di Manuel Marocco – ricercatore Isfol
Dall’Albo unico informatico del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con la dovuta prudenza, possono essere tratte alcune prime evidenze (Tab. 1).
In primo luogo, avendo riguardo al numero complessivo degli operatori autorizzati risulta un aumento complessivo delle stesse: a fronte delle 530 agenzie autorizzate ai sensi della previgente disciplina, risultano ora “abilitate” 700 ApL, con un incremento pari a circa il 32 %. Inoltre, il superamento dell’oggetto sociale esclusivo, sembra in effetti aver incentivato “economie di scala” sotto il profilo organizzativo-funzionale solo per l’attività di outplacement, stante il ridimensionamento della numerosità delle agenzie allo scopo autorizzate passate da 43 a 32 e il relativo incremento delle agenzie di somministrazione generaliste (83), rispetto alle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo (73). Infine, l’apparente ridimensionamento del numero di agenzie di intermediazione (11) rispetto alle società di mediazione (25), può essere spiegato con la perdurante assenza dei regimi di autorizzazione regionale – che consentirà agli operatori non in grado di assolvere al nuovo requisito della diffusione territoriale minima di emergere definitivamente – ovvero con l’exploit delle agenzie di ricerca e selezione di personale, che hanno fatto registrare un incremento di ben 185 unità.
Tab. 1. Numerosità operatori ante e post riforma (dicembre 2005)
Tipologia | Ante riforma | Post riforma | Var. ass. | Var. perc. |
Generalista | 73 | 83 | 10 | 13,7 |
Intermediazione | 25 | 11 | -14 | -56,0 |
Ricerca e Selezione | 389 | 574 | 185 | 47,6 |
Ricollocazione | 43 | 32 | -11 | -25,6 |
Totale | 530 | 700 | 170 | 32,1 |
Fonte: MLPS |
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Pertanto, non solo i dati relativi alla numerosità, ma anche l’indagine esplorativa dell’Isfol (Di Domenico, Marocco, 2005) paiono confermare che il mercato dei servizi privati per l’impiego appare dominato dalle agenzie di somministrazione generaliste e da quelle di ricerca e selezione di personale.
Anche con tali soggetti, ma non solo – per arrivare al tema affrontato in questo breve scritto – dovranno confrontarsi le amministrazioni regionali quando comincerà ad essere operativa quella peculiare “modalità di erogazione dei servizi al lavoro” rappresentata dall’accreditamento prevista dall’art. 7 del d.lgs. n. 276/2003 (Tiraboschi, 2005). Semplificando, attraverso tale strumento, è stata formalizzata una procedura di preselezione diretta al “controllo della qualità”, qualora l’amministrazione pubblica competente intenda “affidare” a soggetti ulteriori e diversi dai Cpi, siano essi pubblici e privati, la gestione di servizi all’impiego[1]. A tal scopo gli operatori interessati, ove ricorrano i requisiti, verranno inseriti in un’apposita short list (elenco dei soggetti accreditati) e tra essi la stessa amministrazione dovrà selezionare gli effettivi affidatari.
Il Legislatore nazionale con tale istituto sembra aver voluto riconoscere prevalenza, quanto alle forme di “partenariato pubblico-privato” (PPP)[2] ammissibili in materia di “servizi al lavoro”, ai cd. parternariati di tipo “puramente contrattuale”, piuttosto che a quelli “istituzionalizzati”, nonostante entrambe le forme fossero praticate in concreto, in particolare dalle Province. Mentre con il primo termine, nel linguaggio comunitario, si intende: “Un partenariato basato esclusivamente sui legami contrattuali tra i vari soggetti”[3], con il secondo ci si riferisce a quelle operazioni di parternariato che “implicano la creazione di un’entità detenuta congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato” [4].
Come evidenziato da diversi autori [Liso (2003), Scialdone (2003), Olivelli (2003), Tullini (2004)], la previsione di forme di cooperazione fra operatori pubblici e privati nel campo dei servizi all’impiego è da tempo presente all’interno nell’ordinamento giuridico.
Tuttavia, più espliciti riferimenti a tali pratiche si ritrovano prima nell’ambito della riforma del 2000 del collocamento privato e poi nei più recenti interventi di svecchiamento delle procedure del collocamento ordinario.
