Giampiero Falasca – esperto di diritto del lavoro
La modifica del Titolo V della Costituzione, approvata al termine della scorsa legislatura, ha ampliato notevolmente la potestà legislativa delle Regioni sia sotto il profilo quantitativo (allo Stato sono ormai riservate solo alcune materie, tassativamente elencate) che qualitativo (il contenuto della potestà regionale è più ampio, essendo scomparso il c.d. limite dell’interesse nazionale). L’ampiezza della novità non è stata tuttavia sinora colta appieno dai vari attori istituzionali: il Parlamento continua a legiferare su materie ormai sottratte alla sua competenza esclusiva, o a dettare normative di dettaglio su materie riservate alla competenza concorrente; le Regioni, salvo alcune eccezioni, hanno ancora un approccio troppo “timido” rispetto all’esercizio delle nuove potestà. Inoltre, il Governo sta impugnando avanti alla Corte Costituzionale tutte le leggi regionali emanate dopo la riforma, anche quelle relative a materie che già sotto l’assetto pre-vigente erano attribuite alla potestà normativa regionale.
Uno degli ambiti maggiormente interessati dal cambiamento istituzionale è quello del diritto del lavoro, con l’attribuzione alla competenza concorrente Stato – Regioni della potestà legislativa in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”.
Tale definizione, di cui non esistono precedenti neanche a livello di legislazione ordinaria, viene interpretata dalla dottrina, in modo pressoché unanime, come riferita alla gestione e alla regolazione del mercato del lavoro (politiche attive, incentivi, collocamento e servizi per l’impiego), che sono pertanto ritenute di competenza concorrente; è considerata invece di competenza esclusiva dello Stato, in virtù della riserva apposita in materia di “ordinamento civile”, la definizione delle linee ordinamentali dei rapporti di lavoro (quindi, la disciplina di tutte le obbligazioni reciproche scaturenti dal rapporto di lavoro).
In linea con la lettura “riduttiva” della riforma del Titolo V al momento prevalente, anche nella materia lavoristica il legislatore nazionale ha sinora ignorato il mutamento istituzionale. La recente legge delega di riforma del mercato del lavoro (l.n. 30 del 2003), nonostante contenga alcuni richiami formali al nuovo Titolo V della Costituzione, trascura le nuove competenze regionali in materia di disciplina del mercato del lavoro.
Infatti, la legge n. 30 delega il Governo a dettare una disciplina puntuale in materia di collocamento e di servizi per l’impiego; tali materie sono, in virtù del nuovo art. 117 della Costituzione, di competenza concorrente, e quindi dovrebbero essere disciplinate dalle Regioni (e non dal Governo), sulla base dei principi fondamentali dettati dal legislatore nazionale.
Questi ed altri rilievi hanno provocato una forte reazione delle Regioni, alcune delle quali di recente hanno impugnato la legge avanti alla Corte Costituzionale. E’ quindi evidente che la Corte, chiamata a decidere i diversi ricorsi di parte governativa e regionale, avrà un ruolo decisivo nel determinare gli esiti applicativi della riforma, soprattutto durante l’attuale fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema.
Un ruolo importante nel determinare gli esiti della riforma del Titolo V potrebbe essere svolto anche dalle Regioni, ma solo se esse saranno in grado di sfruttare al meglio le nuove opportunità offerte dal legislatore costituzionale, occupando tutti gli spazi che il nuovo impianto costituzionale offre.
Le “materie” dove le Regioni potrebbero cimentarsi, non solo mediante una regolazione normativa ma anche mediante lo sviluppo di nuove politiche, sono numerose. Una di queste è quella degli ammortizzatori sociali, che se considerati come strumenti di politica attiva potrebbero essere considerati oggetto di competenza concorrente. Un altro ambito di intervento regionale potrebbe essere quello della previsione di misure di anticipazione e di gestione delle crisi produttive ed occupazionali che si sviluppano nel territorio; si pensi ad esempio a quanto accaduto di recente con il caso Fiat, dove le Regioni hanno avuto un ruolo tutto sommato molto marginale. In tali circostanze le Regioni potrebbero realizzare interventi maggiormente incisivi di quanto accade oggi, integrando politiche attive, interventi formativi e misure di accompagnamento.
























