SEDE CONSULTIVA
Giovedì 15 maggio 2025. — Presidenza del vicepresidente Marco SARRACINO.
La seduta comincia alle 14.40.
Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
C. 2316 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni IX e X).
(Esame e rinvio).
La Commissione avvia l’esame del provvedimento.
Andrea GIACCONE (LEGA), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alle Commissioni riunite IX e X sul disegno di legge C. 2316, approvato dal Senato, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale.
Il disegno di legge di iniziativa governativa recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale (C. 2316) è stato presentato al Senato della Repubblica in data 20 maggio 2024, approvato in prima lettura il 20 marzo 2025 e quindi trasmesso alla Camera dei deputati dove è stato assegnato alle Commissioni riunite IX Trasporti e telecomunicazioni e X Attività produttive.
Il testo è volto a introdurre una normativa nazionale che predisponga un sistema di principi di governance e misure specifiche adatte al contesto italiano per mitigare i rischi e cogliere le opportunità dell’intelligenza artificiale.
Il largo utilizzo di soluzioni di intelligenza artificiale, oltre a offrire una serie di opportunità, ha aperto un dibattito sui rischi che derivano dal suo impiego e sulle nuove sfide, etiche e giuridiche, che l’IA pone per le libertà delle persone e la stabilità delle democrazie.
In quest’ottica si collocano le numerose iniziative normative avviate a livello internazionale, europeo e nazionale, volte a dar vita ad una regolamentazione tempestiva e tecnologicamente neutrale, capace di disciplinare gli usi dell’IA nei vari settori della società, che consenta ai cittadini, alle istituzioni e alle imprese di sfruttare appieno i benefici di questi nuovi strumenti e che garantisca un’adeguata tutela degli interessi nazionali e dei principi fondamentali come la protezione dei diritti umani, la privacy, la sicurezza, l’equità e la trasparenza.
Il presente disegno di legge, quale fonte nazionale, si affianca al Regolamento (UE) 2024/1689, meglio conosciuto come «AI Act», del 13 giugno 2024. Secondo i principi stabiliti dalla Corte di giustizia del Lussemburgo e dalla stessa Corte costituzionale italiana (a partire dalla sentenza cosiddetta Granital, n. 170 del 1984) il Regolamento ha preminenza sulla legge italiana. Questa, pertanto, si intende rivolta agli aspetti tipici della realtà socio-economica nazionale e ai profili non espressamente coperti dalla normativa unionale e a quelli che quest’ultima rimette proprio alla disciplina dei singoli Stati membri. In particolare, l’AI Act mira a promuovere lo sviluppo e l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili nel mercato unico dell’UE da parte di soggetti pubblici e privati, attraverso un modello di governance armonizzato basato sulla classificazione dei rischi di questi sistemi.
Il presente disegno di legge, peraltro, si inserisce nel solco di attività (governative e parlamentari) precedenti e contemporanee all’esame dell’AI Act.
Il primo filone consiste nell’impegno del Governo che, sulla base delle linee del Libro Bianco sull’IA della Commissione europea, a partire dal 2020 ha elaborato una Strategia Nazionale per l’IA (Ministero delle imprese e del made in Italy), che si inserisce nel quadro del Piano Coordinato Europeo per l’IA, e va collocata nell’ambito di un’azione sinergica tra Stati membri dell’UE e istituzioni comunitarie. A tale riguardo, il 22 luglio 2024, è stato pubblicato il documento completo della Strategia Italiana per l’Intelligenza Artificiale 2024-2026, che identifica tre macro obiettivi strategici, quali: i) sostenere la realizzazione e l’adozione di applicazioni di IA per supportare pratiche gestionali, modelli produttivi e progetti di innovazione; ii) promuovere le attività di ricerca scientifica funzionale e applicata; iii) valorizzare il capitale umano attraverso la formazione e la crescita di talenti in possesso delle necessarie competenze.
