INDAGINE CONOSCITIVA
Giovedì 26 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.05.
Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.
Audizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira Calderone.
(Svolgimento e conclusione).
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l’audizione.
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira CALDERONE, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
Intervengono quindi, formulando osservazioni e ponendo quesiti, i deputati Valentina BARZOTTI (M5S), Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), Francesco MARI (AVS), Arturo SCOTTO (PD-IDP), Dario CAROTENUTO (M5S), Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), Marta SCHIFONE (FDI) e Tiziana NISINI (LEGA).
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Marina Elvira CALDERONE, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.
Walter RIZZETTO, presidente, ringrazia il Ministro Calderone per il contributo fornito all’indagine conoscitiva e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 15.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente della XI Commissione, Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 13.55.
Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.
Atto n. 86.
(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).
Le Commissioni iniziano l’esame dello schema di decreto all’ordine del giorno.
Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che le Commissioni avviano oggi l’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4 del Regolamento, dell’atto del Governo n. 86, recante lo schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.
Avverte che il termine per l’espressione del parere sul predetto atto, assegnato anche alla V Commissione Bilancio per le conseguenze di carattere finanziario, è fissato a venerdì 17 novembre prossimo.
Segnala, altresì, che nel trasmettere lo schema in esame il Governo ha rappresentato l’urgenza dell’esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari, al fine di consentire l’approvazione del provvedimento definitivo da parte del Consiglio dei Ministri entro la scadenza ravvicinata del termine – previsto per il 15 dicembre 2023 dall’articolo 8 dello schema di decreto legislativo oggetto di trasmissione – per la presentazione delle domande per l’attribuzione dell’indennità di discontinuità ai lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) relativa all’anno in corso.
Al riguardo avverte che essendo la richiesta di parere non corredata dal prescritto parere del Consiglio di Stato, le Commissioni non potranno pronunciarsi definitivamente sullo schema di decreto prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
Alessandro AMORESE (FDI), relatore per la VII Commissione, osserva che le Commissioni riunite sono chiamate ad esprimere, entro il 17 novembre prossimo, il parere sullo Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (Atto del Governo n. 86).
Ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in oggetto è adottato in attuazione di una parte della più ampia delega relativa ai lavoratori dello spettacolo, conferita al Governo dall’articolo 2, commi da 4 a 8, della legge 15 luglio 2022, n. 106, da esercitarsi entro il termine del 18 agosto 2024.
I princìpi e criteri direttivi alla base della delega in questione sono indicati dai commi 4, lettera c), e 6 del suddetto articolo 2, cui si aggiunge il necessario rispetto del limite di risorse finanziarie di cui al comma 7 dello stesso articolo.
Ricorda quindi brevemente tali princìpi e criteri direttivi: il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità per i lavoratori in oggetto; la previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i medesimi lavoratori, con riferimento ai casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro; l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, individuati con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, nell’ambito dei lavoratori, dipendenti o autonomi, a tempo determinato, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e diversi da quelli summenzionati. Questa seconda categoria di lavoratori beneficiari è stata definita dal decreto ministeriale 25 luglio 2023.
Nel presente schema, l’indennità di discontinuità viene introdotta anche in favore di soggetti titolari dei suddetti rapporti di lavoro intermittente.
I princìpi e criteri direttivi suddetti prevedono, in particolare, alcuni oggetti e contenuti specifici affidati al legislatore delegato.
Il primo è la definizione dei requisiti di accesso con riferimento a: 1) il limite massimo annuo di reddito, riferito all’anno solare precedente a quello di corresponsione della misura; 2) il limite minimo di prestazioni lavorative effettive nell’anno solare precedente a quello di corresponsione della misura; 3) il carattere di prevalenza del reddito individuale derivante dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo.
Il secondo vincolo è la determinazione dei criteri di calcolo dell’indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del numero massimo di giornate oggetto di indennizzo e di tutela previdenziale.
Il terzo vincolo è l’incompatibilità dell’indennità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti.
Il quarto è l’individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i beneficiari dell’indennità.
Il quinto è la determinazione dei contributi (inerenti alle indennità in esame) a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori a un determinato limite.
Sullo schema di decreto in esame è stata acquisita l’intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali (nella seduta del 12 ottobre 2023). Sul medesimo schema il Consiglio superiore dello spettacolo ha espresso parere favorevole (nella seduta del 4 luglio 2023), mentre il Consiglio di Stato deve ancora esprimere il proprio parere.
