ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 25 giugno 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 14.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale.
178. Atto n.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto legislativo.
Walter RIZZETTO, presidente183 del 2014, contestualmente presentati, ai fini dell’espressione del parere di competenza della Commissione. , nel dare la parola al relatore per lo svolgimento di un intervento introduttivo sul provvedimento in esame, avverte che dopo l’avvio della discussione nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sul provvedimento. Avverte, quindi, che l’esame del provvedimento riprenderà al termine del ciclo di audizioni informali, che riguarderà tutti i quattro schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n.
Antonio BOCCUZZI (PD), relatore, nel segnalare che in questa sede si limiterà a richiamare i principali aspetti del provvedimento, riservandosi di formulare valutazioni e proposte in una sede successiva, osserva preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame, è stato predisposto in attuazione della norma di delega di cui all’articolo 1, comma 7, lettera l)183 del 2014, che prevede la razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso l’adozione di misure di coordinamento ovvero l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, di un’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL, prevedendo strumenti , della legge n. e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.
Rileva che il provvedimento, optando per la seconda delle due possibilità previste dalla norma di delega, prevede, all’articolo 1, l’istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’INAIL. Ai funzionari ispettivi dell’INPS e dell’INAIL sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. L’Ispettorato, che è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ne verifica periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie. L’Ispettorato ha una sede centrale in Roma e ha un massimo di 80 sedi territoriali.
Sottolinea che l’articolo 2, prevedendo l’approvazione dello statuto con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro 45 giorni dall’entra in vigore del provvedimento in esame, elenca le funzioni esercitate dall’Ispettorato. Tra le principali, segnala: esercizio e coordinamento, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché di legislazione sociale, compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; accertamento in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali; emanazione delle circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere concorde del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle direttive operative rivolte al personale ispettivo; individuazione, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche, nonché monitoraggio sulla loro realizzazione; formazione e aggiornamento del personale ispettivo; prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare; attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l’attività di vigilanza; coordinamento con i servizi ispettivi delle ASL e delle agenzie regionali per la protezione ambientale, al fine di assicurare l’uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.
Passando agli articoli 3 e 4, sottolinea che esso recano la disciplina degli organi dell’Ispettorato, che restano in carica per tre anni, rinnovabili per una sola volta. Si tratta, in particolare, del Direttore, del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori. Il Direttore è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche e viene nominato con apposito decreto del Presidente della Repubblica. Il direttore ha la rappresentanza legale dell’Ispettorato, provvede all’attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate unitamente al Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e presenta al Consiglio di amministrazione il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Inoltre, propone alla Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive, riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Consiglio di amministrazione e presenta una relazione annuale sull’attività svolta dall’Ispettorato. Al direttore sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione dell’Ispettorato, nonché la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati.
Osserva che il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto da quattro dirigenti con funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche. L’INPS e l’INAIL indicano un componente ciascuno. Uno dei componenti del Consiglio svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. Per quanto attiene le funzioni, il Consiglio di amministrazione, convocato dal componente che svolge le funzioni di presidente, coadiuva il direttore nell’esercizio delle attribuzioni ad esso conferite, delibera il bilancio, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento.
Rileva che il Collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composto da tre membri, due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze, scelti tra i dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni pubbliche. L’assegnazione delle funzioni di presidente del Collegio dei revisori avviene secondo le modalità stabilite dallo statuto. Il collegio dei revisori svolge il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull’attività dell’Ispettorato, nonché tutte le funzioni riconosciute all’organo dalla disciplina codicistica. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo.
Osserva che i criteri relativi all’organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Ispettorato, nonché quelli relativi alla contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativi alla sua gestione sono disciplinati, secondo quanto disposto dall’articolo 5, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali decreti provvedono, in deroga alle discipline normative e contrattuali vigenti, a rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale ispettivo dell’Ispettorato, dell’INPS e dell’INAIL, tenendo conto delle esigenze di utilizzo abituale del mezzo proprio per l’ordinaria attività istituzionale, con il trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro.
Passa quindi ad illustrare l’articolo 6 che dispone che la quantificazione della dotazione organica dell’Ispettorato, in misura comunque non superiore a 6.357 unità, è demandata agli stessi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione. Sono, in particolare, previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale.
Ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione sono demandate, inoltre, la costituzione, presso la sede di Roma dell’Ispettorato e alle dipendenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro, la cui attività di vigilanza è assicurata mediante la definizione, da parte del direttore dell’Ispettorato, di linee di condotta e programmi ispettivi periodici e la definizione della dislocazione dell’Ispettorato sul territorio. Dalla data stabilita dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione cessano di operare le direzioni interregionali e territoriali del lavoro, mentre il personale ispettivo già appartenente a INPS e INAIL è inserito in un ruolo provvisorio ad esaurimento.
Osserva che, al fine di razionalizzare e semplificare l’attività ispettiva, l’articolo 7 prevede che con i decreti di organizzazione sono individuate specifiche forme di coordinamento tra l’Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL, che comprendono, in ogni caso, il potere dell’Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento.
Sottolinea poi che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di organizzazione individuano, secondo quanto disposto dall’articolo 8, le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale dell’Ispettorato), già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da trasferire all’Ispettorato stesso, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi.
Rileva che specifiche disposizioni, infine, sono dedicate, nell’ambito dell’articolo 9, alla rappresentanza in giudizio. Con riferimento alla riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dell’INPS e dell’INAIL, in seguito alla creazione del nuovo Ispettorato, segnala che l’articolo 10 prevede, in particolare, la soppressione della Direzione generale per l’attività ispettiva e rinvia ai decreti di organizzazione del Ministero l’individuazione della struttura ministeriale deputata alla vigilanza sul nuovo Ispettorato.
124 Illustra, quindi, l’articolo 11, che reca abrogazioni e altre norme di coordinamento, introduce modifiche alla disciplina di cui al decreto legislativo n. del 2004, in materia di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro. In particolare, interviene sulla normativa che regola la composizione e il funzionamento della Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza, nonché sulla normativa in materia di ricorsi, con riferimento sia a quelli al direttore della sede territoriale dell’ispettorato del lavoro sia a quelli al Comitato per i rapporti di lavoro.
Osserva che il successivo articolo 12 reca disposizioni per l’operatività dell’Ispettorato, in particolare prevedendo la nomina di un comitato operativo per il periodo necessario a garantire la progressiva funzionalità dell’Ispettorato.
Infine, rileva che l’articolo 13, in conformità a quanto previsto nella legge delega, prevede che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il sottosegretario Massimo CASSANO si riserva di intervenire nel prosieguo dell’esame del provvedimento, al termine del programmato ciclo di audizioni.
Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.
177. Atto n.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto legislativo.
Walter RIZZETTO, presidente, fa presente, preliminarmente, che la Presidente della Camera ha proceduto all’assegnazione del provvedimento pur non essendo stata acquisita la prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell’imminente scadenza della delega, segnalata anche dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, all’atto della trasmissione dello schema in esame. La Presidente della Camera ha, in ogni caso, segnalato l’esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima dell’acquisizione della richiamata intesa.
Nel dare la parola al relatore per lo svolgimento del suo intervento introduttivo, avverte che dopo l’avvio della discussione nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sul provvedimento. La discussione sul provvedimento riprenderà quindi al termine del ciclo di audizioni informali, ai fini dell’espressione del parere di competenza della Commissione.
Carlo DELL’ARINGA (PD), relatore, osserva preliminarmente che lo schema di 183 del 2014, relativa al riordino della disciplina in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive per il lavoro e, limitatamente all’articolo 26, recante norme per utilizzo diretto di lavoratori titolari di strumenti di sostegno al reddito, in attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera 177 è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, della legge n. decreto legislativo n. d)183 del 2014., della medesima legge n.
Rileva che il provvedimento si compone di quattro Titoli, per un totale di 34 articoli. Il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 17, reca disposizioni relative alla rete dei servizi per le politiche del lavoro. Il Titolo II, che si compone degli articoli da 18 a 28, detta principi generali e norme comuni in materia di politiche attive del lavoro. Gli articoli da 29 a 32, ricompresi nel Titolo III, dettano norme per il riordino degli incentivi all’occupazione, mentre gli articoli 33 e 34, che compongono il Titolo IV, recano disposizioni «urgenti e finali».
Passando a illustrare il Titolo I, rileva che l’articolo 1 individua i soggetti, pubblici e privati, che costituiscono la rete dei servizi per le politiche del lavoro. La norma specifica che l’indirizzo politico in materia di politiche attive per il lavoro è esercitato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni e province autonome, con riferimento alle rispettive competenze, mentre il coordinamento della suddetta rete è assicurato dall’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), istituita ai sensi del successivo articolo 4.
Segnala che l’articolo 2 stabilisce che gli indirizzi generali in materia di politiche attive per il lavoro siano individuati con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Essi consistono nella determinazione delle linee di indirizzo triennale e degli obiettivi annuali, nonché dei livelli minimi delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale e, in via eventuale, dei tempi di convocazione delle diverse categorie di utenti e dei tempi e delle modalità di definizione dei percorsi di inserimento o di reinserimento lavorativo.
Rileva che l’articolo 3 attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni di indirizzo e vigilanza sull’ANPAL, di verifica del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro, di espressione del parere preventivo su alcuni atti dell’ANPAL e di adozione, anche su proposta dell’ANPAL, di altri atti, ivi individuati. Il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire a livello nazionale è definito dal successivo articolo 28.
Come anticipato, osserva che l’articolo 4 istituisce l’ANPAL. La nuova agenzia ha autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio e, come detto, è sottoposta all’indirizzo e vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per garantire il funzionamento dell’ANPAL, che ha sede in Roma, sono previsti una dotazione organica non superiore a 395 unità e il trasferimento dei beni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL, mediante decreti del Presidente del Consiglio. Nell’ambito di tale dotazione organica è prevista una posizione dirigenziale di livello generale e sette posizioni di livello dirigenziale non generale. Il presidente dell’ANPAL è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il presidente dell’ANPAL assume anche l’incarico di commissario straordinario di Italia Lavoro S.p.A., con contestuale decadenza del consiglio di amministrazione di tale società. Rileva che vengono definiti criteri per il reclutamento a regime, mediante concorso, del personale dell’ANPAL e che viene prevista, al fine di promuovere possibili sinergie logistiche, la stipulazione di convenzioni a titolo gratuito tra l’ANPAL e taluni soggetti pubblici (INPS, INAIL, ISFOL, Ispettorato 300 del 1999, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. del lavoro), nonché con Italia Lavoro S.p.A. Osserva che dall’istituzione dell’ANPAL, alla quale si applicano, per quanto non specificamente previsto dallo schema in esame, le disposizioni di carattere generale in materia di agenzie, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n.
