96ª Seduta
Presidenza della Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.
La seduta inizia alle ore 16,10.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
La presidente CATALFO avverte che per la seduta odierna della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l’attivazione del circuito audiovisivo.
IN SEDE REFERENTE
(1018-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell’esame)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
La presidente relatrice CATALFO (M5S) informa che sono giunti i pareri su testo ed emendamenti della 1a, della 2a, della 5a e della 14a Commissione permanente, nonché sul testo della 6a, della 7a e della 12a Commissione permanente.
Ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la fase dell’illustrazione degli emendamenti e che sono stati esaminati tutti gli ordini del giorno.
Dichiara infine l’inammissibilità, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, degli emendamenti: 1.5, 2.3, 2.4, 2.40, 3.4, 4.6, 4.10, 6.1, 6.2, 6.3, 7-ter.1, 7-ter.0.1, 7-ter.0.2, 8.1, 10.5, 13.2, 14-ter.2, 23.1, 25-ter.0.1, 26-septies.2, 26-septies.0.1, 26-septies.0.2 e 26-septies.0.3.
Il senatore PATRIARCA (PD), intervenendo sull’ordine dei lavori, esprime lo sconcerto del suo Gruppo per l’organizzazione delle sedute, ripetutamente convocate e sconvocate, a causa dei ritardi nell’espressione del parere da parte della Commissione bilancio, parrebbe anche per la mancanza di relazione tecnica del Ministero dell’economia. Ritiene che tale modo di procedere abbia impedito alla Commissione lavoro di svolgere in modo lineare e organico la propria attività e svilito il confronto politico. Invita dunque la Presidente a farsi portavoce presso l’Esecutivo delle esigenze della Commissione per il prosieguo della legislatura.
Si associa la senatrice TOFFANIN (FI-BP), che stigmatizza l’andamento dei lavori, fortemente rallentati a causa dei tempi necessari alla 5a Commissione permanente per esaminare gli emendamenti presentati. Chiede quindi alla Presidente, cui riconosce correttezza e disponibilità, di sottoporre al Governo tali necessità, peraltro manifestate sul punto in più occasioni da vari colleghi.
Il senatore D’ALFONSO (PD) ricorda l’importanza per ogni legislatore di fornire il proprio contributo per migliorare un provvedimento, a maggior ragione quando non lo condivide, ed esalta il ruolo della Commissione per la definizione del testo finale. Ricorda le osservazioni critiche sul testo espresse in ogni sede dal Partito Democratico, soprattutto con riferimento al ruolo attribuito ai centri per l’impiego, e richiama l’esperienza della legge n. 285 del 1977 relativamente alle politiche per il lavoro, destinate in primo luogo ai giovani, e al coinvolgimento dell’associazionismo e degli enti locali. Conclusivamente, si augura che la misura del Reddito di cittadinanza possa essere rivista in seguito, anche alla luce dell’esperienza, e che i prossimi provvedimenti possano essere esaminati in un clima diverso e con tempi più ampi.
Replicando agli intervenuti, la presidente relatrice CATALFO (M5S), sottolinea la tempestività delle comunicazioni relative ai lavori della Commissione a tutti i componenti, con il coinvolgimento diretto di tutti i Capigruppo, e rivendica la correttezza della gestione dei lavori, che ha tenuto nel massimo rispetto proprio le esigenze delle opposizioni, quando ha ritenuto di non iniziare le votazioni sugli emendamenti prima che pervenissero le determinazioni della Commissione bilancio. Riconosce tuttavia che il calendario è stato condizionato proprio dalla attività della 5a Commissione e assicura che si farà portavoce presso il Governo delle esigenze espresse dai colleghi.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti, a partire da quelli riferiti all’articolo 1.
La presidente CATALFO (M5S), relatrice, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.
Il rappresentante del GOVERNO si esprime in modo conforme.
Previa verifica del numero legale, posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.6 sono respinti.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2.
La presidente relatrice CATALFO (M5S) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.
Concorda il rappresentante del GOVERNO.
Sull’emendamento 2.1 interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore FLORIS (FI-BP), che ricorda l’importanza di assicurare una maggiore attenzione ai casi di disabilità grave o di non autosufficienza.
Posto ai voti, l’emendamento 2.1 è respinto.
A seguito di successive e distinte votazioni sono del pari respinti gli emendamenti 2.2 e 2.5.
Per dichiarare il proprio voto favorevole sull’emendamento 2.6 interviene la senatrice TOFFANIN (FI-BP), che rivendica la battaglia del suo Gruppo a favore dell’ampliamento della platea dei percettori del Reddito di cittadinanza nei casi di presenza nei nuclei familiari di persone in condizione di disabilità.
L’emendamento 2.6, posto ai voti, è respinto.
Posto ai voti, è altresì respinto l’emendamento 2.7.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BERTACCO (FdI), l’emendamento 2.8, posto ai voti, non è approvato.
A seguito di successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti da 2.9 a 2.39.
Per dichiarazione di voto sull’emendamento 2.41 interviene il senatore LAUS (PD), che evidenzia come l’intento dei presentatori sia quello di introdurre elementi migliorativi al testo, in particolare con riferimento al parametro della scala di equivalenza, al fine di non penalizzare categorie particolarmente disagiate.
Posto in votazione, l’emendamento 2.41 risulta respinto.
Sull’emendamento 2.42 annuncia voto favorevole il senatore PATRIARCA (PD), rilevando a sua volta come l’intento emendativo sia finalizzato a introdurre dei miglioramenti alla scala di equivalenza, al fine di favorire, con modesto utilizzo di risorse, soprattutto i nuclei familiari in cui siano presenti persone in condizioni di disabilità grave o non autosufficienti.
Posto ai voti, l’emendamento 2.42 non è approvato.
La Commissione respinge altresì l’emendamento 2.43.
Sull’emendamento 2.44 la senatrice PARENTE (PD) preannuncia il voto favorevole, sottolineando che per l’attivazione del reddito di cittadinanza non si dovrebbe calcolare l’assegno di assistenza ai fini del computo complessivo della soglia reddituale. A suo giudizio infatti questo aspetto potrebbe determinare numerosi ricorsi, data la disparità di trattamento che tale inclusione comporta.
Posto ai voti, l’emendamento 2.44 non è approvato.
La Commissione respinge poi l’emendamento 2.45.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 2.46, evidenziando che esso è finalizzato a migliorare ulteriormente il provvedimento, soprattutto a beneficio delle fasce più deboli e gravate dalla presenza di componenti con grave disabilità.
Posto ai voti, l’emendamento 2.46 risulta respinto.
Con distinte, successive votazioni, la Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.47 e 2.48, quest’ultimo previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FLORIS (FI-BP), che chiede al Governo in particolare di tenere conto dei nuclei familiari indicati nella proposta emendativa.
Si passa quindi all’esame degli emendamenti all’articolo 3, su cui esprimono parere contrario la presidente relatrice CATALFO (M5S) ed il rappresentante del GOVERNO.
Il senatore LAUS (PD) preannuncia voto favorevole sugli emendamenti 3.1 e 3.2, evidenziando ancora una volta come l’intento sotteso a tali proposte sia quello di offrire un contributo migliorativo al testo.
Con successive e distinte votazioni, gli emendamenti 3.1 e 3.2 vengono respinti.
La Commissione respinge inoltre gli identici emendamenti 3.50 e 3.3, messi ai voti congiuntamente.
Si passa quindi all’esame degli emendamenti all’articolo 4, su cui la presidente relatrice CATALFO (M5S) ed il sottosegretario COMINARDI esprimono parere contrario.
Interviene per dichiarazione di voto favorevole all’emendamento 4.1 la senatrice PARENTE (PD). A suo giudizio, la proposta emendativa è finalizzata a migliorare il provvedimento, prevedendo l’assunzione di assistenti sociali e l’attribuzione ai servizi sociali delle valutazioni e dei compiti stabiliti dalla norma in materia di identificazione dei bisogni del nucleo familiare.
Posto ai voti, l’emendamento 4.1 non è approvato.
Annuncia voto favorevole sull’emendamento 4.2 il senatore FLORIS (FI-BP), che invita il Governo a considerare in particolare la prima parte della proposta emendativa, rendendosi eventualmente disponibile a proporre un accantonamento dell’emendamento stesso laddove necessario.
Posto ai voti, l’emendamento 4.2 viene respinto.
Si passa quindi all”emendamento 4.3, su cui interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore PATRIARCA (PD), che evidenzia come l’intento sia quello di migliorare il rapporto tra i centri di impiego e i servizi territoriali, al fine di evitare applicazioni disomogenee delle misure previste dal provvedimento. Chiede altresì al sottosegretario Cominardi di vigilare su tale aspetto nella fase applicativa, tenuto conto che si tratta di misure che interessano anche un ambito di pertinenza delle regioni.
In dissenso dal proprio Gruppo, il senatore D’ALFONSO (PD) preannuncia il proprio voto di astensione, lamentando come non vi sia automatismo di funzionamento della materia sull’intero territorio nazionale e suggerendo lo svolgimento di simulazioni preventive e l’adozione di misure correttive da parte dell’amministrazione in fase attuativa.
Posto ai voti, l’emendamento 4.3 viene respinto.
Si passa quindi all’emendamento 4.4, su cui interviene, per dichiarazione di voto favorevole, la senatrice TOFFANIN (FI-BP) che evidenzia l’assoluta ragionevolezza della proposta, volta a valorizzare le esperienze degli stage formative presso le aziende private.
Posto ai voti, l’emendamento 4.4 viene respinto.
Con successive e distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 4.5 e 4.7.
Sull’emendamento 4.8 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore PATRIARCA (PD), che invita il Governo a prestare attenzione alla realtà del terzo settore, di fatto esclusa del tutto dalle misure attuative del provvedimento.
Posto ai voti, l’emendamento 4.8 risulta respinto.
Con successive e distinte votazioni, vengono poi respinti gli emendamenti 4.9 e 4.11.
Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6, su cui la presidente relatrice CATALFO (M5S) ed il rappresentante del GOVERNO formulano parere contrario.
Posto ai voti, l’emendamento 6.4 risulta respinto.
Sull’emendamento 6.5 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore LAUS (PD), il quale evidenzia come la proposta emendativa sia volta ad eliminare il riferimento incongruo al soddisfacimento dei livelli essenziali, con il richiamo alle risorse disponibili. A suo giudizio infatti, se i livelli sono ritenuti essenziali, essi devono in ogni caso essere garantiti.
Posto ai voti, l’emendamento 6.5 risulta respinto. E’ altresì respinto l’emendamento 6.6.
Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 10, su cui presidente relatrice CATALFO (M5S) ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.
Sull’emendamento 10.1 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice PARENTE (PD), che invita ad una rilettura attenta della normativa in via di definizione, rilevando una grande confusione terminologica e contenutistica, in particolare in relazione ai meccanismi di valutazione. A suo giudizio, infatti, la valutazione non può essere ascritta al Ministero del Lavoro, bensì ad un soggetto terzo, individuato a seguito di procedure ad evidenza pubblica.
Posto ai voti l’emendamento 10.1 risulta respinto.
Vengono inoltre respinti gli emendamenti 10.2, previa dichiarazione di voto favorevole il senatore LAUS (PD), e 10.3.
Sull’emendamento 10.4 annuncia voto favorevole il senatore PATRIARCA (PD), il quale evidenzia come la proposta emendativa sia finalizzata a migliorare la fruibilità dei dati relativi al monitoraggio del provvedimento, al fine di favorire la ricerca da parte del mondo scientifico e accademico nello studio di tali materie.
Posto ai voti, l’emendamento 10.4 risulta respinto.
Con separate e distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 10.6 e 10.7.
Si passa quindi all’emendamento 11.1, che, previo parere contrario della presidente relatrice CATALFO (M5S) e del GOVERNO, posto ai voti, risulta respinto.
La presidente relatrice CATALFO (M5S) ed il rappresentante del GOVERNO formulano parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 12.
Con separate e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7.
Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 12.8, la senatrice PARENTE (PD) fa presente che esso è finalizzato alla stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di ANPAL Servizi S.p.A.. A suo giudizio non può esserci ratio in una norma che non si ponga la questione della stabilizzazione di un personale dotato di grande professionalità, peraltro in un numero esiguo, preposto all’individuazione di proposte contrattuali di lavoro a tempo indeterminato a beneficio di altri soggetti
In dissenso dal proprio Gruppo, il senatore D’ALFONSO (PD) preannuncia un voto di astensione sull’emendamento. A suo giudizio, occorre evitare che il personale di tali strutture si trovi in situazione di debolezza contrattuale, specie in un ambito in cui sia necessaria una tradizione amministrativa solida.
Posto ai voti, l’emendamento 12.8 risulta respinto.
