SEDE CONSULTIVA
Martedì 1° marzo 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.
La seduta comincia alle 12.
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.
C. 3491 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Romina MURA, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Lacarra, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, illustra il contenuto del provvedimento, segnalando preliminarmente che esso, come si legge nella relazione illustrativa, è volto a garantire il contributo italiano all’impegno condiviso con gli Alleati in termini di difesa collettiva attraverso l’attivazione di una serie misure pre-pianificate relative al rafforzamento della postura militare in grado di garantire il necessario livello di deterrenza e ove necessario di difesa, a fronte della grave situazione di crisi in atto. Ciò è realizzato con la proroga per l’anno in corso dei dispositivi NATO già in atto e l’avvio di contribuzioni aggiuntive attraverso la mobilitazione delle forze ad alta prontezza. Il provvedimento, inoltre, reca misure per il potenziamento della funzionalità e della sicurezza della rete diplomatica e consolare, nonché misure a tutela degli interessi italiani e dei cittadini all’estero.
Venendo al merito del decreto-legge, che consta di sette articoli, l’articolo 1 autorizza la partecipazione di personale militare italiano, fino al 30 settembre 2022, alle iniziative della NATO per l’impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very High Readiness Joint Task Force (VJTF) e la prosecuzione, per tutto il 2022, della partecipazione di personale militare al potenziamento dei dispositivi della NATO esplicitamente indicati. In relazione a tali autorizzazioni si prevede l’applicazione delle disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge n. 145 del 2016 (Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali), applicabili, per quanto compatibili, anche al personale civile che partecipa nelle missioni internazionali, come disposto dall’articolo 14 della medesima legge n. 145 del 2016.
L’articolo 2 autorizza la cessione, a titolo gratuito, di mezzi e materiali di equipaggiamento militari non letali di protezione alle autorità governative dell’Ucraina. L’articolo 3 autorizza, fino al 31 dicembre 2022, il Ministero degli esteri e della cooperazione internazionale a derogare alle disposizioni vigenti, ad esclusione di quelle penali e del codice antimafia, di cui al decreto legislativo n. 145 del 2011, per l’attuazione di interventi di assistenza o di cooperazione in favore delle autorità e della popolazione dell’Ucraina.
L’articolo 4 dispone, al comma 1, l’incremento di 10 milioni di euro nel 2022 della dotazione finanziaria delle ambasciate e degli uffici consolari di prima categoria, per potenziare le misure di sicurezza a tutela delle sedi, del personale e degli interessi italiani nei Paesi maggiormente esposti alle conseguenze dell’aggravamento delle tensioni in Ucraina nonché per provvedere alle spese per il vitto e per l’alloggio del personale e dei cittadini, che, per ragioni di sicurezza, sono alloggiati in locali indicati dal Ministero o dal capo della rappresentanza diplomatica o dell’ufficio consolare. Il comma 2 autorizza la spesa di 1 milione di euro nel 2022 per l’invio di dieci militari dell’Arma dei carabinieri, a tutela degli uffici all’estero maggiormente esposti e del relativo personale in servizio.
L’articolo 5 autorizza la spesa di 1 milione di euro nel 2022 per il potenziamento delle attività realizzate dall’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all’estero in situazioni di emergenza (comma 1) e dispone l’incremento di 100.000 euro per il 2022 dell’autorizzazione di spesa destinate alla copertura delle indennità aggiuntive per il personale dell’Unità a fronte delle prestazioni rese per assicurare adeguati interventi e assistenza ai connazionali in occasione di gravi emergenze all’estero (comma 2). Come si legge nella relazione tecnica, tale ultima somma aggiuntiva è destinata a incrementare il personale impiegato presso l’Unità di crisi di due unità e di incrementare del 10 per cento circa le indennità erogate al personale già in servizio. Il comma 3, infine, differisce i termini per la registrazione nel portale che consente ai connazionali di segnalare volontariamente all’Unità di crisi la propria ubicazione esatta all’estero, allo scopo, come si legge nella relazione tecnica, di consentire all’Unità di crisi la massima operatività nello svolgimento delle funzioni di assistenza ai connazionali.
Da ultimo, l’articolo 6 reca le norme di copertura finanziaria e l’articolo 7 dispone in merito all’entrata in vigore del decreto-legge.
