disagiate (famiglie di tossicodipendenti o assenti) a due soggetti, un uomo e una donna, in maniera del tutto casuale, incuranti della relazione affettiva ritenuta nociva e slegati dal «fardello della materialità sessuale». In un mix pernicioso di Freud e Don Milani, al cospetto di politici, magistrati, dirigenti dei servizi sociali, inizia il dominio incontrastato della comunità «Il Forteto» che fino al 2010 accoglie circa ottanta minori e, come cooperativa occupa circa centotrenta dipendenti con un fatturato di decine di milioni di euro annui.
La sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 13 luglio 2000, pronunziata in seguito alla denuncia di una madre cui era stato impedito di vedere i figli trasferiti in comunità, strappa un velo sulla drammatica storia della comunità degli abusi, avvolta da un’ingiustificata cortina fumogena, e condanna l’Italia ad una multa di 200 milioni di lire per danni morali, ma l’esperienza del «Forteto» continua a sopravvivere insieme al suo «guru» Roberto Fiesoli, occultando orrori e violenze di una società distopica immersa nel verde delle colline del Mugello.
In tale sentenza, la Corte Europea dei diritti dell’uomo afferma che: «questa situazione e i precedenti penali dei succitati responsabili avrebbero dovuto indurre il tribunale per i minorenni ad esercitare una maggiore sorveglianza riguardo al controllo dei bambini all’interno del «Forteto» e all’influenza dei responsabili in questione su di loro e sulle relazioni con la loro madre. Ora, questo non si è verificato. Infatti, i responsabili in questione operano in una comunità che gode di una ampia libertà e che non sembra sottoposta ad un effettivo controllo da parte delle autorità competenti. A questo riguardo, la Corte nota anche che il Governo convenuto non ha prodotto elementi sufficienti a dimostrare che le ispezioni semestrali del giudice tutelare, in virtù dell’articolo 9 della legge n. 184 del 1983, si siano effettivamente svolte. Dopo tutto, il Governo non ha prodotto nessun rapporto del giudice tutelare che faccia stato di tali ispezioni». Raccapricciante questo assunto della Corte Europea che sottolinea come vi siano gravi responsabilità ai vari livelli istituzionali – assistenti sociali, Tribunale dei minori, Governo – da parte delle autorità deputate al controllo.
Nella sentenza di cui sopra si sottolinea anche il rischio effettivo di un’amputazione delle relazioni familiari tra la prima ricorrente e i suoi figli: «riguardo all’assenza di limiti alla durata della collocazione presso «Il Forteto», la pratica mostra che quando il collocamento in comunità si prolunga, molti bambini sottoposti ad una tale misura, in realtà, non recuperano mai una vera vita familiare all’esterno della comunità. Quindi, la Corte non vede alcuna valida giustificazione al fatto che il collocamento dei figli della prima ricorrente non sia munito di un limite temporale, cosa che, inoltre, sembra andare contro le disposizioni pertinenti del diritto italiano, vale a dire l’articolo 4 della legge n. 184 del 1983. In realtà, l’assenza di limiti temporali alla collocazione e l’influenza negativa delle persone che, all’interno del Forteto, seguono i bambini, combinate con l’atteggiamento ed il comportamento dei servizi sociali, stanno avviando i figli della prima ricorrente verso una separazione irreversibile dalla loro madre e ad una integrazione a lungo termine nel Forteto».