Sull’emendamento 12.9 preannuncia voto favorevole il senatore LAUS (PD), che rileva una certa testardaggine da parte della maggioranza nel non aver prestato adeguata attenzione al tema dei precari, paventando il rischio che la misura produca una grave iniquità a danno di persone aventi grande competenza e professionalità.
Interviene altresì per dichiarazione di voto favorevole il senatore FLORIS (FI-BP), che evidenzia come la ricerca di un lavoro a tempo indeterminato non debba essere di pertinenza solo del settore privato, ma debba riguardare anche quello pubblico, specie quando si tratta del personale di centri per l’impiego. Rileva altresì come in Germania questo genere di personale goda di contratti a tempo indeterminato.
Posto ai voti, l’emendamento 12.9 è respinto.
Si passa all’emendamento 13.1, su cui esprimono parere contrario la presidente relatrice CATALFO (M5S) e il sottosegretario COMINARDI.
Nel preannunciare voto favorevole sull’emendamento, la senatrice PARENTE (PD) sottolinea che esso rimedia a una grave disparità di trattamento che verrebbe creata dalla norma transitoria tra coloro che per sei mesi potrebbero percepire il reddito di cittadinanza pur non avendone più diritto, in base alle modifiche, apportate dalla legge di conversione ai requisiti, e coloro che per potervi accedere devono rispettare i nuovi requisiti. L’emendamento riduce il lasso di tempo transitorio da sei mesi a 60 giorni. Ritiene, infine, che subordinare l’erogazione del reddito di cittadinanza alla sussistenza delle risorse finanziarie faccia venir meno il diritto soggettivo alla percezione del reddito in base alla norma di legge.
Il senatore FLORIS (FI-BP) sottolinea l’incongruenza tra la valutazione positiva da parte del Governo, dal punto di vista della copertura finanziaria, nei confronti di una percezione transitoria di sei mesi e una valutazione negativa, sempre sotto il profilo finanziario, di un emendamento che riduce tale periodo a 60 giorni.
L’emendamento 13.1, posto in votazione, risulta respinto.
Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 14, sui quali la presidente-relatrice CATALFO (M5S) e il rappresentante del GOVERNO formulano parere contrario.
Gli emendamenti 14.1 e 14.2 vengono respinti, all’esito di distinte successive votazioni.
Nell’annunciare voto favorevole sull’emendamento 14.3, il senatore PATRIARCA (PD) sottolinea il grave rischio che, con il ricorso al pensionamento anticipato Quota 100, a partire da agosto prossimo nel comparto della scuola si possa verificare una importante carenza di docenti. L’emendamento offre dunque la possibilità di porvi rimedio, prevedendo assunzioni basate su procedure concorsuali.
Posto ai voti, l’emendamento 14.3, viene respinto. Vengono altresì respinti, con successive distinte votazioni, gli emendamenti 14.4 e 14.5.
La Commissione respinge altresì gli emendamenti 14-bis.1 e 14-bis.2, previ pareri contrari della presidente-relatrice CATALFO (M5S) e del rappresentante del GOVERNO.
Contrari la presidente-relatrice CATALFO (M5S) e il rappresentante del GOVERNO, sono poi respinti, all’esito di successive e distinte votazioni, gli emendamenti 14-ter.1, 22.1 e 25-bis.1.
Sull’emendamento 26-septies.1 formulano avviso contrario la presidente-relatrice CATALFO (M5S) e il sottosegretario COMINARDI.
Il senatore D’ALFONSO (PD), in dichiarazione di voto, sottolinea la necessità di intervenire, con un successivo provvedimento, al fine di porre rimedio all’equiparazione in materia di oneri amministrativi tra i partiti politici e gli enti del terzo settore, considerata la meritoria azione di questi ultimi, che riescono ad intervenire positivamente in situazioni di bisogno sociale lì dove lo Stato non arriva, o arriva con costi notevolmente superiori.
Posto ai voti, l’emendamento 26-septies.1 è respinto.
La Commissione, a maggioranza, dà quindi mandato alle relatrici a riferire oralmente all’Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge.
Le senatrici PARENTE (PD) e TOFFANIN (FI-BP) preannunciano la presentazione di relazioni di minoranza.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
La PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione in sede referente il disegno di legge n. 1122, sul miglioramento della pubblica amministrazione, e chiede ai Gruppi di far pervenire le proprie eventuali richieste di audizione entro la settimana in corso.
Prende atto il senatore PATRIARCA (PD), che tuttavia segnala la necessità di un chiarimento in ordine alle tempistiche complessive dei lavori della Commissione, in considerazione dei numerosi provvedimenti sui quali dovrà concentrare il proprio impegno
La seduta termina alle ore 18,10.
95ª Seduta
Presidenza della Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.
La seduta inizia alle ore 14,10.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
La presidente CATALFO avverte che per le sedute odierne della Commissione è stata richiesta la pubblicità dei lavori, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sulla quale la Presidenza ha già fatto conoscere il proprio assenso. Dispone pertanto l’attivazione del circuito audiovisivo.
IN SEDE REFERENTE
(1018-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.
La presidente CATALFO relatrice, ricorda che nella precedente seduta, dopo l’illustrazione, si è aperta la discussione generale. Avverte altresì che venerdì scorso alle ore 19 è scaduto il termine di presentazione delle proposte di modifica. Sono stati presentati 7 ordini del giorno e 117 emendamenti, pubblicati in allegato, che sono stati inviati alla 1a,, alla 2a, alla 5a e alla 14a Commissione per il prescritto parere. Accogliendo una richiesta del senatore PATRIARCA (PD), che domanda una pausa di almeno mezz’ora al fine di permettere lo studio del fascicolo degli emendamenti, che è appena stato reso disponibile, avverte che i lavori verranno brevemente sospesi al termine del dibattito.
La Commissione conviene.
Intervenendo quindi in discussione generale, il senatore PATRIARCA (PD) ricorda lo spirito collaborativo con il quale il proprio Gruppo si è posto nel corso della prima lettura ed esprime delusione per il mancato riscontro, all’esito dell’esame alla Camera, alle aperture fatte a suo tempo dal sottosegretario Cominardi, sottolineando che nel complesso, quindi, la valutazione del provvedimento non può essere positiva.
Il decreto-legge nasce con la forte criticità originaria di voler unire due profili non inconciliabili in assoluto, ma molto difficili da armonizzare, ovvero il contrasto alla povertà e le politiche attive per il lavoro. Egli riconosce al Governo il merito di aver più che raddoppiato le risorse precedentemente destinate al reddito di inclusione, ancorché facendo ricorso allo strumento dell’indebitamento: a fronte di un tale stanziamento, la sua parte politica si attendeva però soluzioni che combattessero strutturalmente la povertà con una modifica delle complessive politiche di welfare: ci si trova invece di fronte a una misura di respiro triennale, il cui destino è legato al contesto finanziario, cosa che la rende di fatto un diritto “in dissolvenza”.
Come già rilevato in prima lettura, il provvedimento avrebbe dovuto fondarsi sul livello amministrativo comunale, naturalmente competente per il contrasto alla povertà, e non sui centri per l’impiego: una modifica che, tuttavia, non ha trovato spazio. Il Gruppo del Partito Democratico ha pertanto presentato emendamenti in questa direzione, auspicata anche dalle associazioni attive contro la povertà.
Nel rammaricarsi per l’impossibilità, per un testo così rilevante, di ottenere un voto unanime delle forze politiche, si sofferma, poi, sul tema delle modifiche adottate in materia di disabilità e di minori, che si caratterizzano per una portata decisamente marginale e poco coraggiosa, in un impianto che continua ad avvantaggiare le persone singole e non i nuclei familiari, specialmente quelli numerosi. Anche le necessità dei senza fissa dimora, che rappresentano la base di ogni misura di contrasto alla povertà, non hanno trovato adeguato spazio.
Stigmatizza poi l’approccio colpevolizzante, ulteriormente accentuato in sede di esame alla Camera, nei confronti delle famiglie straniere regolarmente residenti in Italia, quasi che queste fossero naturalmente propense a eludere i requisiti per l’accesso al reddito di cittadinanza, in un contesto complessivo, peraltro, nel quale i controlli saranno assai difficoltosi.
Passa quindi al tema delle pensioni notando come il decreto costituisca un’occasione perduta: anziché abolire la legge Fornero, è stata semplicemente favorita, per un tempo limitato, una fascia di persone che di per sé non presenta particolari problematiche. Le domande pervenute ad oggi dimostrano, infatti, che se ne avvantaggeranno soprattutto i dipendenti della pubblica amministrazione. Non è stato invece seguito l’approccio, inaugurato dalla precedente maggioranza e che la propria parte politica avrebbe preferito confermare, ovvero la flessibilizzazione delle disposizioni della legge Fornero per tutti quei casi in cui risulta estremamente difficoltoso giungere alla scadenza di 67 anni. “Quota 100”, pur nella legittimità della scelta effettuata, ha invece ad oggetto situazioni diverse dalle emergenze sociali.
Il senatore FLORIS (FI-BP), notando incidentalmente che alla Camera sono stati accolti alcuni emendamenti del proprio Gruppo che al Senato erano stati respinti, ribadisce l’avviso favorevole di Forza Italia su una misura a favore dei cittadini che versano in stato di disagio. Il provvedimento, pur se migliorato, non corrisponde ancora a ciò che la propria parte politica avrebbe desiderato. In particolare, resta la problematica associazione tra contrasto al disagio sociale e politiche attive del lavoro: mentre egli esprime avviso favorevole sul primo aspetto, ritiene invece che il secondo continui a non trovare le risposte adeguate, omettendo di cercare soluzioni per la diffusa disoccupazione, che non si combatte attraverso la realtà – peraltro notoriamente inadeguata – dei centri per l’impiego, ma con misure di sostegno all’economia ormai avviata verso una nuova fase di recessione. Resta anche carente, nel percorso di ricerca del lavoro, l’aspetto della formazione e, a parte alcune assunzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non si vede alcun intervento per la creazione di posti di lavoro, come l’auspicato taglio del cuneo fiscale per le imprese.
Sebbene il decreto non risolva i problemi della povertà, ma si limiti a lenirli temporaneamente, egli esprime tuttavia una valutazione complessivamente positiva del reddito di cittadinanza.
Per quanto riguarda “Quota 100”, osserva invece come si tratti di una mera anticipazione, non esaustiva rispetto all’annunciato superamento della riforma Fornero, che necessita di ulteriori approfondimenti.
Si esprime infine favorevolmente sull’estensione della facoltà di riscatto agevolato degli anni di studio per il conseguimento della laurea.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP), pur consapevole del fatto che non sarà accolto alcun emendamento, fa presente che le proposte del suo Gruppo sono finalizzate a far conoscere la posizione costruttiva di Forza Italia, tesa a dare maggior coerenza logica provvedimento. Partendo dalle modifiche apportate alla Camera, che hanno colmato diversi vuoti nella disciplina, osserva che sarebbe stato preferibile adottare il provvedimento al termine di un percorso opportunamente meditato, e non attraverso lo strumento di un decreto-legge, le cui norme portano peraltro anche all’esclusione di molti di coloro che, pur avendone necessità, hanno difficoltà ad accedere alla domanda. L’articolato presenta anche, a suo avviso, profili di scarsa leggibilità.
Per quanto riguarda le proposte del proprio Gruppo, nota che, nel corso dell’iter, alcune sono state assorbite da emendamenti di maggioranza e solo due o tre sono state approvate: in particolare, non vi sono le risposte alle richieste in tema di disabili e famiglie numerose, sulle quali sono intervenuti solo limitati aggiustamenti, palesemente insufficienti. Anche la riscrittura dell’articolo 12, pur opportuna, giunge tardivamente: il problema andava affrontato e risolto prima di aprire il termine per la presentazione delle domande di reddito di cittadinanza.
Quanto ai centri per l’impiego, reputa assai difficile che circa 560 strutture con un totale di 8.000 addetti riescano a svolgere tutte le funzioni loro attribuite: a parte la totale indeterminatezza che si ha tuttora in materia di formazione, i centri, che oggi consentono di far incrociare l’offerta con la domanda solo nel 3,5 percento dei casi, non possono creare lavoro laddove questo non vi sia. In sintesi ritiene che assistenza e politiche attive del lavoro siano difficilmente conciliabili.
Quanto alle ingenti risorse stanziate dal Governo, esprime forti riserve sulla scelta di ricorrere all’indebitamento, specialmente se l’effetto sul PIL sarà quello stimato, ovvero circa la metà di quanto speso: sarebbe stato preferibile, invece, reperire tali risorse rimettendo in moto l’economia.
