SEDE REFERENTE
Mercoledì 24 settembre 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.
Disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro.
C. 2554 CNEL.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Walter RIZZETTO, presidente e relatore, avverte che la proposta di legge C. 2554 CNEL – che consta di un unico articolo – reca disposizioni per la valorizzazione della fraternità umana nei luoghi di lavoro.
La finalità della proposta di legge in esame consiste nel favorire il consolidamento di iniziative nei luoghi di lavoro volte all’attuazione dei valori della fraternità umana – incentivando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il welfare aziendale, la partecipazione dei lavoratori alla gestione dell’impresa – nonché all’adozione e al rispetto di regole e procedure coerenti con i princìpi costituzionali in materia di lavoro (comma 1).
Sono considerate coerenti con i suddetti princìpi le iniziative adottate in azienda volte a (comma 2): valorizzare i princìpi di inclusione, uguaglianza e partecipazione, allo scopo favorendo i processi di aggregazione e di coesione tra le persone, il rafforzamento dello spirito di collaborazione, il supporto professionale e ogni altra iniziativa a ciò diretta (lettere a) e f)); favorire un processo di cambiamento dei luoghi di lavoro, valorizzando ambienti relazionali aperti, paritetici e inclusivi, in cui i lavoratori si sentano persone accudite e protette (lettera b)); tutelare i lavoratori più esposti al rischio di esclusione, al fine di garantire il concorso delle attività e delle funzioni al progresso materiale o spirituale della società, nel rispetto dell’articolo 4 della Costituzione, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro, nonché il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (lettera c)); valorizzare la conoscenza acquisita nei luoghi di lavoro dalle persone meno giovani, al fine di valorizzare il patrimonio di esperienza in qualunque forma, affinché possa proficuamente essere messa al servizio dei giovani nei medesimi luoghi di lavoro (lettera d)); porre il capitale umano al centro dello sviluppo tecnologico anche con l’intelligenza artificiale, incentivando gli investimenti nella formazione per accrescere le competenze dei lavoratori (lettera e)); prevedere nei contratti collettivi momenti di incontro e forme di monitoraggio aziendale su base annuale, anche attraverso l’istituzione di commissioni paritetiche, aventi ad oggetto la verifica del miglioramento della condizione di ciascun lavoratore in azienda (lettera g)).
Ai sensi del comma 3, le suddette iniziative in azienda sono attuate favorendo lo sviluppo della contrattazione collettiva aziendale o territoriale, su iniziativa delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative in materia di: partecipazione dei lavoratori all’organizzazione aziendale; pari opportunità anche nella progressione delle carriere; tutele per le persone vulnerabili o maggiormente esposte al rischio di esclusione, anche attraverso iniziative relative all’adattabilità dei tempi di lavoro e di vita favorendone la conciliazione; banca ore solidale; condizioni generali di contratto; inserimento lavorativo neutrale o imparziale e valutazioni delle prestazioni ed equità retributiva.
Viene poi prevista la possibilità per le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale di costituire, in ciascun settore di attività, una commissione nazionale di raccolta e di valutazione delle buone pratiche, anche al fine di definire specifiche linee guida per la contrattazione collettiva aziendale o territoriale ai sensi del presente provvedimento (comma 4).
Viene infine disposto che i contratti collettivi stipulati in attuazione della presente legge sono depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e presso il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (comma 5).
Ricorda che, ai sensi della normativa vigente, gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali, entro 30 giorni dalla loro stipula, devono essere depositati presso il Cnel (articolo 17, legge n. 936 del 1986) e presso il Ministero del lavoro (articolo 3, comma 2, decreto-legge n. 318 del 1996). Tali depositi, come chiarito dallo stesso Ministero con circolare 139/1996, hanno finalità diverse: il deposito presso il Cnel è volto alla conservazione in un archivio nazionale mentre il deposito presso il Ministero è diretto alla determinazione degli elementi contrattuali imponibili a fini contributivi.
Il deposito dei contratti di secondo livello avviene invece presso le sedi territoriali dell’Ispettorato del lavoro. Tali contratti di secondo livello, dal 15 settembre 2019, devono altresì essere obbligatoriamente depositati per via telematica, anche al fine dell’applicazione dei benefici contributivi o fiscali e delle altre agevolazioni previste dalla normativa vigente (articolo 14 del decreto legislativo n. 151 del 2015; articolo 1, commi 182, 189 e 190, della legge n. 208 del 2015; decreto ministeriale 25 marzo 2016 e Nota MLPS 29 luglio 2019).
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo di maternità e di paternità obbligatorio, il congedo parentale, il congedo per la malattia del figlio, nonché altre misure a sostegno della maternità e della paternità.
C. 2 d’iniziativa popolare, C. 323 Orfini, C. 506 Gribaudo, C. 609 Scutellà, C. 802 Gebhard, C. 1107 Grimaldi, C. 1250 del Consiglio regionale del Veneto, C. 1904 Tenerini, C. 1924 Tenerini, C. 2228 Schlein.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Walter RIZZETTO, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare ai lavori della seduta odierna, ricorda che le proposte di legge in titolo recano interventi in materia di genitorialità.
In particolare, esse recano – ciascuna incidendo su specifici profili – modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo di maternità e di paternità obbligatorio, di congedo parentale, introducono modifiche alla normativa in materia di lavoro agile o a tempo parziale condiviso tra i genitori, di congedo per la malattia del figlio, nonché disposizioni per lo sviluppo dei servizi in favore della genitorialità e in materia di determinazione delle indennità di maternità e di paternità per gli iscritti alle casse previdenziali professionali e di agevolazione contributiva per l’assunzione di donne che riprendono l’attività lavorativa dopo la maternità.
Passando ad esaminarne il contenuto, osserva, anzitutto, che la proposta di legge C. 2, d’iniziativa popolare, reca misure a sostegno della maternità e della paternità e si compone di 4 articoli.
Essa all’articolo 1, comma 1, sostituendo integralmente il comma 1 dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevede una copertura integrale dell’indennità giornaliera di maternità, ovvero pari al 100 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità.
L’articolo 2, comma 1, aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter all’articolo 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001, introduce il congedo retribuito obbligatorio per il padre lavoratore.
In particolare, al capoverso 2-bis, si prevede che, fatti salvi i casi espressamente previsti dal comma 1 in relazione al congedo di paternità alternativo, il padre lavoratore è tenuto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo non inferiore a trenta giorni, da fruire, anche non continuativamente, entro cinque mesi dalla nascita del figlio, previa comunicazione al datore di lavoro. Per tale periodo è prevista un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100 per cento della retribuzione.
Al capoverso 2-ter si precisa che, al fine di fruire di tale congedo, il padre lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro, entro venti giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva prevista in luogo delle normali certificazioni per determinati stati, qualità e fatti, dall’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’articolo 3, sostituendo il comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151 del 2001, riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001, fino al sesto anno di vita del bambino (non più, dunque fino al dodicesimo anno), un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione (dall’attuale indennità al 30 per cento, elevata, in alternativa tra i genitori, fino all’80 per cento fino al sesto anno di vita del bambino, in presenza di determinati requisiti e con specifiche decorrenze), per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi (non più, dunque, 3 mesi per ciascun genitore e un ulteriore periodo di tre mesi alternativamente tra i genitori). L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23 – che fa riferimento alla retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità, precisando altresì le altre voci che concorrono a formare la retribuzione – ad esclusione di quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo 23 del decreto legislativo n. 151 del 2001, che ai fini della determinazione dell’importo dell’indennità aggiunge il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.
L’articolo 4, aggiungendo un nuovo articolo al capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevede, al comma 1 di tale nuova disposizione, che la madre lavoratrice dipendente a tempo pieno, al termine del congedo obbligatorio di maternità, ha diritto, su sua richiesta, a lavorare a tempo parziale fino al compimento del primo anno di età del bambino, stabilendo che la riduzione di orario non può essere superiore al 50 per cento del normale orario giornaliero o settimanale. Per il periodo di lavoro a tempo parziale, la madre lavoratrice ha diritto a ricevere un’indennità integrativa a carico dell’Inps, fino al 100 per cento della retribuzione media giornaliera percepita nell’anno precedente l’inizio dell’astensione dal lavoro.
