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Il Diario del Lavoro

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Home - Senato - Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, previdenza sociale (Dai Resoconti Sommari)

21 Gennaio 2026
in Senato

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026
369ª Seduta

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 19 febbraio 2009, concernente determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie (n. 371)

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al decreto ministeriale 8 gennaio 2009, concernente determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie (n. 372)

(Osservazioni alla 7a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BERRINO (FdI) osserva preliminarmente che gli schemi di decreto ministeriale in titolo sono diretti ad una revisione complessiva, rispettivamente, delle classi dei corsi di laurea e delle classi dei corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie con riguardo al percorso formativo per l’accesso alle professioni infermieristiche.

Come precisato nelle relazioni illustrative degli schemi, gli intervertenti normativi proposti sono volti a far fronte alle principali criticità del settore, consistenti nella significativa carenza di personale e nella scarsa attrattività di alcune professioni sanitarie, che richiedono il necessario potenziamento delle conoscenze e delle competenze dei professionisti.

L’Atto del Governo n. 372 provvede in particolare a novellare il decreto ministeriale 8 gennaio 2009 con riferimento alla Classe delle lauree magistrali in scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT1).

In sintesi, esso mira a riconoscere le specificità della laurea magistrale ad indirizzo manageriale per le scienze ostetriche e a definire il percorso formativo di tre figure specialistiche: l’infermiere specialistico nelle cure primarie e infermiere di famiglia e comunità; l’infermiere specialistico nelle cure intensive e nell’emergenza; l’infermiere specialistico nelle cure neonatali e pediatriche. Le prime due figure sono di nuova istituzione, mentre la terza è già presente nell’ordinamento. La novità consiste nella circostanza che mentre alla professione di infermiere pediatrico ad oggi si accede all’esito di un percorso formativo abilitante afferente alle classi di laurea L/SNT-1, con l’atto in esame l’accesso avviene a seguito di un percorso di studi magistrale, quindi solo dopo aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di infermiere generico. Ciò al fine, come chiarito dalla relazione illustrativa del Governo, di rispondere alla crescente domanda di infermieri generici.

L’Atto del Governo n. 371, in quanto orientato a rimuovere, nell’ambito della classe di laurea L/SNT-1 – Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o, il percorso formativo triennale abilitante alla professione sanitaria di infermiere pediatrico, risulta strettamente connesso ai contenuti dell’Atto del Governo n. 372.

Nell’esprimere il giudizio positivo del proprio Gruppo sui provvedimenti in esame, la senatrice GUIDOLIN (M5S) segnala l’opportunità di un generale adeguamento normativo alle aspettative del personale infermieristico, anche per mezzo di un aumento delle risorse dedicate, il quale dovrebbe conseguentemente comportare un complessivo miglioramento del trattamento delle professioni sanitarie.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) si associa, valutando favorevolmente la previsione di tre specifiche aree di specializzazione. Rileva quindi l’opportunità di un ripensamento dell’insieme delle carriere del personale infermieristico, che comporterebbe un corrispondente riconoscimento sul piano retributivo. In conclusione esprime un giudizio complessivamente positivo sulle parti di competenza.

Il senatore MAZZELLA (M5S) pone in evidenza l’importanza della specializzazione relativa all’infermiere di comunità, in quanto necessaria all’attuazione e al funzionamento delle case della comunità.