In primo luogo, la Finanziaria per il 2001 (l. n. 388/2000), di modifica dell’art. 10 del d.lgs. n. 469/97, nel definire la “mediazione” privata, richiamava espressamente, tra le attività riconducibili ad essa, la “gestione di attività dei servizi all’impiego a seguito di convenzioni con le pubbliche istituzioni preposte”. A ciò si aggiunga che la legge qualificava il possesso della autorizzazione alla mediazione quale “criterio preferenziale” nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica per l’esternalizzazione di detti servizi. Ne risultava che, pertanto, le “società di mediazione per l’incontro e la domanda ed offerta di lavoro” autorizzate potevano essere individuate, preferenzialmente, quali possibili erogatori di servizi all’impiego.
Aldilà della ricognizione delle concrete esperienze applicative di tale ultima disposizione, va sottolineato il valore “simbolico” della norma, la quale coronava definitivamente, dal punto di vista giuridico, la facoltà per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di affidare a contraenti privati l’erogazione di tutta la gamma dei “servizi all’impiego”. Non può non esser sottolineato che, essendo prevista una “clausola di favore” relativa agli operatori “autorizzati”, se ne deve dedurre che il Legislatore comunque ritenesse legittimo anche l’affidamento a soggetti non autorizzati, i quali finivano solo per non beneficiare della preferenza accordata ai primi.
Se mediante la citata l. n. 388/2000 si è provveduto, pertanto, ad individuare alcuni potenziali affidatari, vale a dire il campo di applicazione soggettivo della disciplina, con altri interventi si è cominciato tratteggiarne quello oggettivo e cioè le attività potenzialmente oggetto di outsourcing.
Vengono in primo luogo in rilievo le leggi regionali di attuazione del d.lgs. n. 469/97, con il quale, in attuazione del cd. decentramento amministrativo, si è provveduto a conferire alcune funzioni in materia di mercato del lavoro a regioni e province.
Diverse Regioni, già nel 1998, infatti hanno disciplinato particolari sistemi di erogazione dei servizi affidati ai Centri per l’impiego provinciali, prevedendo anche la partecipazione di soggetti terzi. Nello specifico, le leggi delle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia R., Toscana e Veneto prevedono la facoltà delle Province – e solo di esse – di affidare ad altri soggetti, tramite convenzione, l’intera gamma dei servizi all’impiego (Campania, Emilia R., Toscana e Veneto), ovvero, più limitatamente, i soli “servizi specialisti” (Abruzzo) ovvero ancora le sole politiche attive (Basilicata). Così “privati qualificati”, “Parti sociali e loro Enti bilaterali”, ma anche altre “strutture pubbliche”, potevano essere “coinvolti”, al fine di assicurare la copertura dei servizi, ovvero di migliorarne la qualità.
Peraltro è con un provvedimento legislativo statale che, già prima del d.lgs. n. 276/2003, si è intervenuti per individuare i servizi all’impiego potenzialmente passibili di una “esternalizzazione”. Infatti, si può affermare, tra i “principi fondamentali” posti dal d.lgs. n. 297/2002 – di modifica ed integrazione del d.lgs. n. 181/2000 e mediante il quale si è provveduto a riformare le procedure del collocamento ordinario – si rinviene un ampia formula che sembra portare a compimento il processo prima di complementarietà gestionale e poi di omologazione tra erogatori di servizi pubblici e privati, già accennato nella citata legge 388/2000, legittimando, in prospettiva, i legislatori regionali ad una possibile ad una parificazione giuridica degli stessi.
Difatti in ossequio alla nuova disciplina, i “servizi competenti”, vale a dire, oltre ai Centri per l’impiego, anche “altri organismi autorizzati o accreditati” – ma forse si dovrebbe intendere solo accreditati (Tagliaferro, 2005) – sono chiamati a gestire non solo i servizi più innovativi, quali le azioni di contrasto alla disoccupazione di lunga durata e giovanile di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 181/2000 citato (colloqui di orientamento, inserimento professionale, ecc.), nell’ottica dell’acquisto sul mercato di quelle professionalità di più difficile reperimento all’interno della pubblica amministrazione, ma anche garantire l’esercizio di quelle attività tipicamente pubblicistiche, e che hanno più caratterizzato il vecchio monopolio statale del collocamento. Ci si riferisce in particolare alla verifica ed accertamento dello stato di disoccupazione ed alla ricezione delle comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro (artt. 2, 3, 4 e 4 bis).
