INTERROGAZIONI
Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 13.45.
5-04106 Ribaudo: Indennità e compensi spettanti ai componenti degli organi dell’Ente di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM) e iscrizione a tale Ente dei medici ospedalieri.
Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Francesco RIBAUDO (PD) si dichiara soddisfatto con riferimento ai dati forniti dal Governo ma solo parzialmente soddisfatto rispetto al quesito posto dalla sua interrogazione, pur tenendo in considerazione il carattere privatistico dell’ente. Rileva, infatti, che i dati forniti dimostrano l’ingente ammontare delle spese connesse alle indennità e ai compensi spettanti ai componenti degli organo dell’ENPAM, non giustificabile, in tempi di crisi, nemmeno dall’attivo di bilancio, pure cospicuo. Sollecita pertanto il Ministero dell’economia e delle finanze e la Commissione medesima a valutare l’opportunità di intervenire in tale ambito, anche in considerazione che l’ENPAM impone a tutti i medici, iscritti e non, anche disoccupati, il pagamento di una quota fissa media di 2 mila euro.
5-05432 Tripiedi: Iniziative per la tutela occupazionale dei lavoratori della sede di Cinisello Balsamo della società CALL & CALL Milano Srl.
Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Claudio COMINARDI (M5S), in qualità di cofirmatario dell’interrogazione, dichiara che, sulla base dei dati forniti dal Governo e considerando il fatturato complessivo di tutte le aziende che fanno capo alla CALL & CALL, si potrebbe mettere in dubbio lo stato di crisi della società. Ferma tale considerazione, osserva che, a suo avviso, l’effetto delle disposizioni del Jobs Act sarebbe quello di incentivare i licenziamenti piuttosto che le assunzioni. La CALL & CALL, infatti, sembra riuscire, grazie alla sua natura composita, a massimizzare i vantaggi offerti dalla nuova disciplina, a scapito dei lavoratori. Per tali motivi, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo in quanto da essa non si evince se esista la possibilità di intervenire per migliorare la condizione dei dipendenti della società CALL & CALL e dei lavoratori che si trovino in analoghe condizioni. Chiede, inoltre, quali iniziative il Governo intenda assumere per prevenire l’insorgenza di tali distorsioni, anche in considerazione del fatto che in Italia non sono previsti strumenti, quali il reddito di cittadinanza, che abbiano la funzione di «paracadute sociale» in circostanze come quelle descritte nell’interrogazione.
Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 14.05.
RISOLUZIONI
Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 14.05.
7-00600 Dall’Osso: Iniziative concernenti l’Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF).
(Seguito della discussione e rinvio).
La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 6 maggio 2015.
Claudio COMINARDI (M5S) richiamati la discussione già svolta e gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni informali svolte, segnala l’opportunità di mettere ai voti la risoluzione il prima possibile.
Il sottosegretario Massimo CASSANO5-05019 dell’onorevole Fedriga, l’impossibilità per il Governo di assumere l’impegno richiesto dalla risoluzione, in quanto esulerebbe dalle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’intervento sulla misura dei contributi imposti agli iscritti all’ENPAF. Infatti, l’ente gode di autonomia contabile, organizzativa e gestionale e la misura del contributo previdenziale obbligatorio è fissata annualmente dal Consiglio nazionale dell’ENPAF con delibera sottoposta all’approvazione dei ministeri vigilanti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze. , conferma, come già precedentemente illustrato nella seduta dello scorso 6 maggio e nella risposta fornita all’interrogazione n.
Claudio COMINARDI (M5S) contesta l’asserita incompetenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a intervenire in materia di determinazione della misura del contributo obbligatorio.
Marialuisa GNECCHI (PD) assicura l’impegno del gruppo del PD ad approfondire la questione e constata che il problema riguarda anche altri enti previdenziali, ad esempio l’ENPAM e l’ENASARCO. Propone, pertanto, di rinviare il voto sulla risoluzione, anche al fine di verificare la possibilità di elaborare una posizione comune di tutti i gruppi politici.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.15.
SEDE REFERENTE
Giovedì 11 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta comincia alle 14.15.
DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).
443). 70 del 2015 (Doc. VII, n. Sentenza della Corte costituzionale n.
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio).
70 del 2015, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 giugno 2015. La Commissione prosegue l’esame congiunto del disegno di legge C. 3134 e della sentenza della Corte costituzionale n.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, sulla base di quanto stabilito nella riunione dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 4 giugno scorso, nella giornata di oggi si concluderà l’esame preliminare e che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle 10 di venerdì 12 giugno Nessuno chiedendo di intervenire, dà la parola alla rappresentante del Governo e alla relatrice per i rispettivi interventi in sede di replica.
La sottosegretaria Teresa BELLANOVA388 del 2000, ha segnalato che, ad avviso dell’Istituto, la rivalutazione che viene riconosciuta ai sensi del nuovo capoverso comma 25 , dando conto delle precisazioni fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze, conferma in primo luogo che l’intervento disciplina l’indicizzazione delle pensioni relativa agli anni 2012-2013 specificando i termini del relativo riconoscimento nei vari anni, ferme restando le regole di indicizzazione relative alle rivalutazioni afferenti gli anni successivi, come stabilite dall’ordinamento vigente Sottolinea che eventuali incrementi di tale quota comporterebbero maggiori oneri strutturali, di rilevante ammontare, che necessitano di copertura finanziaria mediante corrispondenti riduzioni di spesa, anche al fine di rispettare la cosiddetta «regola della spesa» prevista dal cosiddetto Fiscal compact. Per quanto riguarda l’articolo 5, conferma che per effetto dell’applicazione dello stesso non si determinano distorsioni che possano ripercuotersi negativamente sull’accumulo del montante contributivo rispetto alla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del provvedimento, essendo lo stesso diretto ad evitare l’applicazione di una rivalutazione con un coefficiente inferiore a 1 per chi accede al pensionamento nell’anno in cui sarebbe stata applicata tale rivalutazione. Con riferimento poi all’ipotesi di «valutare la possibilità di escludere un recupero della rivalutazione negativa negli esercizi successivi», rappresenta che tale modifica normativa comporterebbe da un lato maggiori oneri per la finanza pubblica, in relazione ai quali risulterebbe necessario reperire adeguata copertura finanziaria con profilo strutturale e crescente, e, dall’altro, si sostanzierebbe in una modifica strutturale di un meccanismo endogeno di riequilibrio del sistema pensionistico valutato positivamente dagli Organismi internazionali. Precisa, inoltre, che l’INPS, nel confermare che a partire dal 2017 tornerà ad applicarsi la perequazione prevista dalla legge n.-bisnon costituisce base di calcolo nelle ordinarie perequazioni, ma viene aggiunta nella misura stabilita dallo stesso comma 25-bis, come una quota fissa, sull’importo della pensione determinato secondo la normativa preesistente alla sentenza della Corte costituzionale. Per quanto concerne il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, fa presente che, dalle verifiche contabili effettuate tramite l’INPS, la spesa riguardante tali prestazioni è in costante riduzione negli ultimi tre anni. Tale decrescita è frutto anche dei nuovi criteri disposti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze del 4 agosto 2014, attraverso i quali sono state riviste le condizioni di accesso sia soggettive che oggettive a istituti di sostegno al reddito. Infatti, dai tre miliardi erogati nell’anno 2013, si è passati ai circa due miliardi nell’anno 2014, per arrivare al miliardo preventivato per l’anno in corso. Osserva poi il contratto di solidarietà di «tipo B» ha avuto nell’anno in corso un’involuzione delle richieste rispetto agli anni passati, dovuta alla mancanza del rifinanziamento di detto strumento con la legge di stabilità 2015, a differenza di quanto avvenuto negli anni precedenti. I 70 milioni previsti dall’articolo 4 del decreto-legge sono finalizzati, in primo luogo, ad avviare le istruttorie per le domande presentate nel 2014, domande che saranno esaminate secondo uno stretto ordine cronologico. Esaurite quest’ultime, si darà corso alle domande relative all’anno 2015. Resta ferma la necessità di un ulteriore finanziamento, in quanto i predetti 70 milioni non riusciranno certamente a coprire tutte le domande che perverranno nell’arco dell’anno in corso e la previsione dell’ulteriore occorrenza finanziaria è di circa 60-65 milioni di euro, entro la fine del 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, preso atto che la relatrice rinuncia a intervenire in sede di replica, dichiara concluso l’esame preliminare del provvedimento. Rinvia quindi il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 11 giugno 2015.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 13.40.
