Dario Del Grosso – Segretario Nazionale Uiltrasporti
Il 16 aprile scorso, ad oltre tre anni dalla scadenza naturale (31/12/99), è stato stipulato il primo contratto delle attività ferroviarie. In realtà, va precisato che siamo di fronte al primo contratto collettivo del settore, per cui non si è trattato di un normale rinnovo contrattuale ma della nascita di un nuovo contratto, le cui radici affondano nel contratto aziendale dei ferrovieri, che non era un contratto collettivo in quanto applicato e stipulato con una sola impresa; da qui le discordanze fra la scadenza di quest’ultimo al (31/12/1999) e la stipula del primo contratto collettivo, siglato con Confindustria, il 16 aprile, con decorrenza dal 1 gennaio di quest’anno.
Questo contratto nasce dalla necessità di governare la liberalizzazione del sistema ferroviario, come definita dalle direttive comunitarie a partire dagli inizi degli anni novanta e poi consolidatasi negli anni successivi. Precisamente per tale ragione si chiama delle attività ferroviarie e costituisce una prima risposta del movimento sindacale ai tentativi, dei passati Governi, di cancellare la categoria dei ferrovieri attraverso la separazione, in più società, delle varie attività svolte dalle FS, con l’applicazione di una serie di contratti merceologici. La direttiva Prodi parlava di almeno quattro società con altrettanti contratti. L’accordo con il sindacato congelò questa direttiva (sostituita, due anni dopo, dalla direttiva D’Alema) e pose due obiettivi, entrambi realizzati: l’unicità contrattuale e l’unitarietà della rete ferroviaria.
Il primo punto, l’unicità contrattuale, si è concretizzato con il contratto di settore. Il secondo, l’unitarietà della rete, fu consacrato con l’accordo del 23 novembre 1999 e poi ripreso con la successiva legge finanziaria. Questo secondo punto riveste una particolare importanza per tutto il sistema dei trasporti che si dovrebbe sviluppare in Italia. Di fatto, è stato evitata all’Italia l’esperienza britannica, della divisione e privatizzazione della rete ferroviaria, con il conseguente abbandono delle tratte poco frequentate e la concentrazione su quelle commercialmente attive.
La nascita della società Rete Ferroviaria Italiana con i compiti che le sono stati assegnati, quali il controllo del materiale rotabile, la certificazione di sicurezza, la concessione e regolazione delle tracce orarie, deve essere guardata come un successo del movimento sindacale, che si è opposto negli ultimi dieci anni allo ‘spezzatino’ ferroviario proposto dalla direttiva Prodi. Come Uiltrasporti abbiamo fra l’altro sostenuto, fin dalla nascita di Rfi e dalla definizione del processo societario ferroviario, che per mantenere Rfi con i compiti assegnati all’interno del gruppo Fs occorre una autorità esterna, presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che vigili sul suo operato ed emani le norme da applicare alle tante società ferroviarie.
Questo, a tutt’oggi, non si è verificato, anche se il dibattito degli ultimi mesi, fra alti e bassi, si è orientato in questo senso. Infatti, è attualmente in discussione, presso la Commissione Trasporti della Camera, il recepimento delle ultime direttive comunitarie (12-13-14 del 2001), in cui si torna a discutere della unitarietà della struttura ferroviaria e di Authority. La Uiltrasporti sostiene che, ferme restando le autonomie regionali sulla infrastruttura locale e gestita dalle Regioni, va confermata l’unitarietà della rete, anche per assicurare una vera liberalizzazione del trasporto, così come occorre istituire presso il ministero un’Authority alla quale competa di emanare le norme sulla liberalizzazione e controllarne l’applicazione.
Proprio di fronte ad assetti societari del gruppo Fs non definiti ma soggetti a possibili modifiche, non sempre positive ed utili per i lavoratori, è stata giusta e necessaria la scelta del contratto delle attività ferroviarie, secondo lo schema ipotizzato con l’accordo del 1999, e la conseguente piattaforma presentata a Chianciano a luglio 2000. E se confrontiamo l’ipotesi di accordo raggiunta a questi due elementi di partenza (piattaforma e accordo del ‘99), si può affermare che le organizzazioni sindacali hanno pienamente raggiunto l’obiettivo. Il nuovo contratto, nello spirito della piattaforma, diventa l’elemento regolatore del lavoro per le varie imprese di trasporto. Inoltre costituisce la rete di protezione per tutti i lavoratori delle società del gruppo Fs esistenti o future.
La clausola sociale
Va precisato che la protezione dei lavoratori del gruppo Fs è totale anche senza una clausola sociale ancora da conquistare. Di fatto, la garanzia che offre il contratto in presenza di cessioni o scorpori è ottima. Per l’estensione del contratto alle altre imprese la Uiltrasporti è convinta che non basta aver stipulato un contratto con la maggiore e più prestigiosa associazione padronale, qual è Confindustria, perché automaticamente esso venga adottato e rispettato dalle nuove imprese ferroviarie. Occorre qualcosa di più, che deve fare il ministro competente, non solo per evitare la concorrenza sul costo del lavoro, ma soprattutto per una questione di sicurezza del sistema del trasporto ferroviario.
Su questo aspetto, le direttive che abbiamo ricordato possono aiutare il legislatore a risolvere il problema, non solo nell’interesse dei lavoratori ma, soprattutto, dei cittadini. Di fatto, l’articolato di legge indica anche i requisiti professionali di alcune qualifiche particolari, cioè strettamente legate alla circolazione dei treni. Riteniamo più semplice fare un preciso riferimento al contratto di settore siglato con Confindustria, che ha regolato in modo chiaro sia i requisiti professionali che la loro utilizzazione. I limiti di guida notturni imposti al personale, in particolare al personale di macchina, oltre a tutelare il lavoratore tutelano la collettività, e questo da solo buon motivo che rende è necessaria una direttiva sul contratto di riferimento per tutte le imprese ferroviarie. In questo modo si rispetta un impegno governativo (preso con l’accordo del ’99) e si tutela la sicurezza del lavoro e di chi viaggia.