La tariffa minima applicata in Italia per il trasporto merci su strada viola le norme europee. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia europea bocciando così le norme italiane che prevedono la tariffa minima determinata da accordi tra le associazioni dei Tir e quelle dei committenti.
L’Osservatorio sulle attività di autotrasporto (organo composto da rappresentanti dello Stato, di associazioni di vettori e di associazioni di committenti) è incaricato di fissare i costi minimi qualora non fosse stato stipulato nessun accordo. Nel 2011 l’Osservatorio ha adottato tutta una serie di tabelle al fine di fissare i costi minimi. L’Anonima Petroli Italiana, società petrolifera italiana, ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’annullamento degli atti dell’Osservatorio concernenti i costi minimi.
Il tribunale amministrativo ha chiesto alla Corte di giustizia se la normativa italiana sia compatibile con i principi di libera concorrenza, di libera circolazione delle imprese, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.
Con la sentenza odierna – si legge in un comunicato – la Corte ha constatato che l’Osservatorio, composto maggioritariamente da rappresentanti di associazioni di categoria e abilitato ad agire nell’interesse esclusivo della categoria, dev’essere considerato un’associazione d’imprese direttamente soggetta alle regole di concorrenza.
Di conseguenza, la fissazione dei costi minimi d’esercizio impedisce alle imprese di fissare tariffe inferiori a tali costi. Pertanto, limitando la libertà degli attori del mercato di determinare il prezzo dei servizi di trasporto di merci su strada, la normativa italiana è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno.
Inoltre, la Corte rileva che la determinazione dei costi minimi non è idonea, nè direttamente nè indirettamente, a garantire il conseguimento dell’obiettivo legittimo fatto valere dall’Italia per giustificare la restrizione della concorrenza (vale a dire la tutela della sicurezza stradale).
Infatti, la normativa nazionale si limita a prendere in considerazione la sicurezza stradale in maniera generica, senza stabilire alcun nesso tra essa e i costi minimi. Inoltre, il provvedimento contestato va oltre quanto necessario per il rafforzamento della sicurezza stradale.



