Il comma 2 di tale nuovo articolo aggiuntivo prevede poi che l’esercizio del diritto di cui al comma 1 deve intendersi comprensivo dei riposi giornalieri previsti agli articoli 39 e 41 del decreto legislativo n. 151 del 2001. Si fa riferimento, ovvero, ai due periodi di riposo, di 1 ora ciascuno (o mezz’ora nel caso in cui la lavoratrice fruisca dell’asilo) anche cumulabili durante la giornata (uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore), raddoppiati in caso di parto plurimo (con la possibilità in quest’ultimo caso di fruizione da parte del padre delle ore aggiuntive).
La proposta di legge C. 323, d’iniziativa del deputato Orfini, si compone di 2 articoli.
L’articolo 1, comma 1, lettera a), sostituisce integralmente l’articolo 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001, aggiungendo, peraltro, un nuovo articolo 28-bis.
Nell’ambito di tale nuovo articolo 28, si prevede: al comma 1, un periodo di congedo obbligatorio di paternità di 4 mesi che decorrono dalla nascita del figlio ovvero, laddove vi sia un accordo con la madre, al termine del congedo di maternità; al comma 2, che il padre, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, ha il dovere di astenersi dal lavoro per cinque mesi a partire dalla nascita del bambino o comunque entro dodici mesi dalla nascita ovvero dall’ingresso in famiglia del minore. Tale comma 2, dunque, trasforma in obbligatorio il congedo di paternità alternativo previsto dal vigente articolo 28; al comma 3, che le disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di cui all’articolo 66 del decreto legislativo n. 151 del 2001, ovvero un’indennità di maternità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto, pari all’80 per cento rispettivamente della retribuzione minima giornaliera, del salario minimo giornaliero nonché della massima giornaliera del salario convenzionale; al comma 4 (riproducendo quanto già previsto dal comma 1-ter dell’articolo 28 vigente), che tale indennità di cui all’articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’Inps, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Il nuovo articolo 28, rendendo obbligatorio il congedo alternativo, nulla dispone, invece, in relazione alle modalità con cui fruire di tale congedo (in relazione alla certificazione e alla dichiarazione sostitutiva), attualmente previste dall’articolo 28 vigente.
Il nuovo articolo 28-bis, al comma 1, quindi, prevede che il congedo di paternità, previsto all’articolo 28, introdotto dal provvedimento in esame, è riconosciuto anche alla lavoratrice o al lavoratore unito al genitore ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76.
La lettera b) del comma 1, modificando l’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001 – riconosce, alle medesime condizioni, al lavoratore il congedo di maternità in caso di adozione nazionale ed internazionale, senza subordinarlo, come attualmente previsto dall’articolo 31, alla circostanza che tale congedo non sia stato richiesto dalla lavoratrice madre.
L’articolo 2, infine, al comma 1, provvede alla stima degli oneri derivanti dal presente provvedimento, valutati in 1 miliardo di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Si prevede, quindi, che a tali oneri si provvede a valere sulle risorse derivanti dall’attuazione del comma 2. Si segnala la necessità di aggiornare il riferimento temporale all’anno 2023.
Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri quantificati dal comma 1 modificando l’aliquota per gli scaglioni di reddito oltre al milione di euro, elevandola al 70 per cento, ai fini della determinazione dell’imposta lorda in base al reddito complessivo, mantenendo l’aliquota al 43 per cento per gli scaglioni di reddito da 50 mila euro a 1 milione di euro.
La proposta di legge C. 506, a prima firma della deputata Gribaudo, che si compone di 12 articoli, reca disposizioni che hanno il fine di sostenere sia le lavoratrici e i lavoratori affinché possano dedicare un tempo adeguato al lavoro e alla cura dei figli in maniera egualitaria all’interno delle famiglie, sia le imprese nei cambiamenti dell’organizzazione del lavoro resi necessari dalla realizzazione di tale obiettivo (articolo 1).
La proposta di legge in oggetto (articolo 7) specifica altresì che le previsioni ivi contenute si applicano anche alle pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle relative al riconoscimento di uno sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro con riferimento alla contribuzione dovuta per le lavoratrici e i lavoratori durante il periodo di lavoro a tempo parziale condiviso (articolo 9, comma 3), nonché di quelle che prevedono lo stanziamento di 250 milioni di euro in favore delle imprese con lavoratrici e lavoratori dipendenti che usufruiscono del lavoro a tempo parziale condiviso e del lavoro agile condiviso (articolo 9, comma 4).
La proposta di legge in esame eleva dall’80 al 100 per cento della retribuzione l’indennità giornaliera spettante in caso di congedo di maternità obbligatorio.
Poiché nel prevedere il suddetto incremento la proposta di legge in esame modifica alcuni articoli del decreto legislativo n. 151 del 2001 che riguardano non solo l’indennità per congedo di maternità, ma anche quella per il congedo di paternità, preliminarmente si ricorda che, in base alla normativa vigente, per il congedo di paternità alternativo – abrogato dal successivo articolo 3 della proposta di legge in oggetto – riconosce un’indennità di importo uguale a quella prevista per il congedo di maternità oggetto dell’incremento della presente proposta di legge, mentre il congedo di paternità obbligatorio è retribuito al 100 per cento.
L’incremento dall’80 al 100 per cento di cui sopra viene riconosciuto alle seguenti categorie di lavoratrici (articolo 2): dipendenti; a domicilio; iscritte alla Gestione separata Inps. Per esse la norma in esame prevede che il parametro per il calcolo dell’indennità in oggetto sia costituito dal mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità. Sul punto, si ricorda che attualmente, come previsto dall’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2001, l’indennità in oggetto è determinata ai sensi del decreto ministeriale 4 aprile 2002 ed è pari all’80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile; impegnate in attività socialmente utili. Per tale categoria, il parametro per il calcolo dell’indennità in oggetto rimane costituito dall’assegno previsto dalla normativa vigente per tali lavoratori (Assegno per attività socialmente utili); coltivatrici dirette, colone e mezzadre e alle imprenditrici agricole. Per tale categoria, il parametro per il calcolo dell’indennità in oggetto rimane costituito dalla retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato; autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali. Per tale categoria, il parametro per il calcolo dell’indennità in oggetto rimane costituito dal salario minimo giornaliero; libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza. Per tale categoria, il parametro per il calcolo dell’indennità in oggetto rimane costituito dai cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento.
La proposta di legge in esame provvede altresì ad aggiornare l’importo complessivo dell’assegno di maternità erogato dall’Inps in favore delle donne che non beneficiano di indennità di maternità residenti, cittadine italiane o comunitarie o titolari della carta di soggiorno, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità. L’importo complessivo di tale assegno è rideterminato nella misura di 2.500 euro in luogo degli attuali 3 milioni di lire.
Viene altresì previsto (articolo 9, comma 1) che l’indennità di maternità sia erogata direttamente dall’Inps in caso di lavoratrici dipendenti di imprese che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.
Per i restanti casi, rimane ferma la normativa vigente (di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 663 del 1979) in base alla quale tale indennità per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti è corrisposta dai datori di lavoro all’atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l’attività lavorativa (fermo restando l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio) e dall’Inps per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati, per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali, per gli addetti ai servizi domestici e familiari, per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di integrazione salariale.
La proposta di legge in esame reca altresì alcune modifiche e integrazioni alla disciplina relativa al congedo di paternità. In particolare (articolo 3): abroga il congedo di paternità alternativo a quello della madre; modifica la disciplina del congedo di paternità obbligatorio, di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, che viene così definito solo congedo di paternità. In particolare: si dispone che il padre lavoratore ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di tempo pari a cinque mesi da fruirsi dalla data del parto fino a tre anni di età del figlio, in luogo dei 10 giorni attualmente previsti da fruire dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi. Viene altresì specificato che nei casi di fruizione di tale congedo l’astensione dal lavoro del padre è obbligatoria. Tale congedo trova applicazione anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di maternità; si prevede che il padre lavoratore presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni che danno diritto all’astensione. Ricorda che la normativa vigente prevede che il padre comunica al datore di lavoro, in forma scritta o attraverso il sistema informativo aziendale, i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva; si modifica la sanzione in caso di rifiuto, opposizione o ostacolo alla fruizione del congedo di paternità come modificato dalla presente proposta di legge prevedendo che essa sia costituita dall’arresto fino a sei mesi, in luogo della sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro attualmente prevista; non vengono riprodotte le attuali previsioni che riconoscono il congedo obbligatorio al padre anche adottivo o affidatario e anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice; estende l’indennità di maternità riconosciuta alle lavoratrici autonome (ai sensi dell’articolo 66 del decreto legislativo n. 151 del 2001) anche al padre lavoratore autonomo sempre e non solo, come attualmente previsto, per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre lavoratrice autonoma o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre; riconosce ai padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali un’indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di paternità di cui sopra. In tali casi, il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.
