296ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
CATALFO
indi del Presidente
SACCONI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta inizia alle ore 13,50.
PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione
La sottosegretaria BIONDELLI risponde all’interrogazione n. 3-03464 della senatrice Zanoni, sulla situazione occupazionale della PMT Italia S.p.A., impresa leader nella progettazione di impianti nel settore della carta.
In proposito, ricorda che è stata autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) nei confronti di alcune unità lavorative, ma che, avendo lo scorso 31 gennaio il tribunale di Torino dichiarato il fallimento della Società, si è reso necessario un ulteriore sostegno al reddito nella fase di transizione verso un nuovo assetto proprietario. Il trattamento di CIGS potrà essere riconosciuto a condizione che gli organi della procedura si impegnino a concludere il programma di risanamento presentato; nel caso in esame, il curatore fallimentare potrà subentrare nel contratto di solidarietà chiedendo al Ministero del lavoro di “volturare” a suo nome il trattamento di CIGS in corso fino alla naturale scadenza. Avendo una società estera avanzato una proposta di acquisto dell’intero asset aziendale la Sottosegretaria suggerisce che potrebbe essere applicata la fattispecie che consente il riconoscimento di un ulteriore intervento di CIGS per crisi aziendale, qualora sussistano concrete prospettive di rapida cessione della impresa e di riassorbimento occupazionale. Conferma infine la disponibilità del suo Dicastero al confronto e al dialogo con le parti sociali per valutare eventuali ulteriori situazioni di problematicità riguardanti la situazione occupazionale dell’azienda.
La senatrice ZANONI (PD) si dichiara soddisfatta. Considera importante l’istituto della voltura nel programma di risanamento, presentato inizialmente dalla PMT Italia S.p.A. e plaude alla disponibilità del Governo per ulteriori momenti di confronto. Auspica soluzioni analoghe che possano essere trovate per altre soluzioni.
La presidente CATALFO dichiara conclusa la procedura informativa.
IN SEDE REFERENTE
(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati
(2241) BUEMI. – Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare
(2437) LEPRI ed altri. – Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà
(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge n. 2494, testo base, è collegato alla manovra di finanza pubblica e che, ai sensi dell’articolo 126-bis, comma 2-ter del Regolamento del Senato, sono inammissibili gli emendamenti su cui la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Preannuncia pertanto che gli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.2, 1.12, 1.16, 1.17, 1.20, 1.22, 1.24, 1.32, 1.43, 1.49, 1.50, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.90, 1.91, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.102, 1.111, 1.117, 1.145, 1.169, 1.170 e 1.0.1 non verranno posti in votazione.
La Commissione prende atto.
La senatrice CATALFO (M5S), intervenendo sull’ordine dei lavori, chiede l’accantonamento dell’emendamento 1.1 (testo 2), che sarebbe stato dichiarato inammissibile solo per l’assenza della relazione tecnica da parte del Governo.
Il PRESIDENTE dichiara che la richiesta equivarrebbe ad una interruzione del seguito dell’iter: auspica quindi che nel corso dell’esame successivo in Assemblea i temi oggetto dell’emendamento in questione trovino accurato approfondimento da parte del rappresentante del Governo.
La sottosegretaria BIONDELLI assicura la disponibilità del Governo in tal senso.
Presente il numero legale per deliberare, la Commissione passa quindi alle proposte di modifica ed agli ordini del giorno.
Sull’ordine del giorno G/2494/1/11 la relatrice esprime parere favorevole con proposta di riformulazione; la sottosegretaria BIONDELLI formula avviso conforme.
Il senatore LEPRI (PD) accede alla proposta della relatrice sull’ordine del giorno, che viene pertanto accolto nel testo riformulato (allegato al resoconto).
Sull’ordine del giorno G/2494/2/11, la relatrice esprime parere contrario, notando che una serie di profili proposti saranno affrontati in sede di attuazione della delega.
Concorda la sottosegretaria BIONDELLI.
La senatrice CATALFO (M5S) ritiene il salario minimo una componente importante degli indicatori del reddito e giudica necessario pertanto riportare una specificazione di tale istituto nell’ordine del giorno.
Posto in votazione, l’ordine del giorno G/2494/2/11 è respinto.
Sull’ordine del giorno G/2494/3/11 la relatrice PARENTE (PD) e la sottosegretaria BIONDELLI esprimono parere contrario.
La senatrice CATALFO (M5S) ricorda che gli indicatori inseriti nell’ordine del giorno in esame sono presi in attenta considerazione sia da Eurostat che da una risoluzione del Parlamento europeo del 2010.
Posto in votazione, l’ordine del giorno G/2494/3/11 è respinto.
Sull’ordine del giorno G/2494/4/11 la relatrice PARENTE (PD) esprime parere favorevole con richiesta di riformulazione; la sottosegretaria BIONDELLI concorda.
La senatrice FAVERO (PD) accede alla proposta della relatrice sull’ordine del giorno, che viene accolto nel testo riformulato (allegato al resoconto).
E’ quindi accolto l’ordine del giorno G/2494/5/11, favorevoli la RELATRICE e il GOVERNO.
Sull’ordine del giorno G/2494/6/11 la relatrice PARENTE (PD) esprime parere favorevole con proposta di riformulazione; la sottosegretaria BIONDELLI si conforma a tale parere.
La senatrice CATALFO (M5S) accede alla proposta della relatrice sull’ordine del giorno, che pertanto viene accolto nel testo riformulato, allegato al resoconto.
Favorevoli la RELATRICE e il GOVERNO, è accolto l’ordine del giorno G/2494/7/11.
Sugli ordini del giorno G/2494/8/11, G/2494/9/11, G/2494/10/11 e G/2494/11/11 la relatrice PARENTE (PD) esprime parere favorevole, proponendone alcune riformulazioni. Conviene la sottosegretaria BIONDELLI.
I proponenti concordano con le proposte della relatrice sui rispettivi ordini del giorno, che vengono pertanto accolti nei testi riformulati (allegati al resoconto).
Accogliendo un invito della RELATRICE e della rappresentante del GOVERNO, la senatrice MANASSERO (PD) ritira il suo ordine del giorno G/2494/12/11.
Favorevoli la RELATRICE e la sottosegretaria BIONDELLI, è accolto l’ordine del giorno G/2494/13/11.
Gli ordini del giorno G/2494/14/11 e G/2494/15/11 sono invece dichiarati decaduti per assenza del proponente.
Favorevoli la RELATRICE e la sottosegretaria BIONDELLI, è accolto l’ordine del giorno G/2494/16/11.
L’ordine del giorno G/2494/17/11 è quindi ritirato dal senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL); è invece accolto l’ordine del giorno G/2494/18/11, previ pareri favorevoli della relatrice PARENTE (PD) e della sottosegretaria BIONDELLI.
Sugli ordini del giorno G/2494/19/11, G/2494/20/11, e G/2494/21/11 la relatrice PARENTE (PD) esprime parere favorevole, indicando le rispettive proposte di riformulazione; la sottosegretaria BIONDELLI si conforma al parere della relatrice.
I proponenti concordano con le proposte della relatrice sui rispettivi ordini del giorno, che vengono quindi accolti nei testi riformulati (allegati al resoconto).
I senatori BERTACCO (FI-PdL XVII) e SERAFINI (FI-PdL XVII) sottoscrivono gli ordini del giorno G/2494/22/11, G/2494/23/11, G/2494/24/11 e G/2494/25/11, su cui la relatrice PARENTE (PD) e la sottosegretaria BIONDELLI esprimono parere contrario.
Posti ai voti, tali ordini del giorno risultano respinti.
Infine, la Commissione accoglie l’ordine del giorno G/2494/26/11, previ pareri favorevoli della relatrice PARENTE (PD) e della sottosegretaria BIONDELLI.
Si passa quindi all’esame degli emendamenti.
La relatrice PARENTE (PD) e la sottosegretaria BIONDELLI formulano parere contrario su tutti gli emendamenti.
La senatrice CATALFO (M5S) lamenta che, mentre la relatrice e la rappresentante del Governo avevano assicurato che ci sarebbe stata un’ampia discussione sugli emendamenti, il parere contrario su tutte le proposte di modifica chiude invece il dibattito e fa venir meno il tentativo di ricercare soluzioni positive in materia di lotta alla povertà.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) rammenta che il suo Gruppo ha sempre mantenuto una inequivocabile posizione di apertura al dialogo, al fine di cercare un terreno comune di convergenza. Le proposte emendative a sua firma hanno solo l’obiettivo di rafforzare il tentativo del Governo di intervenire su una materia così delicata.
Il senatore LEPRI (PD) sottolinea che l’espressione dei pareri della relatrice e della rappresentante del Governo non chiudono il confronto, che si potrà comunque sviluppare in sede di dichiarazione di voto sulle singole proposte di modifica. Denuncia che gli emendamenti delle opposizioni, lungi dall’intervenire nel merito del testo, rappresentano una mera riproposizione delle disposizioni presenti nei propri disegni di legge.