Tuttavia, proprio su tale ampia formula sono intervenuti alcuni dei regolamenti che le Regioni hanno emanato in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, a seguito del più volte citato d.lgs. n. 297/2002. Le soluzioni adottate appaiono particolarmente interessanti in quanto sembrano anticipare le scelte di politica del diritto dei legislatori regionali proprio in merito all’ampiezza e alla tipologia di servizi pubblici che possono essere affidati ai soggetti accreditati.
Così alcune Regioni (Basilicata, Emilia R., Friuli V.G., Toscana, Umbria e Sicilia) hanno, comunque, riservato agli uffici pubblici la gestione esclusiva di quelle attività incidenti sullo stato di disoccupazione (accertamento, verifica, conservazione, perdita o sospensione), apparentemente con l’intento di escludere dal novero dei servizi che possono essere svolti in regime di accreditamento quelli che “costituendo esercizio di pubbliche funzioni, sono suscettibili di incidere nella sfera giuridica dei terzi” (così esplicitamente la Circ. Ass. lavoro 3/2003 del 24/2/2003). Altre regioni, invece, non hanno ancora sciolto la questione: chi, di fatto, riproponendo l’ampia formulazione del Legislatore nazionale (Abruzzo), ovvero chi si è riservato di intervenire in futuro su tale specifico aspetto (Campania).
Di particolare interesse, infine, è la delibera della Giunta regionale lombarda n. 7/17748 del 23/12/ 2003, perché sembra prefigurare, per così dire, una prima attuazione del d.lgs. n. 276/2003 in tema accreditamento. Quest’ultimo viene difatti descritto, svolgendo la definizione del legislatore nazionale, quale “processo diretto al riconoscimento ad operatori pubblici e privati dell’idoneità ad erogare i servizi al lavoro ed attuando attraverso tale processo il controllo e la valutazione della qualità dei servizi stessi.”
Seppure è assente nel provvedimento l’individuazione dei requisiti di idoneità richiesti ai soggetti – affidata ad altro ad un “successivo atto” – sono invece determinate le tipologie di servizi accreditabili.
In primo luogo, si riserva ai Cpi taluni servizi più squisitamente amministrativi (attività di certificazione dello stato di disoccupazione; gestione amministrativa dell’elenco delle persone in età lavorativa nella sua componente anagrafica e professionale e le connesse responsabilità relative al trattamento dati; procedure di acquisizione delle comunicazioni da parte dei datori di lavoro; richieste formali da parte di organi ispettivi, magistratura, relativamente allo status dei cittadini inseriti negli elenchi anagrafico/professionali). Mentre si prevede che altri servizi, non solo di carattere specialistico (colloquio di orientamento; proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l’integrazione professionale), ma anche diretti ad incidere sullo status dei cittadini/utenti (accertamento della condizione dello stato di disoccupazione; verifica del rispetto delle misure concordate con il disoccupato/a anche ai fini del permanere dello stato di disoccupazione) possano essere gestiti da “enti accreditati”. A tal fine, spetterà alle Province disciplinare “le modalità operative per la gestione da parte degli enti accreditati” dei menzionati servizi specialistici, nonché “le legittime forme di esercizio” da parte degli stessi enti delle altre funzioni, “al fine di individuarne il necessario raccordo con la potestà certificatoria in capo ai Centri per l’impiego”.
Se la legislazione secondaria regionale in materia di incontro e domanda di lavoro costituisce una regolazione solo parziale ed “indiretta” dei servizi all’impiego accreditabili, è a quella primaria di attuazione del d.lgs. n. 276/2003 che bisogna rivolgere lo sguardo per osservare come i “principi fondamentali” posti dall’art. 7 dello stesso siano stati svolti in sede locale.
