La terza sezione del Tar del Lazio ha dichiarato illegittimo il provvedimento di precettazione con cui il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, aveva ridotto da 8 a 4 ore lo sciopero di tutti i servizi pubblici e privati del 17 novembre 2023 proclamato da Cgil e Uil. Il tribunale amministrativo ha dunque accolto il ricorso delle due confederazioni e condannato il Mit al pagamento delle spese di lite per complessivi 3mila euro oltre gli accessori di legge e il rimborso del contributo unificato.
Nella vicenda, sfociata nell’adozione dell’ordinanza di precettazione, era intervenuta la commissione di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, che aveva invitato Cgil e Uil ad escludere dallo sciopero nazionale il settore del trasporto aereo e dell’igiene ambientale, a rimodulare l’orario dell’astensione per il corpo nazionale dei vigili del fuoco e ridurre l’astensione negli altri settori dei trasporti. Un invito formale, senza tuttavia aver segnalato nulla al ministero in relazione all’adozione di un’ordinanza di precettazione.
Le richieste della commissione erano in parte state accolte dai sindacati. Con comunicazione del 13 novembre 2023, scrive il Tar, Cgil e Uil avevano comunicato l’esonero dallo sciopero dell’intero comparto del trasporto aereo nonché la riduzione dell’astensione per il corpo nazionale dei vigili del fuoco al solo arco temporale compreso tra le 9 e le 13.
I giudici amministrativi segnalano come il Mit “mediante l’adozione dell’avversata ordinanza sia andato immotivatamente, persino, oltre le indicazioni contenute nell’invito della commissione in ordine alla durata dello sciopero per la prima giornata, riducendolo arbitrariamente, oltre i limiti consentiti dalle varie discipline, a sole quattro ore anche nei settori cui i relativi accordi ne prevedono una durata di otto (trasporto ferroviario, trasporto merci su rotaia ed elicotteri)”.
Il provvedimento impugnato “non appare congruamente motivato ed è stato adottato, nella specie, in carenza del fondamentale presupposto che soltanto lo può giustificare – scrivono i giudici – il ricorso è dunque fondato sotto il profilo della violazione di legge dell’art. 8 della l. n. 146/1990 e da eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di presupposto. In conclusione, l’azione impugnatoria deve essere dichiarata inammissibile per carenza di interesse; la domanda di accertamento dell’illegittimità dell’impugnata ordinanza deve essere accolta perché fondata”.
Soddisfatto Maurizio Landini. “Il Tar riafferma principi fondamentali, direttamente riconducibili all’articolo 40 della Costituzione: il diritto di sciopero non può essere limitato per mere scelte politiche; la precettazione non può trasformarsi in uno strumento ordinario di compressione del conflitto sociale. La Cgil insieme con la Uil vedono così pienamente riconosciute le proprie ragioni: avevano denunciato un abuso di potere e il giudice amministrativo ne ha confermato la fondatezza. La sentenza chiarisce, inoltre, che l’ordinanza illegittima non era finalizzata a tutelare i cittadini, già garantiti dai servizi minimi essenziali, bensì a colpire lo sciopero generale, riducendone l’impatto politico e sociale, in assenza di reali condizioni di emergenza”.
