Il PRESIDENTE evidenzia la delicatezza della fase a cui è giunta la legislatura e ricorda quanto l’approvazione del provvedimento in esame sia sollecitata dalle regioni. Pur nel rispetto delle posizioni di tutti, ritiene pertanto comprensibile la decisione della maggioranza di giungere rapidamente ad una conclusione dell’esame.
La senatrice CATALFO (M5S), nel lamentare che in passato i pareri della Commissione sui decreti attuativi del Jobs Act non siano stati affatto presi in considerazione dal Governo, denuncia che l’esame del provvedimento sia stato a lungo tenuto fermo prima di procedere all’odierna accelerazione.
La relatrice PARENTE (PD) ripercorre le fasi di discussione del provvedimento e sottolinea la necessità di attendere lo stanziamento delle somme previste. Sottolinea che la Commissione dovrà pronunciarsi anche sull’attuazione della delega e reputa non più procrastinabile l’adozione di una misura universale di contrasto alla povertà.
La sottosegretaria BIONDELLI evidenzia che la Conferenza delle regioni e delle province autonome sollecita una rapida approvazione del provvedimento, che darebbe una risposta a più di 400.000 famiglie. Ovviamente il Parlamento dovrà svolgere un attento controllo nelle fasi di attuazione della delega.
La senatrice PAGLINI (M5S) stigmatizza la scelta della maggioranza di rinunciare al contributo delle opposizioni, osservando che l’espressione del parere contrario su tutti gli emendamenti svilisce la stessa funzione del Parlamento. Lamenta l’inadeguatezza della disciplina del Regolamento del Senato sulla pubblicità dei lavori in Commissione, che non consente di dare adeguato risalto dell’esame nei confronti della società civile.
Il PRESIDENTE sottolinea che il Regolamento del Senato assicura una adeguata pubblicità ai lavori parlamentari in Commissione e in Assemblea, ripercorrendone le ragioni storiche e il fondamento giuridico.
Il senatore ANGIONI (PD) invita i Gruppi di opposizione a riconsiderare le decisioni della relatrice e della sottosegretaria Biondelli, tenuto conto che i tempi della legislatura difficilmente consentirebbero un ulteriore passaggio parlamentare. Il provvedimento in esame, pur con tutti i limiti, costituisce al momento l’unica misura possibile di contrasto alla povertà.
La senatrice CATALFO (M5S) rammenta che si era auspicata nei mesi scorsi una convergenza tra tutti i Gruppi su un provvedimento condiviso. Il testo in esame determinerebbe semmai una gabbia della povertà e pertanto sarebbe semmai opportuno che non pervenisse all’approvazione.
Il senatore LEPRI (PD) ricorda che la maggioranza ha già dato risposta ad alcuni settori specifici delle politiche sociali. I Gruppi di opposizione, al contrario, hanno rifiutato un percorso condiviso sul disegno di legge del Governo da assumere come testo base e l’abbinamento dell’esame con le iniziative legislative in tema di reddito di cittadinanza.
Il senatore PUGLIA (M5S), pur concedendo che il tema della lotta alla povertà sia centrale dall’inizio della legislatura, non giudica il disegno di legge n. 2494 idoneo a conseguire tale obiettivo e lo ritiene semmai fonte di false speranze. Invita pertanto la maggioranza a riconsiderare le proprie proposte.
La senatrice D’ADDA (PD), pur giudicando il disegno di legge n. 2494 non risolutivo del dramma della povertà in Italia, invita i Gruppi di opposizione a considerare con maggiore attenzione le proposte. Il momento politico attuale impone una accelerazione delle decisioni e la rapida adozione di una misura universale di contrasto alla povertà.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) lamenta che non sia stato dato esito all’intento iniziale di giungere ad una soluzione ampiamente condivisa per fronteggiare il dramma del bisogno. Denuncia le chiusure della maggioranza, che hanno impedito un adeguato confronto in sede di comitato ristretto sui disegni di legge nn. 1148, 1670, 1697 e 1919 (reddito di cittadinanza e salario minimo orario).
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime il proprio dissenso per il mancato riconoscimento del ruolo delle regioni e invita a considerare con attenzione le finalità dell’emendamento 1.172, sulla clausola di salvaguardia.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.
Con distinte e successive votazioni sono respinti gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11.
I senatori BERTACCO (FI-PdL XVII) e SERAFINI (FI-PdL XVII) sottoscrivono gli emendamenti 1.13, 1.14, 1.15 e 1.18, che, posti successivamente ai voti, sono respinti.
Sull’emendamento 1.19 interviene per dichiarazione di voto la senatrice CATALFO (M5S), che denuncia l’assenza di adeguati strumenti di contrasto alla povertà assoluta.
Posto ai voti, anche l’emendamento 1.19 è respinto; la Commissione respinge altresì l’emendamento 1.21.
Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice CATALFO (M5S), la Commissione respinge quindi l’emendamento 1.23, nonché, con successive e distinte votazioni gli emendamenti 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30 e 1.31.
I senatori BERTACCO (FI-PdL XVII) e SERAFINI (FI-PdL XVII) sottoscrivono gli emendamenti 1.33 e 1.34 che, posti ai voti, sono respinti.
La senatrice CATALFO (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.35, 1.36 e 1.37 che, posti distintamente in votazione, vengono respinti.
I senatori BERTACCO (FI-PdL XVII) e SERAFINI (FI-PdL XVII) sottoscrivono l’emendamento 1.38 che, posto ai voti, è respinto.
Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) sottoscrive l’emendamento 1.39, che, posto ai voti, è respinto; con successive e distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 1.40, 1.41 e 1.42.
Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) sottoscrive l’emendamento 1.44, che, posto ai voti, è respinto.
Con distinte e successive votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 1.45 e 1.46, quest’ultimo sottoscritto dal senatore SERAFINI (FI-PdL XVII).
La senatrice CATALFO (M5S) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.47, richiamando l’importanza della Rete nazionale dei servizi per il lavoro.
Con distinte e successive votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.47 e 1.48.
Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) interviene a lamentare il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sull’emendamento 1.49.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) giudica inopportuno che il parere contrario ai sensi dell’articolo 81 venga pronunciato in assenza della relazione tecnica del Governo.
Il PRESIDENTE precisa che le considerazioni in ordine all’espressione del parere contrario della Commissione bilancio motivate da mancata copertura finanziaria vanno avanzate in altra sede.
Con distinte e successive votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.51, 1.52 (sottoscritto dal senatore SERAFINI (FI-PdL XVII)), 1.53, 1.54, 1.70 e 1.71.
I senatori BERTACCO (FI-PdL XVII) e SERAFINI (FI-PdL XVII) sottoscrivono gli emendamenti 1.72, 1.73 e 1.74 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.
Con distinte e successive votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 1.75, e 1.76.
I senatori BERTACCO (FI-PdL XVII) e SERAFINI (FI-PdL XVII) sottoscrivono gli emendamenti 1.77, 1.78 e 1.79 che, posti distintamente ai voti, sono respinti; posto ai voti, è altresì respinto l’emendamento 1.80.
I senatori BERTACCO (FI-PdL XVII) e SERAFINI (FI-PdL XVII) sottoscrivono gli emendamenti 1.81, 1.82 e 1.83 che, posti separatamente ai voti, sono respinti.
Con distinte e successive votazioni, sono pure respinti gli emendamenti 1.84, 1.85 e 1.86, mentre è decaduto per assenza del proponente l’emendamento 1.87.
Con distinte e successive votazioni, risultano respinti gli emendamenti 1.88, 1.89, 1.92, 1.93, 1.94, e 1.95, sul quale interviene la senatrice CATALFO (M5S) ad evidenziare come esso chiarisca le modalità di definizione dei percorsi personalizzati.
La senatrice CATALFO (M5S) caldeggia l’approvazione degli emendamenti 1.96, 1.97 e 1.103, che, posti distintamente in votazione, sono respinti.
Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) sottoscrive l’emendamento 1.104, che, posto in votazione, è respinto.
La senatrice CATALFO (M5S) caldeggia l’approvazione dell’emendamento 1.105, che, posto in votazione, è respinto.
Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) dichiara di sottoscrivere gli emendamenti 1.106, 1.107, 1.110, 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.121, 1,123, 1.124, 1.125, 1.126, 1.135, 1.138, 1.139, 1.140, 1.144, 1.146, 1.147, 1.148, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.160, 1.164, 1.165 e 1.166.
La Commissione, con successive e distinte votazioni, respinge quindi gli emendamenti 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110, 1.112, 1.113, 1.114, 1.115 e 1.116.
A proposito dell’emendamento 1.118, la senatrice CATALFO (M5S) critica la costituzione di un ulteriore organismo amministrativo in seno al Ministero del lavoro.
La Commissione, con successive e distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.118, 1.119, 1.120 (sottoscritto dai senatori BERTACCO (FI-PdL XVII) e SERAFINI (FI-PdL XVII)), 1.121, 1.122, 1.123, 1.124, 1.125 e 1.126.
E’ dichiarato decaduto per assenza del proponente l’emendamento 1.127.
Con distinte e successive votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 1.128, 1.129, 1.130, 1.131 (sottoscritto dai senatori BERTACCO (FI-PdL XVII) e SERAFINI (FI-PdL XVII)), 1.132, 1.133, 1.134, su cui interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice CATALFO (M5S), e 1.135.
