241ª Seduta
Presidenza del Presidente
GIULIANO
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Musumeci.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante testo unico dell’apprendistato (n. 385)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 30, lettera c), 33 e 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore Castro ha illustrato il testo, sul quale la prima Commissione permanente ha formulato osservazioni non ostative.
Dichiara quindi aperta la discussione generale.
Il senatore TREU (PD) osserva che in sé l’atto non presenta rilevanti aspetti innovativi rispetto all’impianto, risalente nel tempo, dell’istituto, e che lo schema di decreto legislativo in esame ha innanzitutto il merito di riprendere largamente le osservazioni dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle parti sociali. Esprime quindi l’auspicio che le modifiche così inserite al testo originario siano destinate ad incrementarne l’efficacia sul piano applicativo. Da ciò l’orientamento sostanzialmente favorevole del suo Gruppo, eccezion fatta per alcuni aspetti specifici.
Permane la forte critica alla possibilità di ricorrere ai contratti di apprendistato a partire dai 15 anni di età: tema, questo, che ripropone la preoccupazione già avanzata in altre sedi in ordine al conseguente abbassamento dell’obbligo scolastico, peraltro in assoluta controtendenza con quanto accade negli altri paesi di Europa.
Molto positiva è invece la scelta, assai netta, che viene così operata in favore dell’autonomia della contrattazione collettiva, pur dovendosi riscontrare qualche discrasia con riferimento ai contenuti formativi dell’apprendistato di 1° e di 2° livello. In questo caso, molto dipenderà dalla coerenza e dalla capacità di guardare ai contenuti formativi in modo lungimirante.
Quanto alla durata dell’apprendistato, la soluzione sposata nel testo risulta più equilibrata rispetto alla prassi precedente. C’è però il rischio di una disparità di trattamento con riferimento ad alcune figure specifiche. Di fatto, la diversità di categoria tra lavoratori dell’artigianato e del commercio è niente più che una carta velina, e l’aver mantenuto una differenziazione al riguardo appare assai discutibile.
Risulta inoltre dubbia la possibilità di mettere insieme un sistema molto differenziato e garantire che questa diversità, ancorché utile in determinati casi, non generi però confusione, ad esempio tra Regione e Regione, sia per i contenuti formativi che per le qualificazioni. Vero è che nel testo è presente una norma di chiusura che affida ad un tavolo tecnico l’identificazione di un sistema nazionale unificato di qualificazione. Sul punto sarà evidentemente decisiva la prassi; l’aspetto è particolarmente importante, perché il nuovo testo abroga espressamente la disciplina precedente. In conclusione esprime una valutazione complessivamente positiva sul testo, fermi restando i rilievi specifici.
A giudizio della senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI), lo schema di decreto recepisce un’esigenza da tempo avvertita, rendendo più chiara una disciplina che per anni ha contribuito a dar luogo ad un fortissimo contenzioso. In questo senso, ritiene che con il testo in esame si sia finalmente imboccata la strada giusta. Pur riscontrandosi ancora differenze sostanziali a livello europeo, in Italia, specialmente in alcune aree, sia del Meridione che del Nord industrializzato, si registra un fortissimo e preoccupante tasso di abbandono scolastico. In questo senso, offrire a giovani altrimenti non occupati, né nel percorso di istruzione, né in altre attività, la possibilità di imparare un mestiere, consente loro di esprimere, anche attraverso l’applicazione manuale, energie altrimenti non incanalate, apprendendo per tal via il senso stesso della vita. Naturalmente ciò pone anche l’esigenza di uno stretto monitoraggio; in questo senso, si dice preoccupata che i datori di lavoro seguano davvero il percorso educativo e formativo dei giovani, atteso che la gran parte di essi non sembra adeguatamente preparata sotto questo profilo. La questione andrà dunque valutata attentamente e con uno stretto coordinamento tra il Ministero del lavoro e quello dell’istruzione, approfondendo altresì la capacità di Regioni e parti sociali di cooperare nel compito, non dei più semplici, di offrire ai giovani una sorta di “compensazione” operativa tale da sostituirne la formazione scolastica.