Al momento risultano approvate la legge regionale Emilia-Romagna (l.r n. 17/2005), Friuli-Venezia Giulia (l.r. n. 18/2005), Marche (l.r. n. 2/2005), Sardegna (l.r. n. 20/2005) e Toscana (l.r. n. 20/2005).
Da un primo sguardo d’assieme della normativa regionale al momento emanata, è possibile rivelare una notevole omogeneità disciplinare, anche perché le amministrazioni si sono mosse entro i limiti posti dai “principi fondamentali” fissati dal Legislatore nazionale.
Si noti, innanzi tutto, che tutte le Amministrazioni, in maniera più o meno estesa, hanno previsto un successivo intervento della Giunta regionale per definire la disciplina di dettaglio in materia, seppure “concertato” con i soggetti istituzionali e quelli economici e sociali. Ciò implica chiaramente l’impossibilità di valutare appieno le differenziazioni “territoriali” dell’istituto dell’accreditamento, finché non si sia esaurito tutto il processo di normazione previsto; differenze che al momento, tuttavia, è possibile cogliere solo relativamente al “modello” toscano, in quanto contemporaneamente alla legge è stata emanato il relativo regolamento attuativo (d.p.g.r. n. 22/R/2005)[5].
Le Regioni hanno disciplinato: i soggetti “abilitabili” e relativi requisiti per ottenere l’accreditamento; i criteri per l’affidamento agli stessi dei servizi al lavoro; l’individuazione delle aree di intervento da parte di tali operatori (“servizi ammessi”) e di quelle, invece, escluse (“servizi esclusi”).
Quanto ai soggetti accreditabili la prescrizione normativa più “esplicita” è quella sarda, mentre nelle altre o non si pronunciano affatto in materia, con rinvio alla fonte regolamentare, ovvero ancora si limitano a riprendere la formula legislativa nazionale (Toscana), nonché ad una, seppur rilevante precisazione (Emilia-Romagna).
La l.r. n. 20/2005 della Regione autonoma sarda, con formula piuttosto ampia, prevede che “la scuola, le università, gli enti di formazione, gli enti bilaterali, gli organismi privati, quelli del terzo settore, gli organismi istituzionali diversi dalle province e dai comuni, che favoriscono la crescita della persona, del lavoro e dell’imprenditorialità partecipano al sistema dei servizi per il lavoro”. Tale partecipazione, oltre a consistere nella “attività di rilevazione dei fabbisogni e progettazione di servizi”, prevede la facoltà degli stessi di “candidarsi” alla gestione di questi ultimi.
Quanto ai requisiti per l’accreditamento, stante anche la comune previsione di un successivo intervento della Giunta, le Regioni si sono limitate a riprendere quanto previsto dalla norma nazionale, seppure con alcuni elementi innovativi. Così le Regioni Friuli Venezia-Giulia e Marche, hanno incluso tra detti requisiti – diversamente dalle norme nazionali e dalle altre Regioni – l’obbligo per i soggetti che intendano accreditarsi di dare integrale applicazione, pena la revoca dello stesso accreditamento, agli “accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali e aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative” (così in particolare il Friuli). Questa ultima amministrazione, inoltre, ha riconosciuto pari valore, e vale a dire di requisito essenziale ai fini dell’ingresso nel sistema dei servizi locali, anche al rispetto della “normativa vigente sull’attuazione del principio di parità di genere”.
In senso diverso, poiché di diretta derivazione delle prescrizioni nazionali e coerente con la ratio dell’istituto dell’accreditamento, l’Emilia-Romagna ha “pianificato” una modulazione dei requisiti a seconda delle attività accreditabili e delle caratteristiche dei soggetti a favore del quale dovranno essere erogati i servizi. È infatti precisato che: “Possono essere previsti ambiti o requisiti specifici per l’accreditamento, tra cui l’orientamento nonché l’accompagnamento al lavoro delle persone con disabilità o delle persone in condizione di svantaggio personale e sociale”. Così la Giunta – nella definizione dei criteri e dei requisiti – dovrà tener conto “delle peculiari esigenze, di carattere strumentale o relative a specifiche competenze professionali degli operatori, con particolare riferimento al lavoro stagionale, ai servizi di cura ed ai lavoratori immigrati, per i quali deve essere realizzato materiale informativo plurilingue.”
