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Il Diario del Lavoro

Quotidiano online del lavoro e delle relazioni industriali

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Direttore responsabile: Massimo Mascini
Vicedirettrice: Nunzia Penelope
Comitato dei Garanti: Mimmo Carrieri, Innocenzo Cipolletta, Irene Tinagli, Tiziano Treu

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Home - Camera - Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

Commissione Lavoro, pubblico e privato (Dai Resoconti Sommari)

9 Marzo 2016
in Camera

Giunta per il regolamento
11 (Articoli 1- 2 (Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati), Doc. II, n. Seguito dell’esame delle proposte di modifica al Regolamento Doc. II, n.bis e 12, comma 2-bis: 13 (Articolo 12: previsione del Codice per la trasparenza e la garanzia dell’autonomia dei deputati) nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati) e Doc. II, n.

ALLEGATO 1 (Ipotesi di codice di condotta dei deputati)

ALLEGATO 2 (Ipotesi di regolamentazione dell’attività di lobbying)

Seguito dell’esame di questioni relative alle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti

ALLEGATO 3 (Relazione dell’onorevole Ermini sulle modalità di presentazione delle interpellanze urgenti)

Sui lavori della Giunta in tema di riforme regolamentari

Commissioni Riunite (II e VI)
ATTI DEL GOVERNO:
255 Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni, e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e 2011/61/UE. Atto n. (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

ALLEGATO 1 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Pesco e altri)

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere presentata dai deputati Turco e altri)

Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 3004 Fontanelli e abb., recanti disposizioni di attuazione dell’articolo 49 della Costituzione (Deliberazione)

INDAGINE CONOSCITIVA:
Audizione di esperti nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 3004 Fontanelli e abb., recanti disposizioni di attuazione dell’articolo 49 della Costituzione (Svolgimento e conclusione)

ATTI DEL GOVERNO:
267 33. Atto n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance 268 delle pubbliche amministrazioni. Atto n. (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)

ATTI DELL’UNIONE EUROPEA:
Programma di lavoro della Commissione per il 2016 – È il momento di andare oltre l’ordinaria amministrazione (COM(2015)610 final).
Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea riferita all’anno 2016 (Doc. LXXXVII-bis4). , n.
Programma di diciotto mesi del Consiglio dell’Unione europea (1o gennaio 2016-30 giugno 2017) – Portare avanti l’agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese 15258/15 (Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

SEDE REFERENTE:
62 Gelli Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione. Doc. XXII, n. (Esame e rinvio)
Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione. C. 915 Gianluca Pini e C. 1202 Arlotti (Seguito dell’esame e rinvio)
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Seguito dell’esame e conclusione)

ALLEGATO (Emendamenti approvati)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giustizia (II)
COMITATO DEI NOVE:
Modifica all’articolo 59 del codice penale in materia di difesa legittima. Esame emendamenti C. 2892-A

COMITATO DEI NOVE:
Delega al Governo recante disposizioni per l’efficienza del processo civile. Esame emendamenti C. 2953-A

INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva in merito all’esame della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l’esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (Deliberazione)

INDAGINE CONOSCITIVA:
Indagine conoscitiva in merito all’esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
Audizione di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte costituzionale e di rappresentanti dell’Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford» (Svolgimento e conclusione)

SEDE CONSULTIVA:
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione)(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione)

ALLEGATO 1 (Parere approvato)

INTERROGAZIONI:
5-07912 155 Rabino: Sul riassetto degli ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a seguito dell’attuazione del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.

ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-07498 Ginefra: Sulla situazione del carcere di Bari

ALLEGATO 3 (Testo della risposta)

AVVERTENZA

Difesa (IV)
SEDE CONSULTIVA:
Sulla pubblicità dei lavori
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Nuovo testo C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013. C. 3459 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere con osservazione)

ALLEGATO 2 (Prima proposta di parere della Relatrice)

ALLEGATO 3 (Proposta di parere alternativa del gruppo del MoVimento 5 Stelle)

ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. C. 3461 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)

ATTI DEL GOVERNO:
277 8. Atto n. 7 e n. Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttivo ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. (Esame e rinvio)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Bilancio, tesoro e programmazione (V)
SEDE CONSULTIVA:
DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Parere alla VI Commissione) (Esame e rinvio)
Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VIII e XIII) (Esame e rinvio)
Norme per la limitazione degli sprechi, l’uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 e abb. (Parere alla XII Commissione) (Seguito dell’esame e rinvio)

ALLEGATO (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)

ATTI DEL GOVERNO:
266 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n.(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

AVVERTENZA

Finanze (VI)
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
5-07992 Sandra Savino: Conseguenze sul bilancio dello Stato e degli enti locali della sentenza del Consiglio di Stato relativa alla definizione di reddito disponibile ai fini del calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-08065 Gebhard: Chiarimenti circa l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile IVA alle imprese che effettuano opere murarie per il committente nell’ambito di ampliamenti di edifici

ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-08066 Marco Di Maio: Corretta applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina relativa all’accertamento del prodotto finito dei microbirrifici ai fini dell’applicazione dell’accisa

ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-08067 Villarosa: Chiarimenti circa l’applicazione del limite di compensazione dei crediti di imposta e dei contributi

ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
5-08068 Sottanelli: Deducibilità fiscale delle quote di ammortamento del costo fiscalmente riconosciuto per i beni posseduti da società che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia

ALLEGATO 5 (Testo della risposta)
5-08069 Busin: Chiarimenti circa l’imputabilità della responsabilità per mancato versamento della ritenuta d’acconto operate al professionista dal sostituto d’imposta

ALLEGATO 6 (Testo della risposta)
5-08070 Paglia: Chiarimenti circa l’assoggettamento all’IMU delle piattaforme petrolifere italiane

ALLEGATO 7 (Testo della risposta)

SEDE REFERENTE:
Sull’ordine dei lavori
DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. C. 3606 Governo (Seguito dell’esame e rinvio)

ALLEGATO 8 (Emendamenti)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Cultura, scienza e istruzione (VII)
INTERROGAZIONI:
5-06251 Luigi Gallo: Sull’assegnazione di docenti appartenenti alle categorie protette

ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-06381 Di Benedetto: Sui ritardi degli stanziamenti per l’edilizia scolastica

ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-07263 Chimienti: Sul riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria

ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-05913 Businarolo: Sulla limitatezza delle risorse economiche finanziarie a disposizione del Conservatorio «Pollini» di Padova

ALLEGATO 4 (Testo della risposta)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

AUDIZIONI INFORMALI:
Nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00814 Ghizzoni, 7-00835 Pannarale e7-00836 Vacca sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell’ISEE, audizione di rappresentanti del Ministero dell’istruzione, università e ricerca e dell’Osservatorio regionale piemontese per l’università e per il diritto allo studio universitario
Nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00520 Marzana, sulla definizione dei livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, nell’ambito dell’istruzione e dei servizi sociali annessi, audizione della prof.ssa Anna Armone

ERRATA CORRIGE

Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
SEDE CONSULTIVA:
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (Alla I Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)

SEDE REFERENTE:
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l’adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga (Seguito esame e rinvio)

ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)

ATTI DEL GOVERNO:
279 Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. (Esame, ai sensi del comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento, e rinvio)

Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
SEDE REFERENTE:
134, e altre disposizioni per la promozione dell’uso condiviso di veicoli privati. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. Modifiche all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. C. 2436 Dell’Orco ed altri (Seguito dell’esame e rinvio)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INTERROGAZIONI:
5-05495 Spessotto: Concessione da parte dei gestori aeroportuali delle aree interne agli scali, destinate ad attività di parcheggio

ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-06364 Pili: Necessità di interventi volti a velocizzare il trasporto sulla rete ferroviaria della regione Sardegna, anche alla luce del mancato utilizzo del «treno veloce» CAF ATR 365

ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-06754 Paola Bragantini: Realizzazione del nuovo molo C dell’aeroporto di Roma Fiumicino

ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-06799 Pili: Adeguamento dei guard rail al fine di ridurne la pericolosità in caso di impatto di conducenti di veicoli a due ruote

ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
5-06985 Grillo: Diminuzione del traffico aereo da e per Catania e politiche attuate dal gestore aeroportuale ai fini di sviluppo del traffico

ALLEGATO 5 (Testo della risposta)
5-07065 Galgano: Ritardi nella realizzazione del raddoppio della tratta ferroviaria Spoleto-Campello sulla linea Orte-Falconara

ALLEGATO 6 (Testo della risposta)
5-07174 Brandolin: Carenza di collegamenti ferroviari tra Trieste e il Sud Italia e mancata armonizzazione delle coincidenze nella stazione di Mestre

ALLEGATO 7 (Testo della risposta)
5-07242 De Lorenzis: Sicurezza e costi di attracco delle navi da crociera la cui altezza supera l’altezza del cono di atterraggio attualmente consentita

ALLEGATO 8 (Testo della risposta)
5-07261 De Lorenzis: Valutazioni ambientali e di sicurezza inerenti alla riqualificazione e all’ampliamento dell’aeroporto di Firenze

ALLEGATO 9 (Testo della risposta)
5-07614 Marco Di Stefano: Trasformazione della linea ferroviaria Roma-Lido in linea metropolitana, con particolare riguardo alle modalità di realizzazione, finanziamento e gestione

ALLEGATO 10 (Testo della risposta)
5-07622 Catalano: Esito delle sperimentazioni volte a definire le caratteristiche di omologazione e installazione dei cosiddetti semafori intelligenti

ALLEGATO 11 (Testo della risposta)

Attività produttive, commercio e turismo (X)
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
Sulla pubblicità dei lavori
5-07984 Galgano: Stato di attuazione del Piano d’azione per l’industria europea dell’acciaio

ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-07985 Crippa: Finanziamenti concessi alla Piaggio Aero Industries Spa e prospettive industriali della Società

ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-07986 Allasia: Nuove disposizioni in tema di sicurezza degli ascensori

ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-07987 Benamati: Operatività delle misure a sostegno della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese

ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
5-08064 Ricciatti: Costituzione di un tavolo per la società Belleli Spa di Mantova

ALLEGATO 5 (Testo della risposta)

INTERROGAZIONI:
5-06838 Lacquaniti: Problematiche connesse alla certificazione rilasciata da Italcert Srl nei confronti della società Green Hill 2001 Srl


ALLEGATO 6 (Testo della risposta)
5-07128 Da Villa: Questioni connesse alla realizzazione di un impianto di stoccaggio GPL a Chioggia

ALLEGATO 7 (Testo della risposta)
5-07766 Fragomeli: Revisione delle designazioni del collegio dei revisori dei conti della Camera di commercio di Lecco

ALLEGATO 8 (Testo della risposta)

AVVERTENZA

Lavoro pubblico e privato (XI)
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:
Sulla pubblicità dei lavori
5-08062 Baruffi: Riconoscimento alle imprese nell’anno 2016 degli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello in relazione a somme corrisposte nell’anno 2015

ALLEGATO 1 (Testo della risposta)
5-08058 Simonetti: Iniziative per l’accompagnamento alla pensione dei lavoratori privi di occupazione e di ammortizzatori sociali

ALLEGATO 2 (Testo della risposta)
5-08060 Baldassarre: Ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria per i lavoratori dello stabilimento Fincantieri di Riva Trigoso

ALLEGATO 3 (Testo della risposta)
5-08059 Placido: Salvaguardia dei livelli occupazionali dei lavoratori degli alberghi Atahotels

ALLEGATO 4 (Testo della risposta)
5-08061 Garnero Santanchè: Procedimento elettorale per il rinnovo dell’assemblea dei delegati e del consiglio d’amministrazione della Fondazione ENASARCO

ALLEGATO 5 (Testo della risposta)
5-08063 Cominardi: Iniziative in materia di pensioni per i superstiti e di altre prestazioni di carattere previdenziale e assistenziale

ALLEGATO 6 (Testo della risposta)

SEDE CONSULTIVA:
Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Nuovo testo C. 3220 Sorial (Parere alla I Commissione) (Esame e conclusione – Nulla osta)

AUDIZIONI INFORMALI:
Audizione di rappresentanti dell’INPS nell’ambito dell’esame delle proposte di legge C. 1253-A e abbinate, recanti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

AVVERTENZA

Affari sociali (XII)
SEDE REFERENTE:
Norme per la limitazione degli sprechi, l’uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi,C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati (Seguito dell’esame e conclusione)

ALLEGATO (Emendamenti del Relatore approvati)
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

AVVERTENZA

Agricoltura (XIII)
COMITATO RISTRETTO:
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio


Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere
COMITATO INFILTRAZIONI MAFIOSE NEL GIOCO LECITO E ILLECITO


Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
Comunicazioni del Presidente


Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
Sulla pubblicità dei lavori
Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale.
Audizione del presidente dell’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (EPPI), Valerio Bignami (Svolgimento e conclusione)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo
Sulla pubblicità dei lavori
Audizioni in materia di contrasto della contraffazione via web e in sede internazionale.
Audizione del segretario generale di Indicam, Claudio Bergonzi (Svolgimento e conclusione)

AVVERTENZA

Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMMISSIONE PLENARIA:
Comunicazioni del Presidente
Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti dell’utilizzo dell’uranio impoverito

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:
Sulla pubblicità dei lavori
Audizione del Presidente dell’INAIL Massimo De Felice e del Direttore generale Giuseppe Lucibello (Svolgimento e rinvio)

RISOLUZIONI
Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione Angelo Rughetti.
La seduta comincia alle 14.05.
7-00787 Rizzetto: Introduzione dell’area quadri nell’ordinamento del pubblico impiego. 

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Cesare DAMIANO, presidente, nell’introdurre la discussione della risoluzione, avverte che il parere del Governo, secondo le intese intercorse per le vie brevi, sarà acquisito in una successiva seduta, da definire in base alle determinazioni che saranno assunte dall’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Walter RIZZETTO (Misto), illustrando la risoluzione a sua prima firma, ripercorre la situazione che ha portato, a suo parere, all’attuale situazione di incertezza normativa e alla necessità di risolverla introducendo, nel comparto del pubblico impiego, una specifica area quadri, intermedia rispetto a quella della dirigenza. 
In particolare, ricorda la censura dell’Unione europea, che, nel 2001, ha criticato l’Italia per non avere previsto, unicaPag. 107in Europa, nell’ordinamento pubblico l’area dei quadri. La mancata regolamentazione in questo senso ha comportato, tra l’altro, l’attribuzione di responsabilità dirigenziali a figure professionali prive di titoli, con gravi danni all’operato della pubblica amministrazione. Ricorda, a tale proposito, la situazione in cui versa l’Agenzia delle entrate, di cui circa ottocento dirigenti sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 37 del 2015.