La proposta di legge in esame inoltre modifica la disciplina del congedo parentale e della relativa indennità. In particolare (articolo 4): estende da 12 a 14 anni di età del figlio il periodo entro cui i genitori possono fruire del congedo; aumenta da 10 a 12 mesi il limite complessivo dei congedi parentali fruibili dai genitori; elimina la previsione secondo cui, se il padre lavoratore esercita il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi; specifica che il diritto del padre lavoratore di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a sei mesi decorre dalla nascita del figlio, come attualmente previsto, trascorso però il periodo di congedo di paternità: eleva da 11 a 12 mesi il periodo massimo, continuativo o frazionato, di astensione dal lavoro qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio; prevede che la fruizione del prolungamento del congedo parentale fino a tre anni per ogni minore con handicap non sia più alternativa tra i genitori; dispone che l’indennità dovuta in caso di fruizione del congedo parentale sia pari all’80 per cento della retribuzione per un periodo massimo complessivo, riferito a entrambi i genitori, di sei mesi e pari al 30 per cento della retribuzione per il restante periodo massimo complessivo, riferito a entrambi i genitori, di sei mesi. Tale previsione si differenzia dal quadro vigente in quanto l’indennità pari all’80 per cento viene riconosciuta per sei mesi e non per un massimo di tre, fino al dodicesimo anno del figlio e non fino al sesto e a prescindere dal momento in cui termina la fruizione del congedo di maternità o paternità.
In caso di prolungamento del congedo parentale prevede che l’indennità sia pari all’80 per cento della retribuzione per un periodo massimo di diciotto mesi e al 30 per cento della retribuzione per i successivi diciotto mesi, in luogo del 30 per cento previsto attualmente per tutto il periodo.
La proposta di legge (articolo 5) riconosce a ciascun genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, il diritto ad una riduzione, anche in via continuativa, dell’orario di lavoro per un periodo di dodici mesi nei primi sei anni di vita del figlio.
La riduzione in oggetto comporta la maturazione di un’indennità di recupero pari al 50 per cento della differenza tra la retribuzione percepita in regime di lavoro a tempo pieno e la retribuzione percepita nel periodo di riduzione dell’orario di lavoro. Tale indennità è garantita se si verificano le seguenti condizioni: la riduzione dell’orario di lavoro è compresa tra le 25 e le 32 ore settimanali; l’opzione del lavoro a tempo parziale è adottata da entrambi i genitori, anche in periodi diversi.
La definizione dei requisiti, dei criteri e delle modalità di maturazione e corresponsione dell’indennità in oggetto viene demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
La medesima proposta di legge destina altresì una quota del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008), pari a 250 milioni di euro per l’anno 2023, alle imprese con lavoratrici e lavoratori dipendenti che usufruiscono del lavoro a tempo parziale condiviso (articolo 9, comma 4).
La proposta di legge (articolo 6) riconosce inoltre a ciascun genitore, lavoratrice o lavoratore dipendente, il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, qualora il tipo di prestazione lo consenta, per un periodo di dodici mesi nei primi sei anni di vita del figlio, con conseguente maturazione di una indennità, pari a 1.000 euro per ciascun genitore, nel caso in cui la modalità di lavoro agile sia adottata da entrambi i genitori anche in periodi diversi nel predetto arco temporale e solo se entrambi i genitori hanno svolto la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.
L’indennità in oggetto non è cumulabile con quella derivante da lavoro a tempo parziale condiviso.
Viene contestualmente abrogata la disposizione di cui all’articolo 18, comma 3-bis, della legge n. 81 del 2017, che attribuisce ai datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile l’obbligo di riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità.
La definizione dei requisiti, dei criteri e delle modalità di maturazione e corresponsione dell’indennità in oggetto viene demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
La medesima proposta di legge destina altresì una quota del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008), pari a 250 milioni di euro per l’anno 2023, alle imprese con lavoratrici e lavoratori dipendenti che usufruiscono del lavoro agile condiviso (articolo 9, comma 4).
La proposta di legge eleva da 20 a 250 il numero massimo di dipendenti che un datore di lavoro può avere per fruire dello sgravio contributivo previsto dalla normativa vigente, e pari al 50 per cento della contribuzione dovuta, in caso egli assuma personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo (articolo 9, comma 2).
Tale sgravio è concesso anche con riferimento alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori durante il periodo di lavoro a tempo parziale condiviso (articolo 9, comma 3).
Al fine di rafforzare le prestazioni di protezione sociale dei professionisti iscritti alle casse previdenziali professionali, la presente proposta di legge delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: definizione dei requisiti per la determinazione dell’indennità del congedo di maternità e di paternità di cui ai capi III e IV del decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificati dalla presente proposta di legge, con riferimento al fatturato di riferimento (articolo 8, comma 1).
I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l’Autorità di Governo delegata per le pari opportunità e la famiglia. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Se il termine per l’espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni (articolo 8, comma 2).
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto del suddetto principio e criterio direttivo e con la suddetta procedura, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi (articolo 8, comma 3).
La proposta di legge autorizza inoltre la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008), per il finanziamento di progetti dei comuni finalizzati al rafforzamento di servizi integrati alla genitorialità. L’individuazione dei requisiti, dei criteri e delle modalità per l’accesso al suddetto finanziamento è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge (articolo 10).
Si attribuisce inoltre all’Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) il compito di proporre alle imprese, con bando annuale, di avvalersi di consulenti con il compito di promuovere misure di innovazione organizzativa e di flessibilità oraria per favorire la produttività aziendale, migliorare la qualità del lavoro e l’equilibrio tra gli impegni professionali e la vita familiare e personale di lavoratori e lavoratrici. I consulenti sono selezionati dalla società Anpal Servizi Spa, che stabilisce i requisiti necessari e le modalità per accedere alla selezione e cura la formazione di coloro che superano la selezione. Questi ultimi entrano a fare parte di un elenco da cui l’Anpal attinge per le predette finalità (articolo 9, comma 5).
Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi e delle misure di cui alla presente proposta di legge, nonché gli effetti sull’occupazione e sulla parità di genere nell’uso del tempo per le esigenze di vita e di lavoro, si attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data della entrata in vigore della medesima proposta di legge, il compito di istituire una banca di dati, consultabile, su richiesta, anche da parte di esponenti del mondo scientifico e accademico, contenente i dati individuali relativi alle retribuzioni, alla trasformazione dei contratti, all’effettiva erogazione delle indennità previste dalle disposizioni di cui alla presente legge e all’evoluzione della situazione delle lavoratrici e dei lavoratori nel mercato del lavoro (articolo 11).
Agli oneri derivanti dalla presente proposta di legge si provvede: quanto a 3,5 miliardi di euro annui a decorrere dal 2023, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, commi da 1 a 3, mediante riduzione lineare del 10 per cento delle autorizzazioni di spesa al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021); quanto a 500 milioni di euro per l’anno 2023, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 9, comma 4, e 10, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008).
La proposta di legge C. 609, a prima firma della deputata Scutellà, che si compone di 6 articoli, attraverso una modifica agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 151 del 2001, estende da 5 a 10 mesi la durata del congedo di maternità obbligatorio disponendo in linea generale che è vietato adibire al lavoro le donne durante i quattro mesi precedenti la data presunta del parto e durante i sei mesi successivi al parto (articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2)).
