INTERROGAZIONI
Giovedì 14 settembre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 8.55.
5-10112 Cominardi: Utilizzo di tirocini formativi da parte della società McDonald’s.
La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Claudio COMINARDI (M5S), ringraziando la sottosegretaria per la risposta, precisa che nella sua precedente interrogazione, richiamata dall’atto svolto nella seduta odierna, si chiedeva espressamente al Governo di condurre ispezioni specifiche nelle sedi di McDonald’s sull’intero territorio nazionale. Ricorda che la presentazione di specifici atti di sindacato era stata sollecitata dalle numerose denunce di giovani che lamentavano di percepire il trattamento economico previsto per lo svolgimento di tirocini formativi a fronte di un’attività prestata di vero e proprio lavoro dipendente. Prende atto che, secondo quanto rappresentato, dai controlli effettuati è risultata la regolarità delle posizioni lavorative degli interessati ma non può che esprimere riserve nei confronti di una situazione che, a suo avviso, deve essere ulteriormente approfondita. In ogni caso, ritiene che il protocollo di intesa sottoscritto con la società McDonald’s dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca non vada nella giusta direzione, essendo necessario, a suo avviso, indirizzare altrimenti le attività di carattere formativo.
5-11470 Rizzetto: Soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di salvaguardia rispetto all’applicazione dei requisiti per l’accesso al pensionamento introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011, contenute nella legge n. 232 del 2016.
La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Walter RIZZETTO (FdI-AN) pur ringraziando la sottosegretaria per la sua risposta, esprime perplessità per il suo contenuto, che, tra l’altro, non risponde a tutti i quesiti posti dalla sua interrogazione.
Riservandosi comunque di approfondire i dati forniti dall’INPS, osserva che sui punti più importanti l’Istituto ha risposto in maniera complessivamente insoddisfacente. Pur avendo in più occasioni, in passato, speso parole in difesa dell’INPS, osserva che in questa occasione l’Istituto ha fornito informazioni che giudica incomplete e reticenti, a tutto discapito del lavoro del legislatore.
Tornando, quindi, al merito dell’interrogazione, osserva che il Governo non ha chiarito le sue intenzioni in merito alla possibilità di adottare, prima della fine della legislatura, un ulteriore provvedimento di salvaguardia per permettere l’accesso anticipato al pensionamento anche a coloro che sono stati esclusi dai provvedimenti precedenti. Preannuncia pertanto l’intenzione del suo gruppo di presentare specifiche proposte emendative sia a provvedimenti eventualmente in discussione in Commissione sia al disegno di legge di bilancio che il Governo si accinge a presentare al Parlamento.
5-11587 Gnecchi: Riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in presenza di invalidità derivante da malattia oncologica.
La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato, sottolineando l’esigenza di mettere in campo ogni iniziativa utile ad evitare che nel futuro si producano situazioni simili a quelle oggetto dell’atto di sindacato in esame.
Marialuisa GNECCHI (PD), ringraziando la sottosegretaria, di cui apprezza la sensibilità alle tematiche affrontate nell’interrogazione, sottolinea che, contrariamente al solito, il suo gruppo ha scelto di presentare un atto di sindacato ispettivo riguardante uno specifico caso, la cui drammaticità risulta pienamente dal tenore della risposta. Premesso che ogni situazione deve essere approfondita autonomamente, non potendosi applicare parametri uniformi a casi che presentano aspetti di diversa gravità, osserva che fortunatamente, nel caso in specie, il coniuge ha potuto fare ricorso al congedo biennale per assistenza al familiare disabile, un istituto estremamente utile, introdotto nel 2001 dall’allora ministra Turco, e che dovrebbe essere valorizzato, dal momento che nel corso del tempo si sono accresciute le esigenze e sono purtroppo aumentate le occasioni per farne richiesta. Tuttavia, la drammaticità della situazione, evidente già dalla lettura degli atti, avrebbe dovuto consigliare ai soggetti coinvolti nell’iter di concessione dell’indennità di accompagnamento, dai componenti le commissioni mediche al personale dell’INPS, un atteggiamento di maggiore sollecitudine e di partecipazione rispetto a quanto effettivamente avvenuto. A suo avviso, anche l’istituto dell’indennità di accompagnamento meriterebbe una revisione, proprio a fronte di situazioni in cui il sostegno economico diventa essenziale per le famiglie colpite da situazioni particolarmente drammatiche. Auspica, pertanto, l’impegno del Governo ad intervenire per evitare che si ripetano casi come quello descritto nell’interrogazione, che minano in modo irreparabile la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni.
Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 9.20.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 14 settembre 2017.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.
AUDIZIONI INFORMALI
Mercoledì 13 settembre 2017.
Audizioni di rappresentanti di organizzazioni sindacali con riferimento alla proposta di legge di iniziativa popolare C. 4064 «Carta dei diritti universali del lavoro. Nuovo statuto di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori» e sulla proposta di legge C. 4388 Laforgia «Modifica dell’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo».
Audizione di rappresentanti della Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori (CONFSAL).
L’audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.20.
Audizione di rappresentanti dell’Unione generale del lavoro (UGL).
L’audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 14.30.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.
La seduta comincia alle 14.30.
Modifiche al codice della strada.
Nuovo testo unificato C. 423-A e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.
Renata POLVERINI, presidente, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 6 settembre scorso, l’espressione del parere di competenza alla IX Commissione avrà luogo nella seduta odierna.
Dà, quindi, la parola alla relatrice, onorevole Casellato, per l’illustrazione della sua proposta di parere.
Floriana CASELLATO (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere, soffermandosi, in particolare, sulla condizione, che, con riferimento all’articolo 5-bis del provvedimento, sollecita la Commissione di merito a non incrementare il limite massimo di sessantotto anni di età previsto per la guida di autotreni, autoarticolati e autobus adibiti al trasporto di persone dall’articolo 115, comma 2, lettere a) e b), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Sottolinea, infatti, che si tratta di attività considerate dal legislatore come particolarmente gravose, tanto da riconoscere ai guidatori di mezzi pesanti il diritto di accedere alla pensione anticipata con un requisito contributivo ridotto, se si tratta di lavoratori precoci, o, in via sperimentale, dal 1o maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, attraverso l’APE sociale.
Ricorda, altresì, che nell’ambito delle discussioni in corso sulla normativa in materia previdenziale, il Governo e i sindacati hanno convenuto di valutare la possibilità di differenziare o superare le attuali forme di adeguamento alla speranza di vita per alcune categorie di lavoratrici e lavoratori, in modo da tenere conto delle diversità esistenti nell’aspettativa delle diverse categorie.
Ivan CATALANO (Misto-CIpI) dichiara di non condividere la condizione contenuta nella proposta di parere della relatrice, dal momento che l’articolo 5-bis del provvedimento riguarda esclusivamente la possibilità per gli autotrasportatori di richiedere l’accertamento medico dell’idoneità alla guida ad una età maggiore rispetto a quanto attualmente previsto dal codice della strada, senza alcuna diretta incidenza sulla normativa di carattere previdenziale. Richiama, in tal senso, le valutazioni emerse nell’ambito dei lavori della Commissione di merito, cui ha partecipato personalmente, ricordando altresì che il Governo ha espresso un parere favorevole espresso sulla proposta emendativa che ha introdotto la disposizione.
Marialuisa GNECCHI (PD) assicura il collega Catalano che il parere proposto dalla relatrice è il frutto di un serio approfondimento, anche con i deputati presentatori della proposta emendativa. Si tratta, inoltre, per la XI Commissione di dare un segnale di coerenza su un argomento che l’ha vista fortemente impegnata nel corso di questa legislatura, pur nella consapevolezza che si tratta di un parere di cui la Commissione di merito potrà tenere conto nella misura che sarà ritenuta opportuna.