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
3098 Governo, approvato dal Senato. C.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 giugno 2015.
Tiziana CIPRINI (M5S) esprime valutazioni critiche sul contenuto del disegno di legge, richiamando, in primo luogo, la delega legislativa in materia di riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 13, che, a suo avviso, aprirebbe le porte all’introduzione del principio della licenziabilità dei dipendenti nella pubblica amministrazione, in coerenza con il Jobs Act che ha inteso togliere ai lavoratori le tutele già previste dall’ordinamento. Per quanto attiene alla lettera c) dell’articolo 12, comma 1, e ai connessi criteri di delega di cui all’articolo 15, rileva la chiara intenzione del Governo di permettere agli operatori privati di entrare nel settore dei servizi pubblici locali di interesse economico generale. A suo avviso, la medesima apertura agli interessi dei privati è ravvisabile nella lettera c), numero 3, dell’articolo 9, comma 1, che prevede il riassetto della scuola nazionale dell’amministrazione, consentendo di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, anche di istituzioni di formazione private. Giudica, inoltre, negativamente il criterio di delega di cui alla lettera a) dell’articolo 9, comma 1, che prevede l’istituzione del sistema della dirigenza pubblica, in quanto tale disposizione, rendendo più precari i dirigenti, ne indebolisce il ruolo rispetto alle pressioni della politica. Nella stessa ottica, valuta criticamente la soppressione della figura del segretario comunale, stigmatizzando l’assenza di disposizioni relative ai lavoratori precari della pubblica amministrazione e di norme in materia di sblocco della contrattazione, vista la prossima pronuncia della Corte costituzionale in materia. Con riferimento a tale sentenza, giudica negativamente l’intervento dell’Avvocatura dello Stato, che, paventando l’esborso di importi evidentemente sopravvalutati, ha mandato un vero e proprio «pizzino» alla Corte costituzionale, al fine di orientarne le decisioni. Critica, infine, l’intervento legislativo su aspetti di natura organizzativa, che dovrebbero essere rimessi alla contrattazione collettiva, e la cosiddetta staffetta generazionale che prevede l’impegno part-time dei lavoratori anziani, che dovrebbero accettare una riduzione di stipendio, a parità dei contributi da versare.
Antimo CESARO (SCpI) evidenzia che la collega Ciprini nel suo intervento ha utilizzato termini inappropriati e irrispettosi nel riferirsi al comportamento dell’Avvocatura dello Stato.
Claudio COMINARDI (M5S) osserva che la collega Ciprini non ha utilizzato termini irrispettosi e ha svolto un intervento assolutamente condivisibile nel merito.
Cesare DAMIANO, presidente, raccomanda a tutti i deputati l’utilizzo, nei propri interventi, di un linguaggio appropriato. Constatato che nessun altro chiede di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta, sospesa alle 13.50, riprende alle 14.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
3027 Governo. C.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.
Giorgio PICCOLO, relatore, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
Legge di delegazione europea 2014.
3123 Governo, approvato dal Senato. C.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2014.
3. LXXXVII, n. Doc.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame congiunto del disegno di legge di delegazione europea 2014 e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2014, rinviato nella seduta del 9 giugno 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che alle ore di 17 di oggi scade il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle parti di competenza del disegno di legge di delegazione europea 2014.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.05.
RISOLUZIONI
Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.
La seduta comincia alle 13.50.
7-00684 Rizzetto: Salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Trieste della società Alcatel – Lucent.
7-00686 Tripiedi: Salvaguardia dei livelli occupazionali negli stabilimenti di Trieste della società Alcatel – Lucent.
8-00115). (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 7-00686, rinviata nella seduta del 4 giugno 2015. 7-00684 e Tripiedi n. La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni Rizzetto n.
Cesare DAMIANO, presidente, segnala che, a seguito di un’interlocuzione con il Governo, i presentatori dei due atti di indirizzo in discussione hanno elaborato un testo unificato delle proprie risoluzioni.
La sottosegretaria Simona VICARI7-00686, assicura che il Governo sta seguendo con grande attenzione le vicende dell’Alcatel, richiamando in particolare gli incontri svoltisi presso il Ministero dello sv 7-00684, e Tripiedi n. , nell’esprimere un parere favorevole sul testo unificato delle risoluzioni Rizzetto n.iluppo economico, nei quali si è confermata la strategicità dello stabilimento di Trieste, che produce tecnologie ottiche, un mercato considerato in espansione a livello mondiale. Fa presente, peraltro, che, lo stabilimento di Trieste è stato definito un asset fondamentale dallo stesso amministratore delegato dell’impresa. Assicura, infine, l’impegno del Ministero dello sviluppo economico a proseguire il lavoro fin qui svolto.
Luisella ALBANELLA (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico sulla risoluzione, richiamandosi alle precedenti risoluzioni approvate dalla Commissione in materia di tutela dei livelli occupazionali della medesima azienda. Esprime la sua preoccupazione per i precedenti dell’azienda coinvolta nell’acquisto, che spesso ha proceduto alla delocalizzazione delle produzioni delle aziende rilevate, e invita, pertanto, il Governo a non sottovalutare i rischi della situazione.
Cesare DAMIANO, presidente7-00686. 7-00684 e Tripiedi n. , nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il testo unificato delle risoluzioni Rizzetto n.
La Commissione approva all’unanimità il testo unificato delle risoluzioni in discussione, che assume il numero 8-00115.
La seduta termina alle 14.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 14.05.
DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR.
3134 Governo. C.
70 del 2015. Sentenza della Corte costituzionale n.
443. VII, n. Doc.
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio).
70 del 2015, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 giugno 2015. La Commissione prosegue l’esame congiunto del disegno di legge C. 3134 e della sentenza della Corte costituzionale n.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, come stabilito nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 4 giugno, l’esame preliminare proseguirà anche nella seduta di domani e il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato alle 10 di venerdì 12 giugno 2015.
Tiziana CIPRINI (M5S)70 del 2015, prevedendo la presentazione di nuovi ricorsi alla Corte costituzionale. In particolare, evidenzia come il Governo abbia privilegiato il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione senza tenere conto della necessità di tutelare anche gli altri principi costituzionali, ricordando le iniziative legislative del proprio movimento politico volte a rimuovere dalla Costituzione il principio del pareggio di bilancio. A suo giudizio, inoltre, rimangono senza soluzione alcuni problemi, come quello dei lavoratori deceduti e dei loro superstiti. Passando all’esame più puntuale del contenuto del decreto-legge, critica il contenuto dell’articolo 7, relativo all’anticipo in busta paga del TFR, ricordando l’opposizione del gruppo M5S nel corso dell’ , rileva in primo luogo l’incostituzionalità del decreto-legge, che attua solo il 12 per cento della sentenza della Corte costituzionale n.iter di approvazione della legge di stabilità 2015. In particolare, nel rilevare lo scarso utilizzo della possibilità di anticipo del trattamento di fine rapporto nella busta paga, richiama le critiche rivolte dalle imprese a tale anticipazione, osservando che il correttivo introdotto dal decreto-legge in esame appare volto, ancora una volta, a favorire le banche. Esprime critiche anche sull’articolo 5, che modifica i criteri di rideterminazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo. A suo avviso, infatti, il correttivo introdotto colpisce le future pensioni dei giovani, a causa della svalutazione dei contributi da loro versati. Sottolinea anche come sia difficilmente interpretabile la disposizione che prevede un futuro recupero del maggiore coefficiente applicato in caso di presenza di coefficienti negativi. Preannuncia, infine, la prossima presentazione da parte del Movimento 5 Stelle di una proposta volta a istituire un Ministero per i pensionati, con funzione di monitoraggio e di consulenza.
