SEDE CONSULTIVA
Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 14.45.
Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
Nuovo testo unificato C. 275 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Walter RIZZETTO, presidente275 e abbinate, recante disposizioni in materia di conflitto di interesse, ai fini dell’espressione del parere di competenza alla I Commissione, che avrà luogo nella seduta odierna, in modo da consentire alla Commissione di merito di concludere l’esame in sede referente, in vista dell’avvio della discussione in Assemblea, prevista per la prossima settimana. , avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n.
Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, osserva che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell’esame in sede referente, reca una disciplina organica della materia, che sostituisce 215 del 2004, prevede che i titolari di cariche politiche nell’esercizio delle loro funzioni operano esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati. Rileva che l’ambito soggettivo di applicazione della nuova normativa, previsto dall’articolo 2, è rappresentato dai titolari di cariche di governo nazionali, identificati con il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo, dai titolari di cariche di governo regionali, identificati con i Presidenti delle regioni e delle province autonome e i componenti della giunte regionali e delle province autonome, dai membri del Parlamento e dai consiglieri regionali. Osserva che si tratta di uno spettro applicativo più ampio di quello previsto dall’articolo 1 della cosiddetta «legge Frattini», che si riferiva esclusivamente ai titolari di cariche di governo. L’articolo 3 prevede che l’autorità competente per l’attuazione della legge sia l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici. 215, la cosiddetta «legge Frattini», recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. L’articolo 1, analogamente al vigente comma 1 dell’articolo 1 della legge n. in modo pressoché integrale la legge 20 luglio 2004, n.
Segnala che il Capo II reca le disposizioni riferite alla prevenzione di situazione di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo, qualificate dall’articolo 4 come le fattispecie nelle quali il titolare della carica abbia un interesse economico privato tale da condizionare l’esercizio delle funzioni pubbliche a lui attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Al fine di verificare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse l’articolo 5 stabilisce gli obblighi di dichiarazione ai quali sono tenuti il titolare della carica di governo, il coniuge non legalmente separato e i parenti entro il secondo grado del titolare della carica, nonché ogni persona stabilmente convivente con il titolare della carica, ad eccezione del caso di lavoro domestico.
Osserva che l’articolo 6 individua le situazioni di incompatibilità con la carica di governo nazionale. Per quanto maggiormente interessa le competenze della nostra Commissione, rileva che la lettera b) 215 del 2004, che, alle lettere del comma 1, nel prevedere che la titolarità dell’incarico di governo sia incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato conferma, in sostanza, quanto attualmente previsto dall’articolo 2 della legge n. e) ed f) del comma 1 prevede il divieto di esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato. Il successivo comma 6 prevede che i titolari delle cariche di Governo non possono, nell’anno successivo alla cessazione del loro ufficio, svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell’Autorità che, considerata l’attività precedentemente svolta in qualità di titolari della carica di Governo, accerti l’insussistenza di conflitti di interessi. Il parere si intende favorevolmente espresso qualora entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richi215 del 2004 stabilisce che il divieto di ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici, il divieto di ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di esta l’Autorità non si sia pronunciata in senso negativo. In caso di violazione di tale ultima disposizione si prevede l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall’impiego, o dall’attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati. Per vantaggio economico si intende il profitto conseguito dall’impiego, dall’attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Segnala che, attualmente, l’articolo 2, comma 4, della legge n. 215 del 2004, stabilisce che i dipendenti pubblici o privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell’analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell’effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Al riguardo, il provvedimento precisa che si applicano le disposizioni concernenti l’aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. Per i titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali si prevede la sospensione di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo. rilievo imprenditoriale e il divieto di esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati perdurino per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta. Il comma 7, analogamente a quanto già previsto a legislazione vigente dall’articolo 2, comma 5 della legge n.