Venendo all’esame dell’articolato, l’articolo 1 dello schema introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’indennità di discontinuità per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo.
Il relativo ambito di applicazione è costituito da alcune categorie di soggetti di seguito elencate: i lavoratori, dipendenti o autonomi (compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli; gli altri lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, nell’ambito dei lavoratori, dipendenti o autonomi, a tempo determinato, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e diversi da quelli summenzionati (come detto, tali lavoratori sono stati individuati con il decreto ministeriale 25 luglio 2023; anche per tali lavoratori si prescinde dalla natura (dipendente o autonomo) del rapporto di lavoro); i titolari, nel settore dello spettacolo, di contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato privi della clausola relativa alla disponibilità (del lavoratore) a rispondere alle chiamate e del conseguente diritto all’indennità di disponibilità.
Segnala, per completezza, che l’articolo 8, recante le disposizioni transitorie, stabilisce, al comma 1, che per i periodi di competenza relativi all’anno 2022, i lavoratori di cui all’articolo 1 sono ammessi a presentare domanda entro il 15 dicembre 2023, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell’anno precedente.
L’articolo 2 definisce i requisiti soggettivi per il riconoscimento dell’indennità di discontinuità. In particolare, si prevede che possano fare richiesta della predetta indennità i soggetti di cui all’articolo 1 che (oltre ad essere iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) siano in possesso di alcuni requisiti: siano cittadini «dell’Unione europea» oppure abbiano regolare permesso di soggiorno in Italia; siano residenti in territorio italiano da almeno un anno; abbiano dichiarato, nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, ai fini IRPEF e quale valore di riferimento per le agevolazioni fiscali, un reddito non superiore a 25.000 euro annui; abbiano maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata presso il suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (non vengono computate, al fine in oggetto, le giornate eventualmente coperte da contribuzione figurativa a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per lavoratori dello spettacolo – cosiddetta ALAS – o di NASpI. Si ricorda che, in base al successivo articolo 8, comma 2, l’ALAS non trova applicazione per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024); abbiano conseguito, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro prevalentemente costituito dall’esercizio di attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione al suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (tale condizione è conforme a quella prevista dalla summenzionata disciplina di delega; al riguardo, la formulazione dello schema in esame specifica che è sufficiente che la prevalenza sussista nell’ambito dei soli redditi da lavoro (del soggetto)); non siano stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda; la condizione non concerne gli eventuali contratti di lavoro intermittente privi della clausola relativa alla disponibilità (del lavoratore) a rispondere alle chiamate e del conseguente diritto all’indennità di disponibilità; non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (la condizione non concerne, dunque, i trattamenti pensionistici in favore di superstiti).
L’articolo 3 disciplina la misura e la durata dell’indennità di discontinuità e il termine per la presentazione della relativa domanda, oltre a porre ulteriori specificazioni.
In particolare, il comma 1 prevede che l’indennità sia riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate presso il suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente rispetto a quello di presentazione della domanda; tale base di calcolo non può essere superiore a 312 giornate annue e dal computo della stessa sono esclusi le giornate coperte da altra contribuzione o dalle altre indennità richiamate dal successivo articolo 6 e i periodi contributivi che abbiano già dato luogo al riconoscimento di altra prestazione di disoccupazione.
In base ai commi 2 e 3 dell’articolo 3, l’indennità è corrisposta in un’unica soluzione. La relativa misura giornaliera è pari al sessanta per cento della media costituita dal rapporto tra le retribuzioni imponibili (nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda) e le giornate (dello stesso anno precedente) oggetto di contribuzione, con limitato riferimento (sia per il dividendo sia per il divisore) all’esercizio di attività lavorative per le quali sia richiesta l’iscrizione al suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Si precisa che la quota giornaliera dell’indennità non può essere in ogni caso superiore al limite minimo giornaliero di contribuzione previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti. È previsto che la domanda, per ciascun anno, deve essere presentata entro il termine – posto a pena di decadenza – del 30 giugno. Si ricorda che il comma 1 del successivo articolo 8 reca un termine transitorio per la presentazione della domanda per i periodi di competenza relativi all’anno 2022.
Il comma 4 prevede che l’INPS accerti presso l’Anagrafe tributaria i requisiti reddituali dei richiedenti, secondo modalità e termini definiti mediante accordi con l’Agenzia delle entrate.