Claudio COMINARDI (M5S)316 del 2010, che ha giudicato legittima la sospensione degli adeguamenti per i trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS. In tal modo, a suo avviso, si potrebbe procedere a un rimborso immediato degli arretrati per i trattamenti inferiori alla soglia di quattro volte il trattamento minimo INPS e, per i 70 del 2015 della Corte costituzionale, propone di riconsiderare piuttosto il contenuto della precedente sentenza n. , con riferimento all’articolo 1, che detta disposizioni per l’attuazione della sentenza n. trattamenti oltre tale soglia, a rimborsi dilazionati nel tempo. Stigmatizza, inoltre, la mancanza nel decreto-legge di interventi equi, che sanino i problemi esistenti, quali quelli relativi alle pensioni d’oro e ai vitalizi derivanti da cariche elettive e quelli derivanti dalla penalizzazione dei giovani per effetto dell’introduzione del sistema di calcolo contributivo. Giudica, poi, troppo modesto il rifinanziamento dei contratti di solidarietà di «tipo B», che, a suo avviso, dovrebbero essere privilegiati rispetto agli ammortizzatori sociali in deroga. Con riferimento all’articolo 5, che riguarda la rideterminazione del coefficiente di capitalizzazione del montante contributivo, osserva che la positività della misura è solo apparente e chiede al Governo chiarimenti in merito al meccanismo di recupero previsto. Con riferimento all’articolo 7, sottolinea il fallimento dell’operazione dell’anticipo in busta paga del TFR e auspica la tutela di tale istituto, peculiare del Paese, evitando di favorire, come sembra fare la disposizione in esame, le banche. Preannuncia, infine, la presentazione di emendamenti correttivi del decreto-legge, su cui il suo gruppo esprime una valutazione complessivamente negativa.
Roberto SIMONETTI (LNA)70 del 2015 della Corte costituzionale. richiamando il proprio intervento nell’ambito dell’esame delle questioni pregiudiziali, ribadisce come il decreto-legge in esame debba ritenersi incostituzionale, non essendo prevista la restituzione integrale degli adeguamenti, e stigmatizza la previsione di una indicizzazione limitata a decorrere dal 2016, non contemplata dalla sentenza n.
Walter RIZZETTO (Misto-AL) 26102 del 2014 – i diritti quesiti possono essere incisi ricorda quanto affermato in audizione dal ministro Padoan sull’impossibilità di rimborsare integralmente i 17 miliardi di euro di arretrati, a causa della necessità di rispettare i parametri di bilancio previsti nell’ambito dell’Unione europea. Considerando, poi, che oltre la soglia dei 90.000 euro annui i trattamenti pensionistici continuano ad essere tassati con un’aliquota del 43 per cento, ricorda di aver sollecitato con appositi atti di indirizzo l’introduzione di aliquote crescenti da applicare ai trattamenti superiori ai 90.000 euro annui. Sottolineato, inoltre, che – come chiarito dalla sentenza della Corte di cassazione n. in peius solo in forza di una legge o di un atto avente forza di legge, connotati da caratteri di ragionevolezza, stigmatizza la violazione di tali criteri da parte del decreto-legge in esame. Dichiara, per questo, la contrarietà del suo gruppo al provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame congiunto alla seduta convocata per la giornata di domani.
67, concernenti l’accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini. Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 2494 Tripiedi. C.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Davide TRIPIEDI (M5S), relatore, ricorda che lavoratori del settore edile sono sottoposti a continui sforzi che fanno della categoria stessa uno dei settori più usuranti dal punto di vista fisico. L’edilizia si caratterizza per l’alto rischio infortunistico, per l’elevata prevalenza di malattie occupazionali, per un elevato tasso di mortalità in generale e di neoplasie quali tumori ai polmoni, al colon, mesoteliomi e altri. I lavoratori edili sono esposti, altresì, ad agenti chimici, polveri e fibre, ad agenti fisici quali rumore, vibrazioni, raggi solari e biologici quali tetano e leptospira. Rilevante è la movimentazione manuale dei carichi, frequenti sono i movimenti ripetitivi e numerose sono le attività svolte in postura non corretta. Sottolinea che si lavora all’aperto, con l’esposizione ai raggi solari, al caldo, al freddo, sotto la pioggia, in alcuni momenti anche in condizioni estreme e che il lavoro comporta un impegno fisico medio-elevato e ad alto rischio infortunistico.
Ricorda i numerosi studi svolti sul comprovato affaticamento e sulla relativa usura dei lavoratori del settore. Tali studi acquisiscono ulteriore importanza considerando che il settore dell’edilizia risulta essere strategico in Italia e ai primi posti per occupati e fatturato. Richiama i dati dell’INAIL del 2011 che registrano in Italia 1.889.000 occupati, pari al 28,8 per cento dei lavoratori dell’industria e all’8,2 per cento del totale degli occupati dell’intero sistema economico nazionale.
A testimonianza di quanto illustrato, riporta le risultanze di tre studi riguardanti l’affaticamento e l’usura dei lavoratori del settore edilizio. Il primo studio è quello pubblicato nel 2011 dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro riguardante i lavori usuranti, dove spicca il dato legato al settore edile in Europa, che detiene uno dei record più negativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Sottolinea che, secondo quanto riportato nello studio, circa il 45 per cento dei lavoratori edili sostiene che il lavoro incide sul loro stato di salute. Sebbene sia difficile confrontare i dati a livello internazionale, in Europa la mortalità per infortunio sul lavoro in edilizia è elevata e colloca l’Italia, al pari della Spagna, fra i Paesi meno virtuosi. Nello studio è rilevata un’elevata incidenza degli infortuni nel settore e particolare importanza va attribuita ai dati relativi alla mortalità, secondo i quali un deceduto su quattro appartiene al settore dell’edilizia. Osserva che sono in netto incremento anche le segnalazioni di malattia professionale, aumentate in tutti i settori ma più che raddoppiate in edilizia nell’arco di dieci anni, con quasi il 17 per cento del totale nell’anno 2010. Le malattie prevalentemente rilevate nel settore edile sono le patologie muscolo-scheletriche e le sordità.
Il secondo studio di riferimento è quello svolto tra il 2003 e il 2011 dalla Società italiana di medicina del lavoro e igiene industriale nell’ambito del progetto «Tutela della salute nei cantieri edili», che ha visto sottoposto a sorveglianza sanitaria un campione di 2.069 lavoratori edili. Osserva che al termine dello studio, 291 sono state le malattie professionali diagnosticate (con una ricorrenza pari al 14,06 per cento) in 251 lavoratori (12,13 per cento del campione). I risultati confermano la prevalenza delle sordità e delle malattie muscolo-scheletriche, seguite dalle dermatiti e dalle malattie causate da strumenti vibranti. L’incidenza di tali patologie è stata superiore al 3,5 per cento, contro una media nazionale dello 0,22 per cento, come riportato dall’INAIL nell’anno 2008. Sottolinea che i lavoratori più colpiti sono i più anziani. È, infatti, affetto da malattia professionale il 17 per cento dei lavoratori fra i 40 e 50 anni e il 41 per cento dei lavoratori ultracinquantenni. Tra le cause più frequenti dei giudizi d’idoneità con limitazioni vi sono le patologie muscolo-scheletriche e quelle cardiovascolari, che insieme rappresentano circa i tre quarti di tutte le cause. Seguono le neuropatie, le malattie dismetaboliche e il diabete.