Rileva che l’articolo 7 disciplina gli obblighi di astensione che possono essere imposti dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora il titolare della carica di governo possa adottare atti o partecipare a decisioni tali da produrre un vantaggio economicamente rilevante e differenziato al titolare o ai suoi congiunti. Il titolare della carica può promuovere una valutazione dell’Autorità a riguardo. L’articolo 8 individua, quindi, situazioni di potenziale conflitto di interessi di carattere patrimoniale, derivanti dal possesso di partecipazioni rilevanti in settori strategici, quali la difesa, l’energia, il credito, le opere pubbliche di preminente interesse nazionale, le comunicazioni, l’editoria di rilievo nazionale, i servizi pubblici in concessione o autorizzati e il settore pubblicitario, che possano determinare il condizionamento nell’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite ovvero alterare le regole concorrenziali del mercato. In presenza di tali situazioni, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato propone misure per la prevenzione del conflitto di interesse, regolamentate dal successivo articolo 9, che prevede, in particolare, l’affidamento delle attività patrimoniali ad una gestione fiduciaria. Durante la gestione il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l’entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo riguardo alla gestione, pena una sanzione amministrativa pecuniaria inflitta dall’Autorità, che vigila sull’osservanza sull’effettiva separazione della gestione e sulle prescrizioni della legge. Il successivo articolo 10 disciplina il regime fiscale delle attività relative alla gestione fiduciaria, mentre l’articolo 11 reca una disposizione che impone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di disciplinare, entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento, le situazioni di conflitto di interesse dei titolari delle rispettive cariche di governo uniformandosi ai principi del Capo II, affidando i poteri in materia all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Qualora tale normativa non sia adottata entro detto termine, si applica la normativa nazionale prevista dal provvedimento in esame.
Segnala che l’articolo 12 rivede la disciplina dell’ineleggibilità dei membri del Parlamento, al fine di prevedere l’ineleggibilità di soggetti che, direttamente o indirettamente, abbiano un ruolo dominante o di controllo su imprese che risultino vincolate con lo Stato per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di notevole entità economica, in termini più ampi di quanto attualmente previsto dall’articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati. La norma individua specifiche cause di esclusione dall’ineleggibilità legate alla cessazione dalle cariche o alla cessione della proprietà o dei pacchetti azionari o all’adempimento delle prescrizioni dell’autorità garante della concorrenza e del mercato. È altresì previsto il divieto di cessione al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, a società collegata o a persona interposta allo scopo di eludere l’applicazione della disciplina in questione ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all’estero. L’articolo 13 introduce tra i principi in materia di ineleggibilità dei consiglieri regionali la previsione di una causa di ineleggibilità analoga a quella regolata per il Parlamento nazionale dal precedente articolo 12.
Rileva che il Capo IV reca disposizioni concernenti l’Autorità garante della concorrenza e del mercato. In particolare, l’articolo 14 riporta a cinque il numero dei componenti dell’Autorità e ridefinisce i requisiti richiesti per la nomina e le procedure per la loro elezione da parte della Camera e del Senato, in luogo della nomina d’intesa tra i presidenti delle Camere prevista dalla legislazione vigente. In ultimo, il Capo V reca le disposizioni finali, affidando all’articolo 15 le controversie relative agli atti e alle sanzioni adottati dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario e, specificamente, alle sezioni specializzate in materia di impresa. L’articolo 16 reca, infine, l’abrogazione della maggior parte delle disposizioni della cosiddetta «legge Frattini», integrando le disposizioni dell’articolo 7 della medesima legge, attinenti alle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi.
Nel complesso, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento, che reca una riforma organica della disciplina in materia di conflitti di interessi che rafforza e rende più efficaci le disposizioni legislative vigenti. Per quanto attiene specificamente alle materie di competenza della Commissione, rileva che il provvedimento sostanzi almente conferma l’assetto normativo vigente, garantendo che i titolari di cariche di governo nazionali si dedichino in via esclusiva al proprio incarico, senza le interferenze derivanti dallo svolgimento di impieghi pubblici o privati.
Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul provvedimento.
La Commissione approva la proposta di parere formulata del relatore.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell’articolo 126-ter del Regolamento, per l’esame in sede consultiva del disegno di legge Atto Camera 3540, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Ricorda, inoltre, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2015, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalla Commissione.
Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda che le Commissioni di settore hanno la facoltà di esaminare e votare emendamenti entro specifici limiti. In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità. Fa presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Ricorda, infine, che per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell’espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.
Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice11 del 2005, con i due strumenti sopra richiamati. In particolare, l’articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012, specifica che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei. Ricorda, altresì, che nei giorni scorsi è stato presentato – presso l’altro ramo del Parlamento – il disegno di legge europea 2015, di cui il Senato dovrebbe iniziare l’esame nei prossimi giorni. Anche con riguardo al 2015, pertanto, si conferma la scelta procedurale del Governo – già adottata con le leggi riferite all’anno 2014 – di sottoporre, in via separata, i due provvedimenti all’esame delle due Camere, che li esamineranno quasi contestualmente. Il disegno di legge di delegazione europea 2015, che viene esaminato nell’ambito della cosiddetta «sessione comunitaria» espressamente disciplinata dall’articolo 126- 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, ha sostituito la precedente legge comunitaria annuale, prevista dalla legge n. , segnala, in primo luogo, che il disegno di legge di delegazione europea, insieme al disegno di legge europea, rappresenta uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all’ordinamento dell’Unione. Al riguardo ricorda, in via preliminare, che la legge 24 dicembre 2012, n.ter del Regolamento della Camera, si compone di quattordici articoli ed è corredato da due allegati, A e B, contenenti l’elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo. L’articolato contiene disposizioni di delega e principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega riguardanti il recepimento di otto direttive europee e di una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), nonché l’adeguamento della normativa nazionale a dodici regolamenti europei. Inoltre, per il recepimento di una direttiva (2014/17/UE) il disegno di legge prevede principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega legislativa, che è già stata conferita con la precedente legge di delegazione europea 2014.
Segnala che gli unici profili di competenza della Commissione lavoro, peraltro assai limitati, sono riferibili agli articoli 9 e 12. In particolare, l’articolo 9 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, uno o più decreti legislativi per l’attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macro prudenziale delle autorità nazionali. Agli Stati membri è richiesto di riconoscere nella legislazione nazionale la politica macro prudenziale come obiettivo, di cui la raccomandazione fissa finalità e caratteri fondamentali, nonché di istituire un’autorità nazionale responsabile per tale attività. Con la disposizione in esame, in particolare, si dispone la creazione di un apposito Comitato per le politiche macro prudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario; il Comitato ha specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazione, nonché poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati. Il comma 2 contiene i principi e i criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega, che riflettono i principi concordati nell’ambito del gruppo di lavoro istituito con le autorità di vigilanza nazionali, quali Banca d’Italia, CONSOB, IVASS e – per quanto di interesse della Commissione – la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Rileva che l’articolo 12 elenca principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega legislativa – già conferita con la legge di delegazione europea 2014 – per il recepimento della direttiva 2014/17/UE, cosiddetta, direttiva MCD – Mortgage Credit Directive, in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l’acquisto di immobili residenziali. In particolare, tra i principi e criteri direttivi si prevede che siano esclusi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina – tra gli altri – i contratti di credito in cui il creditore è un’organizzazione alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o i dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dalla legislazione nazionale quale condizione per l’esistenza di un vincolo comune fra i membri ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva MCD.
Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta, avvertendo che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sarà stabilito nella prossima riunione dell’ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.
La seduta termina alle 14.55.
ATTI DEL GOVERNO
Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 14.55.
Proposta di nomina del professor Mario Padula a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
65. Nomina n.
(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2016.
Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che, come convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi dell’11 febbraio scorso, nella seduta di oggi la Commissione procederà alla votazione della proposta di parere sulla nomina.
Titti DI SALVO (PD), relatrice, osserva che gli elementi forniti dal professor Padula nell’audizione informale di ieri integrano le informazione in possesso della Commissione e disegnano un quadro che, a suo avviso, permette di formulare una proposta di parere favorevole.
Tiziana CIPRINI (M5S), pur apprezzando il profilo accademico del professor Padula, preannuncia l’astensione del suo gruppo, dal momento che il candidato alla carica di presidente della COVIP non appare, a suo avviso, in possesso delle necessarie competenze in materia di vigilanza. Il MoVimento 5 Stelle, pertanto, pur non essendo pregiudizialmente ostile al professor Padula, si impegna a vigilare sul vigilante.
Walter RIZZETTO, presidente, dato conto delle sostituzioni pervenute alla presidenza, indìce la votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.
La Commissione procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.
Walter RIZZETTO, presidente, comunica il risultato della votazione:
25 Presenti:
21 Votanti:
4 Astenuti:
12 Maggioranza:
19 Hanno votato sì:
2 Hanno votato no:
(La Commissione approva).
Hanno preso parte alla votazione i deputati: Albanella, Arlotti, Capone (in sostituzione della deputata Simoni), Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Martelli, Miccoli, Miotto (in sostituzione della deputata Gribaudo), Mottola, Murer (in sostituzione della deputata Patrizia Maestri), Piccione (in sostituzione della deputata Paris), Giorgio Piccolo, Rizzetto, Rostellato, Rotta, Tinagli e Zappulla.