In Toscana, stante l’avvenuta approvazione del D.P.G.R. 2 febbraio 2005, n. 22/R. con cui è stato modificato il regolamento di esecuzione del “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro”, sono già noti i requisiti strutturali, logistici e professionali richiesti ai soggetti da accreditare, nonché le procedure amministrative relative alla costituzione e tenuta dell’elenco. Vale la pena sottolineare che la scelta in tal caso è stata quella della mera riproposizione della normativa nazionale in materia di requisiti di carattere generale per l’iscrizione all’albo delle agenzie per il lavoro e di regimi speciali di autorizzazione, in particolare dal punto di vista procedurale, sebbene con gli opportuni adattamenti. Si ricordi, ad esempio, che è stato di deciso di attribuire anche alle Province la competenza a rilasciare il provvedimento di accreditamento – con la costituzione di appositi elenchi provinciali – ove l’operatore elegga quale esclusivo ambito di attività tale territorio. Si potrebbe allora avanzare dubbi sulla effettiva capacità preselettiva qualitativa di tale griglia di requisiti e quindi della effettiva rispondenza degli stessi alla ratio legislativa.
La disciplina regionale sembrerebbe confermare l’ipotesi all’inizio formulata circa la preferenza accordata a parternariati di tipo “puramente contrattuale” e si potrebbe sintetizzare nella previsione contenuta nella legge del Friuli V.G. a mente della quale: “L’iscrizione nell’elenco costituisce requisito preliminare per poter ottenere l’affidamento con atto successivo e distinto (…) del compito di svolgere servizi al lavoro”[6]. Insomma: “L’accreditamento costituisce atto necessario ma non sufficiente (serve anche l’affidamento concreto dei servizio) per l’erogazione in favore dei servizi pubblici di servizi al lavoro”(Falasca, 2005).
Friuli Venezia Giulia, Marche e Toscana hanno poi inteso determinare dei limiti di carattere generale a detti partenariati contrattuali, individuando due criteri obiettivi che dovranno procedere l’avvio del parternariato stesso e vale a dire: “economicità” del ricorso al soggetto privato e “motivata impossibilità” del servizio pubblico a svolgere il servizio da affidare all’esterno. Senza esplicitare tali criteri obiettivi Emilia-Romagna e Sardegna, invece, sembrano aver affermato un solo ruolo residuale dei soggetti accreditati nell’ambito dei rispettivi sistemi regionali di erogazione dei servizi al lavoro. La prima precisa che: “Tali soggetti (i privati N.d.a.) intervengono, in via integrativa e non sostitutiva delle funzioni delle Province, al fine di completare la gamma, migliorare la qualità ed ampliare la diffusione sul territorio delle funzioni dei servizi, nonché per fornire interventi specializzati per determinate categorie di utenti”. Mentre la seconda, ribadito che “il sistema dei servizi per il lavoro è un servizio pubblico”, precisa che i Centri dei servizi per il lavoro e l’Agenzia regionale per il lavoro sono “attori necessari” dello stesso sistema, mentre “gli altri soggetti, pubblici o privati appositamente accreditati, collaborano col sistema istituzionale nell’espletamento dei servizi”.
A questi limiti che devono precedere alla decisione di “esternalizzare”, si aggiungono la previsione di una serie di obblighi che devono necessariamente essere imposti ai terzi affidatari, e vale a dire quello di comunicazione delle “buone pratiche realizzate, nonché le informazioni e i dati relativi all’attività svolta e ai risultati conseguiti”, peraltro previsto dalla norma nazionale, e quello di erogare i servizi “senza oneri per i lavoratori e le persone in cerca di occupazione”.
La normativa regionale individua anche le potenziali “stazioni appaltanti” in materia di servizi all’impiego. Mentre in genere i soggetti abilitati a stipulare convezioni sono sia le Regioni che le Province, in un solo caso – quello della Emilia Romagna – sono solo queste ultime a vedersi attribuita tale competenza. Ne deriva un obiettivo rafforzamento del ruolo di queste ultime, unico “arbitro” circa l’esternalizzazione dei servizi (“Le Province svolgono direttamente i servizi al lavoro o tramite soggetti, pubblici o privati, accreditati, selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica.”), essendo invece affidato alla Regione il compito di selezionare, qualitativamente, i soggetti affidatari, proprio tramite la procedura dell’accreditamento.