Segnala quindi che l’articolo 5 determina, a decorrere dal 2016, le risorse finanziarie dell’ANPAL. Ad essa sono destinati, tra le altre risorse, il Fondo per le politiche attive del lavoro e il 50 per cento dell’importo delle entrate contributive relative alla formazione professionale a carico dei datori di lavoro che non aderiscano ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Il restante 50 per cento del suddetto importo viene invece destinato, sempre a decorrere dal 2016, al Fondo sociale per occupazione e formazione. Rileva che una quota non superiore al 20 per cento delle risorse annue spettanti all’ANPAL può essere destinata, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, alle esigenze gestionali e operative dell’Agenzia, ivi incluso l’incremento della dotazione organica.
Con riferimento agli articoli 6 e 7, precisa che essi individuano quali organi dell’ANPAL il presidente, il consiglio di amministrazione il consiglio di vigilanza e il collegio dei revisori, disciplinandone le procedure di nomina e i relativi requisiti soggettivi, nonché le funzioni. La durata dei mandati è di tre anni, rinnovabili una sola volta. L’articolo 7 stabilisce le attribuzioni degli organi dell’Agenzia.
Segnala che l’articolo 8 disciplina i requisiti soggettivi e la procedura per la nomina del direttore generale, definendone le relative funzioni. Anche per tale incarico, rinnovabile una sola volta, si prevede una durata di 3 anni.
Passa, quindi, a illustrare l’articolo 9, che individua le funzioni e le attività dell’ANPAL. Ad essa spettano, in particolare, funzioni di coordinamento, a livello nazionale, dei servizi pubblici per l’impiego e delle politiche di attivazione dei disoccupati; di determinazione delle modalità operative e dell’ammontare dell’assegno individuale di ricollocazione; di sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unico delle politiche del lavoro; di accreditamento dei servizi per l’impiego privati; di gestione diretta di programmi operativi nazionali, di progetti cofinanziati dai fondi europei, di alcuni programmi di reimpiego e di ricollocazione, nonché di programmi sperimentali; di definizione e gestione di programmi nelle aree in cui i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro non siano state rispettate o in cui vi sia il rischio di un mancato rispetto, anche con interventi di gestione diretta, a supporto delle regioni, dei servizi per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, nei casi di mancato rispetto dei livelli essenziali; di assistenza e consulenza nella gestione di alcune crisi aziendali; di controllo e vigilanza sui fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Osserva che vale la pena segnalare sin d’ora che su questo ultimo punto sono state sollevate obiezioni importanti dalle parti sociali che hanno la responsabilità della gestione dei suddetti Fondi. Rileva, poi, che l’articolo 10 interviene sull’attività dell’ISFOL, prevedendo che l’istituto svolga essenzialmente funzioni di studio, ricerca e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per l’impiego; la disposizione, inoltre, prevede la riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione dell’Istituto e il conseguente rinnovo degli organi e l’adozione di modifiche allo statuto ed al regolamento.
Con riferimento all’articolo 11, segnala che, confermando sostanzialmente l’impianto normativo vigente, esso dispone che le funzioni amministrative in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive del lavoro spettano alle regioni ed alle province autonome, introducendo l’istituto della convenzione tra il singolo ente territoriale ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni. La convenzione può contemplare il deferimento all’ANPAL delle funzioni amministrative in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette e di avviamento a selezione numerica, in base alle graduatorie di collocamento, nelle pubbliche amministrazioni, per i profili per i quali non sia richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo. Ricorda che alle regioni e province autonome restano assegnate anche la programmazione delle politiche attive per il lavoro e la funzione di accreditamento degli enti di formazione nell’ambito, rispettivamente, degli indirizzi generali e dei criteri stabiliti con decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Osserva che l’articolo 12 prevede l’istituzione dell’albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro. L’albo è gestito dall’ANPAL, sulla base di un regolamento per l’accreditamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e degli eventuali specifici regimi di accreditamento su base regionale.
Rileva che l’articolo 13 prevede che l’ANPAL, in cooperazione con l’INPS e l’ISFOL, realizzi il sistema informativo unico delle politiche del lavoro e il portale unico per la registrazione alla rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. Osserva che il sistema informativo unico è costituito dal sistema informativo dei percettori di ammortizzatori sociali, dall’archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie, dai dati relativi alla gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive per il lavoro e dal sistema informativo della formazione professionale. Il nuovo sistema comprende anche il fascicolo elettronico del lavoratore, all’interno del quale confluisce il libretto formativo. Si prevede, inoltre, la stipulazione di una convenzione tra l’ANPAL e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici, al fine di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione. Riguardo alle comunicazioni obbligatorie in materia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, si prevede che esse siano fatte, per via telematica, all’ANPAL, la quale le mette a disposizione di altri soggetti interessati.
Segnala che l’articolo 14 regola l’impiego del sistema informativo unico delle politiche del lavoro e dell’interconnessione con altre banche dati di soggetti pubblici, mentre il successivo articolo 15 istituisce il sistema informativo della formazione professionale, comprensivo dell’albo nazionale degli enti di formazione, attribuendone all’ANPAL la relativa gestione. A decorrere dalla messa a disposizione del sistema, le amministrazioni pubbliche, i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua e i fondi bilaterali alimentati dalla contribuzione obbligatoria a carico delle imprese di somministrazione di lavoro possono finanziarie attività di formazione professionale esclusivamente in favore degli enti di formazione iscritti nell’albo nazionale.
Rileva che l’articolo 16 disciplina le attività dell’ANPAL, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’ISFOL, concernenti il monitoraggio e la valutazione sulla gestione delle politiche attive per il lavoro, sui servizi per l’impiego e sui risultati conseguiti dai soggetti, pubblici e privati, accreditati a svolgere tali funzioni. Al fine di assicurare una valutazione indipendente delle politiche per il lavoro, si prevede l’allestimento, da parte dell’ANPAL, di banche dati informatizzate anonime, accessibili per fini di ricerca. L’articolo 17 modifica la disciplina dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, trasferendo la funzione di vigilanza sui medesimi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’ANPAL.
Passa, quindi, a esaminare il Titolo II, composto degli articoli da 18 a 28, recante principi generali e norme comuni in materia di politiche attive del lavoro, osservando che l’articolo 18 prevede che il sistema dei servizi pubblici per l’impiego si basi su uffici territoriali denominati «centri per l’impiego» e costituiti dalle regioni o dalle province autonome. Le attività dei centri per l’impiego possono essere esercitate anche con il coinvolgimento di soggetti privati accreditati, mediante meccanismi di «quasi mercato», sulla base di costi standard definiti dall’ANPAL. L’articolo enumera quindi le attività di competenza dei centri per l’impiego, essenzialmente incentrate sull’offerta di servizi ai soggetti disoccupati o a rischio di disoccupazione. Osserva che non si prevede, invece, espressamente che i centri per l’impiego offrano altresì servizi alle imprese. Si tratta, tuttavia, di un aspetto dell’attività dei servizi pubblici per l’impiego che merita di essere valorizzato, anche tenendo conto delle risultanze dell’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione sulla materia dei servizi per l’impiego.
Illustrando l’articolo 19, osserva che esso modifica la nozione di stato di disoccupazione, prevedendo che esso implichi l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con i servizi per l’impiego. La dichiarazione di disponibilità è resa, in forma telematica, al portale unico per la registrazione alla rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui al precedente articolo 13 ovvero si intende implicitamente resa in caso di presentazione della domanda all’INPS per uno dei trattamenti di disoccupazione. Sottolinea che si introducono, inoltre, le nuove categorie di «disoccupato parziale», nella quale rientrano i lavoratori, dipendenti o autonomi, con reddito annuale di importo pari o inferiore a quello esente di fatto dall’IRPEF e i lavoratori a tempo parziale o interessati da riduzioni dell’orario di lavoro, e di lavoratore «a rischio di disoccupazione», ossia il dipendente che abbia ricevuto la comunicazione di licenziamento il quale, al fine di accelerare la presa in carico, può effettuare la registrazione al portale unico anche in pendenza del periodo di preavviso. Sulla base delle informazioni ricevute all’atto della registrazione i centri per l’impiego assegnano ogni disoccupato a una classe di profilazione, curandone l’aggiornamento ogni novanta giorni, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità.
Osserva che l’articolo 20 richiede che, entro sessanta giorni dalla registrazione al portale effettuata dal lavoratore in cerca di occupazione, ovvero entro trenta giorni dalla decorrenza del trattamento di disoccupazione, i soggetti siano convocati dai centri per l’impiego per la stipulazione di un patto di servizio personalizzato. In caso di mancata comparizione senza giustificato motivo si perde il diritto al trattamento di disoccupazione e si preclude l’applicabilità dell’assegno di ricollocazione di cui al successivo articolo 23. Qualora, scaduto il termine di sessanta giorni, il soggetto non sia stato convocato dal centro per l’impiego, egli ha diritto a richiedere all’ANPAL le credenziali personalizzate per l’accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall’ANPAL ai fini dell’applicabilità dell’istituto dell’assegno di ricollocazione. Precisa che si prevede, inoltre, la definizione del contenuto minimo del patto di servizio, tra i cui contenuti si segnala, in particolare, la definizione degli atti di ricerca attiva che devono essere compiuti e la loro tempistica. Segnala che al successivo articolo 21 viene introdotta, quindi, una nuova disciplina di dettaglio sugli obblighi in materia di ricerca attiva del lavoro dei titolari dei trattamenti di disoccupazione e dell’ASDI, con l’introduzione, accanto alle ipotesi di decadenza dal trattamento, anche della possibilità di una riduzione dell’importo. Nel caso di decadenza dal trattamento una nuova registrazione è possibile solo dopo che siano decorsi due mesi. Le risorse finanziarie derivanti dalle decadenze o dalle riduzioni dell’importo dei trattamenti di disoccupazione sono destinate, nella misura del 50 per cento, al Fondo per le politiche attive del lavoro e, per il restante 50 per cento, alle strutture regionali e delle province autonome che abbiano emesso i relativi provvedimenti, ai fini dell’impiego in strumenti di incentivazione del personale. Osserva che non sembra invece essere prevista alcuna sanzione per il mancato compimento degli atti di ricerca attiva di lavoro, prevista dall’articolo 20, comma 2, lettera c).