Si sono astenuti i deputati: Ciprini, Cominardi, Simonetti e Tripiedi.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che comunicherà alla Presidenza della Camera il parere favorevole testé espresso, ai fini della sua trasmissione al Governo.
La seduta termina alle 15.15.
INTERROGAZIONI
Giovedì 18 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.
La seduta comincia alle 15.15.
5-05644 Tripiedi: Età di pensionamento dei macchinisti ferroviari.
Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Davide TRIPIEDI (M5S)201 del 2001 è stato di ben nove anni e che non c’è coerenza nella disciplina che permette ad un autista che trasporta anche solo sei passeggeri di accedere al pensionamento sei anni prima rispetto a quanto è concesso ad un macchinista, che conduce centinaia di persone sui treni ad alta velocità. A suo avviso, si tratta anche di una questione di sicurez , pur ringraziando il sottosegretario Cassano per la sua risposta, ritiene paradossale che il Governo esponga i dati relativi al Fondo destinato al pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ad attività usuranti, cui i macchinisti non possono accedere, in quanto la loro attività non è classificata come usurante. Ribadisce le contraddizioni della normativa in vigore, che costringe i macchinisti ferroviari ad accedere al pensionamento a sessantasette anni, quando la loro aspettativa di vita è di sessantacinque anni. Ricorda ancora che per tale categoria l’innalzamento dell’età pensionabile disposto dal decreto-legge n.za pubblica. Chiede, pertanto, al Governo di fornire alla prossima occasione dati più pertinenti di quelli forniti in risposta alla sua odierna interrogazione.
5-07620 Gnecchi: Pensionamenti d’ufficio disposti dall’INPS.
Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all’interrogazione nei termini riportati in allegato.
Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che la situazione illustrata dal sottosegretario non corrisponde ai dati in suo possesso. Infatti, solo considerando la situazione della sede INPS di Bolzano, una sede molto piccola, a lei risultano i casi di almeno due lavoratrici forzatamente collocate a riposo, una delle quali con venti anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2011 comprensivi del periodo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Osserva che tale lavoratrice, paradossalmente, solo per questo motivo è stata collocata a riposo coattamente al compimento dei 65 anni di età, altrimenti avrebbe potuto rimanere in servizio almeno fino ai 66 anni e 3 mesi, età di maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia. Sottolinea, peraltro, che si tratta di un’infermiera di cui la sede avrebbe estremo bisogno. Risponde, invece, al vero che l’INPS ha revocato i collocamenti a riposo forzati che avrebbero dovuto attuarsi il 1o febbraio 2015, ma è anche vero che gli stessi soggetti sono stati successivamente collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e quindi non sono computati nell’ambito degli esuberi ai fini del conseguimento di risparmi di spesa, ma tra i pensionamenti coatti per il raggiungimento del limite ordinamentale. A suo avviso, si tratta, tuttavia, solo di una sofisticata differenza.
Fa presente, inoltre, che non risulta che l’INPS abbia provveduto ad aggiornare le graduatorie dei lavoratori in esubero, come veniva invece richiesto dal Ministero nella nota del 9 ottobre 2014, e che non si è data la precedenza a coloro che hanno espresso la preferenza per l’accesso al pensionamento, con il risultato che sono stati collocati a riposo coloro che avrebbero preferito continuare l’attività lavorativa. In particolare, fa riferimento anche a quarantacinque dipendenti dell’INPS che, dal punto di vista pensionistico, sono assimilati al settore privato in quanto iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), mentre, dal punto di vista del rapporto di lavoro, sono considerati pubblici dipendenti e, come tali, non possono godere dell’applicazione del comma 15- bis 214 del 2011, non potendo pertanto accedere al pensionamento a 64 anni e 7 mesi. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. dell’articolo 24 del decreto-legge n.
Sottolinea, quindi, che i dipendenti dell’INPS non hanno potuto accedere su base volontaria ai pensionamenti per esubero e non beneficiano di quanto disposto dal richiamato comma 15 -bis.
Walter RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 18 febbraio 2015.
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 17 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 14.05.
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all’editoria.
Nuovo testo C. 3317 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2016.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che nella seduta odierna la Commissione provvederà a esprimere il parere di propria competenza alla VII Commissione.