Il comma 5 prevede che l’indennità di discontinuità sia inclusa nella base imponibile delle imposte sui redditi.
L’articolo 4 disciplina l’accredito figurativo della contribuzione pensionistica in relazione al riconoscimento dell’indennità in oggetto.
Il comma 1 prevede che la contribuzione figurativa pensionistica sia riconosciuta in misura pari alla suddetta base di calcolo della misura giornaliera (quindi, in misura pari al cento per cento della base, anziché al sessanta per cento) e nel rispetto di un limite pari a 1,4 volte il suddetto limite minimo giornaliero di contribuzione.
Il comma 2 prevede che la contribuzione figurativa in oggetto sia accreditata nell’anno precedente rispetto a quello di presentazione della domanda, fino a concorrenza del numero di giornate richiesto al fine del raggiungimento dell’annualità di contribuzione e comunque nel limite dei periodi (nel suddetto anno precedente) non coperti da contribuzione a qualsiasi titolo (oltre che nel limite delle giornate incluse nella media di cui al precedente articolo 3). Si ricorda che il summenzionato numero di giornate richiesto per il raggiungimento dell’annualità di contribuzione è pari, a seconda della categoria in cui rientrino i soggetti in esame, a 90, a 260 o a 312.
L’articolo 5 concerne i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell’indennità di discontinuità.
Il comma 1 dispone che i lavoratori percettori dell’indennità di discontinuità partecipino a corsi di formazione continua e di aggiornamento professionale al fine di mantenere o sviluppare le competenze (nel settore dello spettacolo); i predetti percorsi possono essere finanziati anche mediante i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua nonché (come specifica il comma 2) nell’ambito delle programmazioni regionali delle misure di formazione e di politica attiva del lavoro o nell’ambito dei relativi programmi nazionali (ivi compreso il Programma GOL-Programma nazionale per la Garanzia di occupabilità dei lavoratori).
Il comma 3 prevede che i contenuti delle iniziative di formazione e di aggiornamento siano definiti secondo le modalità previste dai decreti ministeriali attuativi della corrispondente norma legislativa – di cui all’articolo 25-ter, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 – relativa alle prestazioni di integrazione salariale straordinaria; queste ultime disposizioni di rango secondario in oggetto sono attualmente stabilite dal decreto ministeriale. 2 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 2022. Si ricorda che il comma 3 dello stesso articolo 25-ter, prevede che la mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di formazione (o di riqualificazione) comporti l’irrogazione di sanzioni «che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri» definiti con decreto ministeriale; tali disposizioni di rango secondario sono attualmente stabilite da un altro decreto ministeriale emanato nella medesima data del 2 agosto 2022 (che ricordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2022). Il comma 3 del presente articolo 5 opera, come detto, un richiamo solo con riferimento alla determinazione dei contenuti delle iniziative di formazione e di aggiornamento e non anche con riferimento alla normativa sanzionatoria.
Il comma 4 prevede che il beneficiario dell’indennità di discontinuità autorizzi (nella domanda relativa alla medesima indennità) l’INPS alla trasmissione dei propri dati di contatto alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano; la trasmissione è effettuata nell’ambito del Sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, anche al fine dell’eventuale sottoscrizione del patto di attivazione digitale (sottoscrizione richiesta per l’Assegno di inclusione e per il Supporto per la formazione e il lavoro).
Silvio GIOVINE (FDI), relatore per la XI Commissione, con riferimento agli ulteriori articoli (da 6 a 10) dello schema in esame, rileva, in primo luogo, che l’articolo 6 dispone in materia di incompatibilità dell’indennità di discontinuità con altre misure indennitarie.
Si prevede, in particolare, che l’indennità di discontinuità, nell’anno di competenza, non sia cumulabile con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le altre tipologie di misure indennitarie legate a casi di disoccupazione involontaria. L’indennità, inoltre, non è cumulabile con le misure in materia di sospensione del rapporto di lavoro o di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro e non è cumulabile con l’assegno ordinario (di natura previdenziale) di invalidità.
L’articolo 7 riguarda la contribuzione relativa alla nuova indennità in oggetto.