Valuta positivamente sia il consolidamento del ruolo della contrattazione collettiva, sia la circostanza che lo schema proponga una disciplina organica riferita sia al settore pubblico che a quello privato. Sottolinea invece l’incongruenza della inapplicabilità della disciplina alle aziende artigiane (articolo 2, comma 3). Infine, evidenzia il delicato aspetto della definizione degli standard formativi, sottolineando che la certificazione delle competenze è cosa non semplice, atteso che un repertorio definito e cristallizzato rischierebbe di introdurre elementi di rigidità tali da travolgere la finalità stessa cui la disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 6 è volta. Si tratta di un punto assai importante e delicato, al quale ella annette assoluta centralità. Complessivamente esprime un giudizio positivo sul testo.
Il senatore ICHINO (PD) nota che nel testo compare nuovamente il riferimento alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ritenendo l’espressione non più giustificata, alla luce dell’accordo interconfederale del 28 giugno scorso, che ha individuato criteri precisi di misurazione della rappresentatività. In conseguenza di ciò, egli auspica altresì una modifica del testo dell’articolo 39 della Costituzione, sforzandosi di individuare una espressione nuova, rispetto a questa, tralaticia e ormai decisamente superata.
Accanto al problema del “catalogo” delle qualifiche, egli ritiene inoltre vada sollevata la questione del concetto di qualifica cui fa riferimento l’articolo 2, lettera g): se si tratta della qualifica contrattuale, occorre infatti riferirsi ad un vero e proprio diritto al riconoscimento della stessa, e non alla semplice possibilità. Sarebbe invece assai perplesso ove l’espressione si riferisse alla qualifica soggettiva del lavoratore, per la quale non si è mai giunti ad una definizione chiara, e per la quale egli dubita anzi sia possibile pervenire ad una definizione compiuta.
Chiede inoltre chiarimenti in ordine alla reale portata dell’articolo 2, comma 1, lettera i), con riguardo alla possibilità di recesso nel periodo di prova.
Dopo una breve interlocuzione del relatore CASTRO (PdL), che lo invita a integrare la lettura della citata disposizione con quella di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, dell’articolo 2, il senatore Ichino, riprendendo il proprio intervento, evidenzia che un’autorevole dottrina ha presentato l’istituto dell’apprendistato così ridisegnato dal Governo come il vero contratto unico per l’accesso dei giovani al tessuto produttivo. Ritiene questa visione ottimistica e salvifica non totalmente giustificata, attesa la gravissima contrazione del tasso di ricorso all’apprendistato che oggi si riscontra in Italia, e dubita che il nuovo decreto legislativo riuscirà a risolvere il problema dell’esclusione di milioni di giovani dal mercato del lavoro. Infine, nota che il fatto che allo stato i datori di lavoro possano addirittura scegliere se applicare o meno il diritto del lavoro toglie ad esso valore universale: una situazione gravissima e senza precedenti, né in Italia né in altri Paesi. Di fatto, oggi lo Statuto dei lavoratori nella sua interezza si applica a meno della metà dei lavoratori dipendenti; dubita che la questione possa restare estranea e dibattito in Commissione, ritenendo che essa anzi interpelli assai direttamente le coscienze di tutti.
Nessun altro chiedendo la parola, il presidente GIULIANO dichiara chiusa la discussione generale.
Replica agli intervenuti il relatore CASTRO (PdL), il quale illustra una bozza di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato), nella quale ha raccolto molte delle notazioni emerse nel corso del dibattito. Permangono invece divergenze di impostazione tra maggioranza ed opposizione in ordine alla possibilità di accesso all’istituto dell’apprendistato da parte dei giovani a partire dai 15 anni di età. Egli giudica inoltre infondate ed immotivate le perplessità riferite ai rapporti con la cosiddetta legge Biagi, attesa la disposizione di cui all’articolo 7, comma 6.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
Ha la parola il senatore NEROZZI (PD), il quale puntualizza alcuni elementi di politica generale ed alcuni profili di merito.
Nota preliminarmente che finora l’istituto dell’apprendistato non ha funzionato, esprimendo l’auspicio che il nuovo decreto legislativo dia luogo ad una inversione di tendenza. Anche per questa ragione valuta positivamente la circostanza che il Governo abbia recepito le osservazioni formulate dalle Regioni e dalle parti sociali, modificando così il testo originario. Plaude altresì alla continuità che nell’esercizio della delega si riscontra tra l’Esecutivo in carica e il Governo precedente.
