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Home - Approfondimenti - Analisi - Il quadro delle norme regionali e contrattuali

Il quadro delle norme regionali e contrattuali

17 Febbraio 2006
in Analisi

di Cristina Tajani – Dipartimento di Studi del Lavoro e del Welfare -Università di Milano –

Il d.lgs 276/2003 ha radicalmente riformato il contratto di apprendistato, istituto tra i più antichi del diritto del lavoro. Quest’istituto si configura come un contratto a causa mista che prevede uno scambio tra lavoro e apprendimento da un lato, e retribuzione e formazione dall’altro. Gli artt. 47-53 del d.lgs. 276/2003 pongono fine all’unitarietà di questa figura contrattuale, declinando al plurale la disciplina dell’apprendistato. Questa viene tripartita in funzione degli obbiettivi formativi del contratto: apprendistato per l’espletamento del diritto dovere all’istruzione; apprendistato professionalizzante; apprendistato per l’acquisizione di un diploma universitario o per percorsi di alta formazione.
Per nessuna di queste tipologie, però, la riforma dell’apprendistato è immediatamente operativa, ma necessita di un’apposita regolamentazione da parte del legislatore regionale. Fa eccezione l’apprendistato finalizzato all’espletamento del diritto-dovere all’istruzione le cui sorti sono legate all’approvazione dei decreti attuativi della legge n. 53/2003 (la cosiddetta Riforma Moratti dei cicli scolastici).
Per quanto riguarda le altre due tipologie, l’applicabilità dell’apprendistato professionalizzante richiede l’approvazione dei profili formativi da parte delle regioni, mentre l’apprendistato per l’alta formazione è attivabile attraverso una procedura più snella che richiede la stipula di una convenzione tra le regioni e le istituzioni formative. In riferimento a quest’ultima tipologia di apprendistato, vale la pena segnalare che a seguito dell’emanazione il 21 luglio 2005 da parte della Regione Lombardia del dispositivo regionale “Sperimentazione di percorsi di alta formazione in apprendistato”, Cgil-Cisl-Uil di Milano
e Assolombarda hanno siglato il 2 dicembre 2005 un accordo finalizzato alla formazione di circa cento laureati. Coloro che usufruiranno del percorso formativo conseguiranno, al termine dello stesso, crediti riconosciuti dalle Università e un Master.
La tipologia dell’apprendistato professionalizzante, tuttavia, risulta essere quella con il maggior potenziale d’impiego da parte delle imprese dopo l’abrogazione dei Cfl (contratti di formazione e lavoro) e considerato l’ancora scarso (seppure crescente) rilievo numerico dei nuovi contratti di inserimento (ex d.lgs 276/2003). Secondo l’Inps, infatti, nel 2004 i contratti di inserimento in essere erano circa 33.000 a fronte del quasi mezzo milione di apprendisti, di cui quasi centomila nella sola Lombardia (vedi box). Nonostante le potenzialità di questo istituto, il complesso intreccio tra fonti di regolamentazione dei profili formativi (legislazione nazionale, regionale e contratti collettivi) ne ha molto rallentato l’implementazione. Ad oggi solo poche regioni hanno disciplinato l’apprendistato professionalizzante: in ordine di tempo si tratta di Marche, Emilia Romagna, Toscana, Friuli Venezia-Giulia e per ultima la Puglia (vedi tabella). Per quanto concerne la Lombardia una proposta di legge regionale presentata dalla Giunta a novembre 2005 potrebbe andare in discussione in Consiglio regionale nel mese di marzo 2006. Questo ritardo nella regolazione per via legislativa dell’istituto farà presumibilmente diminuire per i prossimi mesi il numero di contratti di apprendistato in essere, considerato che i dati pubblicati dall’INPS relativi al 2004 registrano i contratti stipulati secondo la normativa precedente al d.lgs 276/2003.

Il citato decreto, all’art. 49, co. 5 stabilisce che «La regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.»


