Il Governo è stato chiaro con Cgil, Cisl e Uil: l’ipotesi di rivedere il meccanismo automatico che lega uscita dal lavoro e aspettativa di vita, che dal gennaio del 2019 innalzerà l’età pensionabile a 67 anni, non è sul tavolo.
L’esecutivo ha però aperto uno spiraglio sull’allargamento della platea dei lavori usuranti. Una possibilità che tuttavia dovrà fare i conti con i vincoli di bilancio. La partita, che proseguirà con un tavolo tecnico lunedì prossimo e con una verifica politica il 13 novembre, si sposta dunque sulla definizione di una lista più ampia delle categorie di lavoratori, che svolgono attività gravose o difficoltose, da esentare totalmente o in parte dall’automatismo.
Lo scorso anno, nella “fase 1” del confronto Governo-sindacati andato in scena al ministero del Lavoro, si era già giunti all’individuazione di professioni, sulla base della classificazione dell’Istat, cui consentire l’accesso all’Ape sociale perché ritenute usuranti. Si tratta di operai edili, conciatori, macchinisti e ferrovieri, camionisti, infermieri che lavorano su turni, addetti alle pulizie, facchini, netturbini e maestri d’asilo. Sarà questa la base su cui i tecnici lavoreranno con l’obiettivo di trovare un’intesa entro il 13 di questo mese.
In caso di accordo e una volta accertata la compatibilità finanziaria, Palazzo Chigi potrebbe poi recepirlo con un emendamento alla legge di bilancio.
La disciplina dei lavori usuranti è entrata nell’ordinamento con un decreto legislativo, che da 1 gennaio 2008 consente di anticipare l’età pensionabile, rispetto all’età di vecchiaia, per chi ha svolto mansioni faticose e pesanti (anzianità contributiva di almeno 35 anni ed età di 61 anni e 7 mesi). Anche se con delle modifiche, la normativa è stata poi mantenuta dalla riforma Monti-Fornero del 2011 fino alle nuove fattispecie previste dalla passata manovra, legate all’introduzione dell’anticipo pensionistico (Ape).
Nel decreto, le attività usuranti sono riconducibili a 4 macro categorie di lavoratori. La prima riguarda lavoratori indicati nell’articolo 2 del decreto del ministero del Lavoro del 19 maggio 1999 (dipendenti che hanno svolto lavori in galleria, cava o miniera; chi è stato occupato in ambienti con alte temperature; lavori in cassoni ad aria compressa; attività per l`asportazione dell`amianto; lavorazione del vetro cavo; palombari; chi ha lavorato in spazi ristretti.
La seconda ha definito il lavoro notturno (lavoratori a turni che prestano lo loro attività di notte per almeno 6 ore e per un numero minimo non inferiore a 64 giorni l’anno; che prestano attività per almeno 3 ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino nell’arco dell’intero anno lavorativo).
La terza macro categoria include gli addetti alla linea di catena (lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie e con attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo).
La quarta riguarda gli autisti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo (con numero complessivo di posti non inferiore a 9). A partire dal 1 gennaio 2017, il periodo minimo di attività per godere dei benefici è di almeno 7 anni negli ultimi dieci oppure almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Il beneficio consiste nella possibilità di uscire dal lavoro con il vecchio sistema delle quote se più favorevole rispetto alle regole delle legge Monti-Fornero. Dal 1 gennaio 2016, i lavoratori usuranti possono andare in pensione con una anzianità contributiva minima di 35 anni, un’età minima di 61 anni e 7 mesi e il contestuale perfezionamento del quorum 97,6. La normativa riguarda solo i lavoratori dipendenti, sia del settore privato che pubblico. La domanda può essere presentata anche da dipendenti che raggiungono il requisito contributivo minimo cumulando la contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi. In questo caso, i requisiti anagrafici e il quorum sono aumentati di un anno ciascuno e la decorrenza della pensione avviene trascorsi 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti.
La passata legge di bilancio prevede che per l’accesso al beneficio bisogna presentare domanda all’Inps entro il 1 maggio dell`anno precedente a quello in cui si maturano i requisiti agevolati (deadline fissata entro il 1 marzo 2017 solo se i requisiti sono maturati nel corso di quest’anno).
Annalisa Buccellato



