Le leggi regionali, nella maggioranza dei casi[7], hanno infine delimitato la sfera di intervento dei soggetti accreditati, così di conseguenza circoscrivendo i confini tra interventi affidati in via esclusiva alla Provincia (ed ai CPI) e quelli gestibili anche tramite parternariati pubblico-privato.
Quanto all’area della esclusiva pubblicistica, si tratta di funzioni squisitamente amministrative, ma di notevole importanza in quanto destinate ad incidere sullo status dei soggetti e sulla pretesa dei cittadini/utenti a beneficiare delle politiche attive erogate nell’ambito del “Sistema Regionale dell’impiego”. D’altro canto, si tratta di scelte che già altrove erano state compiute, anche se ora trovano spazio in una fonte legislativa di più altro rango; almeno Friuli, Emilia-Romagna e Toscana, difatti, sembrano aver ribadito quanto già affermato nei sopra analizzati regolamenti in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Limiti ulteriori ai servizi erogabili da soggetti accreditati derivano, inoltre, dalla normativa nazionale in materia di autorizzazione allo svolgimento di talune attività nell’ambito del mercato del lavoro (intermediazione, ricerca e selezione di personale, ricollocazione professionale), per l’esercizio delle quali si richiede, appunto, il possesso da parte del soggetto, pubblico o privato, di un provvedimento di abilitazione statale o regionale. Così mentre la Toscana ha previsto che non rientrano tra i “servizi al lavoro” da affidare a soggetti accreditati quelli “sottoposti alle procedure di autorizzazione”, l’Emilia-Romagna – prudentemente – ha stabilito che per l’esercizio della funzione di “preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro (…) possono essere accreditati esclusivamente i soggetti autorizzati all’intermediazione a livello nazionale o regionale”. È chiaro allora che, a seconda dell’interpretazione della nozione di “intermediazione” fornita dal Legislatore nazionale, discendono evidenti limiti alle amministrazioni nella individuazione dei soggetti cui affidare lo svolgimento di servizi. Ove ciascuna delle attività, anche singolarmente intesa, venga fatta rientrare nella generale definizione appena riportata (si pensi all’orientamento professionale, ma anche alla mera raccolta dei curricula), ne discenderebbe la necessità di accreditare, per lo svolgimento delle stesse, esclusivamente soggetti già autorizzati dalla Regione, ovvero dal ministero del Lavoro (Torelli, 2006).
Le leggi commentate, d’altro canto, individuano tra i “servizi al lavoro” appaltabili a soggetti accreditati sia attività sicuramente non rientranti nella nozione di intermediazione (“sostegno alla mobilità geografica dei lavoratori”; “monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro”; “informazione sui servizi disponibili per l’accesso al lavoro”; “sostegno alle persone nella costruzione dei bilanci di competenze”; “misure personalizzate di promozione dell’inserimento nel lavoro”), sia azioni riconducibili direttamente o indirettamente a tale genus (orientamento al lavoro; preselezione ed incrocio fra domanda ed offerta di lavoro). Senza contare che, Friuli V.G. e Marche, hanno comunque delegato alla Giunta il compito di individuare ulteriori attività[8], con il rischio di ampliare illegittimi processi di sovrapposizione tra autorizzazione e accreditamento.
Riferimenti bibliografici
Commissione UE (2004), Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, COM(2004) 327 def., 30.4.2004.
Di Domenico e Marocco (a cura di), Il nuovo mercato delle Agenzie per il lavoro in Italia. Prime evidenze empiriche, ISFOL, Monografie sul Mercato del lavoro e le Politiche per l’Impiego n°10/2005.
Falasca, Marche: agenzie per il lavoro, apprendistato, contratti di solidarietà, in “Guida al lavoro”, 41, 2005.
Liso (2003), Appunti sulla trasformazione del collocamento da funzione pubblica a servizio, in AA.VV. “Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema”, Editoriale scientifica, Napoli.
