Il regolamento europeo 2026/1744 c.d. Digital omnibus on AI, riscrive le norme sull’alfabetizzazione in materia di AI. La nuova disciplina europea e il recente decreto legislativo n. 179/2026, che regola anche la materia dell’utilizzo dell’AI nella formazione, impongono di trovare nuove soluzioni soprattutto per i lavoratori
L’obbligo di alfabetizzazione in materia di AI
L’art. 4 del regolamento 2024/1689 (c.d. AIAct) imponeva a tutti fornitori (provider) e utilizzatori (deployer) di sistemi di AI (praticamente ogni azienda o studio professionale) l’obbligo di garantire nella misura del possibile un livello sufficiente di alfabetizzazione al proprio personale tenendo conto dei contesti in cui i sistemi di AI devono essere utilizzati.
L’obbligo, in vigore da febbraio 2025, era piuttosto generico. Esso implicava soltanto la corretta applicazione degli elementi tecnici durante la fase di sviluppo del sistema di AI, le misure da applicare durante il suo utilizzo, le modalità adeguate a interpretarne l’output e la necessità di disporre delle conoscenze necessarie per comprendere l’impatto delle decisioni adottate con l’assistenza dell’AI.
L’alfabetizzazione in materia di AI avrebbe dovuto fornire a tutti gli attori della catena del valore le conoscenze necessarie per garantire il rispetto, da parte dei sistemi di AI; dei diritti fondamentali e un ragionevole contemperamento tra i due interessi contrapposti: quello dell’utilizzatore a trarne il massimo utile possibile e quello dei collaboratori o dipendenti al miglioramento delle proprie condizioni di vita e di lavoro.
Che cosa cambia con il Digital omnibus
Il nuovo regolamento europeo, entrato in vigore il 27 luglio di questo anno, riscrive l’art. 4 del regolamento del 2024: ora provider e depolyer devono sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione in materia di AI del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell’utilizzo dei sistemi di IA per loro conto. La norma non impone più, dunque, ai fornitori e agli utilizzatori di garantire un livello specifico (sufficiente) di alfabetizzazione in materia di AI: imporre obblighi rigorosi per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di AI non sarebbe stato sostenibile per tutti i fornitori e i deployer; e avrebbe creato oneri aggiuntivi solo per le imprese, mentre l’alfabetizzazione in materia di AI dovrebbe essere una priorità strategica della Commissione e dei Governi. Per questa ragione, l’articolo 4, paragrafo 2, impone all’una e agli altri di sostenere e agevolare gli sforzi dei fornitori e degli operatori di sistemi di AI, in particolare delle PMI, per adempiere ai loro obblighi. A tal fine, la Commissione s’impegna a pubblicare esempi pratici di come rispettare l’obbligo di alfabetizzazione in materia di IA sulla costituenda piattaforma d’informazione unica.
Infine, l’articolo 4, paragrafo 3, impone al comitato per l’AI di adottare raccomandazioni tenendo conto dei quadri europei delle competenze, per sostenere la Commissione e gli Stati membri nella promozione dell’alfabetizzazione in materia di AI, anche stabilendo obiettivi comuni.
Attenzione: l’obbligo di alfabetizzazione non è stato abolito
Nel regolamento non vi sono indicazioni operative su come assolvere né su come rendere esigibile l’obbligo di alfabetizzazione. La questione non è irrilevante considerato che sono sempre più frequenti i casi di interazione uomo/algoritmo o uomo/sistema automatizzato. Talvolta i sistemi introdotti nelle aziende, per es. per motivi di sicurezza, raccolgono milioni di dati all’insaputa sia dei lavoratori che li utilizzano sia dei rappresentanti sindacali. E sovente detti sistemi diventano strumenti di valutazione della diligenza/performance del lavoratore ma anche strumenti potenzialmente lesivi della dignità della persona se non sono correttamente progettati e addestrati.