Il presidente ZAFFINI, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(1694) Disposizioni in materia di tutela dei minori in affidamento, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Intervenendo in luogo della senatrice Ternullo, relatrice designata, il presidente ZAFFINI (FdI) riferisce sul disegno di legge in titolo, notando che l’articolo 1 apporta alcune modifiche alla legge n. 184 del 1983, allo scopo di perseguire il principio del superiore interesse del minore e garantire il diritto dei minori a vivere e a crescere all’interno delle proprie famiglie di origine. A tal fine, vengono inseriti i due nuovi articoli 5-ter e 9-bis nella citata legge n. 184. Più nel dettaglio, l’art. 5-ter dispone l’istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, del registro nazionale delle famiglie affidatarie, delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici e privati. Finalità del registro è quella di monitorare che vi siano le condizioni per il ricorso a tale istituto, nel superiore interesse del minore che si trovi temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, evitando situazioni di collocamento improprio. Il Dipartimento è tenuto, inoltre, ad acquisire dalle regioni e dagli enti locali, in quanto enti coinvolti nel procedimento di affidamento dei minori, i dati e le informazioni in loro possesso funzionali ad espletare i suddetti compiti di monitoraggio, nel rispetto del principio della minimizzazione della raccolta dei dati e della normativa sulla protezione dei dati personali, e favorendo soluzioni tecnologiche improntate alla semplificazione.

L’articolo 9-bis dispone invece l’istituzione, presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario, di un registro dei minori collocati presso famiglie affidatarie o in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza pubblici o privati, comunque denominati.

Il registro è tenuto a cura della cancelleria, che ne è responsabile, e contiene un capitolo specifico per ciascun minore sottoposto a procedura di affidamento. Nel suddetto capitolo sono annotati: la data e gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l’affidamento presso una famiglia, una comunità o un istituto, con la specificazione del tipo di provvedimento adottato; l’indicazione dell’affidatario presso cui è avvenuto il collocamento; la data e gli estremi del provvedimento che dispone l’eventuale collocazione protetta del minore; l’eventuale intervento della forza pubblica, con indicazione della motivazione; la data e gli estremi del provvedimento autorizzativo degli incontri tra il minore e i suoi familiari, anche in forma protetta; la data e gli estremi del provvedimento di revoca o di modifica del collocamento del minore; l’eventuale condizione del minore quale portatore di bisogni speciali.

L’articolo 2 prevede l’istituzione, presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, dell’Osservatorio nazionale sugli istituti di assistenza pubblici e privati, sulle comunità di tipo familiare e sulle famiglie affidatarie; la competenza dell’Osservatorio concerne i suddetti istituti di assistenza a prescindere dalla loro denominazione. I compiti dell’Osservatorio (stabiliti nel comma 2) consistono nell’analisi dei dati del registro nazionale degli istituti di assistenza pubblici e privati (comunque denominati), delle comunità di tipo familiare e delle famiglie affidatarie, nell’effettuazione di segnalazioni alle autorità competenti, nonché nella promozione di ispezioni e sopralluoghi e nella presentazione di una relazione annua. La definizione dell’organizzazione e della composizione del nuovo Osservatorio è demandata a un decreto ministeriale (comma 3). Le spese relative al funzionamento del nuovo Osservatorio e al suddetto registro nazionale sono poste a carico del Fondo per le politiche della famiglia (comma 4).

L’articolo 3 reca una clausola d’invarianza finanziaria riferita all’intero provvedimento, ad eccezione delle disposizioni relative all’istituzione del registro nazionale presso il Dipartimento della famiglia e del registro dei minori presso ciascun tribunale per i minorenni e ciascun tribunale ordinario, per la realizzazione dei quali sono previste delle apposite autorizzazioni di spesa.

La senatrice ZAMPA (PD-IDP) esprime perplessità riguardo alla reiterata proposta di istituzione di un Osservatorio nazionale deputato a funzioni di monitoraggio. Ricorda quindi il basso indice di affidamento di minori caratterizzante la realtà italiana, rispetto al quale non si hanno tuttavia sufficienti informazioni prontamente disponibili. Evidenzia che la proposta legislativa in esame si colloca in un contesto culturale connotato da diffidenza nei confronti delle istituzioni preposte alla vigilanza sulle condizioni dei minori nell’ambito delle famiglie di origine.

Il senatore MAZZELLA (M5S) pone in rilievo l’esiguità delle risorse economiche previste dal provvedimento, tali da prospettare l’ulteriore aggravarsi delle difficoltà dei comuni, deputati all’assistenza ai minori. Reputa inoltre grave la perdurante assenza delle necessarie politiche a sostegno delle famiglie in sofferenza a causa di povertà e e di disagio abitativo, che sarebbero necessarie a fini di prevenzione dei casi di allontanamento dei figli minorenni.