Il comma 1 prevede che per i lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 1 siano dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2024: una contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente, determinata in base ad un’aliquota pari all’1 per cento; un contributo di solidarietà a carico del lavoratore, per la sola ipotesi della sussistenza (con riferimento ai redditi assoggettati alla contribuzione presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) di una quota eccedente il limite massimo di imponibile contributivo (limite pari, nel 2023, a 113.520 euro). L’aliquota del contributo di solidarietà è pari allo 0,5 per cento della medesima quota eccedente. Tale contribuzione confluisce presso la Gestione dell’INPS relativa alle prestazioni temporanee per i lavoratori dipendenti.
Il comma 2 riduce, con riferimento ai lavoratori dipendenti a termine rientranti nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 1, da 1,4 a 1,1 punti percentuali l’aliquota contributiva previdenziale addizionale prevista per la generalità dei contratti di lavoro dipendente a termine. La riduzione ha effetto sui periodi contributivi decorrenti dal 1° gennaio 2024. Si rammenta che la misura ordinaria del contributo addizionale – pari, come detto, a 1,4 punti percentuali – è elevata a 1,9 punti percentuali per ciascuna ipotesi di rinnovo del contratto a tempo determinato.
L’articolo 8 reca disposizioni transitorie.
In particolare, il comma 1 prevede che, per i periodi di competenza riferiti al 2022, la domanda per l’indennità di discontinuità sia presentata entro il 15 dicembre 2023.
Il comma 2 prevede che l’ALAS non trovi più applicazione per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024. È inoltre prevista la quantificazione degli oneri finanziari annui derivanti dalla cessazione in oggetto – oneri corrispondenti alla differenza tra le mancate entrate contributive (al netto degli effetti fiscali) e gli oneri inerenti alle prestazioni (ivi compresi gli accrediti figurativi) –. Per la copertura degli oneri finanziari così quantificati, il comma 2 in esame rinvia all’articolo 9. Il comma 3 specifica che l’ALAS non è cumulabile con l’indennità di discontinuità.
L’articolo 9 prevede, in primo luogo, che l’indennità di discontinuità in esame sia riconosciuta entro un determinato limite annuo di onere. In secondo luogo, la disposizione provvede alla copertura finanziaria sia degli oneri corrispondenti ai limiti annui suddetti sia degli oneri derivanti dalla riduzione contributiva di cui all’articolo 7, comma 2, sia degli oneri di cui all’articolo 8, comma 2, e reca la clausola di monitoraggio e salvaguardia finanziari e la clausola contabile finale.
I limiti annui di onere di cui al comma 1 (comprensivi anche dell’onere relativo alla contribuzione figurativa) sono stabiliti secondo un importo variabile nel corso del periodo 2023-2032; a decorrere dal 2033, l’importo è pari a 47,7 milioni annui.
Il comma 2 prevede che l’INPS effettui il monitoraggio di tali oneri, con la conseguente trasmissione della rendicontazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della cultura e al Ministero dell’economia e finanze. Qualora dal monitoraggio emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite, l’INPS non considera ulteriori domande.
Il comma 3 prevede che per la copertura degli oneri di cui al comma 1 nonché degli oneri derivanti dalla riduzione contributiva di cui all’articolo 7, comma 2, e degli oneri di cui all’articolo 8, comma 2, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET. Si ricorda che la dotazione del Fondo per il sostegno economico temporaneo-SET è attualmente pari a 100 milioni per il 2023, a 46 milioni per il 2024, a 48 milioni per il 2025 e a 40 milioni annui a decorrere dal 2026.
Il comma 4 reca la clausola contabile finale.
L’articolo 10 dispone che il provvedimento in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Anna Laura ORRICO (M5S) auspica lo svolgimento di un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame, al fine di acquisire utili elementi di conoscenza.
Irene MANZI (PD-IDP) si associa alla richiesta formulata dalla deputata Orrico, considerata la delicatezza del tema in discussione.
Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) condivide l’esigenza di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame.
Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che nell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, previsto nella giornata odierna come punto successivo dell’ordine del giorno, sarà possibile definire le modalità di prosecuzione dell’iter, valutando anche la possibilità di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento in titolo. Rinvia, quindi, il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.05.
DL 133/2023: Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell’interno.
C. 1458 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 ottobre 2023.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella precedente seduta la relatrice ha svolto la relazione introduttiva e che nella seduta odierna la Commissione procederà all’espressione del parere di competenza.
Invita, quindi, la relatrice a formulare la sua proposta di parere.