Segnala, infine, il terzo studio, promosso dall’Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell’edilizia di Milano-Lodi-Brianza e realizzato nel 2011 dall’Unità operativa ospedaliera medicina del lavoro di Bergamo e dall’azienda ospedaliera Ospedali riuniti di Bergamo. Esso riguarda la valutazione del dispendio energetico nel lavoro edile. Scopo della ricerca è stato quello di misurare, attraverso un’indagine sul campo e su un campione di lavoratori predefinito, il dispendio energetico che comporta lo svolgimento di alcune attività tipiche dell’edilizia che possono determinare effetti sulla salute dei lavoratori che svolgono quotidianamente mansioni particolarmente impegnative dal punto di vista del carico di lavoro. L’esame dei lavoratori, sottoposti preliminarmente a visita medica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio per documentare il buono stato di salute generale, ha portato a rilevare che per tutte le attività analizzate si registrano valori superiori alla «soglia di affaticamento».
Rileva che gli studi effettuati evidenziano che il cantiere si caratterizza come un luogo di lavoro ad alto rischio per la salute e per la difficoltà nel mantenere adeguati livelli di sicurezza e che la professione del lavoratore edile si classifica ai primi posti delle categorie dei lavori su cui incidono malattie professionali e infortuni. Sottolinea che, negli ultimi anni, sono migliorate le condizioni di sicurezza ma la crisi economica non ha favorito il miglioramento della sicurezza stessa, penalizzando gli investimenti nella prevenzione con la conseguenza che molte imprese hanno oggettive difficoltà a mettere a disposizione le risorse necessarie.
Osserva, inoltre, che, nel campo dell’edilizia, non va trascurato il problema dell’invecchiamento della popolazione lavorativa. Il calo del numero di addetti negli ultimi anni ha riguardato soprattutto i giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni. L’invecchiamento porta con sé l’inevitabile problema della gestione di lavoratori con maggiori problemi di salute e di deficit funzionali. Rileva che il lavoro in edilizia è usurante ed elevare l’età lavorativa aumenta anche il rischio di infortuni. Vero è che statisticamente i lavoratori anziani hanno meno infortuni rispetto ai più giovani, probabilmente grazie alla propria maggiore esperienza, ma hanno esiti più gravi con costi terapeutici e riabilitativi superiori.
67. Rileva la necessità di fare una riflessione sui costi di infortuni e malattie registrati nel settore, che risultano essere enormi sia per il singolo lavoratore sia per il datore di lavoro e lo Stato. Per ridurre tali costi, dato che il settore dei lavoratori edili rientra a pieno titolo nella categoria dei lavori usuranti, reputa necessario prevederne l’inserimento nel decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 del 2011. È emerso 4534 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, risultano quasi del tutto inutilizzate e che la sostanziale non attuazione della normativa si traduce in una grave penalizzazione per tutti quei lavoratori che hanno maturato l’aspettativa di accedere al sistema previdenziale con specifici benefici. Ricorda che al Ministro del lavoro e delle politiche sociali interrogato, è stato domandato se fosse a conoscenza del perché le risorse destinate a tale fondo siano state scarsamente utilizzate e se non intendesse porre in essere tutte le iniziative di carattere amministrativo o normativo necessarie per garantire l’effettiva attuazione della normativa in materia di benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti, assicurando che tutte le risorse finanziarie al momento stanziate, venissero effettivamente utilizzate per tale finalità e se non intendesse verificare la possibilità di estendere la normativa ad ulteriori categorie di lavoratori impegnati in attività ad alto stress psico-fisico, con particolare riferimento al lavoro manuale nel settore dell’edilizia. Ricorda che nella risposta all’atto parlamentare in questione, avvenuta in data 24 settembre 2014, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali specificava che nell’anno 2012 sono state accolte circa 3.500 domande, con un onere complessivo di circa 72 milioni di euro, mentre per il 2013 le domande accolte sono state circa 1.600 con un onere di circa 79 milioni di euro e che tali somme trovano ampia capienza nelle risorse destinate al finanziamento del pensionamento dei lavoratori in parola, indicate dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 5-03438, da lui presentata in data 6 agosto 2014, nella quale si ricordava che nel decreto in questione è stata introdotta una disciplina normativa relativa al pensionamento dei soggetti che hanno svolto attività lavorative usuranti, e che lo stesso decreto era volto, in particolare, a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori cosiddetti usuranti, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di tre anni sulla precedente prevista età di pensionamento. Dai dati disponibili emerge che i lavoratori che hanno fin qui effettivamente avuto accesso ai benefici, sono relativamente pochi, che le risorse stanziate per l’attuazione della normativa, allocate nel capitolo n. Sottolinea che a tale decreto legislativo si riferiva, in particolare, l’interrogazione a risposta in Commissione n. e, rispetto ai 350 milioni di euro per l’anno 2012 e i 383 milioni di euro a decorrere dal 2013, vi siano stati significativi risparmi di spesa ammontanti a circa 278 milioni di euro per il 2012 e circa 304 milioni per il 2013.
9/02679- 67 del 2011 delle somme stanziate e non ancora impiegate, nonché a valutare ogni opportuna iniziativa di modifica alla normativa vigente per garantire l’integrale utilizzo delle somme dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo, verificando se, in questo contesto, vi siano le condizioni per una estensione dei benefici anche ad altri lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, quali, fra gli altri, i lavoratori manuali nel settore dell’edilizia e affini e i lavoratori del settore marittimo esclusi dalla forma di tutela legislativa per esposizione all’amianto di cui al decreto ministeriale del 27 ottobre 2004. Ricorda che, in data 22 dicembre 2014, il Governo, nell’ambito dell’esame della legge di stabilità 2015, ha inoltre accolto il suo Ordine del Giorno n. 7-00439, depositata in data 25 luglio 2014 e approvata in un testo unificato con altri atti di indirizzo in data 30 ottobre 2014, riguardante i benefici previdenziali a favore dei soggetti impegnati in attività lavorative usuranti, con la quale è impegnato il Governo ad assicurare l’effettiva destinazione alle medesime finalità di cui al decreto legislativo n. Ricorda, altresì, di aver presentato altri atti parlamentari sulla questione e, in particolare, la risoluzione in Commissione n. bis-5-04563, presentata in data 23 gennaio 2015, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali se fosse a conoscenza dei dati relativi ai lavoratori del settore edilizio riguardanti l’età media di pensionamento, l’importo medio di retribuzione percepito e l’aspettativa di vita nel periodo di pensionamento e l’aspettativa di vita generale. In data 18 febbraio 2015, vi è stata la risposta degli interrogati che ricordavano che la verifica della possibilità dell’estensione dei benefici anche ad altri lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti o addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, tra i quali i lavoratori del settore edilizio, era stata già posta all’attenzione del Governo proprio con la risoluzione appena citata del 30 ottobre 2014, accolta dal Governo e approvata dalla Commissione. B/079, con il quale si impegna il Governo a verificare, con decorrenza dall’esercizio 2015 e a seguito della riduzione operata con la legge di stabilità dello stesso anno, se le risorse destinate ai benefici di carattere previdenziale per i lavoratori addetti ad attività usuranti, con specifico riferimento ai lavoratori edili, fossero sufficienti a far fronte alle spese necessarie a garantire nei medesimi anni la piena tutela di tali lavoratori sul piano previdenziale, anche al fine di valutare l’opportunità di adottare futuri interventi normativi finalizzati a ripristinare il livello dei finanziamenti previsti a legislazione vigente. Ricorda ancora di avere chiesto, con l’interrogazione a risposta in commissione n.