La senatrice FURLAN (IV-C-RE) critica la scelta di privilegiare il potenziamento degli strumenti di raccolta di dati, che accompagna lo scarso impegno destinato all’adeguamento delle strutture deputate alla vigilanza e all’erogazione dei servizi per il supporto alle famiglie. Fa quindi presente l’utilità di un’attenta ponderazione riguardo alle possibilità di aggiornamento della legislazione in materia di adozione.

La senatrice GUIDOLIN (M5S) chiede ragguagli in merito alle modalità di finanziamento del registro nazionale presso il Dipartimento della famiglia, di cui all’articolo 3, paventando che tali risorse vengano sottratte alle politiche di contrasto alle fragilità sociali.

Il senatore ZULLO (FdI) valuta favorevolmente, a nome del proprio Gruppo, il provvedimento in esame, il quale non è finalizzato a una riforma complessiva della legislazione in materia di affido, bensì all’adeguamento puntuale della legislazione vigente, allo scopo di disporre di più efficaci strumenti di monitoraggio delle condizioni delle famiglie e delle comunità affidatarie.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) lamenta la mancanza di misure specificamente a tutela dei minori, consistendo piuttosto il disegno di legge in esame nell’istituzione di un organismo di dubbia utilità. Segnala l’urgenza di mettere a punto politiche idonee alla prevenzione delle situazioni di disagio che si determinano nell’ambito famigliare.

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente le modifiche e le integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in materia di livelli essenziali di assistenza in ambito sanitario (n. 370)

(Parere al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Esame e rinvio)

Rileva preliminarmente il relatore ZULLO (FdI) che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in titolo prevede alcune modifiche e integrazioni alla disciplina (posta dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017) di individuazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

Soggiunge che lo schema è stato predisposto in base alla procedura stabilita per le ipotesi di revisionedei LEA che comportino un incremento degli oneri di finanza pubblica.

L’onere finanziario derivante dall’aggiornamento previsto dallo schema in esame è quantificato in 149,5 milioni di euro annui; si specifica che alla relativa copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse già vincolate in via legislativa all’aggiornamento dei LEA.

Ciò posto, passa a illustrare l’articolato.

L’articolo 1 dello schema reca l’oggetto del medesimo provvedimento.

Il successivo articolo 2 e il relativo allegato A inseriscono nell’ambito delle prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale nelle aree della prevenzione collettiva e della sanità pubblica: il “programma di screening e di sorveglianza dei soggetti a rischio eredo familiare per tumore della mammella e/o ovaio”; il programma di screening neonatale esteso, relativo a determinate patologie.

L’articolo 3 e il relativo allegato B operano aggiornamenti dei LEA nell’ambito dell’assistenza specialistica ambulatoriale; tali aggiornamenti concernono: l’inserimento di nuove prestazioni; la ridefinizione dell’elenco relativo sia alle patologie per le quali è contemplata l’esecuzione di prestazioni di genetica molecolare su materiale bioptico sia ai geni di riferimento; l’inserimento di condizioni di erogabilità/indicazioni di appropriatezza; la modifica di “condizioni di erogabilità/indicazioni di appropriatezza”. Riguardo alle nuove prestazioni, la relazione tecnica reca un prospetto riepilogativo sia di esse, sia delle nuove prestazioni previste dal successivo articolo 4 in materia di assistenza protesica; tale prospetto riepilogativo reca anche, per le medesime nuove prestazioni, le tariffe massime di riferimento per la remunerazione da parte dei Servizi sanitari regionali.

L’articolo 4 e il relativo allegato C inseriscono nuovi ausili nell’ambito dell’assistenza protesica rientrante nei LEA.