Tiziana NISINI (LEGA), relatrice, formula una proposta di parere favorevole, di cui raccomanda l’approvazione.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che porrà in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) chiede di verificare l’esito della votazione.
Walter RIZZETTO, presidente, invita i segretari a verificare l’esito della votazione.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
DL 140/2023: Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei.
C. 1474 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione avvia l’esame del provvedimento.
Marta SCHIFONE (FdI), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla VIII Commissione (Ambiente) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1474, di conversione del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento – composto da 8 articoli – rileva, anzitutto, che l’articolo 1 disciplina l’ambito di applicazione, che è quello di fronteggiare, anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico, in atto nell’area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della città metropolitana di Napoli.
L’articolo 2 identifica gli enti a cui è affidato il compito di studiare la situazione geologica presso i Campi Flegrei, individuando anche la predisposizione e l’attuazione di un piano straordinario volto a tutelare la zona interessata dalle conseguenze del fenomeno bradisismico, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento d’urgenza in esame. L’articolo aggiunge, altresì, alcuni riferimenti al soggetto istituzionale incaricato di svolgere i primi lavori di delimitazione sul territorio interessato, ossia il Dipartimento della protezione civile, a cui verrà affiancata una struttura di supporto, individuata tra esperti, amministrazioni locali e strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato.
L’articolo 3 prevede che la Regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza, coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, provvedendo all’approvazione, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell’area interessata ovvero l’avvio di nuove iniziative. In base al comma 2, tale piano può prevedere la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del volontariato organizzato di protezione civile, di iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate, di incontri periodici con la popolazione, di corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell’area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile, nonché l’installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile, anche prevedendo specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità. In base al comma 3 viene autorizzata, per l’attuazione del piano, una spesa massima di 1 milione euro per l’anno 2023.
L’articolo 4 prevede l’elaborazione da parte del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, disponendo che tale pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile.
L’articolo 5 prevede che la regione Campania coordini le attività di verifica e individuazione delle criticità da superare, per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e di altri servizi essenziali.
Per quanto attiene ai profili di più stretta competenza della Commissione XI, si osserva poi che l’articolo 6, recante misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile, al comma 1, stabilisce che la città metropolitana di Napoli coordina la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati, in particolare, secondo quanto previsto alla lettera a), relativamente al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, da impiegare per un periodo di dodici mesi dalla data dell’effettiva presa di servizio per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al presente decreto-legge, nonché all’attivazione e al presidio di una sala operativa aperta per l’intera giornata (h24). Assume poi rilievo il comma 4 che prevede che il personale della regione Campania direttamente impiegato nelle attività di cui al presente decreto, nel limite massimo di dieci unità, può essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti vigenti, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi. All’individuazione del personale interessato e delle relative procedure amministrative provvede il direttore regionale competente per la protezione civile, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.
L’articolo 7 reca la copertura finanziaria, mentre l’articolo 8 disciplina l’entrata in vigore del presente decreto-legge.
Formula infine una proposta di parere favorevole, di cui raccomanda l’approvazione.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti.
C. 851 Davide Bergamini.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione avvia l’esame del provvedimento.
Chiara TENERINI (FI-PPE), relatrice, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla XIII Commissione (Agricoltura) il parere di competenza sulla proposta di legge C. 851, recante modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente.
La finalità della proposta di legge in esame – come si legge nella relazione illustrativa – «è quella di tutelare la redditività delle imprese agricole, prevedendo criteri che stabiliscano chiaramente quali siano i fattori che concorrono alla formazione del prezzo inserito nel contratto di cessione, anche alla luce del considerando (6) della direttiva (UE) 2019/633, il quale rileva che, sebbene il rischio commerciale sia dato di fatto implicito in qualunque attività economica, la produzione agricola è caratterizzata anche da un’estrema incertezza dovuta sia alla dipendenza dai processi biologici sia all’esposizione ai fattori meteorologici».
Come noto, il legislatore europeo ha individuato la necessità di creare condizioni tali affinché nelle relazioni tra i diversi anelli della filiera agroalimentare i rapporti di forza contrattuale non si trasformino in pratiche sleali ed ha così emanato la direttiva UE 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare. In proposito si ricorda che il decreto legislativo n. 198 del 2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, ha dato attuazione, in Italia, alla direttiva sopra richiamata.