Quindi, poiché nessuno chiede di intervenire, rinvia il seguito dell’esame alla seduta convocata nella giornata di domani, nel corso della quale la Commissione esprimerà il parere di competenza.
La seduta termina alle 12.05.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 1° marzo 2022.
Audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale navigator (A.N.NA.) sulle problematiche relative ai contratti di lavoro dei navigator.
L’audizione informale è stata svolta dalle 12.25 alle 13.10.
Audizione di rappresentanti di Federtrasporti nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00695 Mura e 7-00702 Rizzetto, in materia di lavoro nei settori della logistica e del trasporto su strada.
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.45.
RELAZIONI AL PARLAMENTO
Martedì 1° marzo 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.
La seduta comincia alle 14.45.
Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Doc. CCLXIII, n. 1.
(Seguito esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del documento, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2022.
Romina MURA, presidente, ricorda che, ai sensi dell’articolo 124 del Regolamento, l’esame potrà concludersi con la votazione di una risoluzione ai sensi dell’articolo 117 del Regolamento medesimo.
Antonio VISCOMI (PD), relatore, dopo avere comunicato che sono in corso interlocuzioni tra i gruppi, si riserva di presentare, nel corso della prossima riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, una proposta in ordine alle modalità di prosecuzione dell’esame, anche alla luce del fatto che alcune Commissioni permanenti sembrano orientate a concludere l’esame della Relazione senza la votazione di una risoluzione.
Romina MURA, presidente, prendendo atto di quanto affermato dal relatore, poiché nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Martedì 1° marzo 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.
La seduta comincia alle 14.50.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.
(COM(2021) 762 final).
(Seguito dell’esame ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2022.
Romina MURA, presidente, ricorda che, ai sensi dell’articolo 127, comma 2, del Regolamento, l’esame della proposta di direttiva può eventualmente concludersi con l’approvazione di un documento finale, in cui la Commissione esprime il proprio avviso sull’opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tale atto.
Antonio VISCOMI (PD), relatore, fa presente che, essendo stato definito l’elenco dei soggetti da audire in relazione all’esame della proposta di direttiva, la Commissione potrebbe procedere allo svolgimento delle audizioni a partire dalla prossima settimana.
Romina MURA, presidente, poiché nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.
SEDE REFERENTE
Martedì 1° marzo 2022. — Presidenza della presidente della VII Commissione, Vittoria CASA.
La seduta comincia alle 13.10.
Disposizioni in materia di tirocinio curricolare.
C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi e C. 3419 Invidia.
(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3396).
Le Commissioni proseguono l’esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 22 febbraio 2022.
Vittoria CASA, presidente, avverte che è stata assegnata alle Commissioni la proposta di legge C. 3396 Tuzi, recante: Disciplina del tirocinio curricolare nell’ambito dei corsi di studio. Comunica che, trattandosi di proposta di legge vertente su materia identica a quella delle proposte già in esame, le presidenze ne hanno disposto l’abbinamento ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento. Invita, quindi, i relatori, deputato Tuzi per la VII Commissione e deputato Ungaro per la XI Commissione, a illustrare la proposta di legge da ultimo abbinata.
Manuel TUZI (M5S), relatore per la VII Commissione, anche a nome del collega Ungaro, illustrando il contenuto della proposta di legge C. 3396, di cui è primo firmatario, riferisce che essa intende introdurre, come specificato all’articolo 1, una disciplina univoca del tirocinio curricolare, che viene articolato in tre diverse tipologie: tirocinio curricolare destinato all’acquisizione di crediti formativi per il completamento del piano di studi; tirocinio curricolare destinato alla preparazione della tesi finale; tirocinio curricolare non destinato all’acquisizione di crediti formativi.
L’articolo 2 individua i soggetti promotori possibili (che sono università, istituti di formazione, AFAM, istituti che erogano corsi di formazione post-diploma, centri di formazione professionale) e i soggetti ospitanti del tirocinio curricolare (che possono essere imprese, associazioni, fondazioni, società in-house, società partecipate, associazioni tra professionisti, datori di lavoro dotati di personalità giuridica). L’articolo prevede, inoltre, la presenza di tutor incaricati dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante e ne specifica funzioni e ruolo.
L’articolo 3 disciplina i contenuti della convenzione da stipularsi tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, prevedendone la possibile integrazione in una fase successiva alla stipulazione.