L’articolo 5 e il relativo allegato D modificano l’elenco delle malattie e condizioni croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie; tali modifiche concernono: l’inserimento di nuove malattie o condizioni di esenzione e l’inserimento delle relative prestazioni esenti; l’integrazione dell’ambito delle prestazioni esenti per malattie già inserite nell’elenco in oggetto; l’eliminazione, per la colite ulcerosa e la malattia di Crohn, di alcune delle prestazioni attualmente rientranti nell’esenzione.

L’articolo 6 e il relativo allegato inseriscono una nuova prestazione, relativa alla verifica dell’eventuale presenza del citomegalovirus, nell’elenco delle prestazioni specialistiche per il controllo della gravidanza fisiologica escluse dalla partecipazione al costo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (n. 364)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2022, n. 129. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Intervenendo in discussione generale, il senatore MAZZELLA (M5S) fa in primo luogo presente l’invarianza delle risorse a disposizione del sistema degli IRCCS, alcuni dei quali risultano peraltro carenti sul piano dell’accoglienza dei pazienti e dei loro familiari. Riterrebbe invece necessario che la legge garantisse l’uniformità dei servizi a livello nazionale. L’adeguatezza dei fondi destinati al settore dovrebbe inoltre consentire la realizzazione efficiente delle reti di istituti, con la finalità di garantire i livelli delle acquisizioni in ambito scientifico e assistenziale.

Il presidente ZAFFINI (FdI) rammenta la necessità di parametrare l’esame del provvedimento ai limiti posti dalla disciplina di delega. Fa quindi presente l’utilità di tenere conto della natura degli IRCCS, spesso istituiti allo scopo di dedicare la propria attività ad ambiti specifici della sanità, mentre altri derivano dalla trasformazione di grandi ospedali a vocazione generalista. Nel contesto attuale, ravvisa l’esigenza di garantire l’apporto degli IRCCS negli ambiti di ricerca medica trascurati dal settore privato in ragione dei ridotti margini di guadagno, nonché di una complessiva valutazione dei benefici che l’attività degli istituti comporta in termini di concrete possibilità assistenziali.

La senatrice CAMUSSO (PD-IDP) richiama l’attenzione su taluni profili di criticità emersi dalle audizioni, particolarmente in relazione alla questione del finanziamento delle attività degli IRCCS. Ravvisa quindi la necessità che la Commissione dedichi un’adeguata ponderazione al provvedimento in esame, così da esprimere un parere sufficientemente approfondito e articolato.

La senatrice CANTU’ (LSP-PSd’Az) invita a tenere conto in primo luogo della disciplina di delega al fine della valutazione dello schema di decreto legislativo in esame. Soggiunge che la riflessione della Commissione dovrebbe peraltro tenere conto delle possibilità di potenziare le attività di ricerca, sia di base che più specificamente dedicata all’assistenza al paziente. L’obiettivo di generale innalzamento dei livelli qualitativi dovrebbe inoltre comportare ricadute positive sul piano della sanità territoriale, anche attraverso il contrasto alle prestazioni e ai ricoveri inappropriati. Rileva infine che l’esame del provvedimento deve altresì riguardare le possibilità di potenziamento della rete dedicata ai servizi di emergenza urgenza.

Il presidente ZAFFINI, non essendovi altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

Ha la parola per la replica il relatore ZULLO (FdI), il quale si sofferma sulla necessità di valutare lo schema di decreto legislativo alla luce delle esigenze di coordinamento poste dalla stratificazione delle successive disposizioni legislative in materia di IRCCS, nonché nella prospettiva di migliorare la normativa su alcuni aspetti specifici, quali la disciplina del ruolo del direttore scientifico e del funzionamento delle reti di IRCCS.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente ZAFFINI avverte che la Commissione è convocata per un’ulteriore seduta alle ore 8,45 di domani, mercoledì 21 gennaio.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE si riserva di posticipare la seduta delle Commissioni 7a e 10a riunite già convocata per la mattinata di domani, sentito il presidente Marti e tenuto conto dei lavori in sede consultiva della 5a Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

