MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2026
448ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (n. 433)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11, della legge 13 giugno 2025, n. 91. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 settembre.
Il presidente ZAFFINI rende noto che, essendo stato trasmesso il parere del Garante per la protezione dei dati personali, è stata sciolta la riserva precedentemente posta sullo schema di decreto legislativo in esame. Rammenta quindi che sono già stati presentati lo schema di parere della relatrice Mancini, favorevole con osservazioni, e uno schema di parere alternativo, di tenore contrario, a prima firma della senatrice Zampa (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 23 settembre).
Ha la parola il sottosegretario DURIGON, il quale valuta favorevolmente lo schema di parere della relatrice ed esprime un avviso contrario relativamente allo schema di parere alternativo.
Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere presentato dalla relatrice è posto in votazione.
La Commissione approva. Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere alternativo.
IN SEDE CONSULTIVA
(1896) Disposizioni in materia di rilascio di immobili
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente ZAFFINI (FdI), relatore facente funzioni, segnala, per quanto di competenza, l’articolo 1, comma 1, lettera g), che interviene sull’articolo 608 del codice di procedura civile, disciplinando le modalità di rilascio dei beni immobili.
In particolare, viene introdotta la previsione della possibilità di differimento dell’esecuzione se la persona residente nell’immobile da rilasciare ha compiuto i 75 anni di età o è affetta da disabilità grave o da malattia terminale. Il differimento è deciso dall’ufficiale giudiziario, dopo l’accesso nell’immobile, per non più di una volta e non oltre i 180 giorni.
La stessa procedura è applicabile ai nuclei familiari di cui faccia parte, da almeno un anno prima del giorno fissato nel precetto per l’esecuzione del rilascio, almeno una persona con disabilità grave o malata terminale.
Il successivo articolo 6 introduce nell’ordinamento la previsione in base alla quale nei procedimenti esecutivi di rilascio di immobili ad uso abitativo l’ufficiale giudiziario, o l’istituto delegato al procedimento medesimo, segnala ai servizi sociali la presenza di condizioni di disagio sociale, fragilità o vulnerabilità, al fine dell’attivazione degli strumenti previsti dalla normativa di settore a salvaguardia dell’unità familiare.
L’articolo 9 reca infine disposizioni transitorie relative a istituti introdotti o modificati dal disegno di legge in esame.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,25.
Riunione n. 129
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2026
Presidenza della Vice Presidente
Orario: dalle ore 13,15 alle ore 14,10
AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI: CGIL, CISL, UIL E UGL SUL DISEGNO DI LEGGE N. 535 (ISTITUZIONE DELL’AUTORITÀ GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE ANZIANE)
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2026
29ª Seduta
Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.
La seduta inizia alle ore 16,15.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, inerente alla disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di biologo, nonché alla disciplina del relativo ordinamento (n. 440)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 settembre.
Il presidente ZAFFINI rileva l’assenza di ulteriori richieste di intervento in discussione generale. Dichiara pertanto chiusa tale fase procedurale.
La relatrice per la 7a Commissione BUCALO (FdI), intervenendo anche a nome del correlatore Silvestro, presenta una proposta di parere favorevole.
Intervenendo sull’ordine dei lavori, la senatrice D’ELIA (PD-IDP) chiede ragguagli circa la possibilità di ulteriori approfondimenti, finalizzati a una maggiore articolazione del parere.
La correlatrice BUCALO (FdI) ribadisce la proposta di parere precedentemente presentata.
Il presidente ZAFFINI avverte che è stato inoltre presentato uno schema di parere alternativo, a prima firma della senatrice Castellone (pubblicato in allegato).
Ha la parola la senatrice PIRRO (M5S), la quale illustra lo schema di parere alternativo, richiamando in particolar modo le condizioni ivi recate.
Il sottosegretario Lucia BORGONZONI si esprime favorevolmente rispetto alla proposta di parere dei relatori. Esprime invece un avviso contrario riguardo allo schema di parere alternativo.
Il presidente ZAFFINI pone in votazione la proposta di parere dei relatori.
La senatrice D’ELIA (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo, rilevando, nella proposta in votazione, l’assenza di osservazioni utili a suggerire le opportune specificazioni normative.
La senatrice PIRRO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo, facendo presente che l’assenza di apertura al dialogo e del necessario approfondimento ha portato a trascurare elementi di criticità di particolare rilevanza, quali le difficoltà di accesso alle scuole di specializzazione in conseguenza dell’iscrizione a una determinata sezione dell’albo dei biologi. A suo avviso non è stata inoltre colta la necessità di sollecitare la predisposizione di una disciplina organica per l’armonizzazione dei corsi di laurea triennale e magistrale, particolarmente riguardo all’iscrizione alle sezioni dell’albo e alle prospettive occupazionali dei biologi.