Ricorda poi che, entrando nel merito economico della questione, il rappresentante del Ministero interrogato ha sottolineato che, a causa dei limiti stringenti imposti dai vincoli di bilancio, la legge di stabilità per il 2015 ha ridotto di 150 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, lo stanziamento relativo ai benefici previdenziali per i lavoratori impegnati in attività usuranti. In quella sede si è evidenziato che i dati relativi all’aspettativa di vita nel periodo di pensionamento e all’aspettativa di vita generale dei lavoratori del settore edilizio non sono immediatamente rinvenibili, in quanto i dati elaborati dall’ISTAT relativi alla speranza di vita si riferiscono alla media della popolazione residente in Italia, senza alcuna classificazione in base alle specifiche caratteristiche dell’attività lavorativa. Ricorda che si è anche specificato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha interpellato espressamente l’INAIL per quanto concerne l’esposizione a fattori di rischio connessi con l’attività lavorativa svolta nel settore edilizio e che la stessa INAIL, sulla base dei dati registrati nel quinquennio 2009-2013, ha individuato il settore delle costruzioni tra i più rischiosi anche in termini di entità delle conseguenze degli infortuni sul lavoro, tanto che nello stesso periodo indicato, è stato rilevato che le malattie professionali indennizzate con esito mortale nel settore delle costruzioni hanno presentato una riduzione del 9 per cento contro una media dell’Industria e servizi che supera il 40 per cento. Secondo quanto riferito dall’INAIL, inoltre, le malattie denunciate nel periodo 2009-2013 presentano una concentrazione di casi nella classe di età 50-64 anni sia per il complesso dell’industria e servizi che per lo specifico settore delle costruzioni.
Sottolinea che, in chiusura di risposta, veniva manifestata la disponibilità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso il coinvolgimento dell’INPS, ad un’ulteriore analisi sul tema onde poter valutare le opportune modifiche in materia, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili. Tale disponibilità è stata confermata, poi, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, durante l’audizione in Commissione svoltasi in data 3 giugno 2015, nella quale ha ammesso la necessità di una riflessione sul tema, considerando il settore dell’edilizia e dei lavoratori edili come un’area di lavoro che potrebbe ragionevolmente essere compresa nell’ambito delle attività usuranti, in considerazione delle specificità delle mansioni e tenendo conto delle relative disponibilità finanziarie.
67 del 2011 riguardante l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, inserendo in questa categoria anche i lavoratori edili ed affini, come individuati nel contratto collettivo nazionale di lavoro del 18 giugno 2008, al fine di anticiparne l’età di pensionamento. L’articolo 2 prevede che gli obblighi di comunicazione del datore di lavoro siano estesi anche alla categoria dei lavoratori edili ed affini. Sottolinea infine che l’articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’estensione della platea dei beneficiari, disponendo che si provveda a valere sulle risorse dell’apposito Fondo per i lavoratori usuranti di cui all’articolo 1, comma 3, lettera Passando quindi ad illustrare i contenuti della proposta di legge, rileva che l’articolo 1 richiede modifiche al decreto legislativo n. f)247 del 2007, prevedendo anche uno specifico monitoraggio di eventuali scostamenti negli oneri rispetto alle risorse disponibili, ai fini dell’adozione delle conseguenti iniziative legislative. Auspica, conclusivamente, che possa registrarsi un ampio consenso nell’esame in Commissione, al fine di tutelare sul piano previdenziale i lavoratori del settore edile. , della legge n.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
AUDIZIONI
Mercoledì 10 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 14.40.
857 e abb., in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare. Audizione del presidente dell’INPS, prof. Tito Boeri, nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C.
(Svolgimento, ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
Introduce, quindi, l’audizione.
Tito BOERI, presidente dell’INPS, svolge una relazione sulle materie oggetto dell’audizione.
Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marialuisa GNECCHI (PD), Claudio COMINARDI(M5S), Walter RIZZETTO (Misto-AL), Roberto SIMONETTI (LNA), Antonella INCERTI (PD), Patrizia MAESTRI (PD), Tiziana CIPRINI (M5S), Carlo DELL’ARINGA (PD), Davide BARUFFI (PD), Anna GIACOBBE (PD) e Irene TINAGLI (PD), nonchéCesare DAMIANO, presidente.
Tito BOERI, presidente dell’INPS, in sede di replica, risponde ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.
Intervengono, inoltre, per fornire ulteriori precisazioni, Antonello CRUDO, Direttore centrale Pensioni dell’INPS, eGabriele USELLI, Direttore centrale Posizione assicurativa dell’INPS.
Cesare DAMIANO, presidente, ringrazia i rappresentanti dell’INPS per il qualificato contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle 16.10.
N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.
SEDE REFERENTE
Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 13.40.
DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (C. 3134 Governo).
443). 70 del 2015 (Doc. VII, n. Sentenza della Corte costituzionale n.
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio).
70 del 2015, rinviato nella seduta del 4 giugno 2015. La Commissione prosegue l’esame congiunto del disegno di legge C. 3134 e della sentenza della Corte costituzionale n.
Cesare DAMIANO, presidente, segnala che il Comitato per la legislazione ha espresso il proprio parere sul provvedimento, ricordando che, come stabilito dall’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione dello scorso 4 giugno, l’esame preliminare si concluderà giovedì 11 giugno e che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 10 di venerdì 12 giugno.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.
La seduta termina alle 13.45.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 9 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 13.45.
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
C. 3098 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 giugno 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014.
C. 3027 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che si avvia oggi l’esame in sede consultiva del disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014, ai fini dell’espressione del parere di competenza alla III Commissione, che avrà luogo nella seduta di domani.
Giorgio PICCOLO, relatore3027, recante ratifica ed esecuzione dell’Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall’altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014. Al riguardo, segnala preliminarmente che l’accordo si affianca a quelli già sottoscritti con l’Ucraina, esaminato dalla Commissione la scorsa settimana, e con la Georgia e si inserisce nella strategia del cosiddetto Partenariato orientale che costituisce il versante est della Politica europea di vicinato. Come ricordato in occasione dell’esame dell’analogo accordo con l’Ucraina, il Partenariato orientale, rappresenta il quadro di riferimento per le relazioni con i sei Paesi vicini dell’est, Ucraina, Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Bielorussia, in seno alla Politica europea di vicinato. Gli accordi di associazione stipulati nell’ambito del Partenariato orientale comprendono la creazione di aree di libero scambio ampie e approfondite tra i Paesi firmatari e l’Unione europea, nonché i negoziati per la facilitazione nel rilascio dei visti, nella prospettiva di una loro eventuale liberalizzazione, e una cooperazione energetica strutturata, allo scopo tra l’altro di fornire all’Unione europea più elevate garanzie nella regolarità dei flussi di approvvigionamento energetico. Segnala che la novità principale del nuovo Accordo con la Moldova rispetto all’Accordo di partenariato e cooperazione in vigore dal 1998 consiste, oltre alle forme più strette di cooperazione previste e all’ampliamento della gamma di settori della cooperazione medesima, nella previsione della creazione di un’area di libero scambio ampia e approfondita. Osserva che, come per l’accordo con l’Ucraina, la relazione illustrativa evidenzia come l’intesa vada letta «come una vera e propria agenda per le riforme, basata com’è su un programma a 360 gradi di adeguamento normativo agli , ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla III Commissione sul disegno di legge Atto Camera n. standard europei». Passando al contenuto dell’Accordo, attualmente ratificato da dieci Stati membri dell’Unione europea ed approvato dal Parlamento europeo, segnala che esso si compone di un preambolo, 465 articoli organizzati in sette titoli, trentacinque allegati, riferiti essenzialmente a questioni tecniche e profili della normativa dell’Unione europea oggetto di progressivo adeguamento da parte della Moldova nonché quattro protocolli, relativi rispettivamente alla nozione di prodotti originari, ai metodi di cooperazione amministrativa all’assistenza amministrativa in materia doganale e alla partecipazione della Moldova a programmi dell’Unione europea. Fa presente che i sette titoli hanno a oggetto, rispettivamente: i principi generali dell’Accordo; dialogo politico, riforme e cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza; libertà, sicurezza e giustizia; cooperazione economica e in altri settori; scambi e questioni commerciali; assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo; disposizioni istituzionali, generali e finali.