Ribadisce invece la ferma opposizione del suo Gruppo in ordine al sostanziale abbassamento dell’età dell’obbligo scolastico conseguente alla possibilità di ricorrere ai contratti di apprendistato a partire dai 15 anni di età: una opzione sbagliata, che allontana l’Italia dagli altri Paesi dell’Europa. Sottolinea inoltre la necessità venga definito almeno un plafond minimo di rimborso spese per gli stagisti, ritenendo preferibile che anche questo aspetto fosse disciplinato in questa sede, anziché essere demandato ad un provvedimento ad hoc. Infine, avrebbe ritenuto logico ed opportuno che lo strumento dell’apprendistato conducesse in direzione dell’ occupazione a tempo indeterminato.
Ferme restando queste critiche, annuncia comunque il voto favorevole del proprio Gruppo nei confronti dello schema di parere proposto dal relatore.
La senatrice CARLINO (IdV), pur valutando positivamente il fatto che il testo originario sia stato modificato per accogliere gran parte delle proposte emendative e integrative avanzate dalla Conferenza Stato-regioni e dalle parti sociali, ne sottolinea le criticità ancora esistenti.
Innanzitutto dissente dall’apprendistato per i lavoratori in mobilità: pur essendo d’accordo sul diritto alla formazione permanente del lavoratore, paventa il rischio che lavoratori più in là con gli anni, anziché essere riassorbiti dall’azienda, si trovino costretti ad accettare un contratto di apprendistato, che a quel punto farebbe comodo solo al datore di lavoro.
Ribadisce inoltre netta contrarietà all’avvio dell’apprendistato dai 15 anni di età, che ritiene un ritorno al passato, destinato ad incrementare il già preoccupante fenomeno dell’abbandono scolastico, che interessa, in modo particolare, il settore dell’istruzione tecnica e professionale. Se non sarà affrontato il nodo della formazione, che non può essere lasciato alle aziende, a cui mancano anche le strutture per realizzarla, si arriverà ad un ovvio impoverimento dei ragazzi, non solo culturale, ma anche professionale; un fatto assai grave in un mercato del lavoro che invece chiede sempre di più manodopera specializzata.
Annuncia infine voto favorevole alla proposta di parere del relatore, pur con le criticità evidenziate.
La senatrice SBARBATI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI) ringrazia il relatore per aver recepito, con riferimento all’articolo 6, comma 3, uno degli aspetti centrali del suo intervento in discussione generale, rappresentato dall’insidia presente nella mappatura dei profili professionali.
A differenza del senatore Nerozzi, giudica una vera e propria conquista la possibilità di avviare alla formazione lavorativa ragazzi altrimenti totalmente descolarizzati e pericolosamente inoccupati, richiamandosi alle considerazioni precedentemente esposte.
Annuncia conclusivamente voto favorevole alla proposta del relatore.
Il sottosegretario MUSUMECI prende atto con soddisfazione dell’ampia convergenza riscontrata nel corso del dibattito tra i componenti della Commissione e a nome del Governo si impegna a fare tesoro delle osservazioni contenute nel parere, fermo restando l’impianto sostanziale del provvedimento.
Presente il prescritto numero dei senatori, il presidente GIULIANO mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, formulata dal relatore, che è approvata.
SULL’ORDINE DEI LAVORI
La senatrice GHEDINI (PD) segnala che è stata recentemente assegnata alla Commissione la petizione n. 1325, concernente la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, analoga, nel contenuto, a due iniziative legislative già assegnate alla Commissione medesima (Atti Senato 884 e 1273), di cui chiede venga intrapreso al più presto l’esame, attenendo esse ad un fenomeno di grande e grave rilevanza sociale.
Il presidente GIULIANO assicura che sottoporrà la questione nel corso della prossima seduta dell’Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi e finalizzato alla programmazione dei lavori.
La senatrice BLAZINA (PD), richiamandosi anche ai contenuti dell’intervento del ministro Sacconi svoltosi nella seduta pomeridiana del 13 luglio scorso, si sofferma sulla delicata questione dei lavoratori vittime dell’amianto, segnalando che, per effetto di alcune sentenze di secondo grado, a molti soggetti viene ora richiesta la restituzione delle indennità percepite. Sollecita al riguardo un’audizione dei rappresentanti dell’INPS.