183 del 2014, riconoscendolo in favore dei lavoratori in stato di disoccupazione da almeno sei mesi. All’articolo 33 è, quindi, prevista l’abrogazione dei commi da 2 a 7 del richiamato articolo 17, che recavano la disciplina del contratto di ricollocazione. La nuova disciplina precisa che l’ammontare dell’assegno è graduato in relazione al profilo personale di occupabilità. In ogni caso, l’assegno è riconosciuto nei limiti delle disponibilità assegnate a tal fine per la regione o la provincia autonoma di residenza. L’assegno può essere «speso» dal soggetto presso un centro per l’impiego o un soggetto accreditato, da lui scelto, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. Segnala che la determinazione delle modalità operative e dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione è rimessa ad una delibera del consiglio di amministrazione dell’ANPAL, previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tra i criteri previsti si evidenziano, in particolare, il riconoscimento dell’assegno «prevalentemente» in ragione del risultato occupazionale conseguito e la graduazione dell’ammontare dell’assegno in relazione al profilo personale di occupabilità. L’assegno non costituisce reddito imponibile ai fini dell’IRPEF e della contribuzione previdenziale. 22 del 2015, anch’esso attuativo della delega di cui alla legge n. Segnala che l’articolo 22 reca norme specifiche sugli obblighi in materia di ricerca attiva del lavoro dei disoccupati parziali titolari di un trattamento di integrazione salariale, con riduzione dell’orario di lavoro superiore al 50 per cento e che l’articolo 23 istituisce l’assegno individuale di ricollocazione, già in parte disciplinato dell’articolo 17 del decreto legislativo n.
Con riferimento all’articolo 24, segnala che esso prevede che al finanziamento dell’assegno di ricollocazione concorrano l’intera dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro e le risorse di programmi operativi cofinanziati con i fondi europei e di altri fondi nazionali e regionali. Inoltre, si dispone la riduzione, da 50 a 20 punti percentuali, della misura del contributo mensile, attribuito in favore del datore di lavoro, in caso di assunzione a tempo pieno ed indeterminato di soggetti che fruiscano di un trattamento di disoccupazione, con contestuale destinazione della residua quota (di 30 punti percentuali) al finanziamento del Fondo per le politiche attive del lavoro.
Rileva quindi che l’articolo 25 dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provveda, su proposta dell’ANPAL, alla definizione dell’offerta di lavoro congrua, il cui rifiuto ingiustificato comporta la decadenza dai trattamenti di disoccupazione e di integrazione salariale, e che l’articolo 26 prevede che, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche e sulla base di convenzioni con enti territoriali, nel rispetto della convenzione quadro definita dall’ANPAL, i titolari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro possano essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità nel territorio del comune di residenza. Possono essere impiegati in tali attività anche lavoratori disoccupati, di età superiore a 60 anni, che non abbiano ancora maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata, per un massimo di 20 ore settimanali, retribuite con un importo mensile pari all’assegno sociale.
Precisa, infine, che l’articolo 27 specifica che il presente decreto si applica anche al collocamento della gente di mare e che le Capitanerie di porto possono svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro in raccordo con le strutture regionali e con l’ANPAL, mentre il successivo articolo 28 specifica che costituiscono oggetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive per il lavoro, lo svolgimento delle attività oggetto delle convenzioni stipulate ai sensi degli articoli 11, comma 1, e quelle attribuite ai centri per l’impiego ai sensi dell’articolo 18; il patto di servizio personalizzato di cui all’articolo 20; l’assegno individuale di ricollocazione di cui all’articolo 23; lo svolgimento delle attività di pubblica utilità di cui all’articolo 26.
76 del 2013 (cosiddetto «Passando quindi al Titolo III, composto degli articoli da 29 a 32, recanti disposizioni per il riordino degli incentivi all’occupazione, osserva che l’articolo 29 abroga il credito di imposta per le assunzioni di lavoratori giovani (fino a 29 anni) a tempo indeterminato e ad incremento dell’organico di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. bonus Giovannini»), prevedendo che le relative risorse, unitamente a quelle di cui all’articolo 32, comma 5, affluiscano ad un piano gestionale per il finanziamento di politiche attive per il lavoro istituito nell’ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Rileva che l’articolo 30 prevede l’istituzione, presso l’ANPAL, del repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro, relativo agli incentivi di fonte statale e regionale. Al fine di assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi si prevede, inoltre, che i benefici economici connessi a una misura di incentivo all’occupazione siano attribuiti, di regola, mediante conguaglio con il versamento dei contributi previdenziali.
92, la modifica consiste essenzialmente nell’inserimento dei principi di cui alle lettere Sottolinea poi che l’articolo 31 definisce i principi generali per la fruizione degli incentivi. Rispetto ai principi attualmente vigenti, posti dall’articolo 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. e) e f) del comma 1, relativi rispettivamente agli incentivi riferiti ai contratti di somministrazione e al calcolo dell’incremento occupazionale netto.
Rileva che l’articolo 32 interviene in materia di apprendistato, introducendo, in via transitoria, alcuni incentivi sperimentali per le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore. Ricorda che gli incentivi riguardanti le assunzioni decorrenti dall’entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2016 consistono nella riduzione da 10 a 5 punti percentuali dell’aliquota contributiva per gli apprendisti e nell’esclusione di una serie di altri contributi, tra cui il contributo dovuto all’INPS in caso licenziamento. Si prevede, poi, un incremento, pari a 27 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, delle risorse finanziarie statali relative alle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato.
Passa quindi ad illustrare il Titolo IV, composto degli articoli 33 e 34, recante le disposizioni «urgenti e finali», segnalando che l’articolo 33 dispone l’abrogazione di una serie di norme vigenti, in conseguenza delle modifiche apportate dal provvedimento alla normativa vigente, e che l’articolo 34 specifica, in conformità alla disciplina di delega, che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
181 del 2000, mentre l’esperienza maturata induce a pensare che, in assenza di radicali interventi, i risultati delle politiche attive tenderanno a essere quelli osservati in passato. Ricorda infatti che, come emerso in modo evidente nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo degli operatori pubblici e privati e come riscontrato nel documento conclusivo approvato dalla Commissione stessa al Conclusivamente, con riferimento all’assetto complessivo del sistema dei servizi per l’impiego delineato dal provvedimento, il relatore osserva che la sua struttura essenziale, per quanto attiene agli operatori pubblici, resta incentrata sui centri per l’impiego, ai quali sono attribuiti importanti compiti di supporto ai disoccupati nella ricerca di un lavoro e di applicazione del meccanismo di condizionalità nei confronti dei beneficiari dei sussidi. In proposito, rileva che si tratta un assetto che sostanzialmente conferma quello previsto dalla legislazione vigente, a partire dal decreto legislativo n. termine dell’indagine, l’azione dei centri pubblici per l’impiego, a parte alcune punte di eccellenza, risulta scarsamente efficace. Solo una quota molto ridotta di lavoratori dichiara di trovare lavoro attraverso i centri pubblici per l’impiego e men che meno lo trovano i beneficiari dei sussidi di disoccupazione che raramente vengono avvicinati dai servizi pubblici, come invece le norme attuali imporrebbero. Ciò è dovuto al fatto che, a fronte di un’unica istituzione nazionale che gestisce gli ammortizzatori, l’INPS, si pongono venti sistemi regionali, tra loro diversi, che gestiscono le politiche attive. È risultato pressoché impossibile garantire un coordinamento tra politiche attive e passive, considerata l’autonomia di carattere istituzionale che caratterizza il sistema regionale e che lo separa da quello nazionale, cui appartiene l’INPS. Solo se il soggetto che gestisce gli strumenti di sostegno al reddito è titolare, allo stesso tempo, di un interesse, istituzionalmente e finanziariamente vincolante, a ridurre al minimo la durata delle erogazioni, è possibile promuovere il rapido raggiungimento da parte del lavoratore di un obiettivo occupazionale.
183 del 2014 e dalla «legge Delrio», e l’altra sponda costituita dal nuovo testo della Costituzione, all’esame del Senato della Repubblica. 56 del 2014, ed è ancora all’esame dell’altro ramo del Parlamento una riforma della Costituzione che, nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, inserisce le politiche attive del lavoro nell’elenco delle materie di competenza legislativa esclusiva statale. Osserva che l’istituenda Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro si trova, quindi, in mezzo al guado, con una sponda costituita dall’attuale testo della Costituzione, dalla legge n. A suo avviso, lo schema in esame dovrà essere ben analizzato nel corso della discussione e delle audizioni al fine di valutare se esso sia in grado di superare in modo efficace le richiamate criticità, che hanno sinora impedito quell’integrazione virtuosa delle politiche attive e passive, che tutti ritengono essere fondamentale per realizzare il cambio di passo indicato anche nella legge delega. Occorre considerare, in proposito, che una radicale riforma dell’assetto vigente incontra ostacoli significativi, dovuti principalmente alla circostanza che il provvedimento in esame interviene in una fase nella quale non si è ancora completato il percorso di redistribuzione delle competenze delle province, in attuazione della legge n.
Crede pertanto che compito della discussione e delle audizioni che la Commissione svolgerà sarà anche quello di affrontare questo delicato aspetto, che rischia, da un lato, di riaprire il contenzioso di natura costituzionale sulle rispettive competenze dello Stato e delle Regioni e, dall’altro, di trascurare l’obiettivo principale della riforma in questa complicata fase di transizione, e cioè il potenziamento della struttura operativa, i centri per l’impiego, che costituiscono il punto debole di tutto sistema.
Il sottosegretario Massimo CASSANO si riserva di intervenire al termine del ciclo di audizioni programmato, osservando che il governo valuterà con attenzione gli elementi che emergeranno nel corso del dibattito.
Claudio COMINARDI (M5S) ringrazia il rappresentante del Governo per il contributo fornito al dibattito.
