La decisione della Corte di Cassazione sez. lavoro prende le mosse da un ricorso ex art. 28 Stat. lav. promosso dalla Funzione Pubblica CGIL di Bergamo nei confronti dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, con cui si denunciava una condotta antisindacale per la mancata informazione e il mancato confronto sindacale sulle misure di salute e sicurezza adottate nella fase iniziale dell’emergenza Covid-19. La Corte d’Appello di Brescia aveva rigettato la domanda, ritenendo che, pur in assenza delle forme tipiche di informazione e confronto previste dal CCNL Sanità 2018, l’amministrazione avesse comunque assicurato un’interlocuzione sindacale compatibile con l’eccezionalità della situazione. La Cassazione conferma integralmente questa impostazione.
Il primo punto qualificante riguarda l’art. 9 della legge n. 300/1970. La Corte ribadisce un principio che spesso viene evocato in modo improprio nel dibattito sindacale: i diritti di controllo e di promozione delle misure di prevenzione spettano ai lavoratori e alle loro rappresentanze interne, non alle organizzazioni sindacali territoriali in quanto tali. L’adesione sindacale dei lavoratori non determina, di per sé, una legittimazione generale del sindacato esterno all’azienda. La ratio della norma è chiara e viene esplicitata con nettezza: l’art. 9 ha una funzione promozionale del coinvolgimento diretto di chi opera concretamente nei luoghi di lavoro, anche in forma individuale o tramite delegati tecnici, e opera come norma speciale che incide sulla posizione datoriale proprio perché radica i poteri di intervento in soggetti endo-aziendali. Da qui l’esclusione della legittimazione delle strutture sindacali territoriali, salvo specifiche deleghe.
Questo passaggio è particolarmente rilevante perché segna un confine netto tra rappresentanza sindacale in senso proprio e tutela prevenzionistica partecipata. La Cassazione non ridimensiona la funzione sindacale, ma la colloca sul terreno corretto: la legittimazione generale delle organizzazioni sindacali deriva dalla contrattazione collettiva e dagli equilibri che essa disegna, non dall’art. 9 Stat. lav.
Il secondo snodo, centrale per la pratica, riguarda la nozione di condotta antisindacale. La Corte riafferma un principio che, pur noto, viene qui declinato in modo particolarmente esplicito: l’antisindacalità non coincide con la mera violazione formale di norme di legge o di clausole contrattuali. Ciò che rileva è la lesione effettiva e concreta delle prerogative sindacali tutelate. In altri termini, la violazione può far presumere l’antisindacalità, ma tale presunzione cade quando risulti che, nelle condizioni date, gli interessi sostanziali alla partecipazione e al confronto siano stati comunque assicurati.
Nel caso di specie, la Corte valorizza il contesto emergenziale della prima fase pandemica. La situazione era caratterizzata da un fattore di rischio sostanzialmente sconosciuto, dall’assenza di dati scientifici consolidati e dall’urgenza di adottare misure immediate. In questo quadro, pretendere il rispetto delle forme ordinarie di informazione e confronto previste dal CCNL sarebbe stato irrealistico. La Corte accerta in fatto che l’ATS aveva comunque mantenuto contatti con le organizzazioni sindacali, anche mediante modalità informali ed estemporanee, inclusa una comunicazione diretta tramite messaggistica istantanea con il segretario provinciale della FP CGIL. Tali modalità, pur atipiche, sono ritenute idonee a realizzare, nei limiti del possibile, le finalità di tutela sottese alle norme collettive.
Da questa ricostruzione discende un principio di diritto di particolare interesse sistematico: la tutela ex art. 28 Stat. lav. presuppone un oggettivo contrasto tra la condotta datoriale e gli interessi sindacali protetti, da valutarsi in concreto e alla luce delle condizioni fattuali in cui la condotta si inserisce. L’approccio è dichiaratamente teleologico: la nozione di antisindacalità non è strutturale né formalistica, ma funzionale alla protezione effettiva della libertà e dell’attività sindacale.
Le implicazioni pratiche sono evidenti. Per le organizzazioni sindacali, la pronuncia impone una riflessione sull’uso dello strumento ex art. 28 Stat. lav.: non ogni scostamento dalle procedure formali legittima automaticamente il ricorso, soprattutto in contesti emergenziali o straordinari. Per i datori di lavoro, pubblici e privati, la decisione non offre una patente di impunità, ma chiarisce che ciò che conta è l’effettiva salvaguardia degli interessi sindacali, anche attraverso strumenti non canonici, quando le circostanze lo impongano.
In conclusione, la Cassazione fissa due coordinate nette. Da un lato, delimita rigorosamente l’ambito soggettivo dell’art. 9 Stat. lav., sottraendolo a letture espansive non coerenti con la sua funzione. Dall’altro, riafferma una concezione sostanziale dell’antisindacalità, ancorata alla realtà dei fatti e non al feticismo delle forme. È una decisione che piacerà poco a chi fa del formalismo procedurale un’arma di conflitto, ma che restituisce coerenza al sistema e offre criteri chiari a chi, sul terreno delle relazioni industriali, deve assumere decisioni rapide e responsabili.
Cassazione civile, Sezione Lavoro, ordinanza 14 gennaio 2026, n. 789
Biagio Cartillone

