Olivelli (2003), Prospettive di un sistema integrato pubblico-privato nei servizi per l’impiego, in Olivelli (a cura di), Il “collocamento” tra pubblico e privato, Giuffrè, Milano.
Scialdone (2003), Pubblico e privato nella riforma dei servizi per l’impiego, in
Tagliaferro (a cura di) (2005), L’accreditamento regionale per i servizi al lavoro, ISFOL, in “Monografico dell’osservatorio istituzionale e normativo”, 7.
Tiraboschi M. (2005), Riforma del mercato del lavoro e modello organizzativo tra vincoli costituzionali ed esigenze di unitarietà del sistema, in Olivelli P., Tiraboschi M. (a cura di), il diritto del mercato del lavoro dopo la riforma Biagi, Giuffrè, Milano
Torelli F., Le agenzie del lavoro: legislazione statale e regionale, di prossima pubblicazione in “Lavoro e diritto”, 1, 2006.
Tullini (2004), Articolo 7. Accreditamenti, in AA.VV., Il nuovo mercato del lavoro, Zanichelli, Bologna.
[1] L’art. 2, 1° comma, del d.lgs. n. 276/2003 recita: “«accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l’idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l’utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta”.
[2] Con tale termine si intende riferirci a “Forme di cooperazione tra le autorità pubbliche ed il mondo delle imprese che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura o la fornitura di un servizio” Così Commissione UE, Libro verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, COM(2004) 327 def., 30.4.2004, p. 3.
[3] Sempre nello stesso Libro verde si afferma che rientrano in tale ambito le operazioni in cui: “Il partner privato è destinato a realizzare e gestire un’infrastruttura per la pubblica amministrazione (ad esempio, una scuola, un ospedale, un centro penitenziario, un’infrastruttura di trasporto). (…). In questo modello la retribuzione del partner privato non avviene in forma di compensi versati dagli utenti del lavoro o del servizio, ma di pagamenti regolari ricevuti dal partner pubblico”.
[4] Unica eccezione è prevista con riguardo alla cd. somministrazione in workfare. Infatti l’art. 13, commi 6-7, del d.lgs. 276/2003, disciplina la costituzione di appositi soggetti misti pubblico-privato per la “presa in carico” di lavoratori svantaggiati.
[5] Si segnala che Marche (vedi Delib.G.R. 26 settembre 2005, n. 1115 e Delib.G.R. 10 gennaio 2006, n. 2) ed Emilia Romagna (Delib.G.R. 19 settembre 2005, n. 1492), hanno invece emanato appositi regolamenti relativi alla autorizzazione regionale all’esercizio delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale ed supporto alla ricollocazione professionale .
[6] Quanto allo strumento contrattuale che dovrà essere utilizzato dalle amministrazioni per selezionare il partner privato, le espressioni utilizzate dalle leggi regionali – “atto successivo e distinto”, “procedure ad evidenza pubblica”, “strumenti negoziali”, “convenzione” – appaiono per la verità piuttosto generiche.
[7] La Sardegna, nonostante la posizione di preminenza riconosciuta ai “soggetti istituzionali” (vedi supra), non sembra aver invece – almeno al momento – suddiviso tra servizi al lavoro “accreditabili o meno; limitandosi ad una generica e omnicomprensiva definizione degli stessi.
[8] Va segnalato in proposito che la prima di tale regioni considera tra i “servizi al lavoro” anche l’attività di “supporto alla ricollocazione professionale” (art. 24, 3° co, l.r. n. 18/2005). Si tratta di attività per l’esercizio della quale, secondo i principi fondamentali fissati nel d.lgs. 276/2003, è necessario il possesso di autorizzazione nazionale o regionale. Allo stato, tale norma potrebbe essere interpretata nel senso che operatori autorizzati a livello nazionale debbano dotarsi di accreditamento regionale per lo svolgimento dell’outplacement in tale territorio, ovvero che anche un operatore non autorizzato potrebbe esercitare tale attività sulla base del solo accreditamento regionale. Chiaramente entrambe le ipotesi interpretative appaiono contra legem.

