Il sottosegretario Angelo RUGHETTI, pur sottolineando l’interesse del Governo a seguire il dibattito che si potrà sviluppare in Commissione sul tema, formula tuttavia alcune considerazioni critiche sull’opportunità di introdurre l’area quadri nell’area del pubblico impiego. Un primo ordine di problemi è di natura finanziaria, dal momento che una simile misura, anche in presenza di una clausola di invarianza finanziaria, porterà inevitabilmente ad un aumento degli oneri in sede di contrattazione. Ricorda poi che, nel passato, il Ministero della funzione pubblica aveva presentato due volte indirizzi all’ARAN da sottoporre alle parti senza che, tuttavia, si sia mai giunti alla formulazione di una specifica disciplina contrattuale. Sul piano dell’indirizzo politico, inoltre, ricorda che il Parlamento ha già assunto una posizione diversa sul punto, con l’approvazione della legge n. 124 del 2015. In particolare, sulla base di tale legge, invece di irrigidire il pubblico impiego in qualifiche e categorie, si è preferito, da un lato, introdurre una netta distinzione tra qualifica e incarico ricoperto e, dall’altro, prevedere un nuovo modello di selezione per l’accesso alle figure apicali, attraverso o un concorso o un corso-concorso. Attraverso quest’ultimo canale, in particolare, i selezionati entreranno nella pubblica amministrazione con la qualifica di funzionari e, dopo quattro anni e a seguito di una valutazione positiva del loro operato, potranno accedere alla qualifica dirigenziale.

Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 14.20.
Norme per la limitazione degli sprechi, l’uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. 
Nuovo testo unificato C. 3057 e abb. 

(Parere alla XII Commissione). 
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell’8 marzo 2016.

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 3 marzo scorso, l’espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta odierna.

Floriana CASELLATO (PD), relatrice, richiamando le considerazioni espresse nella sua relazione illustrata nella seduta di ieri e le osservazioni emerse dal dibattito, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.
La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – IntervienePag. 108il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 14.25.
Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. 
Atto n. 281 

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l’esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, presidente, avverte che il termine per la conclusione dell’esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto del Governo n. 281), scade il 31 marzo 2016.