La triste vicenda giudiziaria riguardante «Il Forteto» risulta, a suo avviso, espressiva di una gravissima e perdurante continuazione nel tempo (nei decenni) di reati violativi dell’incolumità fisico-psichica, del valore della vita, della libertà di autodeterminazione sessuale e della dignità umana: si tratta di diritti fondamentali della persona tutelati a livello costituzionale. La gravità della vicenda risulta ancora più accentuata dal fatto che la comunità «Il Forteto» è una comunità di recupero per minori disagiati, deputata quindi ad accogliere al suo interno dei soggetti particolarmente deboli al fine di favorirne la riabilitazione. Costituisce dunque un inquietante paradosso il fatto che proprio tale comunità, che avrebbe dovuto rappresentare un importante e sicuro luogo di accoglimento e di protezione dei minori disagiati e costruzione della loro personalità, abbia rappresentato invece un luogo deplorevole, all’interno del quale sono stati violati in maniera devastante i fondamentali diritti umani di tali soggetti. I gravissimi reati perpetrati e accertati all’interno di tale comunità erano abusi sessuali, maltrattamenti, pedofilia. I ragazzi minorenni presenti all’interno della comunità venivano assoggettati a violenze fisiche, psicologiche, morali e sessuali. Il bene-interesse giuridico protetto dai delitti sessuali viene individuato nella libertà sessuale della persona intesa come libertà di autodeterminazione sessuale del soggetto passivo del reato. Tale libertà rientra nell’ambito dei diritti inviolabili dell’uomo di cui all’articolo 2 della Costituzione ed è espressione della personalità di ciascun individuo. Si è dunque dinanzi ad un bene-interesse giuridico di fondamentale rilevanza che deve essere tutelato e che nel caso di specie è stato profondamente leso in relazione ai numerosi reati posti in essere ai danni delle vittime. L’istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta ad opera di tale proposta di legge va dunque pienamente condivisa e si rende necessaria al fine di compiere ulteriori indagini e accertamenti finalizzati ad assicurare il ripristino del rispetto della dignità delle vittime all’interno della comunità, dignità non semplicemente violata, ma realmente annientata nel suo aspetto più intimo e delicato, quale quello relativo alla sfera sessuale, mediante la creazione di situazioni coercitive, violente, offensive, umilianti e intimidatorie da parte degli autori dei reati. Occorre evidenziare inoltre l’aggravante consistente nel fatto che tali abusi sessuali siano stati posti in essere in un contesto caratterizzato da una posizione di supremazia detenuta dai capi di una comunità definita dagli stessi giudici della Suprema Corte una «setta» in cui i minori, tutti già prostrati e resi fragili dalle originarie situazioni di degrado da cui provenivano, venivano piegati ai dettami delle teorie e pratiche dei soci della comunità.
Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, sezione III, nella sentenza n. 24979 del 22 dicembre 2017, l’abuso della posizione giuridica ad opera dei dirigenti della cooperativa/comunità nei confronti delle persone affidate o comunque presenti nella struttura per essere ivi protette, educate e, quanto a quelle maggiorenni, rispettate nel corso della loro permanenza in essa, non maltrattate e pregiudicate nella libertà sessuale, consentiva di imporre ai soggetti affidati, »con atteggiamenti mortificanti e soggioganti, un regime di vita che costoro non avevano scelto ma subìto, proprio alla luce della condizione di assoggettamento non solo economico ed abitativo nella quale le vittime si trovavano, e ciò a prescindere dalla loro minore o maggiore età».
Se all’epoca della commissione dei fatti fosse esistito nell’ambito del nostro ordinamento giuridico il reato di tortura, introdotto con l’articolo 1 della legge n. 110 del 2017 e disciplinato nel nuovo articolo 613-bis del codice penale, verosimilmente sarebbe stato ritenuto sussistente anche un simile reato da parte dei giudici, considerato il fatto che tale reato è posto a tutela dell’integrità fisica e psichica della persona, nonché della sua libertà personale e della sua libertà di autodeterminazione.
L’Unione Europea, di cui l’Italia fa parte, riveste un ruolo di notevole importanza nella protezione dei diritti umani (e in particolare di quelli del bambino) in tutto il mondo. L’articolo 6 della legge 27 maggio 1991, n. 176, con cui è stata ratificata e data esecuzione in Italia alla convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, stabilisce che: «gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo». Tale norma può dirsi effettivamente violata all’interno della comunità in questione, in cui è stato compromesso il libero ed effettivo sviluppo dei fanciulli, che hanno subito danni biologici, morali ed esistenziali inquantificabili. I trattamenti che hanno subito le vittime all’interno di questa comunità sono infatti disumani e degradanti. Autorevole dottrina afferma che: «circa gli effetti negativi a lungo termine, gli abusi sessuali su minori sono stati definiti una bomba ad orologeria psicologica, potendo seguire, ad un primo periodo senza significativi effetti, dei successivi disturbi di consistente rilievo».
Reputa evidente, alla luce di quanto esposto, la sussistenza di una situazione di negazione della realtà effettivamente e concretamente esistente all’interno della comunità «Il Forteto», già accertata con il primo processo in sede penale e che si è reiterata nel corso del tempo, anche in seguito alla sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Le Istituzioni non possono e soprattutto non devono in alcun modo essere colluse in siffatte tragiche realtà e non devono contribuire con il proprio operato ad occultare e/o a negare una simile realtà acclarata e accertata in sede giudiziaria.
Nel luglio del 2015, con delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 48 del 28 luglio 2015, veniva istituita una Commissione d’inchiesta del Consiglio regionale sul caso «Il Forteto».