Passando al tema pensionistico, esprime soddisfazione per la rimozione del limite, palesemente incostituzionale, di 45 anni ai fini del riscatto agevolato degli anni di laurea. Su “Quota 100” manifesta, invece, le proprie riserve, sia perché si tratta di una finestra limitata nel tempo e nei destinatari, sia perché se ne avvantaggerà maggiormente la Pubblica Amministrazione, con effetti preoccupanti su categorie professionali essenziali quali quelle dei medici o dei docenti. In sintesi, sebbene il processo non si possa arrestare, auspica almeno che, negli spazi consentiti dalle norme, i decreti ministeriali attuativi possano restituire coerenza ad alcune aporie del provvedimento, anche con riferimento alle differenze di disciplina tra chi ha presentato la domanda nella vigenza del decreto-legge e chi la presenterà a seguito della entrata in vigore della legge di conversione.
Il senatore AUDDINO (M5S) si rivolge con accenti critici ai gruppi di opposizione, che, a suo avviso, avrebbero dovuto sostenere convintamente il provvedimento in esame. La scelta della decretazione d’urgenza, peraltro, è a suo giudizio coerente con la necessità di dare risposte immediate ai gravi problemi della povertà, che avrebbero dovuto essere affrontati dai precedenti governi nei passati decenni. Tiene anche a rimarcare la differenza con il previgente reddito di inclusione, istituito alla fine e non all’inizio della legislatura e rivolto – con un ammontare assai ridotto rispetto al reddito di cittadinanza – ad una platea di aventi diritto pari a circa un quarto dei nuovi beneficiari. Sottolinea che il Reddito di cittadinanza rappresenta una misura non assistenzialistica, bensì basata su due binari convergenti, il sostegno al reddito e le politiche attive del lavoro. Invita perciò l’opposizione a contenere le proprie critiche su un provvedimento meritorio e puntuale anche sul versante dei controlli, come testimoniato dalle previste assunzioni nell’ambito della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, senza parlare di quelle presso i centri per l’impego. Sebbene riconosca che interventi migliorativi potranno rendersi necessari in futuro, ritiene tuttavia che le critiche pervenute non siano sempre di carattere costruttivo.
Quanto a “quota 100”, nota semplicemente come si tratti di un’opzione che viene introdotta per rimediare ai disastrosi effetti della legge Fornero.
In definitiva, rimarca come il Movimento 5 Stelle abbia rispettato le proprie promesse fin dall’avvio dell’esperienza di Governo, circostanza sicuramente inusuale: dissente perciò da chi giudica il provvedimento una misura elettorale, perché se così fosse sarebbe stato adottato nell’imminenza delle elezioni politiche, mentre non vi è alcuna correlazione con l’approssimarsi delle consultazioni europee.
Il senatore FLORIS (FI-BP) interloquisce brevemente per far presente al senatore Auddino che con il decreto-legge in esame è stata in realtà la maggioranza ad aver perso un’occasione per cambiare in meglio il provvedimento, non avendo quasi in nessun caso accolto le giuste sollecitazioni pervenute dall’opposizione.
Il senatore LAUS (PD) rileva polemicamente che non sono stati mai presi in considerazione i rilievi e le osservazioni sollevati dall’opposizione, nemmeno durante la prima lettura del provvedimento. Più in generale sottolinea come tutta la discussione che si è svolta sul decreto-legge è stata di fatto sterile, in quanto non finalizzata mai al miglioramento del testo. Replica quindi al senatore Auddino, secondo il quale il reddito di cittadinanza costituirebbe un intervento che, a differenza del reddito di inclusione, interviene non a fine legislatura, ma all’inizio dell’attività dell’attuale Governo, facendo presente che, a suo parere, difficilmente l’attuale maggioranza potrà durare per l’intera legislatura, alla luce del drammatico quadro economico italiano attuale. Premesso che la finalità principale del decreto-legge, ossia il contrasto alla povertà, è largamente condivisibile, critica innanzitutto la scelta della copertura finanziaria, affidata quasi esclusivamente al maggiore indebitamento e in assenza di interventi di carattere strutturale diretti ad incidere sulla crescita economica e sul mercato del lavoro. Critica in particolare quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge, laddove, in modo del tutto contradditorio, si dice che il reddito di cittadinanza costituisce livello essenziale delle prestazioni ed al tempo stesso si prevede un limite riferito alla disponibilità delle risorse. Ricorda che il reddito di inclusione, strumento previsto dal precedente Governo, era nato dopo un attento ascolto delle istanze provenienti dai vari soggetti operanti nell’ambito sociale e del lavoro e che da tale confronto era emerso come la povertà non fosse legata soltanto al reddito, ma dipendesse anche dall’inclusione sociale: per questo motivo, pertanto, il problema non può essere affrontato esclusivamente attraverso il ricorso ai centri per l’impiego. Ritiene che se il reddito di cittadinanza non risolverà tutte le problematiche legate alla povertà dipende anche dal fatto che non sono state previste, accanto a tale intervento, misure per la promozione del lavoro: pertanto – a fronte di un probabile incremento del numero dei poveri nei prossimi anni, dovuto anche all’assenza di interventi finalizzati alla crescita della produzione, se non diretti addirittura al blocco delle infrastrutture strategiche – lo strumento manifesterà tutti i propri limiti. Cita il caso delle misure di incentivazione in favore delle imprese previste dall’articolo 8 del provvedimento, che giudica del tutto inefficaci per promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro, a fronte di richieste da parte degli imprenditori di disporre di infrastrutture più efficienti e di poter operare in un quadro giuridico certo. Chiede infine ai relatori ed al Governo il motivo per cui non siano state previste modifiche al testo in relazione alle criticità evidenziate nell’ipotesi di assunzione del beneficiario del reddito di cittadinanza.
Il senatore DE VECCHIS (L-SP-PSd’Az) ritiene che il decreto-legge in esame fornisca una risposta netta e decisa a quello che può essere considerato un fallimento di un’intera classe dirigente che ha precedentemente governato il Paese. Premesso che i 5 milioni di poveri attualmente presenti in Italia sono stati causati dalle politiche portate avanti dai precedenti Governi, reputa il reddito di cittadinanza uno strumento importante creato per dare sollievo a tutti coloro che si trovano ad affrontare quotidianamente il problema della povertà; allo stesso modo l’intervento sulla cosiddetta “quota 100” costituisce un passo significativo per superare la “legge Fornero”, perché consente a tanti lavoratori di accedere alla pensione, sbloccando al tempo stesso il ricambio generazionale e facilitando l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
La senatrice PIZZOL (L-SP-PSd’Az) fa presente che, rispetto al il reddito di inclusione, con il reddito di cittadinanza sono state messe a disposizione risorse più che triple per combattere il problema della povertà in Italia. A fronte di un numero sempre più cospicuo di poveri presenti nel nostro Paese si è pertanto scelto di ricorrere ad un aumento dell’indebitamento che si auspica, tuttavia, possa essere ridotto grazie ad una maggiore crescita economica ed un aumento del PIL.
Il senatore CALANDRINI (FdI) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo.
Il senatore PATRIARCA (PD) interviene incidentalmente per evidenziare come sino ad ora tutti gli interventi svolti dalle opposizioni siano stati improntati al rispetto della controparte politica e, in ogni caso, siano risultati sempre incentrati nel merito del provvedimento, senza mai svolgere considerazioni strumentali dirette ad attaccare la maggioranza.
La senatrice MATRISCIANO (M5S) sottolinea che il Movimento 5 Stelle, approvando il reddito di cittadinanza, non ha fatto altro che dare seguito alle promesse fatte durante la scorsa legislatura e ribadite durante la campagna elettorale. Ritiene pertanto meramente strumentale la maggior parte delle critiche rivolte al provvedimento. Evidenzia che diverse modifiche significative al provvedimento sono state apportate durante l’esame presso la Camera, ad esempio con riferimento alla scala di equivalenza in presenza di persone con disabilità, oppure al fine di alleggerire i carichi di lavoro previsti per i centri per l’impiego, nonché per rafforzare i controlli, anche attraverso la previsione di assunzioni mirate nella Guardia di finanza e nell’Arma dei Carabinieri.
Nessun’altro chiedendo la parola, la presidente relatrice CATALFO dichiara chiusa la fase di discussione generale, disponendo una breve sospensione dei lavori della Commissione.
La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,20.
Intervenendo in replica, la presidente relatrice CATALFO (M5S) evidenzia che, relativamente ad una possibile sovrapposizione di ruoli tra i centri per l’impiego ed i servizi sociali, grazie ad una modifica apportata dalla Camera dei deputati sono state meglio precisate le azioni di presa in carico che debbono essere svolte da parte dei servizi sociali comunali. Si tratta in particolare del comma 5-quater dell’articolo 4, che prevede un’azione di coordinamento tra gli operatori dei centri per l’impiego ed i servizi comunali competenti in presenza di particolari criticità che potrebbero rendere difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento al lavoro. Ricorda poi che la platea dei beneficiari del reddito di cittadinanza è più ampia rispetto a quella dei soggetti aventi diritto al reddito di inserimento e che di ciò occorre tenere conto, dal momento che si interviene anche in favore di soggetti già pronti ad un inserimento nel mondo del lavoro a seguito di un adeguato processo di formazione. Il provvedimento è migliorato dopo il passaggio alla Camera dei deputati anche per quanto concerne l’azione dei centri per l’impiego, essendo state previste assunzioni di personale con specifiche competenze per l’orientamento negli anni 2020 e 2021. Per quanto concerne il tema dell’accompagnamento nel mondo del lavoro, il provvedimento interviene anche creando forme di collegamento tra tutti i vari soggetti, tanto pubblici che privati, che in Italia si occupano dei servizi per l’impiego. Sul tema del fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, ricorda che con il comma 1-ter dell’articolo 13 sono state sensibilmente incrementate le quote messe a disposizione utilizzabili per assunzioni di assistenti sociali da parte dei comuni. Fa presente che anche nelle altre realtà europee in cui sono state introdotte misure di contrasto alla povertà sono state previste forme di collegamento con i centri per l’impiego e le agenzie per il lavoro: cita in particolare quanto accaduto in Germania, dove nelle ipotesi in cui la presa in carico delle misure di contrasto alla povertà è stata affidata esclusivamente ai comuni, i risultati conseguiti non sono stati pienamente soddisfacenti. Ritiene pertanto fondamentale creare un collegamento tra l’azione dei servizi sociali comunali e gli interventi di politica attiva per il lavoro, nonché rafforzare i legami esistenti tra le strutture tanto pubbliche che private che si occupano di tali problematiche. Sul tema della formazione, la cui competenza rimane esclusivamente regionale, ritiene che in Italia esista anche un problema di mancanza di personale dotato delle speciale competenze richieste dalle imprese che dovrebbero assumere, come rilevato da parte di Unioncamere. Sarebbe importante pertanto disporre di soggetti esperti, capaci di svolgere analisi di contesto, con il supporto delle regioni, in grado di comprendere l’evoluzione delle esigenze che emergono dai settori produttivi. Sul tema dei controlli, oltre ad aver creato forme di collegamento tra i diversi enti coinvolti, ricorda che già la legge di bilancio per il 2019 ha previsto l’assunzione di 900 unità di personale presso gli ispettorati del lavoro e che ulteriori assunzioni, presso la Guardia di finanza e l’Arma dei Carabinieri, sono state previste con emendamenti approvati dalla Camera dei deputati. Più in generale, ritiene che lo strumento introdotto dal decreto-legge risulti particolarmente urgente, considerato l’alto numero di persone che oggi in Italia versano in condizione di povertà assoluta, anche se probabilmente avrà bisogno di essere affiancato da altri provvedimenti, ad esempio in tema di salario minimo. Ribadisce che sono state previste risorse significative non soltanto per i single, ma anche per le famiglie con minori e che, per quanto concerne i nuclei in cui siano presenti soggetti affetti da disabilità, significative modifiche sono state apportate dalla Camera dei deputati, raccogliendo istanze già emerse nel dibattito svoltosi al Senato, ad esempio sul tema della scala di equivalenza. Conclusivamente sottolinea l’importanza cruciale del reddito di cittadinanza, uno strumento che, pur se non potrà immediatamente eguagliare i risultati conseguiti in paesi, come la Germania, che intervengono su tali tematiche da diversi anni con ben altre risorse, costituisce comunque un punto di partenza fondamentale per un cambio di direzione nel contrasto alla povertà e nell’inserimento nel mondo del lavoro.