L’articolo 1 interviene sugli articoli 2, 3 e 8 del sopramenzionato decreto legislativo n. 198 del 2021, in materia di rilevanza da attribuirsi ai costi di produzione ai fini della determinazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari nell’ambito dei contratti di cessione. Per costi di produzione, secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 di tale articolo, si intendono i costi, sostenuti dal fornitore, elaborati sulla base del costo delle materie prime, dei servizi connessi al processo produttivo ed alla commercializzazione, del costo dei mezzi tecnici e dei prodotti energetici, del differente costo della manodopera negli areali produttivi nonché del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica, delle tecniche di produzione, dei periodi di commercializzazione diversi, della vulnerabilità dei prodotti e dei volumi di produzione rispetto alle influenze delle condizioni di natura climatica e degli eventi atmosferici eccezionali.
L’articolo 2 contiene una delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. Ai sensi del comma 1, il Governo è delegato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, ad adottare, in conformità alla normativa europea vigente e all’articolo 210-bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, un decreto legislativo volto a disciplinare le filiere di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari che rispettano parametri determinati di qualità, sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Per quanto concerne i profili di competenza dalla XI Commissione, assume rilievo, tra i principi e criteri direttivi della delega, previsti al comma 2, quello contemplato alla lettera a), relativo all’individuazione dei criteri per la definizione dei parametri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle filiere di cui al comma 1, con particolare attenzione al rispetto dei diritti dei lavoratori, alla tutela della salute degli stessi, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alle condizioni morfologiche delle aree produttive, alla tracciabilità dei prodotti, alla lavorazione, alla trasformazione, al confezionamento e alla fornitura dei prodotti agroalimentari.
Rileva quindi quanto previsto alla lettera b) del medesimo comma 2, laddove tra i principi e criteri direttivi si fa riferimento all’introduzione di agevolazioni fiscali e di sistemi premianti per le imprese del settore agroalimentare che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla costituzione di filiere di qualità nella produzione, importazione e distribuzione dei prodotti alimentari e agroalimentari che rispettano i criteri di cui alla lettera a), in conformità alla disciplina nazionale ed europea in materia fiscale, di concorrenza, di diritto del lavoro nonché di tutela dell’ambiente e della salute.
Il comma 3 stabilisce che il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. Il comma 4 disciplina l’iter di adozione dello schema di decreto legislativo, mentre il comma 5 prevede la clausola di invarianza finanzia.
Infine, l’articolo 2-bis prevede, al comma 1, che il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all’interno della stessa filiera agroalimentare. Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri previsti da tale articolo.
Formula infine una proposta di parere favorevole, di cui raccomanda l’approvazione.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.20.
COMITATO RISTRETTO
Mercoledì 25 ottobre 2023.
Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153 Serracchiani, C. 202 Comaroli, C. 844 Gatta, C. 1104 Barzotti, C. 1128 Rizzetto e C. 1395 Tenerini.
Il Comitato si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 25 ottobre 2023. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.25.
Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo.
C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando, C. 1053 Richetti e C. 1328 Barelli.
(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 1328).
La Commissione riprende l’esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 luglio 2023.
Walter RIZZETTO, presidente, osserva che la Commissione prosegue l’esame in sede referente delle proposte di legge C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti, a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall’Assemblea nella seduta del 18 ottobre 2023.
Ricorda che la precedente fase di esame in sede referente si era conclusa senza conferimento del mandato alla relatrice a riferire all’Assemblea sulla proposta di legge C. 1275, che era stata adottata come testo base nella seduta del 12 luglio 2023, essendo iscritta nel calendario dell’Assemblea in quota opposizione.
Comunica che è stata nel frattempo assegnata alla XI Commissione, in data 7 luglio 2023, la proposta di legge C. 1328 Barelli, recante disposizioni in materia di retribuzione equa del lavoro subordinato e agevolazione fiscale a sostegno dei lavoratori a basso reddito.
Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge già all’ordine del giorno, la presidenza ne dispone l’abbinamento ai sensi dell’articolo 77, comma 1, del regolamento.
Chiede alla relatrice di illustrare il contenuto della proposta di legge C. 1328 testé abbinata.
Marta SCHIFONE (FDI), relatrice, osserva che la proposta di legge C. 1328, testé abbinata alle proposte di legge in materia di salario minimo all’esame della Commissione Lavoro, reca il seguente titolo: «Disposizioni in materia di retribuzione equa del lavoro subordinato e agevolazione fiscale a sostegno dei lavoratori a basso reddito» e si compone di due articoli.