Alessia ROTTA (PD), relatrice, illustrando la sua proposta di parere favorevole, si sofferma, in particolare, sulle osservazioni in essa contenute. Richiama, in primo luogo, l’opportunità per la Commissione di merito di meglio precisare, nella formulazione del criterio di delega di cui all’articolo 2, comma 2, lettera d), numero 2), il riferimento alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, garantendo altresì il rispetto dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle medesime associazioni sindacali ovvero dalla rappresentanza sindacale 81. unitaria, in linea con quanto previsto, con una norma di carattere generale, dall’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.
In secondo luogo, sottolinea l’opportunità che la Commissione di merito precisi in modo più puntuale che, con riferimento all’articolo 2, comma 5, lettera a), la delega è volta a promuovere un innalzamento dei requisiti previsti per l’accesso al prepensionamento al fine di ravvicinarli a quelli applicati in via ordinaria per l’accesso al pensionamento.
Infine, per salvaguardare l’occupazione nella rete di vendita dei prodotti editoriali, a suo avviso, la Commissione di merito potrebbe valutare l’opportunità di integrare le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, lettera l), numero 1), prevedendo che possano essere previsti parametri qualitativi per l’esercizio delle attività di vendita, in presenza di motivi imperativi di interesse generale, nonché una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare l’accesso alle forniture da parte dei punti di vendita, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntivi.
La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
La seduta termina alle 14.10.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 17 febbraio 2016. – Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.
La seduta comincia alle 14.10.
Proposta di nomina del professor Mario Padula a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
65. Nomina n.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame della proposta di nomina in titolo.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che la Commissione nella seduta odierna avvia l’esame della proposta di nomina del professor Mario Padula a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), ai fini dell’espressione del parere di competenza della Commissione.
Ricorda che, come convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi dell’11 febbraio scorso, al termine della seduta odierna, la Commissione procederà all’audizione informale del professor Padula.
Segnala, infine, che, sulla base di quanto convenuto nella richiamata riunione dell’Ufficio di presidenza, ove ve ne siano le condizioni, il parere potrà essere espresso già nella seduta di domani 18 febbraio.
Titti DI SALVO (PD), relatrice252 del 2005, che reca la disciplina delle forme pensionistiche complementari, e sono tuttora incentrate sull’esigenza di assicurare la trasparenza e la correttezza nella gestione e nell’amministrazione dei fondi pensione. In particolare, si prevede che la Commissione autorizzi i fondi pensione ad esercitare la propria attività e approvi i loro 111 del 2011, alla COVIP sono stati attribuiti anche compiti di controllo sugli investimenti finanziari e sul patrimonio delle Casse professionali private e privatizzate. Le funzioni fondamentali della Commissione sono individuate dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 1993, con il compito di vigilare sul buon funzionamento del sistema dei fondi pensione; essa ha tuttavia assunto, nel corso degli anni, compiti e attribuzioni sempre più ampi rispetto a quelli previsti al momento della sua costituzione. In particolare, con l’articolo 14 del decreto-legge n. , ricorda preliminarmente che la COVIP è l’autorità amministrativa indipendente, istituita con il decreto legislativo n. statuti e regolamenti e sia competente per la tenuta dell’albo dei fondi pensione autorizzati ad esercitare l’attività di previdenza complementare. La COVIP esercita altresì la vigilanza sulla corretta gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi pensione e sull’adeguatezza del loro assetto organizzativo, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza nei rapporti tra i fondi pensione ed i propri aderenti.