Riunione n. 94
MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026

Presidenza del Presidente

ZAFFINI

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 13,45

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELL’IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA, DELL’IRCCS SANT’ORSOLA DI BOLOGNA, DEL DECANO DEI DIRETTORI SCIENTIFICI DEGLI IRCCS PUBBLICI E PRIVATI, DI RAPPRESENTANTI DELL’IRCCS G. PASCALE DI NAPOLI, DELL’IRCCS GIOVANNI PAOLO II DI BARI E DELL’AGENAS SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 364 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 2022, N. 200, RECANTE RIORDINO DELLA DISCIPLINA DEGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO)

MARTEDÌ 20 GENNAIO 2026
5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione della struttura organizzativa e ordinativa della sanità militare (n. 366)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e dell’articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201. Esame e rinvio)

Il relatore per la 3a Commissione DE ROSA (FI-BP-PPE) specifica che lo schema di decreto legislativo in titolo ha l’obiettivo di realizzare una complessiva revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare secondo criteri interforze e di specializzazione, prevedendo l’istituzione del Corpo unico della Sanità militare e definendo le modalità per il transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall’Arma dei carabinieri. L’efficacia delle disposizioni relative alla costituzione del Corpo unico e al relativo transito del personale è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2027, al fine di consentire la necessaria riorganizzazione della struttura della Sanità militare.

Ricorda quindi l’importanza della modifica in esame, più volte annunciata, che potrà contribuire a migliorare i servizi resi dalla sanità militare non solo a beneficio del personale militare, ma anche quale contributo qualificante alla sanità pubblica.

Il relatore per la 10a Commissione SATTA (FdI) ribadisce che lo schema di decreto in esame opera una revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare. Soggiunge che lo schema è stato predisposto in base alla disciplina di delega costituita dal combinato disposto dell’articolo 2 della legge 28 novembre 2023, n. 201 e dell’articolo 9, comma 1, lettera g), numeri 1) e 2), della legge 5 agosto 2022, n. 119. Successivamente alla presentazione dello schema alle Camere, il 15 gennaio 2026 è stata sancita, con riferimento al medesimo, l’intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali; l’intesa è stata sancita sul medesimo schema trasmesso alle Camere, con la richiesta da parte delle regioni, assentita dal Governo, di inserire nel testo le previsioni del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle procedure di emanazione dei provvedimenti attuativi che intervengono in ambiti di competenza regionale.

La suddetta disciplina di delega prevede la revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare “secondo criteri interforze e di specializzazione”; la revisione deve: definire l’adeguamento delle strutture e delle risorse strumentali, anche per l’utilizzazione a supporto del Servizio sanitario nazionale, con la determinazione delle modalità del medesimo utilizzo; prevedere la possibilità, per i medici militari e il personale militare delle professioni sanitarie, di esercitare l’attività libero-professionale intramuraria sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze e le regioni.

Passa quindi a illustrare l’articolato.

L’articolo 1 dello schema di decreto indica l’oggetto generale del provvedimento.

Le novelle al codice dell’ordinamento militare poste dai successivi articoli da 2 a 4 operano la revisione della struttura organizzativa, con l’istituzione di un Servizio sanitario nazionale militare fondato su un Corpo unico, in luogo dell’attuale presenza di un corpo sanitario in seno a ciascuna delle quattro Forze armate. Il Corpo unico e la nuova figura del Comandante della Sanità militare sonoposti alle dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa (articoli 2 e 3); tra le funzioni generali del Corpo, si inseriscono il supporto al Servizio sanitario nazionale, secondo il principio della sussidiarietà, e lo svolgimento di attività di medicina preventiva, nonché di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza. In base alle norme transitorie di cui ai successivi articoli 16 e 20, comma 2, il Corpo unico è costituito a decorrere dal 1° gennaio 2027, con il transito nei relativi ruoli, con la medesima decorrenza, del personale proveniente dalle quattro Forze armate.