Stante tale incremento della durata del congedo in oggetto, vengono altresì modificate altre disposizioni al fine di disporre che (articolo 1, comma 1, lettere b) e c)): il divieto è anticipato a 5 mesi (in luogo dei 3 attualmente previsti) dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
È riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro: esclusivamente dopo l’evento del parto entro i 10 mesi (in luogo dei 5 attualmente previsti) successivi allo stesso, a condizione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro; a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 9 mesi (in luogo dei 4 attualmente previsti) successivi al parto a condizione che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Viene altresì disposto: l’incremento dell’indennità di maternità che passa dall’80 al 100 per cento della retribuzione (articolo 1, comma 1, lettera d)); l’aumento da 60 a 180 giorni del periodo massimo che può intercorrere tra l’inizio della eventuale sospensione, assenza o disoccupazione in cui possono trovarsi le lavoratrici gestanti e l’inizio del periodo di congedo di maternità (articolo 1, comma 1, lettera e)).
Vengono conseguentemente aggiornate le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 151 del 2001 relative alla tutela della maternità per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre, le imprenditrici agricole, le lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciali e le pescatrici autonome (articolo 4), per le libere professioniste (articolo 5), in modo da prevedere anche per tali lavoratrici quanto previsto dal precedente articolo 1 in materia di estensione a 10 mesi del periodo di congedo di maternità obbligatorio e di incremento della relativa indennità al 100 per cento della retribuzione.
Per quanto riguarda le lavoratrici iscritte alla Gestione separata Inps, la proposta di legge in esame (articolo 3), modificando l’articolo 64 del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevede anche per tali lavoratrici l’estensione a 10 mesi della durata del congedo di maternità, mentre nulla dispone a proposito della relativa indennità che è attualmente determinata dal decreto ministeriale 4 aprile 2002, richiamato nell’attuale lettera del suddetto articolo 64, nella misura dell’80 per cento della retribuzione. Ai fini dell’estensione dell’importo dell’indennità al 100 per cento della retribuzione anche per tali lavoratrici, andrebbe valutata l’opportunità di coordinare la modifica apportata dal presente articolo 3 con il richiamato articolo 64, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2001.
La proposta di legge in esame eleva dal 30 al 50 per cento della retribuzione l’indennità per il congedo parentale che spetta per tre mesi non trasferibili a ciascun genitore lavoratore, nonché per un ulteriore periodo di 3 mesi, alternativo tra i due genitori e dunque per un solo genitore, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi totali (o per 9 mesi di congedo, qualora vi sia un solo genitore) (articolo 2).
Viene altresì esteso da tre a sei mesi il periodo di congedo parentale spettante ai lavoratori e alle lavoratrici autonomi di cui al Capo XI del decreto legislativo n. 151 del 2001 (lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali imprenditrici agricole a titolo principale e pescatrici autonome). Inoltre, si dispone che di tale congedo i suddetti lavoratori possano fruire entro i due anni di vita del bambino (in luogo del primo anno attualmente previsto) (articolo 4, comma 1, lettera b)).
La presente proposta di legge riconosce un esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratrici di età superiore a trentacinque anni in condizione di inoccupazione o disoccupazione da almeno due anni, con figli di età inferiore a dodici anni, anche adottivi o in affidamento. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di due anni dalla data dell’assunzione (articolo 6).
La definizione dei criteri e delle modalità di accesso al beneficio contributivo in esame è demandata ad apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
La proposta di legge C. 802, d’iniziativa della deputata Gebhard, che si compone di 6 articoli, dispone che le previsioni ivi contenute si applicano a tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, qualora non risultino più favorevoli le norme stabilite dai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria (articolo 5).
La proposta di legge in esame eleva da 5 a 20 il numero massimo di giorni lavorativi all’anno in cui ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di astenersi dal lavoro, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni, limite elevato a 10 dalla proposta di legge in esame per i figli adottivi o in affidamento (articoli 1 e 4, comma 1, lettera a)). Se, all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i sei e i dodici anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi sei anni (in luogo dei tre attualmente previsti) dall’ingresso del minore nel nucleo familiare (articolo 4, comma 1, lettera b))
La presente proposta di legge prevede che i periodi di congedo per malattia del figlio siano computati agli effetti della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità o della gratifica natalizia e che siano coperti da contribuzione figurativa fino al compimento dell’ottavo anno di vita del bambino (in luogo del terzo anno attualmente previsto) (articoli 2 e 3).
L’articolo 6 prevede che agli oneri derivanti dall’attuazione della proposta di legge in esame, valutati in 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10, comma 5, della legge n. 307 del 2004). Si segnala la necessità di aggiornare il riferimento temporale all’anno 2023.
La proposta di legge C. 1107, a prima firma del deputato Grimaldi, si compone di 14 articoli.
L’articolo 1, comma 1, modifica l’articolo 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001, aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter. Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001 prevede per il padre lavoratore, nei primi dodici mesi di vita del bambino, fatti salvi i casi espressamente previsti dal comma 1 in ordine al congedo di paternità alternativo, un periodo continuativo di astensione dal lavoro non superiore a sei mesi – interamente retribuito con un’indennità di paternità a carico dell’INPS – di cui 3 obbligatori (in aggiunta, dunque al periodo di congedo obbligatorio di 10 giorni lavorativi già previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001) e 3 facoltativi, previa comunicazione al datore di lavoro.
Tale congedo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale (dal giorno successivo alla data di effettivo ingresso in famiglia del minore), e di affidamento (dalla data di ingresso in Italia del minore, previa certificazione dell’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione, e fino al raggiungimento della maggiore età).
Il nuovo comma 2-ter prevede che al fine di fruire del congedo di cui al precedente comma, il padre lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro, entro venti giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, prevista in luogo delle normali certificazioni per determinati stati, qualità e fatti, dall’articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il comma 2 provvede alla stima degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.250 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2027, a 1.330 milioni per gli anni 2028, 2029 e 2030 e a 1.400 milioni a decorrere dall’anno 2031. Per la relativa copertura si rinvia infine all’articolo 14 recante le disposizioni finanziarie. Si segnala la necessità di aggiornare il riferimento temporale all’anno 2024.
L’articolo 2 estende il congedo di paternità previsto ai nuovi commi 2-bis e 2-ter del decreto legislativo n. 151 del 2001 ai padri lavoratori dipendenti pubblici.
L’articolo 3, comma 1, estende il periodo di congedo di paternità continuativo di sei mesi (di cui 3 obbligatori e 3 facoltativi), nei primi dodici mesi di vita del bambino, anche ai padri lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e esercenti attività commerciali, imprenditori agricoli a titolo principale, pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne, nonché lavoratori con reddito da diritto d’autore e diritti connessi.
Il comma 2 precisa che tale congedo è prevista un’indennità di paternità pari al 100 per cento della retribuzione minima – ai sensi dell’articolo 68, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – ovvero del della retribuzione minima giornaliera ai fini contributivi per gli operai agricoli a tempo indeterminato – come prevista dall’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 – o del salario minimo giornaliero ai fini contributivi (stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402).
Il comma 3, quindi, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge, uno o più decreti legislativi per la determinazione della misura dell’indennità di paternità prevista ai capi III e IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – ovvero il congedo di paternità obbligatorio e alternativo – per i lavoratori autonomi esercenti la libera professione iscritti agli ordini o ai collegi o alle casse previdenziali professionali. L’individuazione dei criteri per il calcolo dell’indennità medesima con riferimento al fatturato derivante dall’esercizio dell’attività professionale viene prevista come principio e criterio direttivo da rispettare.
I commi 4 e 5 disciplinano la procedura per l’esercizio della delega, mentre il comma 6 stima gli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, a 34 milioni di euro per gli anni dal 2026 al 2029, a 35,5 milioni di euro per gli anni 2030 e 2031 e a 36,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2032, rinviando all’articolo 14 per la relativa copertura.
L’articolo 4, comma 1, lettera a), modificando l’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, eleva dall’80 al 100 per cento della retribuzione l’indennità giornaliera prevista per le lavoratrici dipendenti per tutto il periodo del congedo di maternità.