Per quanto attiene alle materie di competenza della Commissione, dopo avere rilevato che, nell’ambito del Titolo III, relativo alla cooperazione economica e in altri settori, l’articolo 22 fissa l’obiettivo della gestione efficace e professionale delle risorse umane e delle progressioni di carriera nelle pubbliche amministrazioni, richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nel Capo 4, concernente l’occupazione, la politica sociale e le pari opportunità. In questo ambito, segnala che l’articolo 31 prevede che le Parti intensifichino il dialogo e promuovano l’agenda per il lavoro dignitoso dell’OIL, la politica dell’occupazione, la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l’inclusione sociale, la parità di genere, la lotta alla discriminazione e i diritti sociali e contribuiscano in questo modo alla promozione di nuovi e migliori posti di lavoro, alla riduzione della povertà, alla coesione sociale, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita. Osserva che il successivo articolo 32 individua i campi nei quali può esercitarsi la cooperazione, che si basa sullo scambio di informazioni e buone pratiche e che l’articolo 33 stabilisce che le Parti incoraggino il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, a partire dalla parti sociali, nell’elaborazione delle politiche e delle riforme nella Repubblica di Moldova e nella cooperazione prevista dall’Accordo. Illustra l’articolo 34, che prevede che le Parti rafforzino la cooperazione in materia di occupazione e politica sociale a livello regionale, multilaterale e internazionale, l’articolo 35, che si riferisce alla promozione della responsabilità sociale delle imprese, l’articolo 36, che richiede che le questioni in materia di occupazione e politiche sociali siano oggetti di costante dialogo e l’articolo 37, che stabilisce che la Repubblica di Moldova provveda al riavvicinamento della propria legislazione alla normativa europea e internazionale, quale definita nell’Allegato III dell’Accordo. Nell’ambito del Capo 23, in materia di istruzione, formazione, multilinguismo, gioventù e sport, segnala in particolare che gli articoli 122 e 123 si riferiscono alla promozione dell’apprendimento permanente e alla cooperazione in materia di istruzione e formazione, richiamando specificamente l’obiettivo dell’istituzione di un quadro nazionale delle qualifiche e la promozione di una maggiore cooperazione nel campo dell’istruzione e della formazione professionale.
Osserva, poi, che ulteriori disposizioni di interesse della Commissione sono comprese, nell’ambito del Titolo IV, relativo a scambi e questioni commerciali, nel Capo 6, concernente lo stabilimento, il commercio di servizi e il commercio elettronico. Al riguardo, segnala, in particolare, le disposizioni degli articoli da 214 a 218, inscritte nella sezione 4, che disciplinano la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali connessi alla prestazione di servizi, recando norme volte ad agevolare l’ingresso nei territori degli Stati contraenti del personale «chiave», di laureati in tirocinio e di venditori di servizi alle imprese. Rileva che il Capo 13, che reca disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile e si compone degli articoli da 363 a 37 9, incide sulla disciplina del lavoro, al fine di promuovere il raggiungimento dell’obiettivo dello sviluppo sostenibile, riconoscendo alle Parti, all’articolo 364, il diritto di stabilire i livelli di protezione interna in materia di lavoro e di adattare conseguentemente le proprie disposizioni legislative al fine di garantire livelli elevati di protezione. Si sofferma sul successivo articolo 365, che prevede che le Parti promuovano e attuino nei rispettivi ordinamenti le norme fondamentali del lavoro internazionalmente riconosciute, come definite nelle convenzioni fondamentali dell’OIL relative in particolare alla libertà di associazione, al diritto di contrattazione collettiva, all’eliminazione del lavoro forzato o obbligatorio, all’abolizione effettiva del lavoro infantile, all’eliminazione delle discriminazioni in materia di impiego e occupazione, impegnandosi a dare efficace attuazione alle convenzioni prioritarie e fondamentali dell’OIL. Ricorda, infine, che il successivo articolo 371 prevede, tra l’altro, che gli Stati assicurino il mantenimento dei livelli di protezione in materia di lavoro e garantiscano l’efficace applicazione delle proprie leggi in materia.
Segnala, per completezza, che il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell’Accordo si compone di quattro articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo e l’ordine di esecuzione del medesimo, mentre l’articolo 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’Accordo e l’articolo 4 dispone che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Conclusivamente, preso atto del contenuto dell’Accordo, che presenta un valore politico particolarmente rilevante nel quadro della definizione degli assetti politici dell’Europa dell’est, ed esaminati gli aspetti di competenza della Commissione, ritiene che sussistano le condizioni per esprimere un orientamento favorevole sul provvedimento. Si riserva, in ogni caso, di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.
Cesare DAMIANO (PD), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento alla seduta di domani.
Legge di delegazione europea 2014.
C. 3123 Governo, approvato dal Senato.
3). Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2014 (Doc. LXXXVII, n.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 126-ter del Regolamento, e rinvio).
La Commissione inizia l’esame congiunto del disegno di legge di delegazione europea 2014 e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2014.
Cesare DAMIANO (PD), presidente, ricordo che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell’articolo 126-ter del Regolamento, per l’esame in sede consultiva del disegno di legge Atto Camera 3123, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014, e della relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2014, il cui esame preliminare avverrà congiuntamente.
Ricorda, inoltre, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2014, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalla Commissione. Con riferimento alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea relativa all’anno 2014 le Commissioni dovranno invece esprimere un parere. La relazione e il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione.
Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda che le Commissioni di settore hanno la facoltà di esaminare e votare emendamenti entro specifici limiti. In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità. Faccio presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
Ricorda, infine, che per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell’espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.
In sostituzione della relatrice, segnala preliminarmente che il disegno di legge C. 3123, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2014, è stato approvato dal Senato lo scorso 14 maggio 2015 e trasmesso alla Camera per l’approvazione in seconda lettura.
234, e reca le disposizioni di delega necessarie al recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea. Osserva che il provvedimento è uno dei due strumenti di adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n.
234. Nel ricordare che per gli schemi di decreto legislativo volti a recepire le direttive contenute nell’allegato B si prevede l’espressione dei pareri da parte delle competenti commissioni parlamentari, segnala altresì che per talune direttive si prevedono nell’articolato del disegno di legge specifici principi e criteri direttivi. Ricorda che, come di consueto, il provvedimento reca, all’articolo 1 la delega al Governo per l’attuazione delle direttive europee contenute negli allegati A e B, da attuare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n.