La correlatrice NISINI (L-SP-PSd’Az), pur riconoscendo che i due partiti che compongono la maggioranza sono portatori di diverse sensibilità, rileva che il lavoro portato avanti con il reciproco contributo ha permesso di migliorare notevolmente il provvedimento, soprattutto per limitare i casi di abuso. In particolare, segnala l’emendamento approvato dalla Camera che impone ai cittadini di Stati non appartenenti alla Unione europea che vogliono rientrare nella platea dei beneficiari del Reddito di cittadinanza di produrre un’apposita certificazione per comprovare la composizione del nucleo familiare e il rispetto dei requisiti di reddito e patrimonio. Chiarisce quindi che tale misura, che si rifà all’esperienza portata avanti da alcuni enti locali per la redazione delle graduatorie per l’assegnazione di un alloggio popolare, non ha alcun intento discriminatorio nei confronti degli interessati, bensì di equità verso i cittadini italiani. Ricorda poi che è stata fissata al 1° settembre 2018 la data limite per i cambi di residenza. Inoltre, rivendicando la capacità del suo partito di ascoltare le esigenze degli enti locali, cita l’aumento delle ore complessive di servizi utili per la collettività che i percettori del Reddito di cittadinanza dovranno svolgere.
Con riferimento invece a “Quota 100”, dopo aver ricordato il numero delle domande finora presentate, esprime la convinzione che tale misura permetterà un grande ricambio generazionale sui luoghi di lavoro, permettendo così anche una drastica riduzione dell’età media del personale delle amministrazioni pubbliche.
In conclusione, assicura che l’obiettivo del Governo è unico e consiste nel rispondere alle istanze dei cittadini.
Il sottosegretario COMINARDI ringrazia i senatori intervenuti e sottolinea il contributo fornito dai Gruppi di maggioranza e di opposizione sia alla Camera che al Senato. Richiama quindi le principali modifiche introdotte presso l’altro ramo del Parlamento, frutto anche degli spunti pervenuti dalle minoranze, con particolare riferimento a quelle che hanno riguardato la disabilità, le condizioni, gli obblighi e le sanzioni inerenti il Reddito di cittadinanza (Rdc), la tutela da violenza per operatori e professionisti attuatori del Rdc, la compatibilità tra indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata (Dis-Coll) e il Rdc, il potenziamento dei centri per l’impiego e le assunzioni del Ministero per i beni e le attività culturali e del Servizio sanitario nazionale.
La PRESIDENTE propone quindi una sospensione dei lavori per consentire un approfondimento sulle proposte emendative presentate dai vari Gruppi.
Conviene la Commissione.
La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 17,45.
Si inizia quindi l’illustrazione degli emendamenti.
Il senatore PATRIARCA (PD) illustra il complesso degli emendamenti al decreto-legge presentati dal suo Gruppo, che riguardano i requisiti per l’accesso al beneficio del Reddito di cittadinanza, la disabilità e la non autosufficienza, il parametro della scala di equivalenza, i servizi sociali, i centri per l’impiego e il coinvolgimento degli enti del Terzo settore.
La senatrice TOFFANIN (FI-BP) si sofferma sull’insieme degli emendamenti presentati dal Gruppo di Forza Italia, che ripropongono i temi più rilevanti già affrontati nel corso del precedente esame parlamentare, volti prevalentemente ad allargare la platea degli aventi diritto, con particolare attenzione alle fasce più deboli della popolazione. Pur consapevole dell’impossibilità di apportare ulteriori modifiche al testo, vista l’imminente scadenza del decreto-legge, invita comunque la maggioranza a valutare con attenzione le proposte del suo Gruppo.
Il senatore CALANDRINI (FdI) illustra gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, evidenziando soprattutto quelli riferiti all’articolo 2 e finalizzati a ridurre la platea dei beneficiari del Reddito di cittadinanza in caso di condanna per particolari reati.
La presidente CATALFO, constatato che nessun’altro chiede di intervenire, dichiara conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.
Si passa quindi all’esame degli ordini del giorno.
I senatori PATRIARCA (PD) e LAUS (PD) sottoscrivono gli ordini del Giorno G/1018-B/1/11, G/1018-B/5/11 e G/1018-B/6/11.
Il sottosegretario COMINARDI dichiara di accogliere come raccomandazione l’ordine del giorno G/1018-B/1/11, a condizione che l’impegno al Governo sia riformulato sostituendo le parole “a prevedere” con le seguenti: “a valutare l’opportunità”.
Il senatore PATRIARCA (PD) accoglie l’invito del rappresentante del Governo, riformulando l’ordine del giorno G/1018-B/1/11 in un testo 2, pubblicato in allegato, che conseguentemente non viene posto in votazione.
Il sottosegretario COMINARDI esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/1018-B/2/11, a condizione che l’impegno al Governo sia riformulato sostituendo la parola “ad” con le seguenti: “a valutare l’opportunità di” e che, dopo la parola: “annuale”, siano aggiunte le altre: “compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica”.
Il senatore PATRIARCA (PD) accetta l’invito del rappresentante del Governo, riformulando l’ordine del giorno G/1018-B/2/11 in un testo 2, pubblicato in allegato, che quindi non viene posto in votazione.
Il sottosegretario COMINARDI esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/1018-B/3/11, a condizione che l’impegno al Governo sia riformulato sostituendo la parola “ad” con le seguenti: “a valutare l’opportunità di” e che, dopo la parola: “utile,”, siano aggiunte le altre: “compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,”.
Il senatore PATRIARCA (PD) conformandosi alla richiesta del rappresentante del Governo, riformula l’ordine del giorno G/1018-B/3/11 in un testo 2, pubblicato in allegato, che quindi non viene posto in votazione.
Il sottosegretario COMINARDI invita a ritirare gli ordini del giorno G/1018-B/4/11 e G/1018-B/5/11.
Il senatore PATRIARCA (PD) insiste per la loro votazione.
Verificata la presenza del numero legale, gli ordini del giorno G/1018-B/4/11 e G/1018-B/5/11, posti separatamente ai voti, sono respinti.
Il sottosegretario COMINARDI dichiara di accogliere come raccomandazione l’ordine del giorno G/1018-B/6/11, a condizione che dopo le parole: “impegna il Governo”, si aggiungano le altre: “, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,”.
Il senatore PATRIARCA (PD), accettando l’invito del rappresentante del Governo, riformula l’ordine del giorno G/1018-B/6/11 in un testo 2, pubblicato in allegato, che dunque non viene posto in votazione.
Il sottosegretario COMINARDI esprime parere favorevole sull’ordine del giorno G/1018-B/7/11, a condizione che l’impegno al Governo sia riformulato sostituendo la parola “ad” con le seguenti: “a valutare l’opportunità di”.
Il senatore PATRIARCA (PD) accetta l’invito del rappresentante del Governo, riformulando l’ordine del giorno G/1018-B/2/11 in un testo 2, pubblicato in allegato, che quindi non viene posto in votazione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 18.
ORDINI DEL GIORNO E EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 1018-B
G/1018-B/1/11
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, PATRIARCA, LAUS
Il Senato, premesso che: l’articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, definisce i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza;
in particolare al comma 1, lettera a), n. 2, si indica come beneficiari coloro che sono residenti in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda;
il termine di 10 anni di fatto esclude dai beneficiari i senza fissa dimora che come noto non hanno una residenza stabile e spesso in moltissimi comuni non hanno avuto neanche la possibilità di iscriversi ai registri di residenza fittizia in quanto non sono stati istituiti, perdendo così qualsiasi diritto di cittadinanza;
appare grave escludere dalla misura del reddito di cittadinanza proprio i senza fissa dimora per i quali il reddito di cittadinanza potrebbe costituire un elemento di sostegno concreto;
sarebbe necessario consentire ai senza fissa dimora che non siano stati in grado di iscriversi ai registri di residenza fittizia perché il comune non li ha istituiti di poter accedere al beneficio della misura del reddito cittadinanza non applicando ad essi il requisito dei 10 anni qualora la loro residenza possa essere certificata da strutture socio-sanitarie pubbliche o enti assistenziali che operano in convenzione con gli enti locali, impegna il Governo:
a prevedere che il beneficio del reddito di cittadinanza sia erogato anche ai senza fissa dimora, non applicando il requisito previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2 a coloro ai quali non è possibile iscriversi al registro di residenza fittizia in quanto non istituito dal comune di riferimento ma potendo dimostrare la loro residenza attraverso apposita certificazione da parte di strutture socio-sanitarie pubbliche o enti assistenziali che operano in convenzione con gli enti locali.
G/1018-B/1/11 (testo 2)
DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, PATRIARCA, LAUS
Il Senato, premesso che: l’articolo 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, definisce i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza;
in particolare al comma 1, lettera a), n. 2, si indica come beneficiari coloro che sono residenti in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due considerati al momento della presentazione della domanda;
il termine di 10 anni di fatto esclude dai beneficiari i senza fissa dimora che come noto non hanno una residenza stabile e spesso in moltissimi comuni non hanno avuto neanche la possibilità di iscriversi ai registri di residenza fittizia in quanto non sono stati istituiti, perdendo così qualsiasi diritto di cittadinanza;
appare grave escludere dalla misura del reddito di cittadinanza proprio i senza fissa dimora per i quali il reddito di cittadinanza potrebbe costituire un elemento di sostegno concreto;
sarebbe necessario consentire ai senza fissa dimora che non siano stati in grado di iscriversi ai registri di residenza fittizia perché il comune non li ha istituiti di poter accedere al beneficio della misura del reddito cittadinanza non applicando ad essi il requisito dei 10 anni qualora la loro residenza possa essere certificata da strutture socio-sanitarie pubbliche o enti assistenziali che operano in convenzione con gli enti locali, impegna il Governo:
a valutare l’opportunità che il beneficio del reddito di cittadinanza sia erogato anche ai senza fissa dimora, non applicando il requisito previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2 a coloro ai quali non è possibile iscriversi al registro di residenza fittizia in quanto non istituito dal comune di riferimento ma potendo dimostrare la loro residenza attraverso apposita certificazione da parte di strutture socio-sanitarie pubbliche o enti assistenziali che operano in convenzione con gli enti locali.
G/1018-B/2/11
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE
Il Senato, premesso che: il testo in esame prevede, all’articolo 2 comma 4, che venga riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l’accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, con alcune espresse e limitate esclusioni, regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito;
il presente provvedimento ha affrontato questioni reali e condivisibili: da una parte, la necessità di contrastare la povertà e di rendere anche più fluido il mercato del lavoro e più efficace; e, dall’altra, di andare incontro alle tante attese di persone che aspettano la pensione, che la guardano con sempre maggior attesa e anche con qualche fondamento di attesa;
tuttavia, soprattutto per quanto riguarda l’introduzione del cosiddetto reddito di cittadinanza, molte sono le illogicità e le criticità dell’impianto normativo delineato, anche a seguito dell’esame parlamentare;
tra le principali criticità si segnala quella relativa alla scala di equivalenza adottata per la definizione dell’entità del beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari che potranno accedere al reddito di cittadinanza;
come evidenziato da tutti i soggetti auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, la scala di equivalenza adottata penalizza i carichi familiari di famiglie numerose. Una scala di equivalenza peggiorativa rispetto a quella prevista ai fini ISEE e adottata per la concessione del Rei, e assai lontana da quella ipotizzata nei progetti di legge presentati da autorevoli esponenti della maggioranza nella passata e in questa Legislatura;
l’altro grave limite del provvedimento in oggetto è rappresentato dalle disposizioni a favore delle persone con disabilità. Le persone con disabilità non sono da questa misura assolutamente sostenute, così come hanno denunciato le associazioni per la disabilità. Non solo non sono aumentate le pensioni di invalidità, ma di più, nel calcolo dell’ISEE l’assegno d’invalidità viene considerato reddito, in controtendenza rispetto a tutte le sentenze e tutte le leggi che sinora hanno affermato il principio che le considera come una misura compensativa del danno subito e, quindi, da escludersi dal reddito personale e familiare;
l’articolo 10 del presente provvedimento attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità del monitoraggio dell’attuazione del Reddito di cittadinanza, disponendo che il medesimo Dicastero, pubblichi un Rapporto annuale sull’applicazione delle nuove disposizioni, impegna il Governo:
ad adottare, già a partire dal primo provvedimento utile e, comunque, a seguito delle risultanze del citato Rapporto annuale:
a) ogni misura utile a rendere più eque le misure di sostegno del reddito delle famiglie povere e numerose, in linea con quanto delineato con la disciplina del reddito di inclusione;
b) specifiche disposizioni che escludano le pensioni di invalidità dal calcolo del reddito dei richiedenti il reddito di cittadinanza, nonché una revisione della scala di equivalenza volta a riconoscere il dovuto valore alla presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, a prescindere dal numero dei componenti.