Osserva, inoltre, che la COVIP riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare, pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali, nonché programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla previdenza di base. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP, che ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed esercita l’attività di alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, adottando direttive generali rivolte alla Commissione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ricorda che la composizione della COVIP è stata modificata dall’articolo 23, comma 1, lettera g)214 del 2011, che ne ha ridotto la consistenza dai cinque componenti, compreso il presidente, inizialmente previsti, a tre componenti, sempre compreso il presidente. Il relativo mandato dura quattro anni. Per effetto del divieto generale di conferma, alla cessazione della carica previsto dal comma 3 del medesimo articolo 23, i componenti della COVIP non possono più essere confermati nell’incarico come inizialmente previsto dalla legge istitutiva. Rileva che, allo stato, la Commissione risulta composta dei due commissari Francesco Massicci e Antonella Valeriani, nominati l’11 febbraio 2014, unitamente al presidente Rino Tarelli, il cui incarico è scaduto il 21 ottobre 2014, in osservanza del limite quadriennale della durata del mandato dei componenti della Commissione. Rino Tarelli era, infatti, stato nominato commissario con decreto del Presidente della Repubblica in data 22 ottobre 2010. In attesa della ricomposizione del collegio, la carica di Presidente facente funzioni è ricoperta dal dottor Francesco Massicci. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. , del decreto-legge n. 252 del 2005. Quanto ai requisiti, tale ultima disposizione richiede che il presidente e i commissari siano scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralità e indipendenza. 14 del 1978, richiamata espressamente dall’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. Quanto alle attività di competenza del presidente, segnala che egli rappresenta la Commissione, la convoca, ne presiede le sedute, ne stabilisce l’ordine del giorno regolando le discussioni e le votazioni, nonché sovrintende all’attività istruttoria e all’attuazione delle deliberazioni. Ha compiti di rappresentanza rispetto agli organi di governo, al Parlamento e alle altre istituzioni nazionali e internazionali ed informa il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sugli atti e gli eventi di maggior rilievo trasmettendo i dati eventualmente richiesti. La procedura per la nomina dei componenti della Commissione prevede che essa abbia luogo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Sulla designazione è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi della legge n.
Con riferimento al curriculum del professor Padula, nel rinviare alla lettura del documento trasmesso con la proposta di nomina, rileva che esso testimonia un’indubbia competenza sul piano accademico con riferimento alle materie del risparmio e della previdenza e dell’informazione in materia finanziaria. Dopo aver conseguito la laurea e un master in economia presso l’Università commerciale «Luigi Bocconi», il professor Padula ha conseguito un PhD in economia presso l’University College di Londra. Dopo essere stato ricercatore di economia e professore associato di econometria e aver tenuto insegnamenti presso l’Università di Stanford e l’Università Goethe di Francoforte, dal gennaio 2015 è professore incaricato di economia politica presso l’Università della Svizzera italiana e dal gennaio 2016 è professore ordinario di economia politica presso l’Università «Ca’ Foscari» di Venezia.
Cesare DAMIANO, presidente, dopo avere ricordato lo svolgimento dell’audizione informale del professor Padula al termine della seduta odierna, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame della proposta di nomina alla seduta convocata per la giornata di domani.
La seduta termina alle 14.15.
AUDIZIONE INFORMALE
Mercoledì 17 febbraio 2016.
65). Audizione del professor Mario Padula nell’ambito dell’esame della proposta di nomina del presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) (nomina n.
L’audizione è stata svolta dalle 14.20 alle 14.45.
COMITATO RISTRETTO
Mercoledì 17 febbraio 2016.
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di reversibilità.
Testo unificato C. 168 Bobba, C. 228 Fedriga, C. 1066 Rostellato, C. 2330 Tinagli e C. 3024 Cominardi.
Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 15.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 16 febbraio 2016.— Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.
La seduta comincia alle 12.50.
Variazioni nella composizione della Commissione.
Cesare DAMIANO, presidente, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Vincenzo Amendola, che, in ragione del suo incarico governativo, sarà sostituito in Commissione, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del Regolamento, dal deputato Tiziano Arlotti, al quale rivolge, a nome della Commissione, un cordiale augurio di buon lavoro.
Comunica, inoltre, che ha cessato di far parte della Commissione il deputato Antonio Cuomo, al quale formula, a nome di tutti i commissari, un ringraziamento per il lavoro svolto.
Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell’acquacoltura (collegato alla legge di stabilità 2014).
Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell’11 febbraio 2016.
Cesare DAMIANO, presidente, nel segnalare che nella seduta odierna la Commissione provvederà a esprimere il parere di propria competenza alla XIII Commissione, fa presente di avere provveduto a nominare come relatrice per il seguito dell’esame del provvedimento l’onorevole Chiara Gribaudo, dal momento che il deputato Cuomo, precedentemente nominato come relatore, ha cessato di far parte della Commissione.
Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento.
Davide TRIPIEDI (M5S) preannuncia l’astensione del gruppo M5S.
La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all’editoria.
Nuovo testo C. 3317 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento.
Cesare DAMIANO, presidente, avverte che si avvia oggi l’esame in sede consultiva del nuovo testo della proposta di legg3345, ai fini dell’espressione del parere di competenza alla VII Commissione, che avverrà nella seduta di domani mercoledì 17 febbraio. 3317, recante l’istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all’editoria, e dell’abbinata proposta di legge Atto Camera n. e Atto Camera n.