Quanto alle disposizioni più direttamente incidenti sulle materie di competenza della Commissione, segnala in primo luogo l’articolo 10, che detta i principi e i criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni. In particolare, segnala che il comma 1, lettera d), richiede che nell’attuazione della delega siano posti in atto i dispositivi e le procedure per la segnalazione di violazioni (cosiddetto whistleblowing), tenendo anche conto dei profili di riservatezza e di protezione dei soggetti coinvolti. Ricorda, in proposito, che le Commissioni riunite II e XI hanno di recente avviato l’esame della proposta di legge C. 1751 recante disposizioni per la protezione degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità nell’interesse pubblico. Disposizioni analoghe sono contenute anche nel comma 1, lettera n), dell’articolo 11, relativo all’attuazione della nuova disciplina dell’Unione europea sugli abusi di mercato.
Si sofferma poi sull’articolo 16, che reca disposizioni per l’attuazione della direttiva 2013/35/UE, in materia di disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. La norma introduce, quale criterio specifico per l’esercizio della delega, in aggiunta a quelli generali richiamati dall’articolo 1, comma 1, del disegno di legge, l’obbligo per l’Italia di introdurre, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva stessa, misure di protezione dei lavoratori per i livelli di azione (LA) e per i valori limite di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla direttiva. Il termine di recepimento è il 1o luglio 2016.
257 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/40/CE, mentre i valori limite all’esposizione sono indicati nell’Allegato XXXVI al medesimo testo unico. La direttiva 2013/35/UE abroga la direttiva 2004/40/CE, che si basava sul sistema di valori limite di esposizione e di valori di azione proposto dalla Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni non Ionizzanti (ICNIRP) nel 1998. Si è infatti reso necessario un aggiornamento che tenesse conto dei dati raccolti e forniti dalla stessa Commissione nel 2009 e nel 2010. Inoltre, la necessità di un aggiornamento della direttiva 2004/40/CE è stata determinata anche dalla difficoltà di applicazione della stessa nell’ambito delle pratiche cliniche di risonanza magnetica o in alcune attività industriali. Osserva che la direttiva definisce i valori limite di esposizione (VLE), i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali, nonché i Livelli d’azione (LA) ossia «livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE o, eventualmente, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nella presente direttiva». La direttiva, al Capo II, impone al datore di lavoro alcuni obblighi riguardanti la valutazione dei rischi e l’identificazione dell’esposizione, la riduzione dei rischi, l’informazione e la formazione dei lavoratori. Il datore di lavoro, nell’adottare misure che garantiscano l’eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, qualora risultino superati i pertinenti LA, dovrà adottare un programma d’azione che tenga conto, tra l’altro di altri metodi di lavoro e di altre attrezzature che implicano minore esposizione e di misure appropriate di delimitazione e di accesso alla zona, della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale. Rileva poi che è prevista una serie di obblighi di formazione e informazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro tra cui i casi in cui si ha diritto alla sorveglianza sanitaria. Quest’ultima viene predisposta ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo imputabile all’esposizione ai campi elettromagnetici. La direttiva rimette poi agli Stati membri l’applicazione di sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive» in caso di violazione della normativa nazionale di recepimento. 81 del 2008, in cui sono state trasfuse le disposizioni di cui al decreto legislativo n. Ricorda che nel nostro ordinamento la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici è disciplinata dal Capo IV del Titolo VIII del testo unico di cui al decreto legislativo n.
2013/54/UE, in materia di lavoro marittimo. In particolare, essa intende assicurare che gli Stati membri adempiano agli obblighi derivanti, nella qualità di Stato di bandiera, dalla Convenzione sul lavoro marittimo dell’OIL che fissa, a livello mondiale, norme minime comuni per tutte le bandiere e tutti i lavoratori coinvolti. Sottolinea che, in particolare, è richiesta agli Stati membri l’introduzione di meccanismi di attuazione e di controllo del rispetto delle prescrizioni della Convenzione riguardanti le condizioni di vita e di lavoro dei marittimi. Il termine fissato per il recepimento della direttiva era fissato al 31 marzo 2015. Tra le 56 direttive indicate nell’allegato B, che – come evidenziato – saranno recepite con decreti legislativi i cui schemi saranno sottoposti al parere parlamentare, segnala in primo luogo la direttiva n.
Segnala la direttiva 2013/55/UE, entrata in vigore il 17 gennaio 2014, riguardante il riconoscimento delle qualifiche professionali nonché la prestazione dei relativi servizi. Tra le disposizioni della direttiva, sottolinea, in particolare, l’istituzione di una tessera professionale europea, che attesta il rispetto da parte del professionista delle condizioni richieste dallo Stato ospitante per l’esercizio della professione o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento in uno Stato membro ospitante. Il termine dato agli Stati membri per attuare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva è il 18 gennaio 2016, con l’eccezione riguardante l’ostetricia, il cui termine è differito al 18 gennaio 2020.
Passa poi a descrivere la direttiva 2013/59/EURATOM, che reca le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La direttiva si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio che non possa essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione in relazione all’ambiente, in vista della protezione della salute umana nel lungo termine. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 6 febbraio 2018. Ricorda che i principi e i criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva erano contenuti nell’articolo 10 del testo originario del disegno di legge in esame, soppresso dalla 14a Commissione del Senato. La relatrice del disegno di legge, senatrice Guerra, nella seduta del 25 marzo 2015, ha motivato la soppressione dell’articolo 10 in considerazione dell’esigenza di una rapida approvazione del disegno di legge, che avrebbe potuto subire ritardi per possibili profili di compatibilità finanziaria dello stesso articolo 10, avendo la Commissione bilancio richiesto una relazione tecnica al Governo proprio in relazione alle possibili ricadute sul versante della spesa pubblica dell’articolo 10. Non essendo stata prodotta la relazione tecnica, si è preferito sopprimere l’articolo. In particolare, segnala che il Capo III della direttiva demanda agli Stati membri la predisposizione di un sistema di controllo, inteso a garantire un regime di protezione informato ai principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi radioattive. Ai fini dell’ottimizzazione, la direttiva reca prescrizioni in merito a vincoli di dose per l’esposizione professionale, per l’esposizione della popolazione e per quella medica. Gli Stati membri sono altresì chiamati alla predisposizione di livelli di riferimento per le esposizioni di emergenza e per le esposizioni esistenti. Con riferimento alla limitazione delle dosi sui luoghi di lavoro, la direttiva prescrive limiti in relazione all’età (in particolare, prevedendo che soggetti di età inferiore a 18 anni non possano essere adibiti a lavori che comportino esposizioni alle radiazioni ionizzanti), allo stato di gravidanza e di allattamento, all’esposizione di apprendisti e studenti. Sono dettate norme specifiche anche in relazione all’esposizione della popolazione.
Per quanto riguarda i soggiorni di durata superiore ai 90 giorni, rileva che la direttiva disciplina sia le condizioni di ammissione e soggiorno nel territorio sia i requisiti per l’accesso all’occupazione, senza incidere sul diritto degli Stati membri di determinare le quote di ingresso nel proprio territorio di lavoratori stagionali provenienti dal Paesi terzi. Il periodo massimo di soggiorno dovrà essere compreso tra cinque e nove mesi in un periodo complessivo di dodici mesi. Gli Stati membri possono accordare ai lavoratori stagionali una proroga, sostituendo il visto per il soggiorno di breve durata con un visto per soggiorno di lunga durata o con un permesso di lavoro stagionale. Ricorda, inoltre, che si prevedono agevolazioni per il reingresso di quanti siano già stati ammessi in uno Stato membro come lavoratori Segnala che la direttiva 2014/36/UE reca disposizioni in materia di ingresso e soggiorno per lavoro stagionale di cittadini di Paesi terzi e definisce i diritti dei lavoratori stagionali. Osserva che, per i soggiorni inferiori ai 90 giorni la direttiva disciplina esclusivamente i criteri e i requisiti per l’accesso all’occupazione rinviando per l’ammissione dei lavoratori stagionali ai regolamenti vigenti nell’ambito degli accordi di Schengen. stagionali. La direttiva richiede, inoltre, che i lavoratori stagionali beneficino di un alloggio che garantisca loro un tenore di vita adeguato, nonché abbiano diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante, almeno per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro. L’applicazione di tale diritto potrà tuttavia essere limitata per quanto concerne le prestazioni familiari e di disoccupazione, l’istruzione e la formazione professionale, le agevolazioni fiscali. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 30 settembre 2016.