Dopo che la senatrice CATALFO (M5S) ha caldeggiato l’approvazione degli emendamenti 1.136 e 1.137, auspicando un intervento dell’INAPP, con distinte e successive votazioni, gli emendamenti sono respinti.
La Commissione respinge altresì, all’esito di separate votazioni, gli emendamenti 1.138, 1.139, 1.140 e 1.141.
La senatrice CATALFO (M5S) interviene per dichiarazione di voto sugli emendamenti 1.142, 1.143 e 1.149, denunciando le difficoltà del terzo settore a prendere in carico le condizioni dei soggetti beneficiati dal provvedimento. Considera, altresì, difficile per i comuni svolgere adeguati compiti di contrasto alla povertà.
Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.142, 1.143, 1.144, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151 e 1.152, quest’ultimo sottoscritto dal senatore SERAFINI (FI-PdL XVII).
La senatrice CATALFO (M5S) interviene per dichiarazione di voto sull’emendamento 1.153, ricordando l’importanza del fascicolo elettronico del cittadino.
Con successive e distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.153, 1.154, 1.155, 1.156, 1.157, 1.158, 1.159, 1.160, 1.161 (sottoscritto dal senatore SERAFINI (FI-PdL XVII)), 1.162, 1.163 (sottoscritto dai senatori BERTACCO (FI-PdL XVII) e SERAFINI (FI-PdL XVII)), 1.164, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168 e 1.171.
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede al Governo che i principi del suo emendamento 1.172 siano attentamente presi in considerazione nei decreti di attuazione.
La sottosegretaria BIONDELLI fornisce le proprie assicurazioni al riguardo.
Posto ai voti, l’emendamento 1.172 è respinto.
Nessuno chiedendo la parola per dichiarazione di voto, la Commissione, a maggioranza, conferisce quindi mandato alla relatrice Parente a riferire oralmente all’Assemblea sul disegno di legge n. 2494, proponendo l’assorbimento dei disegni di legge nn. 2241 e 2437.
Il PRESIDENTE informa che la senatrice Catalfo presenterà una relazione di minoranza.
La Commissione prende atto.
SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI
Il PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell’andamento dei lavori, le sedute della Commissione convocate alle ore 8,30 e 13,45 di domani, giovedì 23 febbraio, non avranno luogo.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,30.
ORDINI DEL GIORNO SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 2494
G/2494/1/11 (testo 2)
LEPRI, ANGIONI, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge collegato alla stabilità 2016 recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),
premesso che:
l’articolo 1, comma 1, prevede che il Governo sia delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, una misura nazionale di contrasto della povertà, denominata reddito di inclusione, da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;
l’articolo 1, comma 2, lettera a), tra i princìpi e i criteri direttivi, prevede che la suddetta misura sia unica a livello nazionale, abbia carattere universale e sia condizionata alla prova dei mezzi, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell’effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa;
ciò posto, l’articolo 1, comma 2, alla lettera d), prevede la possibilità di un graduale incremento del beneficio e di una graduale estensione dei beneficiari, da individuare prioritariamente tra determinate categorie di soggetti, sulla base di risorse aggiuntive che affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, nonché attraverso eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi;
premesso inoltre che:
l’uso dell’ISEE dovrà essere calibrato anche in base alla ricomposizione delle misure di contrasto alla povertà esistenti;
l’ISEE, pur efficace nella valutazione complessiva della valutazione patrimoniale e reddituale, può produrre distorsioni in quanto non riporta le diminuzioni o gli aumenti di reddito e beni che avvengono tra quelli indicati al momento della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e quelli realmente disponibili al momento della richiesta di prestazione; ciò comporta il rischio di valutare una condizione molto precedente al momento della prestazione e, quindi, di non individuare correttamente la graduatoria dei beneficiari rispetto all’effettiva condizione;
considerato che:
l’articolo 1, comma 2, alla lettera c) prevede che il beneficio sia riconosciuto nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, mentre alla lettera h) prevede che venga definita la durata dello stesso, prevedendone la possibilità di rinnovo;
considerato inoltre che:
la condizionalità prevista nella predisposizione del progetto personalizzato richiede che vengano anche stabilite soluzioni per impegnare, almeno parte dei beneficiari, in programmi di lavoro di pubblica utilità;
ritenuto fondamentale che tutte le risorse stanziate possano trovare un pieno impiego;
impegna il Governo:
a stabilire in modo chiaro, in sede di attuazione del disegno di legge delega, che la misura nazionale di contrasto della povertà abbia effettivamente carattere di universalità prevedendo, altresì, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio e di tutti gli altri provvedimenti utili a tal fine, lo stanziamento delle risorse necessarie al fine di rendere concretamente realizzabili l’incremento graduale del beneficio, la graduale estensione della platea dei beneficiari, nonché lo sviluppo sul territorio di adeguati servizi per l’inclusione, nell’ambito di un Piano nazionale di contrasto alla povertà di durata pluriennale;
a valutare l’opportunità di considerare l’incidenza dei costi dell’abitare nella quantificazione del reddito disponibile, in relazione alla soglia di accesso alla misura e nella determinazione del beneficio;
a valutare l’opportunità di prevedere che gli enti erogatori possano richiedere ISEE aggiornati, adottando a tal fine anche una modulistica coerente all’«attualizzazione» del reddito disponibile, in modo che la prestazione sia resa sulla base della condizione posseduta al momento della erogazione della stessa;
a valutare l’opportunità di prevedere programmi nazionali, da realizzare su base locale, per attivare lavori di utilità sociale, in applicazione della condizionalità prevista per alcuni dei beneficiari;
a gestire le risorse disponibili in modo da garantire un progressivo riconoscimento dei soggetti titolari del diritto all’erogazione della prestazione;
a definire criteri e modalità di selezione, nonché procedure semplificate in applicazione delle priorità indicate, che sulla base delle informazioni disponibili, siano in grado di assicurare il pieno impiego di tutte le risorse in dotazione.
G/2494/4/11 (testo 2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;
secondo i dati dell’OCSE, dal 2008 al 2014 in Italia la povertà assoluta è pressoché raddoppiata con oltre 4 milioni di persone, di cui circa 1.470.000 famiglie, che non riescono a consumare un paniere di beni essenziali;
l’emergenza riguarda soprattutto le famiglie numerose e con figli minori. Livelli elevati di povertà assoluta si osservano per le famiglie con cinque o più componenti (16,4 per cento), soprattutto se coppie con tre o più figli (16 per cento) e l’incidenza sale al 18,6 per cento se in famiglia ci sono almeno tre figli minori;
le famiglie con figli, in particolare quelle numerose, sono più spesso famiglie monoreddito, specie se la donna è a bassa qualifica, e lo squilibrio tra ricchezza disponibile e numero di consumatori familiari le rende a rischio di povertà;
considerato che:
il sostegno monetario alle famiglie è oggi realizzato sostanzialmente da due istituti: gli assegni al nucleo familiare, destinati alle sole famiglie di lavoratori dipendenti, e le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, che escludono i cosiddetti «incapienti»;
è quindi necessario un nuovo sostegno economico alle famiglie per le spese sostenute per i figli a carico, progressivo in base alla condizione economica del nucleo, che consentirebbe a molte famiglie di lavoratori poveri di uscire dalla loro condizione di povertà;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di estendere la misura economica destinata ai nuclei familiari con minori anche alle famiglie con figli conviventi a carico con età fino a 25 anni, assumendo il modello ISEE come misura della loro condizione economica.