Patrizia MAESTRI (PD), relatrice, segnala preliminarmente che lo schema di decreto del quale la Commissione avvia oggi l’esame costituisce un altro tassello nel quadro del processo di avvio delle attività dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, iniziato lo scorso 8 gennaio con la nomina a presidente dell’Agenzia, da parte del Consiglio dei ministri, del professor Maurizio Ferruccio Del Conte, sulla cui candidatura la Commissione lavoro ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 dicembre 2015. Ricordato che l’Agenzia è stata istituita, a decorrere dal 1o gennaio 2016, dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, segnala che la XI Commissione sta ancora esaminando lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto del Governo n. 266), ai fini dell’espressione del prescritto parere al Governo. 
Venendo al contenuto del provvedimento in esame, segnala che il decreto del Presidente della Repubblica consta di un unico articolo, recante l’emanazione dello statuto e la disposizione per la sua entrata in vigore, cui è allegato lo Statuto vero e proprio, composto di diciassette articoli. Il provvedimento è adottato in attuazione dell’articolo 4, comma 18, del richiamato decreto legislativo n. 150 del 2015, ai sensi del quale, entro il termine ordinatorio di quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, è adottato lo statuto dell’ANPAL, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in conformità ai principi e criteri direttivi previsti in via generale per le agenzie dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999. 
Passando al contenuto dello statuto, osserva che l’articolo 1, in conformità con quanto previsto dal decreto istitutivo e, in particolare, dall’articolo 3 e dall’articolo 4, commi 2 e 3, stabilisce che l’ANPAL è un’Agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di bilancio. Inoltre, essa è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti. L’ANPAL, la cui attività è regolata dal decreto istitutivo e dallo statuto, ha sede in Roma ed utilizza le sedi già in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’ISFOL, fino alla definizione di un piano logistico generale di riorganizzazione del Ministero. Al riguardo, osserva, sotto il profilo della formulazione della disposizione, che l’articolo 1, comma 4, prevede che l’utilizzazione delle sedi abbia luogo fino alla definizione di un piano logistico generale di riorganizzazione del Ministero, mentre l’articoloPag. 1094, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015 stabilisce che il piano logistico generale riguardi tutti gli enti coinvolti nella riorganizzazione. 
L’articolo 2, riprendendo i contenuti delle disposizioni dell’articolo 1, comma 3, e dell’articolo 2 del decreto istitutivo, disciplina le funzioni e i compiti dell’ANPAL, che coordina la rete dei servizi per le politiche del lavoro. In particolare, ai sensi del comma 2, l’ANPAL si conforma e dà attuazione alle linee di indirizzo triennali e agli obiettivi annuali dell’azione in materia di politiche attive, stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e alla specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, anch’essi stabiliti dal medesimo Ministero. Ricorda che l’articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2015 attribuisce all’ANPAL le seguenti funzioni: coordinamento della gestione dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego, dei servizi per il lavoro, del collocamento dei disabili, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati; definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di politica attiva erogate a livello territoriale; determinazione delle modalità operative e dell’ammontare dell’assegno di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati; coordinamento dell’attività della rete EURES; definizione delle metodologie di profilazione degli utenti e dei costi standard applicabili ai servizi e alle misure di politica attiva erogate a livello territoriale; promozione e coordinamento dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo; sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro; gestione dell’albo nazionale delle agenzie per il lavoro; gestione dei programmi operativi nazionali nonché di progetti cofinanziati dai Fondi comunitari; definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro; definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale; vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua nonché sui fondi bilaterali; assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende; gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione, di programmi per l’adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro; gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all’occupazione. La norma, inoltre, prevede la possibilità che apposite convenzioni con le regioni prevedano l’attribuzione all’ANPAL di ulteriori compiti e funzioni. 
Segnala che l’articolo 3 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita poteri di indirizzo e vigilanza sull’ANPAL e, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo, esprime parere preventivo sulle circolari e altri atti interpretativi, sulle modalità operative e sull’ammontare dell’assegno di ricollocazione, previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nonché sugli atti di programmazione e riprogrammazione in relazione ai programmi europei gestiti dall’ANPAL. Osserva che, nel parere espresso sul provvedimento, il Consiglio di Stato rileva che l’articolo 3 non declina esplicitamente l’intera gamma delle manifestazioni del potere ministeriale di vigilanza elencate nell’articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, tra cui il potere ispettivo, rilevando, pertanto, l’opportunità che si operi un chiaro e inequivoco rinvio alle previsioni delle fonti primarie. 
Il successivo articolo 4 prevede che l’ANPAL disciplini con propri regolamenti l’organizzazione e il funzionamento degli organi e delle strutture nonché l’amministrazione e la contabilità, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione pubblica. Segnala che nel richiamato parere il Consiglio di Stato rileva la difformità di tale disposizione rispetto alla lettera l) del comma 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, ai sensi della qualePag. 110i regolamenti delle agenzie sono «approvati» dal Ministro vigilante, mentre l’articolo in esame prevede un parere ministeriale. Ad avviso del Consiglio di Stato, in tal modo si riduce il più pregnante potere di approvazione ministeriale previsto dalla fonte primaria a un meno incisivo apporto consultivo, che dovrebbe realizzarsi con una modifica della norma primaria, eventualmente in sede di adozione di decreto correttivo ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge n. 183 del 2014. 
L’articolo 5 individua, ai sensi dell’articolo 6 del decreto istitutivo, gli organi dell’agenzia: il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio di vigilanza e il collegio dei revisori, che restano in carica per tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Rileva che, ai sensi del comma 2, l’incarico di direttore dell’Ispettorato è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato, pubblico o privato, o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, potenzialmente confliggente con le funzioni dell’ANPAL. Si tratta di una disposizione identica a quella contenuta nello schema di regolamento recante lo Statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro e negli statuti di altre agenzie. Il comma 3 prevede che il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da due membri, il cui compenso è determinato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, a valere degli ordinari stanziamenti di bilancio dell’ANPAL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il successivo comma 4 stabilisce che il consiglio di vigilanza sia composto da dieci membri, scelti tra esperti di comprovata esperienza e professionalità almeno quinquennale, che percepiscono unicamente il rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. Il comma 5, infine, prevede che il collegio dei revisori sia composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, laddove il comma 5 dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del 2015 stabilisce la designazione di membri supplenti in rappresentanza dei due ministeri. Il compenso dei membri del collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, a valere degli ordinari stanziamenti di bilancio dell’ANPAL, senza ulteriori oneri a carico dello Stato. La clausola di neutralità finanziaria dovrebbe opportunamente formularsi escludendo l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, analogamente a quanto previsto dal precedente comma 3. Segnala che il parere del Consiglio di Stato sul provvedimento in esame rileva che lo schema di statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro prevede due soli supplenti, analogamente a quanto previsto dagli statuti di altre Agenzie, a fronte di collegi di revisori con tre membri effettivi. La Sezione invita l’Amministrazione a valutare se, in un’ottica di contenimento dei costi e di uniformità con gli altri statuti, il numero di supplenti vada ridotto a due, a meno che l’Amministrazione non ritenga imprescindibile che nella previsione dei supplenti si riproduca la diversa rappresentanza ministeriale dei membri titolari. 
Osserva che, in base all’articolo 6, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto istitutivo, il presidente dell’ANPAL, legale rappresentante dell’Agenzia, svolge le seguenti funzioni: presiede il consiglio di amministrazione, di cui convoca le riunioni e definisce l’ordine del giorno; può assistere alle sedute del consiglio di vigilanza; può adottare provvedimenti di urgenza immediatamente esecutivi, da sottoporre alla ratifica del consiglio di amministrazione; sottoscrive le convenzioni previste dal decreto istitutivo. La norma disciplina, inoltre, i casi di assenza o di impedimento del presidente. 
L’articolo 7 riguarda le funzioni attribuite al consiglio di amministrazione, sulla base del comma 3 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 150 del 2015. In particolare, la disposizione, dopo avere precisato che il consiglio di amministrazione esercita ogni funzione non compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell’ANPAL, ne elenca le attribuzioni: approvazionePag. 111dei piani annuali di azione; deliberazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; deliberazione dei piani di impiego dei fondi disponibili; adozione dei regolamenti di contabilità e di organizzazione; deliberazione sulle scelte strategiche e sulle linee di indirizzo; determinazione degli obiettivi annuali e di specifici atti di indirizzo di Italia Lavoro Spa, nonché delle modalità di verifica dei risultati; deliberazione su ogni questione posta dal Presidente all’ordine del giorno. La norma, inoltre, disciplina lo svolgimento delle sedute e le modalità di convocazione dei membri del consiglio. Tra i rilievi formulati dal Consiglio di Stato, segnala che si rileva come il comma 5 dell’articolo 7 prevede che il consiglio si intenda regolarmente costituito con la presenza di almeno due componenti, privando, in sostanza, l’organo della sua natura collegiale, anche in considerazione della diversa estrazione dei due membri diversi dal Presidente. Il Consiglio di Stato, pur dichiarandosi consapevole della presenza di analoghe previsioni, invita a circoscrivere la possibilità di un funzionamento a due dell’organo collegiale, con prevalenza del voto del Presidente a casi ben delimitati. 
L’articolo 8 dispone che, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2015, il consiglio di vigilanza formuli proposte sulle linee di indirizzo generale, proponga gli obiettivi strategici e vigili sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici. Il successivo articolo 9 disciplina le attribuzioni del collegio dei revisori, individuate nella vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e nel monitoraggio della spesa pubblica. Tale ultima competenza si sostanzia, in particolare, nell’accertamento della regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; nell’esame del budget e nel controllo del bilancio; nell’accertamento periodico della consistenza di cassa; nella redazione delle relazioni di propria competenza; nello svolgimento del controllo di regolarità contabile, ai sensi della disciplina di carattere generale di cui al decreto legislativo n. 123 del 2011. La norma, inoltre, disciplina le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute del collegio. Segnala che, come per lo schema di regolamento relativo allo statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro, il Consiglio di Stato rileva che lo statuto prevede che il Collegio dei revisori si intende regolarmente costituito quando alla seduta siano presenti almeno due membri, ponendo problemi analoghi a quelli evidenziati con riferimento al funzionamento del Consiglio di amministrazione. Le criticità sono rafforzate, poi, dal fatto che non si prevede che in caso di parità prevalga il voto del Presidente, per cui, in caso di diversità di voto tra i due soli presenti, l’organo sarebbe in posizione di stallo. 
Fa presente che l’articolo 10 disciplina le attribuzioni del direttore generale, ricordando che, in base all’articolo 9 del decreto legislativo n. 150 del 2015, il direttore generale è scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni o altro personale, in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell’ANPAL, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento, secondo i rispettivi ordinamenti. La norma prevede, inoltre, che, al fine di garantire l’invarianza finanziaria, è reso indisponibile nella dotazione organica dell’amministrazione di provenienza e per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il direttore generale resta in carica per un periodo di tre anni, rinnovabile per una sola volta. Le funzioni attribuite dallo statuto al direttore generale sono: la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, il coordinamento dell’organizzazione del personale, dell’attività degli uffici e dei servizi, cui assicura l’unità operativa e di gestione; la proposta dei regolamentiPag. 112di contabilità e di organizzazione; l’attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione; la possibilità di assistere alle sedute del consiglio di amministrazione; la presentazione di proposte in materia di ristrutturazione operativa dell’ANPAL e di consistenza degli organici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; l’attribuzione degli incarichi ai dirigenti e la loro valutazione; l’esercizio di ogni altro potere a lui attribuito dal presidente e dal consiglio di amministrazione e degli atti gestionali non espressamente assegnati ad altri soggetti. Segnala che, rispetto a tale elencazione, il Consiglio di Stato nel suo parere rileva la presenza di disallineamenti nella formulazione delle attribuzioni rispetto al testo del decreto legislativo n. 150 del 2015. La norma, infine, disciplina i casi di assenza dal servizio o di impedimento del direttore generale. 
Segnala che l’articolo 11 riguarda la dirigenza, prevedendo in particolare che i dirigenti dell’ANPAL curano l’attuazione degli indirizzi e dei programmi generali, esercitando i relativi poteri di spesa; formulano proposte ed esprimono pareri al direttore generale; dirigono, controllano e coordinano l’attività degli uffici; provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi assegnati; svolgono i compiti a loro delegati dal direttore generale; effettuano la valutazione del personale dei rispettivi uffici. L’articolo 12, sulla base di quanto previsto dal comma 16 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015, prevede l’avvalimento da parte dell’ANPAL dell’Organismo indipendente di valutazione della performance nonché, con una disposizione non prevista dal decreto legislativo, del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Segnala che analoga disposizione è contenuta nello schema di statuto dell’Ispettorato nazionale del lavoro, all’esame della Commissione. 
Il successivo articolo 13 dispone che l’Agenzia è articolata in non più di sette uffici dirigenziali di livello non generale, nonché in strutture non dirigenziali di ricerca e consulenza tecnico-scientifica. La norma, infine, rinvia al successivo regolamento di organizzazione per la disciplina del numero degli uffici e per l’individuazione dei compiti, che dovrà favorire il decentramento delle responsabilità operative. Ricorda che l’articolo 2 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Atto del Governo n. 266), attualmente all’esame della Commissione, determina la dotazione organica dell’ANPAL in 217 unità, di cui una unità di livello dirigenziale generale, sette unità dì livello dirigenziale non generale, centonove unità di personale non dirigenziale, trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e cento unità del ruolo del personale tecnico e di ricerca, trasferite dall’ISFOL. L’articolo 10 del medesimo schema prevede, inoltre, che l’Agenzia sia articolata, in sede di prima applicazione ed in attesa dell’adozione del proprio regolamento di organizzazione, in sette uffici dirigenziali non generali. 
L’articolo 14 disciplina le modalità per la definizione e l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, mentre l’articolo 15 individua, sulla base di quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 150 del 2015, le entrate dell’Agenzia: il finanziamento annuale, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; le risorse derivanti dal blocco delle assunzioni presso ISFOL, in relazione alle cessazioni negli anni 2015 e 2016, e quelle relative alle economie per le cessazioni, nel 2015, del personale delle aree funzionali, già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; le risorse derivanti dal trasferimentoPag. 113di risorse dal medesimo Ministero e dall’ISFOL; le risorse derivanti dalla riduzione degli oneri di funzionamento dell’ISFOL; dal Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all’articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013; dal Fondo di rotazione di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993; le risorse trasferite da altre amministrazione; le eventuali ulteriori risorse che pervengono all’ANPAL. Quanto alle fonti di finanziamento, rileva che una quota delle entrate non è predeterminata nel suo ammontare, essendo connessa ad economie che, secondo quanto affermato dalle disposizioni, devono essere accertate annualmente. Appare, in proposito, opportuno che l’Agenzia possa contare su un flusso di risorse congruo e preventivabile in modo da poter programmare adeguatamente le proprie attività in ragione delle risorse disponibili al momento della redazione del bilancio preventivo. 
Passa, quindi, all’articolo 16, che disciplina la procedura per l’approvazione delle modifiche allo statuto, che devono aver luogo con la medesima procedura seguita per l’adozione del provvedimento in esame. Come segnalato anche dal Consiglio di Stato, ritiene sia opportuno precisare, sotto il profilo della formulazione della disposizione, che le modifiche siano approvate con regolamento di delegificazione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. 
Fa presente, poi, che l’articolo 17 reca, da ultimo, le disposizioni finali e transitorie. Segnala, a tale riguardo, la previsione della possibilità che il decreto di trasferimento delle risorse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL all’Agenzia preveda, in fase di prima applicazione e allo scopo di avviare le procedure per il trasferimento del personale, un’organizzazione temporanea dell’Agenzia, in attesa dell’adozione del regolamento di organizzazione. Ricorda che, in linea con tale disposizione, l’articolo 10 dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (atto n. 266), attualmente all’esame della Commissione, disciplina la fase transitoria in materia di organizzazione dell’ANPAL. In particolare, si dispone la temporanea organizzazione dell’Agenzia in sette uffici dirigenziali non generali, dei quali si individuano le competenze, nonché l’applicazione, in quanto compatibili, dei criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Rileva che il Consiglio di Stato manifesta, nel suo parere, perplessità in ordine al contenuto di tale ultima previsione, evidenziando che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha il compito di disciplinare modalità e procedure di trasferimento delle risorse e non gli organi dell’Agenzia, sicché l’intero articolo 17 dello schema di statuto si rivelerebbe ultroneo, alterando il sistema delle fonti relative all’organizzazione dell’Agenzia.

Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’ISFOL all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. 
Atto n. 266. 

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 marzo 2016.

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che il termine per l’espressione del parere sullo schema in esame scade il prossimo 17 marzo. Chiede, quindi, alla relatrice se abbia indicazioni sulle modalità di prosecuzione dell’esame del provvedimento.

Antonella INCERTI (PD), relatrice, chiede di rinviare l’espressione del parere a una seduta da convocare nel corso della prossima settimana, allo scopo di potere approfondire le sue valutazioni, anche alla luce degli elementi emersi nel corso delle audizioni informali con le parti sociali.

Il sottosegretario Massimo CASSANO, pur apprezzando le ragioni alla base della richiesta della relatrice, sottolinea l’opportunità di una celere conclusione dell’iter di esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire e accogliendo la richiesta della relatrice, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.55.

GIUNTA PLENARIA
Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Giuseppe D’AMBROSIO.
La seduta comincia alle 12.05.
Seguito dell’esame della posizione del deputato Giancarlo Galan.

Giuseppe D’AMBROSIO, presidente, avverte che l’ordine del giorno della seduta reca il seguito dell’esame della posizione del deputato Giancarlo Galan. 
Fa presente che, sulla base di quanto stabilito nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 25 febbraio scorso, la seduta odierna è dedicata alle dichiarazioni di voto ed alla votazione della proposta formulata dal Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze.   
Passa quindi alle dichiarazioni di voto sulla proposta, formulata dal Comitato, di accertamento dell’ineleggibilità sopravvenuta del deputato Galan e di conseguente contestazione della sua elezione.  