Il sottosegretario Massimo CASSANO ribadisce che in questa fase il compito principale del Governo consiste nell’ascolto delle Camere, al fine di valutare eventuali modifiche al testo dello schema in discussione.
Walter RIZZETTO, presidente, auspicando un confronto sereno in Commissione, sottolinea l’opportunità offerta dalle prossime audizioni, che permetteranno di avere un quadro reale della situazione sulla quale lo schema di decreto in esame si propone di intervenire. A tale riguardo, ricorda ad esempio di avere recentemente avuto modo di constatare come il centro per l’impiego di Cosenza, molto grande e ben organizzato, incontri difficoltà nel far fronte alle esigenze del territorio, dei lavoratori e dei disoccupati che ad esso fanno ricorso, in ragione della ristrettezza delle risorse a disposizione.
Claudio COMINARDI (M5S), ricordando preliminarmente le numerose proposte presentate dal proprio gruppo in materia e mai prese in considerazione dalla Commissione, chiede chiarimenti al Governo sui tempi di scioglimento di Italia Lavoro Spa, società rispetto alla quale il Movimento 5 Stelle si è sempre dimostrato critico, e sul futuro occupazionale dei suoi dipendenti. In proposito, infatti, lo schema di decreto in esame non fornisce i necessari elementi di valutazione.
Il sottosegretario Massimo CASSANO, facendo preliminarmente presente che Italia Lavoro Spa è una delle tante società dotate di autonomia su cui il Governo spesso non è riuscito a esercitare efficacemente il proprio controllo, ricorda che la maggioranza dei suoi dipendenti ha contratti di lavoro a termine.
Walter RIZZETTO, presidente, osserva che Italia Lavoro Spa è una società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze e, pertanto, ritiene che il Governo abbia tutti gli strumenti per esercitare un potere di controllo su di essa.
Carlo DELL’ARINGA (PD), relatore, sottolinea la grande opportunità offerta dallo schema di decreto in esame, che ha la possibilità di procedere alla razionalizzazione degli enti strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La riorganizzazione riguarderà, in primo luogo, l’ISFOL al quale, nell’ambito di una ristrutturazione generale del sistema, potrà essere attribuito un ruolo di ente di ricerca in materia di valutazione delle politiche del lavoro, come avviene in altri Paesi. A tale proposito ricorda che lo schema di decreto in esame precisa meglio, rispetto alla disciplina vigente, le funzioni e gli obiettivi dell’ISFOL. Diverso è il discorso che riguarda Italia Lavoro Spa che, con l’istituzione dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, non avrà più una funzione propria. Al riguardo, occorre considerare che, trattandosi di una società per azioni, i suoi dipendenti hanno rapporti di lavoro di diritto privato e, non essendo stati assunti tramite concorso, non potrebbero per questo essere assorbiti direttamente, a differenza dei dipendenti dell’ISFOL, nelle nuove strutture dell’Agenzia. A parte i dipendenti con contratti a tempo determinato, per i quali è possibile il subentro dell’Agenzia nei rapporti di lavoro, rimane ancora da individuare una soluzione per i 390 dipendenti assunti a tempo indeterminato. In relazione ad essi, appare pertanto prioritario comprendere come e quando si procederà, in base allo schema di decreto in esame, allo scioglimento di Italia Lavoro Spa, al fine di verificare se tale scioglimento avrà luogo prima o dopo l’istituzione dell’Agenzia. Ritiene, infatti, che sarà nell’interesse dell’Agenzia medesima valorizzare le professionalità disponibili, tra cui rientrano anche 390 dipendenti di Italia Lavoro Spa.
Walter RIZZETTO, presidente363 del 2003. , fa presente che la natura giuridica privatistica dell’attività di Italia Lavoro Spa è stata confermata dalla sentenza della Corte costituzionale n.
Luisella ALBANELLA (PD) ritiene che sia un obbligo per la Commissione avere rassicurazioni sul futuro del personale di Italia Lavoro Spa, ferma restando la necessità di un riordino del settore delle politiche attive. Sottolinea che Italia Lavoro Spa, pur essendo stata spesso male utilizzata, si è dimostrata tuttavia utile in numerose occasioni nello studio delle ricadute occupazionali della crisi sul territorio.
Marco MICCOLI (PD) ritiene che una effettiva difesa dei posti di lavoro potrà realizzarsi solo grazie a un’efficace riorganizzazione del sistema per effetto dello schema di decreto in esame. Constata che la volontà politica e le risorse finanziarie adeguate depongono in favore della piena realizzazione del progetto. Per la prima volta, infatti, c’è la possibilità di costruire una rete nazionale di servizi per le politiche del lavoro, in grado di assicurare in modo stabile, in prospettiva, una maggiore occupazione. La rete nazionale, una volta funzionante, potrà riassorbire tutte le professionalità maturate sul campo, non solo quelle dell’ISFOL e di Italia Lavoro Spa, ma anche quelle delle province che, a causa delle riforme in corso di attuazione, rischierebbero di essere disperse.
Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.50.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 25 giugno 2015.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta comincia alle 14.25.
Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell’accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico.
578. C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gnecchi, C. 728 Gnecchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gnecchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Prataviera e petizione n.
(Seguito dell’esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 3077, C. 3114 e C. 3144).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 aprile 2015.
Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che si sono svolte in data 3 giugno 2015 e 10 giugno 2015, le audizioni, rispettivamente, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, e del presidente dell’INPS, professor Tito Boeri. Comunica che, come preannunciato nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 18 giugno 2015, sono state nel frattempo assegnate alla Commissione anche le seguenti proposte di legge: C. 3077 Airaudo, recante agevolazioni previdenziali e misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori ultracinquantenni rimasti privi di occupazione; C. 3114 Ciprini e altri, recante disposizioni per la concessione di contributi previdenziali figurativi e per l’anticipazione dell’accesso al trattamento di quiescenza, in favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 335, per il riconoscimento dei lavori di cura familiare svolti dai genitori nonché per l’assistenza di familiari disabili gravi; C. 3144 Pizzolante e altri, recante delega al Governo per l’introduzione del pensionamento flessibile, la revisione dei trattamenti previdenziali, il sostegno della maternità e il prolungamento della vita attiva. Poiché tali proposte vertono su materie identiche a quelle recate dai progetti di legge in esame, ne propone l’abbinamento. 1995, n.
Marialuisa GNECCHI (PD), relatrice, con riferimento alle tre proposte di legge testé abbinate, osserva in primo luogo che la proposta di legge C. 3077, a prima firma del deputato Airaudo, reca disposizioni volti a facilitare il ricollocamento dei lavoratori disoccupati con più di cinquanta anni. In particolare, valorizzando la collaborazione tra le parti sociali e datoriali a livello territoriale, l’articolo 1 prevede il ricorso a tavoli territoriali, a cui partecipano anche i centri per l’impiego e gli enti accreditati ai servizi al lavoro e alla formazione del territorio, per l’individuazione di interventi di politica attiva che favoriscano la ricollocazione e l’attivazione dei percorsi di riqualificazione dei lavoratori. I successivi articoli da 2 a 5, in relazione ai disoccupati che, compiuti i cinquanta anni, non beneficino di indennità di sostegno del reddito né di prestazioni pensionistiche, prevedono l’introduzione di un’indennità pari alla quota necessaria per coprire il costo della contribuzione volontaria fino a un massimo di cinque anni, finanziata con un apposito Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 30 milioni di euro annui. Passando ad illustrare la proposta di legge C. 3114, a prima firma della deputata Ciprini, osserva che essa, inserendosi nel medesimo solco di alcune delle proposte di legge già in corso di esame, reca disposizioni volte a rafforzare il riconoscimento sul piano previdenziale della maternità e dei lavori di cura familiare. In particolare, segnala che l’articolo 2 della proposta prevede che alle madri lavoratrici o, in loro assenza, ai padri, sia riconosciuto un sistema di crediti di cura ed educazione utili ai fini della determinazione sia dell’anzianità contributiva sia della misura della pensione. Tali benefici, estesi dall’articolo 3 anche alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi, sono finanziati, sulla base dell’articolo 4, da un apposito Fondo alimentato dalle risorse recate dall’imposizione di un limite massimo alle pensioni eccedenti dieci volte il trattamento minimo INPS. Rileva che la proposta reca anche disposizioni in favore dei genitori o familiari conviventi con minori disabili gravi, prevedendo la possibilità di accedere al pensionamento anticipato e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di assistenza al figlio, per un massimo di cinque anni. Sottolinea che la proposta di legge reca, inoltre, la previsione della proroga fino al 31 dicembre 2018 del regime sperimentale «Opzione donna» nonché la delega al Governo per la separazione contabile dei trattamenti di previdenza e delle erogazioni di natura assistenziale, ponendo queste ultime a carico della fiscalità generale, distinguendole dalle erogazioni di natura previdenziale, finanziate dai contributi versati dai datori di lavoro e dai lavoratori. Infine, con riferimento alla proposta di legge C. 3144, a prima firma del collega Pizzolante, rileva che essa, differenziandosi dalle altre proposte abbinate che prevedono misure direttamente applicabili, reca invece una delega al Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per l’introduzione del pensionamento flessibile, la revisione dei trattamenti previdenziali, il sostegno della maternità e il prolungamento della vita attiva. Tra i criteri direttivi della delega, segnala che si prevede l’accesso, per i lavoratori che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, al pensionamento flessibile dopo il compimento del requisito minimo di 62 anni di età, purché l’importo dell’assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia pari ad almeno 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. Si prevede, inoltre, l’esclusione di nuovi oneri finanziari, imponendosi, rispetto all’importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, penalizzazioni graduate in relazione all’età di pensionamento effettivo, non superiori all’8 per cento nel complesso e al 2 per cento per ciascun anno di anticipo. Sono altresì previsti incentivi per le lavoratrici madri, ai fini della maturazione del requisito di anzianità anagrafica, stabilendosi la valutazione doppia dei periodi di astensione dal lavoro per maternità e per puerperio, per un periodo massimo di due anni e, per ciascun periodo di sospensione lavorativa entro due anni dall’evento del parto, di una contribuzione figurativa di base per la durata massima di sei mesi per ciascun evento. Ricorda, inoltre, l’incentivazione dei contratti di lavoro a tempo parziale con i soggetti che hanno maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento nonché con i lavoratori impegnati in attività di cura e di assistenza ai propri familiari. Da ultimo, si sofferma sulla predisposizione di un piano nazionale per il prolungamento della vita attiva orientato ad incentivare il rinnovamento dell’organizzazione del lavoro nelle imprese e nella pubblica amministrazione e a valorizzare le competenze dei lavoratori in età più avanzata, anche nell’ambito di attività di tutoraggio e di affiancamento prestate dai medesimi lavoratori in favore dei lavoratori neo-assunti.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame delle proposte di legge ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.35.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 24 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
La seduta comincia alle 14.35
Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità.