G/2494/6/11 (testo 2)
Il Senato,
in sede d’esame del disegno di legge «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (collegato alla legge di stabilità 2016);
premesso che:
il provvedimento in esame intende introdurre una misura nazionale di contrasto alla povertà, intesa come l’impossibilità di disporre dell’insieme dei beni e dei servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso, e dell’esclusione sociale individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale;
nelle intenzioni dichiarate dei proponenti, questa misura è volta a superare la logica di mera assistenza passiva, introducendo il principio della attivazione finalizzata alla inclusione sociale e lavorativa, pur con il limite delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all’inclusione sociale di cui all’articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016, che ne determina una gradualità connessa agli interventi di riordino delle prestazioni assistenziali;
durante l’esame del disegno di legge alla Camera è stata modificata la disposizione che prevedeva la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e quelle di natura previdenziale sottoposte alla prova dei mezzi del soggetto beneficiario ed è stato soppresso il tanto contestato riferimento all’«universalismo selettivo» nell’accesso al beneficio;
il provvedimento all’esame è stato equiparato al reddito di cittadinanza, in realtà è evidente che tale assimilazione non è possibile sia per le risorse indicate e sia per la platea dei beneficiari delle misure;
i 600 milioni di euro per l’anno 2016 e i 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 chiaramente non sono risorse sufficienti a garantire in maniera universalistica il reddito di cittadinanza come concepito dal Movimento 5 Stelle, per la cui introduzione sono previsti ben 17 miliardi e che intende affrontare il problema della disoccupazione e della povertà in maniera non contingente ma sistemica e strutturale;
una misura di contrasto alla povertà, come questa delineata dal Governo, è insufficiente a compensare le rilevanti distorsioni e ingiustizie sociali che, in particolare con le riforme sul lavoro, il medesimo Governo ha ormai reso pressoché permanenti se non addirittura irreversibili;
le stime diffuse dall’ISTAT riferite alla povertà: assoluta e relativa, nel 2015, rilevano che le famiglie residenti in condizione di povertà assoluta sono pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 mila (il numero più alto dal 2005 a oggi);
l’incidenza della povertà assoluta si mantiene sostanzialmente stabile sui livelli stimati negli ultimi tre anni per le famiglie, con variazioni annuali statisticamente non significative (6,1 per cento delle famiglie residenti nel 2015, 5,7 per cento nel 2014, 6,3 per cento nel 2013); cresce invece se misurata in termini di persone (7,6 per cento della popolazione residente nel 2015, 6,8 per cento nel 2014 e 7,3 per cento nel 2013);
questo andamento nel corso dell’ultimo anno si deve principalmente all’aumento della condizione di povertà assoluta tra le famiglie con 4 componenti (da 6,7 del 2014 a 9,5 per cento), soprattutto coppie con 2 figli (da 5,9 a 8,6 per cento) e tra le famiglie di soli stranieri (da 23,4 a 28,3 per cento), in media più numerose;
i grandi assenti del provvedimento all’esame sono la definizione di povertà e l’individuazione dei poveri a cui la misura si riferisce e il riferimento a un livello di vita dignitoso appare insufficiente poiché il Governo potrà liberamente stabilire chi è povero e chi non lo è anche senza tener conto degli indicatori ufficiali,
impegna il Governo:
a reperire, mediante specifici provvedimenti legislativi, fatte salve le esigenze di finanza pubblica, necessarie e adeguate risorse per affrontare in modo radicale ed esteso il problema della povertà in Italia.
G/2494/8/11 (testo 2)
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, STEFANO, URAS
Il Senato,
in sede di discussione dell’AS 2494 «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»,
premesso che:
in Italia il rischio di povertà riguarda circa un terzo della popolazione, ed è in crescita da molti anni. Tra il 2008 e il 2014 la quota di italiani con un reddito al di sotto della soglia di povertà è cresciuta di circa un terzo, passando da 11 a 15 milioni di persone;
i dati ISTAT appena pubblicati nel Report «La povertà in Italia nel 2015», parlano di 1 milione e 582 mila famiglie in povertà assoluta, pari a 4 milioni e 598 mila persone: il numero più alto dal 2005. Per quanto riguarda i minori in povertà assoluta, questi sono pari al 10,9 per cento, ossia più di un minore su 10 (nel 2005 la percentuale era del 3,9 per cento);
soltanto il 3 per cento delle prestazioni sociali erogate in Italia va alla parte più povera della popolazione;
nonostante questi dati drammatici, in Europa solo il nostro Paese, insieme alla Grecia, è privo di una misura universalistica per chi si trova in una condizione di povertà;
è attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari la Comunicazione della Commissione relativa all’«Avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali» con annesso l’allegata «Prima stesura del pilastro dei diritti sociali». Questa comunicazione dovrebbe fungere da quadro di riferimento per esaminare le performance occupazionali e sociali degli Stati membri;
nel suddetto documento, il quindicesimo settore di intervento osserva che la maggior parte degli Stati membri, ma non tutti, erogano un reddito minimo alle persone in condizioni o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza. Come principio viene proposto quello di assicurare un adeguato reddito minimo garantito a coloro che non dispongono di risorse sufficienti per un livello di vita dignitoso;
l’evidente elevato onere per la finanza pubblica conseguente all’eventuale attuazione delle suddette misure di sostegno al reddito può essere affrontato prevedendo una graduale attuazione delle misure, e comunque richiede prioritariamente una effettiva volontà politica di intraprendere questo percorso. Sotto questo aspetto, giova ricordare che il Governo, nel recente passato, ha «trovato» circa 4 miliardi di euro per l’esenzione dell’IMU per l’abitazione principale, e circa 10 miliardi per i noti «80 euro» in busta paga,
impegna il Governo:
ad assumere, compatibilmente con le esigenze generali di finanza pubblica, in coerenza con le risoluzioni europee del 2008 e del 2010, e con il documento sul «Pilastro europeo dei diritti sociali» di cui in premessa, le opportune iniziative per un graduale ampliamento delle misure per il contrasto alla povertà al fine di garantire a regime un sostegno economico minimo da garantire a tutte alle persone in condizioni di povertà o a rischio di povertà che non dispongono di altri mezzi di sussistenza.
G/2494/9/11 (testo 2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;
ai sensi del comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell’ambito dei princìpi di cui alla legge n. 328 del 2000;
nell’ambito di tale misura, ai sensi del comma 4, lettera d), si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa predisporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, protocolli formativi e operativi che agevolino l’attuazione della misura di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, promuova iniziative di confronto tra gli operatori, segnali alle regioni interessate gli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio dell’attuazione della misura, presentino particolari criticità e, in accordo con la regione interessata, possa sostenere interventi di tutoraggio;
nella suddetta norma non è esplicitata, tra le iniziative di confronto tra gli operatori, la possibilità di promuovere anche la realizzazione di attività formative che sarebbero propedeutiche per i soggetti che lavorano nel settore dei servizi sociali;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di promuovere d’intesa con le Regioni, la predisposizione di attività formative per fornire agli operatori, che agiscono in tale ambito, un adeguato sostegno alla loro attività nel quadro delle misure previste dal presente provvedimento.
G/2494/10/11 (testo 2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;
ai sensi del comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell’ambito dei princìpi di cui alla legge n. 328 del 2000;
nell’ambito di tale misura, ai sensi del comma 4, lettera i), si prevede il rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all’articolo 21 della legge n. 328 del 2000, e, in particolare, del Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge n. 78 del 2010, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro nonché con i sistemi informativi di gestione delle prestazioni già nella disponibilità dei comuni; miglioramento della fruibilità delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali da parte degli enti locali, a supporto della gestione, della programmazione e del monitoraggio della spesa sociale locale e per la valutazione dell’efficienza e dell’efficacia degli interventi realizzati nei singoli territori; rafforzamento degli obblighi di trasmissione di dati al Casellario dell’assistenza da parte degli enti, delle amministrazioni e dei soggetti obbligati, ivi comprese le segnalazioni relative a prestazioni indebitamente percepite, e introduzione di sanzioni per i soggetti inadempienti;
è necessario garantire, così come previsto per gli enti locali, anche agli operatori del settore, di cui al comma 4, lettera d) del presente provvedimento, la possibilità di fruire delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali in supporto alla loro attività:
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di garantire, mediante atti di propria competenza nel rispetto della tutela della privacy, la trasparenza, l’accessibilità e la condivisione dei dati e delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali di cui all’articolo 21 della legge n. 328 del 2000, rendendoli disponibili agli operatori del settore di cui al comma 4, lettera d) dell’atto in esame, impegnati nella strategia di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale.
G/2494/11/11 (testo 2)
Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali» (A.S. 2494),
premesso che:
il disegno di legge in esame reca una disciplina di delega al Governo concernente il contrasto della povertà, il riordino delle relative prestazioni assistenziali ed il coordinamento del sistema degli interventi in materia di servizi sociali;
ai sensi del comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni, nell’ambito dei princìpi di cui alla legge n. 328 del 2000;
nell’ambito di tale misura, ai sensi del comma 4, lettera d), si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa predisporre, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, protocolli formativi e operativi che agevolino l’attuazione della misura di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, promuova iniziative di confronto tra gli operatori, segnali alle regioni interessate gli ambiti territoriali che, sulla base delle evidenze emerse in sede di monitoraggio dell’attuazione della misura, presentino particolari criticità e, in accordo con la regione interessata, possa sostenere interventi di tutoraggio;
considerato che:
con l’approvazione della legge n. 106 del 2016 (Riforma del Terzo Settore), il Governo è stato delegato dal Parlamento ad adottare uno o più decreti legislativi volti a sostenere la libera iniziativa, personale e associativa, finalizzata al bene comune, all’incremento dei livelli di coesione e protezione sociale e all’inclusione e al pieno sviluppo della persona;
tale intervento si è reso necessario anche a causa della grave crisi economica che ha colpito il Terzo settore e il sistema dei servizi sociali del nostro Paese;
il sistema dei servizi sociali locali si trova in difficoltà a causa dell’insufficienza di personale, del blocco delle assunzioni e del turn-over, dei limiti della spesa imposti dalle norme di finanza pubblica, nonché a causa della progressiva riduzione degli stanziamenti statali destinati al sostegno degli interventi sociali sui territori;
in particolare, gli operatori che lavorano nel settore dei servizi sociali, di cui al comma 4, lettera d) dell’A.S. 2494, si trovano in una situazione di disagio per l’aumento delle domande di aiuto e assistenza da parte di persone in difficoltà e, al contempo, della diminuzione delle risorse economiche loro destinate per costruire progetti che rispondano ai bisogni individuali dei soggetti svantaggiati;
per garantire la continuità del lavoro svolto dai servizi sociali locali, in difficoltà nel loro complesso, è quindi necessario risolvere la situazione di disagio degli operatori in modo da permettere a tali lavoratori, attraverso risorse adeguate, di poter svolgere la loro attività in favore delle comunità in cui operano;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità, di prevedere, d’intesa con le Regioni, misure al fine di potenziare l’offerta del sistema dei servizi sociali del nostro Paese, favorendo l’aumento del numero dei professionisti che svolgono la loro attività in tale settore e sostenendo i servizi sociali locali con risorse finanziarie esplicitamente finalizzate allo sviluppo e il rafforzamento delle attività e delle strutture coinvolte nella misura di contrasto alla povertà, prevista nel presente provvedimento.