Walter RIZZETTO (FdI-AN), sottolineando anch’egli che il testo dell’articolo 5-bis introduce una facoltà e non un obbligo, osserva che – dal momento che le imprese italiane operano nel quadro del mercato unico europeo – sarebbe opportuno un quadro normativo il più possibile omogeneo tra gli Stati membri, allo scopo di evitare che disposizioni differenziate a livello territoriale provochino indesiderati effetti distorsivi sul piano della concorrenza tra gli operatori dei diversi Stati.
Renata POLVERINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d’Italia.
Nuovo testo C. 4407 Fanucci.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.
Renata POLVERINI, presidente, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 6 settembre scorso, l’espressione del parere di competenza alla X Commissione avrà luogo nella seduta odierna.
Dà, quindi, la parola alla relatrice, onorevole Patrizia Maestri, per l’illustrazione della sua proposta di parere.
Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere, sottolineando, in particolare, l’opportunità che la Commissione di merito introduca disposizioni volte ad assicurare, a regime, un ampliamento della durata della NASpI per i lavoratori stagionali del settore termale, in considerazione delle peculiarità dell’occupazione in tale settore.
Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.
Nuovo testo C. 3265 Romanini.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 settembre 2017.
Renata POLVERINI, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 6 settembre scorso, l’espressione del parere di competenza alla XIII Commissione avrà luogo nella seduta odierna.
Dà, quindi, la parola alla relatrice, onorevole Giacobbe, per l’illustrazione della sua proposta di parere.
Anna GIACOBBE (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere.
Renata POLVERINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.50.
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Mercoledì 13 settembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.
La seduta comincia alle 14.50.
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: «Un’iniziativa per sostenere l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano».
COM(2017)252 final.
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio e relativo allegato.
COM(2017)253 final e COM(2017)253 final – Annex 1.
(Seguito dell’esame congiunto, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione. – Approvazione di un documento finale).
La Commissione prosegue l’esame dei documenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 luglio 2017.
Renata POLVERINI, presidente, fa presente che la relatrice ha elaborato una proposta di documento finale, il cui contenuto è stato anticipato informalmente nella giornata di oggi ai componenti della Commissione.
Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, illustrando sinteticamente la propria proposta di documento finale (vedi allegato 4), sottolinea che gli atti all’esame perseguono la realizzazione di linee di indirizzo già percorse dalla Commissione nel corso di questa legislatura, con l’intento di aiutare le donne nella conciliazione delle responsabilità familiari e lavorative e di superare, in ultima analisi, il gap delle retribuzioni che penalizza le lavoratrici, a parità di mansioni. Venendo, in particolare, alla sua proposta di documento, evidenzia che esso si articola su due direttrici, la prima delle quali reca le proposte della XI Commissione in ordine alle misure da adottare a livello di Unione europea, mentre la seconda affronta i temi che il Governo dovrebbe approfondire a livello nazionale, tenendo conto del fatto che il nostro ordinamento, per alcuni aspetti, si pone in posizioni più avanzate rispetto alle proposte europee. In tale contesto, sottolinea l’esigenza di mantenere alta l’attenzione per i temi relativi alla tutela della condizione della donna in ambito lavorativo, anche assicurando efficaci interventi per valorizzare il lavoro di cura svolto dalle donne in ambito familiare.
Renata POLVERINI, presidente, nessuno intendendo intervenire, pone in votazione il documento finale proposto dalla relatrice.
La Commissione approva il documento finale proposto dalla relatrice.
La seduta termina alle 14.55.
COMITATO RISTRETTO
Mercoledì 13 settembre 2017.
Modifiche all’ordinamento e alla struttura organizzativa dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
C. 556 Damiano, C. 2210 Baldassarre e C. 2919 Placido.
Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 12 settembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.35.
Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e istituzione della Giornata nazionale delle terme d’Italia.
Nuovo testo C. 4407 Fanucci.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 6 settembre scorso, l’espressione del parere di competenza alla X Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 13 settembre 2017.
Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Patrizia Maestri, per la sua relazione introduttiva.
Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, nel segnalare che il testo consta di quattro articoli, fa presente che l’articolo 1 reca disposizioni che modificano e integrano la legge 24 ottobre 2000, n. 323, di riordino del settore termale. In particolare, al comma 1, la lettera a), intervenendo sull’articolo 1 della legge n. 323 del 2000, con il numero 1 estende all’esercizio delle aziende termali il campo di applicazione di tale legge, con il numero 2 include la crescita economica e sociale dei territori termali nelle finalità della legge medesima e con il numero 3 istituisce il Fondo per la riqualificazione del settore termale, le cui risorse ammontano a 20 milioni di euro annui e sono destinate a concorrere agli interventi, dello Stato e delle regioni, volti a promuovere la qualificazione degli stabilimenti termali e delle strutture ricettive che insistono nei territori termali, le attività di tutela della risorsa termale nonché la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali. Il numero 4 reca una delega al Governo per la redazione di un testo unico della normativa in materia di attività idrotermali, che raccolga, coordinandola e adeguandola, la disciplina vigente.
La lettera b) del medesimo comma 1 introduce modifiche essenzialmente di coordinamento all’articolo 2 della legge n. 323 del 2000, che reca le definizioni ricorrenti nel provvedimento, mentre la lettera b-bis) modifica la definizione delle acque utilizzate dalle aziende termali per finalità terapeutiche, recata dall’articolo 3 della legge n. 323 del 2000. La lettera b-ter), sostituendo l’articolo 4 della legge n. 323 del 2000, modifica la disciplina vigente in materia di erogazione delle cure termali a carico del Servizio sanitario nazionale.
La disposizione, introducendo una disciplina che recepisce anche le modifiche normative e organizzative nel frattempo intervenute, la norma specifica che: l’erogazione delle cure a carico del servizio sanitario nazionale avviene negli stabilimenti delle aziende termali accreditate; le prestazioni sono erogate a tutti gli assistiti, compresi i soggetti titolari di una posizione previdenziale o assicurativa presso l’INPS e l’INAIL, e sono individuate, al pari delle patologie a cui sono correlate, nell’ambito del procedimento di definizione dei livelli essenziali di assistenza. La norma prevede, inoltre, la possibilità per le aziende termali accreditate di erogare servizi di primo livello partecipando alla realizzazione di programmi di prevenzione e di campagne di prevenzione, provvedendo, ove necessario, alla formazione degli operatori. Si prevede, poi, la definizione con decreto del Ministro della salute del «tracciato record» e delle modalità con le quali le aziende termali trasmettono i dati sulle cure prestate e sui soggetti fruitori al Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), mentre si conferma sia la disciplina vigente relativa ai cicli di cure garantiti, specificando tuttavia l’esigenza della riduzione delle liste di attesa e del contenimento della spesa, sia quella che prevede l’adozione di linee guida sull’articolazione dei trattamenti da parte del Ministro della salute. Segnalo, infine, l’istituzione del Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, per il finanziamento da parte delle regioni di accordi tra strutture pubbliche e aziende termali, nonché l’adozione da parte delle regioni medesime di idonei provvedimenti normativi per l’ulteriore integrazione degli stabilimenti termali con le altre strutture sanitarie del territorio, in particolare nel settore della riabilitazione.
Rileva, quindi, che la lettera c) del medesimo comma 1 dispone, attraverso l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010, l’esclusione delle attività termali e di quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, compreso il rilascio e il rinnovo delle relative concessioni, dall’applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein, ovvero la direttiva sui Servizi nel mercato interno (2006/123/UE), recepita nel nostro ordinamento dal citato decreto legislativo n. 59 del 2010.