Il secondo filone è di natura parlamentare, ed è costituito dall’intensa attività conoscitiva svolta – in questa legislatura – da vari organi della Camera dei deputati e precisamente: il Comitato di vigilanza sulla documentazione, costituito all’interno dell’Ufficio di Presidenza della Camera, che ha presentato il proprio Rapporto il 14 febbraio 2024; la X Commissione Attività produttive, la quale ha svolto un’indagine conoscitiva, approvando il relativo documento conclusivo nella seduta del 24 aprile 2024; la XI Commissione Lavoro, la quale ha, a sua volta, svolto un’indagine conoscitiva sugli aspetti di propria competenza, approvando il relativo documento conclusivo nella seduta del 19 marzo 2025.
Il provvedimento, dunque, anche a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato, si compone di 28 articoli, atti a sostenere e promuovere lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale che, in armonia con l’apposito regolamento europeo, e gli indirizzi governativi e parlamentari nazionali, siano basati su una visione antropocentrica, nonché su principi di trasparenza, responsabilità, equità e rispetto per i diritti fondamentali, che garantiscono un equilibrio tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro impiego dannoso e anche al loro sottoutilizzo.
In particolare, le norme si articolano in cinque capi: Capo I – Principi e Finalità. Questo capo stabilisce i principi fondamentali per l’uso dell’intelligenza artificiale, anche nei settori produttivi e di difesa, promuovendo un approccio trasparente e rispettoso dei diritti fondamentali. Reca, inoltre, una serie di definizioni, riprese dall’ordinamento europeo, di termini usati nel testo. Capo II – Disposizioni di Settore. Il capo disciplina l’applicazione dell’IA in ambiti specifici come il sistema sanitario, la ricerca scientifica, il lavoro, la pubblica amministrazione e l’attività giudiziaria, promuovendo adeguate tutele di trattamento e protezione dei dati personali e regolando l’uso di questi strumenti per garantire che non si verifichino discriminazioni. Inoltre, contiene, all’articolo 16, una delega al Governo per definire una disciplina organica relativa all’utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento dei sistemi di IA. Capo III – Strategia Nazionale, Autorità Nazionali e Azioni di Promozione. Questo capo detta le misure inerenti alla redazione e aggiornamento della Strategia nazionale per l’IA, specificando che essa deve favorire le collaborazioni pubblico-private e promuovere la ricerca e la formazione. Inoltre, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate, all’articolo 20, quali autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, che sono dunque responsabili di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e unionale. È prevista inoltre una delega al governo per l’adeguamento della normativa nazionale all’AI Act. Capo IV – Disposizioni a Tutela degli Utenti e in Materia di Diritto d’Autore. Il capitolo prevede misure per proteggere gli utenti nell’uso dell’IA, assicurando la tutela della privacy e dei diritti d’autore, inclusa la regolamentazione dell’uso dell’IA per la creazione e manipolazione di contenuti. È inclusa una modifica alla legge sul diritto d’autore per estendere la protezione anche alle opere create con l’ausilio dell’IA. Capo V – Disposizioni Penali. In questo capo si prevede l’introduzione di modifiche al codice penale per punire l’uso illecito dell’IA. Si introduce la responsabilità penale per chi diffonde contenuti generati con IA in modo ingannevole, e per chi utilizza l’IA in modo da compromettere la sicurezza o l’integrità di persone o sistemi. Capo VI – Disposizioni Finanziarie e Finali. Il capo finale reca la clausola di invarianza finanziaria, nonché ulteriori disposizioni finali, tra cui la possibilità per l’ACN di concludere accordi di collaborazione con soggetti privati.