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, le Commissioni riunite approvano la proposta di parere posta in votazione. Lo schema di parere alternativo risulta di conseguenza precluso.
IN SEDE REDIGENTE
(1997) Deputato Nicole MATTEONI e altri. – Disposizioni per l’istituzione di spazi adibiti all’allattamento e alla cura dei neonati presso istituti e luoghi della cultura, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 16 settembre.
Il presidente ZAFFINI dà conto della presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato). Informa inoltre che sul testo sia la 1a che la 5a Commissione hanno espresso parere non ostativo.
Dichiara quindi, per estraneità di materia, l’improponibilità degli emendamenti 1.1, 1.8 e 1.9.
In assenza di richieste di intervento, tutti gli emendamenti ammessi sono dati per illustrati.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
Maria Domenica CASTELLONE, PIRONDINI, Vincenza ALOISIO, Barbara FLORIDIA, Barbara GUIDOLIN, MAZZELLA ED Elisa PIRRO
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 440
La 10ª Commissione – Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
premesso che:
il provvedimento in titolo reca uno schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Tali modifiche sono inerenti la disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio della professione di biologo. In particolare uno fra gli elementi maggiormente significativi della riforma riguarda il superamento dell’attuale sistema dell’Esame di Stato e la sua sostituzione con un nuovo modello fondato sul tirocinio pratico-valutativo (TPV) e sulla prova pratica valutativa (PPV) inserita all’interno del percorso universitario;
il nuovo sistema può rappresentare un’importante evoluzione dell’ordinamento, ma proprio per questo deve poter garantire anche una verifica effettiva e sostanziale della preparazione professionale: occorre, cioè, assicurarsi che il nuovo modello non determini una riduzione delle garanzie formative precedentemente assicurate dal percorso complessivo e dalla verifica finale;
le principali Federazioni nazionali degli Ordini delle professioni sanitarie e tecniche hanno lamentato, in primis, un grave vizio procedurale di mancata concertazione, e, in secundis, una pericolosa confusione delle responsabilità professionali, derivante dalla sovrapposizione generica e ingiustificata delle mansioni del biologo con quelle di chimici, medici, dietisti, tecnici di laboratorio e tecnici della prevenzione, rilevando che un riordino di così vasta portata senza un reale consenso interprofessionale rischia di minare le basi stesse della collaborazione multidisciplinare, principio cardine della tutela della salute pubblica e della sicurezza dell’ambiente;
a voler affrontare il testo più nello specifico: l’articolo 31-bis del provvedimento prevede l’inserimento del tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi delle classi di laurea magistrale abilitanti. In particolare, si prevede che per essere ammessi all’esame finale per l’abilitazione all’ordine dei biologi – sezione A occorre acquisire nell’intero percorso triennale e magistrale complessivamente nove crediti formativi universitari (CFU), con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo (TPV) interno ai corsi di studio, di cui sei CFU nell’ambito delle attività formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale abilitanti di cui all’articolo 30, comma 4-bis, e tre CFU durante il percorso di laurea triennale o, in caso di mancanza totale o parziale di riconoscimento, in aggiunta ai centoventi CFU della laurea magistrale;
per quanto concerne, in particolare, i tre CFU, nel caso in cui siano ottenuti durante il percorso di laurea triennale, essi possono essere acquisiti all’interno di una delle seguenti classi di laurea:
– L-13 – Scienze biologiche;
– L-2 – Biotecnologie;
– L-32 – Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura;
–
la disposizione tuttavia, al netto di interventi correttivi e chiarificatori, stabilisce che, di fatto, un soggetto proveniente da una classe di laurea diversa da quelle previste possa comunque acquisire il diritto all’iscrizione all’albo senza un’adeguata verifica della effettiva formazione di base. Il nuovo sistema dovrebbe evitare – in ogni modo e senza alcuna ambiguità – che il percorso abilitante possa trasformarsi in un percorso di “riconversione professionale”, all’interno del quale la preparazione biologica di base venga somministrata e acquisita solo in misura residuale rispetto alla formazione prevista per chi intraprende il percorso biologico fin dall’inizio;
in buona sostanza: consentire l’accesso a settori delicati (es. nutrizione clinica o controllo inquinanti avanzato) a classi di laurea con percorsi formativi eterogenei e privi di sufficienti insegnamenti caratterizzanti rischia di svilire la preparazione professionale a discapito della qualità della prestazione e della sicurezza dell’utente. Occorre, pertanto, prevedere un percorso integrativo sostanziale che non si limiti ai soli 3 CFU di attività professionalizzante derivanti dal TPV, ma che consenta di colmare effettivamente le eventuali lacune nelle conoscenze biologiche fondamentali;