Alessia ROTTA (PD), relatrice, avverte preliminarmente che, avendo la VII Commissione trasmesso nella serata di ieri il testo del provvedimento come risultante a seguito dell’esame delle proposte emendative presentate nell’ambito dell’esame in sede referente, la relazione assumerà come riferimento tale ultimo testo. Al riguardo, segnala, in primo luogo, che il provvedimento consta di cinque articoli ed è volto a riordinare e razionalizzare la materia dei contributi pubblici alle imprese editrici di quotidiani e periodici. In particolare, l’articolo 1 prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, in cui confluiscono annualmente le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all’editoria quotidiana e periodica anche digitale, le risorse statali destinate all’emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro annui, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell’informazione pari allo 0,1 per cento del reddito dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l’attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l’acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
Rileva che l’articolo 2 reca, al comma 1, una delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l’innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell’editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite. Tra i principi e criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell’esercizio della delega, segnala che il comma 2, lettera d81 del 2015, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, che identifica come contratti collettivi, ai fini dell’applicazione del medesimo decreto, i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. ), numero 2) subordina l’accesso ai contributi pubblici al regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall’applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell’informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative. Al riguardo, rileva che potrebbe valutarsi l’opportunità di individuare i contratti collettivi di riferimento con una formula analoga a quella di carattere generale inserita nell’articolo 51 del decreto legislativo n.
Inoltre, con riferimento ai criteri di calcolo del contributo pubblico, segnala che il numero 4 della lettera e) del medesimo comma 2 prevede l’introduzione di criteri premiali per l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni e per azioni di formazione e aggiornamento del personale.
Osserva che il comma 4 dell’articolo 2 reca una delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti. In particolare, rileva che, tra i principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell’esercizio della delega, la lettera ), della legge 5 agosto 1981, n. a) del successivo comma 5 prevede la ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall’articolo 37, comma 1, lettera b), 416, e la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell’accesso ai prepensionamenti. Si richiede altresì di prevedere, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico anticipato. della legge 5 agosto 1981, n.
Nello specifico, la disposizione richiamata prevede che, entro sessanta giorni dall’ammissione ai trattamenti di integrazione salariale ovvero, nel periodo di godimento del medesimo trattamento, entro sessanta giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva, per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, a seguito di accordi recepiti presso il medesimo Ministero del lavoro, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, è prevista l’anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell’INPGI del requisito contributivo previsto dalla regolamentazione prevista dal medesimo istituto. L’onere annuale per tali pensionamenti anticipati non può essere superiore a 10 milioni di euro. L’integrazione contributiva a carico dell’INPGI non può essere superiore a cinque anni.
Infine, osserva che la lettera b) introduce il criterio della razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, particolarmente nelle materie del procedimento disciplinare e della formazione, e della riduzione del numero dei componenti fino a un massimo di trentasei consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva presso l’INPGI.
Segnala, quindi, che l’articolo 3, modificando la disciplina vigente che regola la materia dei contributi pubblici all’editoria, introduce una nuova normativa che entrerà in vigore a decorrere dai contributi relativi all’anno 2016 e che riguarda, tra l’altro, i criteri di commisurazione del contributo, le modalità di erogazione e quelle di presentazione della domanda di ammissione. Il successivo articolo 4, intervenendo nel settore della vendita dei giornali, dispone che i punti di vendita esclusivi a decorrere dall’anno 2017 assicurino la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Rileva, infine, che l’articolo 5 reca norme modificative e abrogative, incidendo, in particolare, sulle disposizioni della legge di stabilità 2016, al fine di coordinarle con le modifiche introdotte dal provvedimento in esame.
Si riserva quindi di formulare una proposta di parere sul provvedimento alla luce di quanto rappresentato.
Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l’esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, mercoledì 17 febbraio 2016.
La seduta termina alle 13.10.
COMITATO RISTRETTO
Martedì 16 febbraio 2016.
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato.
C. 1253-A Giorgia Meloni, C. 1547 Zanetti, C. 1778 Fedriga, C. 1785 Gnecchi, C. 1842 Airaudo e C. 1896 Tripiedi.
Il Comitato si è riunito dalle 13.10 alle 13.30.



