Passando ad esaminare le disposizioni che presentano più stretta attinenza con le competenze della Commissione, rileva che l’articolo 11 disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale all’interno del mondo del lavoro. In particolare, la norma esamina gli obiettivi che si intendono perseguire mediante l’impiego della nuova tecnologia – quali il miglioramento delle condizioni di lavoro, la salvaguardia dell’integrità psico-fisica dei lavoratori, l’incremento delle prestazioni lavorative e della produttività delle persone – prevedendo, allo stesso tempo, il rispetto della dignità umana, la riservatezza dei dati personali e la tutela dei diritti inviolabili dei prestatori, in conformità a quanto prescritto dal diritto europeo.
L’articolo 12 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, al fine di contenere i rischi derivanti dall’impiego dei sistemi di IA in ambito lavorativo, massimizzando i benefici.
L’articolo 14 pone talune previsioni di ordine generale circa l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei procedimenti della pubblica amministrazione, alla stregua di principi quali la conoscibilità, tracciabilità, strumentalità rispetto alla decisione spettante comunque alla persona responsabile dell’agire amministrativo.
L’articolo 22, comma 1, annovera lo svolgimento di attività di ricerca applicata nel campo delle tecnologie di intelligenza artificiale tra i requisiti in presenza dei quali è possibile accedere al regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori cosiddetti impatriati.
Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo, ribadisce la proposta avanzata nel corso dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi ieri, con la quale si è chiesto che il disegno di legge in esame venisse assegnato in sede referente anche alla XI Commissione Lavoro. Ritiene che l’assegnazione in sede referente del provvedimento in esame alla presente Commissione sarebbe un fatto di rilevante importanza, oltre che un atto dovuto tenuto conto che il provvedimento in questione è stato esaminato in sede referente al Senato (S. 1146) presso la X Commissione, che condivide con la presente Commissione alcune analoghe competenze. Conclude raccomandando alla presidenza di dare impulso a questa richiesta.
Davide AIELLO (M5S), associandosi alla richiesta del collega Scotto, ricorda che sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro, in parte oggetto del provvedimento in esame, in Commissione si è tenuto un importante ciclo di audizioni nell’ambito dell’indagine conoscitiva che la Commissione ha svolto su tale tema, anche con particolare riferimento agli impatti che l’intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro. Richiamandosi a tale attività che la Commissione ha svolto nei mesi precedenti, chiede che si dia seguito alla richiesta avanzata nel corso dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si è svolto ieri, provvedendo ad assegnare il provvedimento in esame in sede referente anche alla Commissione Lavoro.
Aboubakar SOUMAHORO (MISTO), unendosi alla richiesta avanzata negli interventi precedenti, sottolinea l’importante lavoro che la Commissione ha svolto durante il ciclo di audizioni tenutosi nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul rapporto tra intelligenza artificiale e mondo del lavoro. Ricorda che, in un recente documento delle Nazioni Unite, è stato evidenziato come i cambiamenti che verranno prodotti dall’intelligenza artificiale impatteranno su molte articolazioni della nostra società, nonché sul mondo del lavoro. Conclude, pertanto, ribadendo che anche per tali ragioni si associa alla richiesta formulata di assegnare il provvedimento alla Commissione Lavoro in sede referente.
Marco SARRACINO, presidente, comunica che informerà il Presidente della Commissione della richiesta avanzata dai colleghi negli interventi precedenti.
Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sui lavori della Commissione, fa presente che è stata assegnata in sede referente alla XI Commissione Lavoro pubblico e privato la proposta di legge C. 2228, concernente l’incremento dell’indennità di maternità e l’introduzione di un congedo paritario per il padre. Tale proposta, d’iniziativa della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è inoltre firmata unitariamente da tutte le forze di opposizione. Chiede, pertanto, che tale proposta di legge venga al più presto inserita nel calendario dei lavori della Commissione.
Marco SARRACINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
AVVERTENZA
Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:
COMITATO RISTRETTO
Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l’erogazione rateale del medesimo trattamento.
C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 14 maggio 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 15.
DL 48/2025: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario.
C. 2355 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e rinvio).
La Commissione avvia l’esame del provvedimento.
Lorenzo MALAGOLA (FDI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2355, di conversione del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario.