in ordine al coordinamento temporale, poi, tra l’entrata in vigore del DPR e la piena operatività del nuovo sistema abilitante, la finestra temporale tra l’entrata in vigore del DPR l’adozione dei decreti attuativi ex art. 6, comma 2, potrebbe determinare una situazione di paralisi per i laureati che conseguano il titolo in questo intervallo laddove il vecchio esame non sarà più disponibile, il nuovo meccanismo non sarà ancora operativo e le modalità semplificate non saranno ancora disciplinate;
ulteriore elemento di particolare rilievo riguarda la nuova articolazione della Sezione A dell’Albo dei biologi in tre distinti settori professionali. Lo Schema individua: il settore della biologia generale e biomedica; il settore della biologia ambientale; il settore della nutrizione, igiene e sicurezza degli alimenti. A ciascun settore vengono associate specifiche classi di laurea magistrale. Per il settore della biologia generale e biomedica sono individuate le classi: LM-6, LM-7, LM-8 e LM-9. Per il settore della biologia ambientale sono individuate altresì le classi: LM-6, LM-7, LM-8, LM-9, LM-60 e LM-75. Per il settore della nutrizione, igiene e sicurezza degli alimenti sono individuate, infine loe classi: LM-6, LM-7, LM-8, LM-9 e LM-61;
la nuova disciplina introduce quindi un collegamento più diretto tra classe di laurea magistrale, formazione e settore professionale. Tuttavia occorre valutare con particolare attenzione la reciprocità e la coerenza dei percorsi. Il legislatore riconosce attualmente la necessità di differenziare i settori dell’Albo sulla base delle competenze e dei percorsi formativi. Tale principio dovrebbe essere applicato in maniera coerente anche quando si valuta la provenienza formativa del soggetto che intende conseguire l’abilitazione: non appare sufficiente, pertanto, stabilire quali classi magistrali consentano l’abilitazione;
in ultima istanza e riassumendo, l’attuazione della riforma dell’ordinamento della professione di biologo e l’adeguamento della disciplina sui titoli abilitanti devono senz’altro garantire la salvaguardia delle competenze storicamente acquisite, l’autonomia prestazionale del professionista e la chiarezza dei ruoli rispetto alle altre professioni sanitarie e tecniche, evitando che il necessario coordinamento interdisciplinare o il riordino dei percorsi formativi si traducano in improprie limitazioni funzionali, vincoli subordinanti o sovrapposizioni operative con le altre figure dell’area sanitaria. Questo anche perché la riforma non deve essere valutata limitatamente al momento dell’abilitazione, ma anche considerando le conseguenze che la diversa provenienza dei laureati può produrre nei percorsi successivi;
in tale contesto assume particolare importanza la questione dell’accesso alle Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria non medica. Si pone la questione di una possibile disomogeneità dei requisiti di accesso ai percorsi specialistici. Si può verificare, infatti, una situazione nella quale un soggetto proveniente da un determinato percorso triennale non biologico (es. Scienze Motorie, Infermieristica, Tecniche di Laboratorio Biomedico ecc), successivamente ammesso a una laurea magistrale abilitante e qualificato come biologo (es. LM-6, Biologia), possa trovare accesso a determinati percorsi specialistici (es. l’iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica e Biochimica Clinica), mentre un soggetto che abbia seguito un percorso triennale biologico (es. Scienze Biologiche, L-13) e una laurea magistrale differente (es. LM-61) possa incontrare limitazioni. Sicché occorre evidenziare, pertanto, come la riforma dell’abilitazione non debba e non possa essere considerata separatamente dalla disciplina complessiva della formazione post-lauream;
tutto ciò premesso e considerato esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:
- inserire, nello schema, una disposizione interpretativa che chiarisca che gli ambiti di attività elencati sono da intendersi come meramente ricognitivi delle competenze già previste dalla legge n. 396 del 1967 e costituiscono una declinazione di queste ultime nei diversi settori dell’albo, precisando che l’elencazione vada letta nella prospettiva ermeneutica indicata dalla Corte costituzionale n. 345/1995, secondo cui la specificità della professione di biologo è data dal «punto di vista biologico», ossia dal fatto che l’attività «è svolta in funzione delle esigenze degli organismi viventi avendo riguardo alla utilità o alla dannosità che a questi possono derivare dall’uso o dalla semplice presenza di determinate sostanze organiche o inorganiche», con la conseguenza che «esistono zone di concorrenza parziale e di interdisciplinarità», escludendo così «una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica»;
