Un collaboratore di un noto e diffuso quotidiano nazionale ha convenuto avanti il Tribunale di Milano la proprietà perché fosse dichiarata la natura subordinata della prestazione lavorativa svolta fin dal 1988 e per 33 anni con la condanna al pagamento delle differenze retributive dovute in qualità di redattore, collaboratore fisso, con l’applicazione del contratto collettivo dei giornalisti. La società editrice si è costituita chiedendo il rigetto delle domande del collaboratore negando che nel 1988 sia sorto un rapporto continuativo ed escludendo, in ogni caso, la ricorrenza dei presupposti per l’inquadramento quale collaboratore fisso ex art. 2 C.N.L.G. Nelle more del giudizio e nel 2021 il collaboratore è deceduto; la causa è stata proseguita dagli eredi.
In occasione del decesso, il quotidiano ha dedicato al suo collaboratore un’intera pagina sottolineando che sarebbe mancato, “non soltanto ai lettori di queste colonne, per le quali scriveva dal 1988, ma a tutto il teatro italiano, che trovava nei suoi articoli un punto di riferimento sicuro e costante”.
A sostegno della sua domanda, il collaboratore, giornalista professionista, ha assunto di aver prestato la sua attività lavorativa “nell’inserto settimanale “Domenicale” (supplemento di approfondimento culturale), con articoli in materia di teatro e recensioni su eventi culturali e spettacoli teatrali.”
Il Tribunale preventivamente ha ritenuto di dover fornire gli elementi costitutivi del rapporto di lavoro affermando : “Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata la sussistenza di una serie di indici quali, in particolare, l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro; elemento essenziale del rapporto di lavoro subordinato è, in primis, l’esercizio da parte del preteso datore di lavoro del potere direttivo: potere che deve essere inteso quale facoltà del datore di ingerirsi nell’esecuzione della prestazione lavorativa, determinandone le modalità di svolgimento.
Non vi è dubbio che l’eterodirezione sia destinata a manifestarsi in modo differente a seconda della posizione ricoperta dal lavoratore nell’ambito dell’organizzazione aziendale e, soprattutto, delle differenti realtà nelle quali il lavoratore è inserito; deve precisarsi, tuttavia, che semplici direttive generali e programmatiche, così come un generale controllo estrinseco dell’attività lavorativa, costituiscono elementi compatibili anche con la prestazione di lavoro autonomo, ovvero con le tipiche forme di collaborazione che derivano dai più diversi rapporti contrattuali potenzialmente intercorrenti tra soggetti diversi.
Ne consegue che il potere direttivo deve normalmente determinare, più che la prestazione del lavoro, il modo di svolgimento della stessa: in sostanza il potere direttivo deve essere esercitato in modo tale da garantire un proficuo inserimento della prestazione nell’organizzazione datoriale, al fine della realizzazione degli interessi aziendali; come evidente, questo profilo risente della varietà delle posizioni lavorative, delle strutture organizzative e della stessa tipologia dell’attività esercitata.
In via sussidiaria, ma tra loro concorrente quantomeno per una valutazione in via presuntiva, possono costituire indici sintomatici della sussistenza di un rapporto subordinato anche la collaborazione e l’inserimento continuativo del lavoratore stesso nell’impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l’assenza di rischio (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2009, n. 5645).
Sono criteri che rilevano in misura diversa.
Alcuni di essi sono esterni al contenuto specifico dell’obbligazione (inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro), altri possono solo assumere un rilievo residuale (vincolo di orario, forma della retribuzione, incidenza del rischio): si tratta di criteri che possono essere utilizzati per rafforzare il giudizio di soggezione di una parte al potere datoriale di un’altra, ma, di per sé considerati, non sono sufficienti a determinare il giudizio di subordinazione; ne consegue che, anche ove fossero ravvisabili tutti i criteri sussidiari, la natura subordinata del rapporto dovrebbe comunque essere esclusa qualora non vi fosse prova dell’elemento fondamentale, ossia dell’eterodirezione.
Nell’ambito di rapporti di lavoro di natura giornalistica, peraltro, tutti i suddetti requisiti debbono essere declinati tenuto conto delle peculiarità proprie dell’attività, nonché di quanto previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico e, più nello specifico, delle definizioni che lo stesso contempla per le varie figure professionali.”.
Il Tribunale di Milano, analizzando le dichiarazioni rese dai numerosi testimoni che sono stati sentiti sulle modalità di espletamento dell’attività di collaboratore del giornalista, ha respinto la sua domanda e quella degli eredi subentranti.
Per il Tribunale di Milano, “L’istruttoria, in primo luogo, ha consentito di accertare la sussistenza dei presupposti della “continuità di prestazione” e della “responsabilità di un servizio”.
Ma, per il giudice, ” l’istruttoria non ha consentito di ritenere provato il “vincolo di dipendenza”, nella sua declinazione specifica cristallizzata dalla previsione contrattuale quale “impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera” che non viene meno “tra una prestazione e l’altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli”.
Non è stato possibile riconoscere il rapporto di lavoro subordinato perché è mancato “l’accertamento de “l’inserimento continuativo ed organico di tali prestazioni nell’organizzazione dell’impresa dell’editore” e de “l’obbligo di essere sempre a disposizione… È, del pari, mancata la prova della presenza di “ordini specifici oltre che in una vigilanza e un controllo assiduo delle prestazioni lavorative”, per quanto “da valutarsi con riferimento alla peculiarità dell’incarico conferito al lavoratore e alle modalità della sua attuazione” .
Il rapporto di collaborazione tra il giornalista e il quotidiano non era esclusivo. Il Supremo Collegio ha chiarito che l’attività svolta dal collaboratore fisso è contraddistinta, tra l’altro, da “vincolo di dipendenza ed esclusività”.
A tutto questo, per ultimo, si deve aggiungere che per quasi 33 anni, durata della prestazione, il collaboratore non ha mai sollevato qualsivoglia rivendicazione. Con questo comportamento reiterato ed univoco, ha manifestato chiaramente di ritenere non sussistente il rapporto di lavoro subordinato.
Pur respingendo la domanda degli eredi, il Tribunale ha ritenuto equo compensare integralmente le spese di lite per la particolare e specifica materia del contendere tra le parti.
Tribunale di Milano sezione lavoro sentenza n. 1309 pubblicata il 20 luglio 2022.
Biagio Cartillone