G/1018-B/2/11 (testo 2)
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE
Il Senato, premesso che: il testo in esame prevede, all’articolo 2 comma 4, che venga riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l’accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, con alcune espresse e limitate esclusioni, regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito;
il presente provvedimento ha affrontato questioni reali e condivisibili: da una parte, la necessità di contrastare la povertà e di rendere anche più fluido il mercato del lavoro e più efficace; e, dall’altra, di andare incontro alle tante attese di persone che aspettano la pensione, che la guardano con sempre maggior attesa e anche con qualche fondamento di attesa;
tuttavia, soprattutto per quanto riguarda l’introduzione del cosiddetto reddito di cittadinanza, molte sono le illogicità e le criticità dell’impianto normativo delineato, anche a seguito dell’esame parlamentare;
tra le principali criticità si segnala quella relativa alla scala di equivalenza adottata per la definizione dell’entità del beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari che potranno accedere al reddito di cittadinanza;
come evidenziato da tutti i soggetti auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, la scala di equivalenza adottata penalizza i carichi familiari di famiglie numerose. Una scala di equivalenza peggiorativa rispetto a quella prevista ai fini ISEE e adottata per la concessione del Rei, e assai lontana da quella ipotizzata nei progetti di legge presentati da autorevoli esponenti della maggioranza nella passata e in questa Legislatura;
l’altro grave limite del provvedimento in oggetto è rappresentato dalle disposizioni a favore delle persone con disabilità. Le persone con disabilità non sono da questa misura assolutamente sostenute, così come hanno denunciato le associazioni per la disabilità. Non solo non sono aumentate le pensioni di invalidità, ma di più, nel calcolo dell’ISEE l’assegno d’invalidità viene considerato reddito, in controtendenza rispetto a tutte le sentenze e tutte le leggi che sinora hanno affermato il principio che le considera come una misura compensativa del danno subito e, quindi, da escludersi dal reddito personale e familiare;
l’articolo 10 del presente provvedimento attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la responsabilità del monitoraggio dell’attuazione del Reddito di cittadinanza, disponendo che il medesimo Dicastero, pubblichi un Rapporto annuale sull’applicazione delle nuove disposizioni, impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di adottare, già a partire dal primo provvedimento utile e, comunque, a seguito delle risultanze del citato Rapporto annuale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:
a) ogni misura utile a rendere più eque le misure di sostegno del reddito delle famiglie povere e numerose, in linea con quanto delineato con la disciplina del reddito di inclusione;
b) specifiche disposizioni che escludano le pensioni di invalidità dal calcolo del reddito dei richiedenti il reddito di cittadinanza, nonché una revisione della scala di equivalenza volta a riconoscere il dovuto valore alla presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, a prescindere dal numero dei componenti.
G/1018-B/3/11
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Il Senato, premesso che: il testo in esame prevede, all’articolo 2 comma 4, che venga riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l’accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, con alcune espresse e limitate esclusioni, regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito;
tra le principali criticità si segnala quella relativa alla scala di equivalenza adottata per la definizione dell’entità del beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari che potranno accedere al reddito di cittadinanza;
come evidenziato da alcuni soggetti auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, il decreto-legge dovrebbe prevedere una più corretta ponderazione in merito alla variabile della disabilità, fattore determinante della povertà relativa e assoluta, sia in termini di erogazione di sostegni economici che di politiche per favorire l’inclusione sociale, considerato che:
la condizione di disabilità incide in modo significativo sulle intere dinamiche del nucleo familiare, condizionandolo in termini di disponibilità di tempo, di mezzi necessari a garantire l’accesso a determinati servizi e di maggiore necessità di risparmio, tenuto conto che:
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ha revisionato l’indicatore della situazione patrimoniale (Isee), introducendo conseguentemente con riferimento alla disabilità tre distinte classi di disabilità – media, grave e non autosufficienza – e franchigie che corrispondono a diversi trattamenti economici, impegna il Governo:
ad adottare, già a partire dal primo provvedimento utile, misure volte ad elevare il parametro della scala di equivalenza di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.
G/1018-B/3/11 (testo 2)
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Il Senato, premesso che: il testo in esame prevede, all’articolo 2 comma 4, che venga riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di taluni requisiti l’accesso al Reddito di cittadinanza e alla Pensione di cittadinanza, con alcune espresse e limitate esclusioni, regolando, altresì, i rapporti tra il beneficio in esame ed altri strumenti di sostegno al reddito;
tra le principali criticità si segnala quella relativa alla scala di equivalenza adottata per la definizione dell’entità del beneficio economico riconosciuto ai nuclei familiari che potranno accedere al reddito di cittadinanza;
come evidenziato da alcuni soggetti auditi dalle competenti Commissioni parlamentari, il decreto-legge dovrebbe prevedere una più corretta ponderazione in merito alla variabile della disabilità, fattore determinante della povertà relativa e assoluta, sia in termini di erogazione di sostegni economici che di politiche per favorire l’inclusione sociale, considerato che:
la condizione di disabilità incide in modo significativo sulle intere dinamiche del nucleo familiare, condizionandolo in termini di disponibilità di tempo, di mezzi necessari a garantire l’accesso a determinati servizi e di maggiore necessità di risparmio, tenuto conto che: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 ha revisionato l’indicatore della situazione patrimoniale (Isee), introducendo conseguentemente con riferimento alla disabilità tre distinte classi di disabilità – media, grave e non autosufficienza – e franchigie che corrispondono a diversi trattamenti economici, impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di adottare, già a partire dal primo provvedimento utile, e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, misure volte ad elevare il parametro della scala di equivalenza di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5.
G/1018-B/4/11
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Il Senato, premesso che: il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, prevede, all’articolo 12, comma 3, l’adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro;
il testo in esame, all’articolo 12, comma 4, stanzia 1 milione di euro l’anno a decorrere dall’anno 2019 al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato di ANPAL servizi S.p.A.;
come noto, ANPAL Servizi S.p.A., già Italia Lavoro, è una struttura «in house» dell’ANPAL, la quale è sottoposta all’indirizzo e alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; il Presidente di ANPAL è anche Amministratore Unico di ANPAL Servizi; ANPAL Servizi promuove azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell’occupazione e dell’inclusione sociale, fornendo assistenza tecnica a Centri per l’impiego ed Enti Locali;
il personale a tempo determinato in forze ad ANPAL Servizi S.p.A. ammonta attualmente a 651 unità, le quali sono state selezionate con procedure ad evidenza pubblica, possiedono esperienza pluriennale e competenze specifiche nel campo delle politiche attive del lavoro;
si tratta di personale altamente qualificato e specializzato che svolge da anni azioni di potenziamento delle politiche attive a fianco e a sostegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni e dei Centri per l’impiego;
il nuovo ruolo degli operatori di ANPAL servizi richiede che essi siano nelle condizioni contrattuali utili a esercitare stabilmente la loro attività di supporto ai Centri per l’impiego e di raccordo fra questi e le Regioni e a coordinare l’attività dei navigator;
le somme stanziate dal testo in esame permetterebbero la stabilizzazione soltanto di poche decine di lavoratori;
il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, (cosiddetto «decreto Madia») all’articolo 1, comma 1, prevede per le amministrazioni pubbliche modalità di superamento del precariato e della riduzione del ricorso ai contratti a termine per valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con la possibilità nel triennio 2018-2020 di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale con specifiche caratteristiche di servizio, reclutamento ed esperienza, impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di elevare con il primo provvedimento normativo utile i finanziamenti, previsti all’articolo 12, comma 4, a un importo tale da proseguire il percorso di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di ANPAL servizi S.p.A, tramite procedura concorsuale riservata, quantificato in 651 unità.
G/1018-B/5/11
ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO, PATRIARCA, LAUS
Il Senato, premesso che: il provvedimento all’articolo 12, autorizza l’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro), attraverso la società in house Anpal Servizi SpA, ad assumere personale che possa svolgere tutte le attività di tutoraggio, affiancando i percettori del Reddito di Cittadinanza nella ricerca di lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale (cosiddetti navigator);
il medesimo articolo, prevede che l’ANPAL Spa possa procedere alla stabilizzazione di personale già dipendente con contratto a tempo determinato mediante l’espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami entro i limiti di spesa di un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2019, una cifra insufficiente per stabilizzare tutto il personale precario di ANPAL Servizi;
non vi sono dunque ancora certezze in merito alla possibilità di prevedere nell’immediato gli stanziamenti necessari a stabilizzare gli oltre 600 precari storici di ANPAL Servizi;
la salvaguardia del patrimonio di conoscenze e la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale di ANPAL Servizi rappresenterebbe un passo importante verso il rafforzamento della rete dei servizi, impegna il Governo: a prevedere nell’ambito della stabilizzazione del personale ANPAL di cui all’articolo 12, comma 4, del provvedimento, che la stessa avvenga prioritariamente per tutto il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, di contratti di collaborazione o di altre forme contrattuali per almeno 24 mesi anche non consecutivi.
G/1018-B/6/11
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, PATRIARCA, LAUS
Il Senato, il decreto legge n. 4 del 2019 prevede alcune deroghe all’applicazione della cosiddetta «legge Fornero» (articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), sul pensionamento: l’anticipo dell’età di pensionamento con le disposizioni di «Quota 100» con 62 anni di età e 38 anni di contributi, la proroga delle misure dell’Ape sociale e di Opzione donna, ma non risolve il problema dei lavoratori rimasti senza lavoro e che non possono accedere alla pensione in seguito all’introduzione delle disposizioni della legge Fornero;
infatti, ancora circa 6.000 lavoratori che hanno sottoscritto accordi di incentivo all’esodo prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento sulla normativa vigente alla data degli accordi, non sono stati inclusi nelle otto misure di salvaguardia predisposte negli ultimi anni;
in considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall’articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell’accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è possibile, nei limiti e mediante l’utilizzo delle accertate economie, provvedere a risolvere tale problema, impegna il Governo:
a prendere le opportune iniziative per dare una soluzione definitiva al problema dei circa 6.000 cosiddetti «esodati» di cui in premessa.
G/1018-B/6/11 (testo 2)
LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, PATRIARCA, LAUS
Il Senato, il decreto legge n. 4 del 2019 prevede alcune deroghe all’applicazione della cosiddetta «legge Fornero» (articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), sul pensionamento: l’anticipo dell’età di pensionamento con le disposizioni di «Quota 100» con 62 anni di età e 38 anni di contributi, la proroga delle misure dell’Ape sociale e di Opzione donna, ma non risolve il problema dei lavoratori rimasti senza lavoro e che non possono accedere alla pensione in seguito all’introduzione delle disposizioni della legge Fornero
infatti, ancora circa 6.000 lavoratori che hanno sottoscritto accordi di incentivo all’esodo prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento sulla normativa vigente alla data degli accordi, non sono stati inclusi nelle otto misure di salvaguardia predisposte negli ultimi anni;
in considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall’articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell’accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è possibile, nei limiti e mediante l’utilizzo delle accertate economie, provvedere a risolvere tale problema, impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica:
a prendere le opportune iniziative per dare una soluzione definitiva al problema dei circa 6.000 cosiddetti «esodati» di cui in premessa.
G/1018-B/7/11
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE
Il Senato, premesso che: il testo in esame prevede, all’articolo 14, comma 4, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la cosiddetta «pensione quota 100»;
come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100 non può rappresentare una reale possibilità per tante categorie di lavoratori, essendo, tra l’altro, solo una misura sperimentale per il triennio 2019-2021;
per di più, non affronta minimamente la questione del futuro previdenziale delle giovani generazioni che possa garantire un trattamento economico dignitoso anche durante il godimento dell’assegno pensionistico;
sarebbe opportuno affrontare tale tema attraverso meccanismi che possano conseguire un regime di solidarietà intergenerazionale, che veda prioritariamente la partecipazione della fiscalità generale;
le disposizioni contenute nei provvedimento in oggetto, pur impegnando significative risorse finanziarie, non solo non affrontano il tema della previdenza per le giovani generazioni di lavoratori, ma proiettano tutto il sistema pensionistico in una prospettiva di incertezza e di insostenibilità finanziaria di lungo termine, impegna il Governo:
ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, specifiche misure volte ad assicurare condizioni minime per i futuri trattamenti pensionistici dei giovani lavoratori con carriere lavorative discontinue.
G/1018-B/7/11 (testo 2)
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE
Il Senato, premesso che: il testo in esame prevede, all’articolo 14, comma 4, in via sperimentale per il triennio 2019-2021, la cosiddetta «pensione quota 100»;
come da più parti segnalato, per quanto riguarda le misure volte a favorire una riduzione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico, la soluzione della cosiddetta quota 100 non può rappresentare una reale possibilità per tante categorie di lavoratori, essendo, tra l’altro, solo una misura sperimentale per il triennio 2019-2021;
per di più, non affronta minimamente la questione del futuro previdenziale delle giovani generazioni che possa garantire un trattamento economico dignitoso anche durante il godimento dell’assegno pensionistico;
arebbe opportuno affrontare tale tema attraverso meccanismi che possano conseguire un regime di solidarietà intergenerazionale, che veda prioritariamente la partecipazione della fiscalità generale;
le disposizioni contenute nei provvedimento in oggetto, pur impegnando significative risorse finanziarie, non solo non affrontano il tema della previdenza per le giovani generazioni di lavoratori, ma proiettano tutto il sistema pensionistico in una prospettiva di incertezza e di insostenibilità finanziaria di lungo termine, impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di adottare, sin dal primo provvedimento utile, specifiche misure volte ad assicurare condizioni minime per i futuri trattamenti pensionistici dei giovani lavoratori con carriere lavorative discontinue.