In riferimento alla previsione del legislatore nazionale, due elementi si sono rivelati più problematici di altri ed hanno dato luogo alla maggiore diversificazione delle normative regionali: il riparto di competenze tra regioni e parti sociali e la distribuzione della formazione all’interno ed all’esterno dei luoghi della produzione. Per quanto riguarda, invece, la quantità delle ore di formazione da impartire agli apprendisti, solo la normativa regionale pugliese si è discostata da quel minimo di 120 ore annue (interne o esterne secondo l’ambigua formulazione del legislatore nazionale) applicando il principio di una durata della formazione crescente in ragione della durata del rapporto. Questo al fine di garantire l’efficacia dell’intervento formativo e di scoraggiare il ricorso opportunistico dei datori di lavoro a questa tipologia contrattuale (che gode di rilevanti sgravi contributivi) per un numero di anni superiori a quelli dell’effettiva finalità formativa, come sottolineato da Vito Pinto su Il Diario del Lavoro .


Ma non si tratta del solo elemento di originalità della normativa regionale pugliese che la rende interessante in chiave comparativa. Il legislatore regionale pugliese, infatti, ha scelto di intervenire a garanzia del corretto utilizzo dell’istituto anche nella ripartizione della formazione formale tra l’interno e l’esterno dell’azienda, prediligendo, similmente a quanto stabilito dalla normativa regionale delle Marche, che la formazione trasversale, che dovrebbe assicurare all’apprendista competenze generali e non strettamente legate al tipo di produzione della specifica azienda, venga impartita all’esterno dei luoghi della produzione. Questo atteggiamento del legislatore ha suscitato le critiche di chi, come Michele Tiraboschi (Il Sole 24ore del 22/11/2005 e Bollettino Adapt, n. 50 12 dicembre 2005), ha posto la normativa pugliese con la sua “iper-regolamentazione di matrice fortemente pubblicistica e vincolistica” sul corno opposto rispetto alle scelte del legislatore lombardo che nel pdlR presentato a novembre 2005 ha omesso di disciplinare i profili formativi (rendendo di fatto inapplicabile l’istituto in assenza di una specifica previsione dei profili formativi da parte dei contratti collettivi nazionali) e nemmeno ha richiamato la tripartizione contenuta nel d.lgs. 276/2003.


A parere di chi scrive le scelte del legislatore pugliese sono apprezzabili, anche in prospettiva comparata rispetto ad altre legislazioni regionali, sui punti qualificanti dell’istituto.
In primo luogo è apprezzabile la scelta di definire i profili formativi, orientamento condiviso da altre normative regionali, ad eccezione della proposta di legge lombarda e della legge regionale dell’Emilia Romagna, che ha di fatto limitato l’operatività dell’istituto a quei settori (pochi) i cui contratti collettivi abbiano definito nel dettaglio i profili formativi. L’art. 2 della legge pugliese, invece, affida alla Giunta regionale la definizione dei profili formativi (intesi come insieme di conoscenze e competenze) recependo quanto stabilito dalle parti sociali nei contratti collettivi o dagli enti bilaterali, oppure, in mancanza, anche in via unilaterale. Questo al fine “di evitare la paralisi dell’istituto per i settori per i quali non siano intervenuti i rinnovi contrattuali o l’intervento dell’ente bilaterale” come si legge nella relazione di accompagnamento del testo.
Pare inoltre pertinente, come già anticipato, la scelta operata con l’art. 3, il quale prevede il progressivo allungamento della durata della formazione in relazione alla durata del contratto di apprendistato. In questa scelta il legislatore pugliese si differenzia da tutti gli altri legislatori regionali che abbiano fino a questo momento disciplinato l’istituto, rimanendo comunque fedele al d.lgs n. 276/2003 (art. 49, co. 5, lett. a) il quale prevede che il monte ore di formazione formale disciplinato dalle Regioni sia di almeno centoventi ore per anno. Si legge infatti nella relazione al testo di legge la condivisibile osservazione che “l’allungamento ella durata massima dell’apprendistato a sei anni, operata dal decreto legislativo n. 276/2003, può trovare giustificazione soltanto nella particolarità delle esigenze formative cui può rispondere una durata così lunga (e onerosa per la collettività, per l’effetto degli sgravi contributivi)”.
Apprezzabile è anche l’impegno della Regione Puglia, fino a questo momento solitario, in direzione della stabilizzazione dei rapporti di apprendistato: l’art. 10, infatti, prevede che la regione individui annualmente, all’interno del proprio bilancio, la somma che sarà destinata ad incentivare la trasformazione dei rapporti di apprendistato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nella misura massima consentita dalla Commissione Europea.