Conviene il senatore CASTRO (PdL), relatore dei disegni di legge n. 173 e congiunti, in materia di lavoratori esposti all’amianto, che sottolinea altresì l’importanza di acquisire dati anche da parte dei rappresentanti dell’INAIL.
La senatrice SPADONI URBANI (PdL), sollecita la conclusione dell’esame del disegno di legge n. 2514, in materia di libera imprenditorialità, di cui è relatrice, e sul quale non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.
Il presidente GIULIANO assicura che segnalerà nuovamente la questione al Presidente della 5a Commissione permanente.
La seduta termina alle ore 9.35.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 385
L’11a Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che lo schema attua la delega contenuta nell’articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183, riaprendo i termini temporali per l’esercizio di alcune deleghe già contenute nella legge 24 dicembre 2007, n. 247;
considerato che le tipologie di contratto di apprendistato, così come articolate nello schema di decreto in esame, mirano a rafforzare l’occupazione e la stabilizzazione dei giovani, permettendo, attraverso la componente formativa, un ingresso qualificato nel mondo del lavoro;
valutato positivamente il consolidamento del ruolo della contrattazione collettiva, come già riconosciuto e sottoscritto da Governo, Regioni e parti sociali nell’Intesa del 17 febbraio 2010;
osservato, inoltre, che lo schema di decreto individua una disciplina organica e completa dell’istituto dell’apprendistato, valida sia per il settore pubblico che per quello privato, uniformando in tal senso la normativa tra i due ambiti;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
per le sole posizioni professionali (panettieri, gelatai, etc.), i cui contenuti competenziali siano omologhi e che siano contrattualmente sovrapponibili per effetto dell’inquadramento ambivalente del datore di lavoro nel commercio o nell’artigianato (articolo 4, comma 2), si invita il Governo ad uniformare la durata del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, elevando a 5 anni la formazione prevista, al fine di evitare forme di dumping associativo;
in relazione all’apprendistato di alta formazione di cui all’articolo 5, si invita il Governo a monitorare l’applicazione dell’istituto nell’ambito delle professioni ordinistiche, con particolare riguardo a quella forense;
in relazione al repertorio di cui al comma 3 dell’articolo 6, si invita il Governo a garantire una configurazione dinamica alla mappatura dei profili professionali, così da mantenere fertile e vivace la relazione fra il concreto dispiegamento organizzativo del mondo del lavoro e il contesto normativo funzionale a favorire lo sviluppo occupazionale;
in merito alle disposizioni del comma 7 dell’articolo 7, si rileva una contraddizione tra la formulazione del primo e del secondo periodo, che potrebbe determinare una ambiguità normativa. Si invita conseguentemente il Governo a superare tale criticità, eliminando le parole “e i settori” dal testo del primo periodo.
240ª Seduta
Presidenza del Presidente
GIULIANO
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Musumeci.
La seduta inizia alle ore 15,40.
SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Il presidente GIULIANO rivolge un caloroso benvenuto alla senatrice Bianchi, entrata a far parte della Commissione, ed un sentito ringraziamento al senatore Stancanelli, che ha invece cessato di appartenervi.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante testo unico dell’apprendistato (n. 385)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 30, lettera c), 33 e 9, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Esame e rinvio)
Il relatore CASTRO (PdL) rileva preliminarmente che l’approvazione del decreto legislativo figura all’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio dei ministri, a conferma dell’auspicio in ordine ad una accelerata approvazione dello schema, sul quale si è registrata amplissima condivisione delle parti sociali, e sottolinea che con analoga rapidità si sta svolgendo l’esame presso la corrispondente Commissione della Camera dei deputati. In questo quadro, si dichiara fin d’ora disponibile a proseguire l’esame, se necessario anche in sedute della Commissione ulteriori rispetto a quelle già programmate per la settimana. L’atto è particolarmente necessario ed urgente, attesi i dati riguardanti la disoccupazione giovanile in Italia; il testo recepisce peraltro larghissima parte delle osservazioni formulate dai soggetti della rappresentanza sociale.