- rivedere il provvedimento in esame al fine di prevedere che l’accesso ai percorsi magistrali abilitanti sia subordinato al possesso delle lauree triennali specifiche (L-13, L-2, L-32) o, in alternativa per le altre lauree, al previo e sostanziale recupero dei debiti formativi nelle discipline biologiche di base (con integrazioni curriculari adeguate e non riducibili ai soli 3 CFU di TPV);
- garantire il pieno coordinamento normativo tra le classi di laurea triennale/magistrale, i tre settori di articolazione dell’Albo (Biologia generale/biomedica, Ambiente, Nutrizione) e i requisiti di ammissione alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per non medici;
- evitare disparità di trattamento e sovrapposizioni non bilanciate, garantendo che l’abilitazione sanitaria a biologo sia presidiata da verifiche sostanziali e da una reale continuità didattico-scientifica fin dal primo ciclo universitario;
- adottare ogni idonea iniziativa normativa e regolamentare affinché lo schema di decreto garantisca contestualmente:
o la salvaguardia delle competenze del Biologo iunior già previste dal D.P.R. n. 328/2001, comprese le procedure tecnico-analitiche in ambito biomedico, senza sovrapposizioni o limitazioni rispetto al profilo del Tecnico sanitario di laboratorio biomedico (TSLB);
o il pieno riconoscimento dell’autonomia professionale del Biologo della Sezione A nella nutrizione, mantenendo netta la distinzione dalla figura del Dietista ed escludendo qualsiasi obbligo generale di collaborazione quale condizione per l’esercizio delle proprie funzioni;
o la tutela dell’integrità e dell’autonomia delle competenze della professione di biologo, evitando che le esigenze di coordinamento tra professioni sanitarie ne comprimano le prerogative già riconosciute dall’ordinamento;
- inserire nell’articolato del DPR (in partic. al novellato art. 31 del d.P.R. 328/2001) la clausola generale e vincolante per cui «tutte le attività professionali di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo attribuite al biologo si intendono ed esercitano tassativamente sotto il profilo ed entro i limiti del punto di vista biologico ed ecotossicologico», evitando formule generiche che possano evocare mansioni analitico-chimiche pure o ispettive pubblicistiche;
- specificare chiaramente, relativamente al settore “Nutrizione”, che l’elaborazione di profili o diete in soggetti con patologie accertate avviene nel rispetto assoluto dell’autonomia e della responsabilità clinico-diagnostica e prescrittiva del medico;
- rivedere i criteri di corrispondenza tra le classi di laurea magistrale e i tre settori dell’Albo, garantendo che l’accesso a un determinato settore dell’Albo sia subordinato al conseguimento di un congruo numero di crediti formativi (CFU) nelle discipline caratterizzanti quel specifico settore, potenziando la consistenza e l’efficacia del Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV);
- riformulare le disposizioni che attribuiscono ai biologi la collaborazione alla gestione o collaudo di “impianti industriali” in senso generico, limitando il raggio d’azione alle sole componenti e processi di natura strettamente biotecnologica o biologica;
- nonché, infine, in ordine al coordinamento temporale tra l’entrata in vigore del DPR e la piena operatività del nuovo sistema abilitante, ovviare con gli strumenti più adeguati a una situazione di paralisi per i laureati che conseguano il titolo in questo intervallo laddove il vecchio esame non sarà più disponibile, il nuovo meccanismo non sarà ancora operativo e le modalità semplificate non saranno ancora disciplinate.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1.1
Mazzella, Castellone, Guidolin, Pirro, Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
«1. Ferma restando la garanzia di poter allattare ovunque lo si desideri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, adotta le linee guida per la realizzazione di appositi spazi di accoglienza negli edifici e luoghi pubblici, negli edifici privati aperti al pubblico e presso gli uffici degli enti pubblici e in tutti i luoghi di lavoro, da destinare ai genitori e ai bambini, sia lavoratori che utenti, per l’allattamento e l’accudimento di bambini e bambine.
- Per l’attuazione del comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2027. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso alle risorse del fondo di cui al primo periodo. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1.2
Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro, Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia
Al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 300.000 euro per l’anno 2027» con le seguenti: «con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2027».