G/2494/19/11 (testo 2)
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, STEFANO, URAS
Il Senato, in sede di discussione dell’AS 2494 « Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»
premesso che:
per raggiungere gli obiettivi di strategia Europa 2020 ed in coerenza con il Programma Nazionale di Riforma (PNR) l’Italia dovrebbe elevare il tasso di occupazione dall’attuale 60,5 per cento ad un minimo del 67 per cento e ridurre quello di povertà dal 28,3 al 25 per cento, ovvero dovrà garantire una crescita «inclusiva» creando 2,8 milioni di nuovi posti di lavoro e sottrarre circa 2,2 milioni di persone a condizioni di povertà o deprivazione;
questi dati emergono da una recente indagine promossa dall’istituto Demoskopika, denominata «Europa inclusiva. Lo stato di avanzamento delle regioni italiane» dove si rileva, tra l’altro, una distanza tra le Regioni del nord e del sud Italia che lo stesso istituto definisce «incolmabile»;
tra le regioni ritardatarie figurano tutte quelle del sud, con una distanza da colmare che va da 8,4 a 24,9 punti percentuali: in testa la Calabria (-24,9), seguono la Campania (-23,9), la Sicilia (-23,6), la Puglia (-20), la Basilicata (-13,9), la Sardegna (-13,5), l’Abruzzo (-8,4);
la Basilicata dovrebbe, entro il 2020, innalzare il tasso di occupazione della fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni dal 48 al 61,3 per cento, ovvero 25mila posti di lavoro in più; contestualmente dovrebbe calare il tasso di povertà dal 39,6 di oggi al 34,5 per cento nel 2020, sottraendo circa 30mila persone all’emarginazione sociale;
impegna il Governo:
a considerare, fin dalla prossima legge di bilancio, la possibilità di incrementare gradualmente le risorse nel triennio 2017-2019, compatibilmente con gli impegni generali di finanza pubblica, al fine del progressivo e rapido superamento dalla situazione di povertà estrema per quei milioni di cittadini che versano attualmente in questa situazione.
G/2494/20/11 (testo 2)
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, STEFANO, URAS
Il Senato, in sede di discussione dell’AS 2494 «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»,
premesso che:
il provvedimento in esame prevede una delega al Governo per l’introduzione di una misura volta al contrasto alla povertà;
dal 2017 le risorse su cui la citata misura unica potrà contare è di circa un miliardo di euro, stanziato dall’ultima legge di stabilità;
è evidente che se l’obiettivo è quello di far uscire dalla soglia di povertà assoluta le famiglie che si trovano in questa situazione, le risorse stanziate si dimostrano chiaramente del tutto insufficienti. Dai dati ISTAT si evince che sarebbero necessari circa 5-6 miliardi di euro, altri autorevoli stime, come quelle prodotte dall’«Alleanza contro la povertà in Italia», parlano di almeno 7 miliardi di euro;
è quindi evidente che le risorse messe in campo, seppur siano un primissimo passo verso la giusta direzione, risultano del tutto inadeguate a dare una risposta credibile a centinaia di migliaia di famiglie che vivono in grave disagio economico;
i dati ISTAT appena pubblicati parlano di 1 milione e 582 mila famiglie in povertà assoluta nel 2015, pari a 4 milioni e 598 mila persone, il numero più alto dal 2005;
impegna il Governo:
a considerare, fin dalla prossima legge di bilancio, la possibilità di incrementare gradualmente le risorse nel triennio 2017-2019, compatibilmente con gli impegni generali di finanza pubblica, al fine del progressivo e rapido superamento dalla situazione di povertà estrema per quei milioni di cittadini che versano attualmente in questa situazione.
G/2494/21/11 (testo 2)
BAROZZINO, DE PETRIS, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO, STEFANO, URAS
Il Senato, in sede di discussione dell’AS 2494 « Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali»,
premesso che:
il comma 2, lettera a) dell’articolo 1, prevede che la misura unica nazionale di contrasto della povertà, sia condizionata alla prova dei mezzi, effettuata attraverso l’ISEE, nonché all’adesione di un progetto personalizzato per l’inclusione sociale e lavorativa, predisposto e attuato di fatto dagli enti locali;
si evidenzia che questi progetti personalizzati per l’inclusione sociale e lavorativa, dipendano di fatto dalla capacità degli enti locali e dei centri per l’impiego di far fronte alle richieste inoltrate;
la realtà però è che gli enti locali, pur in previsione di risorse a loro destinate per dette finalità dal provvedimento in esame, che però sono del tutto inadeguate dopo anni di tagli, hanno risorse finanziarie e professionali inadeguate a garantire l’attuazione dei suddetti progetti personalizzati;
il rischio più che concreto quindi è che i comuni e i centri per l’impiego non saranno in grado di «accogliere» tutte le persone che hanno le caratteristiche per poter accedere ai benefici riconosciuti;
impegna il Governo:
a valutare l’opportunità di incrementare i trasferimenti a favore degli enti locali e dei Centri per l’impiego, affinché vengano realmente messi in condizione di poter attivare e garantire qualità ed efficacia ai progetti personalizzati per l’inclusione sociale e lavorativa, che risultano essere condizione necessaria per l’erogazione del beneficio economico ai soggetti interessati.
295ª Seduta
Presidenza del Presidente
SACCONI
Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta inizia alle ore 15.
SULLE CONSULTAZIONI TRAMITE PIATTAFORMA INFORMATICA
Il presidente SACCONI avverte che dal 10 febbraio scorso è operativa la consultazione tramite piattaforma informatica sui disegni di legge nn. 2048, 2128 e 2266 (Caregiver familiare). Dei 43 soggetti invitati a partecipare, 28 risultano accreditati, una metà dei quali ha già provveduto a caricare memorie, documenti e filmati ritenuti utili a fornire il proprio contributo. Ribadisce l’importanza della consultazione, che esalta le possibilità di partecipare al processo di elaborazione delle decisioni e favorisce il dialogo tra i soggetti decidenti e le parti interessate. Anticipa che il 9 marzo prossimo, in occasione di un’iniziativa che si svolgerà in Senato nell’ambito della “Settimana della partecipazione”, avrà l’opportunità di presentare questa buona pratica della Commissione lavoro ed auspica che i senatori vogliano intervenire numerosi all’evento.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REFERENTE
(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati
(2241) BUEMI. – Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in materia di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare
(2437) LEPRI ed altri. – Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di misure integrate di contrasto alla povertà
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)
Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 febbraio.
Il presidente SACCONI avverte che è pervenuto l’emendamento 1.1 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, il cui testo è stato trasmesso alle Commissioni permanenti 1a e 5a per il rispettivo parere.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
AFFARI ASSEGNATI
Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato (n. 789)
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio.
Il presidente SACCONI (AP (Ncd-CpE)), relatore, presenta una proposta di risoluzione sull’affare assegnato (testo allegato al resoconto della seduta). Auspica che su di essa si registri la più ampia condivisione da parte della Commissione: maggiore sarà l’ampiezza del consenso, maggiore l’incisività della Commissione stessa su tali temi.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA
(2692) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 febbraio.
Il relatore ANGIONI (PD) dà conto di una proposta di parere, favorevole con osservazioni (testo allegato al resoconto della seduta).
Il presidente SACCONI condivide le considerazioni del relatore, prodotte nel testo da lui proposto. Concorda in particolare con riferimento alle perplessità riguardanti l’istituzione di un’Agenzia per la somministrazione del lavoro portuale, ritenendo anch’egli non opportuna la segmentazione, che potrebbe riferirsi anche ad altri comparti del mercato del lavoro: specificità analoghe a quelle del lavoro portuale sono infatti riscontrabili anche in altri settori.
Il relatore ANGIONI (PD) interloquisce brevemente per sottolineare che le perplessità nel caso di specie sono ancora maggiori, atteso che qui si fa riferimento solo ad alcune realtà portuali.
La senatrice CATALFO (M5S) presenta una proposta di parere alternativa, di segno favorevole con condizione (testo allegato al resoconto).
Il presidente SACCONI osserva che la bozza di parere del relatore e quella testé illustrata dalla senatrice Catalfo sono analoghe nella sostanza e differiscono unicamente per la diversa qualificazione dei rilievi contenuti. Nota che nel caso specifico la qualificazione di osservazioni ovvero di condizioni dei rilievi stessi non conferisce ai medesimi una diversa efficacia formale.