Anche dopo le modifiche all’art. 4 del regolamento non esiste una misura unica per quanto riguarda l’alfabetizzazione all’AI e non sono imposti requisiti rigorosi o corsi di formazione obbligatori per i dipendenti. Fornitori e utilizzatori di sistemi di AI devono comunque adottare misure per sviluppare le competenze del personale coinvolto. La Commissione chiarisce inoltre che non occorre un certificato per dimostrare l’adempimento: è possibile conservare registrazioni interne di corsi e altre iniziative formative. Questo perché i requisiti per una formazione adeguata dipendono dal contesto concreto e potenzialmente dalle ulteriori raccomandazioni che il comitato per l’AI dovrebbe elaborare.
Il Digital Omnibus sposta dunque l’attenzione dall’obiettivo di garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione all’adozione di misure per sostenerne lo sviluppo, con maggiore supporto pubblico e meno rigidità nella dimostrazione della conformità.
Questo non significa che un’azienda possa ignorare la necessità della formazione sull’AI. È perciò necessario mantenere iniziative formative coerenti con gli strumenti impiegati e documentare le attività svolte, soprattutto quando l’AI viene utilizzata in processi aziendali che prendono decisioni sul personale. Si tratta di un obbligo di risultato già presente nel nostro ordinamento nazionale, che consente di mettere il lavoratore nelle condizioni di comprendere il funzionamento dei sistemi con cui interagisce e di avere su di essi un controllo consapevole sugli output che produce. Ciò implica che, nonostante l’aggiustamento di cui si è detto della normativa europea, i dipendenti possono agire in giudizio contro i loro datori di lavoro se ritengono di non aver ricevuto una formazione adeguata alle trasformazioni introdotte dal datore di lavoro.
Va poi ricordato che l’AIAct annovera tra i sistemi ad alto rischio – ossia potenzialmente in grado di violare i diritti fondamentali – quelli utilizzati per l’occupazione, la gestione dei lavoratori e per l’accesso al lavoro autonomo dal momento che tali sistemi possono influire sulle carriere, sui mezzi di sostentamento e sui diritti dei lavoratori (All. III). Per questo motivo il regolamento prevede che, prima di mettere in servizio o utilizzare un sistema di AI ad alto rischio sul posto di lavoro, i datori di lavoro devono informare i rappresentanti dei lavoratori e i lavoratori stessi interessati dal sistema.
Il fondamento e la disciplina dell’obbligo formativo nel nostro ordinamento nazionale
L’azione del lavoratore che lamenti il mancato adempimento dell’obbligo formativo, pur priva di una disciplina processuale specifica, può trovare il proprio fondamento sostanziale sia sulla legge (art. 2103, c. 2, c.c.), che riconosce al lavoratore un diritto alla formazione nel caso di mutamento delle mansioni, sia nella contrattazione collettiva di settore, che può riconoscere – come accade nel settore metalmeccanico – un diritto soggettivo alla formazione.
Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi d’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, la legge italiana (art.12, della l. n. 132/2025) istituisce presso il ministero del Lavoro l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro e identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale. La legge attribuisce all’Osservatorio anche il delicato compito di promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
Il d.m. n. 180/2025 del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha tradotto questi principi in indirizzi operativi, individuando nel Fondo “Nuove Competenze”, nei fondi interprofessionali e nei programmi europei gli strumenti per sostenere percorsi di upskilling e reskilling coerenti con i fabbisogni del mercato del lavoro. La capacità di usare/interrogare correttamente i sistemi di AI, di comprendere le modalità con cui vengono generati i risultati e di valutare criticamente le informazioni prodotte dagli algoritmi, diventa quindi una competenza che richiede un’azione congiunta tra le autorità pubbliche e gli utilizzatori di sistemi di AI.
Cosa deve fare l’impresa?