Osserva quindi che lo schema, predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui all’articolo 1, comma 30, lettera c), e comma 33, della legge n. 247 del 2007, e successive modificazioni, propone una revisione ed un riordino, mediante la redazione di un testo unico, della disciplina del contratto di apprendistato, strumento fondativo per la creazione del rapporto di lavoro. Ricorda altresì che la riformulazione della normativa operata dal Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, ha distinto in tre tipologie il contratto di apprendistato: per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, professionalizzante e per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. La disciplina di delega ha previsto, oltre al riordino, un’ulteriore revisione della disciplina, ai fini del rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva, dell’individuazione di standard nazionali di qualità della formazione, nonché di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l’attuazione uniforme ed immediata sul territorio nazionale della relativa disciplina (con riferimento all’apprendistato professionalizzante) e, infine, dell’adozione di misure volte ad assicurare il corretto impiego dei contratti di apprendistato.
Sottolinea quindi che l’articolo 1 dello schema individua tre tipologie di contratto di apprendistato, confermando e rinominando quelle attuali e precisandole alla luce delle criticità emerse in sede applicativa. Sotto il profilo letterale, ritiene opportuno che il comma 2, lettera a), rechi la denominazione completa di “apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale”.Lo stesso articolo 1 specifica che il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato, volto alla formazione ed all’occupazione dei giovani.
Il comma 1 del successivo articolo 2 prevede che la disciplina del contratto di apprendistato sia definita da appositi accordi interconfederali o dai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Riguardo ai principi di cui al comma 1, il relatore evidenzia alcune differenze rispetto alla normativa vigente: la forma scritta viene richiesta non solo per il contratto, ma anche per il piano formativo individuale; il piano può essere stipulato anche successivamente al contratto, purché entro il termine di trenta giorni dalla conclusione di esso; si chiarisce che i possibili criteri speciali di inquadramento economico dell’apprendista sono alternativi.
I commi 2 e 3 dell’articolo 2 confermano le attuali norme sui regimi previdenziali ed assistenziali e sui limiti quantitativi per le assunzioni di apprendisti.
Gli articoli da 3 a 5 riguardano, rispettivamente, le tre tipologie di contratto di apprendistato.
In via generale, il relatore segnala che lo schema estende al settore del lavoro pubblico le norme valide per quello privato. Inoltre, lo schema (articolo 7, commi 4 e 9) consente il ricorso alle tre tipologie di contratto di apprendistato per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, anche qualora essi non possiedano i corrispondenti requisiti anagrafici. Con riferimento a tali soggetti, si prevede che il contratto di apprendistato sia un ordinario contratto a tempo indeterminato e che siano corrisposti gli incentivi stabiliti per le assunzioni di lavoratori in mobilità. Occorre forse chiarire se tali norme peculiari, sulla tutela e durata del rapporto e sugli incentivi, si applichino anche qualora il soggetto in mobilità possieda il requisito anagrafico per la relativa tipologia di contratto di apprendistato.
Riguardo al contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, l’articolo 3 conferma le linee della disciplina. Peraltro, il limite massimo di durata, pari a tre anni, viene elevato a quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.
In merito all’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, di cui all’articolo 4, il relatore evidenzia che, rispetto all’attuale disciplina dell’apprendistato professionalizzante, il limite massimo di durata (comma 2) viene ridotto da sei a tre anni (ovvero cinque per figure professionali dell’artigianato, individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento). Al riguardo, sottolinea l’opportunità che, posizionandosi sulla durata più ampia, si eviti il rischio di dumping associativo tra le imprese, trattandosi di figure sostanzialmente sovrapponibili in termini di inquadramento. Osserva altresì che, sempre in base all’articolo 4, i moduli di formazione rientranti nell’offerta pubblica, volti all’acquisizione di competenze di base e trasversali e che possono svolgersi anche all’esterno dell’azienda, non devono complessivamente superare le centoventi ore nell’arco del triennio (comma 3), mentre la norma vigente pone un limite minimo di centoventi ore per ogni anno, segnalando l’opportunità di esplicitare se il limite massimo sia pari a centoventi ore anche qualora il contratto abbia una durata inferiore a tre anni.
Riguardo all’apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all’articolo 5, il relatore rileva che tale contratto può essere stipulato anche con riferimento ad attività di ricerca, nonché al praticantato per l’accesso alle “professioni ordinistiche” o per esperienze.