L’articolo 4 reca la definizione e gli elementi minimi obbligatori del progetto formativo individuale. In particolare, è previsto che il tutor individuato dal soggetto promotore redige il progetto formativo individuale con il coinvolgimento del tutor individuato dal soggetto ospitante. Il progetto formativo individuale deve definire gli obiettivi e il percorso formativo che il tirocinante realizza presso il soggetto ospitante. È stabilito l’obbligo di comunicazione del progetto formativo individuale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito delle cosiddette comunicazioni ANPAL.
L’articolo 5 prevede il rimborso delle spese per il trasporto per tutte le tipologie di tirocinio e la corresponsione di un rimborso spese minimo limitatamente ai tirocini curricolari con o senza acquisizione di crediti formativi. In base all’articolo 6, la copertura dei relativi oneri è disposta a carico di un fondo istituito presso il Ministero dell’università e della ricerca, con una dotazione iniziale di euro 360 milioni di euro, al cui finanziamento concorre la destinazione, in base alla scelta del contribuente, della quota del cinque per mille dell’IRPEF.
Gli articoli 7 e 8 dispongono, rispettivamente, in merito alla durata delle diverse tipologie di tirocinio curricolare e al numero minimo di tirocini attivabili dai soggetti ospitanti.
L’articolo 9 disciplina la copertura assicurativa per gli infortuni occorsi nel luogo di lavoro, nei luoghi esterni all’azienda per attività connesse al tirocinio e durante il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro. Gli oneri previsti dai contratti di assicurazione del tirocinante sono a carico del soggetto promotore o del soggetto ospitante sulla base dell’accordo intercorrente tra gli stessi.
L’articolo 10 disciplina le ipotesi di sospensione temporanea del tirocinio.
L’articolo 11 stabilisce specifici divieti a carico del soggetto ospitante e le relative sanzioni.
L’articolo 12 prevede un monitoraggio da parte del Ministero dell’università e della ricerca del regolare svolgimento dei tirocini ai fini della redazione di un rapporto annuale.
L’articolo 13 istituisce presso il Ministero dell’università e della ricerca un fondo per il finanziamento di borse di studio per progetti meritevoli.
L’articolo 14 concerne l’applicazione del limite temporale per l’attivazione dei tirocini formativi e di orientamento per coloro che hanno conseguito il titolo di studio dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021.
Infine, gli articoli 9 e 10 recano, rispettivamente, alcune disposizioni transitorie e le abrogazioni.
Vittoria CASA, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.20.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 1° marzo 2022.
Audizione, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 1063 Ungaro, C. 2202 De Lorenzo, C. 3396 Tuzi e C. 3419 Invidia, recanti disposizioni in materia di tirocinio curricolare, di Giovanni Betta, in rappresentanza della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane), e di Sandra Scicolone, in rappresentanza dell’ANP (Associazione Nazionale Presidi).
L’audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 14.10.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.
La seduta comincia alle 14.35.
DL 14/2022: Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.
C. 3491 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° marzo 2022.
Marco LACARRA (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Canada in materia di mobilità giovanile, fatto a Roma e a Ottawa l’11 dicembre 2020, a Roma il 20 gennaio 2021 e a Toronto il 3 febbraio 2021.
C. 3418 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Davide AIELLO (M5S), relatore, segnala preliminarmente che, come si legge nella relazione introduttiva, l’Accordo, che si inserisce nell’esistente quadro delle eccellenti relazioni bilaterali tra l’Italia e il Canada, sostituisce il vigente Memorandum d’intesa su un programma di scambi giovanili (vacanze-lavoro), firmato a Ottawa il 18 ottobre 2006, estendendo per la parte italiana il permesso di lavoro a 12 mesi e inserendo due nuove categorie di partecipanti, quella dei Young Professional, ovvero dei titolari di un titolo di studio post secondario (equivalente alla laurea triennale) che vogliano acquisire un’esperienza lavorativa nel Paese ospite, e quella dell’International Co-op, ovvero studenti che, al fine di completare il proprio corso di studi post secondario, intendano effettuare un tirocinio curricolare su materie correlate al proprio percorso di studio presso un’azienda operante nel Paese ospite. L’inserimento di tali categorie nell’Accordo consente all’Italia di sfruttare tutte le opportunità offerte dal programma «International Experience Canada», ampliando l’offerta per i giovani italiani che desiderino trascorrere limitati periodi in Canada per acquisire esperienza lavorativa.