La lettera b), numeri 1) e 2), modifica l’articolo 68, commi 1 e 2, elevando l’indennità giornaliera – prevista per i periodi di congedo di maternità delle coltivatrici dirette, colone e mezzadre, delle imprenditrici agricole (comma 1), delle lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciali (comma 2) – dall’80 al 100 per cento rispettivamente della retribuzione minima giornaliera e del salario minimo giornaliero, stabiliti ai fini contributivi dalla normativa vigente.
L’articolo 5, modificando gli articoli 4 e 56 del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevede agevolazioni fiscali e previdenziali a favore delle imprese che assumono personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, che stabilizzino successivamente tali lavoratori e che assicurino la formazione alle lavoratrici e ai lavoratori al loro rientro dopo la fruizione del congedo di maternità o di paternità.
In particolare, al comma 1, lettera a), sostituendo il primo periodo del comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 151 del 2001, si prevede che nelle aziende, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 20 per cento, per i lavoratori in congedo, e del 50 per cento, per le lavoratrici in congedo, incrementato rispettivamente al 40 e al 70 per cento nel caso di piccole e medie imprese.
La novella in esame, rispetto al testo vigente, dunque, elimina il riferimento al numero di dipendenti nelle aziende (20) per la concessione dello sgravio e differenzia la misura dello sgravio a seconda che si tratti di sostituzione di lavoratori e lavoratrici, peraltro incrementandola per le piccole e medie imprese.
La lettera b), quindi, aggiunge un comma 3-bis dopo il comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 151 del 2001, stabilendo che nelle aziende che trasformano a tempo indeterminato i contratti dei lavoratori assunti in sostituzione di lavoratrici in congedo di cui al comma 3 è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento per la durata di un anno, che si riduce al 20 per cento, sempre per la durata di un anno, in caso di lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori.
Il secondo periodo del nuovo comma 3-bis precisa poi che lo sgravio di cui al primo periodo cessa di applicarsi nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice o del lavoratore che sia rientrato dal congedo di maternità o di paternità o di un lavoratore che svolga analoghe mansioni nel primo anno successivo al rientro dal congedo di maternità o di paternità.
La lettera c), quindi, aggiungendo un comma 1-bis dopo il comma 1 dell’articolo 56 del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevede che il datore di lavoro, al rientro delle lavoratrici e dei lavoratori dopo la fruizione del congedo di maternità o di paternità, garantisce, d’intesa con il lavoratore, le attività di formazione professionale e di aggiornamento inerenti alle mansioni svolte, anche sulla base di apposite convenzioni con enti di formazione, Fondi interprofessionali o Comitati unici di garanzia, della durata di almeno quaranta ore.
Il comma 2 provvede alla stima degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, e a 110 milioni di euro a decorrere dall’anno 2027, rinviando all’articolo 14, comma 1, per la relativa copertura.
L’articolo 6, modificando la lettera b) del comma 1 dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001, incide sulla decorrenza del congedo parentale del padre lavoratore, stabilendo che quest’ultimo può fruirne, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi – elevabile a sette nel caso il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi – con decorrenza, non più dalla nascita del figlio, ma trascorso il periodo di congedo di paternità.
L’articolo 7, modificando il comma 1 dell’articolo 33 del decreto legislativo n. 151 del 2001, riconosce, per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata, sia alla madre sia al padre – non più quindi in alternativa – il diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata tra i genitori, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di congedo parentale (cui all’articolo 32), non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
L’articolo 8, comma 1, sostituendo integralmente l’articolo 40 del decreto legislativo n. 151 del 2001, riconosce anche al padre lavoratore – non più, dunque, in alternativa o subordinatamente al verificarsi di determinate circostanze – i riposi giornalieri previsti per la lavoratrice madre nel primo anno di vita del bambino. La novella, infatti, sopprime le fattispecie a cui subordinato, attualmente, il riconoscimento dei periodi di riposto al padre lavoratore (ovvero, nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre, nella circostanza che di tali periodi non si avvalga la madre lavoratrice, nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente o in caso di morte o di grave infermità della madre).
Il comma 2 provvede alla stima degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 175 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, a 190 milioni per gli anni dal 2027 al 2030 e a 198 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031, rinviando al successivo articolo 14, comma 1, per la relativa copertura finanziaria. Si segnala la necessità di aggiornare il riferimento temporale all’anno 2024.
L’articolo 9, sostituendo il comma 7 dell’articolo 54 del decreto legislativo n. 151 del 2001 – che attualmente prevede il divieto di licenziamento anche del padre lavoratore nel caso in cui fruisca del congedo di paternità obbligatorio e alternativo (articolo 27-bis e 28), per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino – adegua tale disposizione riferendola al congedo di paternità, senza specificarne la tipologia. Al riguardo, si valuti l’opportunità di specificare la tipologia di congedo di paternità al quale si intende fare riferimento in relazione a tale divieto di licenziamento.
L’articolo 10, sostituendo il comma 1 dell’articolo 55 del decreto legislativo n. 151 del 2001, prevede che in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell’articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso. La novella, in esame, dunque, si limita a inserire il riferimento al lavoratore nell’ambito del comma 1, primo periodo.
L’articolo 11 modifica il comma 1 dell’articolo 24 del testo unico di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, ampliando la possibilità per i lavoratori di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori.
Viene quindi soppresso il riferimento alle particolari condizioni di salute – che necessitano di cure costanti – dei figli minori dei lavoratori, a cui la norma attualmente vigente subordina la possibilità di cessione in loro favore dei riposi e delle ferie da parte di altri lavoratori dipendenti dallo stesso datore.
L’articolo 12, modificando il comma 1 dell’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca disposizioni in materia di formazione professionale per i lavoratori che rientrano dal congedo di maternità, di paternità o parentale.
Si consente infatti la costituzione, per ciascuno dei settori economici dell’industria, dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, di fondi paritetici interprofessionali nazionali, oltre che per la formazione continua, come attualmente previsto dalla norma vigente, anche per la formazione al rientro dal congedo di maternità, di paternità o parentale.
L’articolo 13 prevede che il testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, come modificato dal presente provvedimento, si applica inoltre ai genitori che abbiano provveduto al riconoscimento del nascituro alla nascita o successivamente attraverso riconoscimento anagrafico o sentenza di adozione o, in mancanza del riconoscimento o dell’atto di nascita nel quale è richiamato il riconoscimento stesso, ai genitori il cui legame stabile con il minore sia accertato da una dichiarazione del genitore riconosciuto o dalle risultanze anagrafiche del certificato di stato di famiglia, anche indipendentemente dalla sussistenza di un rapporto di filiazione, anche adottiva, tra uno dei due adulti di riferimento e il minore.
L’articolo 14 reca le disposizioni finanziarie.
La proposta di legge C. 1250, d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto – di contenuto sostanzialmente analogo alla proposta di legge C. 1924 d’iniziativa della deputata Tenerini – all’articolo 1, comma 1, modificando il comma 2 dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 151 del 2001, eleva da 8 a 14 anni il limite di età del figlio entro il quale, a partire dai 3 anni, è possibile per i genitori usufruire del congedo per la malattia del figlio, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno.
L’articolo 2, comma 1, reca la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, quantificati in 2.340.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente dei Ministeri interessati. Si segnala la necessità di aggiornare i riferimenti temporali relativi alla copertura finanziaria.
La proposta di legge C. 1904, d’iniziativa della deputata Tenerini, che si compone di un unico articolo, modificando l’articolo 47 del decreto legislativo n. 151 del 2001, dispone che per i periodi di congedo per malattia del figlio fino a tre anni di età è riconosciuta un’indennità pari al 100 per cento della retribuzione, per ciascun anno di età del bambino compreso il giorno del compimento del terzo anno, nel limite di trenta giorni lavorativi all’anno.
Ai fini del computo dei predetti trenta giorni, si fa riferimento agli anni di vita del bambino e si tiene conto dei giorni di congedo complessivamente goduti da entrambi i genitori nell’anno di riferimento.
Introduce poi la previsione che il congedo in oggetto sia fruibile anche in modo frazionato.