Sebbene la normativa regionale pugliese ci sembra rappresenti un buon modello legislativo al fine di evitare l’utilizzo opportunistico e distorto dell’istituto dell’apprendistato, è altresì necessario, proprio in ragione del già richiamato intreccio tra fonti che regolamentano questa figura contrattuale, che anche la contrattazione collettiva nazionale faccia la sua parte. Particolare attenzione bisognerà porre, nei prossimi rinnovi contrattuali, a definire con attenzione almeno tre elementi dell’istituto:
1. la durata massima dell’apprendistato in relazione alle reali finalità formative dell’istituto (i sei anni stabiliti dal d.lgs 276/2003 come durata massima del contratto ci sembrano veramente molti per qualunque finalità formativa “professionalizzante”);
2. la percentuale di conferma e l’arco di tempo in cui le conferme devono avvenire per consentire ai datori di lavoro di continuare ad utilizzare questa tipologia contrattuale (i recenti rinnovi contrattuali sono omogenei nel definire la percentuale del 70% di apprendisti confermati, ma si orientano diversamente rispetto all’arco temporale in cui le conferme devo avvenire);
3. i livelli retributivi degli apprendisti.


I principali contratti  stipulati dopo l’entrata in vigore del d.lgs 276/2003 si sono regolati in maniera non omogenea sui primi due punti da noi segnalati. La durata massima è va dai 48 mesi del contratto del commercio e di quello dei bancari, fino ai 60 dei metalmeccanici e degli alimentaristi. Mentre il contratto dei tessili del 2004 arriva a stabilire la durata massima in 72 mesi, ovvero il limite consentito dal decreto 276. Per quanto riguarda la percentuale di conferma, come anticipato, tutti i contratti si sono attestati sul 70% di apprendisti da confermare al fine di consentire al datore di continuare ad assumere attraverso questa tipologia contrattuale. Quello che varia è, però, l’arco temporale di riferimento: 18 mesi per il contratto delle telecomunicazioni e del commercio e 24 mesi per il contratto dei metalmeccanici.
Apparentemente omogeneo è l’inquadramento ai fini retributivi: tutti i contratti stabiliscono che l’apprendista debba essere inquadrato due livelli sotto l’inquadramento di destinazione per la prima metà dell’apprendistato, ed un livello sotto per la seconda metà. È evidente però che al variare della durata massima del contratto varierà il periodo di sottoinquadramento del lavoratore: per i livelli più bassi il conseguente scarto retributivo è sovente notevole.


1) Vito Pinto, Apprendistato professionalizzante, la legge regionale pugliese. Mercoledì 14 Dicembre 2005, www.ildiariodellavoro.it
2) Si tratta, in ordine di tempo del contratto del commercio (luglio 2004), dei bancari (febbraio 2005), degli alimentaristi (settembre 2005), delle telecomunicazioni (novembre 2005) ed in ultimo l’ipotesi di accordo dei metalmeccanici (gennaio 2006).
 
Tabella: La messa a regime dell’apprendistato professionalizzante nelle normative regionali in ordine di approvazione. (Fonte: Bollettino ADAPT)
REGIONE MARCHE
Legge regionale
25 gennaio 2005, n. 2
“Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”
 – La legge regionale n. 2/2005 in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro disciplina il contratto di apprendistato professionalizzante i cui profili formativi e la cui disciplina applicativa sono rinviati a successive delibere. La delibera della Giunta regionale n. 976/2005 definisce, infatti, la disciplina applicativa mentre la delibera della Giunta regionale 1113/2005 stabilisce i profili formativi per i settori terziario distribuzione e servizi, distribuzione cooperativa, turismo, edile, metalmeccanico, tessile-abbigliamento.