1.1
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Al comma 2, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «La Pensione di cittadinanza è concessa anche nei casi in cui il componente o i componenti del nucleo familiare di età pari o superiore ai 67 anni convivano con una o più persone con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall’allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.»
1.2
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
1.3
LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI
Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere la parola: «esclusivamente».
1.4
NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS
Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «di età inferiore al predetto requisito anagrafico» con le seguenti: «a prescindere dall’età anagrafica della persona in condizione di disabilità o di non autosufficienza».
1.5
FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, CARBONE, MALAN, SCIASCIA
Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra. Nel primo comma dell’articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall’articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: ”nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici,” inserire le seguenti: ”per il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi”.».
1.6
TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di età pari o superiore a 70 anni ai fini del riconoscimento della Pensione di cittadinanza non si applicano i requisiti patrimoniali per l’accesso al beneficio di cui alla presente legge.»
2.1
TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN
Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei soli casi in cui nel nucleo familiare sia presente una persona con disabilità grave o non autosufficiente, il predetto limite dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è incrementato a 15.000 euro;».
Conseguentemente:
a) all’articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.656,8 milioni di euro nel 2019, di 8.166,9 milioni di euro nel 2020, di 8.391 milioni di euro nel 2021 e di 8.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022»;
b) all’articolo 28:
1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «6.284,8 milioni di euro per l’anno 2019, a 7.756,7 milioni di euro per l’anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l’anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022», con le seguenti: «7.034,8 milioni di euro per l’anno 2019, a 8.756,7 milioni di euro per l’anno 2020, a 8.803 milioni di euro per l’anno 2021 e a 8.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022»;
2) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) Quanto a 750 milioni di euro per l’anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 750 milioni di euro per l’anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
2.2
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «in Italia e all’estero,».
2.3
CIRIANI, BERTACCO, CALANDRINI
Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «casa di abitazione», inserire le seguenti: «e dagli immobili ereditati».
2.4
CIRIANI, BERTACCO, CALANDRINI
Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere in fine il seguente periodo: «I fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni sui quali il richiedente non abbia il diritto di piena proprietà non concorrono al raggiungimento della soglia di euro 30.000, salvo il caso in cui gli stessi siano locati ovvero concessi in comodato, anche gratuito.».
2.5
NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS
Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite» con le seguenti: «euro 5.000 per ogni componente con disabilità media e di euro 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza come definite dall’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».
Conseguentemente, all’articolo 28, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede, quanto a 35 milioni di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
2.6
TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN
Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: «euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500», con le seguenti: «euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 10.000».
2.7
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «come definite» inserire le seguenti: «dall’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013».
2.8
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3» con le seguenti: «per delitti non colposi ad una pena non inferiore a due anni di reclusione».
2.9
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: «per taluno dei delitti indicati all’articolo 7, comma 3» con le seguenti: «, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, che – anche cumulate – comportano una pena complessivamente non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.».
2.10
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati contro lo Stato previsti dai Libro II, Titolo I del codice penale.».
2.11
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati contro la pubblica amministrazione previsti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale.».
2.12
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 316-bis del codice penale.».
2.13
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 316-ter del codice penale.».
2.14
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 317 del codice penale.».
2.15
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 318 del codice penale.».
2.16
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 319 del codice penale.».
2.17
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 414-bis del codice penale.».
2.18
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 416-bis del codice penale.»
2.19
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 416-ter del codice penale.».
2.20
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale.».
2.21
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 572 del codice penale.».
2.22
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 575 del codice penale.».
2.23
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 578 del codice penale.»
2.24
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 583-bis del codice penale.».
2.25
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 600 del codice penale.».
2.26
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter,600-quater, 600-quater.l e 600-quinquies del codice penale.».
2.27
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 600-octies del codice penale.».
2.28
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti dagli articoli 601, 601-bis e 602 del codice penale.».
2.29
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 603 del codice penale.».
2.30
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 605 del codice penale.».
2.31
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 609-bis del codice penale.».
2.32
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 609-quater del codice penale.».
2.33
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 609-quinquies del codice penale.».
2.34
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 609-octies del codice penale.».
2.35
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 628 del codice penale.».
2.36
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 630 del codice penale.».
2.37
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 640, II comma n. 1), del codice penale.».
2.38
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 640-bis del codice penale.».
2.39
BALBONI, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole; «ovvero di condanne definitive, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato previsto dall’articolo 644 del codice penale.».
2.40
TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o per impellenti necessità assistenziali dovute alle condizioni di non autosufficienza personali o di un familiare convivente».
2.41
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Sostituire il comma 4, con il seguente:
«4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è quello definito ai fini ISEE di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, al netto delle maggiorazioni di cui al medesimo allegato, fatta salva la maggiorazione relativa alla presenza di disabili nel nucleo.».
Conseguentemente, al medesimo articolo 2, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
2.42
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Al comma 4, dopo le parole: «componente di minore età» inserire le seguenti: «nonché di 0,4 per ogni componente disabile» e sostituire le parole: «di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza come definita a fini ISEE» con le seguenti: «di 2,5 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone disabili così come definite dall’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.».
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
2.43
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Al comma 4, dopo le parole: «componente di minore età» aggiungere le seguenti: «, nonché di 0,4 per ogni componente disabile».
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede, quanto a 15 milioni di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 15 milioni di euro, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
2.44
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Al comma 4, sostituire le parole: «, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE» con le seguenti: «. Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza e di 0,2 per ogni componente con disabilità media come definite dall’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e fino ad un massimo di 2,5».
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 25 milioni di euro, a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e alla esclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.».
2.45
IANNONE, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 4, sostituire le parole: «fino ad un massimo di 2,2,» con le seguenti: «fino ad un massimo di 2,5».
2.46
TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN
Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e fino ad un massimo di 2,5. Gli oneri derivanti dal precedente periodo, sono a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».
2.47
FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, CARBONE, MALAN
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il totale dei parametri è in ogni caso elevato di 0,4 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficienza, e di 0,2 per ogni componente con disabilità media, come definite dall’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e fino ad un massimo di 2,5.».
Conseguentemente, all’articolo 28, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 4, nei limiti di 250 milioni di euro per l’anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 250 milioni per l’anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell’anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedute periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
2.48
TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soli nuclei familiari con un numero complessivo maggiore di cinque componenti ovvero con un numero di componenti minorenni uguale o superiore a tre il parametro della scala di equivalenza è incrementato fino a 2,8».
Conseguentemente:
a) all’articolo 12, comma 1, sostituire le parole: «5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022», con le seguenti: «6.656,8 milioni di euro nel 2019, di 8.166,9 milioni di euro nel 2020, di 8.391 milioni di euro nel 2021 e di 8.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022;
b) all’articolo 28:
1) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «6.284,8 milioni di euro per l’anno 2019, a 7.756.7 milioni di euro per l’anno 2020, a 7.803 milioni di euro per l’anno 2021 e a 7.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022», con le seguenti: «7.034,8 milioni di euro per l’anno 2019, a 8.756,7 milioni di euro per l’anno 2020, a 8.803 milioni di euro per l’anno 2021 e a 8.958,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022»;
2) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) Quanto a 750 milioni di euro per l’anno 2019 e a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all’articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 750 milioni di euro per l’anno 2019, 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
3.1
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Al comma 8, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all’INPS per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all’articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, ovvero di persona presso i centri per l’impiego.».
Conseguentemente, al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «secondo modalità definite dall’istituto, che mette l’informazione a disposizione delle piattaforme di cui all’articolo 6, comma 1», con le seguenti: «per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di cui all’articolo 6, comma 2, ovvero di persona presso i centri per l’impiego.».
3.2
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Al comma 8, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «L’avvio dell’attività di lavoro è accertato dall’INPS sulla base della comunicazione effettuata dal datore di lavoro, all’atto dell’assunzione del lavoratore.».
3.50 (già 2.49)
FLORIS, TOFFANIN, CARBONE, MALAN
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I lasciti ereditari che comportano una variazione della situazione patrimoniale tale da far perdere i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), non vengono computati ai fini del mantenimento del beneficio già in corso di erogazione, ma sono computati esclusivamente ai fini del suo rinnovo.».
3.3
BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I lasciti ereditari che comportano una variazione della situazione patrimoniale tale da far perdere i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c) non vengono computati ai fini del mantenimento del beneficio già in corso di erogazione, ma sono computati esclusivamente ai fini del suo rinnovo».
3.4
BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 13, sopprimere le parole da: «ovvero sono ricoverati» fino a: «amministrazione pubblica».
4.1
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Sostituire il comma 5 con i seguenti:
«5. Ai fini della sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono convocati, in prima istanza, dai servizi sociali per essere sottoposti a una previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017. Nel caso in cui, in esito alla suddetta valutazione, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono individuati presso i centri per l’impiego e i beneficiari sottoscrivono il Patto per il lavoro, entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale, i beneficiari sottoscrivono il Patto per l’inclusione sociale.
5.1 All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 200 è sostituito dal seguente: ”200. Al fine di riconoscere il servizio sociale professionale quale funzione fondamentale dei comuni, secondo quanto stabilito dall’articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di garantire, contestualmente, la funzionalità a regime dell’infrastruttura sociale e dei servizi per il contrasto alla povertà, nei limiti dei due terzi delle risorse di cui all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuite a ciascun ambito territoriale, possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali in deroga ai divieti e ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, anche da parte di amministrazioni in situazione di soprannumerarietà ovvero in condizioni strutturalmente deficitarie o in stato di dissesto, ai sensi degli articoli 242 e seguenti del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”.»
Conseguentemente, sopprimere i commi 5-ter, 5-quater e 11.
4.2
TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, MALAN
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5.1 Nel caso in cui l’operatore del centro per l’impiego ravvisi che nel nucleo familiare con le caratteristiche di cui al precedente comma siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite del sistema informativo di cui all’articolo 6, invia il richiedente ai servizi competenti per il contrasto alla povertà dei Comuni per la valutazione multidimensionale di cui al comma 11.
5.2 Le Regioni che sono dotate di un proprio sistema informativo accessibile in forma integrata dai servizi Lavoro, Sociale e Sanitario, concordano con le piattaforme, di cui all’articolo 6 del presente decreto-legge, la tipologia di informazioni che devono essere inviate in cooperazione applicativa.».
4.3
PATRIARCA, LAUS, PARENTE, NANNICINI
Sostituire il comma 5-quater con il seguente:
«5-quater. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza Unificata di cui al comma 3, i principi e i criteri generali, nel caso in cui l’operatore del centro per l’impiego ravvisi nel nucleo familiare dei beneficiari con le caratteristiche di cui al comma 5 situazioni particolari di criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l’avvio di un percorso di inserimento lavorativo, per il tramite della piattaforma di cui all’articolo 6 per inviarli ai competenti servizi di contrasto alla povertà dei comuni al fine di adottare, in sede di valutazione, le misure necessarie.»
4.4
FLORIS, TOFFANIN, CARBONE, MALAN
Al comma 8, lettera b), al numero 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché a stage formativi presso le aziende che dichiarano la propria disponibilità al Centro per l’impiego, secondo le modalità individuate nel Patto medesimo.»
4.5
TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, MALAN
Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico», con le seguenti: «, abitualmente, al massimo in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblico locale».
4.6
BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 9, lettera a), sostituire la parola: «duecentocinquanta» con la seguente: «centocinquanta».
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: «ovunque» fino a: «italiano» con le seguenti: «entro duecento chilometri di distanza».
4.7
LAUS, NANNICINI, PATRIARCA, PARENTE
Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 5» inserire le seguenti: «e quelli che presentano profili di problematiche socio assistenziali e socio sanitarie.»
4.8
NANNICINI, PARENTE, PATRIARCA, LAUS
Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale» inserire le seguenti: «e assicurano il coinvolgimento degli enti del Terzo settore, di cui alla legge n. 106 del 2016, delle parti sociali, delle forze produttive del territorio e della comunità territoriale, nelle attività di promozione degli interventi di lotta alla povertà».
4.9
TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, MALAN
Al comma 11, sostituire le parole: «dal riconoscimento», con le seguenti: «dalla domanda».
4.10
BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 15, primo periodo, sopprimere le parole da: «In coerenza con le competenze professionali» fino a: «ovvero presso i servizi dei comuni».