Il relatore ANGIONI (PD), pur comprendendo le ragioni della senatrice Catalfo, ritiene comunque preferibile l’espressione di un parere con semplici osservazioni. L’apposizione di condizioni, quanto meno in linea teorica, implicherebbe che, ove esse fossero accettate, i lavoratori interessati non potrebbero godere dello strumento qui previsto, ipotesi che giudicherebbe del tutto inaccettabile.
La senatrice CATALFO (M5S) ribadisce la necessità di fare ricorso a condizioni, al fine di stigmatizzare con forza la creazione di una ennesima Agenzia.
La senatrice PARENTE (PD) insiste per la immediata messa in votazione del parere proposto dal relatore, che rappresenta la posizione dell’intero Gruppo.
Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) esprime consenso nei confronti di alcuni profili del decreto-legge in esame. Manifesta tuttavia netta contrarietà all’istituzione di una ennesima Agenzia cui affidare la soluzione della crisi occupazionale del settore portuale e conferire risorse destinate a sostenere il reddito per il personale in esubero delle imprese in esso operanti. Sottolinea l’esigenza che soluzioni efficaci vengano individuate tenuto conto delle reali esigenze dei territori interressati. Prende atto con soddisfazione della convocazione per il 27 prossimo di un tavolo di confronto sulla vicenda ILVA, auspicando che ciò consenta di dare ossigeno ad un territorio tanto martoriato.
Il presidente SACCONI , verificata la presenza del numero legale, mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore Angioni, che è approvata. Risulta conseguentemente preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativo, illustrata dalla senatrice Catalfo.
SULL’ESAME IN SEDE CONSULTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2208
Il senatore ICHINO (PD), relatore sul disegno di legge n. 2208, sollecita l’espressione da parte della Commissione del parere sul tale iniziativa legislativa.
Il presidente SACCONI osserva che il punto è all’ordine del giorno e verrà trattato nel pieno rispetto della programmazione dei lavori della Commissione e dei tempi di esame riservati a ciascun provvedimento, nonché tenuto conto del calendario stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
La seduta termina alle ore 15,35.
SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 789
La Commissione,
premesso che:
la disoccupazione giovanile in Italia è ancora vicina al 40 per cento, tra i livelli più alti in Europa, con circa 1 milione di disoccupati tra i 15 e i 29 anni e, nella stessa fascia di età, il numero dei giovani che non lavorano e non studiano (i cosiddetti NEET) è di 2,3 milioni;
in tale contesto, l’apprendistatorappresenta lo strumento di placement ideale per aiutare le imprese a costruire i profili di cui hanno bisogno e i giovani ad acquisire professionalità che il sistema dell’istruzione spesso non riesce a dare, nonché il raccordo sistematico tra il mondo della formazione e quello dell’impresa;
dall’ultimo rapporto ISFOL (Verso il sistema duale. XVI Rapporto sull’apprendistato in Italia, 2016), emerge un trend negativo in relazione all’apprendistato che perdura ormai da diversi anni mentre non è abbastanza vigoroso, per quanto incoraggiante, il recentissimo incremento del numero dei relativi contratti;
anche alla luce della “crisi” dell’apprendistato, oggi il tirocinio sembra la modalità principale di incontro dei giovani con il mercato del lavoro, spesso a discapito della dimensione formativa per il quale è stato istituito, dal momento che, non essendo un contratto di lavoro, viene spesso utilizzato per ottenere un risparmio sui costi del personale e per evitare vincoli e tutele propri di un contratto di lavoro;
spesso si utilizza il tirocinio per profili professionali dal basso o bassissimo livello di competenze, per i quali appare più idoneo un normale contratto di lavoro con conseguenze rilevanti sui redditi dei lavoratori e quindi sui consumi: più si diffonde il tirocinio improprio più ne risente il mercato e la fiscalità generale;
i dati disponibili sugli esiti occupazionali dei tirocinanti nell’anno 2015 ci mostrano come coloro che accedono ad un contratto di lavoro, sia nella stessa che in altra impresa al termine del periodo di stage, siano pari a circa il 30 per cento; tale percentuale supera il 47 per cento qualora si tratti di tirocinanti iscritti al programma Garanzia Giovani; tali dati da un lato rappresentano un segnale incoraggiante, dall’altro testimoniano che in non pochi casi i giovani passanoda uno stage all’altro con gravi conseguenze sulla loro occupabilita’ in relazione alla scarsa formazione offerta e all’aumento della precarietà;
è emblematico il caso del piano europeo Garanzia Giovani, sul cui portale vengono ancora pubblicate quotidianamente offerte di tirocinio per lavori che hanno una quasi inesistente componente formativa mentre lo stesso piano europeo prevede la presenza di offerte di tirocinio in un rapporto di uno a dieci rispetto ad offerte di apprendistato;
i recenti rapporti di monitoraggio dell’ISFOL evidenziano che nel programma Garanzia Giovani per i tirocini extracurriculari è stato stanziato il 21,3 per cento delle risorse a disposizione contro il 4,5 per cento delle risorse destinate all’apprendistato;
peraltro, l’apprendistato di tipo professionalizzantecontinua ad essere la forma contrattuale più frequente (quasi il 91 per cento dei contratti di apprendistato nel 2013) mentre gli apprendistato di primo e terzo livello, dopo aver toccato un minimo nel 2015 di 7198, hanno conosciuto un incremento pari al 32,5 per cento arrivando al termine del 2016 a più di 9500; tale ultimo incremento è anche dovuto all’avvio della sperimentazione del sistema duale (decreto legislativo n. 150 del 2015) e alla più chiara individuazione dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello (decreto legislativo n. 81 del 2015) quali “contratti di lavoro a tempo indeterminato finalizzati alla formazione e all’occupazione dei giovani”;
nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative per il 2017, l’Unione europea ha annunciato una nuova iniziativa occupazionale per i giovani nell’ambito della quale si prevede, tra l’altro, la realizzazione di un quadro di qualità per i tirocini e l’introduzione di formule di mobilità per gli apprendisti; così come è prevista una iniziativa non legislativa sulla modernizzazione dell’istruzione scolastica e superiore (Comunicazione “Migliorare e modernizzare l’istruzione” COM (2016) 941, 7 dicembre 2016), al fine anche di rafforzare i legami tra università, imprese ed altre organizzazioni migliorando così l’interazione tra la ricerca e l’insegnamento;
impegna il Governo:
mettere in atto, entro sei mesi, concrete ed idonee iniziative di intervento che permettano di rilanciare l’apprendistato come leva per contrastare la disoccupazione giovanile, essendo la vera essenza di tale contratto quella di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nonché l’integrazione tra sistema di istruzione e formazione e mondo produttivo;
a rafforzare il quadro normativo di riferimento al duplice fine di garantire certezza giuridica per le imprese interessate e l’effettività dei percorsi formativi per i giovani coinvolti nei percorsi di apprendistato;
a limitare il ricorso a strumenti, quali i tirocini formativi e di orientamento, non sempre correttamente utilizzati, i quali, di fatto, impediscono lo sviluppo delle potenzialità dell’apprendistato;
a svolgere una seria e capillare attività di monitoraggio sia nella valutazione dell’offerta formativa contenuta nelle proposte di tirocinio sia negli esiti occupazionali individuando a livello territoriale percorsi di studio più in linea con le necessità che si presenteranno in un futuro medio lungo;
a realizzare un maggiore coinvolgimento delle parti sociali e degli enti bilaterali, attori, questi, che, per la loro vicinanza al mondo del lavoro e della formazione, possono dare un prezioso contributo alla costruzione di un quadro normativo di riferimento più efficiente e vicino alla realtà e alle esigenze del mercato del lavoro;
a stanziare maggiori fondi per contrastare la dispersione scolastica, mirati all’utilizzo del contratto di apprendistato anche per questa finalità;
a implementare finalmente un sistema di politiche attive che sappiano riconoscere, codificare e valorizzare le competenze dei soggetti presi in carico e gestire le transizioni occupazionali;
a cambiare il “modo di fare scuola”, a partire dalla necessità di mutare stabilmente il proprio assetto organizzativo al fine di sviluppare capacità di co-progettazione con strutture ospitanti individuate sulla base di accordi territoriali stabili che coinvolgono attivamente le istituzioni locali e le parti sociali;
a sostenere il valore strategico della valutazione degli interventi pubblici, anche in materia di formazione e inserimento al lavoro, dotandosi di sistemi informativi capaci di rilevare dati in modo affidabile, certificato e coerente nel tempo: come chiede l’Agenda europea 2014-2020 che prevede, tra l’altro, l’obbligo per le amministrazioni centrali e regionali di dimostrare l’efficacia dei programmi e degli interventi finanziati;
a definire un sistema formativo, chiaro e semplificato, collegato al contratto di apprendistato, che dia centralità al sistema scolastico nazionale e alla formazione professionale di competenza regionale al fine di garantire la certificazione delle competenze per l’ottenimento della qualifica professionale collegata al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali istituito con il decreto legislativo n. 13 del 2013;
a predisporre, per l’acquisizione delle competenze di base, appositi moduli formativi fruibili in modalità on line e accessibili ai soggetti inseriti in un percorso di apprendistato professionalizzante;
a facilitare la gestione dell’apprendistato con soluzioni informatiche e banche dati innovative, che diminuiscano i costi e il timore della burocrazia, che da sempre ostacola questo istituto, anche semplificando la predisposizione e presentazione del piano informativo individuale;
ad assicurare l’ingresso nel sistema informativo unico a tutti i soggetti obbligati alla registrazione dei dati della formazione effettuata dagli apprendisti e alla certificazione delle ore di formazione sul fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2015 nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o convalidare i dati del libretto stesso;
al fine di armonizzare il settore pubblico con il settore privato, a rimuovere gli ostacoli che impediscono l’utilizzo dell’apprendistato anche nel settore pubblico.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692
La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che il provvedimento interviene per contrastare alcune situazioni di particolare criticità nel Sud Italia e per affrontare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni. Anzitutto si fa osservare che le risorse destinate a sostenere il reddito per il personale in esubero delle imprese operanti nelle infrastrutture portuali e nel trasporto marittimo provengono dalle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, risultando così sottratte alle politiche attive del lavoro per andare a rifinanziare politiche passive.