Passando all’esame del contenuto di tale provvedimento, rileva, in primo luogo, che l’articolo 1 dispone che a tutti i lavoratori subordinati del settore privato, in mancanza di un contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, spetta il trattamento economico pari all’importo minimo previsto dal contratto collettivo nazionale più applicato, più diffuso o prevalente nel settore di riferimento ovvero, qualora non sia individuabile un settore di riferimento, il trattamento economico pari all’importo risultante dalla media degli importi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali più applicati, più diffusi o prevalenti nei settori affini o equivalenti. Si prevede altresì che tali disposizioni si applichino anche ai contratti di lavoro che, nel medesimo settore o categoria, prevedano trattamenti economici di importo minimo inferiore a quello così determinato (comma 1). Ai sensi del comma 2, viene inoltre specificato che, sulla base dei dati forniti dall’INPS, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati i contratti collettivi nazionali da adottare come riferimento e gli importi dei trattamenti economici di cui al comma 1.
L’articolo 2 dispone che, a partire dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro non superiore a 25 mila euro annui, non concorrono alla formazione del reddito imponibile la tredicesima mensilità e le retribuzioni lorde corrisposte in relazione alle prestazioni di lavoro straordinario e di lavoro notturno, ciò nel limite complessivo di 5 mila euro annui per ciascun beneficiario (comma 1).
Si specifica poi che tali disposizioni si applicano nel limite di spesa complessivo annuo di mille milioni di euro.
È altresì previsto che le modalità di attuazione di tali misure, con la relativa indicazione dei criteri di priorità di accesso all’agevolazione fiscale, sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (comma 2).
Il comma 3 indica, infine, la copertura finanziaria dell’articolo 2, specificando, in particolare, che ai relativi oneri si provvede, quanto a 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione e, quanto a 700 milioni di euro, mediante riduzione delle dotazioni di spesa degli stati di previsione dei Ministeri.
Arturo SCOTTO (PD-IDP) ritiene che la proposta di legge C. 1328 Barelli, testé abbinata, rappresenti un goffo tentativo di un gruppo della maggioranza di fornire una risposta, peraltro inadeguata e fuorviante, al tema del salario minimo. Evidenzia, infatti, come la proposta di legge C. 1328 non preveda alcun salario minimo legale, individuando piuttosto altri strumenti di intervento, tra i quali quelli di natura fiscale, peraltro, a suo avviso, non attinenti all’argomento in discussione. Entrando poi più strettamente nel merito della proposta di legge C. 1328, fa notare che essa, prevedendo una detassazione del lavoro straordinario e notturno, reca un intervento che rischia di disincentivare le assunzioni. Non comprende, infine, per quale ragione il testo della proposta di legge in questione non preveda alcun concerto del CNEL in ordine all’attuazione delle misure ivi previste, vista l’importanza attribuita dal Governo a tale organismo sulla questione in oggetto.
Valentina BARZOTTI (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Scotto, ritiene che la fase procedurale in corso di svolgimento sia atipica e di complessa interpretazione. Non comprende infatti come sia possibile che, a seguito del rinvio del provvedimento in Commissione, si riavvii l’iter ignorando il lungo lavoro già svolto precedentemente in sede referente sul testo della proposta di legge C. 1275, in quota opposizione, iter che peraltro si era concluso senza la votazione delle proposte emendative presentate. Non comprende, inoltre, come si possa disporre, nel frattempo, l’abbinamento d’ufficio della proposta di legge C. 1328, che, a avviso, reca disposizioni non vertenti su identica materia. Ritenendo necessario salvaguardare le prerogative delle opposizioni, fa notare che sarebbe opportuno il disabbinamento della proposta di legge C. 1328, che peraltro ritiene intervenga su altra materia, facendo riferimento all’articolo 39 della Costituzione piuttosto che all’articolo 36 della medesima Carta costituzionale. Giudica necessario che l’iter abbia ad oggetto esclusivamente la proposta di legge C. 1275 e si giunga quanto prima in Assemblea.
Francesco MARI (AVS) dichiara di non condividere l’abbinamento della proposta di legge C. 1328, dal momento che, non prevedendo alcun salario minimo legale, si contrappone nettamente alla proposta di legge C. 1275, in quota opposizione, vertendo, dunque, su altra materia.