176. Atto n.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto legislativo.
Cesare DAMIANO, presidente183 del 2014, contestualmente presentati, ai fini dell’espressione del parere di competenza della Commissione. Segnala, inoltre, che la Presidente della Camera ha proceduto all’assegnazione del provvedimento pur non essendo stata acquisita la prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell’imminente scadenza della delega, segnalata anche dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, all’atto della trasmissione dello schema in esame. La Presidente della Camera ha, in ogni caso, segnalato l’esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima dell’acquisizione della richiamata intesa. , nel dare la parola alla relatrice per lo svolgimento di un intervento introduttivo sul provvedimento in esame, avverte che dopo l’avvio della discussione nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sul provvedimento. Avverte, quindi, che l’esame del provvedimento riprenderà al termine del ciclo di audizioni informali che riguarderà tutti i quattro schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n.
Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di tre Titoli, per un totale di 43 articoli, è volto all’attuazione 183, e detta norme volte a razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese, nonché altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità. della delega di cui all’articolo 1, commi da 3 a 7 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n.
Rileva che il Titolo I, composto degli articoli da 1 a 22, reca disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure e degli adempimenti, nonché per la revisione del regime delle sanzioni e si compone di tre Capi, relativi, rispettivamente, all’inserimento mirato delle persone con disabilità (Capo I, composto degli articoli da 1 a 13), alla semplificazione e razionalizzazione in materia di costituzione e gestione del rapporto di lavoro (Capo II, nel quale rientrano gli articoli da 14 a 19) e alla semplificazione e razionalizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Capo III, composto dagli articoli da 20 a 22). Il Titolo II si compone degli articoli da 23 a 42 e si suddivide in due Capi: gli articoli da 23 a 26, ricompresi nel Capo I, recano disposizioni in materia di rapporto di lavoro, mentre gli articoli da 27 a 42, rientranti nel Capo II, recano disposizioni in materia di pari opportunità. Il Titolo III, composto del solo articolo 43, reca le disposizioni finali del provvedimento e dispone in ordine alla sua entrata in vigore.
Passando rapidamente in rassegna le disposizioni dello schema in esame, segnala che il Capo I del Titolo I è volto in primo luogo a razionalizzare, agli articoli da 1 a 11, la disciplina del collocamento mirato delle persone con disabilità; inoltre, il provvedimento, agli articoli 12 e 13, modifica alcune disposizioni concernenti le persone prive della vista. Le disposizioni danno attuazione, in particolare, ai criteri di delega di cui all’articolo 1, comma 4, lettere g) e aa), 183 del 2014. Rileva che l’articolo 1 demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità, sulla base di una serie di principi quali, in particolare: la promozione di una rete integrata con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, nonché con l’INAIL; la promozione di accordi territoriali con soggetti operanti nel sociale; l’analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare ai disabili, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli che il datore di lavoro è tenuto ad adottare; l’istituzione di un responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro; l’individuazione di buone pratiche di inclusione lavorativa dei disabili. L’articolo 2 prevede che la disciplina sul collocamento mirato si applichi anche alle persone con capacità di lavoro ridotta a meno di un terzo, in relazione a occupazioni confacenti alle proprie attitudini. Osserva che l’articolo 3 interviene sulla disciplina sulle quote di riserva sopprimendo, a decorrere dal 1 della legge n.o gennaio 2017, le previsioni che attualmente subordinano all’effettuazione di nuove assunzioni l’obbligo di assunzione dei disabili posto a carico di taluni datori di lavoro, sulla base del cosiddetto regime di gradualità. L’articolo 4 introduce l’obbligo di computare nella quota di riserva i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, nel caso in cui abbiano una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento. L’articolo 5 modifica la disciplina sulle sospensioni, esclusioni ed esoneri parziali dagli obblighi previsti dalla normativa vigente, mentre l’articolo 6 interviene sulle modalità delle assunzioni obbligatorie individuando come modalità di assunzione di carattere generale la richiesta nominativa o la stipula delle convenzioni di cui all’articolo 11. Segnala che l’articolo 7 individua nei servizi per il collocamento mirato, nel cui ambito territoriale si trova la residenza del soggetto interessato, gli organismi preposti alla tenuta dell’elenco in cui sono iscritte le persone con disabilità che risultino disoccupate; allo stesso tempo si introduce la possibilità, per gli stessi soggetti, di iscriversi nell’elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall’elenco in cui erano precedentemente iscritti. Passando all’articolo 8, rileva che esso interviene sulla disciplina relativa alla richiesta di avviamento al lavoro per l’assunzione di lavoratori disabili, prevedendo, in particolare, la costituzione, all’interno della Banca dati politiche attive e passive, di una apposita sezione denominata Banca dati del collocamento mirato. L’articolo 9 interviene sulla disciplina delle convenzioni di inserimento lavorativo che gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di assunzione o di riserva di posti (cosiddetti soggetti conferenti) e con le cooperative sociali e loro consorzi, le imprese sociali, i datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione (cosiddetti soggetti destinatari). Osserva che l’articolo 10 interviene sulle agevolazioni previste per i datori di lavoro che assumono persone con disabilità, incrementandone la misura e limitandone la concessione ad un periodo di 36 mesi. L’articolo 11 modifica alcuni criteri di destinazione ed erogazione delle risorse afferenti al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili. Infine, illustra gli articoli 12 e 13, volti a semplificare il procedimento per il collocamento obbligatorio dei centralinisti non vedenti. A tal fine si dispone la soppressione dell’albo professionale dei centralinisti telefonici privi della vista, prevedendo che i centralinisti abilitati si iscrivano nell’elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale hanno la residenza e, a scelta, in un ulteriore ambito territoriale diverso da quello di residenza.
183 del 2014, che reca una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione ed alla gestione dei rapporti di lavoro. In particolare, rileva che l’articolo 14 prevede il deposito con modalità telematiche dei contratti aziendali o territoriali, mentre l’articolo 15 dispone, a decorrere dal 1 Passando ad illustrare il Capo II del Titolo I, costituito dagli articoli da 14 a 19, osserva che esso è diretto a dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 1, commi da 5 a 6, della legge n. o gennaio 2017, la tenuta e la conservazione in modalità telematica del Libro unico del lavoro. Il successivo articolo 16 reca disposizioni volte all’utilizzo esclusivo della modalità telematica per le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro. Segnala, inoltre, che l’articolo 17 prevede la costituzione del Fascicolo dell’azienda, contenente determinate informazioni sui datori di lavoro, all’interno della Banca dati politiche attive e passive, mentre l’articolo 18 dispone l’abrogazione dell’autorizzazione per l’impiego di lavoratori italiani all’estero e l’articolo 19 reca disposizioni di semplificazione in materia di collocamento della gente di mare.
81 del 2008 nei confronti dei lavoratori che effettuino prestazioni di lavoro accessorio solamente nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista; si demanda a uno specifico decreto ministeriale l’individuazione degli strumenti di supporto per la valutazione dei rischi; si dispone l’aumento delle sanzioni in caso di violazione di specifici obblighi riferiti, rispettivamente, a più di cinque o dieci lavoratori; si modifica il campo di applicazione delle sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso in relazione a violazioni di obblighi ai fini della tutela per specifici rischi; si prevede la facoltà, per il datore di lavoro, di avvalersi gratuitamente, su richiesta da inoltrare all’INAIL, di un servizio di informazione preventiva e di 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, si prevede l’applicazione delle disposizioni del richiamato decreto legislativo n. Con riferimento al Capo III del Titolo I, costituito dagli articoli da 20 a 22, recante disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, osserva che l’articolo 20 interviene su molteplici aspetti del decreto legislativo n. orientamento generale in materia; si modifica la disciplina inerente il potere di disposizione utilizzabile dagli organi di vigilanza al fine di impartire disposizioni esecutive; viene meno l’obbligo della visita medica pre-assuntiva; viene meno la facoltà riconosciuta al datore di lavoro, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione; diventa facoltà l’obbligo di effettuare la formazione dei lavoratori in collaborazione con gli organismi paritetici; si dispone che restino in vigore le sole disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici, e non più anche quelle relative al registro infortuni; si fornisce una nuova definizione di operatore per quanto attiene l’uso delle attrezzature di lavoro; si prevede che possano produrre interpelli anche le regioni e le province autonome; si modifica la composizione del Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro; si inserisce una apposita disciplina concernente l’abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore; rileva che, per quanto attiene ai cantieri temporanei o mobili, si prevede la non applicazione della normativa di settore ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento o che non comportino lavori edili o di ingegneria civile; inoltre si interviene sui requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei menzionati cantieri; si dispone l’obbligo di istituire uno o più ambienti da utilizzare per la consumazione dei pasti.
