185ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta inizia alle ore 15,05.
SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI
Il presidente SACCONI comunica che nel corso delle audizioni sui disegni di legge nn. 550 e connessi (Regolamentazione sciopero trasporti pubblici) appena conclusesi in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni 1a e 11ariunite, nonché nel corso di quelle svoltesi giovedì 15 ottobre, sono state acquisite documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.
Prende atto la Commissione.
IN SEDE CONSULTIVA
(2085) Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)
Introducendo il provvedimento, la relatrice D’ADDA (PD) si sofferma sull’articolo 16,sulle forme pensionistiche complementari, il cui comma 1 modifica la norma sul diritto all’anticipo della prestazione laddove la cessazione dell’attività lavorativa comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi (lettera a)) e specifica che il diritto al riscatto della posizione maturata spetta anche in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo, ovvero se i motivi della cessazione dei requisiti siano diversi da quelli per i quali è riconosciuto il regime tributario più favorevole (lettera b)). Dopo aver dato conto della soppressione di due novelle concernenti la portabilità dei fondi pensione, presenti nel testo originario del disegno di legge, la relatrice passa ad illustrare il comma 2, introdotto dalla Camera, che prevede la partecipazione dei Ministri del lavoro, dello sviluppo economico e dell’economia ad un tavolo di consultazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, la COVIP ed esperti della materia previdenziale per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari, secondo alcune linee guida indicate.
Con riferimento ad altre disposizioni del disegno di legge, la relatrice segnala quindi l’articolo 13,in cui si stabilisce che le condizioni generali delle polizze assicurative per i rischi di responsabilità civile derivanti dall’esercizio dell’attività professionale contemplino l’offerta di un periodo di ultrattività della copertura, e l’articolo 47,introdotto dalla Camera, concernente i rapporti tra il libero professionista ed il cliente, che devono avvenire in forma scritta o digitale ed indicare il grado di complessità dell’incarico e la comunicazione al cliente di un preventivo di massima.
Infine, la relatrice si sofferma sull’eliminazione della portabilità dei fondi pensione, convinta che l’obiettivo sia quello di riorganizzare i fondi pensione, in linea con quanto indicato da Covip, attraverso “aggregazioni” dei fondi, per migliorare la gestione e il profilo di rischio a tutela delle pensioni future; ciò al fine di evitare il rischio che i fondi pensione diventino facile preda per intermediari finanziari e assicurativi. Da ultimo, l’introduzione della possibilità di anticipo della prestazione rispetto alla norma vigente e di riscatto dalla posizione maturata delinea a suo avviso un sistema più consono alle necessità di quanti aderiscono alle forme pensionistiche complementari.
Il presidente SACCONI sottolinea che il disegno di legge riguarda materie rilevanti per la Commissione, sia sotto il profilo della previdenza complementare che sotto quello delle professioni regolamentate. Propone di aggiornare il dibattito sul provvedimento una volta esaurito il programma di audizioni in direzione del quale si sta orientando la Commissione di merito.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE REFERENTE
(2017) Deputato ALBANELLA ed altri. – Modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 settembre.
Il presidente SACCONI informa che allo scadere del termine sono stati presentati 2 ordini del giorno e 7 emendamenti da parte del Movimento 5 stelle (testi allegati al resoconto della seduta).
Il senatore PUGLIA (M5S) dà conto delle ragioni alla base delle proposte emendative presentate, che in gran parte riprendono le considerazioni da lui già svolte nella seduta del 9 settembre.
Il presidente SACCONI segnala che la materia cui il provvedimento attiene è meritevole di attenzione anche con riferimento ai profili connessi. Osserva infatti che il prospetto pensioni non è più consegnato in forma cartacea, ma acquisibile on line, con evidenti difficoltà da parte di soggetti che non abbiano confidenza con le consultazioni in forma elettronica e con gravi disagi nel caso di imprese familiari, in cui le modalità di gestione del rapporto di lavoro avvengono in forme più essenziali. Da ciò l’opportunità a suo avviso di riflettere in modo organico sul complesso di tali questioni.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI
Il presidente SACCONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani alle ore 15, non avrà più luogo.
La seduta termina alle ore 15,45.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2017
G/2017/1/11
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
Il Senato, in sede d’esame del disegno di legge recante modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, in materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori (AS 2017);
premesso che:
le modifiche alla normativa vigente recate dall’articolo unico del disegno di legge in oggetto sono finalizzate al superamento dell’attuale prassi giudiziaria che, non consentendo al lavoratore un immediato accesso allo strumento del decreto ingiuntivo senza allegare i prospetti di paga dei quali si richiede il pagamento, finisce per danneggiare il lavoratore;
considerato che:
in particolare, molto spesso la mancata consegna del prospetto di busta paga non consente al lavoratore di effettuare i necessari calcoli con rapidità, e ciò incide ulteriormente a livello processuale, allungando i tempi e ingenerando oneri economici aggiuntivi a carico del lavoratore;
impegna il Governo:
in sede di emanazione di eventuali disposizioni attuative della normativa di cui al disegno di legge in oggetto, a prevedere che nel libro unico del lavoro sia indicata la parte di retribuzione corrisposta all’atto della consegna del prospetto paga e nei libri unici del lavoro dei mesi successivi sia indicata la parte di retribuzione ancora da corrispondere relativa ai mesi precedenti.