Dopo aver illustrato l’articolo 6 dello schema, concernente la definizione degli standard formativi e di quelli professionali, nonché il repertorio delle professioni, osserva che i commi 1 e 2 del successivo articolo 7 ridefiniscono il regime sanzionatorio. Il comma 3 conferma l’esclusione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato dal computo dei limiti numerici stabiliti, a determinati fini, da disposizioni di legge o di contratto collettivo. Il comma 7 prevede che, per le regioni ed i settori dove la disciplina di cui al decreto non sia immediatamente operativa, trovino applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto, le regolazioni vigenti. Dispone inoltre che, in assenza dell’offerta pubblica per i moduli di formazione, trovino immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti. Il successivo comma 8 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle norme per l’attuazione nel settore pubblico dell’apprendistato professionalizzante (o contratto di mestiere) e dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca. Il comma 9 conferma gli attuali sgravi contributivi per il contratto di apprendistato, ivi compreso il riconoscimento dei medesimi per un anno in caso di prosecuzione del rapporto dopo il termine del periodo di formazione. In materia, il relatore rileva che le norme abrogatrici di cui al comma 6 dell’articolo 7 sopprimono l’articolo 22 della legge n. 56 del 1987, il quale riconosce i medesimi sgravi, limitatamente ad un periodo di sei mesi, in favore dei rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguita al termine di un corso di formazione professionale. Tale misura di incentivo sembrerebbe, quindi, soppressa dallo schema di decreto, ancorché essa sia forse estranea all’ambito della disciplina di delega.
I commi 10 e 11 dell’articolo 7 recano infine norme riguardanti i datori di lavoro che abbiano sedi in più regioni e sulle regioni a statuto speciale e le province autonome. Conclusivamente, il relatore giudica soddisfacente il quadro complessivo del decreto, destinato a suo avviso a dare un contributo rapido ed efficace al contenimento della disoccupazione giovanile. Si riserva la presentazione di una proposta di parere all’esito del dibattito.
Il sottosegretario MUSUMECI esprime l’auspicio del Governo ad una rapida definizione della procedura.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (n. COM (2011) 336 definitivo)
(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione di una risoluzione: Doc. XVIII, n. 102)
Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 20 luglio scorso.
Il presidente relatore GIULIANO (PdL) comunica che la 14a Commissione permanente ha espresso un parere favorevole sull’atto, mentre la 3a Commissione permanente non si è espressa nel termine stabilito del 21 luglio scorso. Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, dà quindi lettura di una proposta di risoluzione favorevole (vedi allegato).
La senatrice BLAZINA (PD) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando il valore e la portata dell’atto comunitario. Considerato l’ottimo risultato conseguito dal Fondo in soli due anni, si dice confidente che anche nel prossimo biennio esso sia destinato a dare ottimo frutto, plaudendo alla proroga ed all’ampliamento del Fondo medesimo.
Presente il prescritto numero dei senatori, la Commissione approva la proposta del presidente relatore.
IN SEDE CONSULTIVA
(2803) Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2010
(2804) Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2011
(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 luglio scorso.
La senatrice GHEDINI (PD) chiede di rinviare il dibattito, onde consentire un adeguato approfondimento dei due provvedimenti.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione di domani, prevista per le ore 15.30, è anticipata alle ore 8.30, al fine di consentire la tempestiva conclusione dell’esame dello schema di decreto legislativo n. 385.
La seduta termina alle ore 16,10.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO COMUNITARIO COM (2011) 336 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETA’
(Doc. XVIII, n. 102)
La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminata ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (COM (2011) 336 definitivo),
premesso che il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (“FEG”) è stato istituito nel 2006, con il regolamento (CE) n. 1927/2006, allo scopo di offrire assistenza ai lavoratori in esubero, a causa dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale;
considerato che la proposta proroga la deroga temporanea del FEG, in relazione agli esuberi causati dalla crisi, destinata altrimenti a scadere il 30 dicembre 2011, fino al 31 dicembre 2013, ossia sino al termine del periodo di attuazione del regolamento (CE) n. 1927/2006;
valutato che la proposta è conforme ai principi di sussidiarietà e che, pur lasciando ampi margini di autonomia, vincola gli Stati membri al raggiungimento degli obiettivi in essa contenuti, attraverso criteri e procedure ben definite;
rilevato che la proposta è conforme al principio di proporzionalità,
preso atto del parere formulato dalla 14a Commissione,
si esprime in senso favorevole.