Le indicazioni di dettaglio sui contenuti degli obblighi di alfabetizzazione dovranno provenire dal diritto nazionale. Ma il decreto legislativo 8 ottobre 2026, n. 179, che attua le deleghe previste dalla legge 23 settembre 2025, n. 132 in materia di alfabetizzazione e formazione dei lavoratori in materia di utilizzo dell’intelligenzia artificiale e che entrerà in vigore il prossimo 23 ottobre, non sembra dare risposte adeguate. Probabilmente a seguito della modifica dell’art. 4 del regolamento europeo che ha depotenziato gli obblighi di alfabetizzazione, il decreto delegato si concentra sui sistemi scolastici, universitari, pubblica amministrazione e libere professioni, professioni sanitarie, servizi finanziari, alfabetizzazione degli adulti. Per queste professioni i corsi di formazione dovranno approfondire il funzionamento delle tecnologie, comprese le tecniche di interrogazione e istruzione dei sistemi, le loro potenzialità e i limiti che possono emergere nelle applicazioni professionali, insieme alla disciplina europea e nazionale, agli obblighi informativi nei confronti del cliente e ai profili deontologici connessi al loro impiego.
La legge n. 132/2025 tuttavia contiene una norma importante (art.11) la quale dispone che l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Prevede a tale fine che il datore di lavoro o il committente sia tenuto a informare (e quindi a formare) il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Dispone inoltre che l’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità al diritto dell’Unione europea.
Una delle disposizioni di maggiore impatto operativo per le imprese che dà attuazione ai principi sopra enunciati è contenuta nell’art. 41 del citato d.lgs. n. 179/2026, dedicato ai processi decisionali assistiti dall’intelligenza artificiale. La norma dispone che quando il datore di lavoro utilizza sistemi di AI per decisioni relative alla costituzione, modificazione o cessazione del rapporto (licenziamento), ai provvedimenti disciplinari o alla valutazione delle prestazioni, la decisione finale non può essere adottata esclusivamente attraverso un trattamento automatizzato. Il provvedimento definitivo deve essere riservato a una persona fisica dotata di potere effettivo e autonomo: quindi adeguatamente formata! La violazione delle regole sulla sorveglianza umana (human oversight) è sanzionata con la nullità di ogni decisione assunta dal datore di lavoro.
La norma precisa inoltre che il consenso del lavoratore non è sufficiente perché si possa derogare a tale principio.
È prevista però un’importante distinzione: le attività di ricerca e selezione del personale, anche quando comportino la mancata ammissione alle fasi successive della selezione, non rientrano nella nozione di decisione finale relativa alla costituzione del rapporto prevista da questa specifica disposizione.
Intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro: quando aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) può salvare la vita
Nel decreto n. 179/2026 vi è una norma assai importante che potrebbe aiutare la prevenzione degli infortuni, anche mortali, sul lavoro soprattutto nel settore delle costruzioni. L’articolo 42 del d.lgs. n. 179/2026 disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, prevedendo che i sistemi capaci di incidere sull’organizzazione delle attività, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione delle prestazioni o sui processi decisionali rilevanti per la sicurezza siano considerati nella valutazione dei rischi prevista dall’articolo 28 del d.lgs. n. 81/2008.
Ai datori di lavoro viene inoltre richiesto di fornire una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici derivanti dall’utilizzo dei sistemi di AI e sulle misure di prevenzione e protezione adottate, mentre al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono attribuite funzioni di coordinamento e promozione dell’impiego responsabile di queste tecnologie anche per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali in raccordo con l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’INAIL. Un sensore, una telecamera, un dispositivo indossabile che registra i battiti o la temperatura corporea, possono segnalare problemi e se usati bene possono prevenire incidenti o malattie. Ma possono essere anche un modo indiretto di esercitare controlli occulti sulla prestazione. La tecnologia può diventare un alleato prezioso del lavoratore ma può anche ledere la dignità della persona. Per questo motivo utilizzare sistemi di AI potrebbe essere la chiave per risolvere un annoso problema nazionale: a patto che i lavoratori siano adeguatamente informati e formati.
Lucia Valente


