Nella relazione conclusiva di tale Commissione si riporta che: «Sembra assolutamente rilevante sottolineare che gli enti preposti agli affidamenti dei minori e al controllo sugli stessi siano venuti meno ai loro compiti istituzionali. In particolare il Tribunale dei minori ha continuato ad affidare i minori nonostante più volte documentata l’inaffidabilità del Forteto. Anche la Regione Toscana, come altri enti territoriali, nel corso dei decenni ha concesso finanziamenti pubblici alla cooperativa e/o alla fondazione Il Forteto, nonostante già esistessero sentenze di condanna passate in giudicato per reati specifici a carico di esponenti della comunità, e fosse quanto meno doverosa eticamente una maggiore prudenza. Infine risulta che gli stessi servizi socioassistenziali hanno svolto in maniera lacunosa e colpevolmente inadeguata il loro ruolo, venendo meno ai propri doveri di tutela e garanzia di soggetti particolarmente deboli ed esposti quali sono i minori affidati ad una comunità o ad una famiglia».
A suo avviso, lo Stato, in quanto massima istituzione, è tenuto a far luce sulle responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti dei minori, dando ampia rilevanza anche mediatica alla vicenda, al fine di evitare che simili tragici eventi possano nuovamente verificarsi nel nostro Paese, e la proposta di legge n. 1160, approvata dal Senato, recante l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso tale comunità ha la funzione di svolgere accertamenti e indagini con la volontà di comprendere anche le eventuali misure legislative da adottare al fine di prevenire simili inquietanti eventi caratterizzati da un vero e proprio degrado dell’umanità che si è perpetrato in uno Stato di diritto.
Condividendo le finalità del provvedimento, in considerazione dell’esorbitanza della condotta criminale accertata dalla magistratura e della necessità di far luce su una vicenda in cui hanno albergato storie di orrori troppo spesso colposamente taciuti, propone, in conclusione, di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.
Antonio VISCOMI (PD), preannunciando il voto favorevole del gruppo Partito Democratico sulla proposta di parere della relatrice, che ringrazia per la esaustiva e approfondita relazione, esprime la sua preoccupazione che l’ambito di azione della Commissione di inchiesta travalichi, dall’accertamento dei fatti, a decisioni di carattere più generale, applicabili all’intera categoria delle comunità di recupero, incluse quelle che dimostrano di funzionare correttamente. Allo stesso modo, ritiene che sia da scongiurare il pericolo che la Commissione di inchiesta, partendo dall’accertamento delle cause dei mancati controlli istituzionali e giudiziari, alla base dei fatti inammissibili verificatisi presso la comunità «Il Forteto», si spinga a elaborare linee guida, fortemente connotate dal punto di vista ideologico, che potrebbero, di fatto, limitare la libertà educativa delle altre comunità.
Renata POLVERINI (FI), associandosi al riconoscimento dello sforzo profuso dalla relatrice, ringrazia la maggioranza per essersi fatta carico di portare a compimento l’iter di approvazione di un provvedimento sul quale i deputati di Forza Italia si erano fortemente impegnati già nella scorsa legislatura. Intende, quindi, tranquillizzare i colleghi sull’estensione dei poteri della Commissione di inchiesta, limitati all’accertamento dei fatti e non esercitabili ai fini dell’individuazione di provvedimenti, di qualsiasi natura, di carattere generale. Preannuncia, quindi, il voto favorevole del gruppo Forza Italia sulla proposta di parere della relatrice.
Daniele MOSCHIONI (Lega), ringraziando la relatrice, preannuncia il voto favorevole del gruppo Lega sulla sua proposta di parere della relatrice.
Rina DE LORENZO (M5S), relatrice, ringraziando i gruppi di opposizione per il preannunciato voto favorevole sulla sua proposta di parere, desidera rassicurarli sul fatto che l’attività della Commissione d’inchiesta non potrà che essere limitata all’accertamento e alla verifica dei fatti verificatisi presso «Il Forteto». Rileva, inoltre, che i lavori della Commissione d’inchiesta potranno tener conto della copiosa giurisprudenza, anche europea, in materia. Sottolinea, infine, la necessità di prevenire per il futuro fenomeni di tale gravità, esercitando correttamente i poteri di controllo che l’ordinamento attribuisce alle istituzioni e alla magistratura.
Davide TRIPIEDI, presidente, associandosi ai riconoscimenti dei colleghi per il lavoro svolto dalla relatrice, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
La seduta termina alle 15.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.