Passando a illustrare il successivo articolo 21, rileva che esso apporta alcune semplificazioni alla disciplina sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare, osserva che si prevede che l’Istituto assicuratore renda disponibili al datore di lavoro, entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elementi che non siano a disposizione del medesimo datore di lavoro necessari per il calcolo del premio assicurativo, con modalità telematiche sul proprio sito istituzionale. Si apportano, inoltre, alcune modifiche alla procedura di denuncia di infortunio sul lavoro o malattia professionale, anche con riferimento alla specifica denuncia all’autorità locale di pubblica sicurezza per ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l’inabilità al lavoro per più di 3 giorni. Sottolinea che si modifica, altresì la procedura inerente l’obbligo, per l’INAIL, di trasmettere telematicamente, mediante il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, a determinati organismi e autorità, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a 30 giorni, in particolare disponendo l’utilizzo dello strumento della cooperazione applicativa. Si modificano gli adempimenti in relazione alla procedura di prima assistenza a seguito di infortunio o malattia professionale e al rilascio in via telematica del relativo certificato e si abroga l’obbligo di tenuta del registro infortuni. Con riferimento all’articolo 22, osserva che esso modifica la disciplina relativa all’apparato sanzionatorio di alcune disposizioni legislative concernenti il contrasto al lavoro sommerso e irregolare e la sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, si modifica l’importo delle sanzioni, diminuendolo e diversificandolo in relazione a diversi periodi temporali di lavoro, previste per l’impiego di lavoratori subordinati senza comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro. Osserva che si interviene sulla disciplina della revoca dei provvedimenti di sospensione dell’attività lavorativa, da parte degli ispettori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle ASL, modificando gli importi di specifiche sanzioni pecuniarie. Si modificano gli importi delle sanzioni previste per la violazione degli obblighi connessi alla tenuta del libro unico del lavoro, diversificando l’importo della sanzione in relazione al numero dei lavoratori interessati e al periodo temporale della violazione e si modificano le penalità per il datore di lavoro che non corrisponda gli assegni familiari. Sottolinea l’intervento, altresì, sugli obblighi connessi alla consegna, da parte del datore di lavoro, del prospetto paga al lavoratore nonché la soppressione dell’obbligo, per i datori di lavoro, di munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Passando al Titolo II del provvedimento, segnala che il Capo I, composto degli articoli 23-26, reca disposizioni in materia di rapporto di lavoro. In particolare, rileva che l’articolo 23 introduce una nuova disciplina in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, sostituendo l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori che attualmente disciplina la materia. La disposizione è volta a dare attuazione al criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 7, lettera f)183 del 2014, ove si prevede la «revisione della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore». Illustra e principali modifiche rispetto alla normativa vigente, che riguardano in primo luogo l’estensione dei presupposti per l’utilizzo di strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza, consentito non solo per esigenze organizzative e produttive o per la sicurezza del lavoro, come previsto dalla normativa vigente, ma anche per la tutela del patrimonio aziendale. Si prevede, inoltre, che, in caso di imprese con unità produttive collocate in diverse province della stessa regione o in più regioni, l’accordo per l’installazione degli impianti può essere stipulato non solo con le RSA e RSU, come attualmente previsto, ma anche con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Segnala che è altresì stabilito che, in caso di mancato accordo, l’installazione possa avvenire previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in caso di unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Rileva, inoltre, la soppressione della norma che attualmente consente al datore di lavoro e alle rappresentanze sindacali l’impugnazione innanzi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle decisioni della Direzione territoriale del lavoro in ordine all’installazione e all’utilizzo degli strumenti. Si stabilisce, poi, che per l’utilizzo degli strumenti che servono al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e degli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze non è necessario il previo accordo sindacale. Rileva, infine, che tutte le informazioni raccolte dal datore di lavoro sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data adeguata informazione al lavoratore delle modalità d’uso degli strumenti, che sia data adeguata informazione al lavoratore delle modalità di effettuazione dei controlli e che venga rispettata la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. , della legge n.
Passando all’articolo 24, sottolinea che esso, dando attuazione a uno specifico criterio di delega, contenuto nell’articolo 1, comma 9, lettera e)183 del 2014, introduce la possibilità per i lavoratori, nei modi stabiliti dai contratti collettivi nazionali, di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturati ad altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro impiegati in mansioni di pari livello o categoria, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti. L’articolo 25 rinvia a un decreto ministeriale l’individuazione delle ipotesi di esenzione dalle fasce orarie di reperibilità per le visite mediche domiciliari , della legge n. di controllo in caso di malattia dei lavoratori dipendenti del settore privato.
Con riferimento all’articolo 26, che modifica la disciplina delle dimissioni volontarie e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, rileva che la disposizione è volta a dare attuazione al criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 6, lettera g)183 del 2014, ove si prevede l’adozione di «modalità semplificate per garantire la data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore». A tal fine si prevede che le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro siano fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dovranno essere stabiliti, tra l’altro, le modalità di trasmissione nonché gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione. La trasmissione dei moduli può avvenire anche per il tramite dei patronati, delle organizzazioni sindacali, degli enti bilaterali e delle commissioni di certificazione. La nuova normativa non trova applicazione per il lavoro domestico e qualora le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano nelle cosiddette sedi protette. , della legge n.
198 del 2006, dando attuazione al criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 9, lettera Illustra quindi i contenuti del Capo II del Titolo II, costituito dagli articoli da 27 a 43, che modifica ed integra in più parti il Codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo n. l) 183 del 2014, ove si dispone «la semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel mondo del lavoro, nonché il riordino delle procedure relative alla promozioni di azioni positive per cui è competente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali». In particolare, rileva che gli articoli da 28 a 30 intervengono sulla disciplina concernente la composizione, il funzionamento e i compiti del Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, prevedendo, in particolare l’ampliamento dei compiti ad esso assegnati, la possibilità di costituire specifici gruppi di lavoro al suo interno e la riduzione del numero dei soggetti che partecipano alle riunioni senza diritto di voto. Si stabilisce, altresì, che il Comitato non possa più deliberare in ordine alle proprie spese e a quelle della Segreteria tecnica. Descrive gli articoli da 31 a 41, che modificano la disciplina normativa relativa alle consigliere e consiglieri di parità. In particolare, si prevede una procedura di valutazione comparativa per la nomina delle consigliere e consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, eliminando il concerto con il Ministro per le pari opportunità per la nomina, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli enti territoriali, delle consigliere e consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta. Si precisa la natura obbligatoria e non vincolante del parere delle commissioni regionali e locali tripartite ai fini della predetta nomina; sottolinea che la durata del mandato delle consigliere di parità viene ridotta da quattro a tre anni ed è prevista la rinnovabilità per una sola volta, anziché per un massimo di due volte. Sottolinea la rimodulazione delle funzioni e dei compiti delle consigliere e l’introduzione della programmazione annuale del Ministro del lavoro e delle, della legge n.politiche sociali per l’attività della consigliera nazionale di parità, alla quale viene affidato il compito di determinare le priorità d’intervento e i programmi di azione. Lo svolgimento di inchieste indipendenti e la pubblicazione di relazioni indipendenti e raccomandazioni in materia di discriminazioni sul lavoro diviene una facoltà, e non un obbligo, per la consigliera nazionale di parità, per la quale viene introdotto l’obbligo di avvalersi, a tali fini, delle strutture del Ministero del lavoro e dei relativi enti strumentali. Ricorda che alle consigliere di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta viene riconosciuto il ruolo di componenti delle commissioni di parità del corrispondente livello territoriale o di organismi diversamente denominati che svolgono funzioni analoghe. Rileva che viene previsto che il rapporto annuale sull’attività svolta dalle consigliere di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta sia redatto sulla base di indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Osserva la retribuzione dei permessi lavorativi cui le consigliere hanno diritto nel limite di 50 o 30 ore mensili medie, attualmente automatica, è rimessa alla disponibilità finanziaria dell’ente di pertinenza. Con riferimento all’indennità mensile delle consigliere degli enti territoriali, attualmente riconosciuta nei limiti delle disponibilità del relativo fondo, si prevede che essa venga posta a carico dell’ente territoriale di appartenenza, che la sua attribuzione sia eventuale e che la relativa misura sia determinata dalla Conferenza unificata e non, come ora, con decreto interministeriale; con riferimento al Fondo per le consigliere ed i consiglieri di parità, si conferma il finanziamento disposto dalla legislazione vigente, integrato per il 2015, nel limite complessivo di 140.000 euro a valere sulle risorse previste dal decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri. Sono, altresì, soppresse le disposizioni sul riparto e sulla gestione del fondo. Rileva che la rete nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità assume la denominazione di «Conferenza nazionale delle consigliere e dei consiglieri di parità», con contestuale rimodulazione dei compiti e delle modalità di funzionamento. Infine, sottolinea che le azioni positive possono essere promosse anche dai centri per l’impiego.
183 del 2014, che il decreto entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Ricorda, infine, che il titolo III, composto del solo articolo 43, prevede, in linea con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 15, della legge n. Gazzetta Ufficiale.
Giorgio PICCOLO (PD), rilevando l’opportunità di approfondire nel corso del dibattito alcuni punti problematici, quali ad esempio la disciplina sulla chiamata nominativa dei lavoratori disabili o l’eliminazione della fascia di reperibilità in caso di malattia, sottolinea la necessità di affrontare con particolare cautela la tematica della cessione delle ferie, prevista dall’articolo 24 dello schema di decreto legislativo, in quanto, pur essendo, in linea di principio, condivisibile la finalità solidaristica sottesa alla previsione, l’introduzione di tale istituto nell’ordinamento potrebbe aprire un varco alla limitazione del diritto per motivazioni meno degne di tutela. Analogamente, si dichiara contrario alla eliminazione del rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina relativa agli impianti audiovisivi e di controllo, proponendo la soppressione del secondo comma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, come sostituito dall’articolo 23 dello schema di decreto legislativo. Ricorda, infatti, come, in sede di approvazione della legge delega, fosse stato raggiunto un difficile compromesso sul punto dei controlli a distanza, che, a suo avviso, potrebbe non trovare rispondenza nello schema di decreto legislativo in discussione. Rileva, del resto, che anche sulla materia del contratto a tutele crescenti fosse stato raggiunto un compromesso che è stato, poi, 183 del 2014. 23 del 2015, che ha esteso la nuova disciplina in materia di tutele in caso di licenziamento anche ai licenziamenti collettivi. Invita, pertanto, ad una attenta valutazione delle disposizioni contenute nel decreto, alla luce degli equilibri raggiunti in sede di approvazione della legge n. disatteso dal decreto legislativo n.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
179. Atto n.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto legislativo.
Cesare DAMIANO, presidente, nel dare la parola alla relatrice per lo svolgimento di un intervento introduttivo sul provvedimento in esame, avverte che dopo l’avvio della discussione nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sul provvedimento. Avverte, quindi, che anche l’esame del provvedimento in titolo riprenderà al termine del c183 del 2014, contestualmente presentati, ai fini dell’espressione del parere di competenza della Commissione. iclo di audizioni informali che riguarderà tutti i quattro schemi di decreto legislativo di attuazione della legge n.