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Legge regionale
1 agosto 2005, n. 17
“Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro”-
 La legge regionale per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro emanata il 1/08/2005, prevede un’espressa disciplina dell’apprendistato professionalizzante. La normativa regionale rinvia, per buona parte dei profili formativi, alla contrattazione collettiva. Il contenuto del Piano Formativo Individuale, le comunicazioni obbligatorie e le modalità di accesso ai finanziamenti regionali sono invece disciplinati dalla successiva delibera della giunta regionale 1256/2005.

REGIONE TOSCANA
Legge regionale
1 febbraio 2005, n. 20
“Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32”
 – La legge regionale n.32/2002 in materia di istruzione, educazione, orientamento e formazione professionale viene modificata dalla successiva legge regionale n.20/2005 che introduce la nuova disciplina dell’apprendistato professionalizzante. In seguito, con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22/R del 2005, sono stati stabiliti i profili formativi, mentre la delibera della Giunta regionale n. 427/2005 dispone in merito all’avvio della nuova disciplina sul territorio regionale.

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Legge regionale
9 agosto 2005, n. 18
“Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”
 – La legge regionale n. 9/2005 in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro regola i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante e la durata dei percorsi secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 276/2003.

REGIONE PUGLIA
Legge regionale
22 novembre 2005, n. 13
“Legge regionale in materia di apprendistato professionalizzante’
 – Dopo la Delibera n. 184/2005, che dispone i primi indirizzi applicativi per l’avvio della sperimentazione della disciplina sul territorio regionale, nel novembre 2005 il Consiglio Regionale approva la legge regionale in materia di apprendistato professionalizzante.

REGIONE LOMBARDIA
Progetto di legge regionale
4 novembre 2005
“Il mercato del lavoro in regione Lombardia”
 – La p.d.l.R in materia di Mercato del lavoro, presentata dalla Giunta nel novembre 2005, disciplina l’apprendistato professionalizzante.
In attesa della legge regionale una delibera della Giunta Regionale (D.d.g. 22 dicembre 2005, n. 19589) che fa seguito ad un accordo con le parti sociali, disciplina l’avvio della sperimentazione dell’apprendistato professionalizzante nel settore del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Box: L’apprendistato nel 2004. (Fonte: INPS)
L’Archivio INPS ha recentemente pubblicato i dati relativi ad apprendistato e contratti di inserimento relativi al 2004. Questi i dati più interessanti:
• gli apprendisti in Italia sono 553.462;
• 223.198 di questi (il 40%) sono occupati in aziende artigiane, mentre 330.264 (il 60%) in aziende non artigiane;
• in prevalenza sono le aziende del Nord a richiedere apprendisti (il 58% che equivale a 321.693 apprendisti, contro il 22% delle aziende del Centro con 120.872 contratti e il 20% di quelle del Sud con 110.897);
• le regioni in cui l’istituto è più diffuso sono la Lombardia (con 95.064 contratti), il Veneto (con 73.312), l’Emilia Romagna (con 61.036) e la Toscana (con 48.496);
• nel Sud l’apprendistato stenta ancora a decollare, ma spiccano in controtendenza i dati della Puglia (32.949) e della Sicilia (25.583). Fanalini di coda sono invece la Calabria (6.059), la Basilicata (2.415) e il Molise (1.783)
In merito invece al contratto di inserimento è indubbia la crescita del suo utilizzo.
Basta raffrontare i dati relativi a tutto il 2004: se a febbraio soltanto 8 aziende assumevano 8 lavoratori con questa tipologia di contratto, a dicembre dello stesso anno erano 12.641 e ne impiegavano 33.451.

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