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «300.000 euro» con le seguenti: «10 milioni di euro»
1.3
Aloisio, Pirondini, Barbara Floridia, Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro
Al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 300.000 euro per l’anno 2027» con le seguenti: «con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029».
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
1.4
Pirro, Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia
Al comma 1, sostituire le parole: «con una dotazione di 300.000 euro per l’anno 2027» con le seguenti: «con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2027».
Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «300.000 euro» con le seguenti: «3 milioni di euro».
1.5
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «per l’anno 2027», fino alla fine del comma, con le seguenti: «annuale, a decorrere dall’anno 2026, di un contributo a fondo perduto, destinato all’allestimento di spazi adibiti a tali attività presso istituti di cultura, musei o biblioteche pubblici. Con decreto del Ministero della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Unificata, è definito il cronoprogramma pluriennale degli istituti e i luoghi della cultura che saranno oggetto annualmente degli interventi per renderli accessibili ai genitori e consentire in luoghi adeguati l’allattamento dei neonati e la loro cura.».
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:
«4. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede ai sensi del comma 5.
- La spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall’anno 2026, una minore spesa annuale complessiva quantificata in 300 milioni di euro.».
1.6
Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro, Pirondini, Aloisio, Barbara Floridia
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «sono individuati gli» con le seguenti: «sono definiti i criteri e le modalità per l’individuazione degli».
1.7
Aloisio, Castellone, Pirondini, Barbara Floridia, Guidolin, Mazzella, Pirro
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, dando priorità agli istituti e luoghi di cultura pubblici collocati nelle Regioni del mezzogiorno e nelle aree interne».
1.8
Pirondini, Barbara Floridia, Aloisio, Guidolin, Castellone, Mazzella, Pirro
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Presso il Ministero della cultura è istituito, a decorrere dall’anno 2027, il “Fondo Welfare culturale” con una dotazione di 30 milioni di euro annui. Il Fondo è destinato a finanziare progetti, iniziative, servizi e attività culturali non aventi scopo di lucro, capaci di rafforzare il benessere sociale all’interno delle comunità locali, promuovendo l’accesso alla cultura come strumento di coesione sociale, inclusione e miglioramento della qualità della vita. Con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro tre mesi dall’approvazione della presente legge sono individuati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo, dando priorità ai progetti che dimostrino un impatto misurabile sul benessere sociale, valutato mediante indicatori quali il numero di beneficiari, la partecipazione comunitaria e i miglioramenti in termini di salute mentale, integrazione sociale e riduzione delle disuguaglianze. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1.9
Barbara Floridia, Pirondini, Aloisio, Castellone, Mazzella, Guidolin, Pirro
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia un monitoraggio straordinario vòlto a verificare nel territorio nazionale l’applicazione del codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti del latte materno, elaborato dall’Organizzazione mondiale della sanità, e provvede all’attivazione di un sistema operativo di segnalazione che consenta ai consumatori e alle consumatrici, al fine di constatare l’impiego di strategie di marketing contrastanti con il citato codice, e di segnalare le pratiche che hanno un impatto negativo sui comportamenti alimentari dei bambini e delle bambine».
1.10
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire le pari opportunità e promuovere la condivisione della cura genitoriale, tali spazi devono essere resi pienamente fruibili sia dalle madri che dai padri e dotati di arredi e apparecchiature essenziali, quali fasciatoio, sedute ergonomiche, scalda-biberon, punti di erogazione di acqua potabile e prese elettriche.»
1.11
Aloisio, Pirondini, Barbara Floridia, Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro
Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole: «Gli allestimenti, di cui al periodo precedente, sono realizzati secondo i criteri della progettazione universale (Design for All), garantendo piena accessibilità alle persone con disabilità motoria e sensoriale, e devono includere postazioni per il cambio e la cura dei neonati accessibili indistintamente a entrambi i genitori».
1.12
Aloisio, Pirondini, Barbara Floridia, Castellone, Guidolin, Mazzella, Pirro
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. Gli istituti e i luoghi della cultura beneficiari dei contributi assicurano un’adeguata informazione al pubblico circa la presenza degli spazi destinati all’allattamento e alla cura dei neonati, mediante apposita segnaletica fisica accessibile e pubblicazione dei relativi dati sui propri canali digitali ufficiali e sul portale unico del Ministero della cultura. Entro il 30 giugno di ciascun anno successivo all’erogazione dei contributi, il Ministro della cultura trasmette alle Camere una relazione dettagliata sullo stato di attuazione delle misure, sul numero di spazi realizzati e sulla ripartizione territoriale delle risorse assegnate».

