Segnala, inoltre, che la Presidente della Camera ha proceduto all’assegnazione del provvedimento pur non essendo stata acquisita la prescritta intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in considerazione dell’imminente scadenza della delega, segnalata anche dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, all’atto della trasmissione dello schema in esame. La Presidente della Camera ha, in ogni caso, segnalato l’esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente sul provvedimento prima dell’acquisizione della richiamata intesa.
Patrizia MAESTRI (PD), relatrice22 del 2015, relativo agli strumenti di tutela e sostegno del reddito in caso di disoccupazione involontaria. Sottolinea che il provvedimento in esame reca la disciplina degli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, ossia la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, i contratti di solidarietà e i fondi di solidarietà bilaterali. Al fine di razionalizzare la normativa in materia, attualmente recata da molteplici testi normativi, le disposizioni concernenti gli strumenti di tutela del reddito in costanza di lavoro sono state riunificate all’interno del provvedimento in esame, con contestuale abrogazione di tutte le norme che attualmente regolano la materia. Rileva preliminarmente che il provvedimento si compone di tre Titoli, per un totale di 44 articoli: il Titolo I, composto dagli articoli da 1 a 25, reca disposizioni sui trattamenti di integrazione salariale, il Titolo II, nel quale rientrano gli articoli da 26 a 40, disciplina i fondi di solidarietà bilaterali, mentre il Titolo III, composto dagli articoli da 41 a 44, reca le disposizioni transitorie e finali. 183 del 2014. Ricorda che tale delega è stata già in parte esercitata con il decreto legislativo n., rileva che lo schema di decreto legislativo è stato adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge n.
Passando ad una sintetica descrizione del contenuto del provvedimento, osserva in primo luogo che il Titolo I, suddiviso in tre Capi, disciplina gli interventi di integrazione salariale. In particolare, il Capo I, composto degli articoli da 1 a 8, reca una serie di disposizioni comuni ad entrambi i trattamenti di integrazione salariale, ordinario (CIGO) e straordinario (CIGS), con l’obiettivo di definire un modello unitario di integrazione salariale, pur nella valorizzazione delle specifiche esigenze dei diversi settori produttivi, attraverso una base di regole comuni ad entrambe le forme di integrazione. A tal fine il provvedimento, agli articoli 1 e 2, interviene sull’ambito soggettivo di applicazione della normativa, ricomprendendo nella platea dei destinatari della CIGO e della CIGS anche gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. L’articolo 4 interviene, inoltre, sulla durata massima complessiva dei trattamenti di CIGO e CIGS, uniformandone il periodo di godimento. L’articolo 5 modifica la disciplina del contributo addizionale a carico delle imprese nei casi di CIGO e CIGS, non più commisurato all’organico dell’impresa bensì rapportato, in misura crescente, all’effettivo utilizzo del trattamento. Osserva poi che l’articolo 7 interviene sulle modalità di erogazione dei trattamenti e sul termine per il rimborso delle prestazioni, in particolare prevedendo una disciplina transitoria per i trattamenti richiesti antecedentemente o a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e autorizzando (sia in caso di CIGO sia in caso di CIGS) il pagamento diretto dei trattamenti (con il connesso assegno per il nucleo familiare) in presenza di difficoltà finanziarie «serie e documentate» dell’impresa. Infine, il successivo articolo 8 prevede l’obbligo di convocazione, per i centri per l’impiego, dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro, calcolata in un periodo di 12 mesi, sia superiore al 50 per cento, ai fini della stipula di un patto di servizio personalizzato e interviene sulle cause di decadenza dalla fruizione dei trattamenti.
Passando a illustrare il Capo II, nel quale rientrano gli articoli da 9 a 18, reca le disposizioni relative al trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), sottolinea che l’articolo 10 delinea, con alcune differenze rispetto ai soggetti interessati dalla normativa vigente, l’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto e che l’articolo 11 individua nelle situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti (incluse le intemperie stagionali) e nelle situazioni temporanee di mercato i casi in cui è riconosciuta la CIGO ai dipendenti sospesi dal lavoro o che effettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto, confermando le disposizioni vigenti. L’articolo 12 stabilisce la durata massima della CIGO, confermando in generale, quanto previsto dalla normativa vigente, mentre l’articolo 13 rimodula gli oneri contributivi per il finanziamento dell’istituto, differenziandoli in funzione del suo utilizzo effettivo. Osserva poi che l’articolo 15 modifica alcuni elementi inerenti al procedimento per l’ammissione alla CIGO, mentre il successivo articolo 16 interviene sulle modalità di concessione dei medesimi trattamenti, sopprimendo in particolare la Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni e demandando ad uno specifico decreto ministeriale la definizione dei criteri per la sua concessione. Sottolinea infine che l’articolo 17 modifica l’organo competente sui ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto della domanda di concessione della CIGO.
Con riferimento al Capo III, composto dagli articoli da 19 a 25, che contiene disposizioni relative al trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS), rileva l’articolo 21, sopprime, in primo luogo, a decorrere dal 1o gennaio 2016, la cessazione di attività di impresa o di un ramo di essa tra le cause che consentono di accedere alla CIGS. In proposito, sottolinea la necessità di approfondire tale punto, posto che la norma di delega fa riferimento piuttosto alla cessazione definitiva dell’attività di impresa. Osserva poi che la medesima disposizione include, inoltre, i contratti di solidarietà difensivi nell’ambito di applicazione della CIGS, anche in relazione alla misura delle prestazioni e alla contribuzione a carico dell’impresa. Infine, il successivo articolo 22 introduce nuovi limiti di durata della CIGS, differenziandoli in base alle causali e alle dimensioni dell’impresa interessata.
Illustra quindi il Titolo II, composto degli articoli da 26 a 40, che interviene in materia di fondi di solidarietà, con l’obiettivo di razionalizzarne la disciplina e fissare un termine certo per il loro avvio. Osserva, in particolare, che le disposizioni sono volte a dare attuazione all’articolo 1, comma 2, lettera a 92 del 2012, con la previsione, nell’articolo 26, di una disciplina per i fondi di solidarietà bilaterali di nuova istituzione e, nell’ambito dell’articolo 27, per i fondi di solidarietà esistenti che adeguino i propri statuti alla nuova disciplina legislativa (Fondi di solidarietà bilaterali alternativi). Gli articoli 28 e 29 intervengono, inoltre, sulla disciplina del Fondo di solidarietà residuale per i settori che non abbiano provveduto all’istituzione di un fondo di solidarietà. Tale fondo dal 2016 assumerà la denominazione di Fondo di integrazione salariale – FIS. Osserva, in particolare, che l’articolo 26 disciplina istituzione e funzionamento di nuovi fondi di solidarietà bilaterali, sottolineando che l’elemento di maggiore novità rispetto alla normativa vigente è costituito dall’estensione dell’obbligo di istituire un fondo di solidarietà alle imprese che occupano mediamente più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti, in luogo dei 15 dipendenti previsti dalla normativa vigente. I Fondi già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo si adeguano alle nuove disposizioni in merito alla platea di riferimento entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di 5 dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale (di cui all’articolo 29) a decorrere dal 1 92, fissando un termine certo per l’avvio dei fondi medesimi, anche attraverso l’introduzione di meccanismi standardizzati di concessione, con previsione della possibilità di destinare eventuali risparmi di spesa al finanziamento degli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria e delle politiche attive. Rileva che il sistema dei fondi bilaterali delineato dal provvedimento ricalca, nei suoi elementi essenziali, quello previsto dalla normativa vigente, recata dall’articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 183 del 2014, ove si prevede la revisione dell’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà di cui all’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. ), numero 7), della legge n.ogennaio 2016. Rileva che l’articolo 27 modifica la disciplina dei fondi di solidarietà alternativi, ossia dei fondi operanti nell’ambito di consolidati sistemi di bilateralità che entro la data di entrata in vigore del decreto abbiano adeguato le proprie fonti istitutive e normative alle finalità di cui all’articolo 26. Osserva che gli elementi di maggiore novità rispetto alla normativa vigente sono l’innalzamento dell’aliquota di finanziamento a decorrere dal 2016, che passa dallo 0,20 per cento allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale, ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri stabiliti da un accordo tra le parti sociali istitutive del fondo entro il 31 dicembre 2015. Si prevede, inoltre, che i fondi debbano assicurare almeno un assegno di durata e misura pari all’assegno ordinario di cui all’articolo 30 o, in alternativa, all’assegno di solidarietà di cui all’articolo 31, eventualmente limitandone il periodo massimo previsto, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.
Passando all’articolo 28, segnala che esso disciplina il fondo di solidarietà residuale, riproducendo sostanzialmente la normativa vigente per quanto riguarda le finalità e l’ambito applicativo, la soglia dimensionale e la gestione del fondo. Sottolinea che l’unica novità di rilievo attiene all’ipotesi in cui si addivenga alla costituzione di un fondo relativamente a settori già coperti dal fondo residuale, nel qual caso si prevede che i nuovi fondi debbano fissare un’aliquota di finanziamento, pari allo 0,45 per cento della retribuzione imponibile previdenziale, e garantire un livello di prestazioni (assegno ordinario o, in alternativa, assegno di solidarietà) analoghi a quelli stabiliti per i fondi di solidarietà alternativi. Infine, si stabilisce che i contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale medesimo. L’articolo 29 prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2016 il fondo di solidarietà residuale assuma la denominazione di fondo di integrazione salariale (F.I.S.), disciplinandone l’attività e il funzionamento. Rileva che sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni, per i quali non siano stati stipulati accordi volti all’attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale, ai sensi dell’articolo 26, o secondo il modello alternativo, ai sensi dell’articolo 27. Per quanto riguarda le prestazioni erogate dal fondo, osserva che è previsto unicamente l’assegno di solidarietà per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti, mentre per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti sono previsti sia l’assegno di solidarietà, sia assegno ordinario (quest’ultimo garantito per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile). Alla gestione del fondo di integrazione salariale provvede un comitato amministratore. Al fine di garantire l’avvio del fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1o gennaio 2016, qualora alla data del 30 novembre 2015 non risulti ancora costituito il comitato amministratore, i compiti di pertinenza del comitato vengono temporaneamente assolti da un commissario straordinario del fondo nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che resta in carica sino alla costituzione del comitato amministratore del fondo. Osserva che, a decorrere dal 1o gennaio 2016, l’aliquota di finanziamento del fondo è fissata allo 0,65 per cento per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e allo 0,45 per cento per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti. È, inoltre, stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all’utilizzo degli istituti previsti pari al 4 per cento della retribuzione persa. Specifiche misure, infine, sono volte ad assicurare l’equilibrio finanziario del fondo. Segnala che gli articoli da 30 a32 disciplinano le prestazioni erogate dai fondi di solidarietà, che consistono nell’assegno ordinario, nell’assegno di solidarietà e in prestazioni ulteriori. L’assegno ordinario, disciplinato dall’articolo 30, consiste in una prestazione di importo almeno pari all’integrazione salariale. I fondi stabiliscono la durata massima della prestazione, non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dalla normativa per la CIGO e la CIGS.