Gregorio FONTANA (FI-PdL) ricorda come il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze abbia deciso di proporre alla Giunta di accertare la sussistenza della causa di ineleggibilità sopravvenuta e, dunque, di decadenza dal mandato parlamentare del deputato Galan. 
Considera che con questa decisione si sia già aperto un vulnus 235 del 2012, la cosiddetta «legge Severino». nel nostro ordinamento, in quanto si è dato l’avvio alla formazione di un precedente suscettibile di incidere negativamente, a un tempo, sull’equilibrio tra i poteri dello Stato, sul rispetto della sovranità popolare e sulla protezione del mandato elettorale. Si è ritenuto, infatti, di decidere in favore dell’applicabilità ai membri del Parlamento delle cause di decadenza contenute nel decreto legislativo n. 
Sottolinea come la Camera si trovi per la prima volta a dover decidere su tale materia e che da ciò nascerebbe un vulnus. Rileva, tuttavia, che nella procedura che è stata avviata non sono previsti, nella maniera più assoluta, automatismi tali da determinare l’ineleggibilità sopravvenuta del deputato Galan a seguito di una mera decisione favorevole all’applicazione della legge Severino al suo caso. Chiarisce comunque che si è pur sempre nel perimetro di tutela della funzione parlamentare delineato dall’articolo 66 della Costituzione, secondo cui «ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità».
In questa fase di discussione, dunque, ritiene di dover ribadire quanto già sinteticamente affermato nella fase preliminare, vale a dire che nel giudicare delle cause di ineleggibilità sopravvenuta, in questo caso, la Camera debba esprimersi in senso negativo. Diversamente, a suo avviso, si agirebbe in maniera difforme rispetto al dettato costituzionale, con possibili conseguenze immediate anche gravi – come è sua intenzione evidenziare – in materia di rapporti tra i poteri dello Stato.   
Essa, infatti, fa riferimento al noto problema del «bilanciamento» tra beni costituzionali, ovvero al tema della composizione di interessi o diritti in conflitto. Nel richiamare la predetta sentenza, laddove dispone che al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 25, secondo comma, Costituzione – al quale, come si è detto, il giudice rimettente non ha fatto riferimento – le leggi possono retroagire, rispettando «una serie di limiti che questa Corte ha da 236 del 2015 della Corte costituzionale. In essa la questione della retroattività della legge Severino viene affrontata in un modo tale che i dubbi circa l’applicabilità della legge stessa al caso Galan non solo non si sciolgono, ma per molti versi si irrobustiscono. Infatti, con tale sentenza la Corte costituzionale ha negato carattere retroattivo alla legge Severino, con riferimento esclusivo agli amministratori locali che si trovino in condizioni di incandidabilità sopravvenuta, senza, però, entrare nel merito della medesima disciplina in quanto riferito ai membri del Parlamento. Ricorda come su tale aspetto la Corte non intervenga. Ritiene, tuttavia, che si tratti di un silenzio che risulta assordante, anche in considerazione dei numerosi incisi che costellano il testo della sentenza. La Corte offre, in ogni caso, uno spunto di straordinaria importanza, ai fini dell’inquadramento del caso Galan. La prima questione che pone in rilievo è quella della irretroattività della legge penale. Infatti, nella memoria difensiva dell’interessato, si evidenzia come i fatti per i quali l’onorevole Galan è stato condannato siano stati commessi in un periodo anteriore alla stessa legge delega sulla cui base la predetta legge è stata elaborata e promulgata dal legislatore delegato. Per affrontare tale questione reputa necessario fare riferimento alla nota sentenza n. tempo individuato e che attengono alla salvaguardia, tra l’altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario», fa presente che la Corte non entra nel merito della questione della irretroattività di cui all’articolo 25 della Costituzione, ma ripropone, in maniera sintetica, la suddetta filosofia del «bilanciamento». 
A suo giudizio, la lettura attenta della sentenza, che lascia in sospeso la questione della retroattività della legge Severino nella parte in cui fa riferimento ai parlamentari nazionali ed europei, sollecita comunque una lettura della vicenda Galan anche alla luce del tema del bilanciamento tra beni costituzionali. Fa presente come, secondo la Corte, nulla osti al fatto che il diritto all’elettorato passivo ceda di fronte all’interesse pubblico, pur non entrando nel merito del diritto all’elettorato passivo per il Parlamento, di cui, rispettivamente, all’articolo 56, terzo comma, della Costituzione per la Camera, e all’articolo 58, secondo comma, della Costituzione, per il Senato. Ritiene che il nodo da sciogliere, per chi è chiamato a decidere in merito all’applicabilità della legge Severino sia la valutazione di quali siano i «beni» in gioco da bilanciare.   
Osserva a tale proposito, che la Corte fa chiaramente riferimento all’elettorato passivo di cui all’articolo 51 della Costituzione e all’interesse pubblico di cui all’articolo 97 della Costituzione, ma che nessun «inciso» si rinviene in merito all’elettorato passivo in generale. In particolare, la Corte non sfiora il tema dell’elettorato passivo di tipo politico-parlamentare, che, come la  stessa Corte ha evidenziato in altre occasioni, gode di una speciale protezione da parte della Costituzione. 
Chiarisce come il «bilanciamento» dell’elettorato passivo di cui all’articolo 51 della Costituzione sia diverso dal bilanciamento dell’elettorato passivo previsto dagli articoli 56 e 58 della Costituzione. Infatti, la speciale protezione accordata a questo tipo di elettorato passivo è dovuta, con tutta evidenza, al fatto che attraverso di esso si dà immediata e concreta attuazione al principio della sovranità popolare.   
Si domanda se il bene costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione sia sufficiente a bilanciare la compressione di un diritto attraverso il quale si realizza il principio della sovranità popolare, facendo presente che la Corte non si pronuncia su questo punto. Sottolinea, comunque, che la dottrina e la giurisprudenza rimarcano una differenza radicale – quasi «ontologica» – tra l’elettorato passivo di tipo amministrativo e l’elettorato passivo di tipo politico-parlamentare e che, in quest’ultimo caso, è in gioco non la semplice «volontà» degli elettori, bensì la sovranità popolare in quanto il Parlamento non è la Pubblica amministrazione. Nell’applicare la legge Severino all’onorevole Galan, la Giunta opterebbe, a suo avviso, a favore del sacrificio del diritto all’elettorato passivo del parlamentare, senza che sia stata fatta chiarezza intorno all’interesse pubblico in forza del quale il suddetto sacrificio possa essere giustificato.   
236 del 2015. Non solo, ma la questione sta riemergendo proprio in sede di giustizia costituzionale e con riferimento alla stessa legge Severino. Richiama la circostanza che la «differenza radicale» tra i due summenzionati tipi di elettorato passivo sia stata, peraltro, di recente sottolineata in dottrina, proprio nei primi commenti alla sentenza n.   
Rileva come, presso la Corte costituzionale pendano tre casi relativi proprio al rapporto esistente tra lo status del parlamentare e quello dell’amministratore, con riferimento alla legge Severino e ne propone una sintetica ricostruzione. 
Si tratta delle ordinanze di remissione alla Corte costituzionale dei giudici di Napoli, Bari e Messina. In particolare, ricorda come nel corso della causa civile avente ad oggetto il contenzioso tra il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla decadenza dello stesso De Luca dalla carica a seguito dell’applicazione della legge Severino, il Tribunale di Napoli abbia emesso un’ordinanza di remissione alla Corte costituzionale relativamente ad alcuni aspetti della legge medesima. Lo stesso hanno fatto la Corte d’Appello di Bari, con riferimento al caso del Consigliere regionale Amati e il Tribunale di Messina con riferimento al caso del consigliere comunale Lo Monte.   
In estrema sintesi, nelle dette ordinanze vengono evidenziate soprattutto due criticità: il vizio di eccesso di delega e la disparità di trattamento nei confronti dei parlamentari nazionali ed europei (che sarebbero trattati in maniera irragionevolmente favorevole in quanto, nel loro caso, l’ineleggibilità sopraggiunge solo in caso di condanna definitiva).   
Con riferimento al caso Galan, è il secondo caso quello che rileva in maniera specifica, in quanto la Corte è chiamata a pronunciarsi, per l’appunto, sulla natura della protezione accordata dalla Costituzione al diritto elettorale passivo per il Parlamento.   
Rileva che, nel pronunciarsi su tale caso, non sia da escludere che la Corte, sia pure in maniera incidentale, si esprima sull’applicabilità o meno della legge Severino ai parlamentari. Se ciò avvenisse e il Parlamento si fosse già espresso sul punto in maniera difforme rispetto alla Corte, si produrrebbe un conflitto oggettivo nell’ordinamento. In tale evenienza ritiene che sia opportuno, in via precauzionale, al fine di evitare di produrre danni non più riparabili, che la Giunta prenda atto della non sussistenza della causa di ineleggibilità sopravvenuta e, dunque, di decadenza dal mandato parlamentare del deputato Galan.  

