Il giudice del Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso presentato dalla Fiom contro la Cnh Italia Spa, società del Gruppo Fiat Industrial. La Fiom chiedeva di poter fruire dei diritti sindacali previsti dal titolo III dello Statuto dei diritti dei lavoratori (tra i quali la nomina della rappresentanza aziendale), pur non avendo firmato il contratto di primo livello del 13 dicembre 2011, unica fonte contrattuale collettiva applicata nelle società dei Gruppi Fiat e Fiat Industrial.
Il giudice ha sottolineato, in particolare, che l’art. 19 è chiaro nello stabilire che le prerogative invocate dalla Fiom spettano solo al sindacato firmatario di contratti collettivi applicati in azienda, requisito legittimato più volte dalla Corte Costituzionale e non ricorrente per la Fiom. (LF)
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