Passando ad esaminare il contenuto del provvedimento, che consta di 39 articoli, con riferimento agli ambiti più direttamente riferibili alle competenze della XI Commissione, fa presente che l’articolo 17, riprendendo con lievi modifiche l’articolo 17 introdotto nel corso dell’esame alla Camera del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica (C. 1660 Governo), estende, anche ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (c.d. pre-dissesto) e che abbiano sottoscritto l’accordo per il ripiano del disavanzo e il rilancio degli investimenti, l’autorizzazione ad assumere 100 vigili urbani per ciascun comune. L’autorizzazione era già prevista dal decreto-legge n. 39 del 2024 per le città metropolitane siciliane che hanno terminato il periodo di risanamento, ovvero il comune di Catania. La norma in esame, dunque, prevede di fatto l’estensione dell’autorizzazione alle assunzioni anche al comune di Palermo. Conseguentemente, gli oneri sono incrementati di ulteriori 1.950.000 euro per il 2025 e di ulteriori 3.900.000 euro annui a decorrere dal 2026.
L’articolo 35, concernente l’attività lavorativa dei detenuti, consente la concessione dei benefici previsti dalla legge n. 193 del 2000 a favore delle aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche per il lavoro svolto all’esterno degli istituti penitenziari. Ricordo che l’articolo in esame riprende, nel medesimo testo, l’articolo 26 del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica (C. 1660 Governo), che non aveva subito modifiche nel corso del relativo iter parlamentare. In particolare la modifica recata dal comma 1 dell’articolo 35 è volta ad estendere il perimetro delle agevolazioni previste per il lavoro dei detenuti dalla legge n. 193 del 2000, disponendo che si applichino anche alle attività lavorative svolte all’esterno degli istituti penitenziari e ai detenuti o internati ammessi al lavoro esterno. Il comma 2 prevede che per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame si faccia ricorso alle risorse disponibili a legislazione vigente previste dall’articolo 6 della medesima legge n. 193 del 2000.
L’articolo 36, concernente l’apprendistato professionalizzante per i detenuti, prevede la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 354 del 1975. Ricordo che l’articolo in esame riproduce il testo dell’articolo 36 del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica (C. 1660 Governo), così come modificato nel corso dell’esame in sede referente al Senato (S. 1236-A).
L’articolo 37, concernente l’organizzazione del lavoro dei detenuti, autorizza il Governo ad apportare le opportune modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, con regolamento da adottare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame. L’articolo, nel medesimo testo, era già presente nel testo originario del disegno di legge in materia di sicurezza pubblica (articolo 28 del C. 1660 Governo), e non aveva subito modifiche nel corso del relativo iter parlamentare.
Nello specifico, il Governo è chiamato a modificare le norme che disciplinano l’organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, sulla base dei seguenti specifici criteri: a) valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale, attuando iniziative di promozione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario e incoraggiando l’interazione con l’iniziativa economica privata, comprese le organizzazioni non lucrative; b) semplificare le relazioni tra le imprese e le strutture carcerarie al fine di favorire l’interazione tra i datori di lavoro privati e la direzione carceraria; c) prevedere che l’amministrazione penitenziaria abbia la possibilità di apprestare, in relazione ad attività aventi spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di cogestione, privi di rapporti sinallagmatici; d) riconoscere ai fini curriculari e della relativa formazione professionale le prestazioni lavorative svolte dai soggetti detenuti o internati; e) favorire l’accoglimento delle commesse di lavoro provenienti da soggetti privati; f) valorizzare la collaborazione con gli organismi di vertice di diversi ordini professionali (Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Consiglio nazionale forense) nonché con il CNEL e con il Garante nazionale dei detenuti, al fine di diffondere la conoscenza delle iniziative legislative e amministrative volte a incentivare il reinserimento lavorativo dei detenuti.
Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.05.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.




