Antonio D’ALESSIO (A-IV-RE) ritiene che i gruppi di maggioranza stiano mettendo in campo una vera e propria strategia, lesiva delle prerogative delle minoranze, volta a distogliere l’attenzione dal tema del salario minimo. Contesta, dunque, l’abbinamento d’ufficio della proposta di legge C. 1328, che ritiene verta su altra materia.
Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) chiede alla presidenza delucidazioni circa il numero di provvedimenti, sinora richiesti in quota opposizione, che, nella corrente legislatura, abbiano concluso l’iter in sede referente e siano stati quindi calendarizzati in Assemblea.
Entrando nel merito della proposta di legge C. 1328, osserva che essa non reca alcuna seria risposta in tema di salario minimo, contemplando interventi che rischiano di alimentare contenzioso giurisdizionale, peraltro non prevedendo alcuna novità ordinamentale. Invita i gruppi di maggioranza a svolgere un’approfondita riflessione sul tema, al fine di formulare, di conseguenza, una proposta di intervento più seria.
Dario CAROTENUTO (M5S) ritiene che la proposta di legge C. 1328 non prevede alcun intervento serio in materia di salario minimo e non appare all’altezza delle promesse sbandierate dai gruppi di maggioranza agli organi di stampa sull’argomento. Fa notare, inoltre, che tale proposta incide su altra materia, richiamando l’articolo 39 della Costituzione.
Walter RIZZETTO, presidente, in risposta ad alcune delle questioni poste nell’odierno dibattito, fa presente che, poiché l’esame in sede referente, a seguito del rinvio in Commissione, prosegue sulla proposta di legge C. 1275, che resta come testo base adottato dalla Commissione, iscritta in quota opposizione, non vi è alcuna ragione per richiedere di procedere al disabbinamento della proposta di legge C. 1328, il cui abbinamento d’ufficio, vertendo su identica materia, non è in discussione, potendo essere disposto anche in tale fase. Ricorda, peraltro, che il testo della medesima proposta di legge C. 1328 venne presentato, sotto forma di emendamento, in Aula, senza che fosse avanzato alcun rilievo circa la sua ammissibilità. Quanto alla questione posta dal deputato Laus, circa il numero di provvedimenti in quota opposizione giunti in Assemblea, si riserva di approfondirla, pur facendo notare che, a sua memoria, il provvedimento sul diritto all’oblio oncologico, ad esempio, richiesto in quota opposizione, è giunto in Assemblea ed è stato approvato. Fa notare che nel prosieguo dell’esame garantirà che siano approfondite nel merito tutte le questioni in gioco, assicurando adeguati spazi di confronto.
Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo sull’ordine dei lavori, non comprende il motivo per cui riavviare l’iter di esame su un provvedimento sul quale si è già svolto un ampio lavoro. Contesta inoltre l’abbinamento d’ufficio della proposta di legge C. 1328, atteso che il seguito dell’esame ha ad oggetto la proposta di legge C. 1275, adottata come testo base, in quota opposizione.
Walter RIZZETTO, presidente, in risposta alla deputata Barzotti fa presente che l’abbinamento della proposta di legge C. 1328 è stato disposto d’ufficio, in quanto vertente su identica materia, sulla base dell’articolo 77, comma 1, del Regolamento della Camera, che si fonda su solidi principi di economia procedurale. Ribadisce, inoltre, che, a seguito del rinvio in Commissione, l’esame prosegue sul testo della proposta di legge C. 1275, come testo base adottato dalla Commissione, che era iscritto in quota opposizione.
Arturo SCOTTO (PD-IDP), nel ringraziare la presidenza per le delucidazioni fornite, auspica che l’esame sulla proposta di legge C. 1275 prosegua celermente e si giunga quanto prima all’esame in Assemblea.
Walter RIZZETTO, presidente, in risposta al deputato Scotto, osserva che la Commissione è comunque chiamata a rimettersi alle determinazioni assunte dalla Conferenza dei presidenti di gruppo circa la determinazione del calendario dei lavori dell’Assemblea, peraltro convocata nell’odierna giornata e non ancora conclusa. Per tale ragione giudica opportuno, rinviare di qualche minuto la riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista come punto successivo all’ordine del giorno, proprio in attesa di conoscere gli esiti della Conferenza dei presidenti di gruppo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.40.