4.11
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Sopprimere il comma 15-quater.
Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «i lavoratori di cui al comma 15-quater e».
6.1
FLORIS, TOFFANIN, VITALI, CARBONE, MALAN
Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l’attività di assistenza fiscale, i centri di assistenza fiscale possono avvalersi dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
6.2
FLORIS, TOFFANIN, CARBONE, MALAN
Dopo il comma 6-ter, inserire i seguenti:
«6-ter.1. Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui all’articolo 5, comma 4, e all’articolo 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all’articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
d) articolo 243-bis, comma 8, lettera g) e 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
6-ter.2. All’articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: ”e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” è aggiunto il seguente periodo: ”Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica altresì l’articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, nonché l’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”».
6.3
IANNONE, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 6-quinquies, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le spese per il personale comunale impiegato per le attività di cui agli articoli 5, comma 4, e 6, comma 7, e per la predisposizione dei progetti di cui all’articolo 4, comma 15, non si computano ai fini del rispetto dei limiti di spesa definiti dalle seguenti disposizioni di legge:
a) articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;
b) articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010;
c) articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017;
d) articoli 243-bis, commi 8, lettera g) e 9, lettera a) e c-bis), e 259, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000».
6.4
BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano», inserire seguenti: «, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,».
6.5
LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI
Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «, strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui all’articolo 4, comma 14,».
Conseguentemente, all’articolo 12, comma 3, sopprimere le parole: «, compresi quelli di cui all’articolo 4, comma 14,».
6.6
TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, MALAN
Al comma 7, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ai fini dell’attività di verifica e controllo di cui al presente comma, nonché per l’attivazione dei progetti di cui all’articolo 4, comma 15, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è attribuito ai comuni un contributo per un importo complessivo di 500 milioni da ripartire con decreto del Ministro dell’interno, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».
Conseguentemente, all’articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, sostituire le parole: «4.719,1 milioni di euro per l’anno 2019, in 8.717,1 milioni di euro per l’anno 2020, in 9.266,5 milioni di euro per l’anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l’anno 2022, in 6.646,7 milioni di euro per l’anno 2023, in 4.202,5 milioni di euro per l’anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l’anno 2025, in 2.315,3 milioni di euro per l’anno 2026, in 2.685,8 milioni di euro per l’anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2028», con le seguenti:«5.219,1 milioni di euro per l’anno 2019, in 9.217,1 milioni di euro per l’anno 2020, in 9.766,5 milioni di euro per l’anno 2021, in 8.937,2 milioni di euro per l’anno 2022, in 7.146,7 milioni di euro per l’anno 2023, in 4.702,5 milioni di euro per l’anno 2024, in 3.779,5 milioni di euro per l’anno 2025, in 2.815,3 milioni di euro per l’anno 2026, in 3.185,8 milioni di euro per l’anno 2027 e in 2.714,2 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2028»;
b) al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) quanto a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021 mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all’articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 per un importo pari a 500 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
7-ter.1
FLORIS, TOFFANIN, VITALI, CARBONE, MALAN
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Per l’attività di assistenza fiscale, i centri di assistenza fiscale possono avvalersi dei professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».
7-ter.0.1
FLORIS, TOFFANIN, CARBONE, MALAN
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-quater.
(Rideterminazione dei compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale)
1. Nell’ambito del programma ”Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità” della missione di spesa ”Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a far data dal 1º gennaio 2019, sono incrementate di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da adeguarli agli incrementi di spesa di cui al comma 1».
7-ter.0.2
FLORIS, TOFFANIN, CARBONE, MALAN
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-quater.
(Misure in materia di centri di assistenza fiscale)
1. Nell’ambito del programma ”Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità” della missione di spesa ”Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a far data dal 1º gennaio 2019, sono incrementate di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Agli oneri complessivi derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede sino al relativo fabbisogno con quota parte delle maggiori entrate rinvenienti dall’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma:
a) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, ”Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento” il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è abrogato;
b) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, ”Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento”, i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l’esclusione dell’acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono abrogati.
3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), che, in deroga quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario in corso alla data dell’entrata in vigore della presente legge.».
8.1
TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, MALAN
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «pieno e» e dopo le parole: «di apprendistato» aggiungere le seguenti: «e a tempo determinato stagionale, secondo le previsioni della legge e della contrattazione collettiva.».
10.1
PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS
Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
«1-bis. La valutazione del Rdc è di competenza di un soggetto individuato a seguito di procedure di evidenza pubblica cui possono partecipare agenzie, strutture o organismi di comprovata esperienza e competenza in materia di valutazione di politiche pubbliche, in ambito nazionale e internazionale, nonché di attestata indipendenza e terzietà. I risultati della valutazione sono resi pubblici dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con modalità open access.».
10.2
LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI
Al comma 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprensiva dello stato di attuazione delle singole misure e dell’effettivo conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1.».
10.3
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Al comma 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: «dell’ANPAL» inserire le seguenti: «, un rappresentante dell’INPS».
10.4
NANNICINI, PATRIARCA, LAUS, MALPEZZI
Al comma 1-bis, sostituire l’ottavo periodo con il seguente: «Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui agli articoli da 1 a 9 della presente legge, nonché gli effetti occupazionali e finanziari derivanti dalla loro applicazione e di valutarne gli effetti sull’efficienza del mercato del lavoro e sull’occupabilità dei cittadini, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali istituisce un database, consultabile, su richiesta, anche da parte del mondo scientifico e accademico, contenente le comunicazioni obbligatorie, i dati relativi alle posizioni contributive previdenziali dei lavoratori beneficiari del Rdc, nonché i dati relativi alle attivazioni, trasformazioni e cessazioni dei rapporti di lavoro dei suddetti lavoratori.».
10.5
PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS
Al comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro sei mesi, in sede di prima applicazione, e successivamente ogni anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento il Rapporto annuale di cui al comma 1.».
10.6
PARENTE, NANNICINI, PATRIARCA, LAUS
Sopprimere il comma 1-ter.
10.7
TOFFANIN, FLORIS, GALLONE, CARBONE, MALAN
Dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
«1-quater. Al fine di valutare l’impatto della misura sulle persone con disabilità e caregiver familiari, vengono definiti flussi informativi specifici che, previa elaborazione ed analisi, confluiranno in una sezione dedicata del Rapporto annuale. Al fine di integrare le diverse prospettive di analisi e valutazione, viene assicurato il coinvolgimento delle Associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dei caregiver familiari nel processo di monitoraggio, anche al fine di individuare congiuntamente aree di miglioramento e sviluppo dei processi e dei percorsi con particolare riferimento al raccordo delle misure di cui al presente decreto con le politiche, i programmi, le misure dedicate alle persone con disabilità e ai caregiver familiari.».
11.1
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE
Al comma 2, lettera d-bis), capoverso10-bis secondo periodo, dopo le parole: «dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del Lavoro (ANPAL)» aggiungere le seguenti: «, da un rappresentante dell’INAPP».
12.1
BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 3, sostituire le parole: «selettiva pubblica», con le seguenti: «concorsuale pubblica, per titoli ed esami,» e sopprimere le seguenti: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,».
12.2
BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 3, dopo le parole: «selettiva pubblica», inserire le seguenti: «per titoli ed esami,».
12.3
LAUS, PARENTE, PATRIARCA, NANNICINI
Al comma 3, nono periodo, dopo le parole: «selettiva pubblica» inserire le seguenti: «, con priorità per i soggetti già impiegati per l’espletamento di servizi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n, 150, presso enti, aziende ed organismi in house providing delle regioni e delle province autonome, purché inseriti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in appositi elenchi nominativi istituiti ed aggiornati dalle regioni e province autonome stesse,».
12.4
BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,».
12.5
BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 3, dopo le parole: «la stipulazione di contratti», sostituire le parole: «, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione,» con le seguenti: «a tempo determinato».
12.6
BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le procedure di reclutamento di cui al periodo precedente si svolgono nel rispetto dei princìpi di massima trasparenza, pubblicità, imparzialità e pari opportunità, secondo criteri oggettivi e modalità comparative idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle funzioni da svolgere.».
12.7
BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare celerità ed economicità al procedimento di reclutamento di cui al periodo precedente, l’avviso per la selezione dovrà recare specifiche disposizioni volte a disciplinare modalità e criteri per l’utilizzo, in via esclusiva, delle graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ivi comprese le graduatorie degli idonei alle prove scritte ancora attive, secondo l’ordine decrescente dei voti in esse conseguiti dai singoli candidati.».
12.8
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Al comma 4-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: «Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell’ANPAL per l’attuazione del Rdc è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e al fine di proseguire il percorso di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di ANPAL servizi S.p.a, tramite procedura concorsuale riservata, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
12.9
LAUS, PATRIARCA, PARENTE, NANNICINI
Al comma 4-bis, sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma ”Fondi di riserva e speciali” della missione ”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
13.1
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
«1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che entro sessanta giorni dalla suddetta data, i soggetti richiedenti presentino l’eventuale ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto ai fini dell’accesso al benefìcio.».
13.2
MALLEGNI, BERARDI, MASINI, SERAFINI, BATTISTONI, SICLARI
Dopo il comma 1-ter, inserire i seguenti:
«1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i centri per l’impiego di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono soppressi.
1-quinquies. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come rideterminate dall’articolo 12, comma 8, lettera b), del presente decreto, destinate ai centri per l’impiego di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, soppressi ai sensi del comma precedente, sono destinate ai Comuni, al fine di svolgere le funzioni loro attribuiti dal presente decreto legge.».
14.1
PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Al comma 10-novies, alinea, dopo le parole: «essere svolti,» aggiungere le seguenti: «previo espletamento delle procedure di stabilizzazione di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»
14.2
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Al comma 10-novies, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) il riconoscimento di punteggi per i tirocinanti e stagisti.».
14.3
MALPEZZI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Dopo il comma 10-undecies aggiungere il seguente:
«10-duodecies. Al fine di far fronte alle gravi carenze di organico del personale docente per l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità del sistema scolastico, è autorizzato, anche in deroga all’articolo 1, commi 399 e 792, lettera e), numero 2), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il reclutamento dei docenti di ruolo, già vincitori di uno o più concorsi per i quali è autorizzato il passaggio tra ordini di scuola o classi di concorso.»
14.4
MALPEZZI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Dopo il comma 10-undecies aggiungere il seguente:
«10-duodecies. Al fine di far fronte alle gravi carenze di organico del personale docente per l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità del sistema scolastico, è autorizzato, anche in deroga all’articolo 1, commi 399 e 792, lettera e), numero 2), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, un concorso riservato per i soggetti che hanno svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, su posto comune o di sostegno, presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione.»
14.5
MALPEZZI, PATRIARCA, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Dopo il comma 10-undecies aggiungere il seguente:
«10-duodecies. Al fine di far fronte alle gravi carenze di organico del personale docente per l’avvio dell’anno scolastico 2019/2020 derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità del sistema scolastico, l’articolo 1, comma 792, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.»
14-bis.1
PATRIARCA, BOLDRINI, COLLINA, BINI, PARENTE, LAUS, NANNICINI
Al comma 2, dopo le parole: «professionalità occorrenti» aggiungere le seguenti: «, con priorità per il personale medico e infermieristico,».
14-bis.2
PARENTE, BOLDRINI, PATRIARCA, COLLINA, BINI, LAUS, NANNICINI
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell’espletamento delle procedure previste dal periodo precedente, al solo fine di contrastare la grave carenza di personale sanitario afferente ai profili infermieristico, tecnico-assistenziale, della riabilitazione e della prevenzione e valorizzare le competenze acquisite dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, le aziende sanitarie possono, nel triennio 2019-2021, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che abbia maturato più di tre anni di servizio nella pubblica amministrazione al 31 dicembre 2018, anche in deroga alle linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale nella pubblica amministrazione.»
14-ter.1
IANNONE, BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Anche al fine di procedere al reclutamento di personale per cessazioni non programmabili, gli enti locali hanno, in ogni caso, la facoltà di limitare nel bando dei concorsi il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unità superiore, fermo restando quanto previsto dall’articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.».
14-ter.2
BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All’articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ”Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 non si applicano alle procedure concorsuali per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1º gennaio 2020”».
22.1
TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, MALAN
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «centoventi giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».
23.1
BERTACCO, CIRIANI, CALANDRINI
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «, o che hanno avuto accesso» fino a: «presente decreto».
Conseguentemente:
a) al comma 2, sostituire le parole da: «, alle banche o agli intermediari» fino alla fine dei comma con le seguenti: «alla Cassa Depositi e Prestiti, secondo le modalità e tassi di interesse stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto»;
b) sopprimere i commi 3 e 4;
c) al comma 5 sopprimere il secondo periodo;
d) sopprimere i commi 6, 7 e 8.