Venendo al merito, segnala che l’Accordo si compone di nove articoli. In particolare, l’articolo 1 riporta le finalità dell’Accordo, volto a definire i beneficiari, semplificare le procedure, assicurare condizioni di reciprocità e a garantire una continua collaborazione e scambio di informazioni per un’efficace realizzazione dell’Accordo.
L’articolo 2 individua quali beneficiari dell’Accordo i cittadini italiani e canadesi che intendano viaggiare nel paese ospitante per ottenere un lavoro temporaneo per integrare le loro risorse finanziarie, o, se titolari di un titolo di studio post secondario, per acquisire un’esperienza di lavoro di sviluppo professionale sulla base di un contratto prestabilito, o studenti iscritti in istituti di livello post professionale che intendano completare nel Paese ospitante un tirocinio inerente al proprio ambito di studi.
L’articolo 3 elenca i requisiti e la documentazione necessari per beneficiare dell’Accordo, mentre l’articolo 4 dispone che il soggiorno potrà essere autorizzato per un massimo di due volte, per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun periodo di soggiorno. L’articolo 5 reca la disciplina agevolativa per il rilascio dei documenti.
Segnala che, sulla base dell’articolo 6, i cittadini che beneficiano dell’Accordo sono soggetti alla legislazione e ai regolamenti del Paese ospitante, in particolare per quanto riguarda gli standard occupazionali, compresi i salari, le condizioni di lavoro, le prestazioni di natura assicurativa, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
L’articolo 7 prevede, tra l’altro, la determinazione annuale del numero massimo di cittadini di ciascuna Parte che potrà beneficiare dell’Accordo, l’istituzione di una commissione di controllo per l’attuazione e il monitoraggio dell’Accordo, l’elaborazione di statistiche sul numero dei cittadini beneficiari e su dati aggregati per età e genere.
L’articolo 8 prevede la messa a disposizione, sui siti Internet dei rispettivi Governi, delle informazioni riguardanti l’Accordo, comprese quelle relative alle procedure necessari per presentare la richiesta di partecipazione. L’articolo 9, infine, reca disposizioni riguardanti l’entrata in vigore dell’Accordo, le procedure di modifica e di estinzione, la procedura di risoluzione delle controversie e i casi di sospensione.
Venendo al disegno di legge di ratifica, segnala che esso consta di quattro articoli, che recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica, l’ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l’entrata in vigore.
Quindi, alla luce del contenuto del provvedimento, propone di esprimere un parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 14.45.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.
La seduta comincia alle 14.45.
Disposizioni per l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.
C. 1458 Frassinetti, C. 1791 Fragomeli, C. 1891 Spadoni, C. 2816 Bruno Bossio e C. 3404 De Lorenzo.
(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori – Nomina di un Comitato ristretto).
La Commissione prosegue l’esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 23 novembre 2021.
Romina MURA, presidente, avverte che risultano assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori. Trattandosi di proposte di legge vertenti su materia identica a quella delle proposte in esame, ne dispone l’abbinamento ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento.
Chiede, quindi, alla relatrice, onorevole Ciprini, di illustrare sinteticamente il contenuto delle proposte di legge C. 2816 Bruno Bossio, C. 3404 De Lorenzo e C. 3483 Polidori testé abbinate.
Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, rileva che la proposta di legge C. 2816 Bruno Bossio, all’articolo 1, modifica la legge n. 4 del 2018, recante modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, allo scopo di attribuire la quota di riserva nelle assunzioni, prevista dall’articolo 18, comma 2, della legge n. 68 del 1999, anche alle donne vittime di violenza di genere, economicamente non autosufficienti e di riservare ad esse una quota del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici. L’articolo 2 reca la copertura finanziaria.
Segnala, quindi, che l’articolo unico della proposta di legge C. 3404 De Lorenzo, analogamente alla proposta di legge C. 1891 Spadoni, è volta a comprendere nel novero delle categorie a cui è riservata la quota di riserva di posti di lavoro le donne vittime di violenza domestica inserite nei percorsi di protezione attivati dai servizi sociali. Sul piano della tecnica normativa, la proposta in esame interviene con una novella all’articolo 18 della legge n. 68 del 1999.