Inoltre, in merito all’articolo 4, pur condividendone le motivazioni ispiratrici, l’istituzione di un’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale non sembra essere lo strumento di definitiva risoluzione della crisi occupazionale del settore. Ai limiti temporali (36 mesi) e al carico di risorse sul pubblico, appare strategicamente più convincente l’attività pubblica di rilancio dei sistemi portuali italiani nel quadro di un loro coordinamento di sistema.
SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI NUNZIA CATALFO, PUGLIA E SARA PAGLINI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2692
La Commissione 11a del Senato, in sede d’esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (Atto Senato n. 2692);
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole subordinato alla seguente condizione:
per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 4, la scelta di creare un ennesimo organismo ad hoc per la riqualificazione ed il ricollocamento dei lavoratori di un particolare, per quanto importante, settore appare anzitutto in contrasto con il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive avviata con il decreto legislativo n. 150 del 2015 e ancora in via di implementazione: tale riordino infatti, pur con alcuni difetti, persegue lo scopo di razionalizzare i servizi di collocamento superando le frammentazioni e le sovrapposizioni fra i vari enti preposti. La creazione di un’ennesima Agenzia appare come la risposta sbagliata al problema, reale e serio, della ricollocazione dei lavoratori portuali e della valorizzazione delle loro competenze che invece può e deve essere affrontato completando l’implementazione degli strumenti già previsti e rafforzando i competenti organi già esistenti. Peraltro le risorse destinate a sostenere il reddito per il personale in esubero delle imprese operanti nelle infrastrutture portuali e nel trasporto marittimo provengono dalle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, risultando così sottratte alle politiche attive del lavoro per andare a rifinanziare politiche passive. Appare pertanto auspicabile la totale soppressione delle disposizioni di cui al citato articolo 4.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2494
1.1 (testo 2)
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 1. – (Reddito di cittadinanza). 1. Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3,4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all’articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
2. il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
3. Il reddito di cittadinanza è istituito a decorrere dal 1º aprile 2017 in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.
4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all’articolo 1886 del codice civile; e compartecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.
5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato ”Fondo per il reddito di cittadinanza”.
6. Ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:
a) ”reddito di cittadinanza”: l’insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);
b) ”beneficiario”: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;
c) ”soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro”: i benefici ari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;
d) ”struttura informativa centralizzata”: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l’aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;
e) ”sistema informatico nazionale per l’impiego”: la banca dati di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
f) ”fascicolo personale elettronico del cittadino”: l’insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica, amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l’anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
g) ”libretto formativo elettronico del cittadino”: documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l’impiego;
h) ”soglia di rischio di povertà”: il valore convenzionale, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (RU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;
i) ”reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza”: il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all’estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;
l) ”nucleo familiare”; il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l’appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare ai quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell’Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l’inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l’impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;
m) ”Fondo per il reddito di cittadinanza”: il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l’erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
n) ”bilancio di competenze”: il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l’auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di rendere possibile il trasferimento e l’utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;
o) ”registro nazionale elettronico delle qualifiche”: l’elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;
p) ”salario minimo orario”: la retribuzione oraria minima che il datare di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;
q) ”tessera sanitaria nazionale”: il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.
7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l’anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.
8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all’allegato 1 alla presente legge.
9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fissata sulla base dell’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. il valore è aggiornato annualmente secondo l’indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.
10. L’erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all’allegato 3 della presente legge.
11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l’INPS per l’assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l’imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent’anni e l’imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.
12. Ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.
13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1,2 e 3 alla presente legge.
14. L’accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l’erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1,2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria.
16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.
17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea;
b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.
19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l’accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell’Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l’inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.
20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.
21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l’adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al comma 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.
22. Ai fini dell’efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell’implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l’impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:
a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l’attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l’impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l’impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l’accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l’orientamento e l’apprendimento permanente;
b) le regioni, in coordinamento con i centri per l’impiego, e i comuni favoriscono, d’intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fin iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l’impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l’offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell’orientamento, della formazione e dell’apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l’impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell’osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l’offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al comma 56;
c) i comuni svolgono le procedure per l’accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l’impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l’esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l’impiego, con l’anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;
d) i centri per l’impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al comma 6, lettere b) e c). i centri per l’impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all’INPS il parere favorevole all’erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell’implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l’impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l’impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l’impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell’incrocio della domanda e dell’offerta di lavoro. I centri per l’impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l’impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l’impiego e all’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro;
e) l’INPS, nell’ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l’impiego territorialmente competente, all’erogazione dei contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l’impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;
f) l’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell’erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell’ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l’impiego;
h) l’INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d’invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;
i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all’erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l’impiego;
l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all’assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al comma 103;
m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l’impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell’implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l’impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell’implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fluiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all’inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.
23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l’evoluzione del mercato dell’occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l’attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall’ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L’Osservatorio definisce, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le linee guida per l’attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell’efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell’offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell’impatto occupazionale.
24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell’attività degli enti di cui ai commi 22 e 23.
25. I soggetti di cui al comma 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l’integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico dei cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l’uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell’ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l’interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui al comma 22. I dati essenziali, condivisi e utili all’attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafi ci, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all’anno in corso, dati in possesso dell’INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l’impiego, le direzioni territoriali per l’impiego, le agenzie accreditate di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all’attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l’impiego.
26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l’incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai commi da 97 a 104.
27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l’obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l’impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.
28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell’Agenzia delle entrate e dell’INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.
30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
31. Il soggetto interessato all’accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere c) e d), allegando:
a) copia della dichiarazione ISEE;
b) auto dichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11;
c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
32. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al comma 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.
33. I soggetti di cui al comma 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.
34. Il soggetto interessato all’accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al comma 22, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.
35. Sui siti internet dei centri per l’impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta,
36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l’impiego presso il quale è stata formulata l’istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l’accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all’INPS per via telematica la disposizione di erogazione.
37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.
38.Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorialmente competenti. r lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle nonne in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.
39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all’inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.
40. Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell’entità dell’ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.
41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al comma 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l’impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.
42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l’istituzione dei progetti di cui al comma 41.
43. L’esecuzione delle attività e l’assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 41 sono subordinati all’attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.
44. L’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 4 l è attestato dai comuni, tramite l’aggiornamento della struttura informativa centralizzata.
45.1 beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all’assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 41.
46. I centri per l’impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all’inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.
47. I centri per l’impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l’Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l’impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.
48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un’agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l’agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l’attuazione dei suddetti percorsi di formazione.
49. L’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
”Art. 66. – (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). – 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto di natura non regolamentare da adottare dì concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall’Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell’Agenzia del demanio. L’individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3,4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. L’affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all’esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:
a) l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.
4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all’articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
6. Al fine di promuovere l’inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l’insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l’attuazione di progetti volti all’accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l’impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.
7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall’articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
9. Per i terreni ricadenti all’interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l’Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l’assenso all’affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.
12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall’Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell’agricoltura nazionale con priorità all’agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell’agricoltura locale.”.
50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei. settori innovativi, dopo il comma 1 dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
”1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all’articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 dei 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 de12012”.
51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-bis dell’articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. TI fondo è alimentato attraverso l’impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.
52. Le agenzie, iscritte all’albo informatico di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all’inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l’impiego del soggetto beneficiario di reddito.
53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all’inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l’impiego.
54. I centri per l’impiego e le agenzie di cui al comma 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al comma 62, lettera b).
55. I centri per l’impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale l’utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.
56. Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l’assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell’Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l’occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 23, verificano e controllano l’attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l’assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l’obiettivo occupazionale fissato.
58. Le agenzie formative accreditate hanno l’obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l’impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l’obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l’impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.
59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente, relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formati ve. Tale strumento è utilizzato dall’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti ai termine di ciascun percorso formativo.
60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l’impiego al fine di facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.
61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell’lNPS rende possibile l’acquisto e la registrazione del voucher online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.
62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l’impiego;
b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell’operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all’inserimento lavorativo;.
e) svolgere con continuità un’azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d’intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l’accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l’impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l’utilizzo della pagina web personale di cui al comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L’azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l’impiego;
g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l’ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;
h) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.
