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Handicap, le ore di permesso devono essere impiegare per l’assistenza diretta

Biagio Cartillone
Gennaio27/ 2023

Un lavoratore chiede ed ottiene dall’azienda il permesso di assentarsi dal lavoro per assistere la parente handicappata. Successivamente, il lavoratore viene licenziato per giusta causa poiché era emerso che, durante il giorno del permesso, “si era assentato dal domicilio dell’invalida cui doveva prestare assistenza dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e poi dalle ore 17:00 alle ore 19:30; questa sua assenza, per l’azienda, integrava l’abuso del diritto e costituiva una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede, realizzando una indebita percezione dell’indennità da parte dell’istituto previdenziale”.

Il lavoratore si è difeso sostenendo che l’assistita, in quanto invalida grave, necessitava di assistenza globale estesa a tutte le necessità, anche a quelle collaterali e non necessariamente collegate all’assistenza alla persona; nel caso specifico, durante il giorno si era provveduto all’acquisto di piastrelle per eliminare umidità nella stanza dell’invalida e di un letto contro il decubito. L’allontanamento momentaneo dal domicilio dell’invalida da assistere nella giornata del permesso era, pertanto, motivato dalla necessità di dover soddisfare un interesse della stessa assistita. L’assistenza all’invalida, inoltre, doveva essere prestata nelle ore notturne, in concomitanza con il suo turno di lavoro, che egli avrebbe dovuto svolgere dalle 22 alle 6. In queste ore notturne, il lavoratore ha prestato effettivamente l’assistenza dovuta alla persona invalida. L’azienda gli aveva contestato di essersi allontanata dal domicilio dell’invalida solo nelle ore diurne.

Il tribunale, sia in sede sommaria che all’esito dell’opposizione, ha rigettato le domande, dichiarando la legittimità del licenziamento. La Corte di Appello ha ritenuto confermato l’abuso del permesso fruito dal lavoratore, essendovi stato uno sviamento della funzione assistenziale propria del permesso richiesto, ottenuto e goduto. Il lavoratore ha dunque fatto ricorso in Cassazione, sostenendo di aver prestato assistenza all’invalida per tutte le otto ore in cui avrebbe dovuto svolgere la sua attività lavorativa.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso assumendo i seguenti principi giuridici: “È noto che, a norma dell’art. 33 commi 3 e 7 della legge n. 104 del 1992, il lavoratore che presti assistenza ad un familiare disabile ha diritto a tre giorni di permesso mensile. Tuttavia, l’assenza dal lavoro deve porsi in relazione causale diretta con tale assistenza senza che il dato testuale e la “ratio” della norma ne consentano l’utilizzo in funzione meramente compensativa delle energie impiegate dal dipendente per la detta assistenza. Il comportamento del dipendente che si avvalga di tale beneficio per attendere ad esigenze diverse integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo ed ha rilievo anche ai fini disciplinari. Si tratta di condotta che priva il datore di lavoro ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell’affidamento riposto nel dipendente. Nel valutare la condotta del lavoratore, tuttavia, occorre tenere conto delle modalità con le quali la prestazione viene resa ed in particolare, con riguardo al caso in esame, dei tempi della stessa. È condivisibile l’affermazione della Corte di merito che ha ricordato che l’assistenza può essere prestata anche svolgendo compiti che si risolvano in un’utilità per l’invalido e che, tuttavia, si deve tenere conto, ponendoli a raffronto, anche dei tempi di assistenza diretta prestata. Tuttavia, nel compiere tale operazione è necessario avere ben presente, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, se effettivamente durante il permesso dal lavoro sia stato sottratto tempo all’assistenza del disabile. Ritiene, allora, il Collegio che nel caso in esame la Corte territoriale sia incorsa nella denunciata violazione di legge laddove – pur non essendo contestato in giudizio il fatto che il lavoratore aveva chiesto un permesso in relazione ad una giornata di lavoro in cui era stato assegnato ad un turno da svolgersi nelle ore notturne (dalle 22 p.m. alle 6 a.m.) – aveva ritenuto che l’essersi allontanato dal domicilio dove si trovava l’invalida da assistere nelle ore diurne immediatamente precedenti (tanto era stato accertato dai controlli effettuati da una agenzia investigativa per ciò incaricata dalla datrice di lavoro) costituisse uno sviamento della funzione assistenziale da svolgere nella giornata di permesso”.

La controversia è stata così rimessa nuovamente alla Corte di Appello, che dovrà procedere ad un nuovo esame delle evidenze istruttorie per verificare se, effettivamente, tenuto conto dei modi e dei tempi della prestazione e delle esigenze assistenziali dell’invalida, il lavoratore con la sua condotta si sia sottratto agli obblighi di assistenza in relazione ai quali il permesso era stato accordato.

Cassazione sezione lavoro sentenza numero 2235 pubblicata il 25 gennaio 2023.

Avv. Biagio Cartillone

Biagio Cartillone

Avvocato, Giuslavorista del Foro di Milano - www.biagiocartillone.it