Infine, la proposta di legge C. 3483 Polidori consta di un articolo unico, che, al comma 1, prevede il riconoscimento di uno sgravio contributivo per un periodo massimo di trentasei mesi ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere. Il comma 2 estende alle medesime donne la riserva nelle assunzioni prevista dall’articolo 18 della legge n. 68 del 1999 con riferimento ai datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti.
Romina MURA, presidente, avverte che, come convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 23 febbraio, nella seduta odierna la Commissione dovrebbe deliberare in ordine al seguito dell’istruttoria legislativa sulle proposte di legge in esame, valutando in particolare l’opportunità di nominare un Comitato ristretto per l’elaborazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.
Chiede, quindi, alla relatrice, onorevole Ciprini, di formulare una proposta al riguardo.
Tiziana CIPRINI (M5S), relatrice, conformemente a quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 23 febbraio, propone la nomina di un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo unificato delle proposte di legge in esame, di cui auspica l’approvazione in sede legislativa da parte della Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base della designazione dei gruppi.
Romina MURA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame delle proposte di legge ad altra seduta.
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo.
C. 1722 Roberto Rossini, C. 1741 De Lorenzo, C. 2311 Serracchiani e C. 3328 Barzotti.
(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3328 Barzotti).
La Commissione prosegue l’esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2020.
Romina MURA, presidente, avverte che risulta assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3328 Barzotti. Trattandosi di proposta di legge vertente su materia identica a quella delle proposte in esame, ne dispone l’abbinamento ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento.
Chiede, quindi, alla relatrice, onorevole Costanzo, se intende illustrare sinteticamente il contenuto della proposta di legge C. 3328 Barzotti testé abbinata.
Jessica COSTANZO (MISTO-A), relatrice, intervenendo da remoto, segnala preliminarmente che la proposta di legge C. 3328 Barzotti, recante disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle condotte vessatorie a carico dei lavoratori e delle disfunzioni organizzative ansiogene nei luoghi di lavoro, consta di nove articoli ed è finalizzata, come si legge all’articolo 1, a promuovere una cultura organizzativa positiva nei luoghi di lavoro e a prevenire comportamenti diretti e indiretti che possano determinare l’insorgere di stati di disagio psicologico o psicopatologico nei lavoratori.
L’articolo 2 reca le definizioni delle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro, mentre l’articolo 3 dispone l’esplicitazione nel documento di valutazione dei rischi, previsto dagli articoli 17 e 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, delle misure adottate dal datore di lavoro per la prevenzione di tale tipologia di rischi.
L’articolo 4 prevede la responsabilità, sul piano disciplinare, civile e penale, di coloro che pongono in essere condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro. L’articolo 5 disciplina la competenza del questore, a cui il lavoratore può fare ricorso nel caso in cui sia soggetto a tali tipologie di condotte.
Sulla base dell’articolo 6, eventuali disturbi psichici o psicosomatici manifestati dal lavoratore a seguito di condotte vessatorie sono considerati di origine professionale e l’INAIL è competente al loro accertamento.
L’articolo 7 dispone l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro, con finalità di monitoraggio e analisi. L’articolo 8 prevede il potenziamento da parte di ciascuna regione delle strutture di medicina del lavoro, mentre l’articolo 9 dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per l’assistenza legale alle vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress.
Valentina BARZOTTI (M5S), prima firmataria della proposta di legge C. 3328 testé abbinata, osserva che essa raccoglie le istanze di diverse associazioni che assistono le vittime di condotte vessatorie e che hanno sottolineato la necessità di colmare il vuoto normativo in materia. La sua proposta di legge, pertanto, intende prevedere le tutele attualmente mancanti per le vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress, ritenendo che queste possano essere ricondotte alla più ampia categoria delle molestie morali e delle violenze psicologiche in ambito lavorativo oggetto delle proposte di legge abbinate in esame.
Romina MURA, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, la Commissione aveva deliberato l’adozione della proposta di legge C. 1741 De Lorenzo quale testo base per il prosieguo dell’esame. Ricorda, inoltre, che il termine per la presentazione degli emendamenti, originariamente fissato al 10 novembre 2020, era stato più volte prorogato fino, da ultimo, al 4 giugno 2021 e che risultano essere state presentate, da parte di alcuni gruppi, sedici proposte emendative. Ferma restando la validità delle proposte emendative già presentate, ritiene che si potrebbe rilevare l’opportunità di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti fissando una nuova scadenza.