Passa poi ad illustrare la direttiva 2014/50/UE, che reca disposizioni in materia di diritti pensionistici complementari dei lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione europea. Tale direttiva si è resa necessaria in quanto il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale non si applica alla maggior parte dei regimi pensionistici integrativi. Segnala, in particolare, l’articolo 4, che individua i requisiti necessari per l’acquisizione dei diritti derivanti dall’iscrizione ai regimi pensionistici complementari nonché l’articolo 5, che prevede che gli Stati membri adottino misure per garantire che i diritti pensionistici maturati dai lavoratori restino nel regime complementare in cui sono stati maturati. Esso prevede inoltre la possibilità di procedere al pagamento del valore dei diritti maturati e la garanzia, da parte degli Stati membri, che il valore in capitale dei diritti pensionistici in sospeso sia in linea con quello degli iscritti attivi o con l’evoluzione delle prestazioni pensionistiche in corso si pagamento o che i medesimi diritti siano trattati in altri modi ritenuti equi. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 21 maggio 2018.
492/2011. Osserva che nei «considerando» della direttiva si evidenzia che essa trae origine dalla considerazione che la vigente normativa europea non è uniformemente applicata in modo corretto e che i lavoratori spesso ignorano i propri diritti. Tra le disposizioni della direttiva, segnala, in particolare, l’obbligo per gli Stati membri di garantire ai lavoratori e ai loro familiari l’accesso ai procedimenti giudiziari relativi a presunte restrizioni alla libera circolazione. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 21 maggio 2016. Segnala anche la direttiva 2014/54/UE, che reca norme volte ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri, attraverso la previsione di disposizioni comuni dirette, tra l’altro, ad uniformare l’applicazione e l’attuazione dei diritti relativi alla libera circolazione dei lavoratori in base all’articolo 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al regolamento (UE) n.
Illustra quindi la direttiva 2014/66/UE, che stabilisce le condizioni di ingresso e di soggiorno nell’Unione dei cittadini dei Paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari. Si tratta, in particolare, di dirigenti, personale specializzato e dipendenti in tirocinio in succursali o filiali di società, prevalentemente multinazionali, trasferiti temporaneamente per brevi incarichi in altre sedi della società. Segnala, in particolare, le norme relative ai diritti derivanti dal permesso per trasferimento intra-societario e le agevolazioni al ricongiungimento familiare. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 29 novembre 2016.
Rileva che la direttiva 2014/67/UE è relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi transfrontalieri e reca disposizioni volte al superamento delle incertezze interpretative della direttiva 96/71/CE nonché a contrastare comportamenti elusivi della normativa vigente da parte delle imprese. Il termine per il recepimento è fissato al 18 giugno 2016.
Segnala, infine, la direttiva 2014/112/UE, che attua l’Accordo europeo relativo a taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l’Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) il 15 febbraio 2012. Tale Accordo introduce prescrizioni minime generali relative all’organizzazione dell’orario di lavoro, che tengono conto delle peculiarità del settore del trasporto per vie navigabili interne. Esso si applica agli equipaggi e al personale di bordo che operano su imbarcazioni impiegate in tale settore, fatte salve le norme nazionali o internazionali sulla sicurezza della navigazione. Il termine per il recepimento è fissato al 31 dicembre 2016.
Passando, infine, alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nell’anno 2014, trasmessa alla Camera il 30 aprile scorso, segnala che essa è articolata in quattro capitoli: il primo è dedicato agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale; il secondo illustra l’azione svolta dal Governo nell’ambito delle principali politiche settoriali dell’Unione europea; il terzo capitolo si sofferma sull’attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale; il quarto riguarda il coordinamento delle politiche europee.
Con riferimento ai settori di interesse della Commissione, osserva che la relazione, al capitolo 5.1, relativo all’occupazione, rivendica al Governo il successo della sua azione, durante il semestre di presidenza italiana dell’Unione europea, in relazione ad alcuni dossier legislativi in corso di approvazione, con particolare riferimento alla proposta di regolamento EURES sulla mobilità dei lavoratori; alla piattaforma dell’Unione europea contro il lavoro sommerso; alla proposta di direttiva relativa ai diritti dei lavoratori marittimi; alla proposta relativa all’orario di lavoro nel settore dei trasporti per vie navigabili interne. Per quanto attiene alle politiche per l’occupazione portate avanti dall’Unione europea, rileva che la relazione segnala l’impegno del Governo nell’attuazione della Garanzia Giovani, attraverso l’adozione di un programma nazionale specifico. Sottolinea che, nel settore delle politiche per l’istruzione e la formazione, analizzate nel capitolo 5.3, la relazione ricorda che il Governo si è impegnato a finalizzare il rapporto nazionale 2014 di implementazione del Quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell’istruzione e della formazione (ET 2020) nonché nel lavoro preparatorio degli obiettivi di breve periodo (2015-2017) relativi al cosiddetto Processo di Copenaghen sulla cooperazione europea rafforzata in materia di istruzione e formazione professionale (IFP). Ricorda, inoltre, che la relazione dà conto dell’impegno del Governo nell’attuazione del Programma di azione comunitaria nel campo dell’apprendimento permanente (LLP) e del programma Erasmus+ 2014-2020, nel settore delle interconnessioni tra crescita verde e occupazione (Green Jobs), nel settore della responsabilità sociale di impresa. Segnala che la relazione riferisce anche sull’impegno del Governo nel tema delle politiche per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con la partecipazione ai lavori del Comitato consultivo, la collaborazione con l’Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro di Bilbao e l’adesione alle attività della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, con sede a Dublino. Infine, con riferimento alla tematica specifica della formazione, segnala che la relazione dà conto della valorizzazione delle attività di alternanza scuola-lavoro e di apprendistato, che rivestono importanza primaria nelle politiche europee ai fini del processo di integrazione. In particolare, la relazione riferisce dell’impegno al rafforzamento degli ITS per promuovere l’integrazione tra istruzione, formazione e lavoro, riducendo il disallineamento tra domanda e offerta di figure e competenze professionali. Ciò anche in vista del raggiungimento dell’obiettivo del 67-69 per cento del tasso di occupazione, fissato per l’Italia nella Strategia Europa 2020.
Propone, in conclusione, di fissare il termine di presentazione degli emendamenti alle parti di competenza del disegno di legge di delegazione europea 2014 alle ore 17 del 10 giugno 2015.
La Commissione concorda.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame congiunto alla seduta di domani.
La seduta termina alle 14.05.
AUDIZIONI INFORMALI
Lunedì 8 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO, indi della vicepresidente Renata POLVERINI.
70 del 2015. Audizioni nell’ambito dell’esame congiunto del disegno di legge C. 3134 (DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR) e della sentenza della Corte costituzionale n.
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.
L’audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.
Audizione di rappresentanti della CIDA.
L’audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.30.
Audizione di rappresentanti di Confindustria.
L’audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.
Audizione di rappresentanti di R. E TE. Imprese Italia.
L’audizione informale è stata svolta dalle 16.05 alle 16.15.
Audizione di rappresentanti di Alleanza delle cooperative italiane.
L’audizione informale è stata svolta dalle 16.20 alle 16.30.