Passa alla lettera d), che, introducendo l’articolo 5-bis nella legge n. 323 del 2000, reca disposizioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare termale pubblico. In particolare, la norma prevede la cessione e il rilancio degli stabilimenti termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche e di quelli a prevalente partecipazione pubblica o controllati, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni medesime, sulla base di programmi che prevedono la dismissione immediata, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati dalle adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nel settore. Segnala che, tra gli altri, il programma deve contenere anche elementi idonei a verificare la valutazione dell’impatto socio-economico e occupazionale sul territorio. La norma prevede, altresì, misure di incentivazione all’adozione dei programmi di dismissione nonché, in caso di ritardo nella loro realizzazione, il coinvolgimento dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa-Invitalia o di altri soggetti in house alla pubblica amministrazione per garantire il regolare funzionamento degli stabilimenti termali.
La successiva lettera e) introduce all’articolo 6 della legge n. 323 del 2000 modifiche volte a coinvolgere il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nell’attività tese a coinvolgere le aziende termali nella realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, prevedendo che in tali attività possano essere coinvolti anche enti, centri studi e fondazioni che si occupano di ricerca scientifica termale.
Segnala che la lettera f) modifica l’articolo 7 della legge n. 323 del 2000, che modifica la disciplina relativa all’accesso dei medici dipendenti delle aziende termali alle scuole di specializzazione in medicina termale. La norma, in particolare, da una parte conferma il diritto di tali medici di accedere alle scuole di specializzazione in medicina termale anche in soprannumero e, dall’altra, riconosce loro anche il diritto di accedere, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione appartenenti alle branche riferite alle patologie prevenibili o curabili, anche mediante riabilitazione, con le cure termali. Rileva, quindi, che la lettera g) prevede la compatibilità con l’attività prestata presso aziende termali, senza vincolo di subordinazione, del medico che, nell’ambito del servizio sanitario, non svolga funzioni di vigilanza e controllo diretti sulle aziende termali, laddove la disciplina vigente esclude la compatibilità relativamente alle funzioni direttamente connesse con l’erogazione delle cure termali.
La lettera g-bis), che, sostituendo l’articolo 9 della legge n. 323 del 2000, introduce una dettagliata disciplina della figura dell’operatore di assistenza termale. La norma, infatti, subordina al conseguimento di un attestato di qualifica al termine di specifica formazione professionale lo svolgimento, in via autonoma o in collaborazione con altre figure professionali, di attività indirizzate a promuovere e conservare la funzionalità e il benessere fisico della persona, attraverso l’uso di tecniche applicative e mezzi di cura naturali termali, e ad assistere e a collaborare alla prevenzione, cura e riabilitazione delle affezioni che hanno attinenza con le cure termali. La norma, infine, rinvia a un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione, tra l’altro, delle modalità di conseguimento dell’attestato di qualifica anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende termali.
In considerazione delle tematiche affrontate dal provvedimento potrebbe essere opportuno prevedere che il decreto sia adottato con il concerto anche del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Segnala che la lettera h), introducendo l’articolo 11-bis nella legge n. 323 del 2000, reca disposizioni di carattere fiscale volte a sostenere la riqualificazione delle aziende termali esistenti. Si tratta, in particolare, di un credito di imposta pari al 50 per cento delle spese di ristrutturazione sostenute negli anni 2017-2019 e della possibilità di dedurre l’imposta sul valore aggiunto per i costi sostenuti per gli investimenti e per quelli relativi al ricorso al lavoro interinale.
La successiva lettera i) sostituisce l’articolo 12 della legge n. 323 del 2000, introducendo disposizioni per la promozione del termalismo nel quadro della sanità transfrontaliera, incentivata e disciplinata dall’Unione europea. Infatti, la norma prevede, in primo luogo l’impegno del Ministro della salute a favorire accordi con gli altri Stati europei finalizzati alla divulgazione degli studi sui benefici delle cure termali e, in secondo luogo, l’individuazione da parte dell’Agenzia nazionale italiana del turismo, per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, di specifiche linee di promozione del termalismo all’interno dei propri piani promozionali.