Chiede, pertanto, alla relatrice, onorevole Costanzo, di formulare la sua proposta in merito alle modalità di prosecuzione dell’iter.
Jessica COSTANZO (MISTO-A), relatrice, intervenendo da remoto, propone di fissare un termine ravvicinato per la presentazione delle proposte emendative, in considerazione sia del fatto che la Commissione ha ampiamente approfondito la materia sia della necessità di intervenire il più velocemente possibile a tutela di coloro che sono oggetto di condotte vessatorie sul luogo di lavoro.
Antonio VISCOMI (PD) ritiene inopportuno fissare un termine troppo ravvicinato per la presentazione delle proposte emendative, in quanto la complessità della materia richiede un congruo approfondimento.
A nome dei rispettivi gruppi, Andrea GIACCONE (LEGA), Paolo ZANGRILLO (FI), Walter RIZZETTO (FDI) e Niccolò INVIDIA (M5S) concordano con l’onorevole Viscomi sull’opportunità di prevedere un termine non troppo ravvicinato per la presentazione delle proposte emendative.
Romina MURA, presidente, preso atto della proposta della relatrice e dei pareri espressi dai rappresentanti dei gruppi, rinvia alla riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata nella giornata odierna, la decisione in merito alla fissazione di un nuovo termine per la presentazione delle proposte emendative al testo base C. 1741 De Lorenzo. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
INDAGINE CONOSCITIVA
Mercoledì 2 marzo 2022. — Presidenza della presidente Romina MURA.
La seduta comincia alle 15.
Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali.
(Esame del documento conclusivo e rinvio).
Romina MURA, presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Così rimane stabilito.
Romina MURA, presidente, comunica che è stata predisposta, a conclusione delle audizioni contemplate nel programma dell’indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono attività di creazione di contenuti digitali, una proposta di documento conclusivo, che è già stata trasmessa ai componenti la Commissione.
Chiede alla deputata Barzotti se intende illustrare il contenuto della proposta di documento conclusivo.
Valentina BARZOTTI (M5S), illustrando sinteticamente il contenuto del documento conclusivo da lei proposto, sottolinea l’importanza dell’indagine conoscitiva condotta dalla Commissione, che ha affrontato un tema di strettissima attualità. Richiama, in particolare, la necessità di intervenire in un settore dalle caratteristiche peculiari e in cui i creatori di contenuti digitali operano in condizioni estremamente diversificate. L’approfondimento delle implicazioni di tali peculiarità e di tali differenze ha evidenziato, tra l’altro, l’impossibilità di ricondurre tali figure alle tradizionali categorie del lavoro subordinato e del lavoro autonomo e la conseguente necessità di prevedere uno specifico sistema di tutele. Infine, sottolinea che il documento conclusivo reca alcune proposte che, tuttavia, intendono iscriversi nel quadro normativo che si sta delineando a livello europeo, di cui fa parte anche la proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021)762), attualmente all’esame della Commissione. Alla luce di tali premesse, pertanto, auspica che i gruppi della Commissione condividano l’impostazione della sua proposta di documento conclusivo e si impegna a valutare tutte le proposte di modifica e di integrazione che riterranno di farle pervenire.
Antonio VISCOMI (PD), ringraziando la collega Barzotti per il lavoro svolto, preannuncia la sua intenzione di proporre alcune integrazioni alla proposta di documento conclusivo, che auspica possa essere approvato già la prossima settimana.
Romina MURA, presidente, alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, vista l’esigenza di ulteriori approfondimenti, rinvia il seguito dell’esame del documento conclusivo ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.05.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 2 marzo 2022.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.
COMITATO RISTRETTO
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 2098 Comaroli, C. 2247 Elvira Savino, C. 2392 Serracchiani, C. 2478 Rizzetto e C. 2540 Segneri.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.20.
Disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza.
C. 2282 Gagliardi, C. 2417 Barzotti, C. 2667 Lucaselli, C. 2685 Vallascas, C. 2817 Serracchiani, C. 2851 Giarrizzo, C. 2870 Giarrizzo, C. 2908 Villani, C. 3027 Mura e C. 3150 Zangrillo.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.