Davide CRIPPA (M5S) auspica che nella seduta odierna si concluda questa fase del procedimento in Giunta riguardante il «signor Galan», che ritiene si sia trascinato dentro e fuori dal Parlamento troppo a lungo, umiliando il ruolo dei parlamentari quali rappresentanti dei cittadini. 
Rileva che sono passati quasi due anni dalla trasmissione alla Camera dei Deputati della richiesta di autorizzazione a procedere per l’arresto del deputato Galan in relazione all’inchiesta condotta dalla Procura di Venezia nell’ambito delle indagini sugli appalti per il MOSE. Sottolinea come due anni in politica rappresentino un secolo ovvero tempi biblici ma, in questo caso, erano necessari: questa è la prassi seguita dal Parlamento e come spesso accade lo spettacolo è stato semplicemente imbarazzante.   
Reputa che il comportamento di un parlamentare che non abbia il buonsenso e la decenza – vista la situazione e i capi di accusa che pendono su di lui – di dimettersi prima di espletare tutte le formalità parlamentari e conservi la carica di presidente duna commissione permanente e di parlamentare, non possa essere derubricato solo come «sconveniente». Fa presente che questa vicenda non coinvolge un deputato alla prima esperienza, magari inesperto, magari voglioso di prolungare quanto più possibile un’esperienza di questo tipo, magari desideroso di strappare un giorno in più in Parlamento, bensì un ex ministro, un presidente di commissione, un parlamentare di lungo corso, un uomo avvezzo ai palazzi del potere e certamente esperto anche di quello che riguarda lo svolgimento dei processi parlamentari. Ci si sarebbe aspettati che il «signor Galan» almeno si dimettesse da presidente di Commissione, ma ciò non è avvenuto perché, come da consuetudine, purtroppo egli non ha avuto il minimo rispetto delle istituzioni, che certamente non meritavano e non meritano questa ennesima volgare aggressione.   
Desidera esprimere alcune considerazioni ai colleghi della maggioranza. Fa presente che è stato seguito tutto l’iter Ribadisce che il Movimento 5 Stelle ha detto in tutti i modi, nei termini e nei metodi previsti del regolamento, che riteneva impossibile la permanenza del deputato Galan nelle istituzioni. Il giudizio etico-morale e politico del Movimento 5 Stelle era noto a tutti da tempo, anche da chi non è un frequentatore abituale dell’aula della Giunta. Ciononostante il Movimento 5 Stelle è stato accusato in Parlamento di essere quasi conciliante con la situazione del deputato Galan, quasi volesse concedere più tempo e più mensilità ad un deputato che è rimasto presidente di commissione anche durante il periodo degli arresti domiciliari. previsto, che non ci sono state vie preferenziali, né comportamenti persecutori nei confronti di Galan. 
Per questi motivi ringrazia il Presidente D’Ambrosio e gli esprime la sua solidarietà per gli attacchi subiti.   
Afferma che si potrebbe ritenere, provocatoriamente, che in una futura riforma del regolamento della Giunta occorre tener conto di tutto l’insieme delle esperienze vissute in quest’aula e scrivere, a parole chiare, che il carcere o la fuga all’estero non debbano essere causa di preoccupazione per la Giunta o per il Parlamento, che l’assenza per cause di forza maggiore o dettate dalle forze dell’ordine non debba essere motivo di ostacolo al mantenimento di una carica fondamentale per il funzionamento della Camera dei deputati. Si potrebbe anche osservare, ironicamente, come l’etica sia variabile a seconda della carica che si occupa e che, alla fine dei conti, la carica di deputato sia superflua anche all’atto del voto, essendo sufficienti i pulsanti, le schede e poco più che seicento sagome di cartone, oltre al Governo.   
Evidenzia che il giudizio di costituzionalità non spetta alla Giunta delle elezioni, come alcuni gruppi parlamentari hanno cercato di chiedere con forza all’interno del Comitato, anche attraverso la richiesta di audizioni di costituzionalisti.   
Ricorda, inoltre, che la legge Severino è stata approvata dal Governo Berlusconi-Monti, vale a dire da coloro che adesso ne rilevano l’incostituzionalità.
Fa presente che si è giunti al voto dopo i rinvii concordati in conferenza dei capigruppo, il bollettino medico del deputato Galan riportato in Aula al solo scopo di ritardarne la decadenza, perché voleva assolutamente venire a dare spiegazioni. In tutto questo periodo si è continuato ad avere un presidente della Commissione cultura che è il degno manifesto di quello che serve per far parte di questa istituzione: cultura del rinvio, cultura del «menefreghismo», cultura del patteggiamento, cultura dell’irresponsabilità. A suo giudizio l’etica è un parolone che qui si compra e si vende a seconda dell’occasione, soprattutto se si continua a percepire lo stipendio, il vitalizio e il trattamento di fine rapporto a spese del contribuente.   
Ritiene pertanto opportuno utilizzare la seconda metà della legislatura per dotare anche la Giunta delle elezioni di un regolamento serio, moderno ed efficiente al fine di evitare di svergognare il Paese ogni volta che capita in Parlamento un «signor Galan». È sua convinzione che, visto il numero di indagati in Parlamento, molto presto la storia si ripeterà.  

Giuseppe LAURICELLA (PD) prima di ripercorrere le considerazioni già illustrate nell’ambito dell’attività istruttoria svolta dal Comitato, esprime rammarico per avere assistito, nel corso del procedimento, a talune strumentalizzazioni, nonché a dichiarazioni inopportune e polemiche, che appaiono ingiustificate, se si considera la realtà dei fatti, e comunque non in linea con il clima di serenità e correttezza che ha sempre caratterizzato i lavori di questa Giunta. Osserva, d’altra parte, come non si possa pretendere che le strumentalizzazioni siano considerate legittime solo se provenienti da una certa parte politica e come, proprio per questo motivo, ad ogni azione sia corrisposta una reazione uguale e contraria. 
Quanto al merito della questione, ribadisce come la legge Severino, a suo giudizio – e a detta di molti –, non sia certamente priva di lacune, ponendo quantomeno dei dubbi di legittimità costituzionale in alcune sue disposizioni. Tuttavia, il materiale difensivo prodotto dall’interessato, seppure corroborato da pareri di autorevoli giuristi, si focalizza su disposizioni diverse da quelle applicabili alla fattispecie.   
236 del 2015, non potesse affrontare il tema dell’incandidabilità e della decadenza con specifico riferimento ai parlamentari, giacché è risaputo che la Corte è chiamata a decidere entro il recinto rappresentato da un Ritiene evidente che la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. thema decidendum definito. 
Osserva come nelle difese dell’interessato siano presenti talune discrasie, soprattutto laddove si fa riferimento ad un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, che sono rappresentati dal diritto di elettorato passivo, da un lato, e dall’interesse al buon andamento e all’imparzialità dell’amministrazione, dall’altro. Il bilanciamento di interessi operato dal legislatore appare in realtà tutt’altro che irragionevole. Nel caso in esame, infatti, è evidente come il secondo interesse prevalga sul primo, in linea con l’indirizzo della Corte costituzionale che, interpretando gli articoli 51 e 97 della Costituzione, ha chiarito come tale interesse debba essere sempre garantito nell’esercizio delle funzioni pubbliche svolte dagli eletti nell’interesse degli elettori.   
Osserva come nelle difese dell’interessato siano presenti numerosi riferimenti all’illegittimità costituzionale della legge Severino, domandandosi, allora, per quale motivo egli non abbia sollevato la questione di legittimità costituzionale dinanzi al giudice, nel corso del procedimento penale. L’interessato, anzi, ha proceduto al patteggiamento che, in linea di principio non era considerato una condanna – mentre ora lo è – ma che comunque la legge Severino – finché è vigente – si premura di prendere espressamente in considerazione negli articoli 15 e 16.   
Dunque, con riferimento al caso di specie, sarebbe fuorviante argomentare in tema di retroattività o irretroattività della legge con riferimento al   tempus commissi delicti, poiché ciò che rileva è la data di pronuncia della sentenza ex articolo 444 del codice di procedura penale in relazione alla data di entrata in vigore della legge. La ratiodelle disposizioni in esame è evidentemente quella di tutelare il soggetto che ha patteggiato prima dell’entrata in vigore della legge, poiché non era in condizione di conoscerne le conseguenze e gli effetti, e non il soggetto che abbia patteggiato in un momento successivo, potendo egli operare ogni opportuna e consapevole valutazione al momento di prestare il proprio consenso. 
La legge Severino prevede che l’incandidabilità operi anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (articolo 15, comma 1), e che tale ultima disposizione si applichi alle sentenze previste dal citato articolo 444, «pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo» (articolo 16, comma 1), trattandosi, peraltro, di incandidabilità sopravvenuta, come ormai assunto, oltre che dall’articolo 3 della legge, anche dalla giurisprudenza. Altra cosa sarebbe stata – come già chiarito – se la pronuncia in ordine al patteggiamento fosse giunta in tempi precedenti all’entrata in vigore della legge, atteso che sarebbe mancata per l’interessato la possibilità di conoscerne il contenuto e le relative conseguenze sanzionatorie.   
Concorda con chi ha evidenziato il problema della sottoponibilità a procedimenti penali dei parlamentari, ma sottolinea come, venendo meno l’istituto dell’autorizzazione a procedere, sia venuto meno anche l’equilibrio tra poteri dello Stato, così come voluto dal legislatore costituente.   
Conclusivamente, al di là degli aspetti politici – che possono riguardare unicamente considerazioni relative al richiamato bilanciamento fra interesse individuale e collettivo –, ritiene che la questione sia, sotto il profilo giuridico, piuttosto chiara ed evidente.   
Preannuncia, a nome del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta del Comitato.  