Rileva, quindi, che la lettera l) introduce limitate modifiche alla disciplina relativa al marchio di qualità termale recata dall’articolo 13 della legge n. 323 del 2000 e che la lettera m), intervenendo sull’articolo 14 della medesima legge, aggiorna l’ammontare delle sanzioni previste per la violazione della normativa vigente ed estende i casi di punibilità alle violazioni compiute non solo dai centri estetici, come già previsto, ma anche dai centri benessere.
Infine, segnala che l’articolo 2 prevede l’istituzione della Giornata nazionale delle terme d’Italia, l’articolo 3 reca la copertura finanziaria del provvedimento e l’articolo 3-bis contiene la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Conclude, quindi, la sua relazione segnalando all’attenzione dei colleghi il problema riguardante i circa 16.000 lavoratori stagionali del settore termale, che arrivano fino a circa 60.000 includendo i lavoratori dell’indotto, che risultano penalizzati dalle disposizioni sulla NASpI recate dal decreto legislativo n. 148 del 2015, che non tiene conto, ai fini del calcolo della durata dell’indennità, delle peculiari caratteristiche del lavoro, concentrato in precisi periodi dell’anno, determinando, di fatto, un pregiudizio a un settore strategico dell’economia italiana, investito con particolare gravità dalla recente crisi economica. Preannuncia, pertanto, la sua intenzione di formulare una specifica osservazione sul punto nella proposta di parere che sottoporrà all’attenzione dei colleghi nella seduta di domani.
Giovanni Carlo Francesco MOTTOLA (AP-CpE-NCD), associandosi a quanto da ultimo osservato dalla relatrice, sottolinea che, generalmente, le aziende termali sospendono la loro attività per un periodo di circa due mesi, licenziando i dipendenti per riassumerli al momento della ripresa lavorativa. Si tratta, a suo avviso, di un uso improprio delle disposizioni in materia di contratti di lavoro che comporta gravi conseguenze a carico dei lavoratori e delle loro famiglie e che non trova alcuna giustificazione. A suo avviso, tale comportamento determina anche un danno finanziario per lo Stato, che si assume l’onere del pagamento delle indennità di sostegno del reddito alla cessazione dell’attività lavorativa.
Walter RIZZETTO, presidente, facendo l’esempio a lui territorialmente più vicino, quello della zona di Abano, osserva che le difficoltà del settore a risollevarsi dalla crisi dipendono anche, a suo avviso, dalla mancanza di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale per l’individuazione delle misure di sostegno previste a livello territoriale. Dichiarandosi, quindi, d’accordo sulla necessità, evidenziata dai colleghi, di introdurre correttivi alla disciplina vigente sulla NASpI in favore dei lavoratori stagionali del settore termale, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane.
Nuovo testo C. 3265 Romanini.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 6 settembre scorso, l’espressione del parere di competenza alla XIII Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 13 settembre 2017.
Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Anna Giacobbe, per la sua relazione introduttiva.
Anna GIACOBBE (PD), relatrice, nel segnalare che il testo, recante disposizioni in materia di produzione e vendita del pane, a seguito dell’esame in sede referente, consta di sedici articoli, fa presente che l’articolo 1 indica, quali finalità del provvedimento, la garanzia del diritto all’informazione dei consumatori e la valorizzazione del pane fresco, considerato patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.
Il successivo articolo 2 reca la definizione di pane fresco e i limiti posti all’utilizzo di tale denominazione, nonché le sanzioni in caso di violazione di tali limiti e le indicazioni da inserire nell’etichetta. L’articolo 3, invece, reca la definizione dell’impasto, quale prodotto intermedio di panificazione, e le modalità della sua commercializzazione. L’articolo 3-bis introduce disposizioni riguardanti la vendita del pane conservato o a durabilità prolungata.