La proposta di legge C. 2228, a prima firma della deputata Schlein, che si compone di 4 articoli, all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g) e h), apportando modifiche a diversi articoli del decreto legislativo n. 151 del 2001, eleva al massimo in percentuale la misura dell’indennità giornaliera prevista per il congedo di maternità e di paternità di diverse categorie di lavoratrici e lavoratori, nonché dell’indennità corrisposta alle libere professioniste in caso di interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, incidendo altresì sull’assegno di maternità previsto per lavoratori atipici e discontinui.
In particolare, ai sensi della lettera a), che modifica l’articolo 22, comma 1, si eleva dall’80 al 100 per cento della retribuzione l’indennità giornaliera prevista per le lavoratrici dipendenti per tutto il periodo del congedo di maternità.
Ai sensi della lettera b), che modifica il comma 2 dell’articolo 61, si eleva dall’80 al 100 per cento del salario medio contrattuale giornaliero – vigente nella provincia (o nella regione o nel territorio nazionale) per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria (o dell’industria che presenta maggiori affinità) – l’indennità giornaliera di maternità e di paternità prevista, a carico dell’INPS, per le lavoratrici e i lavoratori a domicilio.
La lettera c), aggiungendo un comma 2-bis all’articolo 64, prevede che, ferma restando la non obbligatorietà dall’astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata – di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 non iscritte ad altre forme obbligatorie – hanno diritto a un’indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità (di cui agli articoli da 16 a 27).
La lettera d), modificando l’articolo 65, comma 2, prevede che l’indennità corrisposta dall’Inps alle lavoratrici e ai lavoratori socialmente utili, che non possono vantare una precedente copertura assicurativa, per i periodi di congedo di maternità e di paternità, sia elevata dall’80 al 100 per cento dell’importo dell’assegno previsto per tali lavoratori.
La lettera e), modificando l’articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, eleva l’indennità giornaliera – prevista per i periodi di congedo di maternità delle coltivatrici dirette, colone e mezzadre, delle imprenditrici agricole, delle lavoratrici autonome artigiane ed esercenti attività commerciali, delle pescatrici autonome della piccola pesca – dall’80 al 100 per cento rispettivamente della retribuzione minima giornaliera, del salario minimo giornaliero, della massima giornaliera del salario convenzionale previsto per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.
La lettera f) – modificando il comma 2 dell’articolo 70 – prevede che la misura dell’indennità di maternità corrisposta alle libere professioniste iscritte ad una forma obbligatoria di previdenza gestita da un ente di diritto privato sia elevata dall’80 al 100 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento. Modificando il comma 3 dell’articolo 70, stabilisce, inoltre, che in ogni caso tale indennità non possa essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari al cento per cento (in luogo dell’80 per cento) del salario minimo giornaliero stabilito ai fini contributivi.
Sempre con riferimento alle libere professioniste, la lettera g), incidendo sull’articolo 73, comma 1, incrementa dall’80 al 100 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione – determinati ai sensi dei richiamati commi 2 e 3 dell’articolo 70 – l’indennità di maternità in caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza.
La lettera h), infine, modificando l’articolo 75, comma 1, incide sull’assegno di maternità previsto per lavoratori atipici e discontinui, prevedendo che esso sia pari a 2500 euro in luogo degli attuali 3 milioni di lire (corrispondenti ad euro 1.549,37).
L’articolo 2 sostituisce integralmente l’articolo 27-bis del decreto legislativo n. 151 del 2001, che disciplina il congedo di paternità.
Tale nuovo articolo 27-bis estende da 10 giorni lavorativi a 4 mesi la durata del congedo di paternità obbligatorio modificando ed estendendo altresì l’arco temporale entro il quale è fruibile. La novella, inoltre, incide sulle modalità di fruizione (non è più previsto il divieto di frazionamento ad ore; dieci giorni vanno utilizzati subito dopo la nascita del figlio in modo non frazionato, mentre i restanti giorni sono utilizzabili anche in modo frazionato) e prevede, nel medesimo arco temporale, il periodo di un mese di congedo facoltativo. Nel dettaglio tale nuovo articolo 27-bis: al comma 1, riconosce al padre lavoratore, nell’intervallo di tempo che intercorre tra il mese antecedente la data presunta del parto e i diciotto mesi successivi, il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, di cui – come previsto dal successivo comma 2 – quattro obbligatori. Tale comma 2, infatti, primo periodo, prevede che il padre si astiene dal lavoro per un periodo di 4 mesi, di cui 10 giorni da utilizzare subito dopo la nascita del figlio e il restante periodo da utilizzare, anche in modo frazionato, previa comunicazione al datore di lavoro. Si prevede, poi, al secondo periodo, un periodo di congedo facoltativo di un mese da utilizzare entro lo stesso arco temporale; al comma 3, precisa che il congedo previsto per il padre al comma 1 non è alternativo a quello di maternità, essendo fruibile dal padre indipendentemente dal diritto di fruire del congedo di maternità. Il comma 4 prevede che il congedo paritario è riconosciuto al padre anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2001; ai commi 5, 6 e 7, che riproducono il medesimo contenuto del vigente articolo 27-bis, specifica che tale congedo paritario si applica anche al padre adottivo o affidatario, è fruibile per un mese in caso di morte perinatale del figlio ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità alternativo, ai sensi dell’articolo 28, ovvero, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre; al comma 8, analogamente a quanto previsto dal vigente articolo 27-bis, disciplina poi le modalità di esercizio del congedo paritario prevedendo la comunicazione del padre lavoratore in forma scritta – o utilizzando, ove presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze – al datore di lavoro del periodo in cui intende fruire di tale congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva; al comma 9, riconosce ai padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata – di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 – non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, un’indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a tale congedo, specificando, peraltro, che il padre lavoratore autonomo non è obbligato ad astenersi dal lavoro.
Osserva, infine, che gli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 151 del 2001 recano i parametri per la determinazione della misura di indennità relativa al congedo di paternità obbligatorio di cui al vigente articolo 27-bis del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2001. Tali parametri risultano conseguentemente applicabili anche all’art. 27-bis, così come modificato dalla proposta di legge in esame.
Pertanto, in base al combinato disposto dei richiamati articoli 29, 30 e 27-bis – quest’ultimo come modificato dalla proposta di legge in esame – il periodo di congedo delineato dall’articolo novellato sarebbe interamente retribuito e coperto da contribuzione figurativa, così come precisato, peraltro, dalla relazione illustrativa del provvedimento.
L’articolo 3 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta alle Camere una relazione concernente i dati trasmessi dall’Istituto nazionale della previdenza sociale relativi all’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, mentre l’articolo 4, infine, reca la stima degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento, valutati in 3 miliardi di euro annui a decorrere dall’anno 2025, prevedendo la relativa copertura finanziaria a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall’eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (Sad) di cui all’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) sottolinea che, come forze di opposizione, il Partito Democratico aveva richiesto l’incardinamento del provvedimento, rilevando, peraltro, che sul tema sono state presentate numerose proposte di legge. Auspica, pertanto, che, in seno alla Commissione, si possa lavorare per compiere uno sforzo comune.
Richiamando uno studio statunitense secondo il quale è cresciuta significativamente l’età anagrafica in cui si diventa genitori, osserva che ciò rende ancor più necessario adottare misure di sostegno alla genitorialità. Sottolinea l’importanza di immaginare forme di affiancamento dei padri nella crescita dei figli e, richiamando i dati dello stesso studio, segnala che molti padri desidererebbero destinare più tempo alla cura e alla crescita dei propri figli. Nel contesto italiano, tale aspettativa è tradita dai soli dieci giorni di congedo previsti per il padre, che giudica insufficienti. A suo avviso, senza un sistema che vada nella direzione di sostenere la genitorialità condivisa, non è possibile compiere passi avanti.
Evidenzia che l’introduzione di un congedo paritario rappresenta una battaglia di civiltà e si augura, pertanto, che si possa giungere a un avanzamento condiviso, anche alla luce delle risorse che giungono dal PNRR, che possono essere investite a tal fine. Conclude sottolineando, tuttavia, che, proprio sul tema della destinazione delle risorse del PNRR si è registrata una revisione al ribasso degli obiettivi relativi alla costruzione di asili nido, valutando negativamente che questi, a fronte dei 260.000 nuovi posti inizialmente programmati, siano stati ridotti a soli 150.000 posti.
