Un dipendente, assumendo di essere stato direttore generale e amministratore unico, chiedeva il pagamento delle ferie non godute. Il datore di lavoro si è opposto assumendo che il dirigente aveva avuto una posizione apicale, senza vincoli nella gestione delle ferie e dei permessi che poteva programmare autonomamente, senza autorizzazione di alcuno. In considerazione di questa sua posizione non aveva diritto al pagamento delle ferie e dei permessi residui che non risultavano essere stati da lui goduti.
Il Tribunale di Milano, ha rigettato la tesi difensiva dell’azienda ricordando alle parti che il diritto alle ferie è un diritto costituzionalmente irrinunciabile, garantito anche dalla legislazione europea “ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un’indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un’adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo. “Il datore di lavoro” deve avere cura di assicurarsi che il lavoratore sia comunque messo in condizione di esercitare il diritto e assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo”.
Per il Tribunale è il datore di lavoro a dover dare la prova di avere esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto. Il datore di lavoro deve anche dare la prova di aver reso edotto il proprio dipendente dirigente delle conseguenze negative nel caso in cui non avesse provveduto autonomamente ad organizzare le sue ferie annuale. L’azienda ha l’obbligo di informare adeguatamente i propri dipendenti dell’importanza dello smaltimento delle ferie, con inviti sia per iscritto che verbalmente. Quest’obbligo nel caso specifico, tenuto conto che l’interessato ricopriva la posizione apicale, doveva essere assolto dal consiglio di amministrazione che doveva farsene carico. Il consiglio di amministrazione, ovviamente, non vi ha provveduto.
Le ferie non godute devono essere pagate con la relativa indennità sostitutiva.
Tribunale di Milano 16 giugno 2021, giudice Dottor Perillo
Biagio Cartillone