di Raffaele Delvecchio, Università di Firenze
Il 29 maggio del 1982, venticinque anni or sono, il Parlamento approvava e il Presidente della Repubblica contestualmente promulgava la legge sull’istituzione del trattamento di fine rapporto, modificando in particolare l’art. 2120 del Codice Civile.
La legge aveva operato una trasformazione dell’indennità di anzianità o “liquidazione” come veniva comunemente chiamata, istituto tutto italiano sorto nei primi decenni del ‘900 nell’ambito della disciplina legale sull’impiego privato e recepito nell’art. 2120 del Codice Civile.
L’indennità di anzianità era diventata nel corso dei decenni precedenti un istituto, che ancorché arcaico e provinciale come definito da taluni commentatori, era cruciale nella storica divisione tra operai, impiegati e dirigenti, grazie in particolare al meccanismo di computo imperniato sull’ultima retribuzione, il cui livello finiva per riverberarsi sull’intera carriera lavorativa.
Quando nel 1977 il Governo si trovò ad affrontare l’ennesima crisi economica, l’indennità insieme ad altri istituti venne deindicizzata escludendone dal computo in particolare l’indennità di contingenza (erano gli anni in cui gli aumenti dell’indennità di contingenza erano stati convertiti in Buoni del Tesoro non negoziabili). In pratica c’era il rischio di condannare la liquidazione a una sorta di eutanasia: ma è superfluo aggiungere come fosse l’entità della crisi a giustificare questi sacrifici. Nel frattempo l’inflazione era salita dal 15 a più del 20% agli inizi degli anni ’80.
La Corte Costituzionale investita sulla questione di legittimità costituzionale della legge del 1977, nel 1980 affermò che essa “non recasse offesa in misura censurabile ai precetti costituzionali”, ragion per cui gli oppositori pensarono di proporre un referendum abrogativo ritenuto ammissibile nel febbraio 1982.
A giugno dell’anno precedente, il 1981, Giovanni Spadolini, primo Presidente del Consiglio non democristiano dal 1945, aveva formato il suo Governo. In tale veste Spadolini si dovette assumere la responsabilità di affrontare il tema del referendum indetto per il successivo 13 giugno del 1982.
La Presidenza del Consiglio effettuò una prima ricognizione tecnica nel dicembre del 1981 e poi costituì una Commissione di studio presieduta da Giugni: era il 15 gennaio 1982. Il 10 febbraio, come già detto, la Corte Costituzionale dichiarò l’ammissibilità del referendum.
Il 23 febbraio il Comitato presentò a Spadolini un primo documento, contenente una serie di opzioni risolutive. Spadolini consultò le parti sociali nella prima decade di marzo e il 12 di quello stesso mese firmò per la presentazione in Parlamento il disegno di legge, approvato con modifiche dal Senato il 29 maggio, promulgato lo stesso giorno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il successivo 31 maggio con il numero progressivo di L. 297.
Il 3 giugno la Cassazione emetteva l’ordinanza con cui dichiarava che non sussistevano le condizioni perché avesse corso il referendum.
La Cassazione in particolare metteva in evidenza la novità della disciplina della L. 297, consistente nella struttura del nuovo trattamento (accantonamento annuale, superando il criterio del moltiplicatore su frazione dell’ultima retribuzione), nella perequazione fra operai e impiegati, nei meccanismi innovativi relativi alle “anticipazioni” in corso di rapporto.
C’erano le idee (non solo gli slogan), che avevano dissodato il terreno dei problemi.
C’era un rapporto positivo fra accademia e parti sociali (un piccolo e informale Cnel, tra i cui componenti ricordo, per affetto e stima, Franco Momigliano).
C’era la capacità di fare sintesi, certo costretti, come spesso da noi, dall’emergenza.
Il pregio della legge è stato quello che in questi venticinque anni non abbiamo più parlato di computo del Tfr, salvo il tema, di questi ultimi anni, della sua convertibilità nel contributo alla previdenza complementare.
Aggiungo che la disciplina del 1982 non distinse fra generazioni più o meno anziane: pregio non irrilevante, se si pensa alla natura parzialmente previdenziale dell’istituto.
Qualche volta la politica riesce a non essere lenta.


