Marco FURFARO (PD-IDP) rileva che il suo gruppo tiene in maniera particolare all’introduzione di misure a sostegno della genitorialità, ricordando che sono già state presentate, oltre alla proposta C. 2228 Schlein, diverse iniziative legislative, tra cui una a prima firma Gribaudo, nonché, tra le altre, una di iniziativa popolare e una del Consiglio regionale del Veneto.
Fa presente, anche in qualità di padre di due bambini, di ritenersi privilegiato per essere riuscito a vivere in maniera condivisa la genitorialità, osservando che, a legislazione vigente, ciò è impossibile per la generalità dei padri in Italia, in quanto dieci giorni di congedo di paternità risultano assolutamente insufficienti.
Evidenzia che la genitorialità è un’esperienza faticosa che grava in modo sproporzionato sulle madri, le quali affrontano spesso, oltre al carico familiare, situazioni di precarietà lavorativa e, in alcuni casi, ansie e depressioni post partum. Rileva che in tali circostanze è essenziale garantire adeguato sostegno affinché non vengano lasciate sole.
Ritiene che la famiglia deve essere il luogo del benessere e della relazione, in cui si cresce insieme, genitori e figli. Crede, dunque, necessario estendere il periodo di congedo per il padre, aggiungendo, in particolare, che a suo avviso il congedo dovrebbe poter essere goduto congiuntamente, da entrambi i genitori, nel primo mese di vita del figlio, ciò al fine di distribuire il carico e le responsabilità.
Sottolineando che, allo stato attuale, il carico ricade quasi esclusivamente sulle famiglie, fa presente che, in assenza di adeguate misure di sostegno, ciò rischia di costituire un disincentivo alla genitorialità. Rileva che l’introduzione di un congedo paritario deve essere anche una battaglia degli uomini, per affermare un modello di genitorialità che riconosca il ruolo fondamentale delle madri ma anche quello dei padri nella cura e crescita della famiglia. Fa presente che tale sensibilità è particolarmente avvertita dalle giovani generazioni, ricordando come, scientificamente, è dimostrato che i bambini cresciuti in un contesto di genitorialità condivisa traggano maggiori benefici da ciò.
Pur consapevole che l’introduzione di tale misura comporti non trascurabili oneri finanziari, segnala comunque la necessità di superare le attuali storture, tra queste – aggiunge – il diritto della madre lavoratrice, durante il congedo obbligatorio, a un’indennità pari solo all’ottanta per cento della retribuzione e l’esclusione dalla misura di alcune categorie professionali, che oggi sono più diffuse che in passato.
Ribadisce l’importanza di giungere all’introduzione di un congedo paritario, sottolineando che di tale scatto culturale beneficerebbe l’intera società. Conclude auspicando che questa battaglia possa far progredire il Paese, troppo spesso, invece, segnato da atteggiamenti maschilisti.
Davide AIELLO (M5S) sottolinea come il tema della genitorialità sia centrale per l’agenda politica del MoVimento 5 Stelle, ricordando che, sui temi oggetti del provvedimento in esame, la collega Scutellà ha presentato una specifica proposta di legge.
Osserva che, ancora oggi, si registrano durante i colloqui di lavoro episodi di discriminazione nei confronti delle donne, quando viene chiesto loro se intendano avere figli. Rileva come una simile prassi, che in molti casi può finire per incidere sull’assunzione, non può non essere motivo di forte preoccupazione.
Evidenzia che si tratta di un problema da superare sul piano culturale, garantendo al contempo pari diritti a entrambi i genitori nei primi anni di vita dei figli. Ritiene necessario uno sforzo comune per giungere a una legge che assicuri a entrambi i genitori la possibilità di sostenere, in maniera condivisa, la crescita dei figli.
Esprime l’auspicio, pertanto, che su questo tema vi possa essere la più ampia collaborazione tra le forze politiche, trattandosi di una questione trasversale, augurandosi, infine, che anche in questa Commissione, che già si distingue per un approccio collaborativo, possa maturare una convergenza volta a garantire l’introduzione di un congedo paritario per entrambi i genitori.
Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.20.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 24 settembre 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.
La seduta comincia alle 14.20.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
C. 2574 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Walter RIZZETTO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare ai lavori della seduta odierna, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimersi, in sede consultiva, sul disegno di legge C. 2574, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2025.
Con riferimento alla legge di delegazione europea, di cui oggi la Commissione avvia l’esame, ricorda preliminarmente che essa, unitamente alla legge europea, consente il periodico aggiornamento dell’ordinamento nazionale a quello dell’Unione europea, sulla base della legge n. 234 del 2012. In particolare, la legge di delegazione europea, come previsto dagli articoli 29 e 30 della legge n. 234, reca esclusivamente le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione europea nell’ordinamento nazionale. Nell’esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché di eventuali ulteriori specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi.
Passando al contenuto del disegno di legge in esame, rileva che esso si compone di tredici articoli, divisi in tre Capi, e di un Allegato A. L’articolato contiene principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 2 direttive, nonché per l’adeguamento della normativa nazionale a 10 regolamenti europei, mentre l’annesso Allegato A ha ad oggetto sedici direttive, da recepire con la delega conferita dall’articolo 1 e da attuare secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di carattere generale indicati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.
Ricorda che il disegno di legge in esame è stato presentato l’11 agosto 2025. L’iter in Commissione ha avuto inizio il 18 settembre 2025 presso la Commissione XIV (Politiche dell’Unione europea).
Con riferimento all’articolato del disegno di legge, in relazione alle materie di interesse della XI Commissione, segnala che l’articolo 5 reca una delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.
Il regolamento in oggetto, che abrogherà e sostituirà in via definitiva la direttiva 2006/42/CE a decorrere dal 20 gennaio 2027, stabilisce le norme per la progettazione, costruzione ed immissione sul mercato delle macchine, quasi-macchine e prodotti correlati, con l’obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per i lavoratori e i cittadini dell’Unione, nonché la libera circolazione di prodotti conformi all’interno del mercato unico.
In particolare il comma 1 prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale, in particolare il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023.
I princìpi e criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell’esercizio della delega di cui al presente articolo 5 sono stabiliti dalle lettere da a) ad e) del comma 2, mentre il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.
I princìpi e criteri specifici di cui alle summenzionate lettere da a) ad e) prevedono di: a) apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, al fine di assicurare l’attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024; b) garantire la coerenza con il quadro normativo dell’Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché con il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, e con la disciplina nazionale di attuazione; c) prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027, conformemente alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006; d) aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall’attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, nonché garantire la celerità, l’economicità e l’efficacia dell’azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori; e) prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell’irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al punto precedente, agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell’esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 14.25.
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA
Mercoledì 24 settembre 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene la viceministra del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.
La seduta comincia alle 14.30.
Sulla pubblicità dei lavori.
Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.
5-04450 Carotenuto: Sullo stato di attuazione in ciascuna Regione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego previsto dal PNRR.
Davide AIELLO (M5S) illustra l’interrogazione in titolo in qualità di cofirmatario.
La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).
Davide AIELLO (M5S), replicando, ricorda che, solo grazie alle misure approvate dai Governi di cui il MoVimento 5 Stelle faceva parte, si è registrato un forte potenziamento dei centri per l’impiego.
Osserva che, dalla risposta del Governo, emerge come in alcune regioni lo stato di attuazione del piano di potenziamento dei centri per l’impiego proceda secondo i tempi stabiliti, mentre altre – tra cui Sicilia e Calabria – non risultano nemmeno menzionate dal Governo e rimangono indietro, nonostante siano quelle che avrebbero maggiore necessità di avere centri per l’impiego funzionanti ed attivi.
Avverte che, se il sistema pubblico non è in grado di fornire risposte adeguate tramite i centri per l’impiego, i cittadini rischiano di essere costretti a lavorare in nero, a rivolgersi alla criminalità organizzata oppure ad emigrare all’estero. Segnala, inoltre, che spesso finiscono anche per dipendere da agenzie interinali, che somministrano posizioni lavorative a condizioni economiche e retributive di gran lunga inferiori rispetto alla media.