63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all’erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 62;
b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l’impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;
c) rifiuta, nell’arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l’impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;
d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell’anno solare;
e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.
64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:
a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;
b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all’80 per cento di quella riferita alte mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l’importo di 3.000 euro lordi;
c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.
65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l’impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.
66. I lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.
67. Sono esentate dall’obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri, fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l’impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all’assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere e), g) e h).
69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai princìpi di congruità di cui al comma 64.
70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all’abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall’articolo 2 della Costituzione, dall’articolo Il del Patto internazionale relativo ai diritti economici; sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l’accesso all’alloggio sia nel sostegno ai pagamento dei canoni di locazione.
71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell’abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l’abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo Il della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.
72. I benefici di cui alla presente legge sono erogati in rate anticipate entro il 10 di ciascun mese a decorrere dall’aprile 2017.
73. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244,
74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l’accesso alle agevolazioni.
75. All’articolo Il, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: ”di cui al comma 4” sono inserite le seguenti: ”ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza”.
76. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente: ”479-bis. TI percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l’accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476”.
77. Ai fini di cui ai commi da l a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, è le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:
a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d’obbligo, in particolare per l’acquisto di libri di testo;
b) il sostegno all’istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l’acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
c) il sostegno per l’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
d) il sostegno alla formazione e incentivi all’occupazione;
e) il sostegno all’uso dei trasporti pubblici locali;
f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.
78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.
79. Al fine di promuovere l’accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l’impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
80. I programmi di cui al comma 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell’accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
81. Al fine di verificare l’attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.
82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al comma 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.
83. li reddito di cittadinanza è erogato dall’INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:
a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.
84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l’importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l’erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell’importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
85. Il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l’INPS, finalizzata all’erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l’ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.
86. Al fine di promuovere l’emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un’eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
87. Al beneficiario che trova autonomamente un’occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.
88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell’adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.
89. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l’assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.
90. Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l’impresa beneficiaria dell’incentivo.
91. L’incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell’assunzione, nel limite dell’importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
92. L’incentivo mensile di cui al comma 88 ha una durata massima di dodici mesi.
93. L’incremento occupazionale di cui al comma 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all’assunzione, il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
94. L’incremento occupazionale di cui al comma 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l’acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino princìpi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell’ambiente.
96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall’accertamento dell’impiego di lavoratori in modo non regolare.
97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall’avvenuto accertamento, all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell’accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.
98. L’accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l’INPS e l’Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l’esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l’impiego territorialmente competente nonché all’autorità giudiziaria.
99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
100. Chiunque, nell’ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.
101. Il termine per la segnalazione di cui al comma 40 è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l’effettivo incremento del reddito.
102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborsa di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.
104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l’ottimizzazione dei processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all’erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l’impiego, altresì prevedendo in particolare:
a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;
c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;
d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai commi 22, lettera c), 42, 47 e da 79 a 82.
105. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l’anno 2017 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 106 a 143.
106. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
107. Al comma 3 dell’articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.”;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: ”I risparmi conseguenti all’applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all’articolo 1 comma 5 della presente legge. Il ‘Fondo straordinario di sostegno all’editoria’, di cui al comma26l dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo.”;
108. Gli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all’amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L’amministrazione così individuata succede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
109. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;
110. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
”Art. 1 – 1. L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammontare di dette quote in misura tale che non superino l’importo lordo di euro 5.000.”;
2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:
”Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l’ammontare in misura non superiore all’importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell’Assemblea e delle Commissioni.”;
111. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
”1. A decorrere dal 10 gennaio 2017, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;
d) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato;”.
112. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge Il novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
113. A decorrere dal 10 gennaio 2017, l’aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
114. All’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
b) al comma 8, primo periodo, le parole da: ”e tenendo conto delle riduzioni” fino alla fine del periodo sono soppresse;
c) al comma 12, le parole: ”la Commissione di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: ”la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie”;
d) al comma 14, le parole: ”per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7” sono sostituite dalle seguenti: ”per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie”.
115. A decorrere dal 1º gennaio 2017, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
116. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
b) al comma 69 le parole: ”ai commi da 65 a 68” sono sostituite dalle seguenti: ”ai commi 65 e 66”.
117. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: ”Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell’82 per cento del loro ammontare”.
118. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare.”;
b) all’articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: ”Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare”;
c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ”nella misura del 96 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura deIl’82 per cento”.
119. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
120. Le modifiche introdotte dai commi 116, 117 e 118 rilevano ai fini della determinazione dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società e dell’acconto dell’imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
121. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d’intesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili utilizzati.
122. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l’esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
123. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2017, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.
124. A decorrere dall’anno 2017, gli organi costituzionali possono concorrere all’alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.
125. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l’obbligo di comunicare all’ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5.
126. La Banca d’Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell’ambito della partecipazione ad iniziative d’interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5.
127. A decorrere dall’anno 2017, i dividendi percepiti dall’INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d’Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento.
128. Il comma 486 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
”486. A decorrere dal periodo di imposta 2016, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.
486-bis. Ai fini dell’applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo”.
129. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS):
130. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.
131. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell’istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
132. Qualora l’importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e dei redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 129, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
133. L’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
134. A decorrere dal 1° gennaio 2017 la misura del canone annuo di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall’attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell’articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al comma 5.
135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
136. A decorrere dal 1° gennaio 2017, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
137. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l’acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l’istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l’acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall’anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell’esercizio finanziario di ciascun anno l’ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l’ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente comma, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l’elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l’espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l’Associazione nazionale comuni italiani CANCI) e l’Unione delle province d’Italia CUPI). Entro i130 novembre di ogni anno, a partire dal 20 17, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.
138. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 137, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che i corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
139. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
140. All’articolo 1 comma 918 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ”17,5 per cento” sono sostituite dalla seguenti: ”20 per cento”;
141. All’articolo 1 comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: ”5,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”8,5 percento”.
142. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 i commi da 386 a 389 sono abrogati.”.
143. A copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, nel limite massimo di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dell’articolo 1, comma 625 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Allegato 1
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| Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014 | Erogazione (Relazione annuale Istat 2014) | |
Totale Componenti | Adulti (14+anni) | Ragazzi ( | Coeff. | Importo annuale massimo erogabile (Euro) | Importo mensile massimo erogabile (Euro) |
1 | 1 | 0 | 1 | 9.360 | 780 |
2 | 1 | 1 | 1.3 | 12.168 | 1.014 |
2 | 2 | 0 | 1.5 | 14.040 | 1.170 |
3 | 1 | 2 | 1.6 | 14.976 | 1.248 |
3 | 2 | 1 | 1.8 | 16.848 | 1.404 |
4 | 1 | 3 | 1.9 | 17.784 | 1.482 |
3 | 3 | 0 | 2 | 18.720 | 1.560 |
4 | 2 | 2 | 2.1 | 19.656 | 1.638 |
5 | 1 | 4 | 2.2 | 20.592 | 1.716 |
4 | 3 | 1 | 2.3 | 21.528 | 1.794 |
5 | 2 | 3 | 2.4 | 22.464 | 1.872 |
4 | 4 | 0 | 2.5 | 23.400 | 1.950 |
6 | 1 | 5 | 2.5 | 23.400 | 1.950 |
5 | 3 | 2 | 2.6 | 24.336 | 2.028 |
6 | 2 | 4 | 2.7 | 25.272 | 2.106 |
5 | 4 | 1 | 2.8 | 26.208 | 2.184 |
7 | 1 | 6 | 2.8 | 26.208 | 2.184 |
6 | 3 | 3 | 2.9 | 27.144 | 2.262 |
5 | 5 | 0 | 3 | 28.080 | 2.340 |
7 | 2 | 5 | 3 | 28.080 | 2.340 |
6 | 4 | 2 | 3.1 | 29.016 | 2.418 |
7 | 3 | 4 | 3.2 | 29.952 | 2.496 |
6 | 5 | 1 | 3.3 | 30.888 | 2.574 |
7 | 4 | 3 | 3.4 | 31.824 | 2.652 |
6 | 6 | 0 | 3.5 | 32.760 | 2.730 |
7 | 5 | 2 | 3.6 | 33.696 | 2.808 |
7 | 6 | 1 | 3.8 | 35.568 | 2.964 |
7 | 7 | 0 | 4 | 37.440 | 3.120 |
Allegato 2
(articolo 3, comma 5)
ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE
Caso 1
Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all’allegato 1
Ra, Rb, Rc, … Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare.
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare: RF = Ra+Rb+Rc+ … Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all’allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Rca, Rcb, Rcc, … Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-Ri
Caso 2
Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all’allegato 1 Ra, Rb, Re … Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare: Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+ … Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all’allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Es = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Es = Rs-Rcx
Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare
Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))
Note.
1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell’extragricoli del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.
Allegato 3
N mesi = parte intera di (Rfa – 3 RdC)/(Rdc/4)
N mesi = Numero di mesi di attesa per l’erogazione del reddito di cittadinanza
Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)
Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)».