Per la Corte costituzionale non è fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa sulla contrattazione di prossimità perché le materie nelle quali la contrattazione collettiva di prossimità è destinata ad operare appartengono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
La Regione Toscana ha promosso questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione dell’articolo 8, commi 1, 2 e 2-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, c. 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, “nella parte in cui prevede la realizzazione di specifiche intese a livello aziendale e/o territoriale che possono operare in deroga alle leggi statali e regionali nonché ai contratti collettivi nazionali”.
Ma per la Corte Costituzionale, dal dettato normativo emerge che le “specifiche intese” previste dal comma 1, «finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività», non hanno un ambito illimitato, ma possono riguardare soltanto “la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione”, con riferimento: agli impianti audiovisivi e alla introduzione di nuove tecnologie; alle mansioni del lavoratore, alla classificazione e inquadramento del personale; ai contratti a termine, ai contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, al regime della solidarietà negli appalti e ai casi di ricorso alla somministrazione di lavoro; alla disciplina dell’orario di lavoro; alle modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA, alla trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e alle conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per i casi di licenziamento discriminatorio menzionati in modo espresso dalla norma stessa (comma 2)».
Per la Corte, il suddetto elenco ha carattere tassativo e le materie, nelle quali la contrattazione collettiva di prossimità è destinata ad operare, appartengono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.).


