Osserva che l’articolo 4 reca la definizione di lievito nonché le indicazioni riguardanti le modalità del suo impiego e della sua lavorazione, mentre l’articolo 5 disciplina i limiti all’utilizzazione delle paste acide. Rileva che l’articolo 6, che reca la definizione di panificio, introduce una disciplina delle modalità di avvio di un nuovo panificio o di trasferimento o trasformazione di panifici esistenti nonché l’indicazione delle modalità con le quali il pane deve essere posto in vendita.
Segnala che, sulla base dell’articolo 7, la denominazione di forno di qualità è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco.
Quanto all’articolo 8, che presenta aspetti suscettibili di incidere su materie di competenza della Commissione, segnala che tale disposizione disciplina la figura del responsabile dell’attività produttiva prevedendo che questo coincida con il titolare dell’impresa, ovvero un suo collaboratore familiare, socio o lavoratore dipendente dell’impresa di panificazione designato dal legale rappresentante dell’impresa stessa all’atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il responsabile dell’attività produttiva deve assicurare l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito. Egli, inoltre, è tenuto, a parte eccezioni debitamente elencate, a frequentare un corso di formazione professionale, accreditato dalla regione o della provincia autonoma competente per territorio, il cui contenuto e la cui durata sono deliberati, sentite le associazioni di rappresentanza e di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, dalla giunta regionale o della provincia autonoma con apposito provvedimento. Il comma 5 disciplina, invece, i casi di esonero dal corso formativo. Il comma 6, infine, che il responsabile dell’attività produttiva svolga la propria attività in completa autonomia relativamente alla gestione, all’organizzazione e all’attuazione della produzione.
Sottolinea, a tale proposito, l’opportunità di approfondire le modalità con cui si coordinano le disposizioni in esame con quelle più generali relative sulle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro recate dal decreto legislativo n. 81 del 2008, preannunciando l’intenzione di inserire una specifica osservazione al riguardo nella proposta di parere che sottoporrà ai colleghi nella seduta di domani.
L’articolo 9 riguarda la commercializzazione nel territorio italiano dei prodotti provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nel rispetto del principio del mutuo riconoscimento delle legislazioni degli Stati di provenienza, mentre l’articolo 10 introduce disposizioni relative alla denominazione «pane tradizionale di qualità».
Rileva che, sulla base dell’articolo 11, la vigilanza sull’attuazione della legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall’applicazione di eventuali sanzioni amministrative stabilite dalle regioni e dalle province autonome.
L’articolo 11-bis reca i termini per l’adeguamento della normativa regionale ai principi introdotti dal testo in esame, nonché la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome. L’articolo 11-ter dispone, inoltre, che il Governo, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, apporti le necessarie modifiche al regolamento recante norme per la revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell’articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.
Infine, fa presente che gli articoli 12 e 13 recano, rispettivamente, le abrogazioni e le modifiche della normativa vigente e le disposizioni relative all’entrata in vigore della legge.
Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
Modifiche al codice della strada.
Nuovo testo unificato C. 423-A e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 6 settembre scorso, l’espressione del parere di competenza alla IX Commissione avrà luogo nella seduta di domani, 13 settembre 2017.
Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Floriana Casellato, per la sua relazione introduttiva.
Floriana CASELLATO (PD), relatrice, ricorda preliminarmente che la XI Commissione, il 17 dicembre 2014, ha espresso nulla osta su un precedente testo unificato delle proposte di legge recanti modifiche al codice della strada prima del rinvio in Commissione del provvedimento, disposto dall’Assemblea nella seduta del 10 giugno 2015.
Nel segnalare che il testo ora all’esame della Commissione consta di trenta articoli, fa presente che l’articolo 01 introduce modifiche riguardanti la viabilità forestale, mentre l’articolo 02 inserisce tra le categorie di utenti vulnerabili della strada i conducenti di ciclomotori e motocicli. Rileva che l’articolo 03 introduce modifiche alla disciplina della circolazione delle biciclette e che l’articolo 1 riguarda gli autoveicoli stradali da competizione, mentre l’articolo 1-bis interviene in materia di conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta. In particolare, tale articolo dispone il divieto di attribuire ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento ed alle aree immediatamente limitrofe esclusivamente nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell’area di parcheggio da parte degli utenti della strada. Analogamente, la medesima norma dispone il divieto di attribuire al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l’esercizio di tali poteri all’intero territorio cittadino.