25-bis.1
FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, CARBONE, MALAN
Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I giornalisti già in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto ordinario con contratto di lavoro giornalistico al momento dell’entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva sono inseriti in un ruolo speciale ad esaurimento istituito presso le rispettive amministrazioni».
25-ter.0.1
FLORIS, TOFFANIN, GALLONE, CARBONE, MALAN, SCIASCIA
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 25-quater.
(Misure in materia di irrilevanza dei trattamenti pensionistici di guerra)
1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nonché della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.
2. Nel primo comma dell’articolo 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, così come sostituito dall’articolo 5 della legge 8 agosto 1991, n. 261, dopo le parole: ”nel reddito richiesto per la corresponsione di altri trattamenti pensionistici,” inserire le parole: ”per il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o di strumenti analoghi”».
26-septies.1
PARENTE, PATRIARCA, LAUS, NANNICINI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti: «novanta giorni» e alla lettera b), sostituire le parole: «centottanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».
26-septies.2
PATRIARCA, LAUS, NANNICINI, PARENTE
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«b-bis) all’articolo 1, comma 718, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l’ultimo periodo è soppresso».
26-septies.0.1
FERRAZZI, MISIANI, PATRIARCA, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BOLDRINI, CIRINNÀ, COLLINA, COMINCINI, CUCCA, D’ALFONSO, D’ARIENZO, FEDELI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, IORI, LAUS, MAGORNO, MALPEZZI, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, ASSUNTELA MESSINA, PARRINI, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, ROJC, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, VERDUCCI
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-octies.
(Abrogazione del comma 20 dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di equiparazione di fondazioni, associazioni e comitati ai partiti e movimenti politici sugli obblighi di trasparenza)
1. Il comma 20 dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è abrogato».
26-septies.0.2
FERRAZZI, MISIANI, PATRIARCA, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BOLDRINI, CIRINNÀ, COLLINA, COMINCINI, CUCCA, D’ALFONSO, D’ARIENZO, FEDELI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, IORI, LAUS, MAGORNO, MALPEZZI, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, ASSUNTELA MESSINA, PARRINI, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, ROJC, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, VERDUCCI
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-octies.
(Modifica del comma 20 dell’articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di equiparazione di fondazioni, associazioni e comitati ai partiti e movimenti politici sugli obblighi di trasparenza)
1. All’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: ”ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale” sono soppresse.»
26-septies.0.3
FERRAZZI, MISIANI, PATRIARCA, ALFIERI, ASTORRE, BELLANOVA, BOLDRINI, CIRINNÀ, COLLINA, COMINCINI, CUCCA, D’ALFONSO, D’ARIENZO, FEDELI, GARAVINI, GIACOBBE, GINETTI, IORI, LAUS, MAGORNO, MALPEZZI, MANCA, MARGIOTTA, MARINO, ASSUNTELA MESSINA, PARRINI, PINOTTI, PITTELLA, RAMPI, ROJC, SBROLLINI, STEFANO, SUDANO, TARICCO, VALENTE, VATTUONE, VERDUCCI
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 26-octies.
(Applicazione delle disposizioni in materia di equiparazione ai partiti e movimenti politici sugli obblighi di trasparenza alle fondazioni, associazioni e comitati che svolgono attività o perseguono scopi collegati a partiti o movimenti politici)
1. All’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: ”la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici ovvero i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da membri di organi di partiti o movimenti politici ovvero persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto, nei dieci anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale ovvero incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici” sono sostituite dalle seguenti: ”che svolgano attività o perseguano scopi collegati a partiti o movimenti politici”».
94ª Seduta
Presidenza della Presidente
CATALFO
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cominardi.
La seduta inizia alle ore 9,45.
IN SEDE REFERENTE
(1018-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
La presidente CATALFO (M5S), in qualità di relatrice, si sofferma sulle modifiche più rilevanti apportate dalla Camera dei deputati al decreto-legge. All’articolo 1 il Reddito di cittadinanza assume la denominazione di Pensione di cittadinanza, oltre che nel caso di nuclei familiari composti da uno o più soggetti di età pari o superiore a 67 anni, anche nelle ipotesi in cui uno o più componenti del nucleo possiedano tali requisiti anagrafici e convivano esclusivamente con una o più persone in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Quanto ai requisiti reddituali e patrimoniali per il riconoscimento del Reddito di cittadinanza, si dispone che, per i nuclei familiari con minorenni, l’ISEE verrà calcolato secondo le norme di cui all’articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. La Camera ha altresì elevato i limiti massimi del valore del patrimonio mobiliare, con riferimento ai nuclei in cui siano presenti soggetti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Inoltre, è stato introdotto uno specifico aumento del parametro della scala di equivalenza per l’ipotesi in cui nel nucleo familiare siano presenti membri in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. È stata poi inserita una norma che definisce alcune preclusioni, relative a profili penali, per l’accesso al beneficio ed è stato stabilito che i componenti di un nucleo familiare continuano a considerarsi come facenti parte del medesimo anche dopo che siano intervenute variazioni anagrafiche, nell’ipotesi in cui essi mantengano la residenza nella stessa abitazione.
Molteplici modifiche sono state apportate all’articolo 4, concernente le condizioni e gli obblighi inerenti al Reddito di cittadinanza, e hanno riguardato alcune fattispecie di esonero, con relativi soggetti coinvolti; la stipulazione del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, con indicazione di alcune tempistiche; la convocazione da parte dei centri per l’impiego; il coordinamento a livello di ambito territoriale dei servizi comunali competenti per il contrasto della povertà.
All’articolo 5 è stata in particolare introdotta la possibilità che la domanda del Reddito di cittadinanza sia presentata anche presso gli istituti di patronato e di assistenza sociale e che la Pensione di cittadinanza possa essere erogata anche con modalità diverse da quelle stabilite per il Reddito di cittadinanza, mentre l’articolo 6 dispone un incremento, nella misura di 100 unità, della dotazione organica degli ispettori della Guardia di finanza e l’articolo 7 un aumento, nella misura di 65 unità, del “contingente di personale per la tutela del lavoro” dell’Arma dei carabinieri.
Con l’inserimento dell’articolo 7-ter sono state inoltre definite alcune fattispecie di sospensione dell’erogazione del Reddito di cittadinanza, mentre l’articolo 10 ha introdotto funzioni di valutazione e di coordinamento per la sua attuazione in capo al Ministero del lavoro e l’articolo 11 ha previsto misure intese alla tutela di operatori e professionisti coinvolti, con riferimento ai rischi di episodi di violenza, nonché, nell’ambito della Rete della protezione e dell’inclusione sociale, una cabina di regia, come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo.
All’articolo 12 è stata prevista l’adozione da parte del Ministero del lavoro di un Piano straordinario triennale, aggiornabile annualmente, di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, e sono state autorizzate le Regioni, le Province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane (se delegate all’esercizio delle funzioni con legge regionale), ad assumere personale da destinare ai centri per l’impiego, con relativo aumento della dotazione organica, fino a complessive 3.000 unità con decorrenza dal 2020 e fino ad ulteriori 4.600 unità a decorrere dal 2021. Ulteriori disposizioni hanno riguardato le risorse finanziarie in favore di ANPAL Servizi Spa, con una riduzione per gli anni 2019 e 2020.
Infine, sono state definite norme transitorie di coordinamento per le richieste di Reddito di cittadinanza presentate prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 4 ed è stata incrementata la quota del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale utilizzabile per assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali da parte dei comuni.
La Presidente-relatrice illustra poi sinteticamente anche le modifiche introdotte dalla Camera al Capo II del decreto-legge in conversione. In particolare, sottolinea che, nell’ambito della revisione della disciplina dell’ordinamento dell’INPS e dell’INAIL, è stata introdotta tra gli organi dei due enti la figura del Vice Presidente. Infine, evidenzia che sono stati differiti i termini temporali per la nomina del nuovo Presidente e del nuovo direttore generale dell’ANPAL e per l’adeguamento degli statuti della suddetta Agenzia e dell’ANPAL Servizi Spa.
Ha quindi la parola la correlatrice, senatrice NISINI (L-SP-PSd’Az), che si sofferma brevemente sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputatiche hanno riguardatole procedure concorsuali del Ministero per i beni e le attività culturali, le assunzioni da parte degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale e le modalità di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici, con riferimento ai soggetti rientranti nelle categorie beneficiarie del cosiddetto collocamento obbligatorio. Infine, con riferimento alla possibilità di applicazione di nuovi criteri di calcolo dell’onere di riscatto a fini pensionistici dei corsi di studio universitario, relativamente a periodi da valutare con il sistema contributivo, chiarisce che è stato soppresso il limite massimo anagrafico per il richiedente, precedentemente posto a 45 anni.
Si apre il dibattito.
La senatrice PARENTE (PD) preliminarmente stigmatizza la mancanza di dialettica istituzionale che ha caratterizzato l’esame in prima lettura del provvedimento, che ha portato la maggioranza a tenere in scarsa considerazione non solo i suggerimenti e le osservazioni provenienti dalle opposizioni, ma addirittura le indicazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Conferenza unificata Stato-Regioni. Il fatto che poi il testo sia almeno in parte migliorato nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento a suo parere non riduce la gravità del comportamento tenuto, che peraltro rischia di compromettere, in mancanza di novità, anche il buon andamento della futura attività della Commissione.
Quanto all’esame del provvedimento, lamenta l’eccessiva contrazione dei tempi, che rende particolarmente difficoltosa la fase istruttoria sulle numerose modifiche apportate dalla Camera dei deputati.
Passando al merito, pur riconoscendo l’introduzione di alcuni correttivi, che hanno preso spunto, a suo giudizio, dalla precedente esperienza del Reddito di inclusione, conferma il proprio giudizio critico sulla scelta del Governo di inserire nello stesso provvedimento misure per il contrasto alla povertà e disposizioni per le politiche attive del lavoro. Esprime quindi apprezzamento sull’accordo raggiunto con le Regioni sui navigator e sulla loro destinazione professionale, ma si rammarica del fatto che non siano state tenute in debita considerazione le proposte avanzate dal suo Gruppo che andavano proprio nello stesso senso.
Ritiene poi permangano gravi criticità sui temi della disabilità, per cui auspica un ulteriore miglioramento della scala di equivalenza; del calcolo del reddito su cui si basa l’erogazione del beneficio, visto che si computano anche alcuni assegni sociali; dell’assunzione dei precari di ANPAL Servizi Spa.
In conclusione, si riserva di approfondire meglio il testo appena pervenuto dalla Camera per esprimere un giudizio compiuto sulle singole modifiche e sulle loro conseguenze e preannuncia la presentazione di emendamenti da parte del suo Gruppo.
Il senatore CANGINI (FI-BP) sottolinea l’atteggiamento di assoluta indisponibilità della maggioranza nei confronti dei suggerimenti avanzati dalle opposizioni, che, in maniera costruttiva, intendono contribuire alla definizione dei testi in esame. A suo parere tale posizione, che definisce preconcetta e ideologica, emersa in occasione dell’esame di diversi e rilevanti provvedimenti, non rappresenta un segnale di forza, bensì di debolezza da parte della maggioranza.
La senatrice BONFRISCO (L-SP-PSd’Az) condivide la preoccupazione espressa dalla senatrice Parente sui precari di ANPAL Servizi Spa, ma, pur ritenendo opportuna una qualche forma di autocritica da parte della classe politica, giudica inopportune le contestazioni sul punto, che a suo parere andrebbero rivolte a chi, in passato, non è stato capace di dare soluzione a tale problema. In conclusione, si dice comunque certa che l’attuale Governo riuscirà ad adottare le necessarie misure per affrontare positivamente l’annosa questione.
Il senatore ROMAGNOLI (M5S) dissente dalla senatrice Parente e ritiene che i lavori della Commissione siano invece caratterizzati quotidianamente da una positiva e fruttuosa collaborazione tra maggioranza e opposizioni.
Quanto alla situazione dei precari di ANPAL servizi Spa, giudica curioso che se ne accusi il Governo in carica, che si sta invece ponendo l’obiettivo di far fronte alle conseguenze disastrose cui hanno portato scelte passate e di imprimere una svolta alle politiche del lavoro, al fine di aiutare le persone in difficoltà.
In conclusione, si dichiara orgoglioso del provvedimento in esame e delle coraggiose e innovative misure che esso dispone.
La senatrice PARENTE (PD) interloquisce brevemente per evidenziare che le responsabilità del precariato sono assai risalenti nel tempo e che non necessariamente errori passati debbono essere ripetuti. Ribadisce di conseguenza le critiche alla scelta di assumere con un contratto a tempo i 3.000 navigator da destinare ai centri per l’impiego.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 10,30.