G/2017/2/11
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
Il Senato, in sede d’esame del disegno di legge recante modifiche agli articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, In materia di consegna dei prospetti di paga ai lavoratori (AS 2017);
premesso che:
le modifiche alla normativa vigente recate dall’articolo unico del disegno di legge in oggetto sono finalizzato al superamento dell’attuale prassi giudiziaria che, non consentendo al lavoratore un immediato accesso allo strumento del decreto ingiuntivo senza allegare i prospetti di paga dei quali si richiede il pagamento, finisce per danneggiare il lavoratore;
considerato che:
in particolare, molto spesso la mancata consegna del prospetto di busta paga non consente al lavoratore di effettuare i necessari calcoli con rapidità, e ciò incide ulteriormente a livello processuale, allungando i tempi e ingenerando oneri economici aggiuntivi a carico del lavoratore;
impegna il Governo:
in sede di emanazione di eventuali disposizioni attuative della normativa di cui al disegno di legge in oggetto, a prevedere:
– obbligo di tracciabilità di qualunque importo retributivo corrisposto sia in acconto che in saldo;
– la trasmissione tramite il sistema Uniemens della retribuzione corrisposta dal datore di lavoro con l’indicazione del mese di riferimento del prospetto paga ed il sistema di pagamento utilizzato;
– opportuni strumenti di verifica periodica di tali dati, fermo restando la normativa in materia di privacy;
– che la corretta tenuta e corrispondenza dei dati dichiarati rispetto alle retribuzioni corrisposte sia condizione necessaria per l’accesso dei lavoratori a qualunque tipo di finanziamento erogato da parte dalle banche o dagli appositi istituti di credito autorizzati.
Art. 1
1.1
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
Al comma 1, premettere la seguente lettera:
«0a) all’articolo 1, primo comma, dopo la parola: ”consegnare”, sono aggiunte le seguenti: ”anche per via telematica”».
1.2
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) all’articolo 1, primo comma, dopo le parole: ”compongono detta retribuzione,”, sono aggiunte le seguenti: ”con specificazione dell’eventuale quota di retribuzione non corrisposta,”».
1.3
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) dopo l’articolo 1 è aggiunto il seguente:
”Art. 1-bis.
(Indennità per la mancata o ritardata consegna del prospetto paga)
1. La mancata consegna al lavoratore del prospetto paga, nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, obbliga il datare di lavoro alla corresponsione di un’indennità risarcitoria pari alla sanzione amministrativa prevista all’articolo 5 della legge del 5 gennaio del 1953, n. 4.”».
1.4
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) dopo l’articolo 1 è aggiunto il seguente:
”Art. 1-bis.
(Sospensione della prescrizione dei crediti di retribuzione per omessa o ritardata consegna del prospetto paga)
1. L’omessa o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga determina la sospensione della prescrizione dei relativi crediti retributivi maturati dal lavoratore.”».
1.5
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
«a-bis) dopo l’articolo 1 è aggiunto il seguente:
”Art. 1-bis.
(Ricorso per ingiunzione in caso di omessa consegna dei prospetti paga)
1. In caso di omessa consegna al lavoratore del prospetto paga per le retribuzioni maturate ma non corrisposte, costituiscono prove scritte idonee ai fini della richiesta del decreto di ingiunzione di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile, l’allegazione al ricorso per ingiunzione della lettera di assunzione, dei prospetti paga e degli estratti conto previdenziali precedenti e del CUD dell’anno precedente consegnati dal datore di lavoro e di un conteggio analitico delle retribuzioni maturate vidimato da un professionista di cui all’articolo 1 della legge dell’11 gennaio 1979, n. 12 che ne attesti la regolarità sotto la sua responsabilità.”».
1.6
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
Al comma 1, lettera b), sostituire le parale da: «o, in mancanza,», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «o, in mancanza, entro il termine di compilazione del Libro Unico del Lavoro di cui all’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
1.0.1
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI
Dopo l’articolo 1, è aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis.
(Termine generale per la riscossione della retribuzione)
1. In mancanza di indicazione da parte del contratto collettivo il diritto a riscuotere la retribuzione spetta al lavoratore entro il giorno 5 di ciascun mese.».