Nel segnalare che gli altri articoli del provvedimento introducono modifiche riguardanti diversi aspetti della circolazione stradale, fa presente, in particolare, che le modifiche attengono alle seguenti tematiche: fasce di rispetto in rettilineo e aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati in sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche (articolo 2); sanzioni per le violazione delle norme sulla pubblicità sulle strade (articolo 2-bis); segnaletica orizzontale specifica per i veicoli a due ruote (articolo 2-ter); segnaletica orizzontale specifica per i veicoli a due ruote (articolo 2-quater); verifica delle apparecchiature di accertamento dei limiti di velocità (articolo 2-quinquies); macchine agricole d’epoca, nonché di interesse storico e collezionistico (articolo 2-sexies); sagoma limite di autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea (articolo 3); servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone (articolo 4); reimmatricolazione dei veicoli di interesse storico (articolo 4-bis); targhe sostitutive per i veicoli a motore impegnati in competizione motoristiche (articolo 4-ter); requisiti per l’immatricolazione delle macchine agricole (articolo 5).
Fa presente che l’articolo 5-bis, con una disposizione suscettibile di incidere su aspetti di competenza della Commissione, modifica i requisiti stabiliti per la guida di veicoli, e, in particolare, innalza i limiti massimi di età attualmente previsti per la guida di autotreni e autobus. Più specificamente, per gli autotreni, autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate, il limite di età è fissato a sessantotto anni di età, anziché sessantacinque, e può essere elevato, anno per anno, fino al limite di settanta anni, anziché sessantotto, qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a suo carico. Per i conducenti di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, il limite di età è fissato a sessantacinque anni di età, anziché sessanta, e può essere elevato, anno per anno, fino al nuovo limite di settanta anni, anziché sessantotto, qualora il conducente consegua lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici. Invita, pertanto, i colleghi a considerare l’opportunità di affrontare questo tema nell’ambito del parere.
Segnala, poi, che l’articolo 6 interviene sulla materia delle esercitazioni di guida, mentre l’articolo 7 incide sui limiti alla circolazione con un veicolo immatricolato in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo. I successivi articoli, intervengono su materie estranee alle competenze della Commissione e, in particolare, sulla disciplina dei limiti di velocità e relativi controlli (articolo 8); della sosta dei velocipedi sui marciapiedi e nelle aree pedonali (articolo 9); della rimozione dei veicoli (articolo 10); dell’obbligo di dotare i sistemi di ritenuta per bambini di un dispositivo di allarme anti-abbandono (articolo 10-bis); del contrasto all’uso improprio di dispositivi elettronici da parte del guidatore (articolo 11); del possesso dei documenti di circolazione (articolo 12); della circolazione dei velocipedi (articolo 13); della notificazione delle violazioni (articolo 13-bis); dell’accertamento delle violazioni concernenti gli obblighi di revisione e la copertura assicurativa (articolo 13-ter); della riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie (articolo 13-quater).
Fa presente, infine, che l’articolo 14 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Davide TRIPIEDI (M5S), intervenendo sulla disposizione di cui all’articolo 5-bis, che innalza i limiti massimi per la guida di autotreni e autobus, esprime la sua forte preoccupazione per una norma che, a suo avviso, mette a repentaglio la sicurezza dei lavoratori medesimi e dei cittadini in generale. Auspica pertanto che la Commissione approvi un parere, condiviso da tutti i gruppi, che induca la Commissione di merito ad una ulteriore riflessione su tale punto.
Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 871 del 6 settembre 2017, a pagina 25, seconda colonna, undicesima e dodicesima riga, le parole: «istituto del voucher per il baby sitting» sono sostituite dalle seguenti «istituto oggetto dell’interrogazione».