Le novelle di cui all’articolo 4 recano, in correlazione con la suddetta linea di riforma, un complesso di interventi di coordinamento e di integrazioni nel codice dell’ordinamento militare. In particolare, la novella di cui al comma 1, lettera l), prevede che il Ministero della difesa si avvalga del Comando della Sanità militare (per il tramite del Capo di stato maggiore della difesa) per la promozione di sinergie con il Servizio sanitario nazionale, mediante il riassetto delle strutture sanitarie militari, anche a uso duale, con lo scopo di sviluppare, su scala nazionale, un sistema di poliambulatori (anche eventualmente operanti in convenzione con le aziende sanitarie locali). Le novelle di cui alle successive lettere o) e p) istituiscono, quale organo centrale unico della sanità militare, il Comando della Sanità militare, facente capo al Comandante della Sanità militare e posto nell’ambito dell’Area tecnico-operativa del Ministero della difesa. Si ricorda altresì che, in relazione al nuovo quadro normativo, le novelle di cui al presente articolo operano specifiche modifiche alle norme su vari organi collegiali e istituti sanitari.

Gli articoli da 5 a 12 concernono la revisione dell’assetto ordinativo del personale della sanità militare.

In particolare, l’articolo 5 reca un complesso di novelle in materia di esercizio delle professioni sanitarie. Riguardo alle modifiche diverse da quelle dovute a ragioni di coordinamento, si segnala in primo luogo che la lettera b) dell’articolo 5, comma 1, prevede che i medici della sanità militare in possesso del diploma di formazione specifica possano svolgere l’attività di medicina generale in favore del personale dell’Amministrazione della difesa e dei relativi familiari anche nell’ambito delle strutture militari, secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto ministeriale. Le novelle di cui alla successiva lettera c) sono intese – come indica la relazione illustrativa – a circoscrivere con maggiore chiarezza le attività libero-professionali escluse, per i medici e gli psicologi militari, dal principio di compatibilità ed introducono la possibilità, per i professionisti sanitari del Corpo unico in esame, di esercizio della libera professione intramuraria (alternativa a quella suddetta extramuraria), sulla base di convenzioni stipulate tra Ministero della difesa, Ministero della salute, Ministero dell’economia e delle finanze, regioni o altre istituzioni sanitarie.

L’articolo 6 reca norme di coordinamento e integrative relative al reclutamento del personale del suddetto Corpo unico.

L’articolo 7 concerne la formazione del personale del Corpo unico. Tra le modifiche, si segnala, in primo luogo, che l’iscrizione al corso di formazione specifica in medicina generale – iscrizione la cui possibilità riguarda, come nella norma vigente, i medici militari in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità di servizio, sempre al di fuori dei contingenti e senza borsa di studio – non determina più il collocamento in aspettativa senza assegni (novelle di cui alle lettere a) e t) del comma 1); le attività pratiche della formazione specifica in oggetto, eventualmente svolte (per necessità) al di fuori delle strutture sanitarie dell’Amministrazione di appartenenza, e tutte le attività di natura teorica non rientrano nel normale orario di servizio; si prevede inoltre che l’iscrizione al corso determini un vincolo di permanenza in servizio per un periodo di anni pari a due volte e mezzo il numero di anni prescritto per il conseguimento del titolo abilitante (tale periodo si cumula con l’eventuale residuo periodo di precedente ferma contratta); il vincolo summenzionato non si applica, ai sensi del successivo articolo 15, per gli iscritti al corso entro il 31 dicembre 2026. Con riferimento al medesimo articolo 7, si rileva che la formazione del personale del Corpo in oggetto, ivi compresa quella accademica, continua ad essere garantita dalle quattro Forze armate attraverso le rispettive strutture formative (novella di cui alla lettera b) del comma 1) e che si definiscono norme specifiche in materia di formazione degli ufficiali della sanità militare (novella di cui alla successiva lettera m)).

Le novelle di cui all’articolo 8 apportano modifiche ai ruoli e agli organici del personale militare, in conseguenza dell’istituzione del suddetto Corpo unico.