Passando all’articolo 31, rileva che esso disciplina l’assegno di solidarietà, che a decorrere dal 1o gennaio 2016 il fondo di integrazione salariale dovrà garantire in favore dei dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, può essere corrisposto per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70 per cento. Analogamente a quanto disposto dalla normativa vigente, l’articolo 32 prevede che i fondi di solidarietà possano erogare prestazioni ulteriori (prestazioni integrative; assegni straordinari; contributi al finanziamento di programmi formativi). Osserva che l’articolo 33, ribadendo quanto previsto dalla normativa vigente, stabilisce che la contribuzione ordinaria sia ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo e che l’articolo 34 stabilisce che nel caso di erogazione dell’assegno ordinario e dell’assegno di solidarietà, i fondi di solidarietà provvedono a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. L’articolo 35 reca, infine, disposizioni volte a garantire l’equilibrio finanziario dei Fondi, sostanzialmente riproducendo quanto previsto dalla normativa vigente.
92 del 2012, nonché gli articoli 37 e 38, che stabiliscono i requisiti di competenza e assenza di conflitto di interesse, nonché i requisiti di onorabilità, che devono sussistere in capo agli esperti componenti del comitato. Con riferimento all’articolo 39, rileva che detta disposizioni generali per i Fondi, stabilendo che possono accedere alle prestazioni dei fondi di solidarietà bilaterali di settore anche gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante; in tal caso il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente alla durata della sospensione o riduzione di orario. Infine, per i Fondi di solidarietà bilaterali e il Fondo di integrazione salariale viene stabilito che la durata massima complessiva delle prestazioni non può eccedere i 24 mesi nel quinquennio mobile, fatto salvo l’utilizzo dei contratti di solidarietà, e che le modalità di erogazione delle prestazioni sono le medesime previste per le integrazioni salariali. L’articolo 40, infine, prevede l’adeguamento alle norme del provvedimento della disciplina del fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo. Illustra poi l’articolo 36, che disciplina i compiti e la composizione del Comitato amministratore dei fondi di solidarietà bilaterali, confermando sostanzialmente quanto già previsto al riguardo dalla legge n.
183 del 2014. Conseguentemente, si dispone che le maggiori risorse disponibili vengono utilizzate: per garantire l’operatività, anche per gli anni successivi al 2015, delle misure previste dal decreto legislativo volto alla conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro, approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri; per innalzare il limite massimo di durata della NASpI, portato, a regime, a 24 mesi, in luogo del limite massimo di 78 settimane attualmente previsto a decorrere dal 1 Passa poi all’esame del Titolo III, composto degli articolo da 41 a 44, che reca disposizioni transitorie e finali. In particolare, segnala che l’articolo 41 dispone che i trattamenti di CIGS conseguenti ad accordi già stipulati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame mantengano la durata prevista, mentre i trattamenti riguardanti periodi successivi alla suddetta data si computano ai fini della durata massima complessiva. L’articolo 42 reca disposizioni di carattere finanziario, prevedendo l’incremento, attraverso i risparmi di spesa derivanti dal Titolo I, del fondo istituito dall’articolo 1, comma 107, della legge di stabilità 2015 per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della legge n.o gennaio 2017; per il sostegno al reddito dei lavoratori stagionali del turismo per gli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1o maggio 2015 e il 31 dicembre 2015, stabilendo che se la durata della NASpI è inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata vengono computati anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione; per la prosecuzione della sperimentazione relativa all’ASDI, inizialmente prevista per il solo 2015, anche con riferimento ai lavoratori che abbiano fruito della prestazione NASpI per l’intera sua durata oltre il 31 dicembre 2015; per l’incremento della dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro.
Segnala, infine, che l’articolo 43 reca disposizioni transitorie e finali. In particolare, osserva che per il calcolo della durata massima della CIGO e della CIGS, si prevede che i trattamenti richiesti prima dell’entrata in vigore del provvedimento si computano per la sola parte del periodo autorizzato successiva a tale data; viene differita di 24 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame l’applicazione della disposizione in merito alla durata della CIGS per riorganizzazione e crisi aziendale; per la concessione di misure per il sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da imprese del settore dei call center, viene incrementato, per gli anni 2015 e 2016, il Fondo sociale per occupazione e formazione. Infine, si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2015, elabori un rapporto sulle proposte di valorizzazione della bilateralità nell’ambito del sostegno al reddito dei lavoratori in esubero e delle misure finalizzate alla loro ricollocazione. L’articolo 44, infine, reca l’elenco delle disposizioni abrogate.
Conclusivamente, si riserva di integrare le proprie considerazioni al termine del previsto ciclo di audizioni, al fine di meglio approfondire i temi che presentano maggiori aspetti problematici.
Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Mercoledì 24 giugno 2015.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.30.
RISOLUZIONI
Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba
La seduta comincia alle 14.30.
7-00696: Boccuzzi: Salvaguardia occupazionale dei lavoratori del gruppo Auchan.
7-00699: Cominardi Salvaguardia occupazionale dei lavoratori del gruppo Auchan.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00121).
La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni.
Cesare DAMIANO, presidente7-00699 Cominardi, concernenti la salvaguardia occupazionale dei lavoratori del gruppo Auchan e che, nel corso della discussione, si era auspicata la formulazione di una risoluzione unitaria, in considerazione della analogia dei contenuti e delle finalità dei due atti di indirizzo discussi. Segnala che, a seguito di un’interlocuzione con il Governo, è stata elaborata una proposta di testo unificato delle risoluzioni 7-00696 Boccuzzi e n. , ricorda che nella precedente seduta si è avviata la discussione congiunta delle risoluzioni n.
Antonio BOCCUZZI (PD) fa presente che il testo unificato elaborato d’intesa con il Governo è pienamente soddisfacente, sottolineando tuttavia che le risoluzioni discusse investono una problematica più ampia, quale quella della eccessiva liberalizzazione nel settore della grande distribuzione, sulla quale auspica un approfondimento con le altre Commissioni competenti.
Claudio COMINARDI (M5S), dichiarandosi parzialmente soddisfatto della formulazione del testo unificato, sottolinea che la risoluzione può costituire il primo passo di un lavoro della Commissione volto ad approfondire le motivazioni di una crisi che non riguarda solo il gruppo Auchan, ma che investe tutto il settore della grande distribuzione, anche a causa della eccessiva liberalizzazione, che penalizza i lavoratori.
Il sottosegretario Luigi BOBBA esprime parere favorevole sul testo unificato delle risoluzioni in discussione, testé proposto.
La Commissione approva il testo unificato delle risoluzioni 7-00696 Boccuzzi e 7-00699 Cominardi, che assume il numero 8-00121.
La seduta termina alle 14.40.
SEDE REFERENTE
Martedì 23 giugno 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.
La seduta comincia alle 15.
DL 65/2015: Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR
C. 3134 Governo.
443). 70 del 2015 (Doc. VII, n. Sentenza della Corte costituzionale n.
(Seguito dell’esame congiunto e conclusione).
70 del 2015, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 giugno 2015. La Commissione prosegue l’esame congiunto del disegno di legge C. 3134 e della sentenza della Corte costituzionale n.
Cesare DAMIANO, presidente, fa presente, preliminarmente, che il Governo ha trasmesso l’analisi tecnico-normativa e l’analisi di impatto della regolamentazione relative al provvedimento in esame e che sono pervenuti i pareri resi dalle Commissioni competenti in sede consultiva sul provvedimento in esame. Segnala, in particolare, che la I, la II, la VI, la X e la XII Commissione hanno espresso parere favorevole, la V Commissione ha espresso un parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione e la XIII Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni. Ricorda, inoltre, che in precedenza erano già stati acquisiti il parere del Comitato per la legislazione, recante tre osservazioni, di cui due sostanzialmente recepite in sede di esame degli emendamenti, il nulla osta della XIV Commissione e il parere favorevole della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Anna GIACOBBE (PD), relatrice, nel valutare i pareri acquisiti, fa presente che il parere della XIII Commissione contiene importanti sollecitazioni delle quali si potrà tenere conto anche in vista dell’esame di altri provvedimenti, considerando che diverse delle osservazioni formulate non sono strettamente riconducibili al merito del provvedimento.
Quanto alle condizioni contenute nel parere reso dalla Commissione Bilancio, fa presente di aver predisposto tre emendamenti volti al loro recepimento, che illustra brevemente.
La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 6.4, 6.5 e 6.6 della relatrice.
Cesare DAMIANO, presidente, propone una correzione di forma, conseguente all’approvazione dell’emendamento Gnecchi 5.1 (Nuova formulazione), di cui dà lettura Pone, quindi, in votazione la correzione di forma proposta.
La Commissione approva la correzione di forma proposta dal presidente.
Cesare DAMIANO, presidente3134, come risultante al termine dell’esame in sede referente. Propone, altresì, di chiedere l’autorizzazione a riferire oralmente. nessuno chiedendo di intervenire, propone, quindi, di conferire alla relatrice Giacobbe il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge Atto Camera n.
Segnala altresì che i gruppi M5S e Lega Nord e Autonomie – Lega dei Popoli – Noi con Salvini hanno rappresentato l’intenzione di presentare proprie relazioni di minoranza.
3134, come risultante al termine dell’esame in sede referente. Delibera, altresì, di chiedere l’autorizzazione a riferire oralmente. La Commissione delibera di conferire alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge Atto Camera n.
Cesare DAMIANO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l’esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 15.10.



