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) ricorda preliminarmente di non avere votato a favore della legge Severino e di essere entrato, per questo motivo, durante il dibattito in Assemblea, in una vivace polemica con il collega Enrico Costa, secondo il quale si sarebbe trattato di una legge ben fatta. A suo giudizio, invece, è una pessima legge, fatta per finalità molto chiare. Che si trattasse di un errore lo avevano compreso, all’epoca, anche altri deputati, come Manlio Contento e Luca D’Alessandro. 
Evidenzia come, contrariamente alle intenzioni del legislatore, il patteggiamento sia una condanna.   
Ciò premesso, rileva come nel caso di specie si ponga una questione etica, poiché considera il comportamento di Galan censurabile in tutto il suo svolgimento, sottolineando, in particolare, come non sia stato opportuno mantenere la presidenza di una commissione permanente dopo avere patteggiato. Invita, peraltro, i colleghi del Movimento 5 Stelle a non ritenere di essere titolari di un’esclusiva sulle questioni e sui concetti etici, ricordando l’importanza del principio di presunzione d’innocenza e l’uso distorto dell’avviso di garanzia che, nato come forma di tutela per l’indagato, si è trasformato di fatto in una sentenza di condanna.   
Condivide le osservazioni dell’onorevole Lauricella, quando evidenzia il venir meno dell’equilibrio tra poteri dello Stato. Conclude rilevando come il disallineamento e lo squilibrio verificatosi negli ultimi decenni tra i predetti poteri abbia messo la politica in scacco e come, in questa situazione, nessun altro potere abbia guadagnato tanto terreno quanto quello che gestisce la finanza.  

Alessandro PAGANO (AP) ritiene doveroso sottolineare come il lavoro svolto dal Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze possa essere assunto a modello di garanzia e rispetto dei diritti, dei ruoli e dei tempi stabiliti. Rileva, inoltre, come l’esame da parte del Comitato non sia stato influenzato da verità precostituite o pregiudizi ideologici, che non giovano mai ai fini di una decisione ponderata e imparziale.

Adriana GALGANO (SCpI) si associa alle considerazioni svolte dal Vicepresidente Pagano circa il modo imparziale e approfondito in cui sono stati condotti i lavori del Comitato, che rappresentano un modello di garanzia di indipendenza del Parlamento. Stigmatizza, comunque, il comportamento del deputato Galan che, dopo il patteggiamento, non ha ritenuto necessario né opportuno dimettersi, sia dalla carica di presidente della Commissione cultura sia dalla carica di parlamentare, come sarebbe stato auspicabile in un Paese civile. Ritiene che simili situazioni portino discredito alla politica e alterino gli equilibri tra i poteri dello Stato. Si augura comunque che il Paese possa cambiare e che la politica si riappropri di un’etica consona al suo ruolo.

Giuseppe D’AMBROSIO, presidente, non essendovi altri iscritti a parlare, passa alla votazione della proposta, formulata dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, di accertamento dell’ineleggibilità sopravvenuta del deputato Giancarlo Galan e di conseguente contestazione della sua elezione. 
Avverte che, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta, qualora la proposta fosse respinta si intenderà che la Giunta abbia deliberato nel senso dell’insussistenza di una causa di ineleggibilità sopravvenuta.   
Pone quindi in votazione la proposta del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, di accertamento della ineleggibilità sopravvenuta del deputato Giancarlo Galan e di conseguente contestazione della sua elezione.  

La Giunta approva.  

Giuseppe D’AMBROSIO, presidente, avverte che, per la contestazione dell’elezione del deputato Giancarlo Galan, la Giunta, che procederà a norma dell’articolo 13 del proprio regolamento, deve essere convocata in seduta pubblica per una data da fissare non prima del ventesimo giorno dalla comunicazione alle parti. Al riguardo, fissa la seduta pubblica per giovedì 7 aprile 2016 alle ore 14.30. 
Ai fini dello svolgimento della seduta pubblica designa in qualità di relatore il Vicepresidente Pagano.   
Avverte, inoltre, che della fissazione della seduta pubblica sarà data comunicazione al candidato Dino Secco, primo dei non eletti della lista Il Popolo della Libertà, nella VII Circoscrizione – Veneto 1, ai fini del suo intervento alla seduta pubblica in qualità di parte, ai sensi dell’articolo 17, comma 6, del regolamento della Giunta.  
La seduta termina alle 12.55.

AVVERTENZA
Il seguente punto all’ordine del giorno non è stato trattato:  
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

 

AUDIZIONI INFORMALI
Lunedì 7 marzo 2016.
Audizioni nell’ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00449 Cominardi e 7-00808 Tinagli concernenti iniziative in materia di occupazione in relazione agli sviluppi dell’innovazione tecnologica. 
Audizione di rappresentanti di R. E TE. Imprese Italia.

L’audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.  

Audizione di rappresentanti di Confindustria.
L’audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.35.  

Audizione del dott. Maurizio Pallante.
L’audizione informale è stata svolta dalle 16.35 alle 17.10.  

Audizione di rappresentanti di Google Italia.
L’audizione informale è stata svolta dalle 17.10 alle 17.45.  

Audizione di rappresentanti di Roland Berger Italia.
L’audizione informale è stata svolta dalle 17.50 alle 18.25.  

Audizione di rappresentanti di Adapt.
L’audizione informale è stata svolta dalle 18.25 alle 18.50.  

 

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