Si dichiara soddisfatto di apprendere che sarà istituita sul tema in oggetto dell’interrogazione una cabina di regia già da domani e auspica che quanto prima possano svolgersi audizioni informali della Ministra o del Sottosegretario Durigon per conoscere gli esiti dei primi incontri di tale cabina di regia.
Conclude sottolineando l’esigenza di procedere verso un sistema centralizzato, con una banca dati nazionale che faciliti l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, superando l’attuale frammentazione in sistemi regionali che non comunicano tra loro, affermando che un unico sistema garantirebbe maggiore efficienza.
5-04448 Mari: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità produttiva dello stabilimento Cooper Standard di Battipaglia, a rischio per l’apertura di una linea di produzione parallela nello stabilimento di Pomigliano D’Arco.
Francesco MARI (AVS) illustra l’interrogazione in titolo.
La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Francesco MARI (AVS) osserva che il Governo, evidentemente, non è a conoscenza della gravità della vicenda oggetto dell’interrogazione in titolo, o finge di non saperlo. Sottolinea che la crisi nello stabilimento di Battipaglia va prevenuta e che occorrerebbe al tal fine un intervento immediato del Governo.
Riferisce di segnali convergenti provenienti dagli stabilimenti di Pomigliano d’Arco e Battipaglia, ricordando in particolare la riduzione della produzione nel primo sito. A suo avviso, il Governo non può limitarsi a risposte generiche, ma deve promuovere tavoli specifici dedicati alle singole situazioni.
Sottolinea che questi segnali di riduzione della produzione «pesano come pietre» e fa presente, a titolo di esempio, che alcune delle guarnizioni realizzate da Cooper Standard in Polonia per Stellantis avrebbero invece dovuto essere prodotte nello stabilimento di Battipaglia. Conclude ribadendo che il Governo deve assumere un ruolo di primo piano nella gestione di tali crisi.
5-04449 Laus: Iniziative volte a salvaguardare i livelli occupazionali e la continuità produttiva presso la sede di Torino della società Cerence S.r.l., a seguito dell’annunciato licenziamento collettivo dei 53 dipendenti.
Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) illustra l’interrogazione in titolo.
La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP) precisa di non voler, con l’interrogazione in titolo, ascrivere al Governo la responsabilità della riorganizzazione aziendale della società Cerence S.r.l.
Coglie tuttavia l’occasione per condividere una riflessione: quando un Governo apre un tavolo di crisi su una vertenza non può limitarsi a gestire l’emergenza o a fornire risposte di natura meramente burocratica, ma deve soprattutto interrogarsi sulle ragioni profonde che spingono una multinazionale – come nella vicenda in esame – a non investire in Italia, o addirittura a chiudere.
Riflette sul fatto che, se oggi la società Cerence S.r.l. ha deciso di concentrare altrove le proprie attività di ricerca e sviluppo, le ragioni sono di ordine generale e travalicano la singola vertenza specifica. Difatti, oggi la chiusura colpisce una realtà, ma ipotizza che – per via del quadro complessivo non attrattivo per le imprese – domani possa coinvolgere altre realtà.
Si chiede, quindi, se ciò avviene perché l’Italia non offre garanzie in termini di certezza delle regole e di tempi delle decisioni, sottolineando che proprio da tali fattori dipende la capacità di attrarre investimenti industriali di un Paese.
Walter RIZZETTO, presidente, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.
INTERROGAZIONI
Mercoledì 24 settembre 2025. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene la viceministra del lavoro e delle politiche sociali Maria Teresa Bellucci.
La seduta comincia alle 15.
5-04298 Coppo: Sull’impatto, in termini di violazioni accertate e gettito effettivo, della riforma del sistema sanzionatorio in materia di omissioni contributive di modesta entità introdotta dall’articolo 23 del decreto-legge n. 48 del 2023.
La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Marcello COPPO (FDI), replicando, ricorda che quando ha presentato l’interrogazione, non disponeva ancora di dati ufficiali, ma già sulla base della propria esperienza personale era a conoscenza di diversi casi di lavoratori che avevano ricevuto sanzioni e che avevano provveduto a pagare sia le sanzioni sia i contributi mancanti. Segnala, inoltre, che ad alcuni erano state comminate sanzioni anche per tre anni consecutivi.
Evidenzia che l’interrogazione mirava anche verificare se tali intuizioni trovassero riscontro nei fatti e sottolinea che, a fronte di undici milioni di euro incassati nel periodo precedente l’entrata in vigore della riforma, con le successive 406.000 notifiche l’importo totale di quanto effettivamente riscosso dalle suddette sanzioni è salito a 69 milioni di euro. Aggiunge che non si tratta solo di una questione di entrate, ma anche del fatto che numerose persone, temendo la chiusura della propria azienda, hanno invece avuto la possibilità di regolarizzare la propria posizione.
Osserva che, a fronte di chi accusa la maggioranza di promuovere condoni, questo meccanismo si configura come uno strumento di soluzione concreta dei problemi, consentendo a piccoli imprenditori, spesso con pochi dipendenti e già colpiti dalla crisi nel periodo del Covid, di superare difficoltà contributive riferite a importi inferiori a diecimila euro.
Formula, quindi, apprezzamento per l’azione del Governo e auspica che, individuando ulteriori tipologie di sanzioni da trattare con questo metodo, si possano sostenere concretamente le attività delle partite IVA.
5-04242 Malavasi: Iniziative volte a reintrodurre da parte dell’INPS l’erogazione su base mensile, anziché trimestrale, delle prestazioni di cui al bando «Progetto Home Care Premium – Assistenza domiciliare 2025-2028».
La Viceministra Maria Teresa BELLUCCI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato.
Ilenia MALAVASI (PD-IDP), replicando, ringrazia la Viceministra, ma dichiara di non essere pienamente soddisfatta della risposta. Esprime particolare preoccupazione per l’erogazione della misura su base trimestrale, considerando tale modalità problematica.
Sottolinea, infatti, che è fondamentale garantire risorse alle famiglie, affinché l’assistenza ai soggetti fragili non si traduca in una rinuncia all’attività lavorativa per i componenti del nucleo familiare. Rileva con favore l’aumento delle domande di accesso alla misura, considerando questa l’unico modo per lo Stato di fornire un concreto sostegno alle famiglie. Aggiunge che tali contributi danno sollievo a chi si fa carico di situazioni di fragilità.
Evidenzia, pur condividendo il principio secondo cui i pagamenti della misura vadano erogati all’esito degli opportuni controlli, come l’erogazione della misura su base trimestrale faccia ricadere l’onere dell’anticipo di tali spese sulle spalle delle famiglie coinvolte, rappresentando per esse un onere significativo. Ciò, a maggior ragione, se si considera che l’aumento del costo della vita rende sempre più difficile, anche per la classe media, sostenere le ordinarie spese di vita mensili. Ricorda, a tal proposito, che secondo recenti dati forniti dalla Caritas, anche il 30 per cento delle persone occupate ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese.
Ravvisa una scarsa chiarezza della risposta del Governo nella parte in cui afferma che i pagamenti «saranno effettuati in continuità», da cui non si desume se venga quindi confermata, o meno, l’attuale cadenza trimestrale di erogazione della misura.
Racconta di avere incontrato numerose famiglie che svolgono attività di caregiver, le quali vivono quotidianamente un carico familiare gravoso, che lo Stato può sostenere con misure come quella oggetto dell’interrogazione. Sottolinea l’alto livello di difficoltà che vivono tali famiglie, definendo lo strumento in questione prezioso.
Conclude auspicando che si rifletta sulla possibilità di modalità di erogazione alternative, meno onerose, e si dice certa che la sensibilità della Viceministra potrà contribuire a migliorare tale aspetto.
Walter RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 15.20.
AUDIZIONI INFORMALI
Martedì 23 settembre 2025. — Presidenza della vicepresidente della VII Commissione Valentina GRIPPO.
Audizione informale di rappresentanti di CGIL, CISL e UIL nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 1609 Zinzi, recante modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e in materia di ricercatori a tempo determinato.
L’audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.35.
