Le modifiche normative poste dall’articolo 9 riguardano lo stato giuridico e il rapporto di lavoro del personale del Corpo unico. Le novelle consistono essenzialmente in interventi di coordinamento normativo.

Le novelle di cui all’articolo 10 concernono la disciplina dell’avanzamento. Riguardo alle modifiche diverse da quelle dovute a ragioni di coordinamento, si segnala in primo luogo che le lettere c) ed f) del comma 1 istituiscono, rispettivamente, la Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali del Corpo unicoaventi grado da tenente colonnello a brigadiere generale e la Commissione ordinaria di avanzamento per gli ufficiali del Corpo unico aventi grado da sottotenente a maggiore. Riguardo alla prima delle due Commissioni, si prevede che essa, per le proprie valutazioni, debba sempre consultare il Comandante della sanità militare (lettera d)). La lettera g) istituisce una Commissione permanente per la sanità militare, per la valutazione ai fini dell’avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei quadri del personale appartenente ai ruoli sanitari dei marescialli, sergenti e graduati.

Le novelle di cui all’articolo 11 riguardano la disciplina militare; esse pongono interventi di coordinamento normativo, in relazione all’istituzione del Corpo unico; il comma 1, lettera d), reca anche (in connessione con uno dei suddetti interventi di coordinamento) la correzione di un errore materiale nella formulazione della norma che regola la composizione della commissione di disciplina per il caso in cui i giudicandi appartengano a più di tre Forze armate.

L’articolo 12 concerne il trattamento economico, previdenziale e assistenziale e l’esercizio dei diritti sociali del personale del Corpo unico. Si prevede, in materia, l’applicazione delle norme relative al personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, con la clausola di salvaguardia, per il personale proveniente dall’Arma di carabinieri, dell’eventuale trattamento più favorevole che sarebbe spettato nel ruolo di provenienza.

L’articolo 13 reca norme transitorie e finali in materia di ordinamento della sanità militare, tra le quali le disposizioni transitorie sulla figura del Comandante della sanità militare, con particolare riferimento alla fase precedente la costituzione del Corpo unico (costituzione che, come detto, ai sensi degli articoli 16 e 20, comma 2, decorre dal 1° gennaio 2027).

Gli articoli 14 e 15 recano disposizioni transitorie, rispettivamente, in materia di reclutamento e in materia di formazione e di dotazioni organiche. In particolare, la lettera c) dell’articolo 14, comma 1, consente che nel periodo 2027-2033, nei limiti delle dotazioni organiche ed entro determinati limiti percentuali inerenti ai posti disponibili, siano banditi concorsi straordinari per soli titoli per l’accesso al ruolo marescialli del Corpo unico, riservati al personale appartenente ai ruoli ivi indicati e avente il possesso di determinati requisiti.

L’articolo 17 reca disposizioni transitorie e di coordinamento in materia di avanzamento del personale del Corpo unico. La relazione illustrativa osserva che tali disposizioni sono necessarie al fine di mantenere le possibilità di promozione conformi rispetto a quelle insite nei ruoli di provenienza e che viene stabilita la procedura per la definizione dei periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco utili ai fini dell’avanzamento dei marescialli, dei sergenti e dei graduati reclutati nel Corpo unico.

L’articolo 18 reca norme transitorie in materia: di esercizio dei diritti, anche al fine di specificare che gli interessi collettivi del personale del Corpo unico sono tutelati (in via transitoria) dalle APCSM (associazioni professionali a carattere sindacale tra militari) riconosciute rappresentative per il triennio 2025/2027; di disciplina militare, con riferimento al periodo temporale precedente il transito nel Corpo unico.

L’articolo 19 reca le clausole di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Infine, l’articolo 20, comma 1, dispone che il provvedimento in esame entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tenuto conto di alcune sollecitazioni pervenute per le vie brevi, il presidente ZAFFINI propone di svolgere un ciclo di audizioni informali, stabilendo il termine per la presentazione delle proposte di audizione, nel numero massimo di due per Gruppo, alle ore 12 del prossimo giovedì 22 gennaio.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

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