La recentissima sentenza della Corte d’Appello di Milano sezione lavoro n. 698/2025, pubblicata il 7 novembre 2025, rappresenta un momento di assoluta e fondamentale chiarezza nel panorama delle relazioni sindacali italiane, ponendosi come baluardo di legalità e di tutela effettiva dei lavoratori contro derive pericolose che hanno segnato il mercato del lavoro degli ultimi anni. Analizziamo in profondità la pronuncia, ricostruendo il fatto storico da cui muove, la problematica giuridica affrontata e il principio di diritto sancito, nonché la sua portata dirompente sia per la tutela del lavoratore che per il corretto esercizio delle funzioni sindacali e la leale concorrenza tra imprese.
Il caso nasce da una situazione purtroppo emblematica. Un lavoratore, assunto come conducente presso un’azienda di trasporto merci, subisce un grave infortunio sul lavoro e viene successivamente licenziato anche perché si era rivolto a un avvocato per rivendicare il diritto alla corresponsione di differenze retributive. In questo contesto, la società lo induce a sottoscrivere un “verbale di conciliazione in sede sindacale” davanti a una sola organizzazione sindacale, scelta dall’azienda e non rappresentativa del settore. Il lavoratore, in cambio di una somma irrisoria (100 euro), rinuncia a crediti retributivi e risarcitori per circa 40.000 euro.
Questa prassi, che negli ultimi anni si è diffusa grazie all’azione di sindacati e aziende poco accorte, mira a ottenere l’inoppugnabilità degli accordi conciliativi, sfruttando una forzatura delle regole di diritto e mistificando lo spirito della legge che disciplina la materia.
“Il verbale di conciliazione sindacale avanti al quale è possibile sottoscrivere accordi non più impugnabili, è solo quello formato e redatto secondo i requisiti essenziali previsti dall’articolo 412-ter c.p.c. Per essere un atto non più impugnabile dal lavoratore occorre che sia sottoscritto presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il contratto collettivo del settore trasporto merci industria, così come ogni altro e diverso contratto collettivo del medesimo settore, non prevede questa possibilità” (pag. 6 della sentenza).
Questa pratica delle conciliazioni, sebbene in contrasto con il dettato normativo, si è imposta nella pratica quotidiana e ha prodotto due effetti distorsivi: ha danneggiato i lavoratori, privandoli di fatto delle garanzie minime di protezione, e ha penalizzato le aziende virtuose, costrette a subire la concorrenza sleale di chi ha scelto scorciatoie al di fuori delle regole della corretta competizione. Il lavoratore impugna la conciliazione, ma il Tribunale di primo grado ritiene valido l’accordo. Solo in appello la questione viene affrontata nella sua reale portata giuridica.
Negli ultimi anni, molte imprese si sono affidate a organizzazioni sindacali, attribuendo loro facoltà che la legge non riconosce. Si è così diffusa la prassi di attivare conciliazioni sindacali con effetti di inoppugnabilità, strumentalizzando la normativa sulle “sedi protette”. Si tratta di una vera e propria mistificazione, con cui si è cercato di aggirare le tutele previste per il lavoratore, con gravi danni anche per le aziende rispettose delle regole: queste ultime si sono viste scavalcare da chi ha sfruttato la concorrenza sleale, abbassando il livello delle tutele sia sindacali che retributive.
La sentenza della Corte d’Appello interviene precisamente su questa deriva: chiarisce che non esiste, in capo alla singola organizzazione sindacale dei lavoratori, un potere autonomo di “certificare” conciliazioni non più impugnabili. La singola sigla sindacale conserva unicamente la facoltà di assistere il lavoratore nelle controversie individuali, ma non può trasformarsi, di propria iniziativa, in una “sede protetta” capace di sterilizzare i diritti del lavoratore e di sottrarre l’accordo al regime di impugnabilità afferma che affinché una conciliazione sindacale sia davvero inoppugnabile, è necessario che la procedura sia prevista dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni maggiormente rappresentative del settore e che si svolga secondo le modalità da essi stabilite. Se manca questo presupposto, l’accordo conciliativo non può beneficiare del regime di inoppugnabilità e resta impugnabile entro sei mesi dalla sottoscrizione o dalla cessazione del rapporto di lavoro, come ogni altra rinuncia o transazione su diritti derivanti da norme inderogabili.
La Corte è esplicita: la disciplina di cui all’art. 2113, comma 4, c.c. non attribuisce alcun potere pubblicistico alla singola organizzazione sindacale di “blindare” le rinunce del lavoratore. Le organizzazioni sindacali possono – e devono – assistere il lavoratore, ma la trasformazione dell’assistenza in strumento per rendere inoppugnabili le conciliazioni è possibile solo se e nei limiti in cui la contrattazione collettiva di riferimento abbia previsto specifiche procedure e organismi di conciliazione.
La Corte sottolinea che la funzione delle “sedi protette” non è meramente formale, ma sostanziale: garantire la genuinità della volontà del lavoratore e la reale tutela dei suoi diritti.
Nel caso specifico, il CCNL Trasporto merci Industria non prevede organismi né procedure di conciliazione sindacale: di conseguenza, l’accordo sottoscritto – per di più davanti a una sigla sindacale minoritaria, priva di rappresentatività nel settore – è da considerarsi impugnabile a tutti gli effetti.
La sentenza restituisce forza alle tutele storicamente riconosciute dall’art. 2113 del codice civile al lavoratore, impedendo che le regole siano aggirate con sistemi fraudolenti. E, soprattutto, chiarisce senza ambiguità che la singola organizzazione sindacale rappresentativo o non, non può, da sola, legittimare conciliazioni non più impugnabili: il suo ruolo resta quello di assistenza, non di certificazione definitiva delle rinunce del lavoratore.
La sentenza, sul punto, non lascia dubbi né margini di incertezza:
- la conciliazione sindacale inoppugnabile deve essere svolta secondo le modalità e presso le sedi individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento, stipulata dalle organizzazioni maggiormente rappresentative;
- la singola organizzazione sindacale dei lavoratori non ha il potere di far sottoscrivere accordi di conciliazione non più impugnabili al di fuori di tali procedure;
- alle organizzazioni sindacali resta riconosciuta soltanto la facoltà – importante ma distinta – di assistere i singoli lavoratori nelle controversie, senza che ciò si traduca automaticamente in un effetto di inoppugnabilità della conciliazione.
Le imprese non devono lasciarsi attrarre dai tunnel delle conciliazioni “fasulle”: queste pratiche non solo danneggiano i lavoratori, ma si ritorcono contro le stesse aziende, minando il corretto equilibrio del mercato e la leale concorrenza tra imprese. Solo la piena adesione al quadro di legalità e la valorizzazione delle tutele garantite assicurano un mercato sano, giusto ed equo per tutti gli attori coinvolti.
Per approfondimenti e citazioni integrali, si rimanda al testo della sentenza n. 698/2025 della Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 7 novembre 2025.
Biagio Cartillone

























